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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI Governatori Presidente dott. Serena Alinari Giudice dott. Monica CH Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7141/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in ST TI (FI), via due giugno n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilla Santoni
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
ST TI (FI) Via Cesare Beccaria n. 14, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Cirri
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PM (visti del 14/10/2024, 20/05/2025, 19/1172025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minori posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/12/2025: “Affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso l'abitazione Per_1 Per_2 materna;
il padre possa tenere con sé le figlie ed : nella prima e la terza Controparte_1 Per_1 Per_2 settimana del mese, il lunedì e il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00; nella seconda e quarta settimana del mese, il lunedì dall'uscita della scuola fino alle 21:00, anche con l'ausilio dei pagina 1 di 3 nonni paterni, se non diversamente concordato tra i genitori, nonché il venerdì dall'uscita della scuola, fino alla domenica alle ore 21:00, con facoltà per le figlie di accordarsi direttamente con il padre per il giorno del mercoledì; le minori pernotteranno dal padre anche nei giorni in cui la ricorrente è di turno per il servizio di guardia notturna, con eventuale recupero nell'arco del mese per
i pernottamenti persi;
le parti si accorderanno annualmente quanto alle vacanze estive (entro il mese maggio di ogni anno), pasquali (entro il mese precedente al giorno di Pasqua) e natalizie (entro il mese di novembre di ogni anno), concordando tempi paritetici tra i genitori;
onere per Controparte_1 di versare entro il giorno 5 del mese l'importo di e. 200,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale Istat;
suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, individuate, concordate rimborsate come da Linee Guida del CNF del 2017; assegnazione esclusiva dell'AUU a Parte_1
spese di lite integralmente compensate tra le parti;
spese di CTU a carico in via definitiva
[...] delle parti, nella misura della metà per ciascuna”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni concordate inerenti la Per_ frequentazione ed il mantenimento delle figlie (23/06/2012) ed (26/12/2015), nate nel Per_2 corso della relazione more uxorio intrattenuta tra le parti ricorrenti, ad oggi cessata, come previste dal con decreto n. 1235 emesso dal Tribunale di Firenze in data 09/09/2019, in accoglimento di ricorso congiunto;
l'istruttoria si è svolta con l'esame delle parti, delle minori, l'acquisizione di relazioni informative dai SS.SS. e dal Servizio UFSMIA territorialmente competenti e lo svolgimento di CTU psicologica con successivo monitoraggio;
all'esito le Parti hanno chiesto la fissazione di udienza per la remissione della causa al Collegio, con concessione di termini per il deposito di foglio di pc, memorie e repliche;
in data 5/12/2025, in accoglimento di istanza del resistente, il GD ha fissato udienza per il giorno 17/12/2025 per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
in tale sede le Parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni devolute al Tribunale, come in epigrafe riportate, di tal chè il G.D. ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse delle minori Persona_3
e Persona_4
3. Quanto alle spese, le stesse vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto;
quanto alle spese di CTU e di monitoraggio, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti, pagina 2 di 3 nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica del decreto emesso in data 09/09/2019 dal Tribunale di Firenze, così provvede;
- prende atto delle condizioni concordate di cui al verbale d'udienza del 17/12/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di CTU e di monitoraggio in via definitiva a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/12/2025 su relazione della dott.ssa Monica
CH
La Giudice Relatore La Presidente
Monica CH SI Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI Governatori Presidente dott. Serena Alinari Giudice dott. Monica CH Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7141/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in ST TI (FI), via due giugno n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Sibilla Santoni
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
ST TI (FI) Via Cesare Beccaria n. 14, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo Cirri
RESISTENTE con l'intervento ex lege del PM (visti del 14/10/2024, 20/05/2025, 19/1172025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minori posta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/12/2025: “Affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori con collocamento delle stesse presso l'abitazione Per_1 Per_2 materna;
il padre possa tenere con sé le figlie ed : nella prima e la terza Controparte_1 Per_1 Per_2 settimana del mese, il lunedì e il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00; nella seconda e quarta settimana del mese, il lunedì dall'uscita della scuola fino alle 21:00, anche con l'ausilio dei pagina 1 di 3 nonni paterni, se non diversamente concordato tra i genitori, nonché il venerdì dall'uscita della scuola, fino alla domenica alle ore 21:00, con facoltà per le figlie di accordarsi direttamente con il padre per il giorno del mercoledì; le minori pernotteranno dal padre anche nei giorni in cui la ricorrente è di turno per il servizio di guardia notturna, con eventuale recupero nell'arco del mese per
i pernottamenti persi;
le parti si accorderanno annualmente quanto alle vacanze estive (entro il mese maggio di ogni anno), pasquali (entro il mese precedente al giorno di Pasqua) e natalizie (entro il mese di novembre di ogni anno), concordando tempi paritetici tra i genitori;
onere per Controparte_1 di versare entro il giorno 5 del mese l'importo di e. 200,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale Istat;
suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, individuate, concordate rimborsate come da Linee Guida del CNF del 2017; assegnazione esclusiva dell'AUU a Parte_1
spese di lite integralmente compensate tra le parti;
spese di CTU a carico in via definitiva
[...] delle parti, nella misura della metà per ciascuna”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni concordate inerenti la Per_ frequentazione ed il mantenimento delle figlie (23/06/2012) ed (26/12/2015), nate nel Per_2 corso della relazione more uxorio intrattenuta tra le parti ricorrenti, ad oggi cessata, come previste dal con decreto n. 1235 emesso dal Tribunale di Firenze in data 09/09/2019, in accoglimento di ricorso congiunto;
l'istruttoria si è svolta con l'esame delle parti, delle minori, l'acquisizione di relazioni informative dai SS.SS. e dal Servizio UFSMIA territorialmente competenti e lo svolgimento di CTU psicologica con successivo monitoraggio;
all'esito le Parti hanno chiesto la fissazione di udienza per la remissione della causa al Collegio, con concessione di termini per il deposito di foglio di pc, memorie e repliche;
in data 5/12/2025, in accoglimento di istanza del resistente, il GD ha fissato udienza per il giorno 17/12/2025 per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
in tale sede le Parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni devolute al Tribunale, come in epigrafe riportate, di tal chè il G.D. ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge e non pregiudizievoli dell'interesse delle minori Persona_3
e Persona_4
3. Quanto alle spese, le stesse vanno integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto;
quanto alle spese di CTU e di monitoraggio, le stesse vanno poste in via definitiva a carico delle parti, pagina 2 di 3 nella misura della metà per ciascuna, essendo l'accertamento peritale stato disposto nel comune interesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a modifica del decreto emesso in data 09/09/2019 dal Tribunale di Firenze, così provvede;
- prende atto delle condizioni concordate di cui al verbale d'udienza del 17/12/2025, come in epigrafe riportate, disponendo in conformità;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di CTU e di monitoraggio in via definitiva a carico delle parti, nella misura della metà per ciascuna.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17/12/2025 su relazione della dott.ssa Monica
CH
La Giudice Relatore La Presidente
Monica CH SI Governatori
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