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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL NO, nella causa iscritta al N. 8951/2025 R.G.L., cui è riunita quella n. 9386/2025 R.G.L. promosse
D A
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dagli avv. DENTICI LORENZO MARIA, PETTA GIORGIO e MAINI LO
ST LU ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO e domiciliata ex lege presso i suoi uffici, siti in PALERMO, VIA MARIANO
STABILE n. 182
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, previa riunione al presente del procedimento n. 9386/2025 R.G.L., ogni altra domanda ed eccezione reietta, rigetta i ricorsi riuniti.
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in date 09/06/2025 e 16/06/2025 e successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l'
[...]
per Controparte_1
l'accertamento del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con i ricorrenti, con conseguente condanna dell'Assessorato convenuto al risarcimento del cd. danno comunitario.
Argomentavano, tra l'altro, sull'assenza di apposizione scritta del termine finale, sull'assenza di causale, sull'insussistenza di un'attività stagionale, sulla mancata specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, sull'assenza di temporaneità, sulla violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 81/2015 nonché sulla mancata valutazione dei rischi.
Si costituiva in giudizio ritualmente e tempestivamente l'Assessorato convenuto chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che “Con la legge regionale 16/1996 è stato previsto che l'Amministrazione, per la specifica finalità di soddisfare esigenze di forza lavoro a carattere stagionale correlate alle necessità conseguenti all'esperimento delle attività antincendio, si sarebbe potuta avvalere di operai forestali, attingendo da appositi elenchi (graduatorie) annuali formati e gestiti dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti.
Dunque, per l'espletamento delle campagne antincendio annuali, l'Amministrazione inoltra richieste numeriche ai Centri per l'Impiego che, attingendo dalle apposite graduatorie, rilasciano il Nulla Osta all'avviamento, consentendo all'Amministrazione regionale l'assunzione.
Tali esigenze, è fatto notorio, si concentrano proprio nel periodo estivo;
ragion per cui, la legge prevede che il periodo lavorativo sia compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno.
L'art. 56 della L.R. n. 16/1996 prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali di avvalersi “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma
3).
Sicché, si può affermare che le mansioni ricoperte dal ricorrente sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria, rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali.
Non v'è, dunque, alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti, come il ricorrente, stabilmente nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza, anche per evitare pregiudizi erariali derivante dal reclutamento di personale a tempo indeterminato che può essere utilizzato solo in determinati periodi dell'anno.
In sostanza, i lavoratori come l'odierno ricorrente non sono qualificabili come operai a termine in senso proprio, vengono assunti tramite un sistema di reclutamento finalizzato non tanto ad acquisire prestazioni lavorative necessarie per l'Amministrazione, ma, soprattutto, a favorire l'inserimento occupazionale degli operai iscritti nelle liste di collocamento (cfr. Cass., sez. lav. n.
12961/2008) e, dunque, in un sistema che presenta una marcata finalità assistenziale (sul punto, si veda infra al punto 1).”.
Precisava l'Amministrazione: “con riferimento alla clausola 5 del suddetto Accordo quadro, invocata dal ricorrente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato come essa “74
[…] impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro
[…]
Come si evince dal punto 7 delle considerazioni generali di tale accordo, infatti, e come risulta dal punto 74 della presente sentenza, i firmatari dell'accordo quadro hanno ritenuto che l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive sia un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze e a., EU:C:2006:443, punto 67, nonché e a Per_1 Per_2
EU:C:2014:2044, punto 58).
87. Per quanto riguarda tale nozione di “ragioni obiettive” che figura nella clausola 5, punto1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, […] dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza Kucuk,
EU:C:2012:39, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
103. L'esistenza di una “ragione obiettiva” […] esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso” (CGUE, Sent. 26/11/2014, n. 22/13).”.
L'Amministrazione contestava la dedotta assenza di forma scritta del contratto, atteso che “nella lettera di “Richiesta Nulla Osta di avviamento al lavoro” rivolta al Centro per l'Impiego viene indicata la tipologia dell'attività lavorativa da prestare (antincendio), che riveste carattere stagionale con durata predeterminata, stabilita anche dalla normativa regionale…. Sul piano sistematico, pertanto, si tratta di accertare se i contratti stagionali in questione siano assoggettabili all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con
Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Ebbene, le mansioni svolte dagli operai forestali hanno carattere stagionale e sono espressamente contemplate come tali dal CCNL di settore (addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria) e dal Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) del 2001 e, dunque ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. 368/2001, sono escluse dal regime sanzionatorio ivi previsto.
Come sostenuto da consolidata giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Tribunale di
Caltagirone, sentenza del 12.9.2024 – R.G. 462/2022), “l'iscrizione nei suddetti elenchi degli operai forestali, fin dalla sua istituzione, era ed è funzionale all'espletamento di attività in ambito agricolo ed a carattere stagionale nel rispetto di regole del tutto peculiari, secondo un procedimento volto all'avviamento, mediante il progressivo passaggio da un contingente ad altro verso una sempre maggiore garanzia occupazionale, non potendo mancare di osservarsi che gli intervalli non lavorati al ricorrere dei presupposti di legge vengono peraltro presi in considerazione al fine della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola” (nello stesso senso, Trib. Catania, sez. lav., 22 febbraio 2022 nn. 679/2022, 683/2022 e 1188/2022; Trib. Palermo sent. n.
416/2023, 976/2023 e 1913/2023; Trib. Sciacca sent. del 7.10.2023; Trib. Messina n.
1784/2022; Trib. Caltagirone 519/2024).
Detto Giudice, nel rigettare la pretesa volta all'ottenimento dell'indennità risarcitoria di che trattasi, afferma che per gli operai forestali a tempo determinato, la temporaneità della prestazione lavorativa è connaturata al tipo contrattuale e ne informa la causa, proprio perché tali tipologie di rapporti sono caratterizzati da una peculiare ed assolutamente speciale disciplina.
I contratti stagionali, infatti, oltre a non essere vincolati all'individuazione di una causale giustificativa, non sono sottoposti al limite di durata massima previsto dall'art. 19 d.lgs.
81/2015 né soggiacciono alle limitazioni quantitative previste per i contratti a tempo determinato. Ne discende che la reiterazione dei rapporti di lavoro e l'apposizione del termine ai relativi contratti sono pienamente legittimi in quanto trovano la propria disciplina nella L.R.
14/2006, che regola un'attività stagionale. Avendo, pertanto, l'Amministrazione regionale operato secundum legem, non può ipotizzarsi l'illegittimità affermata dal ricorrente e, conseguentemente, alcuna richiesta risarcitoria.
Parimenti, non può ipotizzarsi alcuna violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e dell'allegato Accordo Quadro giacché, come detto, la relativa disciplina deve tener conto della specificità delle realtà nazionali e del tipo di lavoro svolto, ponendo l'accento sulla stagionalità. Tale disciplina, infatti, è volta a garantire la parità di trattamento dei lavoratori forestali a tempo determinato, tutelandoli da eventuali discriminazioni rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ed a contrastare, sanzionandola, la condotta degli Stati membri che ricorrono in modo abusivo ai contratti a termine….”
Infine, l'Amministrazione, a sostegno della natura stagionale dei contratti stipulati da parte ricorrenti, deduceva che “Con la recente legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro), il legislatore ha dettato una norma (art. 11) di interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali del seguente tenore: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
In subordine, l'amministrazione resistente chiedeva che l'indennità venisse calcolata sulla scorta dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR e con la limitazione degli accessori di legge alla maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note scritte a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note delle parti, la causa – previa riunione dei procedimenti indicati in parte dispositiva, aventi identico oggetto e promossi da altro lavoratore contro l'Amministrazione resistente - viene decisa con la presente sentenza, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Con le note scritte depositate, le parti ricorrenti hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in merito alla questione di diritto relativa alla possibilità che la formalizzata procedura prevista per l'assunzione degli operai forestali a tempo determinato dalla legislazione regionale della Regione CP_1
sostituisca validamente la redazione in forma scritta del contratto di lavoro a termine con l'indicazione delle causali relative all'apposizione dello stesso, citando al contempo numerose sentenze della Suprema Corte che detta conclusione escluderebbero. L'istanza di rinvio pregiudiziale non può trovare accoglimento, per (dichiarato) difetto di novità della questione, oltre che per difetto dell'ulteriore requisito della grave difficoltà interpretativa.
La norma dell'art. 363 bis c.p.c. dispone: “Rinvio pregiudiziale. Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.
Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale….”.
Nella fattispecie difetta la prima condizione prevista dall'art. 363 bis, comma 1,
n. 1, per il rinvio pregiudiziale, ossia che la questione oggetto di rinvio non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione, ove, al contrario, la stessa parte ricorrente lamenta che questo Tribunale - in recente sentenza emessa in analoghe controversie - non si sia attenuto ai principi di diritto contenuti in numerose pronunce rese sulle medesime questioni dalla Corte di legittimità, sia pure non a
Sezioni Unite.
Come affermato dalla Corte di cassazione in decreti di inammissibilità della questione pregiudiziale, la questione è inammissibile laddove il quesito non presenti i requisiti di rilevanza, grave difficoltà interpretativa e novità, riaffermando il dovere primario del giudice di merito di interpretare la legge (così, ad esempio, Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 18925 Anno 2025).
La funzione del rinvio pregiudiziale, come disegnato dal codice di rito, non è quella di sostituire i gradi di giudizio successivi al primo, di merito e di legittimità, né quella di risolvere contrasti giurisprudenziali - per i quali è previsto il rinvio alle Sezioni Unite da parte delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione -, bensì di risolvere in via preventiva una questione di diritto di assoluta novità, che presenti altresì i requisiti della grave difficoltà interpretativa e della rilevanza in un numero molto elevato di controversie.
In altre parole, il rinvio pregiudiziale non è previsto al fine di modificare l'interpretazione resa dal giudice di primo grado in analoghe controversie, assumendo la erronea interpretazione o applicazione dei principi di diritto affermati da precedenti pronunce di legittimità, atteso che le sentenze di primo grado prevedono successivi gradi di giudizi al fine di emendare eventuali errori in punto di fatto o di diritto e che compito primario del giudice è l'interpretazione della legge, sicché il rinvio pregiudiziale ha natura del tutto eccezionale.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, atteso che i contratti a termine stipulati dai ricorrenti sono di natura stagionale e che non è stata fornita prova della loro adibizione in concreto a mansioni incompatibili con il carattere stagionale dei contratti, che, al contrario, si ricava dalle stesse allegazioni contenute in ricorso in relazione alle attività svolte dai lavoratori.
La Suprema Corte, in analoga controversia relativa ai lavoratori agricoli dell'ESA, con ordinanza n. 25395/2024 (che richiama numerosi precedenti conformi), ha posto i seguenti principi in tema di attività agricole svolte da Enti pubblici: “deve ritenersi - peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6634 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13481 del 16/09/2002, proprio in tema degli enti di sviluppo agricolo previsti dalla L.R. Sicilia n. 21/1965, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9970 del 14/11/1996) sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della n. 21/1965, istitutiva dell'Ente nonché delle ulteriori competenze CP_2
stabilite dalla successiva L.R. Sicilia n. 73/1977 - che ia un ente non economico dotato CP_3
di personalità giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all'art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al D.
Lgs. n. 165/2001; dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n.
368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 - emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attivítà stagionali in senso stretto, ossía ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)" (cosi Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del
11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
- ne deriva che l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D. Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D. Lgs. n. 368/2001 ed al D. Lgs. n. 81/2015.”.
Non è stato contestato dai lavoratori ricorrenti che, come dedotto dall'Amministrazione in memoria di costituzione, le causali dell'assunzione, consistono, in particolare, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale e che si tratta di bacino stagionale legato proprio alla stagionalità degli eventi, poiché le esigenze poste alla base dell'assunzione dei lavoratori forestali a tempo determinato riguardano periodi di tempo limitati e non possono essere considerate "ordinarie" solo in ragione del fatto che si ripresentano ogni anno, in quanto il carattere dell'ordinarietà reca con sé i connotati della continuità e della stabilità nel tempo, che nel caso di specie sono assenti. Risulta, del resto, provato, con i documenti versati in atti, che i ricorrenti medesimi hanno sempre svolto le giornate lavorative di competenza (sulla scorta della graduatoria) nel medesimo periodo dell'anno, in località in cui è presente il patrimonio boschivo regionale (Comune di Corleone), per svolgere sempre, manualmente e con attrezzi da usare manualmente, in modo esclusivo “la pulizia dei boschi”, notoriamente necessaria nella appena prima e Controparte_1
appena dopo l'estate, in ragione degli incendi che devastano i boschi - in misura più o meno elevata, in ragione delle condizioni climatiche del singolo anno e della presenza o meno di incendi di natura dolosa, - nella stagione estiva.
I ricorrenti non hanno dedotto di avere mai svolto mansioni diverse da quelle sopra accennate, di prevenzione incendi boschivi, conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo regionale, né di aver mai lavorato in periodi dell'anno diversi da quelli dedicati all'attività di prevenzione degli incendi boschivi o di risistemazione del territorio.
Tali circostanze portano a ritenere che i ricorrenti abbiano sempre svolto mansioni a carattere strettamente stagionale, aggiuntive rispetto a quelle svolte dal personale a tempo indeterminato, nei soli periodi dell'anno in cui lo svolgimento di dette mansioni aggiuntive è necessario, per un numero di giornate di gran lunga inferiore al 180 giorni e intervallate fra un contratto e l'altro da un periodo di circa nove mesi.
Anche dal nuovo CCNL per i lavoratori idraulico forestali 2021 – 2024, del resto, che per la prima volta ha specificamente indicato le attività del settore con carattere stagionale, per le quali è legittima la stipula di contratti a tempo determinato, emerge che l'attività svolta dai ricorrenti rientra fra quelle a carattere stagionale:
“Art. 46 – Assunzione Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”
“Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato
N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo
23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
“Allegato N.
Attività stagionali
Visto quanto definito nell'art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc. …;”, nonché:
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi.
Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.”.
L'indicazione ora contenuta nel nuovo CCNL non può ritenersi di natura innovativa, indicando attività che per loro natura devono ritenersi rientrare tra quelle di tipo stagionale, per lo svolgimento delle quali sono stati stipulati anche in precedenza i contratti a termine dei ricorrenti, contenuti in numero esiguo di giornate, collocate tutte nel medesimo periodo temporale coincidente con l'esigenza di prevenzione degli incendi boschivi e/o con quella di risistemazione del territorio boschivo.
Parte ricorrente, alla prima udienza di comparizione, nel ribadire le argomentazioni di cui al ricorso, ha contestato l'applicabilità ai rapporti di lavoro in oggetto del CCNL Idraulico Forestale, in quanto non sottoscritto dall . CP_4
La prospettazione non può essere condivisa, anzitutto perché il CCNL
Idraulico Forestale trova applicazione diretta anche nella Regione almeno CP_1
per le parti – come quella in questione e buona parte della regolamentazione normativa – che non sono disciplinate del CIRL della , secondo CP_1 CP_1
quanto ritenuto da Cass., S.L., n. 15284/2019; esso si applica in via diretta e de plano anche per la parte economica (salvo che per il diritto al superiore inquadramento) agli operai forestali a tempo determinato delle Regioni a Statuto ordinario (vedi recentissima Cass., S.L., ord. 6232/2025 su operai forestali proprio CP_5
in relazione all'applicabilità del CCNL provato ai lavoratori forestali a tempo determinato: “5.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l'applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni « affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il Controparte_6
per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato' ed era stato stabilito che 'Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento'. » (Cass. n. 6193/2023).
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del
1962, che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e
24670/2009).
A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la L.R. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: « Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico -economico e assicurativo -previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell'Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma
2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'Agenzia ».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato (« operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 ») « si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali », agli operai assunti dall' , di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in CP_7
sentenza, l'attuale controricorrente), « si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria ».
Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l'art.
7 -bis , del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: « per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico -forestali, idraulico -agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano -rurale, di forestazione e agrarie -florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
5.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell e, quindi, alla CP_7
legislazione speciale della (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). CP_5
Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che « l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico ». Di conseguenza, « il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al
'contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria' ed al relativo 'trattamento giuridico
-economico e assicurativo -previdenziale' va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d.lgs.
165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori ».”).
Al più, quindi, in assenza di recepimento, nella può non trovare Controparte_1
applicazione la sola parte economica del citato CCNL Idraulico Forestale.
Tuttavia, in ogni caso, il CCNL Idraulico Forestale sopra citato, periodo 2023-
25, è stato recepito dall'art. 5, comma 5, della legge finanziaria L.R. n. 2/2023, con la conseguenza che esso deve applicarsi anche nell'ambito della . Controparte_1
Pertanto, in applicazione del predetto CCNL, l'attività svolta dai ricorrenti rientra fra le attività di tipo stagionale, e ciò, come detto, sin dall'inizio dei loro rapporti di lavoro, in relazione alla legittima finalità perseguita dalla legislazione regionale che ha istituito le predette liste per l'assunzione degli operai forestali a tempo determinato, di cui si è sopra detto.
Del resto, ciò trova conferma con la dichiarata natura di interpretazione autentica anche della normativa nazionale di cui alla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d.
Collegato Lavoro), con cui il legislatore ha dettato all'art. 11 una norma di interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in materia di attività stagionali, disponendo: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Come detto, la normativa eurounitaria – clausola 5 dell'Accordo Quadro più volte citato - non fornisce un'unica indicazione, quella della durata superiore a 36 mesi, per ritenere illegittima la contrattazione di lavoro a tempo determinato, ma indica anche la causale di natura temporanea quale giustificazione della stipula del contratto di lavoro a termine, causale, qui della stagionalità, che appare essere presente nella successione di contratti a tempo determinato stipulati dai ricorrenti, con la conseguenza che tali contratti appaiono legittimi, non potendo quindi dare luogo al fenomeno della reiterazione abusiva.
Ai contratti di natura stagionale, del resto, non si applica la normativa limitativa dei contratti a tempo determinato, con particolare riferimento alla durata e conseguente reiterazione dei medesimi, ma anche quanto alla causale – che è quella della stagionalità – nonché a quella relativa ai limiti quantitativi. Il lavoratore stagionale, del resto, al contrario, ha diritto alla “reiterazione” del contratto, perché ha diritto di precedenza nell'assunzione, qui assicurato dall'iscrizione negli elenchi di cui alla citata legislazione regionale, che, unitamente alla comunicazione degli elenchi degli assunti dal medesimo Centro per l'Impiego, costituiscono requisito formale del contratto, pari almeno a quella della scrittura privata.
L'unico obbligo che incombe sul datore di lavoro anche in relazione ai contratti di natura stagionale è quello della presenza del DVR, di cui parte ricorrente ha contestato l'assenza, deducendo che essa produrrebbe il diritto al chiesto risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno, atteso che il DVR è presente sul sito della in relazione alle diverse successive annualità (ad esempio Controparte_1
quello del 2017 può essere aperto al seguente link: https://drive.google.com/file/d/12GJFbr3h2WKBo1XyksRFMBO4S5p-
dWNO/view?usp=drivesdk quello del 2024 al seguente: https://drive.google.com/file/d/1Tyu7KHz3vJ45_gLiQz9nTI7nX9TziKnf/vi ew?usp=drivesdk) .
Il DVR è quindi sempre stato presente per l'attività in questione presso gli
Assessorati resistenti, come del resto risulta dalle richieste inviate di anno in anno dai medesimi al Centro per l'Impiego per l'assunzione degli operai forestali a tempo determinato, fra cui i ricorrenti, in cui compaiono tutte le dichiarazioni e i richiami anche alla scheda di sicurezza, oltre che all'applicazione del CCNL
Idraulico Forestale, da ultimo 2021-24 (2025 a campione al link: https://drive.google.com/file/d/1m5zuBx43b6C6aEu5-
YpmER8dSkbrNZ98/view?usp=drivesdk) .
La doglianza risulta, quindi, infondata nel merito, come quella relativa all'assenza di forma scritta del contratto, a prescindere dall'effetto dedotto dai ricorrenti in relazione alla domanda di risarcimento oggetto del giudizio.
Del pari, risulta, infatti, infondata l'eccezione di mancanza di forma scritta del contratto, atteso che questo – come risulta dalla comunicazione al Centro per l'Impiego – viene regolarizzata con il medesimo, atteso che l'assunzione avviene sulla scorta degli elenchi previsti dalla normativa regionale, normativa che in questo caso costituisce una forma di applicazione delle regole civili, sì da non poter essere considerata illegittimamente di questa derogatoria: la legge, gli elenchi e le comunicazioni al Centro per l'Impiego sono tutti atti scritti, sicché appare integrato il requisito della forma scritta dei contratti in oggetto.
Deve, quindi, concludersi che i contratti dei ricorrenti sono legittimi contratti di lavoro a termine di natura stagionale e che non si è verificata alcuna abusiva reiterazione dei medesimi, che possa dare luogo al risarcimento del cd. danno comunitario chiesto nei ricorsi.
Da ultimo, del resto, nel medesimo senso si è espressa la Commissione Europea, che ha reso “Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT(2013)02870 – Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in Italia – Aggiornamento
La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute concernenti l'assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni in caso di abusi.
I lavoratori e i rapporti di lavoro interessati sono:
• il personale impiegato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
• i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), sottoposte alla vigilanza del
[...]
(" "); Controparte_8 CP_9
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale degli istituti di ricerca pubblici;
• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
• i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Alcuni di questi lavoratori hanno anche denunciato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato.
La Commissione ha esaminato la normativa italiana pertinente e ha concluso che essa non era conforme alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto deciso di avviare una procedura di infrazione
(INFR(2014)4231)2 e il 17 luglio 2019 ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il 3 dicembre 2020 è stata inviata un'ulteriore lettera di costituzione in mora.
Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché le spiegazioni fornite dal paese nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora del 17 luglio 2019 e del 3 dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato,
l'ultima delle quali il 29 novembre 2024.
Questioni affrontate
Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nella procedura INFR(2014)4231, la
Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla
Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni in risposta alle violazioni …
Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale impiegato presso fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo le quali le deroghe ai limiti di durata dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di reali esigenze temporanee. In particolare, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati ad un livello rilevante solo ai fini del festival estivo organizzato presso l'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio
2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività riguardanti esclusivamente il festival estivo che si svolge presso l'Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato risulta oggettivamente giustificato.
Inoltre i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione
Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo. Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non
è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.”. Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali, in particolare della
. Controparte_1
La domanda di risarcimento del cd. danno comunitario non può pertanto essere accolta, non essendo qualificabile il rapporto di lavoro intrattenuto dai ricorrenti come successione abusiva di contratti a tempo determinato, in relazione al carattere effettivamente stagionale dell'attività svolta dai medesimi e dedotta nei contratti, così legittimamente stipulati, come del resto di recente ritenuto dalla
Corte d'Appello di Palermo in analoghe controversie promosse da altri operai forestali (sentenza del 27.03.2025 in proc. n. 1198/2022).
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento a quella di integrale compensazione delle spese di lite, attesi i contrasti giurisprudenziali che emergono dalla giurisprudenza versata in atti.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025.
La Giudice
OL NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL NO, nella causa iscritta al N. 8951/2025 R.G.L., cui è riunita quella n. 9386/2025 R.G.L. promosse
D A
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dagli avv. DENTICI LORENZO MARIA, PETTA GIORGIO e MAINI LO
ST LU ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1
,
[...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO e domiciliata ex lege presso i suoi uffici, siti in PALERMO, VIA MARIANO
STABILE n. 182
- resistente-
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, previa riunione al presente del procedimento n. 9386/2025 R.G.L., ogni altra domanda ed eccezione reietta, rigetta i ricorsi riuniti.
Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati in date 09/06/2025 e 16/06/2025 e successivamente riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l'
[...]
per Controparte_1
l'accertamento del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con i ricorrenti, con conseguente condanna dell'Assessorato convenuto al risarcimento del cd. danno comunitario.
Argomentavano, tra l'altro, sull'assenza di apposizione scritta del termine finale, sull'assenza di causale, sull'insussistenza di un'attività stagionale, sulla mancata specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, sull'assenza di temporaneità, sulla violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 81/2015 nonché sulla mancata valutazione dei rischi.
Si costituiva in giudizio ritualmente e tempestivamente l'Assessorato convenuto chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che “Con la legge regionale 16/1996 è stato previsto che l'Amministrazione, per la specifica finalità di soddisfare esigenze di forza lavoro a carattere stagionale correlate alle necessità conseguenti all'esperimento delle attività antincendio, si sarebbe potuta avvalere di operai forestali, attingendo da appositi elenchi (graduatorie) annuali formati e gestiti dai Centri per l'Impiego territorialmente competenti.
Dunque, per l'espletamento delle campagne antincendio annuali, l'Amministrazione inoltra richieste numeriche ai Centri per l'Impiego che, attingendo dalle apposite graduatorie, rilasciano il Nulla Osta all'avviamento, consentendo all'Amministrazione regionale l'assunzione.
Tali esigenze, è fatto notorio, si concentrano proprio nel periodo estivo;
ragion per cui, la legge prevede che il periodo lavorativo sia compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno.
L'art. 56 della L.R. n. 16/1996 prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali di avvalersi “per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma
3).
Sicché, si può affermare che le mansioni ricoperte dal ricorrente sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria, rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali.
Non v'è, dunque, alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti, come il ricorrente, stabilmente nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza, anche per evitare pregiudizi erariali derivante dal reclutamento di personale a tempo indeterminato che può essere utilizzato solo in determinati periodi dell'anno.
In sostanza, i lavoratori come l'odierno ricorrente non sono qualificabili come operai a termine in senso proprio, vengono assunti tramite un sistema di reclutamento finalizzato non tanto ad acquisire prestazioni lavorative necessarie per l'Amministrazione, ma, soprattutto, a favorire l'inserimento occupazionale degli operai iscritti nelle liste di collocamento (cfr. Cass., sez. lav. n.
12961/2008) e, dunque, in un sistema che presenta una marcata finalità assistenziale (sul punto, si veda infra al punto 1).”.
Precisava l'Amministrazione: “con riferimento alla clausola 5 del suddetto Accordo quadro, invocata dal ricorrente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato come essa “74
[…] impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro
[…]
Come si evince dal punto 7 delle considerazioni generali di tale accordo, infatti, e come risulta dal punto 74 della presente sentenza, i firmatari dell'accordo quadro hanno ritenuto che l'uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su ragioni obiettive sia un mezzo per prevenire gli abusi (v. sentenze e a., EU:C:2006:443, punto 67, nonché e a Per_1 Per_2
EU:C:2014:2044, punto 58).
87. Per quanto riguarda tale nozione di “ragioni obiettive” che figura nella clausola 5, punto1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, […] dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza Kucuk,
EU:C:2012:39, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
103. L'esistenza di una “ragione obiettiva” […] esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso” (CGUE, Sent. 26/11/2014, n. 22/13).”.
L'Amministrazione contestava la dedotta assenza di forma scritta del contratto, atteso che “nella lettera di “Richiesta Nulla Osta di avviamento al lavoro” rivolta al Centro per l'Impiego viene indicata la tipologia dell'attività lavorativa da prestare (antincendio), che riveste carattere stagionale con durata predeterminata, stabilita anche dalla normativa regionale…. Sul piano sistematico, pertanto, si tratta di accertare se i contratti stagionali in questione siano assoggettabili all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con
Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Ebbene, le mansioni svolte dagli operai forestali hanno carattere stagionale e sono espressamente contemplate come tali dal CCNL di settore (addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria) e dal Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) del 2001 e, dunque ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. 368/2001, sono escluse dal regime sanzionatorio ivi previsto.
Come sostenuto da consolidata giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Tribunale di
Caltagirone, sentenza del 12.9.2024 – R.G. 462/2022), “l'iscrizione nei suddetti elenchi degli operai forestali, fin dalla sua istituzione, era ed è funzionale all'espletamento di attività in ambito agricolo ed a carattere stagionale nel rispetto di regole del tutto peculiari, secondo un procedimento volto all'avviamento, mediante il progressivo passaggio da un contingente ad altro verso una sempre maggiore garanzia occupazionale, non potendo mancare di osservarsi che gli intervalli non lavorati al ricorrere dei presupposti di legge vengono peraltro presi in considerazione al fine della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola” (nello stesso senso, Trib. Catania, sez. lav., 22 febbraio 2022 nn. 679/2022, 683/2022 e 1188/2022; Trib. Palermo sent. n.
416/2023, 976/2023 e 1913/2023; Trib. Sciacca sent. del 7.10.2023; Trib. Messina n.
1784/2022; Trib. Caltagirone 519/2024).
Detto Giudice, nel rigettare la pretesa volta all'ottenimento dell'indennità risarcitoria di che trattasi, afferma che per gli operai forestali a tempo determinato, la temporaneità della prestazione lavorativa è connaturata al tipo contrattuale e ne informa la causa, proprio perché tali tipologie di rapporti sono caratterizzati da una peculiare ed assolutamente speciale disciplina.
I contratti stagionali, infatti, oltre a non essere vincolati all'individuazione di una causale giustificativa, non sono sottoposti al limite di durata massima previsto dall'art. 19 d.lgs.
81/2015 né soggiacciono alle limitazioni quantitative previste per i contratti a tempo determinato. Ne discende che la reiterazione dei rapporti di lavoro e l'apposizione del termine ai relativi contratti sono pienamente legittimi in quanto trovano la propria disciplina nella L.R.
14/2006, che regola un'attività stagionale. Avendo, pertanto, l'Amministrazione regionale operato secundum legem, non può ipotizzarsi l'illegittimità affermata dal ricorrente e, conseguentemente, alcuna richiesta risarcitoria.
Parimenti, non può ipotizzarsi alcuna violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea e dell'allegato Accordo Quadro giacché, come detto, la relativa disciplina deve tener conto della specificità delle realtà nazionali e del tipo di lavoro svolto, ponendo l'accento sulla stagionalità. Tale disciplina, infatti, è volta a garantire la parità di trattamento dei lavoratori forestali a tempo determinato, tutelandoli da eventuali discriminazioni rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ed a contrastare, sanzionandola, la condotta degli Stati membri che ricorrono in modo abusivo ai contratti a termine….”
Infine, l'Amministrazione, a sostegno della natura stagionale dei contratti stipulati da parte ricorrenti, deduceva che “Con la recente legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro), il legislatore ha dettato una norma (art. 11) di interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali del seguente tenore: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
In subordine, l'amministrazione resistente chiedeva che l'indennità venisse calcolata sulla scorta dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR e con la limitazione degli accessori di legge alla maggior somma fra rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa veniva rinviata per la decisione con termine per note scritte a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note delle parti, la causa – previa riunione dei procedimenti indicati in parte dispositiva, aventi identico oggetto e promossi da altro lavoratore contro l'Amministrazione resistente - viene decisa con la presente sentenza, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Con le note scritte depositate, le parti ricorrenti hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in merito alla questione di diritto relativa alla possibilità che la formalizzata procedura prevista per l'assunzione degli operai forestali a tempo determinato dalla legislazione regionale della Regione CP_1
sostituisca validamente la redazione in forma scritta del contratto di lavoro a termine con l'indicazione delle causali relative all'apposizione dello stesso, citando al contempo numerose sentenze della Suprema Corte che detta conclusione escluderebbero. L'istanza di rinvio pregiudiziale non può trovare accoglimento, per (dichiarato) difetto di novità della questione, oltre che per difetto dell'ulteriore requisito della grave difficoltà interpretativa.
La norma dell'art. 363 bis c.p.c. dispone: “Rinvio pregiudiziale. Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili.
Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale….”.
Nella fattispecie difetta la prima condizione prevista dall'art. 363 bis, comma 1,
n. 1, per il rinvio pregiudiziale, ossia che la questione oggetto di rinvio non sia stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione, ove, al contrario, la stessa parte ricorrente lamenta che questo Tribunale - in recente sentenza emessa in analoghe controversie - non si sia attenuto ai principi di diritto contenuti in numerose pronunce rese sulle medesime questioni dalla Corte di legittimità, sia pure non a
Sezioni Unite.
Come affermato dalla Corte di cassazione in decreti di inammissibilità della questione pregiudiziale, la questione è inammissibile laddove il quesito non presenti i requisiti di rilevanza, grave difficoltà interpretativa e novità, riaffermando il dovere primario del giudice di merito di interpretare la legge (così, ad esempio, Decreto di Cassazione Civile Sez. U Num. 18925 Anno 2025).
La funzione del rinvio pregiudiziale, come disegnato dal codice di rito, non è quella di sostituire i gradi di giudizio successivi al primo, di merito e di legittimità, né quella di risolvere contrasti giurisprudenziali - per i quali è previsto il rinvio alle Sezioni Unite da parte delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione -, bensì di risolvere in via preventiva una questione di diritto di assoluta novità, che presenti altresì i requisiti della grave difficoltà interpretativa e della rilevanza in un numero molto elevato di controversie.
In altre parole, il rinvio pregiudiziale non è previsto al fine di modificare l'interpretazione resa dal giudice di primo grado in analoghe controversie, assumendo la erronea interpretazione o applicazione dei principi di diritto affermati da precedenti pronunce di legittimità, atteso che le sentenze di primo grado prevedono successivi gradi di giudizi al fine di emendare eventuali errori in punto di fatto o di diritto e che compito primario del giudice è l'interpretazione della legge, sicché il rinvio pregiudiziale ha natura del tutto eccezionale.
Tanto premesso, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, atteso che i contratti a termine stipulati dai ricorrenti sono di natura stagionale e che non è stata fornita prova della loro adibizione in concreto a mansioni incompatibili con il carattere stagionale dei contratti, che, al contrario, si ricava dalle stesse allegazioni contenute in ricorso in relazione alle attività svolte dai lavoratori.
La Suprema Corte, in analoga controversia relativa ai lavoratori agricoli dell'ESA, con ordinanza n. 25395/2024 (che richiama numerosi precedenti conformi), ha posto i seguenti principi in tema di attività agricole svolte da Enti pubblici: “deve ritenersi - peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6634 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 13481 del 16/09/2002, proprio in tema degli enti di sviluppo agricolo previsti dalla L.R. Sicilia n. 21/1965, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1416 del 27/01/2004; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9970 del 14/11/1996) sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della n. 21/1965, istitutiva dell'Ente nonché delle ulteriori competenze CP_2
stabilite dalla successiva L.R. Sicilia n. 73/1977 - che ia un ente non economico dotato CP_3
di personalità giuridica di diritto pubblico, come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all'art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al D.
Lgs. n. 165/2001; dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D. Lgs. n.
368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 - emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole "situazioni aziendali collegate ad attivítà stagionali in senso stretto, ossía ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)" (cosi Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del
11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
- ne deriva che l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D. Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D. Lgs. n. 368/2001 ed al D. Lgs. n. 81/2015.”.
Non è stato contestato dai lavoratori ricorrenti che, come dedotto dall'Amministrazione in memoria di costituzione, le causali dell'assunzione, consistono, in particolare, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale e che si tratta di bacino stagionale legato proprio alla stagionalità degli eventi, poiché le esigenze poste alla base dell'assunzione dei lavoratori forestali a tempo determinato riguardano periodi di tempo limitati e non possono essere considerate "ordinarie" solo in ragione del fatto che si ripresentano ogni anno, in quanto il carattere dell'ordinarietà reca con sé i connotati della continuità e della stabilità nel tempo, che nel caso di specie sono assenti. Risulta, del resto, provato, con i documenti versati in atti, che i ricorrenti medesimi hanno sempre svolto le giornate lavorative di competenza (sulla scorta della graduatoria) nel medesimo periodo dell'anno, in località in cui è presente il patrimonio boschivo regionale (Comune di Corleone), per svolgere sempre, manualmente e con attrezzi da usare manualmente, in modo esclusivo “la pulizia dei boschi”, notoriamente necessaria nella appena prima e Controparte_1
appena dopo l'estate, in ragione degli incendi che devastano i boschi - in misura più o meno elevata, in ragione delle condizioni climatiche del singolo anno e della presenza o meno di incendi di natura dolosa, - nella stagione estiva.
I ricorrenti non hanno dedotto di avere mai svolto mansioni diverse da quelle sopra accennate, di prevenzione incendi boschivi, conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo regionale, né di aver mai lavorato in periodi dell'anno diversi da quelli dedicati all'attività di prevenzione degli incendi boschivi o di risistemazione del territorio.
Tali circostanze portano a ritenere che i ricorrenti abbiano sempre svolto mansioni a carattere strettamente stagionale, aggiuntive rispetto a quelle svolte dal personale a tempo indeterminato, nei soli periodi dell'anno in cui lo svolgimento di dette mansioni aggiuntive è necessario, per un numero di giornate di gran lunga inferiore al 180 giorni e intervallate fra un contratto e l'altro da un periodo di circa nove mesi.
Anche dal nuovo CCNL per i lavoratori idraulico forestali 2021 – 2024, del resto, che per la prima volta ha specificamente indicato le attività del settore con carattere stagionale, per le quali è legittima la stipula di contratti a tempo determinato, emerge che l'attività svolta dai ricorrenti rientra fra quelle a carattere stagionale:
“Art. 46 – Assunzione Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto.
Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”
“Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR 7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato
N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo
23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
“Allegato N.
Attività stagionali
Visto quanto definito nell'art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc. …;”, nonché:
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi.
Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.”.
L'indicazione ora contenuta nel nuovo CCNL non può ritenersi di natura innovativa, indicando attività che per loro natura devono ritenersi rientrare tra quelle di tipo stagionale, per lo svolgimento delle quali sono stati stipulati anche in precedenza i contratti a termine dei ricorrenti, contenuti in numero esiguo di giornate, collocate tutte nel medesimo periodo temporale coincidente con l'esigenza di prevenzione degli incendi boschivi e/o con quella di risistemazione del territorio boschivo.
Parte ricorrente, alla prima udienza di comparizione, nel ribadire le argomentazioni di cui al ricorso, ha contestato l'applicabilità ai rapporti di lavoro in oggetto del CCNL Idraulico Forestale, in quanto non sottoscritto dall . CP_4
La prospettazione non può essere condivisa, anzitutto perché il CCNL
Idraulico Forestale trova applicazione diretta anche nella Regione almeno CP_1
per le parti – come quella in questione e buona parte della regolamentazione normativa – che non sono disciplinate del CIRL della , secondo CP_1 CP_1
quanto ritenuto da Cass., S.L., n. 15284/2019; esso si applica in via diretta e de plano anche per la parte economica (salvo che per il diritto al superiore inquadramento) agli operai forestali a tempo determinato delle Regioni a Statuto ordinario (vedi recentissima Cass., S.L., ord. 6232/2025 su operai forestali proprio CP_5
in relazione all'applicabilità del CCNL provato ai lavoratori forestali a tempo determinato: “5.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l'applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria dipendenti delle pubbliche amministrazioni « affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il Controparte_6
per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato' ed era stato stabilito che 'Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento'. » (Cass. n. 6193/2023).
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 205 del
1962, che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e
24670/2009).
A seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la L.R. della Puglia n. 3 del 2010, istitutiva della «Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: « Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico -economico e assicurativo -previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell'Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma
2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'Agenzia ».
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della Regione a tempo indeterminato (« operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 ») « si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali », agli operai assunti dall' , di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in CP_7
sentenza, l'attuale controricorrente), « si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria ».
Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l'art.
7 -bis , del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: « per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico -forestali, idraulico -agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano -rurale, di forestazione e agrarie -florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni ».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
5.2. Più precisamente, sui limiti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente dell e, quindi, alla CP_7
legislazione speciale della (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). CP_5
Si è quindi statuito – e qui si intende ribadire – che « l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico ». Di conseguenza, « il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al
'contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico -agraria' ed al relativo 'trattamento giuridico
-economico e assicurativo -previdenziale' va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d.lgs.
165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori ».”).
Al più, quindi, in assenza di recepimento, nella può non trovare Controparte_1
applicazione la sola parte economica del citato CCNL Idraulico Forestale.
Tuttavia, in ogni caso, il CCNL Idraulico Forestale sopra citato, periodo 2023-
25, è stato recepito dall'art. 5, comma 5, della legge finanziaria L.R. n. 2/2023, con la conseguenza che esso deve applicarsi anche nell'ambito della . Controparte_1
Pertanto, in applicazione del predetto CCNL, l'attività svolta dai ricorrenti rientra fra le attività di tipo stagionale, e ciò, come detto, sin dall'inizio dei loro rapporti di lavoro, in relazione alla legittima finalità perseguita dalla legislazione regionale che ha istituito le predette liste per l'assunzione degli operai forestali a tempo determinato, di cui si è sopra detto.
Del resto, ciò trova conferma con la dichiarata natura di interpretazione autentica anche della normativa nazionale di cui alla legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d.
Collegato Lavoro), con cui il legislatore ha dettato all'art. 11 una norma di interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in materia di attività stagionali, disponendo: “L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Come detto, la normativa eurounitaria – clausola 5 dell'Accordo Quadro più volte citato - non fornisce un'unica indicazione, quella della durata superiore a 36 mesi, per ritenere illegittima la contrattazione di lavoro a tempo determinato, ma indica anche la causale di natura temporanea quale giustificazione della stipula del contratto di lavoro a termine, causale, qui della stagionalità, che appare essere presente nella successione di contratti a tempo determinato stipulati dai ricorrenti, con la conseguenza che tali contratti appaiono legittimi, non potendo quindi dare luogo al fenomeno della reiterazione abusiva.
Ai contratti di natura stagionale, del resto, non si applica la normativa limitativa dei contratti a tempo determinato, con particolare riferimento alla durata e conseguente reiterazione dei medesimi, ma anche quanto alla causale – che è quella della stagionalità – nonché a quella relativa ai limiti quantitativi. Il lavoratore stagionale, del resto, al contrario, ha diritto alla “reiterazione” del contratto, perché ha diritto di precedenza nell'assunzione, qui assicurato dall'iscrizione negli elenchi di cui alla citata legislazione regionale, che, unitamente alla comunicazione degli elenchi degli assunti dal medesimo Centro per l'Impiego, costituiscono requisito formale del contratto, pari almeno a quella della scrittura privata.
L'unico obbligo che incombe sul datore di lavoro anche in relazione ai contratti di natura stagionale è quello della presenza del DVR, di cui parte ricorrente ha contestato l'assenza, deducendo che essa produrrebbe il diritto al chiesto risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti.
La censura, tuttavia, non coglie nel segno, atteso che il DVR è presente sul sito della in relazione alle diverse successive annualità (ad esempio Controparte_1
quello del 2017 può essere aperto al seguente link: https://drive.google.com/file/d/12GJFbr3h2WKBo1XyksRFMBO4S5p-
dWNO/view?usp=drivesdk quello del 2024 al seguente: https://drive.google.com/file/d/1Tyu7KHz3vJ45_gLiQz9nTI7nX9TziKnf/vi ew?usp=drivesdk) .
Il DVR è quindi sempre stato presente per l'attività in questione presso gli
Assessorati resistenti, come del resto risulta dalle richieste inviate di anno in anno dai medesimi al Centro per l'Impiego per l'assunzione degli operai forestali a tempo determinato, fra cui i ricorrenti, in cui compaiono tutte le dichiarazioni e i richiami anche alla scheda di sicurezza, oltre che all'applicazione del CCNL
Idraulico Forestale, da ultimo 2021-24 (2025 a campione al link: https://drive.google.com/file/d/1m5zuBx43b6C6aEu5-
YpmER8dSkbrNZ98/view?usp=drivesdk) .
La doglianza risulta, quindi, infondata nel merito, come quella relativa all'assenza di forma scritta del contratto, a prescindere dall'effetto dedotto dai ricorrenti in relazione alla domanda di risarcimento oggetto del giudizio.
Del pari, risulta, infatti, infondata l'eccezione di mancanza di forma scritta del contratto, atteso che questo – come risulta dalla comunicazione al Centro per l'Impiego – viene regolarizzata con il medesimo, atteso che l'assunzione avviene sulla scorta degli elenchi previsti dalla normativa regionale, normativa che in questo caso costituisce una forma di applicazione delle regole civili, sì da non poter essere considerata illegittimamente di questa derogatoria: la legge, gli elenchi e le comunicazioni al Centro per l'Impiego sono tutti atti scritti, sicché appare integrato il requisito della forma scritta dei contratti in oggetto.
Deve, quindi, concludersi che i contratti dei ricorrenti sono legittimi contratti di lavoro a termine di natura stagionale e che non si è verificata alcuna abusiva reiterazione dei medesimi, che possa dare luogo al risarcimento del cd. danno comunitario chiesto nei ricorsi.
Da ultimo, del resto, nel medesimo senso si è espressa la Commissione Europea, che ha reso “Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT(2013)02870 – Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in Italia – Aggiornamento
La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute concernenti l'assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni in caso di abusi.
I lavoratori e i rapporti di lavoro interessati sono:
• il personale impiegato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
• i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), sottoposte alla vigilanza del
[...]
(" "); Controparte_8 CP_9
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale degli istituti di ricerca pubblici;
• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
• i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Alcuni di questi lavoratori hanno anche denunciato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato.
La Commissione ha esaminato la normativa italiana pertinente e ha concluso che essa non era conforme alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto deciso di avviare una procedura di infrazione
(INFR(2014)4231)2 e il 17 luglio 2019 ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il 3 dicembre 2020 è stata inviata un'ulteriore lettera di costituzione in mora.
Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché le spiegazioni fornite dal paese nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora del 17 luglio 2019 e del 3 dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato,
l'ultima delle quali il 29 novembre 2024.
Questioni affrontate
Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nella procedura INFR(2014)4231, la
Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla
Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni in risposta alle violazioni …
Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale impiegato presso fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo le quali le deroghe ai limiti di durata dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di reali esigenze temporanee. In particolare, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati ad un livello rilevante solo ai fini del festival estivo organizzato presso l'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio
2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività riguardanti esclusivamente il festival estivo che si svolge presso l'Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato risulta oggettivamente giustificato.
Inoltre i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo. Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione
Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.
Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo. Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non
è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.”. Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali, in particolare della
. Controparte_1
La domanda di risarcimento del cd. danno comunitario non può pertanto essere accolta, non essendo qualificabile il rapporto di lavoro intrattenuto dai ricorrenti come successione abusiva di contratti a tempo determinato, in relazione al carattere effettivamente stagionale dell'attività svolta dai medesimi e dedotta nei contratti, così legittimamente stipulati, come del resto di recente ritenuto dalla
Corte d'Appello di Palermo in analoghe controversie promosse da altri operai forestali (sentenza del 27.03.2025 in proc. n. 1198/2022).
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento a quella di integrale compensazione delle spese di lite, attesi i contrasti giurisprudenziali che emergono dalla giurisprudenza versata in atti.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 17/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025.
La Giudice
OL NO