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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4002
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati; dott.ssa Maria Troisi Presidente Estensore dott.ssa Bianca Longo Giudice dott.ssa Rosa Amato Giudice nel procedimento di reclamo n. 4002/2024 tra in persona del l.r., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Melucci;
[...]
, in persona del l.r., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Falvella e dall'avv. Enrico Giuseppe Detta;
Reclamato
GE.F.I.L., in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Simona Bertoldo;
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2
Vecchioni;
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_3
Senatore;
Terzi pignorati-reclamati
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di
Nocera Inferiore del 22.10.2024, pronunciata nella procedura di espropriazione presso terzi n. 854/2024. Tale procedura risulta promossa da in Parte_2
danno del a seguito di atto di Controparte_1
pignoramento notificato il 10.04.2024 anche ai terzi pignorati CP_4 Controparte_2
e Parte creditrice agisce per un credito pari ad euro
[...] Controparte_3
379.605,04 fondato sulla sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, con
Pagina 1 la quale veniva dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto n. 410 del
06.06.2014 per inadempimento del e veniva condannato quest'ultimo al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 451.042,93 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per equivalente, pari al valore contrattuale delle opere effettivamente realizzate in esecuzione del contratto, oltre interessi moratori come per legge, euro 66.817,93 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi come per legge, ed euro 20.406,64 a titolo di danno curricolare, oltre interessi come per legge. La sentenza inoltre dava atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa in favore della dell'importo di euro 503.536,77. Parte_1
Con atto di precetto la richiedeva il pagamento della complessiva Parte_1
somma di euro 379.605,04, di cui euro 212.389,31 per sorta capitale, iva compresa, euro 79.232,86 quali interessi maturati sul residuo della sorta capitale dal 10.09.2019
(data dell'ultimo pagamento ricevuto in corso di causa) al 18.12.2023, euro 66.817,9 quale danno da lucro cessante, euro 20.406,64 quale danno curricolare, ed euro
768,30 quale spese di CTU e compenso atto di precetto.
Nella procedura esecutiva la rendeva dichiarazione negativa e la CP_4 [...]
ichiarazione positiva per euro 569.407,00. CP_2
Il formulava opposizione all'esecuzione richiedendo la Controparte_1 sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la nullità del pignoramento e l'impignorabilità delle somme. Tale opposizione veniva fondata sulla circostanza che le somme accreditate presso la derivavano da un finanziamento CP_2
pubblico del MIPAAF ed erano finalizzate alla realizzazione di un progetto pubblico, pertanto risultavano impignorabili ai sensi degli art.. 159 T.U.E.L., 63 co. 4 d..l.
76/2020, 5 co. 3 n.3/2017. La creditrice insisteva per Parte_3 Parte_1
l'assegnazione delle somme ritenendo, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 159 t.u.e.l., non rivestendo il Consorzio debitore la natura di ente locale, ma di ente pubblico economico.
Successivamente il formulava altra opposizione eccependo CP_1 CP_1
l'illegittima applicazione nel precetto dell'IVA sulla sorta capitale riconosciuta in quanto tale applicazione era stata disconosciuta sia dal Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 06.03.2024, sia dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 689/2024, che rigettava il gravame avverso la sentenza di primo grado, precisando anche che gli interessi previsti nella sentenza n. 137/2023 decorrevano dalla data della sua pubblicazione, 23.01.2023. Il pertanto, deduceva che CP_1
Pagina 2 il credito totale della ammontava ad euro 538.267,50, che nelle more Parte_1 aveva corrisposto l'importo di euro 503.536,77 e che sul credito residuo, pari ad euro 34.730,73, dovevano essere calcolati gli interessi moratori dal 24.01.2023, pari ad euro 7.011,56, per un credito complessivo di euro 41.742,29. Il CP_1 documentava che in data 01.10.2024 aveva corrisposto l'ulteriore importo di euro
41.742,29 alla , ritenendo pertanto compiutamente adempiuta Parte_1
l'obbligazione di cui al titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione.
La confermava la ricezione del pagamento della somma di euro Parte_1
41.724,49, concordava circa la non debenza di quanto richiesto a titolo di IVA, ma riteneva che la decorrenza degli interessi moratori doveva decorre dal 02.05.2015, cioè dal trentesimo giorno successivo alla fattura n. 1 del 01.04.2015, ritenendo pertanto, stante l'imputazione dei pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale, la debenza dell'ulteriore somma di euro 162.009,91, della quale chiedeva l'assegnazione.
Con l'ordinanza reclamata il GE riteneva preliminarmente incontestata tra le parti la non debenza dell'IVA e l'avvenuto pagamento da parte del della somma di CP_1
euro 41.724,49 in aggiunta del precedente pagamento della somma di euro
507.536,77, eseguito prima della pubblicazione della sentenza n. 137/2023. Pertanto con l'ordinanza reclamata il GE dichiarava l'improseguibilità della procedura esecutiva n. 854/2023, autorizzava lo svincolo delle somme pignorate, e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione, compensando le spese di lite. In particolare il GE specificava preliminarmente che, con sentenza n. 689/2024 resa dalla Corte di Appello di Salerno, veniva confermata la sentenza n. 137/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore. Nel merito specificava che l'importo di euro 451.042,93 risultava liquidato nella sentenza n. 137/2023 non a titolo di corrispettivo contrattuale, ma quale ripetizione per equivalente dovuta dal in accoglimento della risoluzione del contratto di CP_5 Parte_1
appalto, risolto per inadempimento del committente, per garantire la restitutio in integrum dell'appaltatore, cioè il conseguimento del valore economico delle opere già eseguite, valore che, come precisato dalla Corte di Appello, doveva essere quantificato al momento della pronuncia di risoluzione, avendo la somma liquidata natura di ripetizione per equivalente che sorge al momento della sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale. In merito agli interessi moratori su tale somma, riconosciuti in sentenza, il GE riteneva che gli stessi dovevano essere calcolati dalla
Pagina 3 data di pubblicazione della sentenza n. 137/2023, cioè dal 23.01.2023, e non dal
2015, come richiesto dalla , rilevando anche che la fattura n. 1 Parte_1 dell'01.04.2015 recava un importo diverso da quello liquidato in sentenza.
La società formulava reclamo alla predetta ordinanza per i seguenti Parte_1
motivi: 1) violazione del D.Lvo 231/2002 in quanto il GE aveva interpretato la sentenza di primo grado in violazione della disciplina degli interessi moratori da applicarsi ai crediti da appalto pubblico, ritenendo parte reclamante la decorrenza degli stessi dal 02.05.2015, per un importo ancora da versare a tale titolo di euro
162.009,91; 2) contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di Appello aveva specificato che la somma indicata nella sentenza non era il correspettivo delle opere realizzate, ma il valore per equivalente della prestazione resa in adempimento dell'obbligazione contrattuale, da restituire da parte del perché resa senza CP_1
titolo, con decorrenza pertanto degli interessi dalla scadenza del pagamento, ossia dal 02.05.2015; 3) errata applicazione dell'art. 1458 c.c. e 2033 c.c. in quanto le restituzioni conseguono alla retroattività della risoluzione, ex art. 1458 c.c., pertanto, venuta meno la causa giustificativa della prestazione ex tunc, le prestazioni effettuate dall'appaltatore vanno restituite perché eseguite senza titolo, quantomeno a decorrere dalla domanda, notificata in data 07.05.2016, con un residuo credito pari ad euro 6.738,96. Contestava inoltre il mancato riconoscimento degli interessi legali, pari ad euro 5.807,01 a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sulle somme liquidate per lucro cessante e danno curriculare. Pertanto parte reclamante chiedeva la revoca/modifica dell'ordinanza del Ge di improcedibilità della procedura n.
854/2024, accertare che gli interessi moratori sulla somma liquidata per equivalente decorrono dal 02.05.2015, o, in subordine, dal 07.05.2016, data di notifica della domanda, e, per l'effetto, dichiarare che il è ancora debitore della somma CP_1
di euro 162.099,61, in via subordinata della somma di euro 6.738,96, oltre interessi moratori dal 10.10.2024 ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza per gli importi liquidati a titolo di lucro cessante e danno curriculare.
Si costituiva parte reclamata, , Controparte_1
che chiedeva il rigetto dei motivi di reclamo e la conferma del provvedimento reclamato.
Si costituiva anche terzo pignorato, che chiedeva dichiararsi la Controparte_3
carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti per aver reso nel procedimento esecutivo dichiarazione negativa. Si costituiva la terzo pignorato che aveva CP_4
Pagina 4 reso nel giudizio esecutivo dichiarazione negativa, che si associava a quanto dedotto da parte opposta. Si costituiva che aveva reso Controparte_2
dichiarazione positiva e si rimetteva alla Giustizia.
In relazione ai primi due motivi di reclamo si deve precisare che gli stessi si fondano sulla contestazione della data di decorrenza degli interessi moratori sulle somme liquidate nella sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello, ritenendo parte reclamante che la decorrenza di tali interessi doveva essere indicata alla data del 02.05.2015, cioè alla scadenza dei 30 gg successivi alla fattura impagata del 01.04.2015.
Occorre evidenziare preliminarmente che, a seguito di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, vengono meno tutti gli effetti del contratto, e l'obbligo a carico del committente di restituzione in relazione alle opere già eseguite dall'appaltatore non ha natura risarcitoria, ma è un mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente e di impossibilità di restituzione in natura all'impresa appaltatrice delle opere già realizzate, l'obbligazione restitutoria deve essere determinata alla data della sentenza (cfr.Cass, Civ. n. 12162 del 24.05.2007).
Nella sentenza n. 137/2023, confermata con la sentenza di Appello n. 846/2023, veniva specificato che, a seguito della risoluzione del contratto dì appalto, sorge l'obbligazione, di natura diversa da quella risarcitoria, di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato inefficace;
tale obbligazione di restitutio in integrum, non essendo possibile in forma specifica, deve realizzarsi per equivalente, corrispondente al diritto di ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della prestazione, prevedendo sulla somma quantificata con la sentenza costitutiva di risoluzione gli interessi di mora come per legge.
Risulta pertanto chiaro che la somma di euro 451.042,94 indicata nella sentenza- titolo esecutivo non rappresenta un corrispettivo contrattuale, ma la liquidazione per equivalente della ripetizione di quanto dovuto per le opere già eseguite dal CP_1
alla a seguito della risoluzione del contratto di appalto. Inoltre nella Parte_1
sentenza della Corte di Appello risulta specificato che la somma indicata nella sentenza di primo grado non ha natura di corrispettivo dell'appalto, risultando lo stesso risolto, ma ha natura di ripetizione per equivalente e sorge al momento della sentenza costitutiva della risoluzione, pertanto anche la decorrenza degli interessi moratori su tale somma deve essere ancorata al momento della pubblicazione della
Pagina 5 sentenza che liquida tale somma, come correttamente ritenuto nel provvedimento reclamato.
Pertanto correttamente il GE ha ritenuto che gli interessi moratori relativi alla somma di euro 451.042,93 e quelli riguardanti le altre voci di credito riconosciute dalla sentenza n. 137/2023, devono essere calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza, 23.01.2023, che ha calcolato il valore per equivalente dell'opera già realizzata al momento della pronuncia della risoluzione.
In alcun modo può trovare applicazione la tesi di parte reclamante di decorrenza degli interessi moratori dalla data del 02.05.2015, cioè trentesimo giorno successivo alla fattura n. 1 dell'01.04.2015, non solo in considerazione della natura dal credito prima evidenziata ed emergente dal titolo esecutivo giudiziale, non quale corrispettivo contrattuale ma quale ripetizione per equivalente derivante dalla pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto di appalto, ma anche dalla circostanza oggettiva che la predetta fattura reca un importo, euro 414.200,00, diverso dalla somma liquidata nella sentenza-titolo esecutivo.
In relazione al terzo motivo di gravame , errata applicazione degli artt. 1458 c.c. e
2033 c.c., deve preliminarmente evidenziarsi che lo stesso risulta formulato per la prima volta in fase di reclamo, con conseguente sanzione di inammissibilità.
Comunque nel merito di tale eccezione deve ritenersi che nel caso in esame, come in precedenza specificato, si configura l'ipotesi di obbligazione ripristinatoria conseguente alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, sorta dal momento della quantificazione del valore per equivalente delle opere già realizzate, effettuata con la sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale, fattispecie giuridica che non può in alcun modo essere collegata all'istituto della ripetizione d'indebito.
Nel caso in esame non si configura un pagamento non dovuto, quale presupposto dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c., ma la nascita di un'obbligazione ripristinatoria per equivalente, sorta con la pubblicazione della sentenza di risoluzione del contratto.
Non trovando applicazione l'istituto della ripetizione d'indebito non deve essere operato alcun accertamento circa la buona o mala fede dell'accipiens.
Deve anche essere rigettato il motivo di gravame, formulato in via subordinata per la prima volta in fase di reclamo, con il quale si richiede la decorrenza degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale di primo grado, 07.05.2016, in quanto, come in precedenza specificato il credito al quale si riferiscono gli interessi trova fondamento nella sentenza di primo grado costitutiva della risoluzione contrattuale,
Pagina 6 confermata in appello;
come precisato nella sentenza di secondo grado l'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente, pari al valore delle opere effettivamente realizzate in esecuzione del contratto, è sorta dalla sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di appalto e da quel momento pertanto iniziano a decorrere gli interessi moratori, non potendo in alcun modo, in considerazione della loro natura ripristinatoria, retroagire al momento di proposizione della domanda.
Egualmente deve ritenersi in relazione agli interessi sul danno liquidato in sentenza per lucro cessante e danno curriculare, per i quali la sentenza-titolo esecutivo, non ha previsto alcuna diversa decorrenza, quindi, gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione del titolo giudiziale in quanto tali ipotesi di danno si concretizzano solo dal momento in cui viene pronunciata la risoluzione del contratto.
Per tutti i motivi appena illustrati devono essere rigettati tutti i motivi di reclamo.
In considerazione del rigetto del reclamo parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte reclamata, CP_1
, che si liquidano come da dispositivo in relazione alle tabelle di cui al DM
[...]
55/2014, con riguardo allo scaglione avente ad oggetto i giudizi di valore compreso da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00. In considerazione della posizione processuale e delle difese in concreto svolte, appaiono sussistere i presupposti per compensare le spese processuali tra parte reclamante ed i terzi pignorati.
Inoltre, stante il rigetto del reclamo, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla e, per l'effetto, Parte_2 Parte_4 conferma l'ordinanza emessa dal GE in data 22.10.2024 nella proc. esec. n.
854/2024;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali nei confronti della reclamata , Controparte_1
che liquida in euro 7.962,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) compensa le spese processuali in relazione ai terzi pignorati;
4) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Si comunichi.
Pagina 7 22.05.2025.
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Maria Troisi
Pagina 8
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati; dott.ssa Maria Troisi Presidente Estensore dott.ssa Bianca Longo Giudice dott.ssa Rosa Amato Giudice nel procedimento di reclamo n. 4002/2024 tra in persona del l.r., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Melucci;
[...]
, in persona del l.r., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Falvella e dall'avv. Enrico Giuseppe Detta;
Reclamato
GE.F.I.L., in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Simona Bertoldo;
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2
Vecchioni;
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_3
Senatore;
Terzi pignorati-reclamati
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di
Nocera Inferiore del 22.10.2024, pronunciata nella procedura di espropriazione presso terzi n. 854/2024. Tale procedura risulta promossa da in Parte_2
danno del a seguito di atto di Controparte_1
pignoramento notificato il 10.04.2024 anche ai terzi pignorati CP_4 Controparte_2
e Parte creditrice agisce per un credito pari ad euro
[...] Controparte_3
379.605,04 fondato sulla sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, con
Pagina 1 la quale veniva dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto n. 410 del
06.06.2014 per inadempimento del e veniva condannato quest'ultimo al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 451.042,93 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per equivalente, pari al valore contrattuale delle opere effettivamente realizzate in esecuzione del contratto, oltre interessi moratori come per legge, euro 66.817,93 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, oltre interessi come per legge, ed euro 20.406,64 a titolo di danno curricolare, oltre interessi come per legge. La sentenza inoltre dava atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa in favore della dell'importo di euro 503.536,77. Parte_1
Con atto di precetto la richiedeva il pagamento della complessiva Parte_1
somma di euro 379.605,04, di cui euro 212.389,31 per sorta capitale, iva compresa, euro 79.232,86 quali interessi maturati sul residuo della sorta capitale dal 10.09.2019
(data dell'ultimo pagamento ricevuto in corso di causa) al 18.12.2023, euro 66.817,9 quale danno da lucro cessante, euro 20.406,64 quale danno curricolare, ed euro
768,30 quale spese di CTU e compenso atto di precetto.
Nella procedura esecutiva la rendeva dichiarazione negativa e la CP_4 [...]
ichiarazione positiva per euro 569.407,00. CP_2
Il formulava opposizione all'esecuzione richiedendo la Controparte_1 sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la nullità del pignoramento e l'impignorabilità delle somme. Tale opposizione veniva fondata sulla circostanza che le somme accreditate presso la derivavano da un finanziamento CP_2
pubblico del MIPAAF ed erano finalizzate alla realizzazione di un progetto pubblico, pertanto risultavano impignorabili ai sensi degli art.. 159 T.U.E.L., 63 co. 4 d..l.
76/2020, 5 co. 3 n.3/2017. La creditrice insisteva per Parte_3 Parte_1
l'assegnazione delle somme ritenendo, tra l'altro, l'inapplicabilità dell'art. 159 t.u.e.l., non rivestendo il Consorzio debitore la natura di ente locale, ma di ente pubblico economico.
Successivamente il formulava altra opposizione eccependo CP_1 CP_1
l'illegittima applicazione nel precetto dell'IVA sulla sorta capitale riconosciuta in quanto tale applicazione era stata disconosciuta sia dal Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 06.03.2024, sia dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 689/2024, che rigettava il gravame avverso la sentenza di primo grado, precisando anche che gli interessi previsti nella sentenza n. 137/2023 decorrevano dalla data della sua pubblicazione, 23.01.2023. Il pertanto, deduceva che CP_1
Pagina 2 il credito totale della ammontava ad euro 538.267,50, che nelle more Parte_1 aveva corrisposto l'importo di euro 503.536,77 e che sul credito residuo, pari ad euro 34.730,73, dovevano essere calcolati gli interessi moratori dal 24.01.2023, pari ad euro 7.011,56, per un credito complessivo di euro 41.742,29. Il CP_1 documentava che in data 01.10.2024 aveva corrisposto l'ulteriore importo di euro
41.742,29 alla , ritenendo pertanto compiutamente adempiuta Parte_1
l'obbligazione di cui al titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione.
La confermava la ricezione del pagamento della somma di euro Parte_1
41.724,49, concordava circa la non debenza di quanto richiesto a titolo di IVA, ma riteneva che la decorrenza degli interessi moratori doveva decorre dal 02.05.2015, cioè dal trentesimo giorno successivo alla fattura n. 1 del 01.04.2015, ritenendo pertanto, stante l'imputazione dei pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale, la debenza dell'ulteriore somma di euro 162.009,91, della quale chiedeva l'assegnazione.
Con l'ordinanza reclamata il GE riteneva preliminarmente incontestata tra le parti la non debenza dell'IVA e l'avvenuto pagamento da parte del della somma di CP_1
euro 41.724,49 in aggiunta del precedente pagamento della somma di euro
507.536,77, eseguito prima della pubblicazione della sentenza n. 137/2023. Pertanto con l'ordinanza reclamata il GE dichiarava l'improseguibilità della procedura esecutiva n. 854/2023, autorizzava lo svincolo delle somme pignorate, e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione dell'esecuzione, compensando le spese di lite. In particolare il GE specificava preliminarmente che, con sentenza n. 689/2024 resa dalla Corte di Appello di Salerno, veniva confermata la sentenza n. 137/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore. Nel merito specificava che l'importo di euro 451.042,93 risultava liquidato nella sentenza n. 137/2023 non a titolo di corrispettivo contrattuale, ma quale ripetizione per equivalente dovuta dal in accoglimento della risoluzione del contratto di CP_5 Parte_1
appalto, risolto per inadempimento del committente, per garantire la restitutio in integrum dell'appaltatore, cioè il conseguimento del valore economico delle opere già eseguite, valore che, come precisato dalla Corte di Appello, doveva essere quantificato al momento della pronuncia di risoluzione, avendo la somma liquidata natura di ripetizione per equivalente che sorge al momento della sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale. In merito agli interessi moratori su tale somma, riconosciuti in sentenza, il GE riteneva che gli stessi dovevano essere calcolati dalla
Pagina 3 data di pubblicazione della sentenza n. 137/2023, cioè dal 23.01.2023, e non dal
2015, come richiesto dalla , rilevando anche che la fattura n. 1 Parte_1 dell'01.04.2015 recava un importo diverso da quello liquidato in sentenza.
La società formulava reclamo alla predetta ordinanza per i seguenti Parte_1
motivi: 1) violazione del D.Lvo 231/2002 in quanto il GE aveva interpretato la sentenza di primo grado in violazione della disciplina degli interessi moratori da applicarsi ai crediti da appalto pubblico, ritenendo parte reclamante la decorrenza degli stessi dal 02.05.2015, per un importo ancora da versare a tale titolo di euro
162.009,91; 2) contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte di Appello aveva specificato che la somma indicata nella sentenza non era il correspettivo delle opere realizzate, ma il valore per equivalente della prestazione resa in adempimento dell'obbligazione contrattuale, da restituire da parte del perché resa senza CP_1
titolo, con decorrenza pertanto degli interessi dalla scadenza del pagamento, ossia dal 02.05.2015; 3) errata applicazione dell'art. 1458 c.c. e 2033 c.c. in quanto le restituzioni conseguono alla retroattività della risoluzione, ex art. 1458 c.c., pertanto, venuta meno la causa giustificativa della prestazione ex tunc, le prestazioni effettuate dall'appaltatore vanno restituite perché eseguite senza titolo, quantomeno a decorrere dalla domanda, notificata in data 07.05.2016, con un residuo credito pari ad euro 6.738,96. Contestava inoltre il mancato riconoscimento degli interessi legali, pari ad euro 5.807,01 a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sulle somme liquidate per lucro cessante e danno curriculare. Pertanto parte reclamante chiedeva la revoca/modifica dell'ordinanza del Ge di improcedibilità della procedura n.
854/2024, accertare che gli interessi moratori sulla somma liquidata per equivalente decorrono dal 02.05.2015, o, in subordine, dal 07.05.2016, data di notifica della domanda, e, per l'effetto, dichiarare che il è ancora debitore della somma CP_1
di euro 162.099,61, in via subordinata della somma di euro 6.738,96, oltre interessi moratori dal 10.10.2024 ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza per gli importi liquidati a titolo di lucro cessante e danno curriculare.
Si costituiva parte reclamata, , Controparte_1
che chiedeva il rigetto dei motivi di reclamo e la conferma del provvedimento reclamato.
Si costituiva anche terzo pignorato, che chiedeva dichiararsi la Controparte_3
carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti per aver reso nel procedimento esecutivo dichiarazione negativa. Si costituiva la terzo pignorato che aveva CP_4
Pagina 4 reso nel giudizio esecutivo dichiarazione negativa, che si associava a quanto dedotto da parte opposta. Si costituiva che aveva reso Controparte_2
dichiarazione positiva e si rimetteva alla Giustizia.
In relazione ai primi due motivi di reclamo si deve precisare che gli stessi si fondano sulla contestazione della data di decorrenza degli interessi moratori sulle somme liquidate nella sentenza di primo grado, successivamente confermata in appello, ritenendo parte reclamante che la decorrenza di tali interessi doveva essere indicata alla data del 02.05.2015, cioè alla scadenza dei 30 gg successivi alla fattura impagata del 01.04.2015.
Occorre evidenziare preliminarmente che, a seguito di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, vengono meno tutti gli effetti del contratto, e l'obbligo a carico del committente di restituzione in relazione alle opere già eseguite dall'appaltatore non ha natura risarcitoria, ma è un mero effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente e di impossibilità di restituzione in natura all'impresa appaltatrice delle opere già realizzate, l'obbligazione restitutoria deve essere determinata alla data della sentenza (cfr.Cass, Civ. n. 12162 del 24.05.2007).
Nella sentenza n. 137/2023, confermata con la sentenza di Appello n. 846/2023, veniva specificato che, a seguito della risoluzione del contratto dì appalto, sorge l'obbligazione, di natura diversa da quella risarcitoria, di restituire alla controparte le prestazioni ricevute in forza del contratto dichiarato inefficace;
tale obbligazione di restitutio in integrum, non essendo possibile in forma specifica, deve realizzarsi per equivalente, corrispondente al diritto di ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della prestazione, prevedendo sulla somma quantificata con la sentenza costitutiva di risoluzione gli interessi di mora come per legge.
Risulta pertanto chiaro che la somma di euro 451.042,94 indicata nella sentenza- titolo esecutivo non rappresenta un corrispettivo contrattuale, ma la liquidazione per equivalente della ripetizione di quanto dovuto per le opere già eseguite dal CP_1
alla a seguito della risoluzione del contratto di appalto. Inoltre nella Parte_1
sentenza della Corte di Appello risulta specificato che la somma indicata nella sentenza di primo grado non ha natura di corrispettivo dell'appalto, risultando lo stesso risolto, ma ha natura di ripetizione per equivalente e sorge al momento della sentenza costitutiva della risoluzione, pertanto anche la decorrenza degli interessi moratori su tale somma deve essere ancorata al momento della pubblicazione della
Pagina 5 sentenza che liquida tale somma, come correttamente ritenuto nel provvedimento reclamato.
Pertanto correttamente il GE ha ritenuto che gli interessi moratori relativi alla somma di euro 451.042,93 e quelli riguardanti le altre voci di credito riconosciute dalla sentenza n. 137/2023, devono essere calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza, 23.01.2023, che ha calcolato il valore per equivalente dell'opera già realizzata al momento della pronuncia della risoluzione.
In alcun modo può trovare applicazione la tesi di parte reclamante di decorrenza degli interessi moratori dalla data del 02.05.2015, cioè trentesimo giorno successivo alla fattura n. 1 dell'01.04.2015, non solo in considerazione della natura dal credito prima evidenziata ed emergente dal titolo esecutivo giudiziale, non quale corrispettivo contrattuale ma quale ripetizione per equivalente derivante dalla pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto di appalto, ma anche dalla circostanza oggettiva che la predetta fattura reca un importo, euro 414.200,00, diverso dalla somma liquidata nella sentenza-titolo esecutivo.
In relazione al terzo motivo di gravame , errata applicazione degli artt. 1458 c.c. e
2033 c.c., deve preliminarmente evidenziarsi che lo stesso risulta formulato per la prima volta in fase di reclamo, con conseguente sanzione di inammissibilità.
Comunque nel merito di tale eccezione deve ritenersi che nel caso in esame, come in precedenza specificato, si configura l'ipotesi di obbligazione ripristinatoria conseguente alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, sorta dal momento della quantificazione del valore per equivalente delle opere già realizzate, effettuata con la sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale, fattispecie giuridica che non può in alcun modo essere collegata all'istituto della ripetizione d'indebito.
Nel caso in esame non si configura un pagamento non dovuto, quale presupposto dell'istituto di cui all'art. 2033 c.c., ma la nascita di un'obbligazione ripristinatoria per equivalente, sorta con la pubblicazione della sentenza di risoluzione del contratto.
Non trovando applicazione l'istituto della ripetizione d'indebito non deve essere operato alcun accertamento circa la buona o mala fede dell'accipiens.
Deve anche essere rigettato il motivo di gravame, formulato in via subordinata per la prima volta in fase di reclamo, con il quale si richiede la decorrenza degli interessi moratori dalla data della domanda giudiziale di primo grado, 07.05.2016, in quanto, come in precedenza specificato il credito al quale si riferiscono gli interessi trova fondamento nella sentenza di primo grado costitutiva della risoluzione contrattuale,
Pagina 6 confermata in appello;
come precisato nella sentenza di secondo grado l'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente, pari al valore delle opere effettivamente realizzate in esecuzione del contratto, è sorta dalla sentenza costitutiva di risoluzione del contratto di appalto e da quel momento pertanto iniziano a decorrere gli interessi moratori, non potendo in alcun modo, in considerazione della loro natura ripristinatoria, retroagire al momento di proposizione della domanda.
Egualmente deve ritenersi in relazione agli interessi sul danno liquidato in sentenza per lucro cessante e danno curriculare, per i quali la sentenza-titolo esecutivo, non ha previsto alcuna diversa decorrenza, quindi, gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione del titolo giudiziale in quanto tali ipotesi di danno si concretizzano solo dal momento in cui viene pronunciata la risoluzione del contratto.
Per tutti i motivi appena illustrati devono essere rigettati tutti i motivi di reclamo.
In considerazione del rigetto del reclamo parte reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte reclamata, CP_1
, che si liquidano come da dispositivo in relazione alle tabelle di cui al DM
[...]
55/2014, con riguardo allo scaglione avente ad oggetto i giudizi di valore compreso da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00. In considerazione della posizione processuale e delle difese in concreto svolte, appaiono sussistere i presupposti per compensare le spese processuali tra parte reclamante ed i terzi pignorati.
Inoltre, stante il rigetto del reclamo, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla e, per l'effetto, Parte_2 Parte_4 conferma l'ordinanza emessa dal GE in data 22.10.2024 nella proc. esec. n.
854/2024;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali nei confronti della reclamata , Controparte_1
che liquida in euro 7.962,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) compensa le spese processuali in relazione ai terzi pignorati;
4) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Si comunichi.
Pagina 7 22.05.2025.
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Maria Troisi
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