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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1355/2021 posta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, con termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul minore (C.F. , Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola D'Angelo e Daniela D'Angelo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Campobasso, Piazza V.
Cuoco n. 12;
Attori contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Barile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), via G. Marconi n. 95;
Convenuto e terzo chiamato nonchè contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Laura Storto, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Piazzale M. Scarano n. 16;
Convenuto nonchè contro
pagina 1 di 17 (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3 C.F._5
Arturo Messere e Ferdinando Massarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso, via Trombetta n. 36;
Convenuto
Oggetto: responsabilità medica, omessa diagnosi, risarcimento danni
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 Controparte_1
(d'ora in poi, ), la dott.ssa e la dott.ssa
[...] CP_1 CP_3 Controparte_2
per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, previo
[...] accertamento della responsabilità solidale delle parti convenute nell'aver omesso qualsivoglia attività diagnostica necessaria per l'individuazione delle condizioni di rischio relativamente ai sintomi che presentava la gestante Parte_1 nonché per il corretto inquadramento della condizione materno-fetale che ha procurato al bambino una paralisi alta del plesso brachiale sinistro.
La parte attrice ha premesso: che in attesa del secondo figlio, Parte_1 dopo l'iniziale decorso regolare della gravidanza, nel gennaio 2012 scopriva di avere il diabete gestazionale, al quale seguivano dieta appropriata, automonitoraggio e successiva terapia farmacologica;
che il 2.03.2012 veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso con la diagnosi di
“ipertensione gestazionale”; che al momento del ricovero, veniva eseguito l'esame ecografico, da cui si evincevano parametri fetali nella norma, con peso stimato di
2,900 kg (45°); che, il giorno 3.03.2012, alle ore 10.00, la visita ostetrica rilevava
“collo posteriore appena raccorciato, pervio all'apice del dito”; che dal giorno del ricovero (2.03.2012) a quello del parto (9.03.2012) venivano eseguite solo cardiotocografie, nessun altro accertamento;
che, in data 8.03.2012, Parte_1 entrava in travaglio ed alle ore 23.30 presentava “collo raccorciato del 50%,
[...] dilatazione cm 2, BCF presente”; che, nell'ora successiva (ore 00.30 del 9.03.2012),
pagina 2 di 17 veniva praticata alla partoriente la (rottura manuale della borsa delle Per_2 acque), cui seguivano la Manovra di MC Roberts, l'episiotomia e la Manovra di
; che, alle ore 1.43 del 9.03.2012, avveniva il disimpegno della testa del Per_3 neonato e alle ore 1.45 l'estrazione del corpo;
che, durante il parto, l'attrice veniva assistita dalla ginecologa dott.ssa e dall'ostetrica dott.ssa CP_3 [...]
; che al bambino, che nasceva alla 38° settimana di gestazione, Controparte_2 con lunghezza di 54 cm ed peso di 3,880 gr, veniva rilevata una sofferenza del plesso brachiale sinistro, con conseguente paresi dell'arto superiore sinistro;
che, in data
11.03.2012, la mamma e il piccolo venivano dimessi;
che il 13.03.2012 il minore veniva visitato presso il Reparto di Neonatologia dell'Ospedale Cardarelli di
Campobasso, con la diagnosi “Nato da parto distocico;
sofferenza fetale acuta;
paralisi alta del plesso brachiale;
cefaloematoma parietale sinistro;
ittero”, cui seguiva una richiesta di visita fisiatrica;
che nel marzo 2012 veniva Persona_1 preso in cura presso il Centro di Riabilitazione ambulatoriale del Policlinico di Abano
Terme, che gli prescriveva un piano di lavoro per l'eventuale recupero delle disabilità neuromotorie, per un maggior controllo dell'arto superiore;
che nel novembre 2012 il minore veniva visitato presso la U.O.C. di Medicina Riabilitativa Infantile della di Bologna, con diagnosi di “esiti di sofferenza plesso brachiale di sinistra”; CP_4 che, dal 2.04.2012 al marzo 2017, il bambino frequentava il Centro Sanstefar Molise di Campobasso, per sottoporsi a trattamenti riabilitativi neuromotori;
che il piccolo ha avuto, sin dai primi mesi di vita, un evidente deficit motorio dell'arto superiore sinistro e un ritardo delle acquisizioni psicomotorie;
di aver attivato il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha evidenziato: l'inerzia dei sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso per non avere, durante l'intera settimana di ricovero della gestante, eseguito alcun esame ecografico di controllo (per il monitoraggio della crescita fetale, per il posizionamento del feto, per l'evoluzione della gravidanza in generale); la mancata analisi, da parte dei sanitari, delle condizioni fisiopatologiche della madre, per il computo della sproporzione feto-pelvica; relativamente alla gestione del parto, l'omessa valutazione del rapporto materno-fetale; che un corretto inquadramento clinico avrebbe portato i sanitari a procedere con un taglio cesareo, ciò che avrebbe evitato la lesione del pagina 3 di 17 plesso brachiale al neonato;
un'anomalia nella cartella clinica in quanto, mentre l'ostetrica descriveva il parto come spontaneo con arto sinistro associato, l'operatore, nella descrizione del parto, riferiva della distocia delle spalle e delle manovre effettuate;
che, a causa della condizione morbosa, il piccolo presenta un Persona_1 danno biologico permanente del 20% connesso ad errori diagnostici e terapeutici commessi dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, durante la settimana di ricovero della madre e durante il parto;
la quantificazione dei danni in complessivi euro 159.457,98 (di cui: euro 62.935,00 per danno biologico permanente;
euro
25.544,65 quale aumento per la personalizzazione;
euro 20.978,33 quale ulteriore aumento per danno morale;
euro 50.000,00 per danni morali ed esistenziali subiti dai genitori in proprio), oltre alle spese mediche future, ovvero diversa valutazione del Tribunale previa CTU medico-legale.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
il difetto di legittimazione attiva in capo al minore , per violazione dell'art. 320 c.c., tenuto conto Persona_1 dell'assenza dell'autorizzazione del Giudice tutelare;
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dai genitori in proprio;
il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla condotta dei sanitari;
l'assenza di colpa professionale in capo al proprio personale dipendente;
la mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la lesione subita dal bimbo;
l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si è costituita la parte convenuta , la quale ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: la mancanza del nesso causale tra la lesione subita dal piccolo e le condotte Per_1 poste in essere dai sanitari;
l'assenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, per aver correttamente eseguito quanto di propria competenza;
l'assenza di anomalie nella cartella clinica, in quanto il parto spontaneo si è evoluto normalmente fino all'insorgere della complicanza della distocia delle spalle, quale evento raro ed imprevedibile;
che le manovre necessarie per determinare la fuoriuscita del corpo fetale sono state praticate dal medico di turno;
il mancato assolvimento dell'onere pagina 4 di 17 della prova con riferimento alla propria condotta;
l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni richiesti.
Si è costituita la parte convenuta , la quale, previa autorizzazione alla CP_3 chiamata in causa di , ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: l'improponibilità ed improcedibilità della domanda avversaria per difetto del procedimento di mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dei genitori, in ragione della mancanza dell'autorizzazione del Giudice tutelare;
l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
l'infondatezza della domanda, in ragione dell'imprevedibilità delle complicazioni e della correttezza dell'agire professionale;
in ogni caso, l'eventuale responsabilità esclusiva in capo alla , con obbligo di CP_1 manleva nei propri confronti.
È stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , che non si è nuovamente CP_1 costituita in giudizio nella qualità di terzo chiamato, essendosi già costituita a seguito della notifica della citazione introduttiva e che, tuttavia, ha preso posizione sula domanda di manleva articolata nei suoi confronti da nei CP_3 successivi scritti difensivi.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4.2.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
1. Sull'esperimento della negoziazione assistita
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita è infondata e deve essere respinta: è in atti l'invito rivolto da parte attrice a tutte le convenute (inclusa la dott.ssa ) a CP_3 partecipare alla procedura in commento, inviato a mezzo raccomandata.
Gli attori hanno allegato l'integrazione del verbale del 9.12.2020, relativo alla mediazione n. 126/2020, nella quale il mediatore ha rappresentato che, per mero errore materiale, nel verbale non sono state inserite tutte le parti nonostante la corretta indicazione delle stesse nella domanda introduttiva e la regolarità delle pagina 5 di 17 notifiche dell'incontro preliminare;
inoltre, la stessa dott.ssa ha comunicato CP_3 all'organismo di mediazione, con nota scritta, di escludere qualsivoglia responsabilità dell'accaduto, manifestando, dunque, la volontà di non partecipare alla procedura ADR.
2. Sulla nullità della citazione
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza è infondata e deve essere respinta: la citazione introduttiva del presente giudizio è idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa.
Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, avendo la parte attrice articolato una pluralità di doglianze che saranno di seguito esaminate ed indicato chiaramente la richiesta risarcitoria dei danni subiti.
3. Sulla prescrizione
pagina 6 di 17 Anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta deve essere respinta, in quanto infondata: in materia di CP_3 responsabilità medica, considerata anche la disciplina applicabile ratione temporis
(su cui più approfonditamente infra), la struttura sanitaria è chiamata a rispondere a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., di tal che si applica il termine di prescrizione ordinario decennale.
Nel caso di specie, è stata ricoverata ed ha partorito presso Parte_1
l'Ospedale Cardarelli di Campobasso nel mese di marzo 2012: è evidente, allora, che, alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (agosto 2021),
l'azione non risultava prescritta.
4. Sull'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 320 c.c.: infondatezza;
sulla prova della genitorialità: sussistenza.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 320 c.c., sul presupposto dell'introduzione del giudizio senza la necessaria autorizzazione del
Giudice tutelare, è infondata e deve essere respinta.
Sarà sufficiente osservare che “Quanto alla violazione dell'art. 320 c.p.c., vale il principio per cui la proposizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinchè il suddetto genitore possa transigere la relativa lite. (V. Cass. 6542/87, mass. n. 454795; Cass. 592/69, mass
n. 338798; Conf. Cass. 3977/83, mass n. 428911; Conf. 294/81, mass n. 410724;
Conf. 1079/74, mass n. 369035; Conf. Cass. 1008/68, mass n. 332421; Cass.
59/1989; Cass. 7546/2003).
3.1. La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci.
3.2. Nel caso specifico il giudice di merito ha errato nell'effettuare una valutazione negativa sul merito della scelta proprio perchè l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un pagina 7 di 17 depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata) e, pertanto, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione, perchè non si può fare una distinzione tra le azioni di risarcimento in termini di probabilità di successo.” (Cass. 2498/2022).
A confutazione della temeraria eccezione relativa alla mancanza di prova del rapporto parentale tra e e il piccolo Parte_2 Parte_1 Per_1
sarà sufficiente rammentare che nel presente giudizio di discorre proprio del
[...] danno subito dal minore al momento della nascita, di tal che è fuori di dubbio che quest'ultimo sia figlio degli odierni attori, che hanno, oltretutto, prodotto copia del certificato di nascita del bambino.
5. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sull'onere della prova
La domanda in commento attiene all'accertamento della responsabilità medica delle parti convenute per cd. malpractice, con riferimento al ricovero della madre presso il nosocomio campobassano e al successivo momento del parto, a seguito del quale il minore ha riportato una lesione del plesso brachiale, con conseguente forte riduzione della mobilità e dell'uso del braccio.
Si rappresenta che la disciplina della responsabilità medica è attualmente regolata dalla L. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente. Nello specifico, l'art. 7, co. 3, prevede testualmente che "L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5".
Tali norme sostanziali non hanno, come è ovvio, efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, di tal che non sono applicabili ai fatti – come quelli per cui è causa - verificatisi prima della loro entrata in vigore;
ed invero, la “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n.
24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti
pagina 8 di 17 in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass. 28994/2019).
I fatti rilevanti nel presente giudizio risalgono al marzo 2012 quindi prima della promulgazione delle due principali riforme in materia di responsabilità medica (l.
189/2012 e l. 24/2017); ai tempi – e, dunque, al momento del verificarsi dei fatti per cui è causa - la responsabilità della struttura sanitaria era pacificamente ricondotta all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale ex art. 1218-1228 c.c., con tutte le conseguenze del caso in termini tanto di prescrizione (ordinaria decennale) quanto di riparto dell'onere della prova.
Ed invero, il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero (o casa di cura o ASL) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente/assicuratore/servizio sanitario nazionale/altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo custodiale e, dunque, lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente ospedaliero/ASL) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr., ex multis, Cass. n. 18610/2015; n. 13953/2007). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione pagina 9 di 17 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex multis, Cass. n. 2387/2004; n. 982/2002; SS.UU. n.
13533/2001).
L'inadempimento rappresentato dalla violazione delle leges artis da parte del sanitario, tuttavia, non determina sic et simpliciter la lesione del diritto alla salute del paziente.
In ragione di ciò, il paziente danneggiato non deve soltanto allegare l'inadempimento del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta in obbligazione, ma deve altresì provare che tale condotta inadempiente ha determinato la lesione della propria salute (cfr. ex multis Cass. Civ. 21530/21; Cass. 19372/21; Cass.
10345/21; Cass. 2474/21; Cass. 28991/19; Cass. 1045/19; Cass. 18392/17).
In ordine alla prova del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi, in particolare, la Suprema Corte chiarisce che in tali casi si debba ricorrere al c.d. giudizio controfattuale: secondo un giudizio ex ante, si deve verificare se, ove il sanitario avesse tenuto una condotta diversa, valutata ex post, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso - in altri termini: l'accertamento del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi deve essere effettuato ipotizzando mentalmente la condotta dovuta secondo le leges artis, e tuttavia omessa dal sanitario, e successivamente verificare se l'evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente o meno (Cass. 10345/21; Cass. 20328/06; Cass. 21894/04; Cass. 15789/03).
Nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato, la condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso, che evidentemente dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario. Nel caso in cui, viceversa, l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua gravità o differito nel tempo in misura considerevole, la pagina 10 di 17 condotta omessa deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso.
Risulta configurabile, allora, il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi (ex multis, Cass.
867/08; Cass. 10743/09; Cass. 29315/17; Cass. n. 20812/18; Cass.
21008/18; Cass. 28991/19; Cass. 18102/20; Cass. 26907/20).
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale” dimostrando che “la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno” (ex multis, Cass. Civ. n. 5315/2019); ed ancora, “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato” (Cass. civ. n. 9744/2023).
6. Sull'applicazione dei principi di diritto al caso di specie
Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie concreta in esame, risulta pacifico, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:
- in data 2.3.2012, è stata ricoverata presso il reparto di Parte_1
Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, con diagnosi di
“ipertensione gestazionale”;
- in data 8.3.2012, è entrata in travaglio;
- in data 9.3.2012 ha partorito ed è nato il piccolo alla 38° settimana di Persona_1 gestazione, con diagnosi di sofferenza del plesso brachiale sinistro;
- il 13.03.2012 il minore è stato visitato presso il Reparto di Neonatologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, con la seguente diagnosi: “Nato da parto distocico;
sofferenza fetale acuta;
paralisi alta del plesso brachiale;
cefaloematoma parietale sinistro;
ittero”.
Gli attori si dolgono della malpractice medica: allegano, pertanto, l'inadempimento dei sanitari, sub specie di mancata esecuzione di alcun esame ecografico di controllo durante la settimana di ricovero della gestante, omessa valutazione del rapporto materno-fetale, mancanza degli ulteriori accorgimenti sulla scelta del tipo di parto.
pagina 11 di 17 Dette condotte omissive non avrebbero consentito la valutazione di forme di parto alternative (taglio cesareo), che avrebbero evitato la lesione del plesso brachiale al neonato. In tesi, le omesse attività diagnostiche pre-parto e peri-parto, nonostante i diversi fattori di allarme (eccessivo incremento ponderale in gravidanza di 14 kg, bassa statura, ipertensione, alternazioni della curva glicemica, valori predittivi di diabete gestazionale), integrerebbero gli estremi della colpa per imperizia e negligenza, da cui sarebbe derivato l'evento lesivo (distocia delle spalle e successivo danno al plesso brachiale), dunque il danno che, ove i sanitari avessero tenuto il comportamento richiesto dalle specifiche leges artis, avrebbe potuto essere evitato.
Le allegazioni attoree non hanno tuttavia trovato riscontro – ed anzi sono state smentite - nelle risultanze della CTU, i cui risultati devono essere fatti propri dal giudicante in quanto l'elaborato risulta completo, perfettamente intelligibile e logicamente comprensibile, di tal che non v'è motivo di prenderne le distante.
Occorre premettere che, specie in materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
“percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare
i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass.
4792/2013; Cass. 6155/2009).
Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (Cass. n.
15857/2015).
Nel caso di specie, il collegio peritale, ricostruita la storia clinica della madre e la successione dei fatti storici rilevanti a seguito del ricovero in ospedale, ha escluso profili di responsabilità dei sanitari, con riferimento sia al ricovero sia al parto.
pagina 12 di 17 Si riportano, di seguito, i punti salienti della CTU:
- “non si ravvisano elementi censurabili a carico dei sanitari del P.O. Cardarelli -
- che ebbero in cura ed assistettero al parto della Sig.ra che portò alla CP_1 Pt_1 nascita del piccolo . (…) né la Sig.ra né il feto che portava Persona_4 Pt_1 in grembo presentavano condizioni clinico- laboratoristiche che controindicassero un parto naturale o facessero presagire una possibile distocia di spalla.” (CTU pag. 14);
- “Del resto, la gestante aveva precedentemente già dato alla luce, con parto naturale, un neonato del peso di 3200g senza alcuna complicanza;
inoltre, durante il ricovero la pressione arteriosa risultava sotto discreto controllo, la presentazione del nascituro risultava di vertice ed il peso ecografico stimato - tenuto conto della nota scarsa accuratezza del peso stimato ecografico – non risultava indicativo di macrosomia fetale. Per quanto concerne poi il diabete gestazionale, da solo non risulta idoneo a predisporre un taglio cesareo soprattutto se non determina macrosomia ed in un contesto, come quello di specie, in cui il quadro clinico e l'evoluzione della gravidanza risultano nel complesso regolari. Del resto, come unanimemente accettato dalla comunità scientifica, è consigliabile un taglio cesareo profilattico quando il peso fetale stimato è ≥4500g in donne diabetiche13, ovvero ben al di sopra del peso stimato nel caso in esame. Nemmeno la posizione fetale risultava indicativa di una possibile complicanza di distocia di spalla;
infatti, per quanto riguarda le posizioni fetali, si ritiene con qualche plausibilità che le posizioni posteriori della presentazione di vertice possano favorire la comparsa di distocia delle spalle14. Nel caso in esame, invece, il feto risultava in posizione anteriore della presentazione di vertice (OISA: occipito iliaca sinistra anteriore).” (CTU pagg. 14-15);
- “Bisogna precisare, poi, che i sanitari del P.O. Cardarelli – –, durante il parto, CP_1 mettevano in pratica tutte le manovre necessarie in caso di distocia di spalla segnalate dalle indicazioni specialistiche dell'epoca, con particolare riferimento alla manovra di Mc Roberts.” (CTU pag. 15);
- in conclusione: “Non sussistono elementi censurabili nella condotta dei sanitari del
P.O. Cardarelli – - che ebbero in cura la Sig.ra dal 3-3- CP_1 Parte_1
2012 all'11-3-2012 ed assistettero al parto avvenuto in data 9-3-2012. Essi, infatti, nel loro operato seguirono le indicazioni date dalla più recente ed autorevole bibliografia specialistica dell'epoca. Pertanto, la distocia di spalla con lesione del
pagina 13 di 17 plesso brachiale a sinistra è da ritenersi una complicanza non operatore dipendente.
D'altronde, come acclarato da autorevole bibliografia scientifica specialistica, la distocia di spalla rappresenta un evento imprevedibile ed imprevenibile.” (CTU pag.
16);
- ed ancora, in sede di riscontro alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte: “Parte ricorrente individua fattori di rischio quali un aumento eccessivo di peso in gravidanza, una bassa statura (cm1,55), aumento della pressione arteriosa e ridotta tolleranza glicemica e che tali fattori di rischio simultaneamente presenti nella gravida avrebbero dovuto imporre ai Sanitari del P.O. di Campobasso di sottoporla nuovamente ad ulteriore esame ecografico, che avrebbe certamente consentito di dirimere qualsiasi dubbio circa la metodica da utilizzare per il parto (cesareo vs naturale). Ebbene il BMI della gestante indicava una obesità lieve di I grado, non complicata da segni di gestosi o pre-eclampsia quali edemi, proteinuria e ipertensione arteriosa non controllata (in terapia con ET e in buon compenso emodinamico).
L'altezza di m 1,55 è irrilevante ai fini della decisione di eseguire un taglio cesareo a fronte di un peso fetale stimato al di sotto del valore soglia indicato dalle linee guida
(gr 4.500). La ridotta tolleranza glucidica o diabete gestazionale era in buon compenso glicometabolico con assenza di chetonuria o altri indici di scompenso metabolico. Il peso presunto stabilito all'ecografia era ben lontano dal peso di 4.500 gr che avrebbe consigliato l'esecuzione di un taglio cesareo. Non sussistevano, quindi, elementi clinici che indicassero l'espletamento del parto non per le vie naturali. Parte ricorrente afferma che l'induzione del parto è di per sé foriera di un evento distocico fino alla distocia delle spalle. Ebbene, trattasi di affermazione priva di qualsivoglia riferimento statistico e scientifico. La Controparte_5 raccomanda il ricorso alla induzione del travaglio di parto (ITP) qualora si ritenga che questo intervento comporti benefici materni e fetali evidentemente maggiori e rischi significativamente minori rispetto all'attesa dell'insorgenza spontanea del travaglio di parto. Non esistono indicazioni assolute all'induzione del travaglio di parto. D'altra parte, i ginecologi ritengono che si tratti di un intervento medico relativamente sicuro, specialmente se la paziente è a termine, che può essere affrontato in qualsiasi condizione clinica nella quale l'attesa implica un potenziale aumentato rischio materno
o fetale di esito avverso più o meno rilevante. Questa tesi, peraltro, è rafforzata da una
pagina 14 di 17 serie di studi che riportano esiti materni e fetali migliori con un ITP a termine, anche in casi nei quali non vi è alcuna specifica indicazione medica che richieda l'espletamento del parto (Induzione del travaglio di parto di , Persona_5 Controparte_6
. Ed. ELI-Edizioni Int. 2022)”. Controparte_7 CP_8
In estrema sintesi: i consulenti hanno escluso profili di responsabilità dei sanitari in quanto né la madre né il feto presentavano condizioni tali da rendere necessario il parto cesareo;
la pressione arteriosa della donna risultava sotto discreto controllo, parimenti il diabete gestazionale, la posizione del nascituro risultava di vertice ed il peso ecografico stimato era al di sotto della soglia che rende consigliabile il parto cesareo;
nella fase del parto, i sanitari hanno correttamente eseguito tutte le manovre necessarie segnalate dalle indicazioni specialistiche dell'epoca; la distocia di spalla con lesione del plesso brachiale deve ritenersi, pertanto, una mera complicanza, non eziologicamente collegata alla condotta dei sanitari.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile
(Cassazione civile, sez. VI, 29.11.2022, n. 35024).
Il tema delle complicanze è stato vagliato anche dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato che, in materia di responsabilità medica per insorgenza di complicazioni, vanno operate due ipotesi alternative: o il medico dimostra di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis ed in tal caso alcuna responsabilità potrà essergli addebitata ed alcuna rilevanza potrà avere il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze;
o, invece, il medico non riesce a fornire tale prova ed allora non rileverà la circostanza che il danno sia imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto. In sostanza per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c.
pagina 15 di 17 non è sufficiente dimostrare che il danno patito dal paziente rappresenta una complicanza rilevabile nella statistica sanitaria, posto che la complicanza non rileva sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, così da integrare gli estremi della causa non imputabile (Tribunale, Milano, sez. I, 09.03.2023, n. 1838).
Nel caso in esame, la CTU ha qualificato la distocia di spalla con lesione del plesso brachiale a sinistra quale “mera complicanza non operatore dipendente” e ha proseguito evidenziando che alcuna responsabilità è ascrivibile ai sanitari, i quali hanno tenuto una condotta conforme alle linee guida e alle caratteristiche del caso concreto non evidenziandosi “elementi censurabili nella condotta dei sanitari del P.O.
Cardarelli – ”. I consulenti hanno precisato che “come acclarato da autorevole CP_1 bibliografia scientifica specialistica, la distocia di spalla rappresenta un evento imprevedibile ed imprevedibile”.
La complicanza per cui è causa, allora, deve essere qualificata in termini di evento imprevedibile, dunque non imputabile ai sanitari che hanno operato nel rispetto delle specifiche leges artis, di tal che consegue l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alle parti convenute.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Assorbite tutte le altre domande o questioni.
7. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi.
Occorre precisare, da ultimo, che la , originaria convenuta in giudizio, CP_1 costituita già per effetto della citazione ad opera di parte attrice, è stata chiamata in garanzia dalla convenuta e non si è nuovamente costituita come terzo CP_3 chiamato.
Considerato che la ha preso posizione anche sulla domanda di manleva, CP_1 sebbene nei successivi scritti difensivi, si rende necessario regolare le spese di lite anche nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, che CP_3 CP_1
pagina 16 di 17 ritiene il giudicante possano essere integralmente compensate, avuto riguardo al concreto svolgimento del giudizio ed alla sua definizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) assorbita la domanda di manleva;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
4) condanna parte attrice, alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari;
5) compensa integralmente le spese di lite tra la parte convenuta e la CP_3 parte terza chiamata . CP_1
Campobasso, 2 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1355/2021 posta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, con termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2 genitoriale sul minore (C.F. , Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola D'Angelo e Daniela D'Angelo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Campobasso, Piazza V.
Cuoco n. 12;
Attori contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Giovanni Barile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), via G. Marconi n. 95;
Convenuto e terzo chiamato nonchè contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._4 difesa dall'Avv. Laura Storto, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, Piazzale M. Scarano n. 16;
Convenuto nonchè contro
pagina 1 di 17 (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_3 C.F._5
Arturo Messere e Ferdinando Massarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Campobasso, via Trombetta n. 36;
Convenuto
Oggetto: responsabilità medica, omessa diagnosi, risarcimento danni
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
, hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 Controparte_1
(d'ora in poi, ), la dott.ssa e la dott.ssa
[...] CP_1 CP_3 Controparte_2
per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, previo
[...] accertamento della responsabilità solidale delle parti convenute nell'aver omesso qualsivoglia attività diagnostica necessaria per l'individuazione delle condizioni di rischio relativamente ai sintomi che presentava la gestante Parte_1 nonché per il corretto inquadramento della condizione materno-fetale che ha procurato al bambino una paralisi alta del plesso brachiale sinistro.
La parte attrice ha premesso: che in attesa del secondo figlio, Parte_1 dopo l'iniziale decorso regolare della gravidanza, nel gennaio 2012 scopriva di avere il diabete gestazionale, al quale seguivano dieta appropriata, automonitoraggio e successiva terapia farmacologica;
che il 2.03.2012 veniva ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso con la diagnosi di
“ipertensione gestazionale”; che al momento del ricovero, veniva eseguito l'esame ecografico, da cui si evincevano parametri fetali nella norma, con peso stimato di
2,900 kg (45°); che, il giorno 3.03.2012, alle ore 10.00, la visita ostetrica rilevava
“collo posteriore appena raccorciato, pervio all'apice del dito”; che dal giorno del ricovero (2.03.2012) a quello del parto (9.03.2012) venivano eseguite solo cardiotocografie, nessun altro accertamento;
che, in data 8.03.2012, Parte_1 entrava in travaglio ed alle ore 23.30 presentava “collo raccorciato del 50%,
[...] dilatazione cm 2, BCF presente”; che, nell'ora successiva (ore 00.30 del 9.03.2012),
pagina 2 di 17 veniva praticata alla partoriente la (rottura manuale della borsa delle Per_2 acque), cui seguivano la Manovra di MC Roberts, l'episiotomia e la Manovra di
; che, alle ore 1.43 del 9.03.2012, avveniva il disimpegno della testa del Per_3 neonato e alle ore 1.45 l'estrazione del corpo;
che, durante il parto, l'attrice veniva assistita dalla ginecologa dott.ssa e dall'ostetrica dott.ssa CP_3 [...]
; che al bambino, che nasceva alla 38° settimana di gestazione, Controparte_2 con lunghezza di 54 cm ed peso di 3,880 gr, veniva rilevata una sofferenza del plesso brachiale sinistro, con conseguente paresi dell'arto superiore sinistro;
che, in data
11.03.2012, la mamma e il piccolo venivano dimessi;
che il 13.03.2012 il minore veniva visitato presso il Reparto di Neonatologia dell'Ospedale Cardarelli di
Campobasso, con la diagnosi “Nato da parto distocico;
sofferenza fetale acuta;
paralisi alta del plesso brachiale;
cefaloematoma parietale sinistro;
ittero”, cui seguiva una richiesta di visita fisiatrica;
che nel marzo 2012 veniva Persona_1 preso in cura presso il Centro di Riabilitazione ambulatoriale del Policlinico di Abano
Terme, che gli prescriveva un piano di lavoro per l'eventuale recupero delle disabilità neuromotorie, per un maggior controllo dell'arto superiore;
che nel novembre 2012 il minore veniva visitato presso la U.O.C. di Medicina Riabilitativa Infantile della di Bologna, con diagnosi di “esiti di sofferenza plesso brachiale di sinistra”; CP_4 che, dal 2.04.2012 al marzo 2017, il bambino frequentava il Centro Sanstefar Molise di Campobasso, per sottoporsi a trattamenti riabilitativi neuromotori;
che il piccolo ha avuto, sin dai primi mesi di vita, un evidente deficit motorio dell'arto superiore sinistro e un ritardo delle acquisizioni psicomotorie;
di aver attivato il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha evidenziato: l'inerzia dei sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso per non avere, durante l'intera settimana di ricovero della gestante, eseguito alcun esame ecografico di controllo (per il monitoraggio della crescita fetale, per il posizionamento del feto, per l'evoluzione della gravidanza in generale); la mancata analisi, da parte dei sanitari, delle condizioni fisiopatologiche della madre, per il computo della sproporzione feto-pelvica; relativamente alla gestione del parto, l'omessa valutazione del rapporto materno-fetale; che un corretto inquadramento clinico avrebbe portato i sanitari a procedere con un taglio cesareo, ciò che avrebbe evitato la lesione del pagina 3 di 17 plesso brachiale al neonato;
un'anomalia nella cartella clinica in quanto, mentre l'ostetrica descriveva il parto come spontaneo con arto sinistro associato, l'operatore, nella descrizione del parto, riferiva della distocia delle spalle e delle manovre effettuate;
che, a causa della condizione morbosa, il piccolo presenta un Persona_1 danno biologico permanente del 20% connesso ad errori diagnostici e terapeutici commessi dai sanitari dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, durante la settimana di ricovero della madre e durante il parto;
la quantificazione dei danni in complessivi euro 159.457,98 (di cui: euro 62.935,00 per danno biologico permanente;
euro
25.544,65 quale aumento per la personalizzazione;
euro 20.978,33 quale ulteriore aumento per danno morale;
euro 50.000,00 per danni morali ed esistenziali subiti dai genitori in proprio), oltre alle spese mediche future, ovvero diversa valutazione del Tribunale previa CTU medico-legale.
Si è costituita la parte convenuta , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda;
il difetto di legittimazione attiva in capo al minore , per violazione dell'art. 320 c.c., tenuto conto Persona_1 dell'assenza dell'autorizzazione del Giudice tutelare;
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento vantato dai genitori in proprio;
il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla condotta dei sanitari;
l'assenza di colpa professionale in capo al proprio personale dipendente;
la mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la lesione subita dal bimbo;
l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Si è costituita la parte convenuta , la quale ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: la mancanza del nesso causale tra la lesione subita dal piccolo e le condotte Per_1 poste in essere dai sanitari;
l'assenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico, per aver correttamente eseguito quanto di propria competenza;
l'assenza di anomalie nella cartella clinica, in quanto il parto spontaneo si è evoluto normalmente fino all'insorgere della complicanza della distocia delle spalle, quale evento raro ed imprevedibile;
che le manovre necessarie per determinare la fuoriuscita del corpo fetale sono state praticate dal medico di turno;
il mancato assolvimento dell'onere pagina 4 di 17 della prova con riferimento alla propria condotta;
l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni richiesti.
Si è costituita la parte convenuta , la quale, previa autorizzazione alla CP_3 chiamata in causa di , ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: l'improponibilità ed improcedibilità della domanda avversaria per difetto del procedimento di mediazione obbligatoria;
l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva dei genitori, in ragione della mancanza dell'autorizzazione del Giudice tutelare;
l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
l'infondatezza della domanda, in ragione dell'imprevedibilità delle complicazioni e della correttezza dell'agire professionale;
in ogni caso, l'eventuale responsabilità esclusiva in capo alla , con obbligo di CP_1 manleva nei propri confronti.
È stata autorizzata la chiamata in causa del terzo , che non si è nuovamente CP_1 costituita in giudizio nella qualità di terzo chiamato, essendosi già costituita a seguito della notifica della citazione introduttiva e che, tuttavia, ha preso posizione sula domanda di manleva articolata nei suoi confronti da nei CP_3 successivi scritti difensivi.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU medico legale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4.2.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
1. Sull'esperimento della negoziazione assistita
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita è infondata e deve essere respinta: è in atti l'invito rivolto da parte attrice a tutte le convenute (inclusa la dott.ssa ) a CP_3 partecipare alla procedura in commento, inviato a mezzo raccomandata.
Gli attori hanno allegato l'integrazione del verbale del 9.12.2020, relativo alla mediazione n. 126/2020, nella quale il mediatore ha rappresentato che, per mero errore materiale, nel verbale non sono state inserite tutte le parti nonostante la corretta indicazione delle stesse nella domanda introduttiva e la regolarità delle pagina 5 di 17 notifiche dell'incontro preliminare;
inoltre, la stessa dott.ssa ha comunicato CP_3 all'organismo di mediazione, con nota scritta, di escludere qualsivoglia responsabilità dell'accaduto, manifestando, dunque, la volontà di non partecipare alla procedura ADR.
2. Sulla nullità della citazione
L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza è infondata e deve essere respinta: la citazione introduttiva del presente giudizio è idonea a consentire l'individuazione della materia del contendere e dell'oggetto della domanda, di tal che non è di per sé impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa.
Ed invero, “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (cfr. Cass. 1681/2015).
Ebbene, nel caso che occupa, il requisito dell'assoluta incertezza non sembra ricorrere, avendo la parte attrice articolato una pluralità di doglianze che saranno di seguito esaminate ed indicato chiaramente la richiesta risarcitoria dei danni subiti.
3. Sulla prescrizione
pagina 6 di 17 Anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta deve essere respinta, in quanto infondata: in materia di CP_3 responsabilità medica, considerata anche la disciplina applicabile ratione temporis
(su cui più approfonditamente infra), la struttura sanitaria è chiamata a rispondere a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., di tal che si applica il termine di prescrizione ordinario decennale.
Nel caso di specie, è stata ricoverata ed ha partorito presso Parte_1
l'Ospedale Cardarelli di Campobasso nel mese di marzo 2012: è evidente, allora, che, alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (agosto 2021),
l'azione non risultava prescritta.
4. Sull'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 320 c.c.: infondatezza;
sulla prova della genitorialità: sussistenza.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 320 c.c., sul presupposto dell'introduzione del giudizio senza la necessaria autorizzazione del
Giudice tutelare, è infondata e deve essere respinta.
Sarà sufficiente osservare che “Quanto alla violazione dell'art. 320 c.p.c., vale il principio per cui la proposizione dell'azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinchè il suddetto genitore possa transigere la relativa lite. (V. Cass. 6542/87, mass. n. 454795; Cass. 592/69, mass
n. 338798; Conf. Cass. 3977/83, mass n. 428911; Conf. 294/81, mass n. 410724;
Conf. 1079/74, mass n. 369035; Conf. Cass. 1008/68, mass n. 332421; Cass.
59/1989; Cass. 7546/2003).
3.1. La stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci.
3.2. Nel caso specifico il giudice di merito ha errato nell'effettuare una valutazione negativa sul merito della scelta proprio perchè l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un pagina 7 di 17 depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata) e, pertanto, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione, perchè non si può fare una distinzione tra le azioni di risarcimento in termini di probabilità di successo.” (Cass. 2498/2022).
A confutazione della temeraria eccezione relativa alla mancanza di prova del rapporto parentale tra e e il piccolo Parte_2 Parte_1 Per_1
sarà sufficiente rammentare che nel presente giudizio di discorre proprio del
[...] danno subito dal minore al momento della nascita, di tal che è fuori di dubbio che quest'ultimo sia figlio degli odierni attori, che hanno, oltretutto, prodotto copia del certificato di nascita del bambino.
5. Sulla qualificazione giuridica della domanda e sull'onere della prova
La domanda in commento attiene all'accertamento della responsabilità medica delle parti convenute per cd. malpractice, con riferimento al ricovero della madre presso il nosocomio campobassano e al successivo momento del parto, a seguito del quale il minore ha riportato una lesione del plesso brachiale, con conseguente forte riduzione della mobilità e dell'uso del braccio.
Si rappresenta che la disciplina della responsabilità medica è attualmente regolata dalla L. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente. Nello specifico, l'art. 7, co. 3, prevede testualmente che "L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5".
Tali norme sostanziali non hanno, come è ovvio, efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, di tal che non sono applicabili ai fatti – come quelli per cui è causa - verificatisi prima della loro entrata in vigore;
ed invero, la “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n.
24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti
pagina 8 di 17 in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass. 28994/2019).
I fatti rilevanti nel presente giudizio risalgono al marzo 2012 quindi prima della promulgazione delle due principali riforme in materia di responsabilità medica (l.
189/2012 e l. 24/2017); ai tempi – e, dunque, al momento del verificarsi dei fatti per cui è causa - la responsabilità della struttura sanitaria era pacificamente ricondotta all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale ex art. 1218-1228 c.c., con tutte le conseguenze del caso in termini tanto di prescrizione (ordinaria decennale) quanto di riparto dell'onere della prova.
Ed invero, il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero (o casa di cura o ASL) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente/assicuratore/servizio sanitario nazionale/altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo custodiale e, dunque, lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente ospedaliero/ASL) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr., ex multis, Cass. n. 18610/2015; n. 13953/2007). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione pagina 9 di 17 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex multis, Cass. n. 2387/2004; n. 982/2002; SS.UU. n.
13533/2001).
L'inadempimento rappresentato dalla violazione delle leges artis da parte del sanitario, tuttavia, non determina sic et simpliciter la lesione del diritto alla salute del paziente.
In ragione di ciò, il paziente danneggiato non deve soltanto allegare l'inadempimento del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta in obbligazione, ma deve altresì provare che tale condotta inadempiente ha determinato la lesione della propria salute (cfr. ex multis Cass. Civ. 21530/21; Cass. 19372/21; Cass.
10345/21; Cass. 2474/21; Cass. 28991/19; Cass. 1045/19; Cass. 18392/17).
In ordine alla prova del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi, in particolare, la Suprema Corte chiarisce che in tali casi si debba ricorrere al c.d. giudizio controfattuale: secondo un giudizio ex ante, si deve verificare se, ove il sanitario avesse tenuto una condotta diversa, valutata ex post, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso - in altri termini: l'accertamento del nesso di causalità nelle fattispecie di omessa diagnosi deve essere effettuato ipotizzando mentalmente la condotta dovuta secondo le leges artis, e tuttavia omessa dal sanitario, e successivamente verificare se l'evento dannoso si sarebbe verificato ugualmente o meno (Cass. 10345/21; Cass. 20328/06; Cass. 21894/04; Cass. 15789/03).
Nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato, la condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso, che evidentemente dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario. Nel caso in cui, viceversa, l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua gravità o differito nel tempo in misura considerevole, la pagina 10 di 17 condotta omessa deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso.
Risulta configurabile, allora, il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi (ex multis, Cass.
867/08; Cass. 10743/09; Cass. 29315/17; Cass. n. 20812/18; Cass.
21008/18; Cass. 28991/19; Cass. 18102/20; Cass. 26907/20).
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale” dimostrando che “la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno” (ex multis, Cass. Civ. n. 5315/2019); ed ancora, “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato” (Cass. civ. n. 9744/2023).
6. Sull'applicazione dei principi di diritto al caso di specie
Così enunciati i principi applicabili alla fattispecie concreta in esame, risulta pacifico, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:
- in data 2.3.2012, è stata ricoverata presso il reparto di Parte_1
Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, con diagnosi di
“ipertensione gestazionale”;
- in data 8.3.2012, è entrata in travaglio;
- in data 9.3.2012 ha partorito ed è nato il piccolo alla 38° settimana di Persona_1 gestazione, con diagnosi di sofferenza del plesso brachiale sinistro;
- il 13.03.2012 il minore è stato visitato presso il Reparto di Neonatologia dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, con la seguente diagnosi: “Nato da parto distocico;
sofferenza fetale acuta;
paralisi alta del plesso brachiale;
cefaloematoma parietale sinistro;
ittero”.
Gli attori si dolgono della malpractice medica: allegano, pertanto, l'inadempimento dei sanitari, sub specie di mancata esecuzione di alcun esame ecografico di controllo durante la settimana di ricovero della gestante, omessa valutazione del rapporto materno-fetale, mancanza degli ulteriori accorgimenti sulla scelta del tipo di parto.
pagina 11 di 17 Dette condotte omissive non avrebbero consentito la valutazione di forme di parto alternative (taglio cesareo), che avrebbero evitato la lesione del plesso brachiale al neonato. In tesi, le omesse attività diagnostiche pre-parto e peri-parto, nonostante i diversi fattori di allarme (eccessivo incremento ponderale in gravidanza di 14 kg, bassa statura, ipertensione, alternazioni della curva glicemica, valori predittivi di diabete gestazionale), integrerebbero gli estremi della colpa per imperizia e negligenza, da cui sarebbe derivato l'evento lesivo (distocia delle spalle e successivo danno al plesso brachiale), dunque il danno che, ove i sanitari avessero tenuto il comportamento richiesto dalle specifiche leges artis, avrebbe potuto essere evitato.
Le allegazioni attoree non hanno tuttavia trovato riscontro – ed anzi sono state smentite - nelle risultanze della CTU, i cui risultati devono essere fatti propri dal giudicante in quanto l'elaborato risulta completo, perfettamente intelligibile e logicamente comprensibile, di tal che non v'è motivo di prenderne le distante.
Occorre premettere che, specie in materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica d'ufficio può divenire fonte oggettiva di prova in quanto, “attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
“percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare
i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass.
4792/2013; Cass. 6155/2009).
Gli accertamenti peritali offrono, così, al giudice il quadro dei fattori causali necessari alla ricostruzione del nesso eziologico secondo la regola del “più probabile che non”, ossia della c.d. “preponderanza dell'evidenza”; in base a tale regola, può essere affermato il nesso tra l'operato dei sanitari e le conseguenze dannose riportate da un paziente ove appaia più probabile che determinate conseguenze pregiudizievoli non si sarebbero verificate, in tutto o in parte, in mancanza di determinate condizioni coinvolgenti la condotta colposa del medico (Cass. n.
15857/2015).
Nel caso di specie, il collegio peritale, ricostruita la storia clinica della madre e la successione dei fatti storici rilevanti a seguito del ricovero in ospedale, ha escluso profili di responsabilità dei sanitari, con riferimento sia al ricovero sia al parto.
pagina 12 di 17 Si riportano, di seguito, i punti salienti della CTU:
- “non si ravvisano elementi censurabili a carico dei sanitari del P.O. Cardarelli -
- che ebbero in cura ed assistettero al parto della Sig.ra che portò alla CP_1 Pt_1 nascita del piccolo . (…) né la Sig.ra né il feto che portava Persona_4 Pt_1 in grembo presentavano condizioni clinico- laboratoristiche che controindicassero un parto naturale o facessero presagire una possibile distocia di spalla.” (CTU pag. 14);
- “Del resto, la gestante aveva precedentemente già dato alla luce, con parto naturale, un neonato del peso di 3200g senza alcuna complicanza;
inoltre, durante il ricovero la pressione arteriosa risultava sotto discreto controllo, la presentazione del nascituro risultava di vertice ed il peso ecografico stimato - tenuto conto della nota scarsa accuratezza del peso stimato ecografico – non risultava indicativo di macrosomia fetale. Per quanto concerne poi il diabete gestazionale, da solo non risulta idoneo a predisporre un taglio cesareo soprattutto se non determina macrosomia ed in un contesto, come quello di specie, in cui il quadro clinico e l'evoluzione della gravidanza risultano nel complesso regolari. Del resto, come unanimemente accettato dalla comunità scientifica, è consigliabile un taglio cesareo profilattico quando il peso fetale stimato è ≥4500g in donne diabetiche13, ovvero ben al di sopra del peso stimato nel caso in esame. Nemmeno la posizione fetale risultava indicativa di una possibile complicanza di distocia di spalla;
infatti, per quanto riguarda le posizioni fetali, si ritiene con qualche plausibilità che le posizioni posteriori della presentazione di vertice possano favorire la comparsa di distocia delle spalle14. Nel caso in esame, invece, il feto risultava in posizione anteriore della presentazione di vertice (OISA: occipito iliaca sinistra anteriore).” (CTU pagg. 14-15);
- “Bisogna precisare, poi, che i sanitari del P.O. Cardarelli – –, durante il parto, CP_1 mettevano in pratica tutte le manovre necessarie in caso di distocia di spalla segnalate dalle indicazioni specialistiche dell'epoca, con particolare riferimento alla manovra di Mc Roberts.” (CTU pag. 15);
- in conclusione: “Non sussistono elementi censurabili nella condotta dei sanitari del
P.O. Cardarelli – - che ebbero in cura la Sig.ra dal 3-3- CP_1 Parte_1
2012 all'11-3-2012 ed assistettero al parto avvenuto in data 9-3-2012. Essi, infatti, nel loro operato seguirono le indicazioni date dalla più recente ed autorevole bibliografia specialistica dell'epoca. Pertanto, la distocia di spalla con lesione del
pagina 13 di 17 plesso brachiale a sinistra è da ritenersi una complicanza non operatore dipendente.
D'altronde, come acclarato da autorevole bibliografia scientifica specialistica, la distocia di spalla rappresenta un evento imprevedibile ed imprevenibile.” (CTU pag.
16);
- ed ancora, in sede di riscontro alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte: “Parte ricorrente individua fattori di rischio quali un aumento eccessivo di peso in gravidanza, una bassa statura (cm1,55), aumento della pressione arteriosa e ridotta tolleranza glicemica e che tali fattori di rischio simultaneamente presenti nella gravida avrebbero dovuto imporre ai Sanitari del P.O. di Campobasso di sottoporla nuovamente ad ulteriore esame ecografico, che avrebbe certamente consentito di dirimere qualsiasi dubbio circa la metodica da utilizzare per il parto (cesareo vs naturale). Ebbene il BMI della gestante indicava una obesità lieve di I grado, non complicata da segni di gestosi o pre-eclampsia quali edemi, proteinuria e ipertensione arteriosa non controllata (in terapia con ET e in buon compenso emodinamico).
L'altezza di m 1,55 è irrilevante ai fini della decisione di eseguire un taglio cesareo a fronte di un peso fetale stimato al di sotto del valore soglia indicato dalle linee guida
(gr 4.500). La ridotta tolleranza glucidica o diabete gestazionale era in buon compenso glicometabolico con assenza di chetonuria o altri indici di scompenso metabolico. Il peso presunto stabilito all'ecografia era ben lontano dal peso di 4.500 gr che avrebbe consigliato l'esecuzione di un taglio cesareo. Non sussistevano, quindi, elementi clinici che indicassero l'espletamento del parto non per le vie naturali. Parte ricorrente afferma che l'induzione del parto è di per sé foriera di un evento distocico fino alla distocia delle spalle. Ebbene, trattasi di affermazione priva di qualsivoglia riferimento statistico e scientifico. La Controparte_5 raccomanda il ricorso alla induzione del travaglio di parto (ITP) qualora si ritenga che questo intervento comporti benefici materni e fetali evidentemente maggiori e rischi significativamente minori rispetto all'attesa dell'insorgenza spontanea del travaglio di parto. Non esistono indicazioni assolute all'induzione del travaglio di parto. D'altra parte, i ginecologi ritengono che si tratti di un intervento medico relativamente sicuro, specialmente se la paziente è a termine, che può essere affrontato in qualsiasi condizione clinica nella quale l'attesa implica un potenziale aumentato rischio materno
o fetale di esito avverso più o meno rilevante. Questa tesi, peraltro, è rafforzata da una
pagina 14 di 17 serie di studi che riportano esiti materni e fetali migliori con un ITP a termine, anche in casi nei quali non vi è alcuna specifica indicazione medica che richieda l'espletamento del parto (Induzione del travaglio di parto di , Persona_5 Controparte_6
. Ed. ELI-Edizioni Int. 2022)”. Controparte_7 CP_8
In estrema sintesi: i consulenti hanno escluso profili di responsabilità dei sanitari in quanto né la madre né il feto presentavano condizioni tali da rendere necessario il parto cesareo;
la pressione arteriosa della donna risultava sotto discreto controllo, parimenti il diabete gestazionale, la posizione del nascituro risultava di vertice ed il peso ecografico stimato era al di sotto della soglia che rende consigliabile il parto cesareo;
nella fase del parto, i sanitari hanno correttamente eseguito tutte le manovre necessarie segnalate dalle indicazioni specialistiche dell'epoca; la distocia di spalla con lesione del plesso brachiale deve ritenersi, pertanto, una mera complicanza, non eziologicamente collegata alla condotta dei sanitari.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile
(Cassazione civile, sez. VI, 29.11.2022, n. 35024).
Il tema delle complicanze è stato vagliato anche dalla giurisprudenza di merito, che ha evidenziato che, in materia di responsabilità medica per insorgenza di complicazioni, vanno operate due ipotesi alternative: o il medico dimostra di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis ed in tal caso alcuna responsabilità potrà essergli addebitata ed alcuna rilevanza potrà avere il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze;
o, invece, il medico non riesce a fornire tale prova ed allora non rileverà la circostanza che il danno sia imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto. In sostanza per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c.
pagina 15 di 17 non è sufficiente dimostrare che il danno patito dal paziente rappresenta una complicanza rilevabile nella statistica sanitaria, posto che la complicanza non rileva sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, così da integrare gli estremi della causa non imputabile (Tribunale, Milano, sez. I, 09.03.2023, n. 1838).
Nel caso in esame, la CTU ha qualificato la distocia di spalla con lesione del plesso brachiale a sinistra quale “mera complicanza non operatore dipendente” e ha proseguito evidenziando che alcuna responsabilità è ascrivibile ai sanitari, i quali hanno tenuto una condotta conforme alle linee guida e alle caratteristiche del caso concreto non evidenziandosi “elementi censurabili nella condotta dei sanitari del P.O.
Cardarelli – ”. I consulenti hanno precisato che “come acclarato da autorevole CP_1 bibliografia scientifica specialistica, la distocia di spalla rappresenta un evento imprevedibile ed imprevedibile”.
La complicanza per cui è causa, allora, deve essere qualificata in termini di evento imprevedibile, dunque non imputabile ai sanitari che hanno operato nel rispetto delle specifiche leges artis, di tal che consegue l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alle parti convenute.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Assorbite tutte le altre domande o questioni.
7. Sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi.
Occorre precisare, da ultimo, che la , originaria convenuta in giudizio, CP_1 costituita già per effetto della citazione ad opera di parte attrice, è stata chiamata in garanzia dalla convenuta e non si è nuovamente costituita come terzo CP_3 chiamato.
Considerato che la ha preso posizione anche sulla domanda di manleva, CP_1 sebbene nei successivi scritti difensivi, si rende necessario regolare le spese di lite anche nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, che CP_3 CP_1
pagina 16 di 17 ritiene il giudicante possano essere integralmente compensate, avuto riguardo al concreto svolgimento del giudizio ed alla sua definizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) assorbita la domanda di manleva;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
4) condanna parte attrice, alla rifusione, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari;
5) compensa integralmente le spese di lite tra la parte convenuta e la CP_3 parte terza chiamata . CP_1
Campobasso, 2 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Carissimi
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