Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 203/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Ciro SANTONICOLA e Aldo Parte_1 ESPOSITO appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
Oggetto: Altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 01-06-2022, conveniva in giudizio il e Parte_1 CP_2 tutti i contraddittori potenziali, questi ultimi notificati mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito Web del , dinanzi al Tribunale di Bologna in CP_1 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Bologna, quale personale ATA. Precisava ancora che il Diploma era stato conseguito nell'anno scolastico 1983/1984 ed il servizio militare era stato svolto nel periodo dal 04-09-1985 al 28- 02-1987. Precisava ancora di avere espletato il Servizio Militare dopo il conseguimento del Diploma che consentiva l'accesso alle predette graduatorie, ed il gli aveva CP_2
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Istituto della Provincia di Bologna, per il personale ATA. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il affermando l'infondatezza delle domande del CP_2 ricorrente, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva quindi la reiezione. Nello specifico rilevava che l'art. 2050 del Dlgs N°66/2010, prevedeva espressamente che il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in pendenza del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, fosse valutato alla stregua del servizio svolto negli impieghi civili presso enti pubblici, ed il D.M. N°50/2021 aveva dato applicazione alla suddetta norma primaria, con conseguente legittimità del punteggio di 0,60 punti attribuito al ricorrente, per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio” Il Tribunale ha respinto il ricorso – a spese compensate – dichiarando di aderire alla giurisprudenza di merito favorevole alle tesi dell'Amministrazione e osservando che
“nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.), costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce,
pag. 2 di 6 dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (Corte d'Appello Genova N°182/2021). Diversamente, in mancanza di un rapporto di impiego con il , Controparte_1 il servizio militare prestato dal ricorrente non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno)”,come previsto dal D.M. n. 50/2021,le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.” Ha proposto appello il , lamentando che “la sentenza di primo grado Parte_1 sembra aver interpretato in modo restrittivo l'articolo 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, focalizzandosi unicamente sul servizio di leva svolto in costanza di rapporto di lavoro. Tuttavia, una lettura del dato normativo più ampia e conforme ai principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) suggerirebbe che ogni servizio militare dovrebbe essere riconosciuto e valorizzato, indipendentemente dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione” e ha richiamato precedenti di merito favorevoli alla propria tesi ermeneutica. Si è ricostituito il contraddittorio con il appellato, che ha ribadito la CP_1 fondatezza dei propri assunti, recentemente avallati dalla stessa corte di legittimita. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
2. La questione sottoposta a giudizio è stata già più volte affrontate da questa Corte territoriale e si ritiene dunque di richiamare quelle decisioni, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Trattasi delle. sentenze nn. 176/2024 in RGA 275/22 e 382/2023 in RGA 627/221 i cui principi sono stati confermati dalla Corte di 1 “... “qui si discute, invece, se il servizio militare (non di leva ma volontario) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o possa essere valutato Controparte_1 in misura inferiore. La soluzione corretta non può che essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: alle condivisibili considerazioni espresse, sul punto, nella sentenza impugnata, e sopra riportate, può aggiungersi che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare prestato dall'appellante non Controparte_1 può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.” (così Corte d'Appello di Torino, sent. n. 326/22 pubblicata il giorno 8/6/2022).
... L'invocata equiparazione dei servizi svolti prima e dopo l'immissione in servizio finirebbe infatti per generare una diversa e più rilevante disparità di trattamento, uniformando situazioni ontologicamente diverse.
pag. 3 di 6 Cassazione nella sentenza n. 22432 dell'8/8/2024 (cui è conforme Cass., 8.8.2024, n. 22429), che ha preso in esame espressamente la materia che qui rileva, affermando che “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”. Ciò conferma la correttezza della tesi del , secondo cui, proprio alla luce dei CP_1 principi affermati dalla giurisprudenza, “... il Ministero competente ha modificato la
La giurisprudenza amministrativa menzionata dal appellato è quantomai pertinente e CP_1 condivisibile ed evidenzia come "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). E' dunque corretto riconoscere a chi forzatamente interrompe il servizio già in essere una piena equiparazione ai colleghi che proseguono nell'ordinaria attività e dunque di questa si giovano nella maturazione dei punteggi, ma non altrettanto deve operarsi laddove ancora non vi sia una situazione di comparazione in atto e dunque il soggetto sia temporaneamente impedito alla partecipazione a concorsi dai quali solo virtualmente potrebbe ottenere conseguimento del posto e, successivamente, maturazione di maggior punteggio: “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare
(ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A.” (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188 - all. 6). In buona sostanza, è bensì giusto riconoscere alla prestazione di un servizio a beneficio della collettività un punteggio utile alla graduatoria, ma la sua misura non può né tantomeno deve essere uguale per coloro che già sono in servizio. La misura individuata in concreto, con rinvio al punteggio riconosciuto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dà risposta all'esigenza di distinzione di cui sopra si è detto.” A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato dal convenuto, il dato testuale della CP_1 disposizione rilevante non lascia ombra interpretativa, poiché essa distingue le diverse situazioni: l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare dispone infatti che “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. …” L'art. 2052, invece, prevede che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico” Correttamente argomenta l'Avvocatura di Stato che “le norme sopra indicate, nel distinguere nettamente gli effetti da attribuirsi al servizio militare ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento e ai fini dell'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego, ne delimitano in modo preciso gli ambiti di operatività escludendo qualsiasi possibilità di commistione. Se così non fosse una delle predette due norme non avrebbe, invero, ragione di esistere”.
pag. 4 di 6 disciplina delle procedure volte all'aggiornamento delle graduatorie ATA, recependo i principi affermati. In particolare, il D.M. 50/2021, nell'allegato A (“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale A.T.A.), ha chiarito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” (cfr. p. 17), prevedendo così l'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio e di 0,50 punti per ogni “mese o frazione superiore a 15 giorni” (cfr. p. 20), al pari di quanto previsto per il “servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo” in istituzioni scolastiche. Viceversa, “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, con conseguente attribuzione del punteggio di 1,20 punti per ogni anno di servizio e di 0,05 punti per ogni “mese o frazione superiore a 15 giorni” (cfr. p. 20).
... il decreto ministeriale in questione ha dunque pienamente recepito le indicazioni della giurisprudenza, secondo la quale il servizio militare, anche qualora non prestato in costanza d'impiego, deve essere valutato “in misura non inferiore, (…), di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”: principio pienamente rispettato dal DM 50/2021, atteso che il servizio militare prestato non in costanza d'impiego viene considerato “come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. La previsione del DM 50/2021 è quindi del tutto conforme alla normativa primaria, la quale non impone affatto una piena equiparazione tra servizio militare prestato in pendenza di rapporto e servizio militare prestato non in costanza di nomina.
..., sarebbe del tutto illogico, oltre che profondamente iniquo, attribuire il medesimo punteggio a chiunque abbia svolto un periodo di servizio militare, anche qualora tale servizio non abbia comportato l'interruzione di un rapporto di servizio “in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo”. In tal modo, infatti, si finisce per “compensare” la perdita di un periodo di servizio specifico che, viceversa, l'interessato non avrebbe comunque svolto, pure in assenza di obblighi di leva. Deve quindi ribadirsi la piena legittimità del DM 50/2021, nella misura in cui tale decreto equipara il servizio militare prestato non in pendenza di rapporto al servizio prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici”, così conformandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza, mantenendo tuttavia una differenza di regime a seconda che il servizio sia stato prestato (oppure no) in costanza d'impiego”. L'appello deve dunque essere respinto.
3. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate, stante la relativa novità del consolidamento dell'orientamento sfavorevole alle ragioni del ricorrente. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte pag. 5 di 6 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 638/2023 del Tribunale Parte_1 di Bologna resa in data 29/9/2023 e pubblicata il giorno 9/10/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 17/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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