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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 256/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 256/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il promossa congiuntamente da
(codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO
DONATELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO
DONATELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
14/09/2024)
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 135/2024 pubblicata in data 23/07/2024, questo
Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
25/01/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 5.03.2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Carlentini;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Carlentini, contrada
Madonna delle Grazie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie,
pagina 2 di 5 nella quale vive attualmente con la figlia, fino a quando la medesima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Controparte_1
-confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-la figlia resta collocata presso la madre nella casa coniugale ed il padre terrà con sé la figlia ogni martedì e giovedì dalle 18:30 alle 21:30, quando non la terrà per il fine settimana e solo il martedì quando la terrà per il fine settimana (giorni che potranno essere cambiati previo accordo con la madre per esigenze scolastiche della figlia o lavorative di entrambi i genitori) ed a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con rientro entro le 22:00; -
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio e 2 giugno, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- il sig. verserà alla signora Parte_1 Parte_2 entro il 5° di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia , pari Per_1 ad euro 250,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, attività sportive, per l'acquisto dei libri di testo e del pagina 3 di 5 corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- i coniugi di comune accordo stabiliscono sin d'ora che le spese per eventuale baby-sitter saranno a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno, considerato che entrambi lavorano.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- i coniugi, rilevato che lavorano, rinunciano sin d'ora, ad ogni forma di mantenimento;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
- i coniugi dichiarano di aver investito la somma di € 38.000,00 in azioni e
BTP, attualmente vincolati, e concordano che tali somme verranno svincolate non appena le quote rialzeranno, al fine di non avere perdite di capitale e successivamente dividere la somma in parti uguali;
- i coniugi di comune accordo stabiliscono che le auto di proprietà, una AN
OV FR 2 e una OR MA verranno divise come segue:
- la AN OV FR 2 rimarrà alla sig.ra e Parte_2 la OR MA rimarrà al sig. Parte_1
- la sig.ra si impegna ed obbliga a versare al sig. Parte_2
la somma di € 4.500,00 quale differenza sul valore Parte_1 delle auto;
- la suddetta somma verrà versata dalla sig.ra al Parte_2 sig. quando verranno svincolate le somme che sono Parte_1 state investite con BTP.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa,
Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Carlentini, con rito concordatario, in data 02/09/2010 (Atto trascritto nel
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 18 Parte II, Serie A,
Anno 2010), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 08.4.25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 256/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il promossa congiuntamente da
(codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO
DONATELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato FANCIULLO
DONATELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
14/09/2024)
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 135/2024 pubblicata in data 23/07/2024, questo
Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
25/01/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 5.03.2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, onerando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile del Comune di Carlentini;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Carlentini, contrada
Madonna delle Grazie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie,
pagina 2 di 5 nella quale vive attualmente con la figlia, fino a quando la medesima non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
Controparte_1
-confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-la figlia resta collocata presso la madre nella casa coniugale ed il padre terrà con sé la figlia ogni martedì e giovedì dalle 18:30 alle 21:30, quando non la terrà per il fine settimana e solo il martedì quando la terrà per il fine settimana (giorni che potranno essere cambiati previo accordo con la madre per esigenze scolastiche della figlia o lavorative di entrambi i genitori) ed a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con rientro entro le 22:00; -
durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio e 2 giugno, ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
- il sig. verserà alla signora Parte_1 Parte_2 entro il 5° di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia , pari Per_1 ad euro 250,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
- le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, attività sportive, per l'acquisto dei libri di testo e del pagina 3 di 5 corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- i coniugi di comune accordo stabiliscono sin d'ora che le spese per eventuale baby-sitter saranno a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno, considerato che entrambi lavorano.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
- i coniugi, rilevato che lavorano, rinunciano sin d'ora, ad ogni forma di mantenimento;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
- i coniugi dichiarano di aver investito la somma di € 38.000,00 in azioni e
BTP, attualmente vincolati, e concordano che tali somme verranno svincolate non appena le quote rialzeranno, al fine di non avere perdite di capitale e successivamente dividere la somma in parti uguali;
- i coniugi di comune accordo stabiliscono che le auto di proprietà, una AN
OV FR 2 e una OR MA verranno divise come segue:
- la AN OV FR 2 rimarrà alla sig.ra e Parte_2 la OR MA rimarrà al sig. Parte_1
- la sig.ra si impegna ed obbliga a versare al sig. Parte_2
la somma di € 4.500,00 quale differenza sul valore Parte_1 delle auto;
- la suddetta somma verrà versata dalla sig.ra al Parte_2 sig. quando verranno svincolate le somme che sono Parte_1 state investite con BTP.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa,
Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Carlentini, con rito concordatario, in data 02/09/2010 (Atto trascritto nel
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 18 Parte II, Serie A,
Anno 2010), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 08.4.25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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