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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Stefano Demontis Giudice
Dott. Alberto La Manna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12607/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
M.Togliatto, elettivamente domiciliato in Torino, Via Amedeo Avogadro n. 26 presso il difensore avv.to Togliatto.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to A.Cavallito, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Morosini n. 18, presso il difensore avv.to Cavallito. con il patrocinio dell'avv.to L.Olivieri, elettivamente domiciliato in Albenga, Controparte_2
Via dei Mille n.37/3, presso il difensore avv.to Olivieri. contumace. CP_3
contumace. CP_4
Convenuti
CONCLUSIONI
Con atti depositati in data 9.5.2025 e 16.5.2025, parte attrice rinunciava agli atti del giudizio rispettivamente nei confronti di e a spese compensate, rinunce Controparte_1 Controparte_2
che i convenuti e accettavano con successivo atto depositato il 14.5.2025, il CP_1 CP_2
, e il 21.5.2025 l CP_1 CP_2
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Liquidazione Giudiziale relativa alla società conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti di cui in epigrafe, promuovendo l'accertamento della loro responsabilità solidale nella causazione del dissesto della società e quindi la loro condanna al risarcimento dei danni.
Nei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la Liquidazione depositava atto di rinuncia alle domande promosse nei confronti della convenuta , che accettava la CP_5
rinuncia, a spese compensate;
il Tribunale accertava quindi la cessata materia del contendere con riguardo a tale posizione ( sentenza parziale definitiva del 7.4.2025).
Con successivi atti di rinuncia, nelle date indicate nelle conclusioni, la Liquidazione giudiziale dichiarava altresì di rinunciare alle domande promosse nei confronti del convenuto e CP_1
sulla scorta di trattative anticipate all'udienza di comparizione del 24.3.2025. CP_2
All'udienza, fissata al 27.5.2025 con trattazione scritta, le parti rassegnavano pertanto le rispettive conclusioni e il GI riservava di riferire al Collegio.
Parte attrice non ha depositato rinunce agli atti del giudizio, che avrebbero comportato la pronuncia di ordinanza di estinzione, ex artt. 178 e 306 c.p.c., bensì atti di rinuncia alle domande, che diversamente esprimono la volontà di abbandonare le pretese promosse, che pronuncia diversa da quella prevista ex art. 306 c.p.c..
Il Collegio quindi, preso atto del tenore della rinuncia, nonchè dell'accettazione da parte dei convenuti e accoglie la domanda, dichiarando la cessata materia del contendere, CP_1 CP_2
limitatamente alle posizioni dei suddetti convenuti, a spese compensate, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alle posizioni dei convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Stefano Demontis Giudice
Dott. Alberto La Manna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12607/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Parte_1
M.Togliatto, elettivamente domiciliato in Torino, Via Amedeo Avogadro n. 26 presso il difensore avv.to Togliatto.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to A.Cavallito, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Morosini n. 18, presso il difensore avv.to Cavallito. con il patrocinio dell'avv.to L.Olivieri, elettivamente domiciliato in Albenga, Controparte_2
Via dei Mille n.37/3, presso il difensore avv.to Olivieri. contumace. CP_3
contumace. CP_4
Convenuti
CONCLUSIONI
Con atti depositati in data 9.5.2025 e 16.5.2025, parte attrice rinunciava agli atti del giudizio rispettivamente nei confronti di e a spese compensate, rinunce Controparte_1 Controparte_2
che i convenuti e accettavano con successivo atto depositato il 14.5.2025, il CP_1 CP_2
, e il 21.5.2025 l CP_1 CP_2
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Liquidazione Giudiziale relativa alla società conveniva in giudizio i Parte_1 convenuti di cui in epigrafe, promuovendo l'accertamento della loro responsabilità solidale nella causazione del dissesto della società e quindi la loro condanna al risarcimento dei danni.
Nei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la Liquidazione depositava atto di rinuncia alle domande promosse nei confronti della convenuta , che accettava la CP_5
rinuncia, a spese compensate;
il Tribunale accertava quindi la cessata materia del contendere con riguardo a tale posizione ( sentenza parziale definitiva del 7.4.2025).
Con successivi atti di rinuncia, nelle date indicate nelle conclusioni, la Liquidazione giudiziale dichiarava altresì di rinunciare alle domande promosse nei confronti del convenuto e CP_1
sulla scorta di trattative anticipate all'udienza di comparizione del 24.3.2025. CP_2
All'udienza, fissata al 27.5.2025 con trattazione scritta, le parti rassegnavano pertanto le rispettive conclusioni e il GI riservava di riferire al Collegio.
Parte attrice non ha depositato rinunce agli atti del giudizio, che avrebbero comportato la pronuncia di ordinanza di estinzione, ex artt. 178 e 306 c.p.c., bensì atti di rinuncia alle domande, che diversamente esprimono la volontà di abbandonare le pretese promosse, che pronuncia diversa da quella prevista ex art. 306 c.p.c..
Il Collegio quindi, preso atto del tenore della rinuncia, nonchè dell'accettazione da parte dei convenuti e accoglie la domanda, dichiarando la cessata materia del contendere, CP_1 CP_2
limitatamente alle posizioni dei suddetti convenuti, a spese compensate, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente alle posizioni dei convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
pagina 2 di 2