Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3708/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Fausto Raffone, con domicilio eletto in Parte_1 C.F._1
Torino, Via Palmieri 23
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 in presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla sito in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26/03/2025,
ha convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni:
Accertare l'illegittimità dell'assorbimento del “sovraminimo ad personam individuale” adottato da Controparte_2 nei confronti del ricorrente con effetto rispettivamente da febbraio 2018 e da luglio 2018 nella misura indicata
[...] in premessa;
Dichiarare pertanto tenuta e condannare la società convenuta alla ricostituzione del “sovraminimo ad personam individuale” nell'importo in godimento sino a gennaio 2018 e, per l'effetto,
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Il ricorrente, dipendente di , la quale dall'ottobre 2007 gli riconosceva un importo a CP_1 titolo di superminimo individuale, nel presente giudizio si duole che detto super minimo sia stato unilateralmente assorbito dalla società da febbraio 2018 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del
CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti.
***
Tanto detto, al fine del decidere si intende dare in questa sede continuità all'orientamento già espresso in fattispecie del tutto speculare (in quanto vertente contro la medesima e per il CP_2 medesimo oggetto) da questo stesso Tribunale (causa RG 1762/2020, decisa con sentenza
1098/2021 del. 20/5/2021, estensore Saioni).
In particolare, in tale precedente così si sono argomentate le ragioni di fondatezza del ricorso.
[…] Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
Non solo. Par A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l sulla base di un accordo sindacale firmato in data CP_2
23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento Par retributivo e dall'importo dell
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all , si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei Pt_2 ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
2 | 8 Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass.
Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008,
Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere
– nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018). Controparte Anche con riferimento alle posizioni di e l'odierna pretesa – contestata da controparte – risulta Parte_3 sorretta dalle evidenze di cui alle buste paga prodotte in giudizio (rispettivamente, doc. 16 e doc. 32).
Quanto a il doc. 14 comprova l'avvenuto riconoscimento del superminimo dall'11 dicembre 2014, per meriti Tes_1 Pt_4 del singolo, cioè «a titolo di sovraminimo individuale. Il riconoscimento è un segnale tangibile dell'apprezzamento dell Pt_5 per il particolare impegno da te dimostrato e i risultati raggiunti».
Il che priva di rilevanza l'assunto per cui dalla suddetta assegnazione, avvenuta appunto nel 2014, fino al febbraio 2018 non vi era mai stato alcun rinnovo contrattuale ma solo una proroga del CCNL del 2013.
3 | 8 Infine, con riferimento a la documentazione di causa (buste paga, doc. 31) rivela l'avvenuto riconoscimento Testimone_2 della voce superminimo già dall'ottobre 2006 e successivamente a giugno e ottobre 2007 e nel 2010.
Sempre rispetto al dipendente risulta fondata anche l'affermata sussistenza di un errore di calcolo matematico pari ad Tes_2 euro 3,45. Invero, a fronte di una decurtazione della retribuzione di euro 41,37 l'aumento della stessa risultava pari a euro 27,58 e Par l a euro 13,79, per totali euro 37,92.
La trattenuta risulta dunque eccedente per euro 3,45.
Venendo ora all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal Pt_2 luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una Par decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere Par vanificato per effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo […].
***
Tanto detto, alle condivisibili argomentazioni della sentenza da ultimo richiamata vanno aggiunte ulteriori e forse preliminari considerazioni.
Innanzitutto, non è revocabile in dubbio, ad avviso del giudicante, che nel caso di specie si verta in tema di uso aziendale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività
4 | 8 impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
Ora, in fatto si è già visto che è pacifico e non contestato che la convenuta che, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non ha disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori.
Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come assorbibile, salvo che fino al 2017 la società assumeva la condotta esattamente contraria.
Ebbene, trattasi di condotta che non è revocabile in dubbio sia stata costantemente reiterata nonché generalizzata, in quanto posta in essere puntualmente ad ogni occasione di rinnovo contrattuale e avente quali destinatari tutti i dipendenti della società (che difatti sul punto non ha dato conto di aver mai assorbito a taluni dei propri dipendenti il superminimo nel medesimo periodo).
Non ignora il giudicante che in altri precedenti di merito sia stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore, non esprimendo una nuova e diversa volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo.
Tuttavia, tale argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
5 | 8 Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass.
Sentenza n. 3296 del 19/02/2016
Di ciò non vi è traccia nel presente giudizio, e di certo non si può valorizzare la sola Parte introduzione dell' questa sì circostanza neutrale ed incolore non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
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Né valga invocare il difforme precedente espresso dalla Corte d'Appello di Milano (cfr. sentenza 434/2023 del 6/4/2023).
Ad avviso dei giudici del gravame, fermo restando che viene condivisa l'interpretazione secondo cui sarebbe stata introdotta una prassi aziendale di non assorbimento del superminimo, detto uso aziendale sarebbe venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali sanciti dall'ultimo contratto aziendale, ha deciso di disporre nuovamente del diritto all'assorbimento, senza che occorresse al riguardo una specifica previsione, in quanto opera il principio generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto (cfr.
Cass. n. 10945/16).
La società quindi si sarebbe correttamente avvalsa, in attuazione dell'accordo del 23 novembre
2017, della facoltà prevista dalle lettere attributive del superminimo.
La tesi in commento, tuttavia, non appare condivisibile, proprio per il fatto di distorcere il significato dell'uso aziendale che senza dubbio può essere oggetto di intervento in forza di una sopravvenuta contrattazione collettiva ma non certamente nei termini prospettati nella sentenza in commento, che di fatto riconosce un potere unilaterale del datore di lavoro di modificare la situazione di diritto venutasi a creare, il che è in palese contraddizione con la natura stessa dell'istituto in commento.
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6 | 8 Va, infine, segnalato che proprio sulla fattispecie in commento si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Casss., n. 1407 dell'11 maggio 2025) che, per quanto di interesse, nel riconoscere che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi), ha evidenziato che anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
Ai fini del presente giudizio va, tuttavia, valorizzato il fatto che la possibilità di disdetta da parte del datore di lavoro onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della
“disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale.
Nel caso di specie, nessuna disdetta è mai stata formalmente comunicata dalla società e, tantomeno, quest'ultima ha dato conto delle ragioni oggettive che devono essere necessariamente poste a fondamento.
A tali fini, le argomentazioni della convenuta (ovvero che a seguito dell'Accordo del 23/11/2017,
si è avvalsa della facoltà si è avvalsa della facoltà prevista dal negozio unilaterale attributivo del CP_2 superminimo di assorbire lo stesso con gli aumenti previsti dall'accordo, così come in precedenza aveva esercitato la stessa facoltà non procedendo al riassorbimento, cfr. memoria difensiva, pag. 6) danno conto che nessuna formale disdetta è stata, in realtà, comunicata, avendo la società semmai posto in essere una disdetta unilaterale e di fatto che, per quanto visto, non è consentita.
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7 | 8 Il ricorso deve, quindi, essere integralmente accolto, dovendosi quindi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo individuale da Controparte_2 febbraio 2018 e il diritto del ricorrente al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita, oltre che al pagamento delle differenze maturate per euro 5.924,59 oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la natura non assorbibile del sovraminimo individuale goduto dal ricorrente e comunque l'illegittimità dell'assorbimento operato dalla convenuta in danno di tutti i ricorrenti della voce retributiva
“Sovraminimo Individuale” con la voce retributiva “ERS - Elemento Retributivo Separato” a decorrere dal febbraio 2018; per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita;
condanna al pagamento al ricorrente delle relative differenze Controparte_2 retributive per complessivi euro 5.924,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro
1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 27/05/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
8 | 8