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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2584/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Nella ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Filiano, alla via Iscalunga n.
32, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marco Luzi, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio di Fiumicino, come in atti;
Persona_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 06.09.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha negato la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della C.T.U. al fine di superare il predetto giudizio
Con memoria depositata il 31.01.2025 si è costituito l' ed ha chiesto nel CP_1 merito il rigetto del ricorso, deducendo la insussistenza del requisito sanitario per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 17 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il C.T.U. nominato in fase di ATP, dott. , chiamato ad esaminare Persona_2 la documentazione sanitaria sopravvenuta e prodotta nel presente giudizio, ha escluso che le patologie di cui il ricorrente risulta affetto siano tali da determinare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio domandato, concludendo nell'integrazione al proprio elaborato peritale in atti che “… In relazione al complesso morboso diagnosticato in sede di visita medica peritale e dopo esame della documentazione medica sopravvenuta, il paziente (Cod. Fisc: ) risulta Parte_1 CodiceFiscale_2 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 72%.
Decorrenza 20.06.2024 data della visita medica peritale”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle
2 condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 06.09.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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