Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/12/2023, n. 18626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18626 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18626/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14216/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14216 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della concessione della cittadinanza italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2019 e depositato in data 19 novembre 2019 il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il Decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la relativa istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f della l. n. 91/1992, presentata in data 23 dicembre 2015.
Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’amministrazione procedente ha rilevato in capo al ricorrente la presenza di un pregiudizio di carattere penale consistente nel decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, esecutivo in data -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (guida in stato di ebrezza).
Siffatta circostanza è stata giudicata sufficiente dal Ministero per fondare un giudizio di “ non coincidenza ” tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale, nonostante le risultanze acquisite nell’ambito del contraddittorio documentale perfezionatosi secondo le modalità previste dall’art. 10 bis della L. n. 241/1990 nell’ambito del quale il ricorrente aveva documentalmente comprovato che, ancora prima dell’attivazione del procedimento di naturalizzazione, con decreto del giorno -OMISSIS- il medesimo Tribunale di -OMISSIS- aveva dichiarato estinto il reato.
Il provvedimento di diniego è stato quindi gravato, unitamente agli atti presupposti, da un unico motivo di ricorso ove il ricorrente – dopo aver evidenziato di aver pure medio tempore conseguito la completa riabilitazione penale in forza del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- del -OMISSIS- - cumulativamente lamenta eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto assoluto di istruttoria per avere il ministero attribuito valenza assorbente ad un pregiudizio penale obiettivamente risalente nel tempo e mai più reiterato, al punto da risultare già definitivamente estinto mediante provvedimento giurisdizionale espresso alla data di presentazione dell’istanza di naturalizzazione, senza tenere conto del complessivo grado di inserimento sociale, economico e familiare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, per il tramite dell’avvocatura erariale, con memorie e documenti con i quali ha insistito per il rigetto del gravame, particolarmente rimarcando che l’istanza del ricorrente risultava pure affetta da mendacio dichiarativo con riferimento al menzionato pregiudizio penale.
All’udienza del 27 ottobre 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il Collegio evidenzia che nell’ambito dell’apparato motivazionale a sostegno del provvedimento impugnato non si rinviene alcun passaggio inerente il mendacio dichiarativo eccepito dalla difesa erariale nell’ambito dei relativi scritti defensionali.
In tal senso, il contegno processuale dell’amministrazione si traduce in un inammissibile tentativo di “integrazione postuma” della motivazione la cui delibazione è ovviamente preclusa al Collegio, dovendosi il gravame risolvere alla luce del solo apparato motivazionale che effettivamente sorregge il provvedimento impugnato.
Fermo quanto precede, il Collegio ritiene di condividere le censure di difetto di istruttoria ed eccesso di potere formulate dal ricorrente in considerazione delle evidenze fattuali e documentali allegate in atti.
Risulta, infatti, incontestato che in sede di contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 il ricorrente ha documentalmente provato che l’unico pregiudizio penale elevato dal Ministero a motivo ostativo al rilascio del richiesto provvedimento concessorio - decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, esecutivo in data -OMISSIS- per giuda in stato di ebrezza – risultava essere stato già dichiarato estinto dal medesimo Tribunale in data -OMISSIS- ovvero in data antecedente a quella di presentazione dell’istanza di naturalizzazione.
Tanto da conto non solo della risalenza nel tempo della condotta, ma anche della sua assoluta sporadicità e non reiterazione da parte del ricorrente.
Di tanto il Ministero non appare aver tenuto conto.
In proposito, il Collegio rammenta che in materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f della l. n. 91/1992 (cd. “naturalizzazione”) l’ordinamento demanda al Ministero un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta
Si tratta di un potere naturalmente connotato da un’amplissima discrezionalità la quale logicamente limita il perimetro della cognizione del Giudice amministrativo entro i confini del cd. “ sindacato debole ” e, quindi, verso un controllo sull’operato della P.A. di natura estrinseca e formale, ove rilevanza assorbente assumono, singolarmente e/o congiuntamente, elementi quali la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione, l'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Orbene, il provvedimento impugnato non supera nemmeno le – pur ampie – maglie di siffatta forma di sindacato giurisdizionale.
Non è dato comprendere, infatti, perché il Ministero abbia denegato di concedere la cittadinanza al ricorrente nonostante la sussistenza del prescritto requisito di ininterrotta permanenza decennale (da un lato) e l’assenza (dall’altro) di condanne e/o carichi pendenti per i cc.dd. “reati ostativi”.
Il diniego non trova giustificazione nemmeno su palesate esigenze di sicurezza nazionale, né su segnalazioni di polizia comprovanti una non perfetta integrazione nel tessuto sociale e, comunque, condizioni di disagio personali e/o familiari.
Al contrario il quadro conoscitivo acquisito dagli accertamenti effettuati dal Ministero (da un lato) e da quanto rappresentato e documentato dal ricorrente nell’ambito del contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (dall’altro) ha comprovato che questi è presente in Italia in virtù di rituale permesso di soggiorno di lungo periodo, ha una residenza stabile, una posizione reddituale che gli consente una esistenza dignitosa.
In tale esatto contesto fattuale e circostanziale, il contestato giudizio di “ non coincidenza ” tra l’interesse del ricorrente a conseguire la cittadinanza e quello pubblico ad acquisire un nuovo elemento in seno alla comunità nazionale sembra essersi fondato esclusivamente sulla ricorrenza del pregiudizio penale innanzi riportato e, quindi, in assenza di una qualsivoglia valutazione e/o bilanciamento con la complessiva situazione personale, economico e sociale riportata in sede domanda dal ricorrente, o comunque, da questi ribadita comprovata nell’ambito del segmento procedimentale disciplinato dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Un siffatto procedere, però, si infrange con la pacifica giurisprudenza – peraltro sorta proprio nell’ambito di impugnative proposte avverso provvedimenti di diniego esclusivamente motivati, come nella specie, da risalenti condanne per guida in stato di ebrezza - secondo cui “ la pubblica amministrazione, pur esercitando un ampio potere discrezionale, non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero sull’astratta tipologia di un reato – con riferimento specifico alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e non può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto. Infatti, se si prescinde dalle ipotesi di reato ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall’art. 6, l. n. 92 del 1991, non è possibile esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia ” (Cons. Stato Sez. III 05 marzo 2021 n. 1893; in termini Cons. Stato Sez. III 20 marzo 2019 n .1837; T.A.R. Lazio Roma Sez. I-ter 25 novembre 2021 n. 12147).
In tal senso, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con la precisazione che – diversamente da quanto invocato dalla difesa del ricorrente – dalla presente pronuncia scaturisce l’obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale – e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale - che tenga conto concretamente della sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari e della condotta tenuta da costoro, della sua attività lavorativa nonché di tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
Tanto basta per accogliere il gravame.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.