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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1743/2023
R.G., trattenuta in decisione il 16.7.2025 e promossa DA:
rappresentata e difesa dall'Avv. Tafi Francesco Parte_1 ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bibbiena. Appellante CONTRO
in persona del leg. Rappr.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pini Bentivoglio Andrea ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Modena.
Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
ZI IC NA ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in
Rimini.
Appellata avverso la sentenza n. 1580/2023 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 3.10.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni con le note depositate nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Motivi
-In primo grado, proponeva ricorso ex art. 702 Parte_2
c.p.c. chiedendo di accertare la responsabilità solidale, ex artt.
1669, 1218, 2230 e 2055 c.c., di e dell'Arch. Parte_1 per i vizi dello stabilimento della ricorrente sito CP_3 in via Manuzio 24, Mirandola (MO) che erano stati accertati in esito al procedimento ex art. 696bis c.p.c. e per tutti i danni riportati dalla medesima e, conseguentemente, di condannare, in solido tra loro, i resistenti al risarcimento in favore della medesima società di tutti i danni, anche ex art. 1226 c.c., quantificati in complessivi €1.511.095,03, oltre accessori e interessi se dovuti, ovvero nella diversa somma di giustizia e comunque ad una somma risarcitoria per il vizio di infiltrazioni non inferiore ad €110.000,00 indicato nella CTU resa nel giudizio ex art. 696bis c.p.c.
-Si costituiva in giudizio la che contestava la Parte_1 domanda attorea e, spiegate le sue difese, concludeva chiedendo di respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla società ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte da quest'ultima, con contestuale riconoscimento della responsabilità solidale tra e l'Arch. , di definire la Parte_1 CP_3 misura dei contributi di responsabilità come da risultanze istruttorie e, in ogni caso, di non riconoscere a carico della medesima una responsabilità in misura superiore alla metà. Ancora, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dalla società ricorrente, chiedeva di dichiarare la propria compagnia assicurativa, che chiamava in garanzia, obbligata a tenerla indenne, entro i limiti previsti dal contratto, di quanto fosse condannata a corrispondere e/o compensare in favore della società ricorrente disponendo la condanna al rimborso in suo favore delle relative somme.
A tal proposito, tra le sue richieste in rito, la Parte_1 chiedeva di autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la Controparte_4
-Si costituiva in giudizio l'Arch. contestando le CP_3 domande proposte nei suoi confronti chiedeva, in ogni caso, che gli Controparte_5 fossero tenuti a manlevarlo e garantirlo per qualsiasi somma fosse condannato a risarcire con conseguente liberazione di quest'ultimo da ogni obbligo correlato.
-Si costituivano quegli che avevano Controparte_5 assunto il rischio di cui al certificato n. A115C136111 che concludevano chiedendo di accertare e dichiarare, anche in via d'eccezione ex art. 1460 c.c., l'inoperatività della garanzia da loro prestata.
Si costituiva nel precedente gradi anche la Controparte_6 che, formulate le sue asserzioni difensive,
[...] concludeva dichiarando di accettare il contraddittorio esclusivamente nei confronti della e non su Parte_1 domande nuove e/o modificate;
in rito, di disporsi il mutamento del rito. Inoltre, domandava di darsi atto e dichiararsi la non operatività della copertura assicurativa conformemente alla “ZA Decennale Postuma” e alle condizioni generali e, ancora, di dichiararsi la
“inapplicabilità e non invocabilità”, della “polizza
Responsabilità Civile Prodotti” poiché avente “oggetto estraneo e rischio operativo non contemplato ed escluso”. Chiedeva, infine, di dichiarare comunque l'inammissibilità e improcedibilità della chiamata in causa a manleva e garanzia poiché infondata in fatto e in diritto e la conseguente estromissione.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava la responsabilità di che condannava al risarcimento in favore della Parte_1 di €73.333,20, oltre IVA se dovuta, Parte_2 rivalutazione e interessi, accertava altresì l'assenza di profili di responsabilità in capo all'Arch. rigettando le CP_3 relative domande di condanna. Ancora, per quanto è ancora d'interesse, il giudice di prime cure rigettava la domanda di contro Parte_1 [...] non ritenendo operanti le due polizze Controparte_7 assicurative stipulate e allegate dalla stessa e Parte_1 cioè, la cd. “polizza decennale postuma” e la polizza “RC prodotti”.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 censurando la sentenza laddove il giudice respingeva la domanda di garanzia proposta dalla medesima società appellante verso CP_1
e laddove disponeva la compensazione delle spese di lite nel
[...] loro rapporto processuale.
In particolare, deduceva l'appellante che l'attività e le relative responsabilità erano coperte dalla polizza denominata “rc prodotti n. 2010/03/2069464” e da quella “postuma decennale n.
2013/06/2036256”, che erano state prodotte le missive inoltrate per denunziare il sinistro, che la compagnia assicurativa era stata tempestivamente chiamata in causa e si era ritualmente costituita e che la medesima società aveva sempre adempiuto al pagamento dei premi delle menzionate polizze e, infatti, ciò non era mai stato contestato dalla compagnia;
che la medesima società aveva sempre operato in qualità di costruttore e progettista. Contestava, per tardività, alcune eccezioni formulate da CP_1
sostenendo che il giudice, ritenendo che il sinistro non
[...] potesse riferirsi ai “prodotti” coperti dalla polizza, avesse accolto alcune argomentazioni spiegate solo con la comparsa conclusionale, ormai tardivamente. Sosteneva quindi la che fosse errata l'interpretazione Pt_1 della polizza “rc prodotti” statuita dal primo giudice che perveniva ad escluderne la copertura per i fatti di causa e invece argomentava che il contratto assicurativo in esame coprisse, per quanto espresso, i rischi connessi ad attività consistenti nella costruzione di “strutture in metallo per l'edilizia portanti e non”, che fossero coperti anche “i danni materiali e diretti derivanti da: errata concezione e/o progettazione”, evidenziando la circostanza che il premio fosse “regolato sul fatturato annuo complessivo di e dunque anche sulle opere costruttive;
Pt_1 esso è pari allo 0,600 per mille del fatturato;
ipotizzato un fatturato medio di 4 milioni di euro, il premio dovrà poi regolarsi a conguaglio sul fatturato effettivo finale”.
Allegava inoltre che la medesima potesse essere qualificata come produttore a norma dell'art. 1 del contratto Parte_2
-Si costituiva nel presente grado Controparte_1 contestando l'impugnazione e concludendo per l'inammissibilità dell'atto d'appello a norma degli artt. 342, 348bis e ter c.p.c., perché, in ogni caso, l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
chiedeva di darsi atto e di dichiarare che non fosse operativa la copertura assicurativa in conformità alla “polizza decennale postuma” e alle condizioni generali e ancora, di dichiarare che non fosse applicabile e invocabile la polizza “responsabilità civile prodotti” poiché di oggetto estraneo e di rischio operativo non compreso ed escluso, come risultante dalla polizza e dalle condizioni generali e, infine, di dichiararsi inammissibile e improcedibile la chiamata in causa del terzo a manleva e garanzia e che fosse respinta perché non accoglibile e infondata in fatto e in diritto.
-Si costituiva altresì nel presente grado la Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato
[...]
n. A115C136111, sostenendo che l'impugnazione attenesse a profili strettamente inerenti il rapporto della società appellante con la rispetto ai quali si dichiarava estranea, rimettendosi CP_1
a giustizia sulla domanda presentata da Parte_1
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per quanto di ragione.
-A) Rimasti controversi i soli profili inerenti il rapporto assicurativo tra la società appellante e la dovendosi CP_1 perimetrare in tali limiti l'ambito di cognizione di questo
Collegio, giova rilevare, preliminarmente, che le censure avanzate con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di garanzia contengono critiche attinenti all'interpretazione, operata dal primo giudice in sentenza, del regolamento contrattuale della polizza denominata “Rc prodotti” (documento n. 12 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di . Parte_1
Diversamente si osserva che il contratto assicurativo denominato
“polizza decennale postuma” è stata richiamato in impugnazione ma non è stato oggetto di alcun argomento di doglianza espressamente e specificamente allegato dalla società appellante con l'atto di impugnazione e, come tale, il semplice richiamo al documento non è idoneo ad infirmare l'iter valutativo formulato dal primo giudice su quest'ultimo regolamento contrattuale. Quanto alle doglianze spiegate con riguardo alla polizza “Rc prodotti”, ancora in via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di tardività formulata relativamente alle difese della poiché quest'ultima, già costituendosi nel precedente CP_1 grado, asseriva, con riferimento a tale polizza, “[…]neppure sembra trattarsi di difetto di prodotto ma di un problema non di un'installazione singola ma di una più ampia operazione di progettazione del fabbricato, rivestendo la Parte_1 qualifica di progettista-costruttore […]”, pervenendo alla conclusione “[…] che anche questa polizza non è invocabile in linea di fatto, diritto e rapporto assicurativo specie per avere un oggetto estraneo rispetto alla controversia, donde egualmente la reiezione della chiamata a rilievo[…]”; con le conclusioni formulate dalla medesima compagnia assicurativa, sempre con la comparsa di costituzione in primo grado, domandava di
“[…]Dichiararsi inoltre a tutti gli effetti di legge allo stato la inapplicabilità e non invocabilità in fatto e diritto della polizza Responsabilità Civile Prodotti perché di oggetto estraneo
e rischio operativo non contemplato ed escluso, come da ZA e
Condizioni Generali di Assicurazione[…]”. Tanto basta ad escludere la fondatezza dell'eccezione di tardività in relazione alle difese spiegate dalla circa CP_1
l'applicabilità della polizza in esame a copertura dei danni accertati nel presente giudizio, a maggior ragione ove si consideri che la domanda di garanzia era stata allegata assai genericamente da con la sua comparsa di costituzione in Pt_1 primo grado.
-B) Come accertato in corso di causa e statuito in sentenza dal giudice, i vizi del capannone che avevano determinato le copiose infiltrazioni erano, in buona sostanza, riconducibili, primariamente, all'inadeguata pendenza delle coperture rispetto alla tipologia di copertura e alle scelte costruttive e tanto non è gravato da alcuna censura;
pertanto, è con riferimento a tali vizi che occorre verificare se i danni che siano stati da questi procurati rientrino nel perimetro applicativo della polizza.
Ciò precisato, valutate le condizioni contrattuali sottoscritte con la polizza in esame, quest'ultima non può ritenersi operante nel caso in esame, condividendosi in buona sostanza le argomentazioni poste dal primo giudice alla base della gravata decisione.
La polizza “Rc prodotti” sopra richiamata si compone di vari allegati, nella sua prima pagina, nel cd. “Mod. 5179 RCD” richiama per l'individuazione dei “prodotti” l'allegato; tra questi, nell'allegato contrassegnato come “Mod. 5060VAR” del contratto assicurativo, è precisato il rischio assicurato indicato con riguardo ai “[…] cassoni per automezzi e contro telai per autocarri, strutture portanti in metallo per impianti fotovoltaici e struttura in metallo per edilizia portanti e non […]”.
Si legge inoltre nell'allegato “Mod. 5180 RCD” – anch'esso parte integrante del regolamento contrattuale come espressamente previsto e così sottoscritto dalla società assicurata nella seconda pagina del “Mod. 5179 RCD” – all'art.
7.1 delle condizioni assicurative, che “[…] si obbliga a tenere indenne CP_1
l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_3 responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati nel modulo di polizza Mod. 5179 RCD – per i quali l' rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo Parte_3 la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose diverse dai prodotti anzidetti. […]”, e proseguiva inoltre detta clausola prevedendo che “[…]
L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da: -errata concezione e/o progettazione […]”. Pur coprendo la polizza in esame, sempre a norma dell'art. 7.1,
“[…] i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nel modulo di polizza Mod. 5179 RCD[…]”, nel caso di specie si accertava che i danni lamentati non si erano prodotti per criticità intrinseche alle singole componenti, ancorché assemblate, o alla loro progettazione, ma a problematiche afferenti la progettazione dell'intera struttura delle coperture –
e, in specie, alle sue pendenze “non consone alle scelte costruttive e al tipo di copertura consistente in una lamiera grecata a sandwich”, come rilevato dalla CTU resa nel procedimento di ATP, trattandosi quindi di errate scelte progettuali e di problematiche costruttive. Alla luce di ciò deve reputarsi corretta la decisione del giudice, dovendosi, per completezza, osservare che, a norma dell'art. 2697 c.c., così come secondo l'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità, spetta in ogni caso all'assicurato l'onere di dover dimostrare che l'evento è coperto da garanzia assicurativa e che quindi rientra tra i cd. “rischi inclusi”.
-C) A fronte della difese formulate da in comparsa di CP_1 costituzione in primo grado, la difesa della società appellante, con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c., pur argomentando che “la polizza copre espressamente i rischi connessi alle attività che sono consistite nella costruzione di “
… STRUTTURE IN METALLO PER L'EDILIZIA PORTANTI E NON” [ così letteralmente, anche per l‟uso del carattere maiuscolo, da pag.3 della produzione -doc.012- ]; si tratta esattamente di quanto è stato oggetto del contratto con b2) sono assunti in Parte_2 copertura anche gli errori di concezione e progettazione [ così al punto 7.1. da pag.6 della produzione -doc.012- ]. ha Pt_1 regolarmente pagato i premi di entrambe le polizze. Del resto la circostanza non è né allegata né revocata in dubbio nella comparsa di Reale Mutua”, non fornisce elementi specifici, sul piano assertivo e dimostrativo, atti a illustrare come i danni lamentati derivassero da vizi inerenti, effettivamente, i prodotti adoperati nella realizzazione delle opere.
Ancora prima che venissero in rilievo eventuali clausole di delimitazione del rischio assicurato, il cui onere dimostrativo spetta in capo all'assicuratore, nel caso in esame la società appellante non è riuscita a fornire la dimostrazione che il rischio verificatosi rientrasse nelle categorie di rischio oggetto della copertura della polizza.
Ciò esposto, risulta superfluo, anche in ragione del principio della ragione più liquida, l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti in causa.
-C) Tenuto conto dei principi di causazione e di soccombenza che devono orientare il giudicante nella determinazione sulle spese, liquida le stesse come da dispositivo. Nulla per le spese per la in quanto la costituzione in CP_2 appello della stessa è stata mossa da un impulso del tutto spontaneo, senza alcuna chiamata di terzi e senza alcuna necessità processuale posto che il suo assicurato Arch. è rimasto CP_3 del tutto estraneo al presente contenzioso, limitato esclusivamente al rapporto assicurativo tra l'appellante Pt_1
e . CP_1 -Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
2)condanna alla rifusione a favore della Parte_1 CP_6 delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in €7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
3) nulla per le spese di Controparte_8
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno il 7.10.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1743/2023
R.G., trattenuta in decisione il 16.7.2025 e promossa DA:
rappresentata e difesa dall'Avv. Tafi Francesco Parte_1 ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Bibbiena. Appellante CONTRO
in persona del leg. Rappr.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pini Bentivoglio Andrea ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Modena.
Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
ZI IC NA ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in
Rimini.
Appellata avverso la sentenza n. 1580/2023 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 3.10.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti costituite precisano le conclusioni con le note depositate nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Motivi
-In primo grado, proponeva ricorso ex art. 702 Parte_2
c.p.c. chiedendo di accertare la responsabilità solidale, ex artt.
1669, 1218, 2230 e 2055 c.c., di e dell'Arch. Parte_1 per i vizi dello stabilimento della ricorrente sito CP_3 in via Manuzio 24, Mirandola (MO) che erano stati accertati in esito al procedimento ex art. 696bis c.p.c. e per tutti i danni riportati dalla medesima e, conseguentemente, di condannare, in solido tra loro, i resistenti al risarcimento in favore della medesima società di tutti i danni, anche ex art. 1226 c.c., quantificati in complessivi €1.511.095,03, oltre accessori e interessi se dovuti, ovvero nella diversa somma di giustizia e comunque ad una somma risarcitoria per il vizio di infiltrazioni non inferiore ad €110.000,00 indicato nella CTU resa nel giudizio ex art. 696bis c.p.c.
-Si costituiva in giudizio la che contestava la Parte_1 domanda attorea e, spiegate le sue difese, concludeva chiedendo di respingere tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla società ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte da quest'ultima, con contestuale riconoscimento della responsabilità solidale tra e l'Arch. , di definire la Parte_1 CP_3 misura dei contributi di responsabilità come da risultanze istruttorie e, in ogni caso, di non riconoscere a carico della medesima una responsabilità in misura superiore alla metà. Ancora, in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande proposte dalla società ricorrente, chiedeva di dichiarare la propria compagnia assicurativa, che chiamava in garanzia, obbligata a tenerla indenne, entro i limiti previsti dal contratto, di quanto fosse condannata a corrispondere e/o compensare in favore della società ricorrente disponendo la condanna al rimborso in suo favore delle relative somme.
A tal proposito, tra le sue richieste in rito, la Parte_1 chiedeva di autorizzare la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, la Controparte_4
-Si costituiva in giudizio l'Arch. contestando le CP_3 domande proposte nei suoi confronti chiedeva, in ogni caso, che gli Controparte_5 fossero tenuti a manlevarlo e garantirlo per qualsiasi somma fosse condannato a risarcire con conseguente liberazione di quest'ultimo da ogni obbligo correlato.
-Si costituivano quegli che avevano Controparte_5 assunto il rischio di cui al certificato n. A115C136111 che concludevano chiedendo di accertare e dichiarare, anche in via d'eccezione ex art. 1460 c.c., l'inoperatività della garanzia da loro prestata.
Si costituiva nel precedente gradi anche la Controparte_6 che, formulate le sue asserzioni difensive,
[...] concludeva dichiarando di accettare il contraddittorio esclusivamente nei confronti della e non su Parte_1 domande nuove e/o modificate;
in rito, di disporsi il mutamento del rito. Inoltre, domandava di darsi atto e dichiararsi la non operatività della copertura assicurativa conformemente alla “ZA Decennale Postuma” e alle condizioni generali e, ancora, di dichiararsi la
“inapplicabilità e non invocabilità”, della “polizza
Responsabilità Civile Prodotti” poiché avente “oggetto estraneo e rischio operativo non contemplato ed escluso”. Chiedeva, infine, di dichiarare comunque l'inammissibilità e improcedibilità della chiamata in causa a manleva e garanzia poiché infondata in fatto e in diritto e la conseguente estromissione.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava la responsabilità di che condannava al risarcimento in favore della Parte_1 di €73.333,20, oltre IVA se dovuta, Parte_2 rivalutazione e interessi, accertava altresì l'assenza di profili di responsabilità in capo all'Arch. rigettando le CP_3 relative domande di condanna. Ancora, per quanto è ancora d'interesse, il giudice di prime cure rigettava la domanda di contro Parte_1 [...] non ritenendo operanti le due polizze Controparte_7 assicurative stipulate e allegate dalla stessa e Parte_1 cioè, la cd. “polizza decennale postuma” e la polizza “RC prodotti”.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 censurando la sentenza laddove il giudice respingeva la domanda di garanzia proposta dalla medesima società appellante verso CP_1
e laddove disponeva la compensazione delle spese di lite nel
[...] loro rapporto processuale.
In particolare, deduceva l'appellante che l'attività e le relative responsabilità erano coperte dalla polizza denominata “rc prodotti n. 2010/03/2069464” e da quella “postuma decennale n.
2013/06/2036256”, che erano state prodotte le missive inoltrate per denunziare il sinistro, che la compagnia assicurativa era stata tempestivamente chiamata in causa e si era ritualmente costituita e che la medesima società aveva sempre adempiuto al pagamento dei premi delle menzionate polizze e, infatti, ciò non era mai stato contestato dalla compagnia;
che la medesima società aveva sempre operato in qualità di costruttore e progettista. Contestava, per tardività, alcune eccezioni formulate da CP_1
sostenendo che il giudice, ritenendo che il sinistro non
[...] potesse riferirsi ai “prodotti” coperti dalla polizza, avesse accolto alcune argomentazioni spiegate solo con la comparsa conclusionale, ormai tardivamente. Sosteneva quindi la che fosse errata l'interpretazione Pt_1 della polizza “rc prodotti” statuita dal primo giudice che perveniva ad escluderne la copertura per i fatti di causa e invece argomentava che il contratto assicurativo in esame coprisse, per quanto espresso, i rischi connessi ad attività consistenti nella costruzione di “strutture in metallo per l'edilizia portanti e non”, che fossero coperti anche “i danni materiali e diretti derivanti da: errata concezione e/o progettazione”, evidenziando la circostanza che il premio fosse “regolato sul fatturato annuo complessivo di e dunque anche sulle opere costruttive;
Pt_1 esso è pari allo 0,600 per mille del fatturato;
ipotizzato un fatturato medio di 4 milioni di euro, il premio dovrà poi regolarsi a conguaglio sul fatturato effettivo finale”.
Allegava inoltre che la medesima potesse essere qualificata come produttore a norma dell'art. 1 del contratto Parte_2
-Si costituiva nel presente grado Controparte_1 contestando l'impugnazione e concludendo per l'inammissibilità dell'atto d'appello a norma degli artt. 342, 348bis e ter c.p.c., perché, in ogni caso, l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
chiedeva di darsi atto e di dichiarare che non fosse operativa la copertura assicurativa in conformità alla “polizza decennale postuma” e alle condizioni generali e ancora, di dichiarare che non fosse applicabile e invocabile la polizza “responsabilità civile prodotti” poiché di oggetto estraneo e di rischio operativo non compreso ed escluso, come risultante dalla polizza e dalle condizioni generali e, infine, di dichiararsi inammissibile e improcedibile la chiamata in causa del terzo a manleva e garanzia e che fosse respinta perché non accoglibile e infondata in fatto e in diritto.
-Si costituiva altresì nel presente grado la Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato
[...]
n. A115C136111, sostenendo che l'impugnazione attenesse a profili strettamente inerenti il rapporto della società appellante con la rispetto ai quali si dichiarava estranea, rimettendosi CP_1
a giustizia sulla domanda presentata da Parte_1
-L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata per quanto di ragione.
-A) Rimasti controversi i soli profili inerenti il rapporto assicurativo tra la società appellante e la dovendosi CP_1 perimetrare in tali limiti l'ambito di cognizione di questo
Collegio, giova rilevare, preliminarmente, che le censure avanzate con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di garanzia contengono critiche attinenti all'interpretazione, operata dal primo giudice in sentenza, del regolamento contrattuale della polizza denominata “Rc prodotti” (documento n. 12 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado di . Parte_1
Diversamente si osserva che il contratto assicurativo denominato
“polizza decennale postuma” è stata richiamato in impugnazione ma non è stato oggetto di alcun argomento di doglianza espressamente e specificamente allegato dalla società appellante con l'atto di impugnazione e, come tale, il semplice richiamo al documento non è idoneo ad infirmare l'iter valutativo formulato dal primo giudice su quest'ultimo regolamento contrattuale. Quanto alle doglianze spiegate con riguardo alla polizza “Rc prodotti”, ancora in via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di tardività formulata relativamente alle difese della poiché quest'ultima, già costituendosi nel precedente CP_1 grado, asseriva, con riferimento a tale polizza, “[…]neppure sembra trattarsi di difetto di prodotto ma di un problema non di un'installazione singola ma di una più ampia operazione di progettazione del fabbricato, rivestendo la Parte_1 qualifica di progettista-costruttore […]”, pervenendo alla conclusione “[…] che anche questa polizza non è invocabile in linea di fatto, diritto e rapporto assicurativo specie per avere un oggetto estraneo rispetto alla controversia, donde egualmente la reiezione della chiamata a rilievo[…]”; con le conclusioni formulate dalla medesima compagnia assicurativa, sempre con la comparsa di costituzione in primo grado, domandava di
“[…]Dichiararsi inoltre a tutti gli effetti di legge allo stato la inapplicabilità e non invocabilità in fatto e diritto della polizza Responsabilità Civile Prodotti perché di oggetto estraneo
e rischio operativo non contemplato ed escluso, come da ZA e
Condizioni Generali di Assicurazione[…]”. Tanto basta ad escludere la fondatezza dell'eccezione di tardività in relazione alle difese spiegate dalla circa CP_1
l'applicabilità della polizza in esame a copertura dei danni accertati nel presente giudizio, a maggior ragione ove si consideri che la domanda di garanzia era stata allegata assai genericamente da con la sua comparsa di costituzione in Pt_1 primo grado.
-B) Come accertato in corso di causa e statuito in sentenza dal giudice, i vizi del capannone che avevano determinato le copiose infiltrazioni erano, in buona sostanza, riconducibili, primariamente, all'inadeguata pendenza delle coperture rispetto alla tipologia di copertura e alle scelte costruttive e tanto non è gravato da alcuna censura;
pertanto, è con riferimento a tali vizi che occorre verificare se i danni che siano stati da questi procurati rientrino nel perimetro applicativo della polizza.
Ciò precisato, valutate le condizioni contrattuali sottoscritte con la polizza in esame, quest'ultima non può ritenersi operante nel caso in esame, condividendosi in buona sostanza le argomentazioni poste dal primo giudice alla base della gravata decisione.
La polizza “Rc prodotti” sopra richiamata si compone di vari allegati, nella sua prima pagina, nel cd. “Mod. 5179 RCD” richiama per l'individuazione dei “prodotti” l'allegato; tra questi, nell'allegato contrassegnato come “Mod. 5060VAR” del contratto assicurativo, è precisato il rischio assicurato indicato con riguardo ai “[…] cassoni per automezzi e contro telai per autocarri, strutture portanti in metallo per impianti fotovoltaici e struttura in metallo per edilizia portanti e non […]”.
Si legge inoltre nell'allegato “Mod. 5180 RCD” – anch'esso parte integrante del regolamento contrattuale come espressamente previsto e così sottoscritto dalla società assicurata nella seconda pagina del “Mod. 5179 RCD” – all'art.
7.1 delle condizioni assicurative, che “[…] si obbliga a tenere indenne CP_1
l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_3 responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati nel modulo di polizza Mod. 5179 RCD – per i quali l' rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo Parte_3 la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose diverse dai prodotti anzidetti. […]”, e proseguiva inoltre detta clausola prevedendo che “[…]
L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da: -errata concezione e/o progettazione […]”. Pur coprendo la polizza in esame, sempre a norma dell'art. 7.1,
“[…] i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nel modulo di polizza Mod. 5179 RCD[…]”, nel caso di specie si accertava che i danni lamentati non si erano prodotti per criticità intrinseche alle singole componenti, ancorché assemblate, o alla loro progettazione, ma a problematiche afferenti la progettazione dell'intera struttura delle coperture –
e, in specie, alle sue pendenze “non consone alle scelte costruttive e al tipo di copertura consistente in una lamiera grecata a sandwich”, come rilevato dalla CTU resa nel procedimento di ATP, trattandosi quindi di errate scelte progettuali e di problematiche costruttive. Alla luce di ciò deve reputarsi corretta la decisione del giudice, dovendosi, per completezza, osservare che, a norma dell'art. 2697 c.c., così come secondo l'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità, spetta in ogni caso all'assicurato l'onere di dover dimostrare che l'evento è coperto da garanzia assicurativa e che quindi rientra tra i cd. “rischi inclusi”.
-C) A fronte della difese formulate da in comparsa di CP_1 costituzione in primo grado, la difesa della società appellante, con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c., pur argomentando che “la polizza copre espressamente i rischi connessi alle attività che sono consistite nella costruzione di “
… STRUTTURE IN METALLO PER L'EDILIZIA PORTANTI E NON” [ così letteralmente, anche per l‟uso del carattere maiuscolo, da pag.3 della produzione -doc.012- ]; si tratta esattamente di quanto è stato oggetto del contratto con b2) sono assunti in Parte_2 copertura anche gli errori di concezione e progettazione [ così al punto 7.1. da pag.6 della produzione -doc.012- ]. ha Pt_1 regolarmente pagato i premi di entrambe le polizze. Del resto la circostanza non è né allegata né revocata in dubbio nella comparsa di Reale Mutua”, non fornisce elementi specifici, sul piano assertivo e dimostrativo, atti a illustrare come i danni lamentati derivassero da vizi inerenti, effettivamente, i prodotti adoperati nella realizzazione delle opere.
Ancora prima che venissero in rilievo eventuali clausole di delimitazione del rischio assicurato, il cui onere dimostrativo spetta in capo all'assicuratore, nel caso in esame la società appellante non è riuscita a fornire la dimostrazione che il rischio verificatosi rientrasse nelle categorie di rischio oggetto della copertura della polizza.
Ciò esposto, risulta superfluo, anche in ragione del principio della ragione più liquida, l'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti in causa.
-C) Tenuto conto dei principi di causazione e di soccombenza che devono orientare il giudicante nella determinazione sulle spese, liquida le stesse come da dispositivo. Nulla per le spese per la in quanto la costituzione in CP_2 appello della stessa è stata mossa da un impulso del tutto spontaneo, senza alcuna chiamata di terzi e senza alcuna necessità processuale posto che il suo assicurato Arch. è rimasto CP_3 del tutto estraneo al presente contenzioso, limitato esclusivamente al rapporto assicurativo tra l'appellante Pt_1
e . CP_1 -Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
2)condanna alla rifusione a favore della Parte_1 CP_6 delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in €7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
3) nulla per le spese di Controparte_8
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Bologna il giorno il 7.10.2025.
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)