Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/12/2023, n. 33558
CASS
Sentenza 1 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 28 settembre 2023, con numero di registro generale 4107/2019. Le parti in causa sono l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricorrente, e la società LI FI s.p.a., controricorrente. La questione centrale riguarda l'annullamento delle autorizzazioni al regime di perfezionamento attivo concesso alla società, contestato dall'Agenzia per l'insussistenza della condizione economica necessaria, in quanto la società svizzera committente era considerata una stabile organizzazione della contribuente.

Il giudice ha accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione dell'onere della prova e alla corretta interpretazione delle norme europee sul perfezionamento attivo. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente svalutato le risultanze del verbale dell'Agenzia delle Entrate, che attestava la fittizietà della società svizzera, e che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione spettasse alla contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, evidenziando l'importanza di un'interpretazione rigorosa delle norme che regolano il regime di perfezionamento attivo.

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In materia doganale, il regime di perfezionamento attivo, comportando la sospensione dei dazi doganali, costituisce misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune attività economiche, con la conseguenza che coloro che ne beneficiano sono tenuti allo stretto rispetto degli obblighi che derivano da tale regime; ne consegue che la violazione di un obbligo, connesso al perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, fa sorgere, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 204, par. 1, lett. a), del codice doganale comunitario.

Loscopo del regime del perfezionamento attivo complessivo è quello di non gravare di dazi le merci d'importazione destinate all'esportazione dopo il perfezionamento; pertanto, grazie al sistema della sospensione, nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE. Invece, ad esempio, se per le merci vincolate al regime della sospensione esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi all'importazione e gli altri diritti doganali sospesi. Il regime di perfezionamento attivo è appurato quando i prodotti compensatori o "le merci tal quali" sono dichiarati all'ufficio competente nelle forme previste

Analogamente, si deve procedere ad un'interpretazione rigorosa delle conseguenze in caso di inosservanza degli obblighi e di conseguenza, la nascita di un'obbligazione doganale (in circostanze come quelle di cui al procedimento principale) non ha carattere sanzionatorio, bensì deve essere considerata la conseguenza del fatto che non sussistono le condizioni richieste ai fini dell'ottenimento del vantaggio derivante dall'applicazione del regime del perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione. Pertanto, la violazione di un obbligo, connesso al beneficio del regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, da eseguire dopo l'appuramento di detto regime doganale, nel caso di specie l'obbligo di presentare il conto di appuramento nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 521, comma 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento di applicazione, comporta, per tutte le merci da appurare, un'obbligazione doganale in applicazione dell'art. 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 859, punto 9, del regolamento di applicazione.

I provvedimenti di verifica di non spettanza di un'agevolazione tributaria, in quanto espressione dell'esercizio della potestà impositiva di recupero, sono ascrivibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni e, come tali, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione tributaria in ordine all'impugnativa dei provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni al regime del perfezionamento attivo, in materia di importazione di olio d'oliva).

Commentario1

  • 1Avvocato Per Difesa Procedimenti Tributi Doganali: Cosa Fa
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 agosto 2025

    Hai ricevuto un avviso o un accertamento per tributi doganali e vuoi sapere come può aiutarti un avvocato specializzato? I procedimenti in materia di tributi doganali riguardano imposte, dazi e sanzioni connesse all'importazione o esportazione di merci. Gli errori nella classificazione doganale, nell'origine delle merci o nel calcolo dei dazi possono comportare richieste di pagamento elevate e contestazioni complesse. Un avvocato esperto in questo settore ti assiste sia nella fase preventiva, per evitare errori, sia in quella difensiva, per impugnare gli atti dell'Agenzia delle Dogane. Cosa fa un avvocato per la difesa in procedimenti di tributi doganali – Analizza gli atti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/12/2023, n. 33558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33558
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

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