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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8228 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13322/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ELVIRA VERONICA RABUAZZO, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Tremestieri Etneo, via dei Giardini n. 3;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NORBERTO QUIETI e dell'avv. ANNA
TARRICONE, elettivamente domiciliate nel loro studio in Bollate, via Matteotti n. 11;
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
Oggetto
Responsabilità extracontrattuale: morte.
Conclusioni delle parti
, e (come da atto di citazione) Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e difesa, dichiarare che l'incidente è da ascrivere ad esclusiva responsabilità del conducente del veicolo CI US targato DD 143 SE, per le motivazioni di cui in premessa e, conseguentemente, condannare la in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, in solido con , al pagamento per differenza, Controparte_3
… in favore di della complessiva somma di euro 186.660,00 ( euro 282.660,00 - Parte_1 euro 96.000,00), in favore di , della complessiva somma di euro 51.672,00 ( euro Parte_3
87.672,00 - euro 36.000,00), in favore di , della complessiva somma di euro Parte_2
51,672,00 ( euro 87.672,00 - euro 36.000,00 ) a titolo di risarcimento per tutti i danni da perdita parentale, oltre interessi dall'evento al soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento”.
e (come da foglio di precisazione delle Controparte_1 Controparte_2 conclusioni depositato in data 20/10/2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
NEL MERITO, IN PRINCIPALE: rigettare le domande formulate dalle parti attrici nei confronti delle parti convenute, perché infondate in fatto e diritto, e non provate, per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande delle parti attrici, accertare e dichiarare che la somma di € 96.000,00 corrisposta a ciascun genitore del de cuius,
e e la somma di € 36.000,00 corrisposta a ciascuno dei due Persona_1 Parte_1 fratelli del de cuius, e , è da ritenere congrua e satisfattiva di ogni Parte_2 Parte_3 loro pretesa in relazione alle domande risarcitorie da essi svolte e che nulla è ulteriormente loro dovuto;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande delle parti attrici e di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, contenere il risarcimento dovuto alle stesse entro i limiti delle dirette ed immediate conseguenze del sinistro, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze di causa, tenendo conto delle somme già versate, nonché tenuto conto del concorso di colpa del de cuius, per i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la quale rappresentante per Parte_3 Controparte_1
l'Italia della , e , esponendo: Controparte_2 Controparte_3
- che in data 18/6/2021, alle ore 22.10 circa, in Catania, , alla guida Controparte_5 del veicolo CI US targato DD143SE, di proprietà di , in stato di ebbrezza Controparte_3 alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi, uscito dalla rotatoria tra viale Tirreno e via Galermo, si era diretto verso S. VA Galermo a velocità compresa fra 55 e 60 km/h e aveva invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia, entrando in collisione con il motociclo Honda SH targato DS39487 condotto da;
Persona_2
- che era stato sbalzato dal mezzo condotto ed era rovinato al suolo, subendo Persona_2 gravi lesioni che ne avevano provocato il decesso;
- che la aveva formulato offerte di risarcimento di euro 96.000,00 Controparte_2 ciascuno per e (genitori conviventi) e di euro 36.000,00 Persona_1 Parte_1 ciascuno per e (fratelli); Parte_2 Parte_3 - che tali somme, ritenute non congrue, erano state trattenute in acconto sulle maggiori somme pretese;
- che per i genitori conviventi il danno risarcibile ammontava a euro 282.660,00 ciascuno, mentre per i fratelli non conviventi il danno risarcibile ammontava a euro 87.672,00 ciascuno;
Pertanto, , , e chiedevano di Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannare la e al pagamento per differenza, in favore Controparte_1 Controparte_3 di e di della somma di euro 186.660,00 ciascuno (euro Persona_1 Parte_1
282.660,00 – euro 96.000,00) e, in favore di e di , della somma di Parte_2 Parte_3 euro 51.672,00 ciascuno (euro 87.672,00 – euro 36.000,00) a titolo di risarcimento per tutti i danni da perdita del rapporto parentale.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/6/2023 si costituivano in giudizio la
[...]
e la , le quali esponevano: Controparte_1 Controparte_2
- che la sia pure individuata come rappresentante per l'Italia della Controparte_1 [...]
, era stata erroneamente indicata quale compagnia assicuratrice, laddove il Controparte_2 veicolo di proprietà di e condotto da non era Controparte_3 Controparte_5 assicurato presso la (intermediario assicurativo), bensì presso la Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- che la non intendeva comunque sollevare eccezioni al riguardo, Controparte_1 costituendosi anche per la compagnia assicuratrice, effettiva legittimata passiva;
- che presso il Tribunale di Catania pendeva altro giudizio, iscritto al n. 13196/2022 R.G., afferente il medesimo sinistro stradale e promosso dalla moglie separata del de cuius, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
- che il presente giudizio presentava una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il predetto giudizio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la riunione;
- che dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento penale avviato a seguito del sinistro era emersa la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti, che non avevano mantenuto la destra, essendo il sinistro avvenuto sostanzialmente in centro strada;
- che non aveva indossato il casco o non lo aveva indossato correttamente, il Persona_2 che avrebbe potuto condurre all'attribuzione della responsabilità esclusiva o prevalente in capo allo stesso;
- che la liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice era stata disposta su base concorsuale del 50% proprio perché le lesioni cerebrali che avevano determinato il decesso di Persona_2
erano da attribuire al mancato utilizzo del casco o al non corretto utilizzo del medesimo;
[...]
- che non risiedeva con i genitori al momento del sinistro, avendo intrapreso Persona_2 una relazione e la convivenza con la nuova compagna , dopo aver Parte_4 abbandonato definitivamente moglie e figli nell'estate del 2019;
- che non solo la convivenza era assente, ma pure il legame e la qualità del rapporto tra genitori e figlio doveva essere dimostrato ex adverso;
- che ciò valeva a maggior ragione per i fratelli, che dovevano provare il legame affettivo e i rapporti in essere con il de cuius;
- che le precarie condizioni di salute di (affetto da infezione da HIV, con Persona_2 quadro da sospetta policitemia) portavano a ridurre drasticamente le aspettative di vita, con conseguente incidenza sulla quantificazione del danno.
Pertanto, la e la chiedevano: Controparte_1 Controparte_2
- in via preliminare, di rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G.;
- nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte;
- nel merito, in via subordinata, di accettare e dichiarare che le somme già corrisposte erano congrue e satisfattive di ogni pretesa;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, di contenere il risarcimento entro i limiti delle dirette ed immediate conseguenze del sinistro, tenendo conto delle somme già versate e del concorso di colpa del de cuius.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 7/7/2023 veniva respinta l'istanza ex art. 40 c.p.c.
Con ordinanza del 12/10/2023 veniva dichiarata la contumacia di e veniva Controparte_3 disposta prova testimoniale.
Con ordinanza del 12/9/2024 veniva separato il procedimento relativo alle domande proposte da e veniva dichiarato interrotto tale procedimento, in ragione del decesso di Persona_1
. Persona_1
Con ordinanza del 21/10/2024 veniva autorizzata la produzione della relazione medico-legale depositata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 18/4/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 22/10/2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
Preliminarmente, va precisato che la presente sentenza ha ad oggetto le domande proposte dagli attori e (tenuto conto della separazione del Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedimento, peraltro dichiarato interrotto, relativo alle domande proposte dall'altra attrice
) nei confronti dei convenuti, e cioè di e della Persona_1 Controparte_3 CP_2
(considerato che la qualificabile come mero intermediario
[...] Controparte_1 assicurativo, si è costituita anche per la compagnia assicuratrice , effettiva Controparte_2 legittimata passiva, senza sollevare eccezioni al riguardo).
Ciò premesso, l'azione proposta dagli attori , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 d.lgs. 209/2005 (cod. assicurazioni private), avendo i predetti attori richiesto la condanna, in via solidale, della compagnia assicuratrice (
[...]
) e del responsabile civile del danno , proprietario del veicolo Controparte_2 Controparte_3 antagonista), così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le parti.
Orbene, in relazione al profilo della responsabilità, il fatto storico, la dinamica e l'eziologia del sinistro si evincono dalla documentazione prodotta dalle parti e, più precisamente, dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Catania (all. 4 all'atto di citazione) e dalla relazione cinematica predisposta dal consulente tecnico del pubblico ministero nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8088/2021 R.G.N.R. (all. 1 alla comparsa di risposta), nonché della relazione medico-legale predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G. (allegato alla nota di deposito del 22/10/2024 delle convenute
[...]
e ). Controparte_1 Controparte_2
Sul punto, va peraltro evidenziato che:
- il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. 19547/2017, 17477/2007 e 16019/2001);
- il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr. Cass. 12422/2000, 8585/1999, 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che nel presente giudizio possono essere utilizzate, quale prova atipica, le predette relazioni peritali, cinematica e medico-legale, predisposte nei procedimenti di cui sopra, le cui conclusioni risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ciò chiarito, dal verbale di incidente redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Catania intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti (il quale ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati) si evince la seguente dinamica del sinistro: “il conducente del veicolo A” (cioè ) CP_5 Controparte_5
“dopo aver superato la rotatoria formata dalla via Galermo con Viale Tirreno nel dirigersi a Nord di via Galermo, a causa di una manovra irregolare invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, in questo frangente entrava in collisione con il motociclo B” (cioè con il veicolo condotto da ) “il cui conducente percorreva la via Galermo in direzione di marcia verso Persona_2
Sud. Nella collisione il veicolo A agganciava il motociclo veicolo B trascinandolo per metri 28,61 dal punto d'impatto come emerso dalle tracce di solcature impresse sulla carreggiata nel senso opposto di marcia finendo la loro corsa in corrispondenza del numero civico 258, mentre il conducente del veicolo B era stato sbalzato dal veicolo di cui era alla guida e si adagiava a terra sul margine destro della carreggiata come evidenziato dalle tracce ematiche. L'urto si concretizzava tra la parte frontale laterale sinistra del veicolo A e la parte anteriore del veicolo B … Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 143/11 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – alla guida di veicolo a motore circolava contromano, rimanendo coinvolto in un incidente stradale”.
Inoltre, nella relazione cinematica predisposta dal consulente tecnico del pubblico ministero nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8088/2021 R.G.N.R., per. ass. ing. Persona_3
è stato rilevato che:
- “da quanto emerso sembra che il punto d'urto in strada, segnato con la lettera C dagli agenti intervenuti, sia dislocato nella parte estrema sinistra della corsia di marcia nord-sud percorsa dal motociclo ed, in particolare, a circa 5 cm. dalla linea di mezzeria. Nel punto in questione i due veicoli sono giunti a reciproco contatto dinamico esponendo, sia il motociclo che l'autovettura, la parte frontale sinistra” (cfr. p. 44);
- “da quanto rilevato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti appare evidente che la localizzazione della zona d'impatto ricada all'interno della corsia di pertinenza del motociclo, a ridosso della zona di mezzeria, segno che entrambi i veicoli, al momento della collisione, non mantenevano la propria destra … Appare evidente che la sagoma dell'autovettura invada parzialmente la corsia riservata all'opposto senso di marcia mentre quella del motociclo occupi abbondantemente la zona di mezzeria” (cfr. pp. 44-45);
- dunque, “l'autovettura CI US, targata DD143SE, condotta dal signor CP_5
… impegnava la rotatoria con la via Galermo e proseguiva verso nord, in direzione San
[...]
VA Galermo, ad una velocità non commisurata e prudenziale rispetto alle condizioni di tempo e di spazio in atto e superiore al limite massimo imposto, non mantenendo strettamente la destra ed invadendo parzialmente la corsia di marcia riservata all'opposto senso di marcia, sì da entrare in collisione con il motociclo Honda SH 300, targato DS39487, condotto da Persona_2 il quale percorreva la predetta via Galermo nella opposta direttrice di marcia (da nord a sud), ossia da San VA Galermo verso Catania, nella zona prossima alla mezzeria. Dall'analisi effettuata è emerso che l'autovettura procedeva ad una velocità compresa tra i 55 ed i 60 km/h, mentre il motociclo procedeva, negli istanti immediatamente antecedenti la collisione ad una velocità di circa 25 km/h” (pp. 54-55);
- “la condotta tenuta dall'automobilista configura le violazioni dei seguenti articoli del Codice della Strada: Art. 140 comma 1 – Principio informatore della circolazione;
Art. 141 comma 3 – Velocità; Art. 142 comma 1 – Limite di velocità; Art. 143 comma 1 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata” (p. 55);
- “la condotta tenuta dal motociclista configura le violazioni dei seguenti articoli del Codice della strada: Art. 140 comma 1 – Principio informatore della circolazione;
Art. 143 comma 1 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata” (p. 55);
- “da quanto emerso la causalità del sinistro stradale è da ricondursi alla concorsuale condotta di entrambi i conducenti i quali circolavano non mantenendo la destra ed in particolare del conducente dell'autovettura il quale invadeva parzialmente la corsia riservata all'opposto senso di marcia procedendo ad una velocità non commisurata e prudenziale e superiore al limite imposto per i centri urbani” (pp. 55-56).
Ed ancora, secondo la relazione medico-legale predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G., dott. : “risulta abbastanza chiaro come ci si trovi di fronte ad un grave Per_4 quadro di traumatismo cranio encefalico con prevalenza di lesioni ossee al massiccio facciale e come si rilevino rime di frattura a carico delle ossa parietali e delle squame del frontale e dell'occipitale e poi confermate anche negli accertamenti strumentali eseguiti in sede di ricovero. Pertanto, da quanto appena esposto si evince come il danno cerebrale sia secondario ad un traumatismo facciale con presenza di lesioni ossee alle strutture del neurocranio che ha determinato lesioni cerebrali irreversibili. Ciò ci permette di affermare che ci troviamo di fronte ad un trauma contemporaneo, cioè facciale e cranico. Pertanto, alla luce di quanto appena evidenziato si ritiene verosimile, nel caso de quo, in base al criterio del più probabile che non, che il decesso sia diretta conseguenza del mancato uso del casco di protezione o di un suo non corretto uso e che l'evento morte sarebbe stato evitato, anche se con probabili postumi di una certa rilevanza clinica” (cfr. pp. 16-17).
Infine, deve notarsi che:
- per come affermato dagli attori con l'atto di citazione (senza successiva specifica contestazione delle convenute e ), Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
era in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
[...] cannabinoidi;
- del resto, nel decreto che dispone il giudizio emesso in data 5/4/2022 dal Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, sono state indicate nel capo di imputazione le aggravanti “di aver commesso il fatto in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacente del tipo Cannabinoidi” e “di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica, con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico di 1.35 grammi per litro” (cfr. all. 5 all'atto di citazione).
Orbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, deve anzitutto ritenersi che sia
[...]
(conducente dell'autovettura CI US), sia Controparte_5 Persona_2
(conducente del motociclo Honda SH) abbiano violato l'art. 143, comma 1, d.lgs. 285/1992 (cod. strada), in quanto:
- in base alla disposizione appena citata, “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”;
- nel caso di specie, per come si è detto, il consulente tecnico del pubblico ministero nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8088/2021 R.G.N.R. ha individuato il punto d'urto nella parte estrema sinistra della corsia di marcia del motociclo e a circa 5 cm dalla linea di mezzeria;
- ciò significa che entrambi i veicoli, al momento della collisione, non mantenevano la propria destra, considerato che l'autovettura aveva invaso parzialmente la corsia del motociclo e quest'ultimo occupava abbondantemente la zona di mezzeria.
Ad ogni modo, la condotta di guida di (conducente dell'autovettura Controparte_5
CI US) si è caratterizzata per una maggiore gravità della colpa, in quanto:
- l'autovettura ha invaso parzialmente la corsia (riservata all'opposto senso di marcia) del motociclo (che è invece rimasto nella propria corsia, per quanto molto vicino alla linea di mezzeria);
- negli istanti immediatamente antecedenti la collisione, l'autovettura procedeva ad una velocità compresa tra i 55 e i 60 km/h e perciò superiore al limite (50 km/h) consentito (mentre il motociclo procedeva ad una velocità pari a circa 25 km/h e perciò ben inferiore al limite consentito);
- è incontroverso che fosse in stato di ebbrezza alcolica e di Controparte_5 alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi. D'altro canto, ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, va altresì osservato che:
- “in tema di obbligo dell'uso del casco per i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, l'omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica;
e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro” (cfr. Cass. 8306/2024);
- “l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sé stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale” (cfr. Cass. 9241/2016);
- nel caso di specie, per come si è detto, il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G. ha ritenuto verosimile, in base al criterio del più probabile che non, che il decesso di fosse Persona_2 diretta conseguenza del mancato uso del casco di protezione o di un suo non corretto uso e che l'evento morte sarebbe stato evitato, anche se con probabili postumi di una certa rilevanza clinica;
- deve perciò ritenersi che l'omesso o non corretto uso del casco da parte di Persona_2 abbia influito sull'eziologia del danno, con conseguente corresponsabilità di . Persona_2
Per contro, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute e Controparte_1 [...]
, non può tenersi conto delle pregresse condizioni di salute di Controparte_2 Persona_2
, in quanto:
[...]
- le predette convenute hanno affermato (sulla base della documentazione medica prodotta quale all. 9 alla comparsa di risposta) che all'infezione da HIV, già contratta da , si era Persona_2 aggiunto il quadro di sospetta policitemia, “patologia che non può guarire … che, se confermata, porta a ridurre drasticamente le aspettative di vita” (cfr. comparsa di risposta, p. 11);
- tuttavia, la documentazione prodotta attiene ad un mero “sospetto” di policitemia;
- le predette convenute (pur avendone l'onere) non hanno fornito ulteriore documentazione volta a dimostrare che era realmente affetto da policitemia e che tale patologia Persona_2 avrebbe verosimilmente ridotto le sue aspettative di vita.
Alla luce di quanto sopra, può ritenersi che nel caso di specie vi sia stato un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, considerato che:
- (conducente dell'autovettura CI US) ha violato l'art. 143, Controparte_5 comma 1, cod. strada, invadendo parzialmente la corsia (riservata all'opposto senso di marcia) del motociclo, nonché l'art. 142, comma 1, cod. strada, procedendo ad una velocità superiore al limite consentito, ed inoltre si trovava in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi;
- d'altro canto, (conducente del motociclo Honda SH) ha violato l'art. 143, Persona_2 comma 1, cod. strada, occupando abbondantemente la zona di mezzeria, ed inoltre non ha utilizzato o comunque non ha utilizzato in modo corretto il casco di protezione.
Tenuto conto di quanto rilevato, può ritenersi che il sinistro e il conseguente decesso di Persona_2 siano ascrivibili per il 70% alla responsabilità di
[...] Controparte_5
(conducente dell'autovettura CI US) e per il 30% alla responsabilità di Persona_2
(conducente del motociclo Honda SH).
Ed infatti, ferma restando la violazione, da parte di entrambi i soggetti, dell'art. 143, comma 1, cod. strada, risulta maggiormente colposa la condotta di , che, in stato di Controparte_5 ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi, ha invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia e ha superato il limite di velocità, con conseguente violazione di diverse regole cautelari, così da porre in grave pericolo gli altri utenti della strada.
A fronte della maggiore gravità della condotta di appena descritta Controparte_5
(che potrebbe astrattamente giustificare una percentuale di responsabilità anche più elevata del 70%), deve peraltro tenersi conto (così da ridurre la responsabilità al 70%) del fatto che Persona_2
non ha utilizzato o comunque non ha utilizzato in modo corretto il casco di protezione, il
[...] che ha concretamente influito sull'eziologia del sinistro.
Così accertata la responsabilità concorrente di e di Controparte_5 Persona_2
nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%, occorre a questo punto individuare e
[...] determinare i danni risarcibili.
Orbene, gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di , occorso a causa del sinistro de quo e, Persona_2 più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. Cass. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che ha espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, che deve essere ancorato a criteri obiettivi: “in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato
- in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" … Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subito dal familiare superstite.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e dalle altre circostanze sopra indicate.
Sul punto, va ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. 26140/2023).
In particolare, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. 26140/2023).
Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (cfr. Cass. 10579/2021; nello stesso senso, Cass. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass. 10579/2021 e 12408/2011).
Per come affermato da Cass. 37009/2022, le tabelle del Tribunale di Milano (a decorrere dalla versione del giugno 2022) si conformano ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del rapporto parentale, cioè: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, l'eventuale convivenza) e dei relativi punteggi. Ne segue che le tabelle milanesi consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da Cass. 10579/2021.
In applicazione di tali principi, si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, all'ultima edizione (2024) delle nuove tabelle del Tribunale di Milano integrate a punti, ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati da Cass. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari a euro 3.911,00 e a euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle predette tabelle deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d.
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Declinando i predetti principi ai fatti oggetto di causa, deve anzitutto rilevarsi che l'esistenza stessa dello stretto rapporto di parentela fra e gli attori (padre), Persona_2 Parte_1 [...]
(fratello) e (fratello) fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, Pt_2 Parte_3 la sofferenza degli attori, quali familiari superstiti, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. 11212/2019, 31950/2018 e 12146/2016).
Del resto, per come affermato da Cass. 3767/2018, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Nel caso di specie, i convenuti (pur avendone l'onere) non hanno provato che Persona_2
e gli attori fossero tra loro indifferenti o in odio, dovendo perciò ritenersi che agli attori spetti il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Deve poi ritenersi che, alla data del sinistro (18/6/2021), convivesse, ma solo Persona_2 da poco tempo, con il padre , in quanto: Parte_1
- all'udienza del 18/10/2024 la teste ha dichiarato: “ero compagna di Parte_4
con cui ho convissuto dal 2019 al 2021. Dapprima io e Persona_2 [...]
abbiamo vissuto a casa mia in Misterbianco, via Napoli 66. Nel febbraio 2021 ci siamo Per_2 trasferiti a casa dei genitori cioè e in Parte_1 Persona_1
Misterbianco, via Sicilia (piano terra). Nell'appartamento dei genitori restammo da fine febbraio a inizio giugno … con abbiamo convissuto a casa mia dall'agosto 2019 Persona_2 al febbraio 2021 e successivamente come ho già detto abbiamo convissuto a casa dei suoi genitori”;
- tali dichiarazioni risultano esaustive e attendibili, in quanto effettuate da un soggetto avente diretta conoscenza dei fatti riferiti e privo di interesse nella causa;
- del resto, la teste ha dichiarato: “a seguito del sinistro sono stata risarcita Parte_4 dall'assicurazione soc. . Ho ricevuto euro 48.000,00 per i quali ho rilasciato quietanza a CP_1 titolo di saldo”;
- dunque, ha convissuto con il padre nel breve periodo Persona_2 Parte_1 compreso fra febbraio e giugno 2021, dopo che si era allontanato dal nucleo familiare originario già nel 2006 a seguito del matrimonio con la moglie (cfr. ricorso per separazione;
all. 8 Persona_5 alla comparsa di risposta), al quale era seguita la convivenza (iniziata nel 2019) con la nuova compagna . Parte_4
Deve infine escludersi una particolare qualità e intensità della relazione affettiva tra Persona_2
e gli attori, considerato che:
[...]
- in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, a fronte della contestazione delle convenute e in merito alla qualità del rapporto Controparte_1 Controparte_2 parentale (cfr. comparsa di risposta, pp. 9-10), gravava sugli attori l'onere di dimostrare la qualità e l'intensità del rapporto, sotto il profilo (ad esempio) delle frequentazioni e dei contatti, della condivisione di festività, ricorrenze o vacanze, nonché della condivisione di attività lavorativa o di hobby/sport;
- nel caso di specie, per contro, gli attori (pur avendone l'onere) non hanno depositato documenti volti a provare quanto sopra, né hanno articolato richieste di prova orale sul punto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito, nonché dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – Tabella integrata per la perdita di “genitore/figli/coniuge/assimilati” e
“fratello/nipote”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Quanto al padre , di anni 69 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_1
l'età della vittima al momento del decesso di 34 anni (22 punti), tenuto conto che, per come si è detto, gli stessi erano conviventi da poco tempo, dopo un lungo periodo di mancata convivenza (4 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero la moglie e i due figli e (9 punti), Parte_2 Parte_3 considerata la mancata prova della qualità ed intensità della relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 199.461,00 (51 punti x 3.911,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura del 30%, è pari a euro 139.622,70. La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice ante causam in data 25/7/2022, pari a euro 96.000,00, che rivalutato all'attualità è pari a euro 104.064,00, deve essere ridotta a euro 35.558,70.
Quanto al fratello , di anni 47 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_2
l'età della vittima al momento del decesso di 34 anni (16 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero il padre, la madre e il fratello (9 punti), considerata la mancata prova della qualità ed intensità della Parte_3 relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 66.222,00 (punti 39 x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura del 30%, è pari a euro 46.355,40. La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice ante causam in data 25/7/2022, pari a euro 36.000,00, che rivalutato all'attualità è pari a euro 39.024,00, deve essere ridotta a euro 7.331,40.
Quanto al fratello , di anni 48 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_3
l'età della vittima al momento del decesso di 34 anni (16 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero il padre, la madre e il fratello (9 punti), considerata la mancata prova della qualità ed intensità della Parte_2 relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 66.222,00 (punti 39 x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura del 30%, è pari a euro 46.355,40. La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice ante causam in data 25/7/2022, pari a euro 36.000,00, che rivalutato all'attualità è pari a euro 39.024,00, deve essere ridotta a euro 7.331,40.
In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 1712/1995, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla predetta sentenza, risulta congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18/6/2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 18/6/2021 fino alla data della presente sentenza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti e Controparte_2 [...]
devono essere condannati: CP_3
- al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro 35.558,70, oltre accessori Parte_1 come sopra;
- al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro 7.331,40, oltre accessori Parte_2 come sopra;
- al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro 7.331,40, oltre accessori Parte_3 come sopra.
Quanto alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura ridotta delle domande proposte dagli attori e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali sostenute dagli attori devono essere poste a carico dei convenuti e . Controparte_2 Controparte_3
Quanto alla loro liquidazione e al chiesto aumento per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va anzitutto evidenziato che per come affermato da Cass. 10367/2024:
- “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.”;
- “b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima”;
- “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14”;
- “d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo”;
- “e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.”;
- “g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Nel caso di specie (come in quello esaminato da Cass. 10367/2024), gli attori sono vittime del medesimo fatto illecito che hanno chiesto il ristoro di danni e che possono differenziarsi solo nel quantum, per cui l'esistenza di una ragione di connessione per il titolo colloca la fattispecie nell'ambito del comma 2 dell'art. 4 D.M. 55/2014.
Inoltre, la condanna più elevata pronunciata è stata di euro 35.558,70 (oltre accessori), con conseguente applicabilità dello scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Pertanto, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, il compenso liquidabile ammonta a euro 6.000,00, con maggiorazione del 30% per ciascuna delle due parti oltre la prima, cioè del 60%, pervenendosi così all'importo di euro 9.600,00 (oltre accessori).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13322/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della somma di euro 35.558,70, oltre accessori come in motivazione;
Pt_1
2) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della somma di euro 7.331,40, oltre accessori come in motivazione;
Pt_2
3) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della somma di euro 7.331,40, oltre accessori come in motivazione;
Pt_3
4) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , delle spese processuali, che liquida in euro 9.600,00 per Pt_1 Parte_2 Parte_3 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 30 ottobre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13322/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ELVIRA VERONICA RABUAZZO, elettivamente domiciliati nel suo studio in
Tremestieri Etneo, via dei Giardini n. 3;
ATTORI contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NORBERTO QUIETI e dell'avv. ANNA
TARRICONE, elettivamente domiciliate nel loro studio in Bollate, via Matteotti n. 11;
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
Oggetto
Responsabilità extracontrattuale: morte.
Conclusioni delle parti
, e (come da atto di citazione) Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e difesa, dichiarare che l'incidente è da ascrivere ad esclusiva responsabilità del conducente del veicolo CI US targato DD 143 SE, per le motivazioni di cui in premessa e, conseguentemente, condannare la in persona del CP_4 suo legale rappresentante pro tempore, in solido con , al pagamento per differenza, Controparte_3
… in favore di della complessiva somma di euro 186.660,00 ( euro 282.660,00 - Parte_1 euro 96.000,00), in favore di , della complessiva somma di euro 51.672,00 ( euro Parte_3
87.672,00 - euro 36.000,00), in favore di , della complessiva somma di euro Parte_2
51,672,00 ( euro 87.672,00 - euro 36.000,00 ) a titolo di risarcimento per tutti i danni da perdita parentale, oltre interessi dall'evento al soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento”.
e (come da foglio di precisazione delle Controparte_1 Controparte_2 conclusioni depositato in data 20/10/2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare:
NEL MERITO, IN PRINCIPALE: rigettare le domande formulate dalle parti attrici nei confronti delle parti convenute, perché infondate in fatto e diritto, e non provate, per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande delle parti attrici, accertare e dichiarare che la somma di € 96.000,00 corrisposta a ciascun genitore del de cuius,
e e la somma di € 36.000,00 corrisposta a ciascuno dei due Persona_1 Parte_1 fratelli del de cuius, e , è da ritenere congrua e satisfattiva di ogni Parte_2 Parte_3 loro pretesa in relazione alle domande risarcitorie da essi svolte e che nulla è ulteriormente loro dovuto;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande delle parti attrici e di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, contenere il risarcimento dovuto alle stesse entro i limiti delle dirette ed immediate conseguenze del sinistro, alla stregua delle concrete ed effettive risultanze di causa, tenendo conto delle somme già versate, nonché tenuto conto del concorso di colpa del de cuius, per i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Persona_1 Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la quale rappresentante per Parte_3 Controparte_1
l'Italia della , e , esponendo: Controparte_2 Controparte_3
- che in data 18/6/2021, alle ore 22.10 circa, in Catania, , alla guida Controparte_5 del veicolo CI US targato DD143SE, di proprietà di , in stato di ebbrezza Controparte_3 alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi, uscito dalla rotatoria tra viale Tirreno e via Galermo, si era diretto verso S. VA Galermo a velocità compresa fra 55 e 60 km/h e aveva invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia, entrando in collisione con il motociclo Honda SH targato DS39487 condotto da;
Persona_2
- che era stato sbalzato dal mezzo condotto ed era rovinato al suolo, subendo Persona_2 gravi lesioni che ne avevano provocato il decesso;
- che la aveva formulato offerte di risarcimento di euro 96.000,00 Controparte_2 ciascuno per e (genitori conviventi) e di euro 36.000,00 Persona_1 Parte_1 ciascuno per e (fratelli); Parte_2 Parte_3 - che tali somme, ritenute non congrue, erano state trattenute in acconto sulle maggiori somme pretese;
- che per i genitori conviventi il danno risarcibile ammontava a euro 282.660,00 ciascuno, mentre per i fratelli non conviventi il danno risarcibile ammontava a euro 87.672,00 ciascuno;
Pertanto, , , e chiedevano di Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannare la e al pagamento per differenza, in favore Controparte_1 Controparte_3 di e di della somma di euro 186.660,00 ciascuno (euro Persona_1 Parte_1
282.660,00 – euro 96.000,00) e, in favore di e di , della somma di Parte_2 Parte_3 euro 51.672,00 ciascuno (euro 87.672,00 – euro 36.000,00) a titolo di risarcimento per tutti i danni da perdita del rapporto parentale.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/6/2023 si costituivano in giudizio la
[...]
e la , le quali esponevano: Controparte_1 Controparte_2
- che la sia pure individuata come rappresentante per l'Italia della Controparte_1 [...]
, era stata erroneamente indicata quale compagnia assicuratrice, laddove il Controparte_2 veicolo di proprietà di e condotto da non era Controparte_3 Controparte_5 assicurato presso la (intermediario assicurativo), bensì presso la Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- che la non intendeva comunque sollevare eccezioni al riguardo, Controparte_1 costituendosi anche per la compagnia assicuratrice, effettiva legittimata passiva;
- che presso il Tribunale di Catania pendeva altro giudizio, iscritto al n. 13196/2022 R.G., afferente il medesimo sinistro stradale e promosso dalla moglie separata del de cuius, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori;
- che il presente giudizio presentava una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il predetto giudizio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la riunione;
- che dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento penale avviato a seguito del sinistro era emersa la responsabilità concorsuale di entrambi i conducenti, che non avevano mantenuto la destra, essendo il sinistro avvenuto sostanzialmente in centro strada;
- che non aveva indossato il casco o non lo aveva indossato correttamente, il Persona_2 che avrebbe potuto condurre all'attribuzione della responsabilità esclusiva o prevalente in capo allo stesso;
- che la liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice era stata disposta su base concorsuale del 50% proprio perché le lesioni cerebrali che avevano determinato il decesso di Persona_2
erano da attribuire al mancato utilizzo del casco o al non corretto utilizzo del medesimo;
[...]
- che non risiedeva con i genitori al momento del sinistro, avendo intrapreso Persona_2 una relazione e la convivenza con la nuova compagna , dopo aver Parte_4 abbandonato definitivamente moglie e figli nell'estate del 2019;
- che non solo la convivenza era assente, ma pure il legame e la qualità del rapporto tra genitori e figlio doveva essere dimostrato ex adverso;
- che ciò valeva a maggior ragione per i fratelli, che dovevano provare il legame affettivo e i rapporti in essere con il de cuius;
- che le precarie condizioni di salute di (affetto da infezione da HIV, con Persona_2 quadro da sospetta policitemia) portavano a ridurre drasticamente le aspettative di vita, con conseguente incidenza sulla quantificazione del danno.
Pertanto, la e la chiedevano: Controparte_1 Controparte_2
- in via preliminare, di rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G.;
- nel merito, in via principale, di rigettare le domande proposte;
- nel merito, in via subordinata, di accettare e dichiarare che le somme già corrisposte erano congrue e satisfattive di ogni pretesa;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, di contenere il risarcimento entro i limiti delle dirette ed immediate conseguenze del sinistro, tenendo conto delle somme già versate e del concorso di colpa del de cuius.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 7/7/2023 veniva respinta l'istanza ex art. 40 c.p.c.
Con ordinanza del 12/10/2023 veniva dichiarata la contumacia di e veniva Controparte_3 disposta prova testimoniale.
Con ordinanza del 12/9/2024 veniva separato il procedimento relativo alle domande proposte da e veniva dichiarato interrotto tale procedimento, in ragione del decesso di Persona_1
. Persona_1
Con ordinanza del 21/10/2024 veniva autorizzata la produzione della relazione medico-legale depositata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 18/4/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 22/10/2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
Preliminarmente, va precisato che la presente sentenza ha ad oggetto le domande proposte dagli attori e (tenuto conto della separazione del Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedimento, peraltro dichiarato interrotto, relativo alle domande proposte dall'altra attrice
) nei confronti dei convenuti, e cioè di e della Persona_1 Controparte_3 CP_2
(considerato che la qualificabile come mero intermediario
[...] Controparte_1 assicurativo, si è costituita anche per la compagnia assicuratrice , effettiva Controparte_2 legittimata passiva, senza sollevare eccezioni al riguardo).
Ciò premesso, l'azione proposta dagli attori , e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 sussumibile nel disposto normativo di cui all'art. 144 d.lgs. 209/2005 (cod. assicurazioni private), avendo i predetti attori richiesto la condanna, in via solidale, della compagnia assicuratrice (
[...]
) e del responsabile civile del danno , proprietario del veicolo Controparte_2 Controparte_3 antagonista), così regolarmente instaurando il contraddittorio tra le parti.
Orbene, in relazione al profilo della responsabilità, il fatto storico, la dinamica e l'eziologia del sinistro si evincono dalla documentazione prodotta dalle parti e, più precisamente, dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Catania (all. 4 all'atto di citazione) e dalla relazione cinematica predisposta dal consulente tecnico del pubblico ministero nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8088/2021 R.G.N.R. (all. 1 alla comparsa di risposta), nonché della relazione medico-legale predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G. (allegato alla nota di deposito del 22/10/2024 delle convenute
[...]
e ). Controparte_1 Controparte_2
Sul punto, va peraltro evidenziato che:
- il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. 19547/2017, 17477/2007 e 16019/2001);
- il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cfr. Cass. 12422/2000, 8585/1999, 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che nel presente giudizio possono essere utilizzate, quale prova atipica, le predette relazioni peritali, cinematica e medico-legale, predisposte nei procedimenti di cui sopra, le cui conclusioni risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Ciò chiarito, dal verbale di incidente redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Catania intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti (il quale ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine agli accertamenti e ai rilievi espletati) si evince la seguente dinamica del sinistro: “il conducente del veicolo A” (cioè ) CP_5 Controparte_5
“dopo aver superato la rotatoria formata dalla via Galermo con Viale Tirreno nel dirigersi a Nord di via Galermo, a causa di una manovra irregolare invadeva la corsia riservata al senso opposto di marcia, in questo frangente entrava in collisione con il motociclo B” (cioè con il veicolo condotto da ) “il cui conducente percorreva la via Galermo in direzione di marcia verso Persona_2
Sud. Nella collisione il veicolo A agganciava il motociclo veicolo B trascinandolo per metri 28,61 dal punto d'impatto come emerso dalle tracce di solcature impresse sulla carreggiata nel senso opposto di marcia finendo la loro corsa in corrispondenza del numero civico 258, mentre il conducente del veicolo B era stato sbalzato dal veicolo di cui era alla guida e si adagiava a terra sul margine destro della carreggiata come evidenziato dalle tracce ematiche. L'urto si concretizzava tra la parte frontale laterale sinistra del veicolo A e la parte anteriore del veicolo B … Da quanto sopra esposto e da un esame della dinamica è emerso che lo stesso conducente del veicolo A non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 143/11 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – alla guida di veicolo a motore circolava contromano, rimanendo coinvolto in un incidente stradale”.
Inoltre, nella relazione cinematica predisposta dal consulente tecnico del pubblico ministero nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8088/2021 R.G.N.R., per. ass. ing. Persona_3
è stato rilevato che:
- “da quanto emerso sembra che il punto d'urto in strada, segnato con la lettera C dagli agenti intervenuti, sia dislocato nella parte estrema sinistra della corsia di marcia nord-sud percorsa dal motociclo ed, in particolare, a circa 5 cm. dalla linea di mezzeria. Nel punto in questione i due veicoli sono giunti a reciproco contatto dinamico esponendo, sia il motociclo che l'autovettura, la parte frontale sinistra” (cfr. p. 44);
- “da quanto rilevato dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti appare evidente che la localizzazione della zona d'impatto ricada all'interno della corsia di pertinenza del motociclo, a ridosso della zona di mezzeria, segno che entrambi i veicoli, al momento della collisione, non mantenevano la propria destra … Appare evidente che la sagoma dell'autovettura invada parzialmente la corsia riservata all'opposto senso di marcia mentre quella del motociclo occupi abbondantemente la zona di mezzeria” (cfr. pp. 44-45);
- dunque, “l'autovettura CI US, targata DD143SE, condotta dal signor CP_5
… impegnava la rotatoria con la via Galermo e proseguiva verso nord, in direzione San
[...]
VA Galermo, ad una velocità non commisurata e prudenziale rispetto alle condizioni di tempo e di spazio in atto e superiore al limite massimo imposto, non mantenendo strettamente la destra ed invadendo parzialmente la corsia di marcia riservata all'opposto senso di marcia, sì da entrare in collisione con il motociclo Honda SH 300, targato DS39487, condotto da Persona_2 il quale percorreva la predetta via Galermo nella opposta direttrice di marcia (da nord a sud), ossia da San VA Galermo verso Catania, nella zona prossima alla mezzeria. Dall'analisi effettuata è emerso che l'autovettura procedeva ad una velocità compresa tra i 55 ed i 60 km/h, mentre il motociclo procedeva, negli istanti immediatamente antecedenti la collisione ad una velocità di circa 25 km/h” (pp. 54-55);
- “la condotta tenuta dall'automobilista configura le violazioni dei seguenti articoli del Codice della Strada: Art. 140 comma 1 – Principio informatore della circolazione;
Art. 141 comma 3 – Velocità; Art. 142 comma 1 – Limite di velocità; Art. 143 comma 1 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata” (p. 55);
- “la condotta tenuta dal motociclista configura le violazioni dei seguenti articoli del Codice della strada: Art. 140 comma 1 – Principio informatore della circolazione;
Art. 143 comma 1 – Posizione dei veicoli sulla carreggiata” (p. 55);
- “da quanto emerso la causalità del sinistro stradale è da ricondursi alla concorsuale condotta di entrambi i conducenti i quali circolavano non mantenendo la destra ed in particolare del conducente dell'autovettura il quale invadeva parzialmente la corsia riservata all'opposto senso di marcia procedendo ad una velocità non commisurata e prudenziale e superiore al limite imposto per i centri urbani” (pp. 55-56).
Ed ancora, secondo la relazione medico-legale predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G., dott. : “risulta abbastanza chiaro come ci si trovi di fronte ad un grave Per_4 quadro di traumatismo cranio encefalico con prevalenza di lesioni ossee al massiccio facciale e come si rilevino rime di frattura a carico delle ossa parietali e delle squame del frontale e dell'occipitale e poi confermate anche negli accertamenti strumentali eseguiti in sede di ricovero. Pertanto, da quanto appena esposto si evince come il danno cerebrale sia secondario ad un traumatismo facciale con presenza di lesioni ossee alle strutture del neurocranio che ha determinato lesioni cerebrali irreversibili. Ciò ci permette di affermare che ci troviamo di fronte ad un trauma contemporaneo, cioè facciale e cranico. Pertanto, alla luce di quanto appena evidenziato si ritiene verosimile, nel caso de quo, in base al criterio del più probabile che non, che il decesso sia diretta conseguenza del mancato uso del casco di protezione o di un suo non corretto uso e che l'evento morte sarebbe stato evitato, anche se con probabili postumi di una certa rilevanza clinica” (cfr. pp. 16-17).
Infine, deve notarsi che:
- per come affermato dagli attori con l'atto di citazione (senza successiva specifica contestazione delle convenute e ), Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
era in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di
[...] cannabinoidi;
- del resto, nel decreto che dispone il giudizio emesso in data 5/4/2022 dal Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, sono state indicate nel capo di imputazione le aggravanti “di aver commesso il fatto in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacente del tipo Cannabinoidi” e “di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica, con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico di 1.35 grammi per litro” (cfr. all. 5 all'atto di citazione).
Orbene, alla luce del complessivo compendio probatorio, deve anzitutto ritenersi che sia
[...]
(conducente dell'autovettura CI US), sia Controparte_5 Persona_2
(conducente del motociclo Honda SH) abbiano violato l'art. 143, comma 1, d.lgs. 285/1992 (cod. strada), in quanto:
- in base alla disposizione appena citata, “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”;
- nel caso di specie, per come si è detto, il consulente tecnico del pubblico ministero nominato nell'ambito del procedimento penale n. 8088/2021 R.G.N.R. ha individuato il punto d'urto nella parte estrema sinistra della corsia di marcia del motociclo e a circa 5 cm dalla linea di mezzeria;
- ciò significa che entrambi i veicoli, al momento della collisione, non mantenevano la propria destra, considerato che l'autovettura aveva invaso parzialmente la corsia del motociclo e quest'ultimo occupava abbondantemente la zona di mezzeria.
Ad ogni modo, la condotta di guida di (conducente dell'autovettura Controparte_5
CI US) si è caratterizzata per una maggiore gravità della colpa, in quanto:
- l'autovettura ha invaso parzialmente la corsia (riservata all'opposto senso di marcia) del motociclo (che è invece rimasto nella propria corsia, per quanto molto vicino alla linea di mezzeria);
- negli istanti immediatamente antecedenti la collisione, l'autovettura procedeva ad una velocità compresa tra i 55 e i 60 km/h e perciò superiore al limite (50 km/h) consentito (mentre il motociclo procedeva ad una velocità pari a circa 25 km/h e perciò ben inferiore al limite consentito);
- è incontroverso che fosse in stato di ebbrezza alcolica e di Controparte_5 alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi. D'altro canto, ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, va altresì osservato che:
- “in tema di obbligo dell'uso del casco per i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e di motocicli, l'omesso corretto uso di casco protettivo omologato da parte del conducente, deceduto o infortunato in un incidente stradale, va preso in adeguata considerazione ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro o, comunque, dello sviluppo della sua dinamica;
e costituisce condotta colposa del leso da tenere in considerazione ai fini della ricostruzione del determinismo causale del sinistro” (cfr. Cass. 8306/2024);
- “l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a sé stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale” (cfr. Cass. 9241/2016);
- nel caso di specie, per come si è detto, il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento civile iscritto dinanzi al Tribunale di Catania al n. 13196/2022 R.G. ha ritenuto verosimile, in base al criterio del più probabile che non, che il decesso di fosse Persona_2 diretta conseguenza del mancato uso del casco di protezione o di un suo non corretto uso e che l'evento morte sarebbe stato evitato, anche se con probabili postumi di una certa rilevanza clinica;
- deve perciò ritenersi che l'omesso o non corretto uso del casco da parte di Persona_2 abbia influito sull'eziologia del danno, con conseguente corresponsabilità di . Persona_2
Per contro, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute e Controparte_1 [...]
, non può tenersi conto delle pregresse condizioni di salute di Controparte_2 Persona_2
, in quanto:
[...]
- le predette convenute hanno affermato (sulla base della documentazione medica prodotta quale all. 9 alla comparsa di risposta) che all'infezione da HIV, già contratta da , si era Persona_2 aggiunto il quadro di sospetta policitemia, “patologia che non può guarire … che, se confermata, porta a ridurre drasticamente le aspettative di vita” (cfr. comparsa di risposta, p. 11);
- tuttavia, la documentazione prodotta attiene ad un mero “sospetto” di policitemia;
- le predette convenute (pur avendone l'onere) non hanno fornito ulteriore documentazione volta a dimostrare che era realmente affetto da policitemia e che tale patologia Persona_2 avrebbe verosimilmente ridotto le sue aspettative di vita.
Alla luce di quanto sopra, può ritenersi che nel caso di specie vi sia stato un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, considerato che:
- (conducente dell'autovettura CI US) ha violato l'art. 143, Controparte_5 comma 1, cod. strada, invadendo parzialmente la corsia (riservata all'opposto senso di marcia) del motociclo, nonché l'art. 142, comma 1, cod. strada, procedendo ad una velocità superiore al limite consentito, ed inoltre si trovava in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi;
- d'altro canto, (conducente del motociclo Honda SH) ha violato l'art. 143, Persona_2 comma 1, cod. strada, occupando abbondantemente la zona di mezzeria, ed inoltre non ha utilizzato o comunque non ha utilizzato in modo corretto il casco di protezione.
Tenuto conto di quanto rilevato, può ritenersi che il sinistro e il conseguente decesso di Persona_2 siano ascrivibili per il 70% alla responsabilità di
[...] Controparte_5
(conducente dell'autovettura CI US) e per il 30% alla responsabilità di Persona_2
(conducente del motociclo Honda SH).
Ed infatti, ferma restando la violazione, da parte di entrambi i soggetti, dell'art. 143, comma 1, cod. strada, risulta maggiormente colposa la condotta di , che, in stato di Controparte_5 ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cannabinoidi, ha invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia e ha superato il limite di velocità, con conseguente violazione di diverse regole cautelari, così da porre in grave pericolo gli altri utenti della strada.
A fronte della maggiore gravità della condotta di appena descritta Controparte_5
(che potrebbe astrattamente giustificare una percentuale di responsabilità anche più elevata del 70%), deve peraltro tenersi conto (così da ridurre la responsabilità al 70%) del fatto che Persona_2
non ha utilizzato o comunque non ha utilizzato in modo corretto il casco di protezione, il
[...] che ha concretamente influito sull'eziologia del sinistro.
Così accertata la responsabilità concorrente di e di Controparte_5 Persona_2
nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%, occorre a questo punto individuare e
[...] determinare i danni risarcibili.
Orbene, gli attori hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di , occorso a causa del sinistro de quo e, Persona_2 più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. Cass. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale che ha espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, che deve essere ancorato a criteri obiettivi: “in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato
- in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" … Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subito dal familiare superstite.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e dalle altre circostanze sopra indicate.
Sul punto, va ricordato che, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento (cfr. Cass. 26140/2023).
In particolare, “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. 26140/2023).
Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (cfr. Cass. 10579/2021; nello stesso senso, Cass. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. Cass. 10579/2021 e 12408/2011).
Per come affermato da Cass. 37009/2022, le tabelle del Tribunale di Milano (a decorrere dalla versione del giugno 2022) si conformano ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del rapporto parentale, cioè: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, l'eventuale convivenza) e dei relativi punteggi. Ne segue che le tabelle milanesi consentono una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da Cass. 10579/2021.
In applicazione di tali principi, si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, all'ultima edizione (2024) delle nuove tabelle del Tribunale di Milano integrate a punti, ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati da Cass. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari a euro 3.911,00 e a euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In relazione alle predette tabelle deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d.
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Declinando i predetti principi ai fatti oggetto di causa, deve anzitutto rilevarsi che l'esistenza stessa dello stretto rapporto di parentela fra e gli attori (padre), Persona_2 Parte_1 [...]
(fratello) e (fratello) fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, Pt_2 Parte_3 la sofferenza degli attori, quali familiari superstiti, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. 11212/2019, 31950/2018 e 12146/2016).
Del resto, per come affermato da Cass. 3767/2018, l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
Nel caso di specie, i convenuti (pur avendone l'onere) non hanno provato che Persona_2
e gli attori fossero tra loro indifferenti o in odio, dovendo perciò ritenersi che agli attori spetti il chiesto risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Deve poi ritenersi che, alla data del sinistro (18/6/2021), convivesse, ma solo Persona_2 da poco tempo, con il padre , in quanto: Parte_1
- all'udienza del 18/10/2024 la teste ha dichiarato: “ero compagna di Parte_4
con cui ho convissuto dal 2019 al 2021. Dapprima io e Persona_2 [...]
abbiamo vissuto a casa mia in Misterbianco, via Napoli 66. Nel febbraio 2021 ci siamo Per_2 trasferiti a casa dei genitori cioè e in Parte_1 Persona_1
Misterbianco, via Sicilia (piano terra). Nell'appartamento dei genitori restammo da fine febbraio a inizio giugno … con abbiamo convissuto a casa mia dall'agosto 2019 Persona_2 al febbraio 2021 e successivamente come ho già detto abbiamo convissuto a casa dei suoi genitori”;
- tali dichiarazioni risultano esaustive e attendibili, in quanto effettuate da un soggetto avente diretta conoscenza dei fatti riferiti e privo di interesse nella causa;
- del resto, la teste ha dichiarato: “a seguito del sinistro sono stata risarcita Parte_4 dall'assicurazione soc. . Ho ricevuto euro 48.000,00 per i quali ho rilasciato quietanza a CP_1 titolo di saldo”;
- dunque, ha convissuto con il padre nel breve periodo Persona_2 Parte_1 compreso fra febbraio e giugno 2021, dopo che si era allontanato dal nucleo familiare originario già nel 2006 a seguito del matrimonio con la moglie (cfr. ricorso per separazione;
all. 8 Persona_5 alla comparsa di risposta), al quale era seguita la convivenza (iniziata nel 2019) con la nuova compagna . Parte_4
Deve infine escludersi una particolare qualità e intensità della relazione affettiva tra Persona_2
e gli attori, considerato che:
[...]
- in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, a fronte della contestazione delle convenute e in merito alla qualità del rapporto Controparte_1 Controparte_2 parentale (cfr. comparsa di risposta, pp. 9-10), gravava sugli attori l'onere di dimostrare la qualità e l'intensità del rapporto, sotto il profilo (ad esempio) delle frequentazioni e dei contatti, della condivisione di festività, ricorrenze o vacanze, nonché della condivisione di attività lavorativa o di hobby/sport;
- nel caso di specie, per contro, gli attori (pur avendone l'onere) non hanno depositato documenti volti a provare quanto sopra, né hanno articolato richieste di prova orale sul punto.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito, nonché dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – Tabella integrata per la perdita di “genitore/figli/coniuge/assimilati” e
“fratello/nipote”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Quanto al padre , di anni 69 al momento dell'evento lesivo (16 punti), considerata Parte_1
l'età della vittima al momento del decesso di 34 anni (22 punti), tenuto conto che, per come si è detto, gli stessi erano conviventi da poco tempo, dopo un lungo periodo di mancata convivenza (4 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero la moglie e i due figli e (9 punti), Parte_2 Parte_3 considerata la mancata prova della qualità ed intensità della relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 199.461,00 (51 punti x 3.911,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura del 30%, è pari a euro 139.622,70. La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice ante causam in data 25/7/2022, pari a euro 96.000,00, che rivalutato all'attualità è pari a euro 104.064,00, deve essere ridotta a euro 35.558,70.
Quanto al fratello , di anni 47 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_2
l'età della vittima al momento del decesso di 34 anni (16 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero il padre, la madre e il fratello (9 punti), considerata la mancata prova della qualità ed intensità della Parte_3 relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 66.222,00 (punti 39 x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura del 30%, è pari a euro 46.355,40. La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice ante causam in data 25/7/2022, pari a euro 36.000,00, che rivalutato all'attualità è pari a euro 39.024,00, deve essere ridotta a euro 7.331,40.
Quanto al fratello , di anni 48 al momento dell'evento lesivo (14 punti), considerata Parte_3
l'età della vittima al momento del decesso di 34 anni (16 punti), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (0 punti), tenuto conto della sopravvivenza (alla data del sinistro) di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero il padre, la madre e il fratello (9 punti), considerata la mancata prova della qualità ed intensità della Parte_2 relazione affettiva (0 punti), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di euro 66.222,00 (punti 39 x 1.698,00) che, in ragione dell'accertato concorso di colpa del de cuius nella misura del 30%, è pari a euro 46.355,40. La predetta somma, tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice ante causam in data 25/7/2022, pari a euro 36.000,00, che rivalutato all'attualità è pari a euro 39.024,00, deve essere ridotta a euro 7.331,40.
In aggiunta alle somme sopra liquidate a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 1712/1995, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Recependo i principi di cui alla predetta sentenza, risulta congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18/6/2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dal 18/6/2021 fino alla data della presente sentenza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, i convenuti e Controparte_2 [...]
devono essere condannati: CP_3
- al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro 35.558,70, oltre accessori Parte_1 come sopra;
- al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro 7.331,40, oltre accessori Parte_2 come sopra;
- al pagamento, in favore dell'attore , della somma di euro 7.331,40, oltre accessori Parte_3 come sopra.
Quanto alle spese processuali, deve ricordarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza in relazione all'accoglimento in misura ridotta delle domande proposte dagli attori e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali sostenute dagli attori devono essere poste a carico dei convenuti e . Controparte_2 Controparte_3
Quanto alla loro liquidazione e al chiesto aumento per la difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va anzitutto evidenziato che per come affermato da Cass. 10367/2024:
- “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.”;
- “b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima”;
- “c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14”;
- “d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo”;
- “e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.”;
- “g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Nel caso di specie (come in quello esaminato da Cass. 10367/2024), gli attori sono vittime del medesimo fatto illecito che hanno chiesto il ristoro di danni e che possono differenziarsi solo nel quantum, per cui l'esistenza di una ragione di connessione per il titolo colloca la fattispecie nell'ambito del comma 2 dell'art. 4 D.M. 55/2014.
Inoltre, la condanna più elevata pronunciata è stata di euro 35.558,70 (oltre accessori), con conseguente applicabilità dello scaglione compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Pertanto, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta, il compenso liquidabile ammonta a euro 6.000,00, con maggiorazione del 30% per ciascuna delle due parti oltre la prima, cioè del 60%, pervenendosi così all'importo di euro 9.600,00 (oltre accessori).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13322/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della somma di euro 35.558,70, oltre accessori come in motivazione;
Pt_1
2) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della somma di euro 7.331,40, oltre accessori come in motivazione;
Pt_2
3) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della somma di euro 7.331,40, oltre accessori come in motivazione;
Pt_3
4) condanna la e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , delle spese processuali, che liquida in euro 9.600,00 per Pt_1 Parte_2 Parte_3 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Milano, 30 ottobre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo