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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25 settembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 3140/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Omar Zurino ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
CP 1 in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229009659192000 asseritamente notificata in data 03.06.2022 con la quale veniva intimato il pagamento, tra le altre, di somme recate dai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 37120130010375256000, assunto come notificato il 13.01.2014;
2) n. 37120170007609141000, assunto come notificato il 05.10.2017;
3) n. 37120180008466542000, assunto come notificato il 26.07.2018;
4) n. 37120180019073592000, assunto come notificato il 14.01.2019;
5) n. 37120190005305535000, assunto come notificato il 29.07.2019;
6) n. 37120190020625665000, assunto come notificato il 21.01.2020
aventi ad oggetto contributi previdenziali ivs dal 2012 al 2019 per l'importo totale di euro 17.060,34.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, e, in ogni caso, nel merito, la non debenza dei contributi, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' CP_3 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione.
CP L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_3 convenuto in giudizio.
Ciò sulla scorta del recente orientamento della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite (Cass., sent.
n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, anche nella parte in cui la presente opposizione lamenta la mancata notifica dei titoli esecutivi, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta entro il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe, il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza (perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, in data 03.06.2022, mentre secondo quanto dedotto da CP_3 in data 30.05.2022 - deposito del ricorso in data 14.06.2022), occorre verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
CP Orbene dalle relate di notifica prodotte dall si evince che l'avviso di addebito n.
37120130010375256000, risulta ritualmente notificato il 13.01.2014; l'avviso di addebito n. n.
37120170007609141000, risulta ritualmente notificato il 05.10.2017; il n. 37120180008466542000 risulta ritualmente notificato il 26.07.2018; il n. 37120180019073592000 risulta ritualmente notificato il 14.01.2019; il n. 37120190005305535000 risulta ritualmente notificato il 29.07.2019; il n. 37120190020625665000, risulta ritualmente notificato il 21.01.2020. In particolare, dalle relate di
,CP_ notifica depositate dall' risulta che tutti gli avvisi di addebito in questione sono stati ritualmente notificati a mezzo posta nelle date suindicate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente quale risultante anche dal ricorso introduttivo.
Dall'accertamento della ritualità della notifica degli avvisi di addebito deriva l'inammissibilità di ogni doglianza relativa al merito della pretesa contributiva, in quanto non fatta valere nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi.
Del pari, è infondata l'eccezione relativa all'estinzione della pretesa contributiva di cui agli avvisi n. n. 37120130010375256000 e n. 37120170007609141000 in quanto oggetto di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 ( cd. saldo e stralcio). Come dedotto da CP 3 e come si rileva dalla documentazione depositata dallo stesso ricorrente, costui deve considerarsi decaduto dalla definizione agevolata, avendo pagato con ritardo (ovvero decorsi i cinque giorni dalla scadenza della prima rata così come previsto dalla comunicazione di CP_3 gli atti) già la prima delle cinque rate nelle quali era stata ripartita la somma totale dovuta a titolo di definizione agevolata ( data di scadenza della prima rata il 30/11/2019 data di pagamento 8/12/2019). Per tali ragioni priva di pregio deve considerarsi la difesa relativa alle proroghe per il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 disposti dalla legge n.
25/2022 ( cd. Decreto Sostegni ter), essendo il ricorrente già decaduto dal beneficio della definizione a "saldo e stralcio" a seguito del tardivo pagamento della prima rata, con scadenza 30.11.2019.
Resta, infine, da verificare l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che ""la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP 4 (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010)..... Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti
-
previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Orbene, la notifica della intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata, in assenza della prova della data di notifica, secondo quanto dedotto da arte ricorrente, in data 3 giugno 2022, mentre, secondo quanto dedotto da CP_3 in data 30.05.2022.
CP Nel caso in esame, e CP_3 hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e CP_3 ha prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (in tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018). Alla luce di tali principi, il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario nelle liti, come quella in esame, in cui venga in rilievo il merito della pretesa creditoria, non è di ostacolo, all'acquisizione, da parte del Giudicante, degli atti interruttivi che siano stati ritualmente prodotti nel contraddittorio tra le parti, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nell'ottica dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Ciò posto, CP 3 ha provato in giudizio l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120189029343530000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito n. 37120130010375256000, ritualmente notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 28 marzo 2019. La notifica di tale atto interruttivo, tuttavia, si è perfezionata quando era oramai decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'avviso di addebito ( 14.01.2014), con la conseguenza che devono dichiararsi prescritti i crediti recati dal predetto avviso di addebito.
Per quanto concerne i successivi avvisi di addebito ( in relazione ai quali la notifica più risalente è del 05.0.2017), poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, in data 03.06.2022, mentre, secondo quanto dedotto da CP_3 in data
30.05.2022, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale è stato efficacemente interrotto, anche senza considerare i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione quinquennale introdotti prima con l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale, al comma 2, ha previsto un periodo di sospensione del termine di prescrizione della durata di 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020, e, successivamente, dall'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, il quale, al comma 9, ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo", prevedendo un ulteriore termine periodo di sospensione del termine di prescrizione della durata di 182 giorni.
In conclusione, l'opposizione va solo in parte accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 37120130010375256000, mentre va respinta per il resto.
Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono compensate per un quinto. Il residuo CP segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, a favore dell' sulla base dei parametri medi ed esclusa ogni attività istruttoria.
Nei confronti di CP_3 si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, come si evince dalla relata di notifica telematica depositata, la notifica del ricorso era stata eseguita nei suoi confronti, non ai fini della evocazione in giudizio, ma ai soli fini della denuntiatio litis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3 accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 37120130010375256000;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento del residuo in favore dell CP liquidato in complessivi euro 2982,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese nei confronti di CP 3
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 25 settembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 3140/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Omar Zurino ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
E
CP 1 in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.06.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229009659192000 asseritamente notificata in data 03.06.2022 con la quale veniva intimato il pagamento, tra le altre, di somme recate dai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 37120130010375256000, assunto come notificato il 13.01.2014;
2) n. 37120170007609141000, assunto come notificato il 05.10.2017;
3) n. 37120180008466542000, assunto come notificato il 26.07.2018;
4) n. 37120180019073592000, assunto come notificato il 14.01.2019;
5) n. 37120190005305535000, assunto come notificato il 29.07.2019;
6) n. 37120190020625665000, assunto come notificato il 21.01.2020
aventi ad oggetto contributi previdenziali ivs dal 2012 al 2019 per l'importo totale di euro 17.060,34.
Ha dedotto, al riguardo, l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, e, in ogni caso, nel merito, la non debenza dei contributi, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' CP_3 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione.
CP L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_3 convenuto in giudizio.
Ciò sulla scorta del recente orientamento della Suprema Corte espresso a Sezioni Unite (Cass., sent.
n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, anche nella parte in cui la presente opposizione lamenta la mancata notifica dei titoli esecutivi, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta entro il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe, il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza (perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, in data 03.06.2022, mentre secondo quanto dedotto da CP_3 in data 30.05.2022 - deposito del ricorso in data 14.06.2022), occorre verificare la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
CP Orbene dalle relate di notifica prodotte dall si evince che l'avviso di addebito n.
37120130010375256000, risulta ritualmente notificato il 13.01.2014; l'avviso di addebito n. n.
37120170007609141000, risulta ritualmente notificato il 05.10.2017; il n. 37120180008466542000 risulta ritualmente notificato il 26.07.2018; il n. 37120180019073592000 risulta ritualmente notificato il 14.01.2019; il n. 37120190005305535000 risulta ritualmente notificato il 29.07.2019; il n. 37120190020625665000, risulta ritualmente notificato il 21.01.2020. In particolare, dalle relate di
,CP_ notifica depositate dall' risulta che tutti gli avvisi di addebito in questione sono stati ritualmente notificati a mezzo posta nelle date suindicate presso l'indirizzo di residenza del ricorrente quale risultante anche dal ricorso introduttivo.
Dall'accertamento della ritualità della notifica degli avvisi di addebito deriva l'inammissibilità di ogni doglianza relativa al merito della pretesa contributiva, in quanto non fatta valere nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi.
Del pari, è infondata l'eccezione relativa all'estinzione della pretesa contributiva di cui agli avvisi n. n. 37120130010375256000 e n. 37120170007609141000 in quanto oggetto di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 ( cd. saldo e stralcio). Come dedotto da CP 3 e come si rileva dalla documentazione depositata dallo stesso ricorrente, costui deve considerarsi decaduto dalla definizione agevolata, avendo pagato con ritardo (ovvero decorsi i cinque giorni dalla scadenza della prima rata così come previsto dalla comunicazione di CP_3 gli atti) già la prima delle cinque rate nelle quali era stata ripartita la somma totale dovuta a titolo di definizione agevolata ( data di scadenza della prima rata il 30/11/2019 data di pagamento 8/12/2019). Per tali ragioni priva di pregio deve considerarsi la difesa relativa alle proroghe per il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 disposti dalla legge n.
25/2022 ( cd. Decreto Sostegni ter), essendo il ricorrente già decaduto dal beneficio della definizione a "saldo e stralcio" a seguito del tardivo pagamento della prima rata, con scadenza 30.11.2019.
Resta, infine, da verificare l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che ""la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP 4 (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122 del 2010)..... Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti comunque denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti
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previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Orbene, la notifica della intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata, in assenza della prova della data di notifica, secondo quanto dedotto da arte ricorrente, in data 3 giugno 2022, mentre, secondo quanto dedotto da CP_3 in data 30.05.2022.
CP Nel caso in esame, e CP_3 hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e CP_3 ha prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione (in tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018). Alla luce di tali principi, il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario nelle liti, come quella in esame, in cui venga in rilievo il merito della pretesa creditoria, non è di ostacolo, all'acquisizione, da parte del Giudicante, degli atti interruttivi che siano stati ritualmente prodotti nel contraddittorio tra le parti, nell'esercizio dei propri poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nell'ottica dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Ciò posto, CP 3 ha provato in giudizio l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120189029343530000 con la quale è stato intimato il pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito n. 37120130010375256000, ritualmente notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 28 marzo 2019. La notifica di tale atto interruttivo, tuttavia, si è perfezionata quando era oramai decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'avviso di addebito ( 14.01.2014), con la conseguenza che devono dichiararsi prescritti i crediti recati dal predetto avviso di addebito.
Per quanto concerne i successivi avvisi di addebito ( in relazione ai quali la notifica più risalente è del 05.0.2017), poiché l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, in data 03.06.2022, mentre, secondo quanto dedotto da CP_3 in data
30.05.2022, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale è stato efficacemente interrotto, anche senza considerare i periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione quinquennale introdotti prima con l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale, al comma 2, ha previsto un periodo di sospensione del termine di prescrizione della durata di 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020, e, successivamente, dall'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, il quale, al comma 9, ha disposto che "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo", prevedendo un ulteriore termine periodo di sospensione del termine di prescrizione della durata di 182 giorni.
In conclusione, l'opposizione va solo in parte accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 37120130010375256000, mentre va respinta per il resto.
Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono compensate per un quinto. Il residuo CP segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, a favore dell' sulla base dei parametri medi ed esclusa ogni attività istruttoria.
Nei confronti di CP_3 si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, come si evince dalla relata di notifica telematica depositata, la notifica del ricorso era stata eseguita nei suoi confronti, non ai fini della evocazione in giudizio, ma ai soli fini della denuntiatio litis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3 accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dall'avviso di addebito n. 37120130010375256000;
- rigetta per il resto la domanda;
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento del residuo in favore dell CP liquidato in complessivi euro 2982,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- compensa le spese nei confronti di CP 3
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Carmen Maria Pigrini