TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 42
TAR
Sentenza 7 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per carenza di potere in riferimento all'art. 6, comma 2, lett. i) della L.R. n.11/2013 e all'art. 198 del D.Lgs. n.152/2006

    L'UR ha il potere di programmare i flussi di rifiuti speciali in quanto necessario per il rispetto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGIR) e per garantire la tenuta del sistema impiantistico regionale, minimizzando i conferimenti in discarica.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza in riferimento agli artt. 196 e 199 del D. Lgs. n.152/2006

    Le previsioni del PRGIR sui flussi di rifiuti sono vincolanti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei conferimenti in discarica e la tenuta del sistema impiantistico. Il rispetto di tali flussi è necessario per evitare l'esaurimento anticipato delle volumetrie di discarica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà

    La DGR n. 661/2024 individua gli impianti minimi e le relative tariffe, ma le quantità indicate sono stime a fini tariffari e non base per la programmazione dei flussi, che deve basarsi sul PRGIR.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà

    L'obbligo di conferimento dei rifiuti dal sub-ambito 3 è previsto dal principio di prossimità e autosufficienza regionale. L'UR ha gli strumenti per garantire l'adempimento di tali obblighi. La riserva non impedisce il conferimento di altri rifiuti se non vi è un corrispondente obbligo di conferimento da parte di VU.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento

    La censura è improcedibile per difetto di attualità, essendo la programmazione definitiva mutata rispetto a quella provvisoria. La pianificazione degli impianti di discarica non deve tutelare la concorrenza ma soddisfare l'interesse pubblico.

  • Rigettato
    Violazione della L.R. n.11/2013 e del D.Lgs. n.152/2006, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà

    Le questioni relative alle interlocuzioni sulla nota regionale sono superate dalla programmazione definitiva. L'UR ha valutato le ricadute tariffarie e sull'equilibrio economico-finanziario, avviando un procedimento per la verifica di eventuali disequilibri.

  • Rigettato
    Reiterazione argomenti primo motivo ricorso principale, aggravata dalla proprietà privata dell'impianto

    L'UR ha il potere di programmare i flussi di rifiuti speciali in quanto necessario per il rispetto del PRGIR e per garantire la tenuta del sistema impiantistico regionale. La proprietà privata dell'impianto è irrilevante ai fini della pianificazione.

  • Rigettato
    Le prescrizioni del PRGR non sono vincolanti, come dimostrato da scostamenti nelle programmazioni precedenti

    Le previsioni del PRGIR sono diventate vincolanti solo dopo la sua approvazione. L'iniziale disallineamento è fisiologico. Le delibere UR citate precisano che le stime erano cautelative e non tenevano conto del PRGIR solo adottato.

  • Rigettato
    Il riferimento alla prescrizione AIA 2.140 nella nota regionale è tardivo e illegittimo, volto a giustificare ex post il potere pianificatorio di UR

    Il potere pianificatorio di UR sui rifiuti speciali si fonda su norme statali e regionali. L'AIA non fonda questo potere ma conforma l'esercizio dell'attività e vincola il gestore al rispetto delle prescrizioni normative e pianificatorie.

  • Rigettato
    Asimmetria delle posizioni rispetto alla riserva di 13.445 tonnellate di rifiuti dal sub-ambito 3, in assenza di obbligo di conferimento per VU e divieto di conferire altri rifiuti

    L'obbligo di conferimento dei rifiuti dal sub-ambito 3 è previsto dal principio di prossimità e autosufficienza regionale. L'UR ha gli strumenti per garantire l'adempimento di tali obblighi. La riserva non impedisce il conferimento di altri rifiuti se non vi è un corrispondente obbligo di conferimento da parte di VU.

  • Rigettato
    Pregiudizio per l'autonomia imprenditoriale dovuto al meccanismo che favorisce l'erosione della quota di rifiuti speciali per maggiori conferimenti di rifiuti urbani

    La scelta di privilegiare il conferimento di rifiuti urbani regionali in un impianto 'minimo' è ragionevole e rientra nella discrezionalità di UR, anche a scapito della quota di speciali conferibili. Gli speciali costituiscono destinazione residuale da regolamentare con attenzione.

  • Rigettato
    Mancanza di riferimento alla DGR 661/2024 nella pianificazione definitiva e contestazione delle stime sui conferimenti del 2024

    La DGR 661/2024 individuava gli impianti minimi e le relative tariffe. Le quantità indicate erano stime a fini tariffari e non base per la programmazione dei flussi, che deve basarsi sul PRGIR.

  • Rigettato
    Mancata valutazione delle ricadute dei minori conferimenti di rifiuti sulle tariffe e sull'equilibrio economico-finanziario del gestore

    La ricorrente difetta di legittimazione a far valere la censura relativa all'interesse dei cittadini a non subire incrementi tariffari. L'UR ha avviato un procedimento per la verifica di eventuali disequilibri economici-finanziari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 42
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 42
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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