Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dr. Luca Verzeni Giudice rel. dr.ssa Maria Magrì Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 105/2024 promosso da
Comune di Sedrina, elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Franchina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
Iris s.r.l. in liquidazione, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.
i.v.a. 04069880161, REA BG-432547, corrente in Sedrina (BG), località Valle Tresa
s.n.,
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Iris s.r.l. in liquidazione;
considerato che
la debitrice resistente non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti energetici, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I. (fermo restando il credito precettato del ricorrente di euro 861.320,59, risulta dalla lettura della documentazione in atti – ultimi tre bilanci d'esercizio a disposizione
– un attivo patrimoniale ben al di sotto del limite previsto di euro 300.000,00); rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore la dr.ssa Enrica Legramandi, iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356
C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Iris s.r.l. in liquidazione, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p. i.v.a. 04069880161, REA BG-
432547, corrente in Sedrina (BG), località Valle Tresa s.n.; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore la dr.ssa Enrica Legramandi C.F. [...]; ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 08.07.2025, ore 9.45; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 19.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Luca Verzeni dr. Vincenzo Domenico Scibetta