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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 cui è stata riunita la causa n. 6513.2019, assunta in decisione all'udienza del 30.10.2024, vertente
TRA
, in proprio;
Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
( , Parte_4 CodiceFiscale_4
n.q. di eredi di;
Persona_1 elettivamente domiciliati in Latina, via Oberdan n.24 presso lo studio dell'avv. Silvestro Carboni ( ) che li rappresenta CodiceFiscale_5
e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Chiara Valleriani ( ) per procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_6 costituzione di nuovo difensore
– APPELLANTI –
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._7
n.q. di erede di Persona_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 elettivamente domiciliato in Latina, via Monti n.42 presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria La Penna ( ), che lo CodiceFiscale_8 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Rosita Screti (C.F. per procura in calce all'atto di appello C.F._9 notificato
- APPELLANTE- NONCHE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._10 elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto 37 presso lo studio dell'avv. Stefano Noal (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._11 difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Nardelli ( ) per procura in calce all'atto di appello CodiceFiscale_12 notificato ed alla comparsa di costituzione di altro difensore
[...]
[...]
(C.F ) e per essa Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
(C.F ), P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Latina, via Monti n.13 presso lo studio dell'avv. Samanta Barbabella, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Nannotti ( ) che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_13 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA -
(C.F. ) e per essa Controparte_5 P.IVA_3
C.F. ), CP_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n.213 presso lo studio dell'Avv. Nicola Maione (C.F. ) che la rappresenta C.F._14
e difende per procura calce alla comparsa di costituzione risposta
- APPELLATA -
(C.F ) quale mandatario Controparte_7 P.IVA_5 di C.F. ), Controparte_8 P.IVA_6 elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n.88 presso lo studio dell'avv. Camillo Ungari Trasatti ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_15 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA-
(C.F. , CP_9 P.IVA_7 elettivamente domiciliata in Milano, via Boccaccio n.15/A presso lo studio dell'avv. Monica Agostinelli (C.F. che la C.F._16 rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - APPELLATA –
(C.F. ) quale mandatario di Controparte_10 P.IVA_8
C.F ), Controparte_11 P.IVA_9 elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA –
C.F ), Controparte_11 P.IVA_10 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) Controparte_12 P.IVA_11 mandataria di (C.F. ), Controparte_13 P.IVA_12 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 9 maggio 2019, rep. 16520, racc. 10761 Persona_2
-APPELLATA-
(C.F. )e per essa Controparte_14 P.IVA_13
( già ) (C.F. ), CP_6 CP_15 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n.74 presso lo studio dell'Avv. Francesco Piselli, (C.F. ), che la C.F._19 rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del Notaio
in Verona del 12 luglio 2016, rep. n. 73166 racc. 22172 Persona_3
- APPELLATA –
(C.F. , CP_16 P.IVA_14 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di intervento r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 - INTERVENUTA –
NONCHE'
- Controparte_17
- CP_18
- CP_19
Controparte_20
- Controparte_21
- Controparte_22
- Controparte_23
-ARENA CP_24
-APPELLATI CP_25
Controparte_26
Controparte_27
[...]
[...]
Controparte_28
[...] [...]
CP_29
Controparte_30
Controparte_31
[...]
NON COSTITUITI
[...]
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2004/2019, resa in data 22.08.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina, notificata il 9-10-11.9.2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, notificato in data 09.10.2019, depositato in data 15.10.2019, in proprio, , in Parte_1 Controparte_2 proprio, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, in qualità di eredi del de cuius , hanno
[...] Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2004/2019 del Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 22.08.2019, resa nel giudizio di primo grado r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 recante n° R.G.2338/2012 promosso da e Parte_5 Parte_6
nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe.
[...]
La causa è stata iscritta a ruolo con il NRG 6422/2019.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello, con separato atto di citazione notificato in data 11.10.2019, depositato in data 18.10.2019 anche e la causa è stata iscritta a ruolo con il NRG 6513/2019. Controparte_2
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:“Con la presente azione e propongono Controparte_2 Parte_1 opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso la procedura espropriativa immobiliare iscritta al n. 123/2005 r.g.e., riunita alla n. 72/2004 r.g.e., e con la quale Interbanca spa ha pignorato, ai danni di
l'immobile sito in Borgo San Michele, via Capograssa Persona_1
n. 221, identificato in catasto al foglio 231, particella 14, subalterni 6 e 7. Lamentano gli opponenti l'illegittimità dell'espropriazione in questione in quanto '...il CTU [...] nell'espletare il proprio incarico, non prestava attenzione al fatto che venivano sottoposti a pignoramento anche parte di beni [...] di…) proprietà di e come Controparte_2 Parte_1 meglio dettagliatamente specificato nella perizia di parte [ed in quanto] le corti esclusive del sub. 6 e 7 particella 14 non sono state catastalmente correttamente rappresentate, stante l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore di altre particelle'. Instano per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Resistono , CP_9 incorporante Interbanca spa, , Controparte_20 Controparte_32
[...] CP_18 CP_19 [...]
, Controparte_5 Controparte_22 Controparte_11 [...]
, , Controparte_33 Controparte_21 Controparte_23 [...]
e contestando i motivi di CP_34 Controparte_14 opposizione e chiedendone il rigetto. Benché ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti i creditori intervenuti nell'esecuzione
[...]
, CP_26 Controparte_27
, Controparte_27 Controparte_35
e
[...] Controparte_30 Controparte_36
e dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
e . , ,
[...] Controparte_37 Parte_3 Parte_2 [...]
e , costituitisi in qualità di eredi del debitore Parte_4 Controparte_1 esecutato , hanno infine spiegato intervento adesivo Persona_1 alla posizione degli opponenti”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“Il Tribunale di Latina, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da
e;
condanna , Parte_1 Controparte_2 Parte_1
, , , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4
al pagamento, in favore di , al Controparte_1 CP_9 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.184,00 (di cui euro
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro
650,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento, in favore Parte_2 Parte_4 Controparte_1 di , al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_20 euro 6.050,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 516,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , , Parte_1 Controparte_2
, , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_32 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.666,50 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 516,00 per la fase di trattazione ed euro 1.383,50 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e al Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di , al pagamento delle spese di lite, che CP_18 si liquidano in euro 3.417,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 650,00 per la fase di trattazione), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e al Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di al pagamento delle spese di lite, CP_19 che si liquidano in euro 4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento, in favore Parte_2 Parte_4 Controparte_1 di al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in euro 4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento, in favore Parte_2 Parte_4 Controparte_1 di , al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_22 euro 6.184,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 650,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , Parte_1 Controparte_2
, , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_11 spese di lite, che si liquidano in euro 4.150,50 (di cui euro 810,00 per la
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e al Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di , al Controparte_33 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.534,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , Parte_1 [...]
, , , e CP_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_1
al pagamento, in favore di al pagamento delle
[...] Controparte_21 spese di lite, che si liquidano in euro 6.184,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 650,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna
, , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_23
3.417,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 650,00 per la fase di trattazione), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna
, , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_34
4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna
, , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_14
4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“(…) va anzi tutto osservato come l'azione proposta nella presente sede da
e sia stata dai medesimi ricondotta Controparte_2 Parte_1 nell'ambito dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 cod. proc. civ., avendo gli opponenti rivendicato, coerentemente con la fattispecie processuale invocata, la titolarità del diritto di proprietà su parte dell'immobile pignorato, sito in Borgo San Michele, via Capograssa n. 221 ed identificato in catasto al foglio 231, particella 14, subalterni 6 e 7, nonché di un diritto di servitù prediale insistente sul bene medesimo. Così qualificata l'azione, va rammentato che, nell'ambito del giudizio di
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità dell'azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale dell'azione. Ne segue che l'oggetto dell'opposizione è costituito unicamente dalle questioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Giudice dell'esecuzione di operare rilievi d'ufficio su circostanze non dedotte dalle parti. Ciò posto, l'opposizione proposta non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento. Con un primo motivo di opposizione, e Controparte_2
lamentano l'illegittimità del pignoramento eseguito da Parte_1
Interbanca spa nei confronti di sull'immobile sito in Persona_1
Borgo San Michele, via Capograssa n. 221 ed identificato in catasto al foglio 231, particella 14, subalterni 6 e 7, in quanto '...venivano sottoposti pignoramento anche parte di beni non di proprietà dei debitori bensì di terzi e precisamente di proprietà di e Controparte_2 Parte_1 come meglio dettagliatamente specificato nella perizia di parte a firma ing.
nonché della ulteriore documentazione'. Il rilievo non Persona_4
è idoneo a fondare l'accoglimento della proposta opposizione di terzo. Per come chiarito dallo stesso consulente tecnico degli odierni opponenti, la problematica evidenziata da e viene Controparte_2 Parte_1 ricondotta allo sconfinamento su particelle di loro proprietà dell'immobile legittimamente pignorato ai danni di . Si legge, invero, Persona_1 nella perizia di parte depositata in atti (doc. 2 fascicolo di parte opponente) che '...oggetto della vendita all'astasono gli appartamenti per abitazione distinti in catasto al fabbricato del comune di Latina dal foglio n. 241 particella 14 sub 6 e 7, entrambi siti ai piani terra, primo e seminterrato di via Capograssa n. 2221 località Borgo san Michele [e che] dall'esame del frazionamento dei terreni [...] si ha che il lato nord est del lotto 4 sub 6 di cui all'avviso d'asta sconfina sulla particella n. 96 di proprietà di , particella 96 per una larghezza di m 1,65 Parte_1
(un metro virgola 65), per la larghezza del fronte di m. 6,30 [mentre] il lotto 5 sub 7 di cui all'avviso di vendita sconfina sulla particella n. 96 di proprietà per una larghezza di m 2,95 (metri due Parte_1 virgola 95), per la larghezza del fronte di m 5,50 [nonché] sulla particella n. 161 di proprietà per una larghezza di m 2,95 sul retro Controparte_2
(metri due virgola 95) per la larghezza del fronte di m 12,65'. In particolare, quanto al subalterno 6, il perito di parte evidenzia che '...rientrano nella proprietà le varie porzioni del Parte_1 fabbricato ai piani terra e seminterrato tutti per la stessa larghezza mentre al piano terra vi è l'incremento del balcone e al primo piano di balcone e parte del bagno;
al piano seminterrato, quindi, rientra nella proprietà
una porzione del locale da adibire a rustico e una parte Parte_1 della scala interna che dà accesso ai piano superiori, oltre
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 all'intercapedine esterno;
al piano terra, invece, rientra nella proprietà di
la porzione di soggiorno, la stessa porzione di scala Parte_1 interna di accesso al piano primo, nonché il balcone e la scala esterna di accesso dal piano di campagna;
al piano primo lo sconfinamento riguarda le stanze da letto, il bagno e il balcone per una larghezza di m 2,85 maggiore rispetto ai piani sottostanti per via dello sbalzo'. Relativamente al subalterno 7, invece, il medesimo perito rappresenta che '...rientrano nella proprietà di le varie porzioni del fabbricato ai Parte_1 piani terra e seminterrato tutti per la stessa larghezza, mentre al piano terra vi è anche il balcone e al piano primo vi è anche il balcone e il bagno;
al piano seminterrato, quindi, rientra nella proprietà di Parte_1
una porzione del locale da adibire a rustico e una parte della
[...] scala interna che dà accesso ai piani superiori, oltre all'intercapedine esterno;
al piano terra, invece, rientra nella proprietà di Parte_1
la porzione di soggiorno, la stessa porzione di scala interna di
[...] accesso al piano primo, nonché il balcone e la scala esterna di accesso al piano di campagna;
al piano primo lo sconfinamento riguarda le stanze da letto, il bagno e il balcone per una larghezza di m 4,25 maggiore rispetto ai piani sottostanti per via dello sbalzo'. Osserva altresì che '...lo sconfinamento sul lotto di riguarda l'intero lato ai piani Controparte_2 seminterrato (rustico), terra (cucina, soggiorno, balcone, scale di accesso al piano terra sia nella parte anteriore che posteriore, al piano primo lo spogliatoio, parte del bagno e di 2 stanze da letto, del balcone anteriore e del balcone posteriore'. La problematica denunciata dagli opponenti risulta per il vero confermata anche in sede esecutiva, laddove in particolare l'esperto stimatore, sentito a chiarimenti, ha rappresentato che '...il capannone agricolo di 274 mq, oggetto dell'istanza di condono edilizio n. 8328 del 01.04.1986, ai sensi della legge n. 47/85 e Denuncia di cambiamento n. 18080 del 29.06.96 con allegato Tipo Mappale n. 6012/1996, risulta completamente rimosso [e] nel luogo esiste un nuovo fabbricato di 378 mq, con struttura portante in cemento armato, composto dai sub 4 parte a 5-6-7, di maggiore estensione, diversa destinazione d'uso, diversa forma planimetrica ed altimetrica, diversa ubicazione, diversa struttura portante, destinato ad abitazione di tipo civile con n. 4 unità edilizie (villette a schiera su tre piani), di cui n. 2 ultimate ed abitate (sub 4 e sub 7) e n. 2 ultimate a rustico con tamponature esterne, intonaci esterni e coperture (sub 5 e sub 6), [fabbricato che,] a differenza del capannone rimosso, non incide solamente sulla sola proprietà dell'esecutato (particella 14) ma incide anche in parte sulla particella 96 di proprietà
, in parte sulla particella 161 (ex 97) di proprietà Parte_1
Orbene, lo stato dei luoghi, per come descritto, non Controparte_2 autorizza l'utile esperimento dell'opposizione di terzo. Va infatti osservato al riguardo che, denunciando lo sconfinamento della costruzione pignorata sul proprio terreno, e non hanno Parte_1 Controparte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 rivendicato la proprietà o un diritto reale minore sui beni staggiti, che correttamente si appartengono al debitore esecutato, ma si dolgono, più semplicemente, di una situazione di fatto lesiva del diritto dominicale esercitato sui beni limitrofi a quello pignorato Ne segue che i diritti esercitabili dagli opponenti vanno piuttosto ricercati nell'ambito della disciplina generale del Libro III del Codice Civile. In particolare, compete ai predetti la facoltà di richiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata sul loro fondo, con conseguente restituzione della suddetta porzione secondo le regole generali sulla tutela del diritto dominicale (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 2 giugno 1984 n. 3351). Laddove invece sussistano le condizioni di cui all'art. 938 cod. civ. ed il costruttore intenda agire in giudizio al fine di conseguire la proprietà del suolo occupato unitamente a quella della costruzione realizzata al di sopra del medesimo, invocando cioè la fattispecie della c.d. accessione invertita, agli opponenti spetterà unicamente la corresponsione di un'indennità pari al doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento del danno subito a causa dell'occupazione. Deve escludersi in definitiva che possa trovare accoglimento, nella corrente sede processuale, la domanda di Parte_1
e di accertare in loro favore '...la titolarità dei
[...] Controparte_2 beni oggetto dello sconfinamento in capo a e Controparte_2 Parte_1
nonché, quindi, l'avvenuto sconfinamento del pignoramento sugli
[...] stessi [e ciò al fine di] dichiarare illegittimo e privo di nessun effetto il pignoramento in danno dei beni di proprietà dei ricorrenti - proprietari, meglio in premessa indicati, con conseguente liberazione dal vincolo', trattandosi di richiesta avulsa dai rimedi giurisdizionali a loro concessi dall'ordinamento vigente per il caso di specie. Con un ulteriore motivo di impugnazione, gli opponenti evidenziano che '...le corti esclusive del sub. 6 e 7 particella 14 non sono state catastalmente correttamente rappresentate, stante l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore di altre particelle'. La censura non è fondata. Come già accennato, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità dell'azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale dell'azione. Era dunque onere degli opponenti fornire la prova dell'esistenza della servitù di passaggio rivendicata con il ricorso. Tale prova non è stata per contro fornita. Il materiale probatorio a disposizione ai fini della decisione è invero sostanzialmente costituito dalla perizia di parte depositata dagli opponenti all'atto della loro costituzione in giudizio, non avendo i medesimi indicato ulteriori elementi di prova. E tuttavia tale perizia, laddove in particolare evidenzia che '...le corti esclusive del sub 6 e del sub 7 non sono catastalmente correttamente rappresentate in quanto la porzione di 3 metri,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 per tutta la larghezza è all'esterno della recinzione e adibita a stradone di campagna con servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore delle particelle n. 161, 106,101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120 sempre dello stesso foglio n. 241', risulta del tutto insufficiente, costituendo una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico ed essendo pertanto priva di autonomo valore probatorio (tra le tante, Cassazione Civile, Sezione III, 29 gennaio 2010 n. 2063). Il rigetto nel merito dell'opposizione assorbe qualsivoglia altra contestazione sollevata dai convenuti, ivi comprese quelle afferenti la legittimazione ad agire delle parti, nonché le domande riconvenzionali svolte dai medesimi in via subordinata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, rispetto alle parti vittoriose costituite in causa, come in dispositivo, tenuto conto dal valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Al pagamento delle spese di lite in solido con e Parte_1 [...]
vanno altresì condannati , , CP_2 Parte_3 Parte_2
e , i quali hanno aderito alle domande Parte_4 Controparte_1 degli opponenti. Nulla sulle spese nel rapporto tra i soccombenti e gli opposti non costituiti. Non appare infine suscettibile di accoglimento la richiesta avanzatadalle parti convenute di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Non sussistono infatti i presupposti per l'applicazione del primo comma della citata disposizione, non avendo le parti interessate allegato e dimostrato il pregiudizio sofferto. Né ricorrono le condizioni prescritte dal terzo comma della medesima norma giacché, tenuto conto della complessiva durata della controversia e dell'attività processuale svolta, la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi degli istanti.”. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
, e per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
i motivi che verranno di seguito esaminati, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dello spiegato appello: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi esposti in premessa;
In via preliminare subordinata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alle spese di giudizio liquidate in primo grado;
In via preliminare gradata subordinata, nella denegata ipotesi in cui i convenuti avessero intrapreso l'azione esecutiva, sospendere l'esecuzione; Nel merito riformare per tutti i, motivi sopra esposti, la sentenza n. 2004/19 resa nella causa iscritta al n. 2338/04 RG, pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 6/08/2019, depositata in cancelleria il successivo 22/08/2019 e, pertanto, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, nell'atto di riassunzione, nel foglio di P.C. E nella memoria conclusionale.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori nominati che se ne dichiarano antistatari”. Avverso la predetta sentenza ha, altresì, proposto appello Controparte_2 ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa accogliere l'appello avverso la sentenza n. 2004/2019 del Tribunale di latina, resa il pubblicata il 22.08.201917.09.2018 -depositata in Cancelleria il 12.09.2018- notificata il 10.09.2019 , ed in totale sua riforma- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa e previa ammissione della consulenza tecnica di ufficio già richiesta nel primo grado di giudizio, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dal sig. e o oggi Controparte_2 riproposte, da intendersi riportate e trascritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”. Si sono, quindi, costituiti in giudizio gli appellati:
, non in proprio ma quale mandataria di CP_4 Controparte_3 cessionaria di;
Controparte_33
( cessionaria di ) e per essa Controparte_5 CP_19
già ; CP_6 CP_15 quale mandatario ( cessionaria Controparte_7 Controparte_38 del credito di ); Controparte_20
; CP_9
e entrambi quali mandatari di Controparte_10 CP_6 [...]
( inizialmente con due separati atti, col medesimo Controparte_11 difensore, ma poi la difesa stata unica ) ; quale mandatario di Controparte_11
(subentrata ad a seguito di Controparte_14 Controparte_34 contratto di cessione di crediti pro-soluto )e per essa ( già CP_6 [...]
); CP_39 in qualità di mandataria di Controparte_12 CP_13 cessionaria in blocco di crediti in cui sono compresi quelli
[...] originariamente vantati da in forza del decreto ingiuntivo Controparte_21
n. 612/04 ). Nel presente giudizio è poi intervenuta la ( già Controparte_16 [...]
), acquirente pro soluto da di Controparte_40 Controparte_13 alcuni crediti, fra cui quelli originariamente vantati da Controparte_10 quale mandataria di quindi in sostituzione di Controparte_21 [...]
( e quindi di sua mandataria ) , CP_13 Controparte_12 ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ. Ognuno degli appellati costituiti ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza, ed ha insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite .
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 Disposta, con provvedimento presidenziale del 12.12.2019, la riunione della causa n.6513/2019 alla n.6422/2019, il successivo sub procedimento introdotto sull'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dagli appellanti ex art. 283 c.p.c., veniva definito dalla Corte con il provvedimento di rigetto del 15.1.2020. Disposto il rinnovo della notifica nei confronti di CP_9 CP_32
, e e dichiarata, all'udienza 3.7.2024, la
[...] Controparte_9 CP_4 contumacia di della e di CP_18 Controparte_32 [...]
deve, altresì, dichiararsi a contumacia di CP_19 Controparte_20
, ed Controparte_21 Controparte_41 Controparte_23 [...]
, che benché ritualmente citate hanno omesso di costituirsi CP_34 nella presente fase di appello. Nelle more del giudizio gli appellanti , Controparte_2 Parte_2
, e , a seguito della Parte_1 Parte_3 Parte_4 produzione del provvedimento del G.E. del Tribunale di Latina in data 13
.06.2024 che disponeva la chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare ed ordinava la cancellazione del pignoramento trascritto in data 8.4.2004 ai nn. 6306/9651 e in data 23.5.2005 ai nn. 16112/8214, hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse ad agire e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
, alla luce della chiusura della procedura esecutiva, ha Controparte_1 rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni: “…dichiarare il deposito dell'ordinanza del Tribunale di Latina tempestivo e per l'effetto emettere sentenza di declaratoria di carenza di interesse a proseguire per i motivi meglio precisati in premessa e considerando fondato lo spiegato appello, condannare in virtù del principio della soccombenza virtuale ,gli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore dei procuratori nominati che se ne dichiarano antistatari anche relativamente all'attività prestata in favore dei sigg. Parte_4
, , e sino alla data di cessazione del rapporto Pt_3 Pt_1 Pt_2 fiduciario. In via subordinata e solo laddove la Corte ritenesse parzialmente infondato nel merito l'appello, riformare comunque ,la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna delle spese di lite che vanno, invece ,compensate, e/o comunque riformate per tutti i motivi sopra indicati . In ogni caso con vittoria di spese di lite in favore dei procuratori nominati che se ne dichiarano antistatari anche relativamente all'attività prestata in favore dei sigg. , , e Parte_4 Pt_3 Pt_1 sino alla data di cessazione del rapporto fiduciario.” Pt_2
All'udienza del 30.10.2024 sulle conclusioni di tutte le parti costituite la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge di gg. 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di gg. 20 per le repliche ai sensi dell'art. 190 del c.p.c.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 In via pregiudiziale si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparse le impugnazioni proposte palesemente infondate all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello,sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sempre in via pregiudiziale deve poi rilevarsi l'irritualità della notifica dell'atto di appello alle parti contumaci in I grado( segnatamente la
[...]
la CP_26 Controparte_27
[..
la la Controparte_27 [...]
la la Controparte_42 CP_29 CP_30
la ) per essere stata effettuata la stessa
[...] Controparte_31 non alle parti personalmente, bensì ai difensori costituiti delle medesime parti nel processo esecutivo e non nel giudizio di primo grado instaurato ai sensi dell'art. 619 cpc. Tale notifica effettuata ad un difensore, privo di alcuna procura processuale conferita per il presente giudizio, deve ritenersi inesistente, e non se ne può disporre la rinnovazione, come richiesto dagli appellanti. La Corte ritiene, altresì, che nel caso di specie non debba neanche disporsi l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cpc, ciò per le seguenti considerazioni. In primo luogo i singoli predetti creditori procedenti, vantano posizione del tutto autonome e quindi scindibili, avendo ciascuna parte agito a tutela del proprio credito. Tuttavia non si ignora che la Cassazione, in tema di impugnazioni civili, ha ritenuto obbligatoria l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di cause inscindibili, ma anche nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 14 rapporti pacificamente connessi e decisi ( come nel caso di specie ) nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati, vertendosi in tale ipotesi in tema di liticonsorzio necessario processuale. Deve tuttavia rilevarsi che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve includere anche la rimessione della causa sul ruolo per la notifica a tutti i predetti creditori procedenti che, già ritualmente citati in I grado, hanno omesso di costituirsi, dimostrando il non interesse ad interloquire processualmente nel giudizio di opposizione ex art. 619 cpc, considerato , altresì che, come dedotto e documentato dagli appellanti, la procedura esecutiva pendente è stata chiusa anticipatamente per difetto di convenienza economica e che quindi non sussiste più un concreto interesse degli appellanti alla prosecuzione del giudizio. Tale statuizione si tradurrebbe, infatti, in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, inclusi i litisconsorti pretermessi, ad un processo il cui esito non sarebbe comunque idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica.( cfr Cass. n. 37847/2021 in motivazione) Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che in esito alla intervenuta chiusura della procedura, documentata con la produzione del provvedimento del G.E. del 13.6.2024, gli appellanti hanno invocato la cessazione della materia del contendere e comunque il fatto non controverso del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire da parte degli appellanti/opponenti in I grado, alla luce della avvenuta chiusura e cancellazione del pignoramento da cui ha avuto origine l'odierna causa di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc. Di converso gli appellati costituiti hanno, in primo luogo, contestato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della avvenuta cessazione della materia del contendere, sottolineando che l'ordinanza ex art. 164 bis cpc è stata adottata sul presupposto della antieconomicità del prosieguo della procedura, questione del tutto inconferente rispetto a quanto deciso nel merito dal Giudice di primo grado. Hanno, inoltre sottolineato che ove pure la chiusura anticipata della procedura esecutiva, possa far ritenere cessata la materia del contendere, anche in difetto di conclusioni conformi, i motivi di appello devono essere esaminati e le spese di lite comunque liquidate sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale,quindi valutando la fondatezza/infondatezza delle domande proposte dagli opponenti.( cfr Cass. n. 14036/2024). La questione va decisa alla stregua dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui : “..la cessazione della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 15 materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).” (cfr. Cass. n.30251/2023 in motivazione). Nel caso di specie la pacifica sopravvenienza, nel corso del giudizio, del fatto nuovo costituito dalla chiusura della procedura esecutiva, ha fatto venire meno l'interesse alla definizione della proposta opposizione avverso la medesima procedura, per chiare ragioni di ordine logico e come, peraltro, espressamente dichiarato da tutti gli originari opponenti ed intervenienti adesivi, odierni appellanti. Deve, pertanto procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed in difetto di alcun accordo sulle spese di lite, devono esaminarsi i motivi di appello proposti ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. Ciò posto gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno proposto cinque
[...] Parte_4 Controparte_1 motivi di appello Con il primo e secondo motivo di gravame, rubricato: “errata interpretazione ed individuazione della fattispecie in esame valutazione della documentazione degli opponenti nonché delle conclusioni spiegate/ contraddittorietà della motivazione e dei giudicati parziali / omessa e insufficiente motivazione ” gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per aver ritenuto esclusa la fondatezza dell'azione proposta, essendosi limitati gli originari opponenti a dedurre lo sconfinamento della costruzione pignorata, omettendo di rivendicare la sussistenza della proprietà sui beni staggiti. Deducono in contrario gli appellanti che, trattandosi di una costruzione realizzata su terreni confinanti, doveva trovare applicazione il principio dell'accessione disciplinato dall'art. 934 del c.c. per cui il proprietario del fondo su cui viene realizzata parte della costruzione ne diviene il proprietario, avendo provato di Parte_1 essere proprietario del terreno ove era realizzato l'immobile oggetto di sconfinamento. Deducono, pertanto, la correttezza dell'opposizione spiegata in primo grado quale unico rimedio a tutela della proprietà del terzo. In proposito deducono la contraddittorietà della sentenza con i due provvedimenti cautelari, di sospensione dell'esecuzione del 19.01.2009 e del 17.1.2012
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 16 per cui, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 938 del c.c., per cui avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese del giudizio. Il motivo è infondato sotto tutti i profili lamentati e va disatteso. Occorre premettere che è ius receptum che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configuri come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto ed a fronte del diritto vantato dal terzo. Quindi il terzo che promuove la controversia ex art. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res;
e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (cfr Cass. n. 3846/ 2023 e giurisprudenza ivi citata). In sostanza il rimedio è previsto per l'ipotesi in cui l'esecuzione instaurata nei confronti del debitore colpisca per errore beni di spettanza di un terzo, estraneo al processo esecutivo, onde evitare che egli, pur estraneo al detto processo, possa subire la lesione delle sue situazioni giuridiche. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che le domande fatte valere dagli originari opponenti, volte ad evidenziare uno sconfinamento su particelle di terreno di loro proprietà, ad opera dell'immobile legittimamente pignorato ai danni di volte ad Persona_1 evidenziare una mera situazione di fatto lesiva del diritto dominicale, senza la rivendica della proprietà sui beni staggiti, non consentisse l'esperimento dell'opposizione di terzo. Deve, poi, aggiungersi che non ricorre alcun conflitto tra giudicati, in ragione di un eventuale diverso orientamento espresso sul punto dal giudice dell'esecuzione a conclusione della fase sommaria. Tale provvedimento, infatti, ”..ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giudizio di merito - ove instaurato - la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell'opposizione e della correttezza sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell'esecuzione…” (cfr Cass. 3846/2023 in motivazione). Con il terzo motivo, rubricato “errata ovvero omessa valutazione della prova (gli opponenti non hanno fornito la prova dell'esistenza della servitù di passaggio avendo provveduto ad allegare soltanto una perizia di parte che la denunciava)” gli appellanti lamentano che il Tribunale di prime cure avrebbe errato a considerare come unico elemento di prova la sola perizia di parte, non tenendo conto dell'integrazione alla CTU dell'Ing. Per_5
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 17 del 18.11.2010, acquisita nel fascicolo dell'opposizione, da cui pure si rilevava tale circostanza. Anche detto motivo non coglie nel segno e va disatteso. In primo luogo occorre rilevare che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto la perizia di parte alla stregua di una mera allegazione difensiva, né le considerazioni effettuate dal CTU, in sede di indagini tecniche - soggette ad una valutazione complessiva del loro esito, da parte del Giudice- possono far ritenere raggiunta la prova della costituzione di un diritto reale in assenza della produzione di alcun titolo costitutivo. A ciò deve aggiungersi che, ove pure il bene staggito fosse assoggettato alla dedotta servitù di passaggio ed ove detta servitù fosse stata trascritta anteriormente al pignoramento, detto peso sarebbe comunque opponibile ai creditori procedenti ed agli eventuali aggiudicatari , ciò alla luce dell'art. 2919 c.c., a norma del quale la vendita forzata trasferisce all'acquirente solo i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione ( cfr. mutatis mutandis Cass 28853 -2021) Con il quarto motivo, rubricato “illegittimità della condanna alle spese in favore delle parti costituite e nullità della sentenza per error in procedendo”,gli appellanti assumono, in primo luogo, la violazione dell'art. 92 cpc comma 2, in quanto le spese di sarebbero dovute compensare alla luce dei provvedimenti dei Giudici dell'esecuzione, che avrebbero indotto le parti a ritenere percorribile la strada dell'azione ex art. 619 cpc , poi rigettata dal Tribunale. Con riguardo a tale profilo, per quanto sopra già argomentato circa la natura endo - procedimentale e non decisoria dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione correttamente, il primo Giudice ha fatto piana applicazione del principio di soccombenza, ciò in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte affermato che “parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”. ( cfr Cass. n. 7182/ 2000; Cass. n.15483/2008 conf. tra le tante: Cass. n. 19456/2008; n. 7625/2010; Cass. n. 3438/2016). Deducono, altresì, gli appellanti, con il medesimo motivo di gravame che ed CP_18 CP_19 Controparte_5 CP_21
[... avevano espressamente chiesto la compensazione delle spese e pertanto tale richiesta non doveva essere disattesa dal Giudice. Anche sotto tale profilo il motivo è infondato, in quanto, come specificato nella sentenza appellata ( cfr pagg. 9 – 10 – 13 ) ha CP_19 CP_19 espressamente insistito per la condanna alle spese di lite, mentre tutte le altre parti ( ed ) hanno chiesto la compensazione CP_15 CP_5 CP_21 delle spese, a meri fini tuzioristici, solo nell'ipotesi ( non verificatasi ) di accoglimento dell'opposizione proposta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 18 Lamentano, poi, gli appellanti, con il medesimo motivo, la violazione dei principi che regolano la successione a titolo particolare nel processo esecutivo per cui, la costituzione in giudizio del creditore cessionario avrebbe dovuto comportare l'estromissione automatica del creditore cedente, con la conseguente esclusione della liquidazione delle spese in favore dei cedenti. Da qui l'illegittimità della liquidazione delle spese in favore di e CP_18 CP_19 Controparte_34 CP_41 rispettivamente cedenti in favore di
[...] Controparte_5
e . Controparte_11 Controparte_14
Anche tale profilo non può essere condiviso, atteso che il Giudice di prime cure ha fatto piana applicazione dell'art. 111 cpc, specificando che, non essendosi verificate le condizioni previste dalla norma per l'estromissione, erano rimasti in giudizio sia i cedenti che i cessionari, da qui la liquidazione delle spese a favore di entrambi, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Né è pertinente la giurisprudenza citata (Cass. n.21395/2018) che specifica come il potere di impulso del processo esecutivo, spetti al cessionario e non al cedente, e non si attaglia all'ordinario processo di cognizione, quale quello instaurato con l'opposizione ex art. 619 cpc. Deducono, infine, gli appellanti l'illegittimità delle liquidazioni effettuate per la stessa fase del giudizio ai creditori difesi dallo stesso difensore con riguardo a e Controparte_5 Controparte_14 [...]
Controparte_11
Anche tale contestazione è infondata: la circostanza che cedente e cessionaria siano state difese dallo stesso avvocato non può di per sé condurre ad una omessa liquidazione delle spese di lite, tanto più che proprio in ragione di tale sovrapposizione difensiva le voci “fase di studio” e “fase introduttiva “ ,comunque necessarie per poter approntare la difesa, sono state liquidate nella misura minima, mentre ed è stata omessa la liquidazione della “fase di trattazione”. Con riguardo ad l'affermazione che essa non si sia Controparte_23 costituita nel giudizio di I grado è del tutto smentita dal tenore della sentenza del Tribunale ove, nel frontespizio della sentenza è espressamente menzionata , mentre nel corpo della sentenza ( pag. 13) sono trascritte integralmente le conclusioni rassegnate dal suo difensore. Con il quinto motivo, rubricato “mancata ammissione da parte del giudice delle richieste istruttorie dedotte in primo grado e difetto di motivazione sul punto” gli appellanti si dolgono della mancata ammissione dei mezzi istruttori, richiesti con le memorie ex art, 183, n. 2, cpc, priva di motivazione. In particolare, lamentano che la sentenza impugnata sarebbe priva della esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno portato il
Giudicante a non ammettere la richiesta CTU. Il motivo, in primo luogo, pecca di genericità non specificandosi, sotto quale profilo l'eventuale espletamento della CTU avrebbe inciso sulla r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 19 decisione adottata dal primo Giudice, che, infatti, ha implicitamente ritenuto la relativa richiesta meramente esplorativa, stante la carenza di documentazione ed allegazioni in primo grado e che non possono essere colmati con la mera richiesta di consulenza tecnica. Ciò in linea con la pacifica e costante giurisprudenza della Suprema Corte,
“ la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.” ( cfr. Cass. conforme a Cass n. 15219 del 2007; Cass. n. 9461/ 2010 e Cass. Ord. n. 18299/2024). Riguardo poi all'appellante , sempre ai fini della Controparte_2 soccombenza virtuale, vanno esaminati i tre motivi di appello da lui proposti. Con il primo motivo rubricato “1) violazione degli artt. 115 e 116 cpc, violazione di legge per motivazione insufficiente ed errata, impropria valutazione dei dati emersi nel corso del giudizio e delle argomentazioni difensive, mancata valutazione di una prova decisiva” lamenta che il Tribunale di prime cure non avrebbe chiarito in maniera esaustiva in base quali prove sia pervenuto alla propria determinazione ed abbia giudicato secondo il principio iuxta alligata et probata. Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nel ritenere improponibile l'azione ex art. 619 c.p.c. in quanto l'esistenza degli istituti civilistici dedotti in tema dei beni e della proprietà (accessione anche invertita) non escluderebbe affatto che con essi possa concorrere una opposizione alla esecuzione ex art. 619 proposta dal terzo-proprietario del terreno confinante. L'appellante deduce, altresì, il contrasto di giudicati interni alla luce dei provvedimenti adottati dai Giudici dell'esecuzione precedenti. Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo e secondo motivo di gravame proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e se en ribadisce la infondatezza Parte_4 Controparte_1 rimandando a quanto sopra argomentato quanto sopra argomentato. Con il secondo motivo rubricato: “2) violazione degli artt. 115 e 116 cpc, violazione di legge per motivazione insufficiente ed errata, impropria valutazione dei dati emersi nel corso del giudizio e delle argomentazioni difensive, mancata valutazione di una prova decisiva. tenuto altresì debito conto della specificità della fattispecie oggetto di causa.” l'appellante lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe errato nel non ritenere provata l'esistenza della invocata servitù di passaggio, a favore del proprio fondo, deducendo in contrario che la prova era data “ dagli atti
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 20 notarili allegati al fascicolo di primo grado, nonché dalla perizia di parte e trova altresì conferma nella consulenza tecnica di Ufficio ..”. Il motivo è, per un verso, inammissibile in quanto del tutto generico è il riferimento ad “ atti notarili “ asseritamente presenti nel fascicolo di I grado senza specificare né il tipo di atto , né la data, il numero di repertorio, il notaio rogante, né la specifica clausola da cui potersi rilevare l'esistenza della pretesa servitù. A ciò deve aggiungersi quanto sopra argomentato, circa l'opponibilità ai creditori procedenti ed agli eventuali aggiudicatari del diritto di servitù ove effettivamente esistente. Con il terzo motivo anche lamenta l'ingiusta condanna Controparte_2 alle spese del giudizio a fronte di una richiesta di compensazione avanzata dagli stessi convenuti , CP_18 Controparte_5 CP_41
ed .
[...] Controparte_43
Anche tale motivo è infondato, in quanto, come specificato nella sentenza appellata (cfr pagg. 9 – 10 – 13) ha espressamente Controparte_41 insistito per la condanna alle spese di lite ( cfr pag. 10), mentre tutte le altre parti ( ed ), come sopra chiarito, hanno CP_15 CP_5 CP_21 chiesto la compensazione delle spese, a meri fini tuzioristici, solo nell'ipotesi ( non verificatasi ) di accoglimento dell'opposizione proposta.Non può quindi che ribadirsi che le spese di lite sono state correttamente riconosciute e liquidate dal Tribunale, in favore delle parti costituite, in base al principio della soccombenza. Alla luce della soccombenza virtuale, cessata fra le parti la materia del contendere, le spese di lite devono essere poste a carico integrale degli appellanti, in solido, e si liquidano, in favore delle parti appellate costituite, nella misura medio – bassa, atteso il limitato novero delle questioni trattate, ripetitive di quelle affrontate in I grado, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, (valore della causa indeterminabile di bassa complessità)e con riferimento alla effettiva attività svolta. Si specifica che, per la integrale sovrapponibilità delle difese svolte, affidate al medesimo difensore, la liquidazione delle spese in favore di
[...] mandataria di Controparte_12 Controparte_13
sarà unica CP_16 Controparte_11 con l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del DM n. 55/2014. Nulla deve liquidarsi in favore delle parti appellate che non essendosi costituite nessuna spesa hanno sostenuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
nonché da , avverso la sentenza n. 2004/2019
[...] Controparte_2 del Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 22.08.2019, così provvede:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 21 1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di e per essa Controparte_3 CP_4
delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
3) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di e Controparte_5 per essa delle spese di lite del grado di giudizio, CP_6 che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
4) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di quale Controparte_7 mandatario di delle spese di lite del grado di Controparte_8 giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
5) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_9 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
6) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di Controparte_11
Controparte_12 CP_16 delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 11.200,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
7) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di delle Controparte_14 spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 22 Così deciso in Roma il giorno 27.1.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 23
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 cui è stata riunita la causa n. 6513.2019, assunta in decisione all'udienza del 30.10.2024, vertente
TRA
, in proprio;
Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
( , Parte_4 CodiceFiscale_4
n.q. di eredi di;
Persona_1 elettivamente domiciliati in Latina, via Oberdan n.24 presso lo studio dell'avv. Silvestro Carboni ( ) che li rappresenta CodiceFiscale_5
e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Chiara Valleriani ( ) per procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_6 costituzione di nuovo difensore
– APPELLANTI –
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._7
n.q. di erede di Persona_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 elettivamente domiciliato in Latina, via Monti n.42 presso lo studio dell'avv. Maria Vittoria La Penna ( ), che lo CodiceFiscale_8 rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Rosita Screti (C.F. per procura in calce all'atto di appello C.F._9 notificato
- APPELLANTE- NONCHE'
(C.F. , Controparte_2 C.F._10 elettivamente domiciliato in Latina, viale dello Statuto 37 presso lo studio dell'avv. Stefano Noal (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._11 difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Nardelli ( ) per procura in calce all'atto di appello CodiceFiscale_12 notificato ed alla comparsa di costituzione di altro difensore
[...]
[...]
(C.F ) e per essa Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
(C.F ), P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Latina, via Monti n.13 presso lo studio dell'avv. Samanta Barbabella, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Nannotti ( ) che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_13 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA -
(C.F. ) e per essa Controparte_5 P.IVA_3
C.F. ), CP_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n.213 presso lo studio dell'Avv. Nicola Maione (C.F. ) che la rappresenta C.F._14
e difende per procura calce alla comparsa di costituzione risposta
- APPELLATA -
(C.F ) quale mandatario Controparte_7 P.IVA_5 di C.F. ), Controparte_8 P.IVA_6 elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n.88 presso lo studio dell'avv. Camillo Ungari Trasatti ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_15 difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATA-
(C.F. , CP_9 P.IVA_7 elettivamente domiciliata in Milano, via Boccaccio n.15/A presso lo studio dell'avv. Monica Agostinelli (C.F. che la C.F._16 rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - APPELLATA –
(C.F. ) quale mandatario di Controparte_10 P.IVA_8
C.F ), Controparte_11 P.IVA_9 elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA –
C.F ), Controparte_11 P.IVA_10 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) Controparte_12 P.IVA_11 mandataria di (C.F. ), Controparte_13 P.IVA_12 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del 9 maggio 2019, rep. 16520, racc. 10761 Persona_2
-APPELLATA-
(C.F. )e per essa Controparte_14 P.IVA_13
( già ) (C.F. ), CP_6 CP_15 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n.74 presso lo studio dell'Avv. Francesco Piselli, (C.F. ), che la C.F._19 rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto del Notaio
in Verona del 12 luglio 2016, rep. n. 73166 racc. 22172 Persona_3
- APPELLATA –
(C.F. , CP_16 P.IVA_14 elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n.15 presso lo studio dell'avv. Benedetto Gargani ( C.F. ) e CodiceFiscale_17 dell'avv. Guido Gargani (C.F. ) che la CodiceFiscale_18 rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di intervento r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 - INTERVENUTA –
NONCHE'
- Controparte_17
- CP_18
- CP_19
Controparte_20
- Controparte_21
- Controparte_22
- Controparte_23
-ARENA CP_24
-APPELLATI CP_25
Controparte_26
Controparte_27
[...]
[...]
Controparte_28
[...] [...]
CP_29
Controparte_30
Controparte_31
[...]
NON COSTITUITI
[...]
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2004/2019, resa in data 22.08.2019 dal Tribunale Ordinario di Latina, notificata il 9-10-11.9.2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, notificato in data 09.10.2019, depositato in data 15.10.2019, in proprio, , in Parte_1 Controparte_2 proprio, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, in qualità di eredi del de cuius , hanno
[...] Persona_1 proposto appello avverso la sentenza n. 2004/2019 del Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 22.08.2019, resa nel giudizio di primo grado r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 recante n° R.G.2338/2012 promosso da e Parte_5 Parte_6
nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe.
[...]
La causa è stata iscritta a ruolo con il NRG 6422/2019.
Avverso la medesima sentenza ha proposto appello, con separato atto di citazione notificato in data 11.10.2019, depositato in data 18.10.2019 anche e la causa è stata iscritta a ruolo con il NRG 6513/2019. Controparte_2
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:“Con la presente azione e propongono Controparte_2 Parte_1 opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. avverso la procedura espropriativa immobiliare iscritta al n. 123/2005 r.g.e., riunita alla n. 72/2004 r.g.e., e con la quale Interbanca spa ha pignorato, ai danni di
l'immobile sito in Borgo San Michele, via Capograssa Persona_1
n. 221, identificato in catasto al foglio 231, particella 14, subalterni 6 e 7. Lamentano gli opponenti l'illegittimità dell'espropriazione in questione in quanto '...il CTU [...] nell'espletare il proprio incarico, non prestava attenzione al fatto che venivano sottoposti a pignoramento anche parte di beni [...] di…) proprietà di e come Controparte_2 Parte_1 meglio dettagliatamente specificato nella perizia di parte [ed in quanto] le corti esclusive del sub. 6 e 7 particella 14 non sono state catastalmente correttamente rappresentate, stante l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore di altre particelle'. Instano per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Resistono , CP_9 incorporante Interbanca spa, , Controparte_20 Controparte_32
[...] CP_18 CP_19 [...]
, Controparte_5 Controparte_22 Controparte_11 [...]
, , Controparte_33 Controparte_21 Controparte_23 [...]
e contestando i motivi di CP_34 Controparte_14 opposizione e chiedendone il rigetto. Benché ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti i creditori intervenuti nell'esecuzione
[...]
, CP_26 Controparte_27
, Controparte_27 Controparte_35
e
[...] Controparte_30 Controparte_36
e dei soci illimitatamente responsabili
[...] CP_1
e . , ,
[...] Controparte_37 Parte_3 Parte_2 [...]
e , costituitisi in qualità di eredi del debitore Parte_4 Controparte_1 esecutato , hanno infine spiegato intervento adesivo Persona_1 alla posizione degli opponenti”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“Il Tribunale di Latina, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da
e;
condanna , Parte_1 Controparte_2 Parte_1
, , , e Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4
al pagamento, in favore di , al Controparte_1 CP_9 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.184,00 (di cui euro
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro
650,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento, in favore Parte_2 Parte_4 Controparte_1 di , al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_20 euro 6.050,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 516,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , , Parte_1 Controparte_2
, , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 al pagamento, in favore di Controparte_32 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.666,50 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 516,00 per la fase di trattazione ed euro 1.383,50 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e al Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di , al pagamento delle spese di lite, che CP_18 si liquidano in euro 3.417,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 650,00 per la fase di trattazione), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e al Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di al pagamento delle spese di lite, CP_19 che si liquidano in euro 4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento, in favore Parte_2 Parte_4 Controparte_1 di al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in euro 4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento, in favore Parte_2 Parte_4 Controparte_1 di , al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_22 euro 6.184,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 650,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , Parte_1 Controparte_2
, , e Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 al pagamento, in favore di al pagamento delle Controparte_11 spese di lite, che si liquidano in euro 4.150,50 (di cui euro 810,00 per la
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna , , Parte_1 Controparte_2 [...]
, , e al Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1 pagamento, in favore di , al Controparte_33 pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.534,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna , Parte_1 [...]
, , , e CP_2 Parte_3 Parte_2 Parte_4 CP_1
al pagamento, in favore di al pagamento delle
[...] Controparte_21 spese di lite, che si liquidano in euro 6.184,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 650,00 per la fase di trattazione ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna
, , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_23
3.417,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed euro 650,00 per la fase di trattazione), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
· condanna
, , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_34
4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge;
condanna
, , , , Parte_1 Controparte_2 Parte_3 Parte_2
e al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_14
4.150,50 (di cui euro 810,00 per la fase di studio, euro 573,50 per la fase introduttiva ed euro 2.767,00 per la fase decisoria), oltre alle spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“(…) va anzi tutto osservato come l'azione proposta nella presente sede da
e sia stata dai medesimi ricondotta Controparte_2 Parte_1 nell'ambito dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 cod. proc. civ., avendo gli opponenti rivendicato, coerentemente con la fattispecie processuale invocata, la titolarità del diritto di proprietà su parte dell'immobile pignorato, sito in Borgo San Michele, via Capograssa n. 221 ed identificato in catasto al foglio 231, particella 14, subalterni 6 e 7, nonché di un diritto di servitù prediale insistente sul bene medesimo. Così qualificata l'azione, va rammentato che, nell'ambito del giudizio di
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità dell'azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale dell'azione. Ne segue che l'oggetto dell'opposizione è costituito unicamente dalle questioni sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Giudice dell'esecuzione di operare rilievi d'ufficio su circostanze non dedotte dalle parti. Ciò posto, l'opposizione proposta non è fondata e non può pertanto trovare accoglimento. Con un primo motivo di opposizione, e Controparte_2
lamentano l'illegittimità del pignoramento eseguito da Parte_1
Interbanca spa nei confronti di sull'immobile sito in Persona_1
Borgo San Michele, via Capograssa n. 221 ed identificato in catasto al foglio 231, particella 14, subalterni 6 e 7, in quanto '...venivano sottoposti pignoramento anche parte di beni non di proprietà dei debitori bensì di terzi e precisamente di proprietà di e Controparte_2 Parte_1 come meglio dettagliatamente specificato nella perizia di parte a firma ing.
nonché della ulteriore documentazione'. Il rilievo non Persona_4
è idoneo a fondare l'accoglimento della proposta opposizione di terzo. Per come chiarito dallo stesso consulente tecnico degli odierni opponenti, la problematica evidenziata da e viene Controparte_2 Parte_1 ricondotta allo sconfinamento su particelle di loro proprietà dell'immobile legittimamente pignorato ai danni di . Si legge, invero, Persona_1 nella perizia di parte depositata in atti (doc. 2 fascicolo di parte opponente) che '...oggetto della vendita all'astasono gli appartamenti per abitazione distinti in catasto al fabbricato del comune di Latina dal foglio n. 241 particella 14 sub 6 e 7, entrambi siti ai piani terra, primo e seminterrato di via Capograssa n. 2221 località Borgo san Michele [e che] dall'esame del frazionamento dei terreni [...] si ha che il lato nord est del lotto 4 sub 6 di cui all'avviso d'asta sconfina sulla particella n. 96 di proprietà di , particella 96 per una larghezza di m 1,65 Parte_1
(un metro virgola 65), per la larghezza del fronte di m. 6,30 [mentre] il lotto 5 sub 7 di cui all'avviso di vendita sconfina sulla particella n. 96 di proprietà per una larghezza di m 2,95 (metri due Parte_1 virgola 95), per la larghezza del fronte di m 5,50 [nonché] sulla particella n. 161 di proprietà per una larghezza di m 2,95 sul retro Controparte_2
(metri due virgola 95) per la larghezza del fronte di m 12,65'. In particolare, quanto al subalterno 6, il perito di parte evidenzia che '...rientrano nella proprietà le varie porzioni del Parte_1 fabbricato ai piani terra e seminterrato tutti per la stessa larghezza mentre al piano terra vi è l'incremento del balcone e al primo piano di balcone e parte del bagno;
al piano seminterrato, quindi, rientra nella proprietà
una porzione del locale da adibire a rustico e una parte Parte_1 della scala interna che dà accesso ai piano superiori, oltre
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 all'intercapedine esterno;
al piano terra, invece, rientra nella proprietà di
la porzione di soggiorno, la stessa porzione di scala Parte_1 interna di accesso al piano primo, nonché il balcone e la scala esterna di accesso dal piano di campagna;
al piano primo lo sconfinamento riguarda le stanze da letto, il bagno e il balcone per una larghezza di m 2,85 maggiore rispetto ai piani sottostanti per via dello sbalzo'. Relativamente al subalterno 7, invece, il medesimo perito rappresenta che '...rientrano nella proprietà di le varie porzioni del fabbricato ai Parte_1 piani terra e seminterrato tutti per la stessa larghezza, mentre al piano terra vi è anche il balcone e al piano primo vi è anche il balcone e il bagno;
al piano seminterrato, quindi, rientra nella proprietà di Parte_1
una porzione del locale da adibire a rustico e una parte della
[...] scala interna che dà accesso ai piani superiori, oltre all'intercapedine esterno;
al piano terra, invece, rientra nella proprietà di Parte_1
la porzione di soggiorno, la stessa porzione di scala interna di
[...] accesso al piano primo, nonché il balcone e la scala esterna di accesso al piano di campagna;
al piano primo lo sconfinamento riguarda le stanze da letto, il bagno e il balcone per una larghezza di m 4,25 maggiore rispetto ai piani sottostanti per via dello sbalzo'. Osserva altresì che '...lo sconfinamento sul lotto di riguarda l'intero lato ai piani Controparte_2 seminterrato (rustico), terra (cucina, soggiorno, balcone, scale di accesso al piano terra sia nella parte anteriore che posteriore, al piano primo lo spogliatoio, parte del bagno e di 2 stanze da letto, del balcone anteriore e del balcone posteriore'. La problematica denunciata dagli opponenti risulta per il vero confermata anche in sede esecutiva, laddove in particolare l'esperto stimatore, sentito a chiarimenti, ha rappresentato che '...il capannone agricolo di 274 mq, oggetto dell'istanza di condono edilizio n. 8328 del 01.04.1986, ai sensi della legge n. 47/85 e Denuncia di cambiamento n. 18080 del 29.06.96 con allegato Tipo Mappale n. 6012/1996, risulta completamente rimosso [e] nel luogo esiste un nuovo fabbricato di 378 mq, con struttura portante in cemento armato, composto dai sub 4 parte a 5-6-7, di maggiore estensione, diversa destinazione d'uso, diversa forma planimetrica ed altimetrica, diversa ubicazione, diversa struttura portante, destinato ad abitazione di tipo civile con n. 4 unità edilizie (villette a schiera su tre piani), di cui n. 2 ultimate ed abitate (sub 4 e sub 7) e n. 2 ultimate a rustico con tamponature esterne, intonaci esterni e coperture (sub 5 e sub 6), [fabbricato che,] a differenza del capannone rimosso, non incide solamente sulla sola proprietà dell'esecutato (particella 14) ma incide anche in parte sulla particella 96 di proprietà
, in parte sulla particella 161 (ex 97) di proprietà Parte_1
Orbene, lo stato dei luoghi, per come descritto, non Controparte_2 autorizza l'utile esperimento dell'opposizione di terzo. Va infatti osservato al riguardo che, denunciando lo sconfinamento della costruzione pignorata sul proprio terreno, e non hanno Parte_1 Controparte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 rivendicato la proprietà o un diritto reale minore sui beni staggiti, che correttamente si appartengono al debitore esecutato, ma si dolgono, più semplicemente, di una situazione di fatto lesiva del diritto dominicale esercitato sui beni limitrofi a quello pignorato Ne segue che i diritti esercitabili dagli opponenti vanno piuttosto ricercati nell'ambito della disciplina generale del Libro III del Codice Civile. In particolare, compete ai predetti la facoltà di richiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata sul loro fondo, con conseguente restituzione della suddetta porzione secondo le regole generali sulla tutela del diritto dominicale (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 2 giugno 1984 n. 3351). Laddove invece sussistano le condizioni di cui all'art. 938 cod. civ. ed il costruttore intenda agire in giudizio al fine di conseguire la proprietà del suolo occupato unitamente a quella della costruzione realizzata al di sopra del medesimo, invocando cioè la fattispecie della c.d. accessione invertita, agli opponenti spetterà unicamente la corresponsione di un'indennità pari al doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento del danno subito a causa dell'occupazione. Deve escludersi in definitiva che possa trovare accoglimento, nella corrente sede processuale, la domanda di Parte_1
e di accertare in loro favore '...la titolarità dei
[...] Controparte_2 beni oggetto dello sconfinamento in capo a e Controparte_2 Parte_1
nonché, quindi, l'avvenuto sconfinamento del pignoramento sugli
[...] stessi [e ciò al fine di] dichiarare illegittimo e privo di nessun effetto il pignoramento in danno dei beni di proprietà dei ricorrenti - proprietari, meglio in premessa indicati, con conseguente liberazione dal vincolo', trattandosi di richiesta avulsa dai rimedi giurisdizionali a loro concessi dall'ordinamento vigente per il caso di specie. Con un ulteriore motivo di impugnazione, gli opponenti evidenziano che '...le corti esclusive del sub. 6 e 7 particella 14 non sono state catastalmente correttamente rappresentate, stante l'esistenza di una servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore di altre particelle'. La censura non è fondata. Come già accennato, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., l'opponente assume la veste sostanziale e processuale di attore, sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità dell'azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale dell'azione. Era dunque onere degli opponenti fornire la prova dell'esistenza della servitù di passaggio rivendicata con il ricorso. Tale prova non è stata per contro fornita. Il materiale probatorio a disposizione ai fini della decisione è invero sostanzialmente costituito dalla perizia di parte depositata dagli opponenti all'atto della loro costituzione in giudizio, non avendo i medesimi indicato ulteriori elementi di prova. E tuttavia tale perizia, laddove in particolare evidenzia che '...le corti esclusive del sub 6 e del sub 7 non sono catastalmente correttamente rappresentate in quanto la porzione di 3 metri,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 per tutta la larghezza è all'esterno della recinzione e adibita a stradone di campagna con servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore delle particelle n. 161, 106,101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120 sempre dello stesso foglio n. 241', risulta del tutto insufficiente, costituendo una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico ed essendo pertanto priva di autonomo valore probatorio (tra le tante, Cassazione Civile, Sezione III, 29 gennaio 2010 n. 2063). Il rigetto nel merito dell'opposizione assorbe qualsivoglia altra contestazione sollevata dai convenuti, ivi comprese quelle afferenti la legittimazione ad agire delle parti, nonché le domande riconvenzionali svolte dai medesimi in via subordinata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, rispetto alle parti vittoriose costituite in causa, come in dispositivo, tenuto conto dal valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Al pagamento delle spese di lite in solido con e Parte_1 [...]
vanno altresì condannati , , CP_2 Parte_3 Parte_2
e , i quali hanno aderito alle domande Parte_4 Controparte_1 degli opponenti. Nulla sulle spese nel rapporto tra i soccombenti e gli opposti non costituiti. Non appare infine suscettibile di accoglimento la richiesta avanzatadalle parti convenute di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Non sussistono infatti i presupposti per l'applicazione del primo comma della citata disposizione, non avendo le parti interessate allegato e dimostrato il pregiudizio sofferto. Né ricorrono le condizioni prescritte dal terzo comma della medesima norma giacché, tenuto conto della complessiva durata della controversia e dell'attività processuale svolta, la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi degli istanti.”. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
, e per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
i motivi che verranno di seguito esaminati, ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dello spiegato appello: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi esposti in premessa;
In via preliminare subordinata, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alle spese di giudizio liquidate in primo grado;
In via preliminare gradata subordinata, nella denegata ipotesi in cui i convenuti avessero intrapreso l'azione esecutiva, sospendere l'esecuzione; Nel merito riformare per tutti i, motivi sopra esposti, la sentenza n. 2004/19 resa nella causa iscritta al n. 2338/04 RG, pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 6/08/2019, depositata in cancelleria il successivo 22/08/2019 e, pertanto, accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, nell'atto di riassunzione, nel foglio di P.C. E nella memoria conclusionale.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori nominati che se ne dichiarano antistatari”. Avverso la predetta sentenza ha, altresì, proposto appello Controparte_2 ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa accogliere l'appello avverso la sentenza n. 2004/2019 del Tribunale di latina, resa il pubblicata il 22.08.201917.09.2018 -depositata in Cancelleria il 12.09.2018- notificata il 10.09.2019 , ed in totale sua riforma- previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa e previa ammissione della consulenza tecnica di ufficio già richiesta nel primo grado di giudizio, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dal sig. e o oggi Controparte_2 riproposte, da intendersi riportate e trascritte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”. Si sono, quindi, costituiti in giudizio gli appellati:
, non in proprio ma quale mandataria di CP_4 Controparte_3 cessionaria di;
Controparte_33
( cessionaria di ) e per essa Controparte_5 CP_19
già ; CP_6 CP_15 quale mandatario ( cessionaria Controparte_7 Controparte_38 del credito di ); Controparte_20
; CP_9
e entrambi quali mandatari di Controparte_10 CP_6 [...]
( inizialmente con due separati atti, col medesimo Controparte_11 difensore, ma poi la difesa stata unica ) ; quale mandatario di Controparte_11
(subentrata ad a seguito di Controparte_14 Controparte_34 contratto di cessione di crediti pro-soluto )e per essa ( già CP_6 [...]
); CP_39 in qualità di mandataria di Controparte_12 CP_13 cessionaria in blocco di crediti in cui sono compresi quelli
[...] originariamente vantati da in forza del decreto ingiuntivo Controparte_21
n. 612/04 ). Nel presente giudizio è poi intervenuta la ( già Controparte_16 [...]
), acquirente pro soluto da di Controparte_40 Controparte_13 alcuni crediti, fra cui quelli originariamente vantati da Controparte_10 quale mandataria di quindi in sostituzione di Controparte_21 [...]
( e quindi di sua mandataria ) , CP_13 Controparte_12 ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ. Ognuno degli appellati costituiti ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità dell'appello e comunque la sua infondatezza, ed ha insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite .
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12 Disposta, con provvedimento presidenziale del 12.12.2019, la riunione della causa n.6513/2019 alla n.6422/2019, il successivo sub procedimento introdotto sull'istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dagli appellanti ex art. 283 c.p.c., veniva definito dalla Corte con il provvedimento di rigetto del 15.1.2020. Disposto il rinnovo della notifica nei confronti di CP_9 CP_32
, e e dichiarata, all'udienza 3.7.2024, la
[...] Controparte_9 CP_4 contumacia di della e di CP_18 Controparte_32 [...]
deve, altresì, dichiararsi a contumacia di CP_19 Controparte_20
, ed Controparte_21 Controparte_41 Controparte_23 [...]
, che benché ritualmente citate hanno omesso di costituirsi CP_34 nella presente fase di appello. Nelle more del giudizio gli appellanti , Controparte_2 Parte_2
, e , a seguito della Parte_1 Parte_3 Parte_4 produzione del provvedimento del G.E. del Tribunale di Latina in data 13
.06.2024 che disponeva la chiusura anticipata della procedura esecutiva immobiliare ed ordinava la cancellazione del pignoramento trascritto in data 8.4.2004 ai nn. 6306/9651 e in data 23.5.2005 ai nn. 16112/8214, hanno chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse ad agire e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
, alla luce della chiusura della procedura esecutiva, ha Controparte_1 rassegnato, nel merito, le seguenti conclusioni: “…dichiarare il deposito dell'ordinanza del Tribunale di Latina tempestivo e per l'effetto emettere sentenza di declaratoria di carenza di interesse a proseguire per i motivi meglio precisati in premessa e considerando fondato lo spiegato appello, condannare in virtù del principio della soccombenza virtuale ,gli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore dei procuratori nominati che se ne dichiarano antistatari anche relativamente all'attività prestata in favore dei sigg. Parte_4
, , e sino alla data di cessazione del rapporto Pt_3 Pt_1 Pt_2 fiduciario. In via subordinata e solo laddove la Corte ritenesse parzialmente infondato nel merito l'appello, riformare comunque ,la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna delle spese di lite che vanno, invece ,compensate, e/o comunque riformate per tutti i motivi sopra indicati . In ogni caso con vittoria di spese di lite in favore dei procuratori nominati che se ne dichiarano antistatari anche relativamente all'attività prestata in favore dei sigg. , , e Parte_4 Pt_3 Pt_1 sino alla data di cessazione del rapporto fiduciario.” Pt_2
All'udienza del 30.10.2024 sulle conclusioni di tutte le parti costituite la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge di gg. 60 per il deposito delle memorie conclusionali e di gg. 20 per le repliche ai sensi dell'art. 190 del c.p.c.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 13 In via pregiudiziale si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla presente decisione nel merito, cui il Collegio è addivenuto, non essendo apparse le impugnazioni proposte palesemente infondate all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis. Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello,sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sempre in via pregiudiziale deve poi rilevarsi l'irritualità della notifica dell'atto di appello alle parti contumaci in I grado( segnatamente la
[...]
la CP_26 Controparte_27
[..
la la Controparte_27 [...]
la la Controparte_42 CP_29 CP_30
la ) per essere stata effettuata la stessa
[...] Controparte_31 non alle parti personalmente, bensì ai difensori costituiti delle medesime parti nel processo esecutivo e non nel giudizio di primo grado instaurato ai sensi dell'art. 619 cpc. Tale notifica effettuata ad un difensore, privo di alcuna procura processuale conferita per il presente giudizio, deve ritenersi inesistente, e non se ne può disporre la rinnovazione, come richiesto dagli appellanti. La Corte ritiene, altresì, che nel caso di specie non debba neanche disporsi l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cpc, ciò per le seguenti considerazioni. In primo luogo i singoli predetti creditori procedenti, vantano posizione del tutto autonome e quindi scindibili, avendo ciascuna parte agito a tutela del proprio credito. Tuttavia non si ignora che la Cassazione, in tema di impugnazioni civili, ha ritenuto obbligatoria l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di cause inscindibili, ma anche nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 14 rapporti pacificamente connessi e decisi ( come nel caso di specie ) nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati, vertendosi in tale ipotesi in tema di liticonsorzio necessario processuale. Deve tuttavia rilevarsi che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) impone al giudice di evitare soluzioni che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra le quali si deve includere anche la rimessione della causa sul ruolo per la notifica a tutti i predetti creditori procedenti che, già ritualmente citati in I grado, hanno omesso di costituirsi, dimostrando il non interesse ad interloquire processualmente nel giudizio di opposizione ex art. 619 cpc, considerato , altresì che, come dedotto e documentato dagli appellanti, la procedura esecutiva pendente è stata chiusa anticipatamente per difetto di convenienza economica e che quindi non sussiste più un concreto interesse degli appellanti alla prosecuzione del giudizio. Tale statuizione si tradurrebbe, infatti, in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in quanto non giustificate dall'esigenza di garantire, nel rispetto del contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, inclusi i litisconsorti pretermessi, ad un processo il cui esito non sarebbe comunque idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica.( cfr Cass. n. 37847/2021 in motivazione) Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che in esito alla intervenuta chiusura della procedura, documentata con la produzione del provvedimento del G.E. del 13.6.2024, gli appellanti hanno invocato la cessazione della materia del contendere e comunque il fatto non controverso del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire da parte degli appellanti/opponenti in I grado, alla luce della avvenuta chiusura e cancellazione del pignoramento da cui ha avuto origine l'odierna causa di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 cpc. Di converso gli appellati costituiti hanno, in primo luogo, contestato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della avvenuta cessazione della materia del contendere, sottolineando che l'ordinanza ex art. 164 bis cpc è stata adottata sul presupposto della antieconomicità del prosieguo della procedura, questione del tutto inconferente rispetto a quanto deciso nel merito dal Giudice di primo grado. Hanno, inoltre sottolineato che ove pure la chiusura anticipata della procedura esecutiva, possa far ritenere cessata la materia del contendere, anche in difetto di conclusioni conformi, i motivi di appello devono essere esaminati e le spese di lite comunque liquidate sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale,quindi valutando la fondatezza/infondatezza delle domande proposte dagli opponenti.( cfr Cass. n. 14036/2024). La questione va decisa alla stregua dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui : “..la cessazione della
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 15 materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).” (cfr. Cass. n.30251/2023 in motivazione). Nel caso di specie la pacifica sopravvenienza, nel corso del giudizio, del fatto nuovo costituito dalla chiusura della procedura esecutiva, ha fatto venire meno l'interesse alla definizione della proposta opposizione avverso la medesima procedura, per chiare ragioni di ordine logico e come, peraltro, espressamente dichiarato da tutti gli originari opponenti ed intervenienti adesivi, odierni appellanti. Deve, pertanto procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ed in difetto di alcun accordo sulle spese di lite, devono esaminarsi i motivi di appello proposti ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. Ciò posto gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno proposto cinque
[...] Parte_4 Controparte_1 motivi di appello Con il primo e secondo motivo di gravame, rubricato: “errata interpretazione ed individuazione della fattispecie in esame valutazione della documentazione degli opponenti nonché delle conclusioni spiegate/ contraddittorietà della motivazione e dei giudicati parziali / omessa e insufficiente motivazione ” gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza per aver ritenuto esclusa la fondatezza dell'azione proposta, essendosi limitati gli originari opponenti a dedurre lo sconfinamento della costruzione pignorata, omettendo di rivendicare la sussistenza della proprietà sui beni staggiti. Deducono in contrario gli appellanti che, trattandosi di una costruzione realizzata su terreni confinanti, doveva trovare applicazione il principio dell'accessione disciplinato dall'art. 934 del c.c. per cui il proprietario del fondo su cui viene realizzata parte della costruzione ne diviene il proprietario, avendo provato di Parte_1 essere proprietario del terreno ove era realizzato l'immobile oggetto di sconfinamento. Deducono, pertanto, la correttezza dell'opposizione spiegata in primo grado quale unico rimedio a tutela della proprietà del terzo. In proposito deducono la contraddittorietà della sentenza con i due provvedimenti cautelari, di sospensione dell'esecuzione del 19.01.2009 e del 17.1.2012
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 16 per cui, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 938 del c.c., per cui avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese del giudizio. Il motivo è infondato sotto tutti i profili lamentati e va disatteso. Occorre premettere che è ius receptum che il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configuri come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto ed a fronte del diritto vantato dal terzo. Quindi il terzo che promuove la controversia ex art. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res;
e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (cfr Cass. n. 3846/ 2023 e giurisprudenza ivi citata). In sostanza il rimedio è previsto per l'ipotesi in cui l'esecuzione instaurata nei confronti del debitore colpisca per errore beni di spettanza di un terzo, estraneo al processo esecutivo, onde evitare che egli, pur estraneo al detto processo, possa subire la lesione delle sue situazioni giuridiche. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che le domande fatte valere dagli originari opponenti, volte ad evidenziare uno sconfinamento su particelle di terreno di loro proprietà, ad opera dell'immobile legittimamente pignorato ai danni di volte ad Persona_1 evidenziare una mera situazione di fatto lesiva del diritto dominicale, senza la rivendica della proprietà sui beni staggiti, non consentisse l'esperimento dell'opposizione di terzo. Deve, poi, aggiungersi che non ricorre alcun conflitto tra giudicati, in ragione di un eventuale diverso orientamento espresso sul punto dal giudice dell'esecuzione a conclusione della fase sommaria. Tale provvedimento, infatti, ”..ha natura di atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non ha contenuto (neanche implicitamente) decisorio né carattere di definitività: è infatti il giudizio di merito - ove instaurato - la sedes deputata ad una nuova e compiuta rivalutazione, nelle forme e con le modalità della cognizione piena ed esauriente, delle ragioni dell'opposizione e della correttezza sotto ogni profilo - sostanziale e processuale - delle statuizioni del giudice dell'esecuzione…” (cfr Cass. 3846/2023 in motivazione). Con il terzo motivo, rubricato “errata ovvero omessa valutazione della prova (gli opponenti non hanno fornito la prova dell'esistenza della servitù di passaggio avendo provveduto ad allegare soltanto una perizia di parte che la denunciava)” gli appellanti lamentano che il Tribunale di prime cure avrebbe errato a considerare come unico elemento di prova la sola perizia di parte, non tenendo conto dell'integrazione alla CTU dell'Ing. Per_5
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 17 del 18.11.2010, acquisita nel fascicolo dell'opposizione, da cui pure si rilevava tale circostanza. Anche detto motivo non coglie nel segno e va disatteso. In primo luogo occorre rilevare che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto la perizia di parte alla stregua di una mera allegazione difensiva, né le considerazioni effettuate dal CTU, in sede di indagini tecniche - soggette ad una valutazione complessiva del loro esito, da parte del Giudice- possono far ritenere raggiunta la prova della costituzione di un diritto reale in assenza della produzione di alcun titolo costitutivo. A ciò deve aggiungersi che, ove pure il bene staggito fosse assoggettato alla dedotta servitù di passaggio ed ove detta servitù fosse stata trascritta anteriormente al pignoramento, detto peso sarebbe comunque opponibile ai creditori procedenti ed agli eventuali aggiudicatari , ciò alla luce dell'art. 2919 c.c., a norma del quale la vendita forzata trasferisce all'acquirente solo i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione ( cfr. mutatis mutandis Cass 28853 -2021) Con il quarto motivo, rubricato “illegittimità della condanna alle spese in favore delle parti costituite e nullità della sentenza per error in procedendo”,gli appellanti assumono, in primo luogo, la violazione dell'art. 92 cpc comma 2, in quanto le spese di sarebbero dovute compensare alla luce dei provvedimenti dei Giudici dell'esecuzione, che avrebbero indotto le parti a ritenere percorribile la strada dell'azione ex art. 619 cpc , poi rigettata dal Tribunale. Con riguardo a tale profilo, per quanto sopra già argomentato circa la natura endo - procedimentale e non decisoria dei provvedimenti del Giudice dell'esecuzione correttamente, il primo Giudice ha fatto piana applicazione del principio di soccombenza, ciò in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte affermato che “parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi”. ( cfr Cass. n. 7182/ 2000; Cass. n.15483/2008 conf. tra le tante: Cass. n. 19456/2008; n. 7625/2010; Cass. n. 3438/2016). Deducono, altresì, gli appellanti, con il medesimo motivo di gravame che ed CP_18 CP_19 Controparte_5 CP_21
[... avevano espressamente chiesto la compensazione delle spese e pertanto tale richiesta non doveva essere disattesa dal Giudice. Anche sotto tale profilo il motivo è infondato, in quanto, come specificato nella sentenza appellata ( cfr pagg. 9 – 10 – 13 ) ha CP_19 CP_19 espressamente insistito per la condanna alle spese di lite, mentre tutte le altre parti ( ed ) hanno chiesto la compensazione CP_15 CP_5 CP_21 delle spese, a meri fini tuzioristici, solo nell'ipotesi ( non verificatasi ) di accoglimento dell'opposizione proposta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 18 Lamentano, poi, gli appellanti, con il medesimo motivo, la violazione dei principi che regolano la successione a titolo particolare nel processo esecutivo per cui, la costituzione in giudizio del creditore cessionario avrebbe dovuto comportare l'estromissione automatica del creditore cedente, con la conseguente esclusione della liquidazione delle spese in favore dei cedenti. Da qui l'illegittimità della liquidazione delle spese in favore di e CP_18 CP_19 Controparte_34 CP_41 rispettivamente cedenti in favore di
[...] Controparte_5
e . Controparte_11 Controparte_14
Anche tale profilo non può essere condiviso, atteso che il Giudice di prime cure ha fatto piana applicazione dell'art. 111 cpc, specificando che, non essendosi verificate le condizioni previste dalla norma per l'estromissione, erano rimasti in giudizio sia i cedenti che i cessionari, da qui la liquidazione delle spese a favore di entrambi, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta. Né è pertinente la giurisprudenza citata (Cass. n.21395/2018) che specifica come il potere di impulso del processo esecutivo, spetti al cessionario e non al cedente, e non si attaglia all'ordinario processo di cognizione, quale quello instaurato con l'opposizione ex art. 619 cpc. Deducono, infine, gli appellanti l'illegittimità delle liquidazioni effettuate per la stessa fase del giudizio ai creditori difesi dallo stesso difensore con riguardo a e Controparte_5 Controparte_14 [...]
Controparte_11
Anche tale contestazione è infondata: la circostanza che cedente e cessionaria siano state difese dallo stesso avvocato non può di per sé condurre ad una omessa liquidazione delle spese di lite, tanto più che proprio in ragione di tale sovrapposizione difensiva le voci “fase di studio” e “fase introduttiva “ ,comunque necessarie per poter approntare la difesa, sono state liquidate nella misura minima, mentre ed è stata omessa la liquidazione della “fase di trattazione”. Con riguardo ad l'affermazione che essa non si sia Controparte_23 costituita nel giudizio di I grado è del tutto smentita dal tenore della sentenza del Tribunale ove, nel frontespizio della sentenza è espressamente menzionata , mentre nel corpo della sentenza ( pag. 13) sono trascritte integralmente le conclusioni rassegnate dal suo difensore. Con il quinto motivo, rubricato “mancata ammissione da parte del giudice delle richieste istruttorie dedotte in primo grado e difetto di motivazione sul punto” gli appellanti si dolgono della mancata ammissione dei mezzi istruttori, richiesti con le memorie ex art, 183, n. 2, cpc, priva di motivazione. In particolare, lamentano che la sentenza impugnata sarebbe priva della esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno portato il
Giudicante a non ammettere la richiesta CTU. Il motivo, in primo luogo, pecca di genericità non specificandosi, sotto quale profilo l'eventuale espletamento della CTU avrebbe inciso sulla r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 19 decisione adottata dal primo Giudice, che, infatti, ha implicitamente ritenuto la relativa richiesta meramente esplorativa, stante la carenza di documentazione ed allegazioni in primo grado e che non possono essere colmati con la mera richiesta di consulenza tecnica. Ciò in linea con la pacifica e costante giurisprudenza della Suprema Corte,
“ la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.” ( cfr. Cass. conforme a Cass n. 15219 del 2007; Cass. n. 9461/ 2010 e Cass. Ord. n. 18299/2024). Riguardo poi all'appellante , sempre ai fini della Controparte_2 soccombenza virtuale, vanno esaminati i tre motivi di appello da lui proposti. Con il primo motivo rubricato “1) violazione degli artt. 115 e 116 cpc, violazione di legge per motivazione insufficiente ed errata, impropria valutazione dei dati emersi nel corso del giudizio e delle argomentazioni difensive, mancata valutazione di una prova decisiva” lamenta che il Tribunale di prime cure non avrebbe chiarito in maniera esaustiva in base quali prove sia pervenuto alla propria determinazione ed abbia giudicato secondo il principio iuxta alligata et probata. Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nel ritenere improponibile l'azione ex art. 619 c.p.c. in quanto l'esistenza degli istituti civilistici dedotti in tema dei beni e della proprietà (accessione anche invertita) non escluderebbe affatto che con essi possa concorrere una opposizione alla esecuzione ex art. 619 proposta dal terzo-proprietario del terreno confinante. L'appellante deduce, altresì, il contrasto di giudicati interni alla luce dei provvedimenti adottati dai Giudici dell'esecuzione precedenti. Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo e secondo motivo di gravame proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e se en ribadisce la infondatezza Parte_4 Controparte_1 rimandando a quanto sopra argomentato quanto sopra argomentato. Con il secondo motivo rubricato: “2) violazione degli artt. 115 e 116 cpc, violazione di legge per motivazione insufficiente ed errata, impropria valutazione dei dati emersi nel corso del giudizio e delle argomentazioni difensive, mancata valutazione di una prova decisiva. tenuto altresì debito conto della specificità della fattispecie oggetto di causa.” l'appellante lamenta che il Tribunale di prime cure avrebbe errato nel non ritenere provata l'esistenza della invocata servitù di passaggio, a favore del proprio fondo, deducendo in contrario che la prova era data “ dagli atti
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 20 notarili allegati al fascicolo di primo grado, nonché dalla perizia di parte e trova altresì conferma nella consulenza tecnica di Ufficio ..”. Il motivo è, per un verso, inammissibile in quanto del tutto generico è il riferimento ad “ atti notarili “ asseritamente presenti nel fascicolo di I grado senza specificare né il tipo di atto , né la data, il numero di repertorio, il notaio rogante, né la specifica clausola da cui potersi rilevare l'esistenza della pretesa servitù. A ciò deve aggiungersi quanto sopra argomentato, circa l'opponibilità ai creditori procedenti ed agli eventuali aggiudicatari del diritto di servitù ove effettivamente esistente. Con il terzo motivo anche lamenta l'ingiusta condanna Controparte_2 alle spese del giudizio a fronte di una richiesta di compensazione avanzata dagli stessi convenuti , CP_18 Controparte_5 CP_41
ed .
[...] Controparte_43
Anche tale motivo è infondato, in quanto, come specificato nella sentenza appellata (cfr pagg. 9 – 10 – 13) ha espressamente Controparte_41 insistito per la condanna alle spese di lite ( cfr pag. 10), mentre tutte le altre parti ( ed ), come sopra chiarito, hanno CP_15 CP_5 CP_21 chiesto la compensazione delle spese, a meri fini tuzioristici, solo nell'ipotesi ( non verificatasi ) di accoglimento dell'opposizione proposta.Non può quindi che ribadirsi che le spese di lite sono state correttamente riconosciute e liquidate dal Tribunale, in favore delle parti costituite, in base al principio della soccombenza. Alla luce della soccombenza virtuale, cessata fra le parti la materia del contendere, le spese di lite devono essere poste a carico integrale degli appellanti, in solido, e si liquidano, in favore delle parti appellate costituite, nella misura medio – bassa, atteso il limitato novero delle questioni trattate, ripetitive di quelle affrontate in I grado, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, (valore della causa indeterminabile di bassa complessità)e con riferimento alla effettiva attività svolta. Si specifica che, per la integrale sovrapponibilità delle difese svolte, affidate al medesimo difensore, la liquidazione delle spese in favore di
[...] mandataria di Controparte_12 Controparte_13
sarà unica CP_16 Controparte_11 con l'aumento di cui all'art. 4 comma 2 del DM n. 55/2014. Nulla deve liquidarsi in favore delle parti appellate che non essendosi costituite nessuna spesa hanno sostenuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
nonché da , avverso la sentenza n. 2004/2019
[...] Controparte_2 del Tribunale Ordinario di Latina, pubblicata in data 22.08.2019, così provvede:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 21 1) dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di e per essa Controparte_3 CP_4
delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in
[...] complessivi € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
3) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di e Controparte_5 per essa delle spese di lite del grado di giudizio, CP_6 che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
4) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di quale Controparte_7 mandatario di delle spese di lite del grado di Controparte_8 giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
5) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di delle spese di lite del CP_9 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
6) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di Controparte_11
Controparte_12 CP_16 delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 11.200,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
7) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido, Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 alla rifusione, in favore di delle Controparte_14 spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 22 Così deciso in Roma il giorno 27.1.2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
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