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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2285 /2024 R.G.
All'udienza del 20/02/2025 alle ore 10.09, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI in sostituzione dell'Avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente
[...]
Parte_1
l'Avv. ROMEO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo Presti si riporta a tutti gli atti difensivi, non per ultime le memorie conclusive. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.36, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2285 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 29920229005321637/000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
, in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_3
tempore, dom.to per la carica in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, p.iva , Pec: P.IVA_2
t Email_1
-resistente-contumace-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
29920229005321637/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59920112000360968, 59920120001222136, 59920130002357931, 59920140001181662, 59920150001720540 e 59920160002783652 nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile in relazione agli avvisi di addebito oggetto di stralcio ex lege - Per il resto rigettare il ricorso nel merito con vittoria di spese di lite - In caso di ritenuta prescrizione per assenza di idonei atti interruttivi da parte di porre le spese a carico del medesimo CP_4
vinte le spese. CP_4
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29920229005321637/000 notificatagli in data 17 ottobre 2024 sostenendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo altresì
l'avvenuta prescrizione dei crediti afferenti ai contributi IVS per gli anni dal 2006 al 2015.
Aggiunge poi che, anche se le notifiche relative agli avvisi di addebito dovessero risultare regolari, mancando ulteriori atti interruttivi, le posizioni sarebbero comunque prescritte per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Contestati infine gli intimati interessi calcolati sul preteso credito per illegittimità dei medesimi, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Nella contumacia del resistente si è costituito l' ente creditore, rilevando preliminarmente CP_4 CP_1
che tutti gli avvisi di addebito, ad eccezione di quello n. 59920160002783652000 sono stati interamente oggetto di stralcio, effettuato direttamente dall ex lege e precisamente in base alla c.d. CP_4
rottamazione quater (legge di bilancio 2022, art.1 commi 231 e seguenti legge 197/2022).
Ha poi evidenziato che l'intimazione oggetto di opposizione, risulterebbe notificata nel 2023 e non nel
2024 per come asserito dal ricorrente, e, conseguentemente, lo stralcio, dovrebbe essere successivo all'intimazione ed anteriore al ricorso in opposizione. Con riferimento invece all'avviso di addebito non oggetto di stralcio ha richiamato, oltre all'atto interruttivo posto in essere da la sospensione del termine di prescrizione, in virtù di quanto CP_4
disposto dalla normativa dettata nel periodo di emergenza sanitaria da covid 19.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata la carenza di interesse con riguardo alle posizioni creditorie stralciate e, l'infondatezza del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n.
59920160002783652000.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso viene accolto.
Preliminarmente, con riguardo ai crediti portati negli avvisi di addebito oggetto di stralcio, si dichiara cessata la materia del contendere, motivo per il quale appare superfluo esaminare nel merito le eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Di contro, con riguardo all'avviso di addebito n. 59920160002783652000, dalla documentazione prodotta dall' non risultano atti interruttivi posti in essere entro il termine quinquennale di prescrizione: CP_1
infatti, a fronte dell'avviso di addebito notificato in data 19.11.2016, il successivo atto (intimazione di pagamento) risulta notificato, con deposito presso la casa comunale e compiuta giacenza nel luglio del
2023, quando ormai, nonostante il periodo di sospensione dei termini invocato dall' e disciplinato CP_1
per legge, era trascorso il termine quinquennale di prescrizione ( a fronte della notifica del 19.11.2016 e tenuto conto del termine di sospensione, l'atto interruttivo andava notificato entro il maggio del 2023).
Per tale motivo si dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'avviso di addebito n.
59920160002783652000.
In punto alle spese di lite, vengono parzialmente compensate, con condanna di alla refusione del CP_4
50% delle spese di lite sostenute dal ricorrente, tenuto conto che parte ricorrente non produce alcun documento e/o elemento dal quale desumere l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 17 ottobre 2024 piuttosto che (o, comunque, oltre che) nel luglio del 2023 e, dunque, in data successiva all'avvenuto stralcio.
Inoltre, dalla notifica del pignoramento presso terzi, avvenuto il 28 maggio 2024, risulta posto in esecuzione (per quanto qui di interesse) solo il credito portato nell'avviso di addebito n.
59920160002783652000, circostanza che avrebbe dovuto indurre il ricorrente a verificare la propria posizione debitoria, già prima di introdurre il presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2285/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito oggetto di stralcio;
dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'avviso di addebito n. 59920160002783652000 per decorso del termine quinquennale, condanna a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate (50%) in € 1.000,00 per CP_4
compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara per il resto l'irripetibilità delle spese tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2285 /2024 R.G.
All'udienza del 20/02/2025 alle ore 10.09, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI in sostituzione dell'Avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente
[...]
Parte_1
l'Avv. ROMEO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo Presti si riporta a tutti gli atti difensivi, non per ultime le memorie conclusive. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 14.36, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2285 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 29920229005321637/000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], Parte_1
codice fiscale , rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'Avv. ALESSI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
, in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_3
tempore, dom.to per la carica in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, p.iva , Pec: P.IVA_2
t Email_1
-resistente-contumace-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
29920229005321637/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente.
Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 l'avviso di addebito n.
59920112000360968, 59920120001222136, 59920130002357931, 59920140001181662, 59920150001720540 e 59920160002783652 nella parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile in relazione agli avvisi di addebito oggetto di stralcio ex lege - Per il resto rigettare il ricorso nel merito con vittoria di spese di lite - In caso di ritenuta prescrizione per assenza di idonei atti interruttivi da parte di porre le spese a carico del medesimo CP_4
vinte le spese. CP_4
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29920229005321637/000 notificatagli in data 17 ottobre 2024 sostenendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo altresì
l'avvenuta prescrizione dei crediti afferenti ai contributi IVS per gli anni dal 2006 al 2015.
Aggiunge poi che, anche se le notifiche relative agli avvisi di addebito dovessero risultare regolari, mancando ulteriori atti interruttivi, le posizioni sarebbero comunque prescritte per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Contestati infine gli intimati interessi calcolati sul preteso credito per illegittimità dei medesimi, chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Nella contumacia del resistente si è costituito l' ente creditore, rilevando preliminarmente CP_4 CP_1
che tutti gli avvisi di addebito, ad eccezione di quello n. 59920160002783652000 sono stati interamente oggetto di stralcio, effettuato direttamente dall ex lege e precisamente in base alla c.d. CP_4
rottamazione quater (legge di bilancio 2022, art.1 commi 231 e seguenti legge 197/2022).
Ha poi evidenziato che l'intimazione oggetto di opposizione, risulterebbe notificata nel 2023 e non nel
2024 per come asserito dal ricorrente, e, conseguentemente, lo stralcio, dovrebbe essere successivo all'intimazione ed anteriore al ricorso in opposizione. Con riferimento invece all'avviso di addebito non oggetto di stralcio ha richiamato, oltre all'atto interruttivo posto in essere da la sospensione del termine di prescrizione, in virtù di quanto CP_4
disposto dalla normativa dettata nel periodo di emergenza sanitaria da covid 19.
Per tali motivi ha chiesto che venisse dichiarata la carenza di interesse con riguardo alle posizioni creditorie stralciate e, l'infondatezza del ricorso con riferimento all'avviso di addebito n.
59920160002783652000.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso viene accolto.
Preliminarmente, con riguardo ai crediti portati negli avvisi di addebito oggetto di stralcio, si dichiara cessata la materia del contendere, motivo per il quale appare superfluo esaminare nel merito le eccezioni sollevate da parte ricorrente.
Di contro, con riguardo all'avviso di addebito n. 59920160002783652000, dalla documentazione prodotta dall' non risultano atti interruttivi posti in essere entro il termine quinquennale di prescrizione: CP_1
infatti, a fronte dell'avviso di addebito notificato in data 19.11.2016, il successivo atto (intimazione di pagamento) risulta notificato, con deposito presso la casa comunale e compiuta giacenza nel luglio del
2023, quando ormai, nonostante il periodo di sospensione dei termini invocato dall' e disciplinato CP_1
per legge, era trascorso il termine quinquennale di prescrizione ( a fronte della notifica del 19.11.2016 e tenuto conto del termine di sospensione, l'atto interruttivo andava notificato entro il maggio del 2023).
Per tale motivo si dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'avviso di addebito n.
59920160002783652000.
In punto alle spese di lite, vengono parzialmente compensate, con condanna di alla refusione del CP_4
50% delle spese di lite sostenute dal ricorrente, tenuto conto che parte ricorrente non produce alcun documento e/o elemento dal quale desumere l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 17 ottobre 2024 piuttosto che (o, comunque, oltre che) nel luglio del 2023 e, dunque, in data successiva all'avvenuto stralcio.
Inoltre, dalla notifica del pignoramento presso terzi, avvenuto il 28 maggio 2024, risulta posto in esecuzione (per quanto qui di interesse) solo il credito portato nell'avviso di addebito n.
59920160002783652000, circostanza che avrebbe dovuto indurre il ricorrente a verificare la propria posizione debitoria, già prima di introdurre il presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2285/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito oggetto di stralcio;
dichiara l'avvenuta prescrizione delle somme portate nell'avviso di addebito n. 59920160002783652000 per decorso del termine quinquennale, condanna a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate (50%) in € 1.000,00 per CP_4
compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara per il resto l'irripetibilità delle spese tra le parti;
Così deciso in Marsala in data 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.