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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4669/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 09.01.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia (NA) il 12.03.1991 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Catello Fusco n.
39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Porzio, C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, estesa anche al giudizio di appello;
APPELLANTE
E
P.IVA in persona del Dirigente ON P.IVA_1
Responsabile Sinistri, Dott. con sede in Milano alla Via Ignazio Controparte_2
R.G. n° 4669/2022 - sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Gardella n. 2, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via
Guglielmo Marconi n. 95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta del grado di appello ed in virtù di procura speciale a rogito del Notaio in Milano del 13.07.2022, Rep n. 46834, Racc. n. Persona_1
15505;
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. , nato a [...] il [...], CO C.F._4 residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 707/2022, pubblicata il 05.04.2022 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 5340/2018, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da la rigettava, condannando l'attrice Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese di lite, liquidate in ON euro 3.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione, in favore dell'Avv. Ciriaco Sammaria.
L'odierna appellante aveva convenuto in giudizio la e ON [...]
, chiedendo la loro condanna in solido e/o alternativamente al risarcimento CP_3 di tutti i danni, per le lesioni personali subite, a seguito del sinistro avvenuto il 22.12.2013.
Aveva dedotto che quel giorno, alle 14,30 circa, viaggiava, in qualità di trasportata, a bordo dell'autovettura CI SI, targata DC080GV, di proprietà di e da CO lui condotta;
che tale auto, mentre percorreva la Traversa Carbone in Pompei (NA), nei pressi del civico 35/37, veniva tamponata da un veicolo non identificato;
che, al momento del fatto, era posizionata al lato del guidatore di tale auto, in quel momento in fermata, e stava scendendo dall'auto con la portiera anteriore destra semiaperta, quando la CI
SI, improvvisamente, veniva tamponata da un veicolo non identificato, il cui
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conducente procedeva a velocità non moderata;
che la collisione avveniva tra la parte anteriore destra del veicolo non identificato e la parte posteriore sinistra della CI
SI; che, dopo l'impatto, la portiera anteriore destra della CI SI veniva sospinta verso la chiusura, colpendo il suo viso e, per l'effetto, ne provocava la caduta al suolo, con il peso del corpo sulla spalla destra, evento da cui derivavano lesioni personali.
Costituitasi in giudizio, la società assicuratrice aveva contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
Veniva espletata la prova orale e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale preliminarmente dichiarava proponibile la domanda di risarcimento dei danni, essendo stato osservato il disposto di cui agli artt. 145 e ss. del D.Lgs. 209/2005, con l'invio alla società di assicurazione della richiesta di risarcimento dei danni oltre sessanta giorni prima della notifica dell'atto di citazione, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge ed utili alla definizione stragiudiziale del sinistro.
Osservava che la mancata collaborazione della persona danneggiata, che si sia immotivatamente rifiutata di sottoporsi a visita medica, pur essendo oggetto di valutazione da parte del Giudicante, sotto il profilo della correttezza del comportamento tenuto, non rende l'azione improcedibile.
Quanto al merito - dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi del suo diritto - riteneva che l'istruttoria espletata non avesse fornito sufficiente riscontro probatorio ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
Evidenziava, al riguardo, il primo Giudice che l'attrice aveva invocato l'applicazione dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 che prevede, per il trasportato, il risarcimento dei danni da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso, ma che nel caso in esame non risultava la prova della qualità di trasportato in capo al soggetto che aveva chiesto il risarcimento.
Riteneva, infatti, che dalla deposizione resa dall'unico teste escusso non fosse sufficientemente emerso che l'attrice era trasportata a bordo dell'autovettura al momento del sinistro, “non potendo tale qualità automaticamente ricavarsi dalla circostanza che la stessa al momento del fatto stesse uscendo dall'autovettura lato passeggero”.
Ad avviso del Tribunale, in particolare, “la collocazione dell'attrice sul sedile lato passeggero, all'interno di un veicolo fermo sul margine destro della strada e con la portiera aperta..”, non consentiva “per ciò solo di ritenerla trasportata sul veicolo in
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questione”; ciò anche “considerata la posizione di stasi del veicolo ..”, non essendo emerso dall'istruttoria espletata se il “veicolo, con a bordo l'attrice, stesse camminando prima della sosta o si fosse semplicemente accostato al margine destro della strada per una esigenza particolare per poi immediatamente ripartire o se fosse proprio in una condizione di sosta;
né se all'interno dell'autoveicolo vi fossero altre persone oltre l'attrice”, non potendo escludersi che “l'attrice e il conducente fossero la medesima persona che, fermato il veicolo, si fosse spostata sul sedile lato passeggero, per un qualunque motivo, da dove stava scendendo al momento del fatto, o anche che l'attrice fosse sopraggiunta dopo la sosta del veicolo semplicemente per prendere qualcosa al suo interno”.
Pertanto, non reputando provata la qualità di trasportata dell'attrice, perveniva al rigetto della domanda.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a Parte_1 sostegno tre motivi.
L'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, previa declaratoria di ammissibilità, proponibilità e procedibilità dell'appello, la dichiarazione di accertamento del fatto storico e di corresponsabilità del convenuto
[...]
, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché la condanna dello stesso e CP_3 della per quanto di ragione, in solido e/o alternativamente, al ON pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti, nella misura di euro
5.282,06, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori dalla data del sinistro ed oltre al danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., anche con eventuale valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese, anche di C.T.U., e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 28.10.2022 alla ON all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Ciriaco Sammaria.
L'atto di appello veniva, altresì, consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 04.11.2022 per la notifica a , che veniva effettuata a mezzo spedizione in plico con CO raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale di Torre Annunziata.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 20.02.2023 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 05.11.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.01.2023, si costituiva in giudizio la che resisteva al gravame, concludendo, ai sensi ON
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degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per la sua inammissibilità e, nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondato, e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre oneri e accessori, come per legge.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 28.10.2022 alla società di assicurazione e consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 04.11.2022 per la notifica a
[...]
, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito CP_3 della sentenza impugnata, avvenuto il 05.04.2022, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal
04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
Pacifica è, infatti, l'applicabilità al suddetto termine di decadenza dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
5. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati
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nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Si reputa opportuna una trattazione congiunta dei tre motivi di gravame che - involgendo tutti la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure – appaiono indubitabilmente connessi.
Segnatamente, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia.
Ha al riguardo dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la propria qualità di trasportata, rivelandosi la sentenza gravata in contrasto con le prove documentali e con la prova orale, che non sarebbero state valutate o che sarebbero state erroneamente interpretate dal primo Giudice.
Ha dedotto che, se in base al principio di disponibilità delle prove, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove e i documenti allegati, nel caso di specie appariva incongrua la valutazione che delle stesse aveva fatto il Tribunale, giungendo ad escludere che una persona intenta ad uscire dall'abitacolo di un'autovettura, dal lato passeggero
(anteriore destro)- avendo aperto la relativa portiera, una volta che il conducente si fosse fermato per farla scendere – potesse essere qualificata come trasportata;
non era dato comprendere, invero, da dove il giudice di primo grado avesse ricavato, sia pure in via presuntiva, che la danneggiata non fosse una trasportata, ma piuttosto alla guida dell'autovettura e/o un pedone.
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Peraltro, difformemente da quanto affermato dal primo Giudice, l'autoveicolo condotto da doveva ritenersi in posizione di fermata, che è una sospensione della CO marcia che avviene solo per un breve periodo, e non di sosta, che è una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo ( arg. ex art. 158 del codice della strada); ancora più perplessità, poi, destava il dubbio, sollevato dal primo Giudice, relativo al se a bordo del veicolo da cui scendeva la vi fossero altre persone. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante - ancora censurando la sentenza impugnata per l'omessa, insufficiente ed errata valutazione del materiale probatorio - ha dedotto che il teste escusso, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, Testimone_1 aveva delineato la dinamica dei fatti, confermando la qualità di trasportata dell'attrice; anche l'interrogatorio formale, deferito dalla società assicuratrice a - Parte_1 non essendosi concretizzato nella confessione del fatto dedotto in giudizio per gli effetti di cui 232 c.p.c. - avrebbe confermato l'esposizione dei fatti indicati nell'atto di citazione e la qualità di trasportata dell'interrogata.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale, non avrebbe provveduto ad una valutazione complessiva delle prove offerte, che tenesse conto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche della contumacia di e della condotta processuale della costituita società di CO assicurazione che, non formulando alcuna contestazione specifica, ex art. 115 c.p.c., dei fatti storici oggetto di causa, e della qualità di trasportata della danneggiata, nessuna prova avrebbe offerto idonea a contrastare la prospettazione attorea.
Ha dedotto che la documentazione in atti non era stata contestata;
che il modello C.A.I., redatto da , avrebbe il valore di ammissione del fatto storico accaduto e CO che la C.T.U. medico-legale avrebbe riconosciuto il nesso causale tra le lesioni personali subite e l'evento oggetto di causa.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunciando “la violazione dei principi giudiziari”, per aver il Giudice di prime cure indebitamente valutato le prove orali e quelle documentali separatamente e singolarmente rispetto a tutte le risultanze istruttorie, senza procedere ad un esame complessivo e globale delle stesse.
Ha censurato la motivazione della sentenza gravata, deducendo che sarebbe carente e che non sarebbe possibile comprendere l'iter logico-giuridico che ha portato il Tribunale a ritenere carente la prova orale, potendo il Giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., porre alla base del proprio convincimento anche le prove atipiche, idonee a fornire elementi di
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giudizio sufficienti, se non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione.
Ha denunciato che il Tribunale, nel valutare le prove, non avrebbe fatto ricorso alle cd. presunzioni semplici, potendo trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova e dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori, anche indiziari, emergenti dalle risultanze processuali.
Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che, nel pervenire al rigetto della domanda riscontrando la carenza di prova della qualità di trasportata in capo all'odierna appellante il Giudice di prime cure non abbia fatto buon governo del principi Parte_1 fondativi del libero apprezzamento delle prove, procedendo ad una valutazione atomistica delle singole dichiarazioni rese dal teste che trascura di considerare gli Testimone_1 elementi, di indubbia portata indiziaria, emergenti dal racconto testimoniale, ove pure raffrontati alle risultanze emergenti dal documentale in atti.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, sollecitata dal tenore dell'atto di gravame, ritiene dunque il Collegio, anche alla luce degli orientamenti espressi in argomento dalla Corte di legittimità, che l'onere probatorio gravante sull'appellante, in ordine alla sua qualità di trasportata, possa considerarsi adeguatamente assolto.
Mette conto in primo luogo rimarcare la correttezza della premessa da cui ha preso le mosse il Tribunale, che, in considerazione della portata applicativa dell'art. 141 cod. ass., ha precisato che ai fini risarcitori risulta necessario e sufficiente che il danneggiato provi di essersi trovato quale trasportato sul veicolo vettore in occasione del sinistro e di aver subito dei danni in conseguenza dello stesso. Il terzo trasportato che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 7/09/2005, nr. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve infatti provare la sua qualità di trasportato e di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo, ma non anche, come è ormai pacifico (Cass. Sezioni Unite n. 35318 del 30/11/2022), le concrete modalità dell'incidente, allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 citato. (Cassaz. Civile, sez.
III, 05/07/2017 nr. 16477; Cassaz. Civile, III sez. 13/10/2016, nr. 20654; Cassaz. Civile,
30/07/2015, nr. 16181).
Se è dunque vero che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
16181 del 2015), la norma ha lo scopo di fornire al terzo trasportato uno strumento
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aggiuntivo di tutela (rispetto all'art.2054 c.c., pure relativo alla circolazione stradale) al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore, così risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
tale regime agevolato, tuttavia, non esime il danneggiato dall'onere di provare di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato.
Posta tale corretta premessa, è opportuno anche osservare che, in tempi piuttosto recenti, la
Suprema Corte, con la pronuncia della sezione terza n. 30723 del 19/10/2022, è stata chiamata a dirimere una delicata fattispecie in cui la qualità di trasportato del danneggiato era di difficile accertamento, come pure problematica era l'effettiva riconducibilità del fatto dannoso ad un'ipotesi di “circolazione”, somministrando dei principi che ben possono orientare nella soluzione della fattispecie in esame.
Con la pronuncia da ultimo citata la Suprema Corte ha in primo luogo ribadito, nei termini finora esposti, che chi fa valere un diritto risarcitorio per danni alla persona adducendo di essere stato "trasportato", ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del C.d.A., contro l'assicuratore del veicolo su cui si trovava trasportato, sia ai sensi dell'art. 141 (caso di scontro con altro veicolo), sia ai sensi dell'art. 144 (sinistro che abbia coinvolto solo il veicolo trasportante), deve dedurre, secondo la consueta rilevanza della fattispecie normativa astratta da cui ritenga originare il diritto azionato, una fattispecie costitutiva concreta, cioè un fatto storico, nelle cui note descrittive deve necessariamente sussistere la deduzione di essere stato a bordo del veicolo in una posizione diversa da quella di conducente.
Ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c., vertendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato, l'atto introduttivo dovrà indicare i "fatti costituenti ....le ragioni della domanda", cioè i fatti storici che assumano la qualità di fatti costitutivi del diritto azionato e fra essi dovrà indicare in che posizione l'attore preteso trasportato si trovava sull'autovettura e, dunque, in positivo una posizione diversa da quella di conducente.
Di tale allegazione egli assumerà certamente l'onere della prova, non essendovi alcuna previsione normativa che sposti sull'assicurazione convenuta la prova del fatto positivo della conduzione da parte di chi si dica trasportato.
Non si tratta di un onere della prova riferito ad un fatto negativo, quello della non conduzione del veicolo, bensì dell'onere della prova di un fatto positivo, inerente alla posizione occupata sul veicolo diversa da quella di conducente dello stesso (cioè di soggetto alla guida al momento del sinistro o di soggetto
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che aveva compiuto l'ultima manovra di guida rilevante in funzione della circolazione prima del sinistro - e dunque anche della sosta, che è manovra inerente alla circolazione - naturalmente come causalmente determinativa dello stesso).
E' evidente che il detto onere di allegazione e prova implica anche la deduzione del fatto positivo dell'esservi stato altro soggetto in posizione di conducente (nel senso appena detto).
Va considerata a questo punto l'evenienza in cui si alleghi, da parte del preteso trasportato o da chi per lui, la circostanza che a bordo del veicolo vi fosse il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo, come nel caso di specie, in cui il conducente è stato individuato nel proprietario odierno appellato . CO
A fronte della prova della presenza a bordo del soggetto che aveva la disponibilità del veicolo, ad avviso della Suprema Corte, il dubbio probatorio circa la qualità di trasportato di altri occupanti sarebbe superabile mediante un'inferenza necessaria giustificata ai sensi dell'art. 2729, terzo comma, c.c., nel senso che dovrebbe presumersi che chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio quel soggetto.
E' questa una presunzione, ad avviso della Suprema Corte, certamente hominis, che però è giustificata dal fatto noto che, quando a bordo del veicolo vi sia chi ne abbia la disponibilità, si deve ritenere, secondo i criteri di gravità e precisione, che sia stato quel soggetto, data l'accertata relazione con la disponibilità del veicolo e dunque la possibilità di condurlo, a rivestire la posizione di conducente, nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione. Ciò in quanto risponde ad eccezione rispetto alla normalità che il soggetto in questione non conducesse il veicolo sicché, mancando la prova di tale eccezione, si deve, secondo i caratteri della gravità e precisione, reputare che quel soggetto fosse conducente al momento del sinistro o comunque nel momento della circolazione causalmente rilevante per la sua causazione.
Quanto poi alla questione relativa alla riconducibilità della sosta del veicolo ad un'ipotesi di circolazione - parimenti rilevante nella fattispecie, avendo il primo Giudice espresso un dubbio in ordine alla circostanza “se il veicolo, con a bordo l'attrice, stesse camminando prima della sosta o si fosse semplicemente accostato al margine destro della strada per una esigenza particolare per poi immediatamente ripartire o se fosse proprio in una condizione di sosta” - è sufficiente ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che: «Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia,
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ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
(Cass., Sez. Un., n. 8620 del 2015; il principio, anche di recente, è stato ribadito, oltre che dalla precitata Cass. n. 30723 del 19/10/2022, da Cass., n. 9948 del 2022, la quale ha statuito, che: «Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade;
ne consegue che anche il movimento del motoveicolo che non mantenga la posizione di arresto a margine della strada e si riversi su un fianco cadendo su un pedone rientra nel concetto di circolazione rilevante ai fini dell'art. 2054 c.c. ).
Poste tali coordinate ermeneutiche, e rivalutate le risultanze istruttorie alla luce dei principi di diritto finora esposti, la pretesa azionata dalla parte impugnante appare meritevole di accoglimento.
Che nello scendere dall'autovettura CI SI di proprietà di Parte_1 [...]
, rivestisse la qualità di “trasportata”- come specificamente allegato CP_3 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove appunto si trova affermato che il sinistro “vedeva coinvolti due veicoli: l'autovettura CI SI con targa DC080GV, di proprietà di , condotta al momento dallo stesso e trasportante CO [...]
, qui esponente, ed un terzo veicolo non meglio identificato”; e che “il Parte_1 passeggero ,.., posizionata al lato del guidatore di detto mezzo, al Parte_1 momento in fermata, si accingeva a discendere dal relativo abitacolo, avendo semiaperta la portiera anteriore destra, quando la medesima CI SI, improvvisamente, veniva tamponata da un terzo veicolo, non meglio identificato..”- appare invero inferibile dagli esiti della prova testimoniale espletata, ove valutati unitamente alle risultanze del modello
CAI, sottoscritto da , quale conducente e proprietario del veicolo su cui CO era a bordo l'appellante.
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Tali fonti di prova, infatti, somministrano nel caso di specie univoci elementi indiziari, muniti dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, idonei a suffragare la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.» (Cass. n.9054/2022).
Infatti, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9178/2018), così come va valutato non atomisticamente ma nel complesso anche l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale (Cass. n. 14151/2022).
Alla luce di tali principi, mette conto osservare che, se è vero che il teste Tes_2 escusso all'udienza del 24.10.2019, non ha specificamente riferito – ma neppure risulta che le sia stato domandato, a chiarimento delle dichiarazioni rese – in ordine alla presenza di altri soggetti nell'abitacolo della CI SI, neppure può trascurarsi, come invece ha fatto il primo Giudice, un dato di certezza emergente dal racconto testimoniale: e cioè che il sinistro si verificava allorquando, fermatasi la CI SI sul margine destro della strada, la “ si accingeva ad uscire dall'abitacolo dalla parte anteriore destra”, e Pt_1 cioè pacificamente dalla postazione, riservata al passeggero, al lato del posto di guida, riservato al conducente.
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A fronte di tale dato univoco, allora, non convince la motivazione spesa dal primo Giudice, che - senza tener conto di tale elemento di certezza, munito del carattere della precisione, da cui avrebbe potuto desumersi la qualità di passeggera della - ha negato tale Pt_1 qualità sulla base di ipotetiche alternative, munite di minore probabilità, e del tutto svincolate dal racconto testimoniale, da cui non risulta in alcun modo che la Pt_1 occupasse la postazione del conducente e si sia spostata, per ragioni non chiarite, sul lato destro per scendere dal veicolo.
A confermare la versione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, e ad integrare le risultanze del testimoniale in atti, soccorrono poi, con il carattere della concordanza, le risultanze documentali del modello CAI che - pur non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 143 del codice delle assicurazioni private, relativo al caso del modulo a sottoscrizione congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, che genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468 ) – contiene, quanto all'ammissione della circostanza del trasporto, una dichiarazione proveniente da
[...]
, qualificatosi quale conducente e proprietario dell'autovettura che, soggetta al CP_3 principio del libero apprezzamento ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013), è, nel caso di specie, munita di un'indubitabile valenza indiziaria. Ciò, tanto più ove si consideri che, nella fattispecie in esame, difettano risultanze di segno contrario emergenti dagli atti o prospettate dalla società assicuratrice.
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova della qualità di trasportata della Pt_1
Né, ad impedire l'operatività della disciplina dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, vale osservare che l'altro veicolo coinvolto nel sinistro sia rimasto non identificato, soccorrendo sul punto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass civile, sez. III,
05/07/2017, n.16477; Cass. n. 14255/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022) secondo cui: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La dinamica del sinistro, poi, può essere ricostruita in modo perfettamente collimante con quella descritta nell'atto introduttivo, avendo in particolare il teste Tes_2 espressamente riferito che, mentre la si accingeva a scendere dall'abitacolo dalla Pt_1 parte anteriore destra, improvvisamente un'autovettura “con la parte anteriore destra,
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andava ad urtare la parte posteriore sinistra dell'autovettura CI Y” e che “ a seguito dell'urto, la portiera anteriore destra dell'autovettura CI Y veniva sospinta verso la chiusura colpendo al viso la signora , in quel momento in fase di uscita Parte_1 dall'abitacolo, che poi cadeva al suolo, battendo la spalla destra in terra”.
Quanto poi al riscontro del nesso eziologico tra le lesioni patite dalla e la dinamica Pt_1 del sinistro finora descritto, va rilevato che l'accertamento medico- legale della riconducibilità delle lesioni subite dall'istante all' evento dannoso per cui è causa, oltre che della concreta incidenza delle lesioni patite in termini di pregiudizio dell'integrità psicofisica, è stato adeguatamente compiuto, mediante valutazioni correttamente argomentate ed immuni da errori di tipo metodologico, dal consulente tecnico d' ufficio nominato nel giudizio di primo grado, dott. Persona_2
Il nominato c.t.u. ha infatti precisato che l'istante “a seguito del trauma occorsole in data
22/12/2013, riportò, come evincibile dal referto di Pronto Soccorso n°2013/60492,
“Contusione spalla destra, trauma dentario con rottura parcellare dell'incisivo centrale superiore sinistro”, aggiungendo che “l'inquadramento medico-legale del caso, alla luce delle nozioni scientifiche inerenti le lesioni traumatiche del distretto scheletrico de quo, consente di poter relazionare la dinamica dell'evento con la lesività obiettivata dai sanitari che ebbero in cura la Sig.ra e tale ultima lesività con i postumi allo Parte_1 stato evidenziate. Pertanto, lo stato attuale della perizianda può essere messo in correlazione causale con l'evento traumatico occorsole in data 22.12.2013 e la sintomatologia così come il quadro obiettivo presentato dallo stesso a distanza di oltre 7 anni da detto evento, risultano suggestivi di una permanenza di esiti invalidanti”.
Le lesioni in questione hanno determinato, secondo quanto condivisibilmente ritenuto dall'ausiliario, postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura dell'1%; l' inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata, dal consulente sopra indicato, nella misura di 3 giorni a titolo di inabilità temporanea totale;
di 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale stimabile mediamente nella misura del 50%; di 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale stimabile mediamente nella misura del 25%.
Per l'effetto, la va condannata, in solido con ON [...]
, all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'appellante. CP_3
Circa la quantificazione del danno, nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01
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(successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e
139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali,
“può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di comprovate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. ( Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro ( 22 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 994,32 PER IT TOTALE E PARZIALE;
€ 890,46 per danno non patrimoniale (componente biologica e morale).
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all' attualità, ammonta pertanto ad € 1.884,78.
Risultano inoltre giustificate spese mediche sostenute per € 121,81.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
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Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (22.12.2013) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di €
1.555,10, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 225,35.
Il danno non patrimoniale maturato, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi compensativi, ammonta pertanto ad € 2.110,13.
Anche il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, per € 121,81, dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, sulla scorta dei parametri precitati, per un credito complessivo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, pari ad € 165,27 (di cui € 17,64 a titolo di interessi).
Quanto alle spese odontoiatriche, che dovranno essere sostenute anche in futuro, appare condivisibile la stima del c.t.u. dott. che le ha quantificate nel complessivo importo Per_2 di € 3.000,00, precisando che per l'elemento dentario 2.1 (I classe di Ellis) sarà necessaria una capsula definitiva in zirconio ceramica, al costo medio di € 600,00, da ripetere ogni dieci anni per un totale di cinque volte nell'arco della vita ( € 3.000,00).
Al relativo pagamento andranno altresì condannati gli appellati, in solido tra loro, con la precisazione che tale importo, involgendo in parte spese presumibilmente già sostenute e in parte spese ancora da sostenere- con conseguimento anticipato della relativa disponibilità economica – non dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il complessivo importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche sostenute e da sostenere, ammonta pertanto ad € 3.165,27 (€ 3.000,00 + 165,27, importo, quest'ultimo, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi).
Sulle somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di
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debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
7. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado, che seguono la soccombenza degli appellati, in solido tra loro, e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – dimezzati i compensi medi in relazione alla natura delle questioni controverse e tenuto conto dell'entità della somma complessivamente riconosciuta, prossima al limite minimo dello scaglione di riferimento, e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta - con attribuzione all'avv. Andrea Porzio, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 707/2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la società appellata
[...]
e l'appellato , in solido tra loro, al pagamento ON CO in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, del complessivo importo di € 2.110,13 (già liquidato all'attualità e maggiorato di interessi compensativi), oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna la società appellata e l'appellato ON [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante CP_3 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, del complessivo importo Parte_1 di € 3.165,27 (già maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sull'importo di € 121,81), oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Condanna la società appellata e l'appellato ON [...]
, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante CP_3 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio di Parte_1 primo grado, nell'importo di € 2.538,5 per compenso professionale e, quanto al
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presente grado, nell'importo di € 1.983,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Andrea Porzio, dichiaratosi anticipatario
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4669/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 09.01.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Stabia (NA) il 12.03.1991 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Catello Fusco n.
39, presso lo studio dell'Avv. Andrea Porzio, C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, estesa anche al giudizio di appello;
APPELLANTE
E
P.IVA in persona del Dirigente ON P.IVA_1
Responsabile Sinistri, Dott. con sede in Milano alla Via Ignazio Controparte_2
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Gardella n. 2, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via
Guglielmo Marconi n. 95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile, C.F.
, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione e risposta del grado di appello ed in virtù di procura speciale a rogito del Notaio in Milano del 13.07.2022, Rep n. 46834, Racc. n. Persona_1
15505;
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. , nato a [...] il [...], CO C.F._4 residente in [...];
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 707/2022, pubblicata il 05.04.2022 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 5340/2018, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulla domanda di risarcimento dei danni proposta da la rigettava, condannando l'attrice Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese di lite, liquidate in ON euro 3.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione, in favore dell'Avv. Ciriaco Sammaria.
L'odierna appellante aveva convenuto in giudizio la e ON [...]
, chiedendo la loro condanna in solido e/o alternativamente al risarcimento CP_3 di tutti i danni, per le lesioni personali subite, a seguito del sinistro avvenuto il 22.12.2013.
Aveva dedotto che quel giorno, alle 14,30 circa, viaggiava, in qualità di trasportata, a bordo dell'autovettura CI SI, targata DC080GV, di proprietà di e da CO lui condotta;
che tale auto, mentre percorreva la Traversa Carbone in Pompei (NA), nei pressi del civico 35/37, veniva tamponata da un veicolo non identificato;
che, al momento del fatto, era posizionata al lato del guidatore di tale auto, in quel momento in fermata, e stava scendendo dall'auto con la portiera anteriore destra semiaperta, quando la CI
SI, improvvisamente, veniva tamponata da un veicolo non identificato, il cui
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conducente procedeva a velocità non moderata;
che la collisione avveniva tra la parte anteriore destra del veicolo non identificato e la parte posteriore sinistra della CI
SI; che, dopo l'impatto, la portiera anteriore destra della CI SI veniva sospinta verso la chiusura, colpendo il suo viso e, per l'effetto, ne provocava la caduta al suolo, con il peso del corpo sulla spalla destra, evento da cui derivavano lesioni personali.
Costituitasi in giudizio, la società assicuratrice aveva contestato la domanda, chiedendone il rigetto.
Veniva espletata la prova orale e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale preliminarmente dichiarava proponibile la domanda di risarcimento dei danni, essendo stato osservato il disposto di cui agli artt. 145 e ss. del D.Lgs. 209/2005, con l'invio alla società di assicurazione della richiesta di risarcimento dei danni oltre sessanta giorni prima della notifica dell'atto di citazione, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge ed utili alla definizione stragiudiziale del sinistro.
Osservava che la mancata collaborazione della persona danneggiata, che si sia immotivatamente rifiutata di sottoporsi a visita medica, pur essendo oggetto di valutazione da parte del Giudicante, sotto il profilo della correttezza del comportamento tenuto, non rende l'azione improcedibile.
Quanto al merito - dopo aver premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'attore è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi del suo diritto - riteneva che l'istruttoria espletata non avesse fornito sufficiente riscontro probatorio ai fatti costitutivi della pretesa azionata.
Evidenziava, al riguardo, il primo Giudice che l'attrice aveva invocato l'applicazione dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 che prevede, per il trasportato, il risarcimento dei danni da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso, ma che nel caso in esame non risultava la prova della qualità di trasportato in capo al soggetto che aveva chiesto il risarcimento.
Riteneva, infatti, che dalla deposizione resa dall'unico teste escusso non fosse sufficientemente emerso che l'attrice era trasportata a bordo dell'autovettura al momento del sinistro, “non potendo tale qualità automaticamente ricavarsi dalla circostanza che la stessa al momento del fatto stesse uscendo dall'autovettura lato passeggero”.
Ad avviso del Tribunale, in particolare, “la collocazione dell'attrice sul sedile lato passeggero, all'interno di un veicolo fermo sul margine destro della strada e con la portiera aperta..”, non consentiva “per ciò solo di ritenerla trasportata sul veicolo in
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questione”; ciò anche “considerata la posizione di stasi del veicolo ..”, non essendo emerso dall'istruttoria espletata se il “veicolo, con a bordo l'attrice, stesse camminando prima della sosta o si fosse semplicemente accostato al margine destro della strada per una esigenza particolare per poi immediatamente ripartire o se fosse proprio in una condizione di sosta;
né se all'interno dell'autoveicolo vi fossero altre persone oltre l'attrice”, non potendo escludersi che “l'attrice e il conducente fossero la medesima persona che, fermato il veicolo, si fosse spostata sul sedile lato passeggero, per un qualunque motivo, da dove stava scendendo al momento del fatto, o anche che l'attrice fosse sopraggiunta dopo la sosta del veicolo semplicemente per prendere qualcosa al suo interno”.
Pertanto, non reputando provata la qualità di trasportata dell'attrice, perveniva al rigetto della domanda.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a Parte_1 sostegno tre motivi.
L'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, previa declaratoria di ammissibilità, proponibilità e procedibilità dell'appello, la dichiarazione di accertamento del fatto storico e di corresponsabilità del convenuto
[...]
, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché la condanna dello stesso e CP_3 della per quanto di ragione, in solido e/o alternativamente, al ON pagamento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti, nella misura di euro
5.282,06, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e moratori dalla data del sinistro ed oltre al danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., anche con eventuale valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese, anche di C.T.U., e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 28.10.2022 alla ON all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Ciriaco Sammaria.
L'atto di appello veniva, altresì, consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 04.11.2022 per la notifica a , che veniva effettuata a mezzo spedizione in plico con CO raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale di Torre Annunziata.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 20.02.2023 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 05.11.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30.01.2023, si costituiva in giudizio la che resisteva al gravame, concludendo, ai sensi ON
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degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per la sua inammissibilità e, nel merito, per il suo rigetto, in quanto infondato, e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, oltre oneri e accessori, come per legge.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 28.10.2022 alla società di assicurazione e consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 04.11.2022 per la notifica a
[...]
, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito CP_3 della sentenza impugnata, avvenuto il 05.04.2022, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal
04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2018.
Pacifica è, infatti, l'applicabilità al suddetto termine di decadenza dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
5. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n.134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che
“l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati
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nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Si reputa opportuna una trattazione congiunta dei tre motivi di gravame che - involgendo tutti la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure – appaiono indubitabilmente connessi.
Segnatamente, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia.
Ha al riguardo dedotto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non provata la propria qualità di trasportata, rivelandosi la sentenza gravata in contrasto con le prove documentali e con la prova orale, che non sarebbero state valutate o che sarebbero state erroneamente interpretate dal primo Giudice.
Ha dedotto che, se in base al principio di disponibilità delle prove, il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove e i documenti allegati, nel caso di specie appariva incongrua la valutazione che delle stesse aveva fatto il Tribunale, giungendo ad escludere che una persona intenta ad uscire dall'abitacolo di un'autovettura, dal lato passeggero
(anteriore destro)- avendo aperto la relativa portiera, una volta che il conducente si fosse fermato per farla scendere – potesse essere qualificata come trasportata;
non era dato comprendere, invero, da dove il giudice di primo grado avesse ricavato, sia pure in via presuntiva, che la danneggiata non fosse una trasportata, ma piuttosto alla guida dell'autovettura e/o un pedone.
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Peraltro, difformemente da quanto affermato dal primo Giudice, l'autoveicolo condotto da doveva ritenersi in posizione di fermata, che è una sospensione della CO marcia che avviene solo per un breve periodo, e non di sosta, che è una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo ( arg. ex art. 158 del codice della strada); ancora più perplessità, poi, destava il dubbio, sollevato dal primo Giudice, relativo al se a bordo del veicolo da cui scendeva la vi fossero altre persone. Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante - ancora censurando la sentenza impugnata per l'omessa, insufficiente ed errata valutazione del materiale probatorio - ha dedotto che il teste escusso, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, Testimone_1 aveva delineato la dinamica dei fatti, confermando la qualità di trasportata dell'attrice; anche l'interrogatorio formale, deferito dalla società assicuratrice a - Parte_1 non essendosi concretizzato nella confessione del fatto dedotto in giudizio per gli effetti di cui 232 c.p.c. - avrebbe confermato l'esposizione dei fatti indicati nell'atto di citazione e la qualità di trasportata dell'interrogata.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale, non avrebbe provveduto ad una valutazione complessiva delle prove offerte, che tenesse conto, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche della contumacia di e della condotta processuale della costituita società di CO assicurazione che, non formulando alcuna contestazione specifica, ex art. 115 c.p.c., dei fatti storici oggetto di causa, e della qualità di trasportata della danneggiata, nessuna prova avrebbe offerto idonea a contrastare la prospettazione attorea.
Ha dedotto che la documentazione in atti non era stata contestata;
che il modello C.A.I., redatto da , avrebbe il valore di ammissione del fatto storico accaduto e CO che la C.T.U. medico-legale avrebbe riconosciuto il nesso causale tra le lesioni personali subite e l'evento oggetto di causa.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata denunciando “la violazione dei principi giudiziari”, per aver il Giudice di prime cure indebitamente valutato le prove orali e quelle documentali separatamente e singolarmente rispetto a tutte le risultanze istruttorie, senza procedere ad un esame complessivo e globale delle stesse.
Ha censurato la motivazione della sentenza gravata, deducendo che sarebbe carente e che non sarebbe possibile comprendere l'iter logico-giuridico che ha portato il Tribunale a ritenere carente la prova orale, potendo il Giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., porre alla base del proprio convincimento anche le prove atipiche, idonee a fornire elementi di
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giudizio sufficienti, se non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, con il solo limite di dare congrua motivazione dei criteri adottati per la sua valutazione.
Ha denunciato che il Tribunale, nel valutare le prove, non avrebbe fatto ricorso alle cd. presunzioni semplici, potendo trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova e dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori, anche indiziari, emergenti dalle risultanze processuali.
Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che, nel pervenire al rigetto della domanda riscontrando la carenza di prova della qualità di trasportata in capo all'odierna appellante il Giudice di prime cure non abbia fatto buon governo del principi Parte_1 fondativi del libero apprezzamento delle prove, procedendo ad una valutazione atomistica delle singole dichiarazioni rese dal teste che trascura di considerare gli Testimone_1 elementi, di indubbia portata indiziaria, emergenti dal racconto testimoniale, ove pure raffrontati alle risultanze emergenti dal documentale in atti.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, sollecitata dal tenore dell'atto di gravame, ritiene dunque il Collegio, anche alla luce degli orientamenti espressi in argomento dalla Corte di legittimità, che l'onere probatorio gravante sull'appellante, in ordine alla sua qualità di trasportata, possa considerarsi adeguatamente assolto.
Mette conto in primo luogo rimarcare la correttezza della premessa da cui ha preso le mosse il Tribunale, che, in considerazione della portata applicativa dell'art. 141 cod. ass., ha precisato che ai fini risarcitori risulta necessario e sufficiente che il danneggiato provi di essersi trovato quale trasportato sul veicolo vettore in occasione del sinistro e di aver subito dei danni in conseguenza dello stesso. Il terzo trasportato che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 7/09/2005, nr. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve infatti provare la sua qualità di trasportato e di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo, ma non anche, come è ormai pacifico (Cass. Sezioni Unite n. 35318 del 30/11/2022), le concrete modalità dell'incidente, allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 citato. (Cassaz. Civile, sez.
III, 05/07/2017 nr. 16477; Cassaz. Civile, III sez. 13/10/2016, nr. 20654; Cassaz. Civile,
30/07/2015, nr. 16181).
Se è dunque vero che, come precisato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, sent. n.
16181 del 2015), la norma ha lo scopo di fornire al terzo trasportato uno strumento
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aggiuntivo di tutela (rispetto all'art.2054 c.c., pure relativo alla circolazione stradale) al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore, così risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
tale regime agevolato, tuttavia, non esime il danneggiato dall'onere di provare di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato.
Posta tale corretta premessa, è opportuno anche osservare che, in tempi piuttosto recenti, la
Suprema Corte, con la pronuncia della sezione terza n. 30723 del 19/10/2022, è stata chiamata a dirimere una delicata fattispecie in cui la qualità di trasportato del danneggiato era di difficile accertamento, come pure problematica era l'effettiva riconducibilità del fatto dannoso ad un'ipotesi di “circolazione”, somministrando dei principi che ben possono orientare nella soluzione della fattispecie in esame.
Con la pronuncia da ultimo citata la Suprema Corte ha in primo luogo ribadito, nei termini finora esposti, che chi fa valere un diritto risarcitorio per danni alla persona adducendo di essere stato "trasportato", ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del C.d.A., contro l'assicuratore del veicolo su cui si trovava trasportato, sia ai sensi dell'art. 141 (caso di scontro con altro veicolo), sia ai sensi dell'art. 144 (sinistro che abbia coinvolto solo il veicolo trasportante), deve dedurre, secondo la consueta rilevanza della fattispecie normativa astratta da cui ritenga originare il diritto azionato, una fattispecie costitutiva concreta, cioè un fatto storico, nelle cui note descrittive deve necessariamente sussistere la deduzione di essere stato a bordo del veicolo in una posizione diversa da quella di conducente.
Ai sensi dell'art. 163, n. 4 c.p.c., vertendosi in tema di diritto c.d. eterodeterminato, l'atto introduttivo dovrà indicare i "fatti costituenti ....le ragioni della domanda", cioè i fatti storici che assumano la qualità di fatti costitutivi del diritto azionato e fra essi dovrà indicare in che posizione l'attore preteso trasportato si trovava sull'autovettura e, dunque, in positivo una posizione diversa da quella di conducente.
Di tale allegazione egli assumerà certamente l'onere della prova, non essendovi alcuna previsione normativa che sposti sull'assicurazione convenuta la prova del fatto positivo della conduzione da parte di chi si dica trasportato.
Non si tratta di un onere della prova riferito ad un fatto negativo, quello della non conduzione del veicolo, bensì dell'onere della prova di un fatto positivo, inerente alla posizione occupata sul veicolo diversa da quella di conducente dello stesso (cioè di soggetto alla guida al momento del sinistro o di soggetto
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che aveva compiuto l'ultima manovra di guida rilevante in funzione della circolazione prima del sinistro - e dunque anche della sosta, che è manovra inerente alla circolazione - naturalmente come causalmente determinativa dello stesso).
E' evidente che il detto onere di allegazione e prova implica anche la deduzione del fatto positivo dell'esservi stato altro soggetto in posizione di conducente (nel senso appena detto).
Va considerata a questo punto l'evenienza in cui si alleghi, da parte del preteso trasportato o da chi per lui, la circostanza che a bordo del veicolo vi fosse il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo, come nel caso di specie, in cui il conducente è stato individuato nel proprietario odierno appellato . CO
A fronte della prova della presenza a bordo del soggetto che aveva la disponibilità del veicolo, ad avviso della Suprema Corte, il dubbio probatorio circa la qualità di trasportato di altri occupanti sarebbe superabile mediante un'inferenza necessaria giustificata ai sensi dell'art. 2729, terzo comma, c.c., nel senso che dovrebbe presumersi che chi conduceva il veicolo dovesse essere proprio quel soggetto.
E' questa una presunzione, ad avviso della Suprema Corte, certamente hominis, che però è giustificata dal fatto noto che, quando a bordo del veicolo vi sia chi ne abbia la disponibilità, si deve ritenere, secondo i criteri di gravità e precisione, che sia stato quel soggetto, data l'accertata relazione con la disponibilità del veicolo e dunque la possibilità di condurlo, a rivestire la posizione di conducente, nell'ultima manovra inerente alla sua circolazione. Ciò in quanto risponde ad eccezione rispetto alla normalità che il soggetto in questione non conducesse il veicolo sicché, mancando la prova di tale eccezione, si deve, secondo i caratteri della gravità e precisione, reputare che quel soggetto fosse conducente al momento del sinistro o comunque nel momento della circolazione causalmente rilevante per la sua causazione.
Quanto poi alla questione relativa alla riconducibilità della sosta del veicolo ad un'ipotesi di circolazione - parimenti rilevante nella fattispecie, avendo il primo Giudice espresso un dubbio in ordine alla circostanza “se il veicolo, con a bordo l'attrice, stesse camminando prima della sosta o si fosse semplicemente accostato al margine destro della strada per una esigenza particolare per poi immediatamente ripartire o se fosse proprio in una condizione di sosta” - è sufficiente ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che: «Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia,
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ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.
(Cass., Sez. Un., n. 8620 del 2015; il principio, anche di recente, è stato ribadito, oltre che dalla precitata Cass. n. 30723 del 19/10/2022, da Cass., n. 9948 del 2022, la quale ha statuito, che: «Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade;
ne consegue che anche il movimento del motoveicolo che non mantenga la posizione di arresto a margine della strada e si riversi su un fianco cadendo su un pedone rientra nel concetto di circolazione rilevante ai fini dell'art. 2054 c.c. ).
Poste tali coordinate ermeneutiche, e rivalutate le risultanze istruttorie alla luce dei principi di diritto finora esposti, la pretesa azionata dalla parte impugnante appare meritevole di accoglimento.
Che nello scendere dall'autovettura CI SI di proprietà di Parte_1 [...]
, rivestisse la qualità di “trasportata”- come specificamente allegato CP_3 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove appunto si trova affermato che il sinistro “vedeva coinvolti due veicoli: l'autovettura CI SI con targa DC080GV, di proprietà di , condotta al momento dallo stesso e trasportante CO [...]
, qui esponente, ed un terzo veicolo non meglio identificato”; e che “il Parte_1 passeggero ,.., posizionata al lato del guidatore di detto mezzo, al Parte_1 momento in fermata, si accingeva a discendere dal relativo abitacolo, avendo semiaperta la portiera anteriore destra, quando la medesima CI SI, improvvisamente, veniva tamponata da un terzo veicolo, non meglio identificato..”- appare invero inferibile dagli esiti della prova testimoniale espletata, ove valutati unitamente alle risultanze del modello
CAI, sottoscritto da , quale conducente e proprietario del veicolo su cui CO era a bordo l'appellante.
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Tali fonti di prova, infatti, somministrano nel caso di specie univoci elementi indiziari, muniti dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, idonei a suffragare la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.» (Cass. n.9054/2022).
Infatti, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9178/2018), così come va valutato non atomisticamente ma nel complesso anche l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale (Cass. n. 14151/2022).
Alla luce di tali principi, mette conto osservare che, se è vero che il teste Tes_2 escusso all'udienza del 24.10.2019, non ha specificamente riferito – ma neppure risulta che le sia stato domandato, a chiarimento delle dichiarazioni rese – in ordine alla presenza di altri soggetti nell'abitacolo della CI SI, neppure può trascurarsi, come invece ha fatto il primo Giudice, un dato di certezza emergente dal racconto testimoniale: e cioè che il sinistro si verificava allorquando, fermatasi la CI SI sul margine destro della strada, la “ si accingeva ad uscire dall'abitacolo dalla parte anteriore destra”, e Pt_1 cioè pacificamente dalla postazione, riservata al passeggero, al lato del posto di guida, riservato al conducente.
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A fronte di tale dato univoco, allora, non convince la motivazione spesa dal primo Giudice, che - senza tener conto di tale elemento di certezza, munito del carattere della precisione, da cui avrebbe potuto desumersi la qualità di passeggera della - ha negato tale Pt_1 qualità sulla base di ipotetiche alternative, munite di minore probabilità, e del tutto svincolate dal racconto testimoniale, da cui non risulta in alcun modo che la Pt_1 occupasse la postazione del conducente e si sia spostata, per ragioni non chiarite, sul lato destro per scendere dal veicolo.
A confermare la versione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, e ad integrare le risultanze del testimoniale in atti, soccorrono poi, con il carattere della concordanza, le risultanze documentali del modello CAI che - pur non rientrando nell'ipotesi di cui all'art. 143 del codice delle assicurazioni private, relativo al caso del modulo a sottoscrizione congiunta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, che genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468 ) – contiene, quanto all'ammissione della circostanza del trasporto, una dichiarazione proveniente da
[...]
, qualificatosi quale conducente e proprietario dell'autovettura che, soggetta al CP_3 principio del libero apprezzamento ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013), è, nel caso di specie, munita di un'indubitabile valenza indiziaria. Ciò, tanto più ove si consideri che, nella fattispecie in esame, difettano risultanze di segno contrario emergenti dagli atti o prospettate dalla società assicuratrice.
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova della qualità di trasportata della Pt_1
Né, ad impedire l'operatività della disciplina dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, vale osservare che l'altro veicolo coinvolto nel sinistro sia rimasto non identificato, soccorrendo sul punto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass civile, sez. III,
05/07/2017, n.16477; Cass. n. 14255/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022) secondo cui: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La dinamica del sinistro, poi, può essere ricostruita in modo perfettamente collimante con quella descritta nell'atto introduttivo, avendo in particolare il teste Tes_2 espressamente riferito che, mentre la si accingeva a scendere dall'abitacolo dalla Pt_1 parte anteriore destra, improvvisamente un'autovettura “con la parte anteriore destra,
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andava ad urtare la parte posteriore sinistra dell'autovettura CI Y” e che “ a seguito dell'urto, la portiera anteriore destra dell'autovettura CI Y veniva sospinta verso la chiusura colpendo al viso la signora , in quel momento in fase di uscita Parte_1 dall'abitacolo, che poi cadeva al suolo, battendo la spalla destra in terra”.
Quanto poi al riscontro del nesso eziologico tra le lesioni patite dalla e la dinamica Pt_1 del sinistro finora descritto, va rilevato che l'accertamento medico- legale della riconducibilità delle lesioni subite dall'istante all' evento dannoso per cui è causa, oltre che della concreta incidenza delle lesioni patite in termini di pregiudizio dell'integrità psicofisica, è stato adeguatamente compiuto, mediante valutazioni correttamente argomentate ed immuni da errori di tipo metodologico, dal consulente tecnico d' ufficio nominato nel giudizio di primo grado, dott. Persona_2
Il nominato c.t.u. ha infatti precisato che l'istante “a seguito del trauma occorsole in data
22/12/2013, riportò, come evincibile dal referto di Pronto Soccorso n°2013/60492,
“Contusione spalla destra, trauma dentario con rottura parcellare dell'incisivo centrale superiore sinistro”, aggiungendo che “l'inquadramento medico-legale del caso, alla luce delle nozioni scientifiche inerenti le lesioni traumatiche del distretto scheletrico de quo, consente di poter relazionare la dinamica dell'evento con la lesività obiettivata dai sanitari che ebbero in cura la Sig.ra e tale ultima lesività con i postumi allo Parte_1 stato evidenziate. Pertanto, lo stato attuale della perizianda può essere messo in correlazione causale con l'evento traumatico occorsole in data 22.12.2013 e la sintomatologia così come il quadro obiettivo presentato dallo stesso a distanza di oltre 7 anni da detto evento, risultano suggestivi di una permanenza di esiti invalidanti”.
Le lesioni in questione hanno determinato, secondo quanto condivisibilmente ritenuto dall'ausiliario, postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura dell'1%; l' inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata, dal consulente sopra indicato, nella misura di 3 giorni a titolo di inabilità temporanea totale;
di 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale stimabile mediamente nella misura del 50%; di 20 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale stimabile mediamente nella misura del 25%.
Per l'effetto, la va condannata, in solido con ON [...]
, all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'appellante. CP_3
Circa la quantificazione del danno, nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui alla legge n. 57/01
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(successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e
139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de qua- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali,
“può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di comprovate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. ( Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro ( 22 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 994,32 PER IT TOTALE E PARZIALE;
€ 890,46 per danno non patrimoniale (componente biologica e morale).
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all' attualità, ammonta pertanto ad € 1.884,78.
Risultano inoltre giustificate spese mediche sostenute per € 121,81.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
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Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (22.12.2013) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di €
1.555,10, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 225,35.
Il danno non patrimoniale maturato, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi compensativi, ammonta pertanto ad € 2.110,13.
Anche il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, per € 121,81, dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, sulla scorta dei parametri precitati, per un credito complessivo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, pari ad € 165,27 (di cui € 17,64 a titolo di interessi).
Quanto alle spese odontoiatriche, che dovranno essere sostenute anche in futuro, appare condivisibile la stima del c.t.u. dott. che le ha quantificate nel complessivo importo Per_2 di € 3.000,00, precisando che per l'elemento dentario 2.1 (I classe di Ellis) sarà necessaria una capsula definitiva in zirconio ceramica, al costo medio di € 600,00, da ripetere ogni dieci anni per un totale di cinque volte nell'arco della vita ( € 3.000,00).
Al relativo pagamento andranno altresì condannati gli appellati, in solido tra loro, con la precisazione che tale importo, involgendo in parte spese presumibilmente già sostenute e in parte spese ancora da sostenere- con conseguimento anticipato della relativa disponibilità economica – non dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il complessivo importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche sostenute e da sostenere, ammonta pertanto ad € 3.165,27 (€ 3.000,00 + 165,27, importo, quest'ultimo, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi).
Sulle somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di
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debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
7. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado, che seguono la soccombenza degli appellati, in solido tra loro, e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – dimezzati i compensi medi in relazione alla natura delle questioni controverse e tenuto conto dell'entità della somma complessivamente riconosciuta, prossima al limite minimo dello scaglione di riferimento, e tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta - con attribuzione all'avv. Andrea Porzio, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 707/2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la società appellata
[...]
e l'appellato , in solido tra loro, al pagamento ON CO in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, del complessivo importo di € 2.110,13 (già liquidato all'attualità e maggiorato di interessi compensativi), oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna la società appellata e l'appellato ON [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante CP_3 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, del complessivo importo Parte_1 di € 3.165,27 (già maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sull'importo di € 121,81), oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) Condanna la società appellata e l'appellato ON [...]
, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante CP_3 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al giudizio di Parte_1 primo grado, nell'importo di € 2.538,5 per compenso professionale e, quanto al
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presente grado, nell'importo di € 1.983,00 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Andrea Porzio, dichiaratosi anticipatario
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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