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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5014\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare del 27 maggio 2025 , con ordinanza di riserva in decisione del 29 maggio 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 474\22 del 7\4\22
e vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti A. P. Ciarelli e L. Loreni Parte_1
- appellante– E Avv. MASTROIANNI FRANCESCO difensore di se stesso
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- il Tribunale di Cassino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso dell'avv. ex art. 615 cpv CP_1 c.p.c., e per l'effetto annullava il pignoramento di cui agli atti per assenza di valido titolo, con condanna dell'opposto IMPS alle spese;
-l' ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'appellato; Pt_2
-la causa è stata assegnata a decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ; parte appellante ha depositato note di udienza, vi sono anche difese conclusionali;
Ritenuto che:
-con il primo motivo l'appellante assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, erano ben Pt_2 determinate le causali del precetto (per euro 3.284,23);
-il motivo è fondato: l' ha dedotto e documentato (come già in primo grado) che il proprio diritto discende dalla Pt_2 sentenza di questa Corte n. 1496\16 che riformò integralmente precedente pronuncia del Tribunale di IN (opposizione al precetto, a seguito di condanna dell' al pagamento in favore dell'avv. Mastroianni , quale antistatario, delle spese Pt_2 di lite del giudizio di cui alla sentenza di quel Tribunale n. 1384\12); l'avv. Mastroianni fu così condannato al pagamento di euro 775,00 per il primo grado e euro 915,00 per il secondo, oltre rimborso delle spese forfettarie al 15% ; la Corte espressamente escluse l'intervento della cessazione della materia del contendere, perché il pagamento delle spese di lite da parte dell' , avvenuto nelle more, era a tal fine non significativo;
Pt_2
-l'importo di cui al precetto discendeva pertanto, oltre che dalle spese liquidate dalla Corte d'appello, dall'importo versato dall' all'avv. Mastroianni in esecuzione della sentenza del tribunale di IN sopra richiamata (importo non puù Pt_2 dovuto in ragione della riforma di quella pronuncia);
-ne segue che, effettivamente, come dedotto, l'importo già versato dall'avv. Mastroianni non era satisfattivo del credito nei suoi confronti dell' cui, beninteso, è dovuto anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura indicata (si ricordi Pt_2 che l'ente previdenziale era difeso da avvocati, pur interni all'ente, e non da funzionari);
-del pari, e come pure dedotto come motivo di appello, l'importo versato dall'IMPS, appunto in attuazione della sentenza esecutiva cit., e quindi non per acquiescenza, era sicuramente ripetibile;
-da qui l'accoglimento dell'appello; spese compensate, attese le peculiarità della controversia;
PQM
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta integralmente l'originaria opposizione;
spese compensate Roma, data della decisione Il Presidente est.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai signori magistrati: Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr.ssa BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5014\22 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di udienza cartolare del 27 maggio 2025 , con ordinanza di riserva in decisione del 29 maggio 2025 , con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 474\22 del 7\4\22
e vertente tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti A. P. Ciarelli e L. Loreni Parte_1
- appellante– E Avv. MASTROIANNI FRANCESCO difensore di se stesso
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- il Tribunale di Cassino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso dell'avv. ex art. 615 cpv CP_1 c.p.c., e per l'effetto annullava il pignoramento di cui agli atti per assenza di valido titolo, con condanna dell'opposto IMPS alle spese;
-l' ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito l'appellato; Pt_2
-la causa è stata assegnata a decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ; parte appellante ha depositato note di udienza, vi sono anche difese conclusionali;
Ritenuto che:
-con il primo motivo l'appellante assume che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, erano ben Pt_2 determinate le causali del precetto (per euro 3.284,23);
-il motivo è fondato: l' ha dedotto e documentato (come già in primo grado) che il proprio diritto discende dalla Pt_2 sentenza di questa Corte n. 1496\16 che riformò integralmente precedente pronuncia del Tribunale di IN (opposizione al precetto, a seguito di condanna dell' al pagamento in favore dell'avv. Mastroianni , quale antistatario, delle spese Pt_2 di lite del giudizio di cui alla sentenza di quel Tribunale n. 1384\12); l'avv. Mastroianni fu così condannato al pagamento di euro 775,00 per il primo grado e euro 915,00 per il secondo, oltre rimborso delle spese forfettarie al 15% ; la Corte espressamente escluse l'intervento della cessazione della materia del contendere, perché il pagamento delle spese di lite da parte dell' , avvenuto nelle more, era a tal fine non significativo;
Pt_2
-l'importo di cui al precetto discendeva pertanto, oltre che dalle spese liquidate dalla Corte d'appello, dall'importo versato dall' all'avv. Mastroianni in esecuzione della sentenza del tribunale di IN sopra richiamata (importo non puù Pt_2 dovuto in ragione della riforma di quella pronuncia);
-ne segue che, effettivamente, come dedotto, l'importo già versato dall'avv. Mastroianni non era satisfattivo del credito nei suoi confronti dell' cui, beninteso, è dovuto anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura indicata (si ricordi Pt_2 che l'ente previdenziale era difeso da avvocati, pur interni all'ente, e non da funzionari);
-del pari, e come pure dedotto come motivo di appello, l'importo versato dall'IMPS, appunto in attuazione della sentenza esecutiva cit., e quindi non per acquiescenza, era sicuramente ripetibile;
-da qui l'accoglimento dell'appello; spese compensate, attese le peculiarità della controversia;
PQM
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta integralmente l'originaria opposizione;
spese compensate Roma, data della decisione Il Presidente est.