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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 831/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sonia SICOLI (C.F. ) C.F._2
- opponente -
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Siberia POLITANO (C.F. ) C.F._4
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.6.2021,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto (notificatogli il 3.6.2021) Pt_1 con il quale gli intimava il pagamento di € 27.510,00 (comprese € Controparte_1
200,00 per spese di procedura) quale residuo del contributo di mantenimento per i figli dal 2014 al giugno 2021.
L'opponente ha premesso che:
- con sentenza n. 286/2014 dell'8.4.2014 il Tribunale di Paola, dichiarata la separazione personale dei coniugi, ha posto in capo a Parte_1
l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli pari ad € 500,00; tale statuizione veniva, inoltre, confermata, nel procedimento di cessazione degli effetti civili di cui al n. RGAC 1049/2017, dal provvedimento emesso il 9.12.2017 dal Presidente del Tribunale di
Paola;
- i titoli, muniti di formule esecutive, erano stati notificati il 26.3.2018 e, ad essi, faceva seguito procedimento di esecuzione definito con una ordinanza di assegnazione del 5.1.2021.
Ha, quindi, eccepito che:
1) il precetto opposto non indicava né recava in allegato i documenti in base ai quali era stato determinato l'importo del credito azionato e, quindi, non consentiva alcuna verifica sulla sua corretta quantificazione;
2) l'opponente aveva, comunque, provveduto a corrispondere frequenti acconti e a pagare varie spese (relative ad utenze, all'autovettura a disposizione della opposta, alla riparazione di un suo cellulare);
3) nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, i due ex coniugi avevano vissuto periodi di riconciliazione tanto da considerare annullata la stessa condizione giuridica di separazione ed i conseguenti obblighi, tra i quali quello relativo all'obbligo di mantenimento.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificatogli, dichiarando che l'opposta non avesse diritto a procedere all'esecuzione.
2 1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'opposizione per infondatezza, deducendo:
- nel predetto opposto venivano menzionati gli acconti versati, ad eccezione di quelli relativi a spese non imputabili agli assegni di mantenimento (le spese di utenza enel, riparazioni auto e cellulare), ma riferibili al solo
[...]
; Pt_1
- non erano necessarie allegazioni documentali perché si trattava di spese ordinarie;
- l'inottemperanza, da parte dell'opponente, dell'ulteriore impegno, assunto in sede di separazione, di rendere autonomo il vano della casa coniugale assegnatogli mediante chiusura in cartongesso della porta esistente, con conseguente forzata coabitazione non indicativa di conciliazione, che non era mai intervenuta, come si ricava dalla missiva inviata dalla il Pt_2
27.7.2016 (tramite difensore) e dalla sentenza di condanna 60/2019 pronunciata dal Tribunale di Paola il 12.4.2019 a carico del Pt_1
1.3. – Rigettata, con provvedimento reso all'udienza del 18.11.2021, la richiesta di sospensione del titolo esecutivo, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e l'assunzione dell'interrogatorio formale di e della Controparte_1 prova testimoniale ammessa e udienza del Testimone_1 Controparte_2
14.7.2023; e udienza del 23.5.2024), Controparte_3 Controparte_4
la causa è stata trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. – Ciò posto, è infondato il primo motivo di opposizione.
L'atto di precetto contiene tutti gli elementi utili per comprendere come la creditrice sia pervenuta al calcolo dell'importo totale dovuto: si tratta del contributo mensile paterno per il mantenimento dei figli, fissato nell'importo complessivo mensile di € 500,00 dal 2014 al giugno 2021, detratti gli importi indicati in quanto versati dal o riscossi dal suo datore di lavori o ricevuti in assegnazione in esito a Pt_1
precedente esecuzione.
3 La creditrice non aveva necessità di documentare alcun esborso sostenuto o comunque di allegare altro tipo di documentazione in quanto ha richiesto soltanto il pagamento del contributo paterno a titolo di mantenimento ordinario per i figli.
2.2. – È infondato anche il terzo motivo.
L'opponente non ha, infatti, assolto al suo onere di dimostrare le ripetute conciliazioni dedotte, peraltro, genericamente (Sez. 6-1, Ordinanza n. 27963 del
23/9/2022; “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”)
Invero, secondo la Suprema Corte, “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 17/9/2014; conf. Cass. n.1630/2018,
20323/2019 e n. 14037/2021); inoltre, “non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale” (Sez. 1, Sentenza n. 19497 del
6/10/2005).
Nel caso di specie, è dimostrata soltanto la mera coabitazione tra i coniugi.
Tuttavia, è incontestato che il non ha osservato impegno, assunto in Pt_1
sede di separazione, di chiusura in cartongesso della porta del vano assegnatogli, in modo da renderlo autonomo rispetto al resto dell'abitazione, sicché la coabitazione è stata una necessità più che una scelta dei coniugi (cfr. la sentenza n. 286/2014 del
Tribunale di Paola, ove si legge che “la casa coniugale viene assegnata in uso alla che l'abiterà con i figli. Al , viceversa, viene assegnata in uso la CP_1 Pt_1
esclusiva disponibilità di un vano di pertinenza della casa coniugale, con impegno dello stesso a renderlo autonomo previa muratura in cartongesso della porta Pt_1 attualmente esistente”).
4 Per il resto, non vi sono indici concreti di effettivo ripristino di quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la convivenza coniugale.
In particolare, le dichiarazioni dei testi e Controparte_4 [...]
si risolvono in mere affermazioni apodittiche e generiche di CP_3
avvenuta riconciliazione, prive della descrizione di circostanze specifiche apprezzabili ai fini della richiesta valutazione giudiziale ( padre Controparte_4
dell'opponente: “Posso riferire che era la moglie di mio figlio. Si Controparte_1
sono separati e sono tornati insieme più volte. È una lunga storia. Per quel che ricordo tra il 2014 al 2016 vivevano insieme nello stesso appartamento e, per quello che so, erano ritornati insieme”; “So che e CP_3 CP_3 Parte_1
erano mariti e moglie. Sono separati ma non so da quanto tempo. Controparte_1
Un periodo la moglie se n'era andata di casa, ma poi è tornata a vivere con il marito.
Non so dire per quanto tempo sia tornati insieme né ricordo gli anni di riferimento, forse dal 2016 al 2018. Non so quando si sono separati definitivamente”).
In ogni caso, sono contrastate dalle contrarie deposizioni delle testi Tes_1
e rispettivamente madre e sorella della opposta
[...] Controparte_2
“mia figlia, dopo la separazione disposta con sentenza dell'aprile Testimone_1
del 2014, non si è mai riconciliata, neppure per un periodo limitato, con il suo ex marito. Io abito a Roma. Sento comunque mia figlia tutti i giorni e spesso vado a trovarla. Comunque mi capitava spesso di trascorre lunghi periodi, anche 15 giorni o un mese, soprattutto nel periodo estivo, a casa di mia figlia ad Amantea. In questa casa,
c'era una stanza che era riservata a ma quando c'ero io, non ho mai Parte_3
visto dentro casa Comunque gestisce un lido e nel Parte_3 Parte_3 periodo estivo dorme all'interno del lido”; “Dopo la separazione Controparte_2 dell'aprile 2014, mia sorella non si è mai riconciliata con suo marito. Non ha mai ripreso la convivenza coniugale. ADR: Io abito ad Aprilia. Anche se due o tre volte
l'anno sono sempre andata ad Amantea a trovarla, ma non ho mia soggiornato nella casa coniugale. Comunque ho sempre sentito mia sorella e mia nipote, che ora ha 17 anni. So, quindi, che non si sono mai riconciliati. continuava ad Parte_1
occupare una stanza nella casa coniugale senza però mai realizzare il muro divisorio
5 previsto dalla sentenza di separazione. Poi mia sorella non è riuscita a sostenere più questa convivenza forzata e si è allontanata dalla casa coniugale”).
2.3. – Il secondo motivo è fondato in minima parte.
Dal confronto tra il precetto opposto e le ricevute prodotte dall'opponente si ricava che la creditrice non ha tenuto conto di tre pagamenti eseguiti dal Pt_1
attraverso ricariche Postepay: € 500,00 il 2.9.2020 per “mantenimento figli mese novembre 2020”; € 200.00 il 23.10.2020 per “mantenimento ottobre 2020”; € 300 il
19.1.2021 per “mantenimento figli mese di dicembre 2020”.
Per i resto, tutte le ricevute ed i pagamenti per mantenimento figli sono stati considerati dalla parte opposte, mentre gli ulteriori pagamenti documentati (ad es. per energia elettrica o gas, o riparazione auto o cellulare, o viaggi o libri o pasti per venti persone) non appaiono specificamente riferibili al mantenimento ordinario dei figli, come fissato dal Tribunale di Paola complessivamente in € 500,00 al mese.
2.4. – In conclusione, occorre riconoscere il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata, sulla base del precetto opposto, per € 26.510,00 (comprese € 200,00 per spese di precetto), pari alla differenza tra l'importo complessivo del precetto (€
27.510,00) ed il totale degli ulteriori pagamenti dimostrati dall'opponente (€ 1.000,00).
3. – La parziale fondatezza, in minima parte, della domanda giustifica la compensazione delle spese per un quinto.
Per il resto, in ragione della soccombenza, occorre condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.047,20 per compenso (pari alla sommatoria dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della causa, previsti dal
DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore, ridotta di un quinto per la predetta compensazione parziale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto l'opposta è stata ammessa al patrocinio a carico dell'erario con provvedimento del COA di Paola n. 915/2021 del 26.11.2021 su istanza dell'11.11.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione forzata a Controparte_1
carico di sulla base del precetto opposto nei limiti di € Parte_1
26.510,00 (comprese spese di precetto);
- compensa un quinto delle spese di giudizio e, per il resto, condanna al pagamento di € 3.047,20 per compenso, oltre Parte_1
rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 7 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sonia SICOLI (C.F. ) C.F._2
- opponente -
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Siberia POLITANO (C.F. ) C.F._4
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 16.6.2021,
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto (notificatogli il 3.6.2021) Pt_1 con il quale gli intimava il pagamento di € 27.510,00 (comprese € Controparte_1
200,00 per spese di procedura) quale residuo del contributo di mantenimento per i figli dal 2014 al giugno 2021.
L'opponente ha premesso che:
- con sentenza n. 286/2014 dell'8.4.2014 il Tribunale di Paola, dichiarata la separazione personale dei coniugi, ha posto in capo a Parte_1
l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli pari ad € 500,00; tale statuizione veniva, inoltre, confermata, nel procedimento di cessazione degli effetti civili di cui al n. RGAC 1049/2017, dal provvedimento emesso il 9.12.2017 dal Presidente del Tribunale di
Paola;
- i titoli, muniti di formule esecutive, erano stati notificati il 26.3.2018 e, ad essi, faceva seguito procedimento di esecuzione definito con una ordinanza di assegnazione del 5.1.2021.
Ha, quindi, eccepito che:
1) il precetto opposto non indicava né recava in allegato i documenti in base ai quali era stato determinato l'importo del credito azionato e, quindi, non consentiva alcuna verifica sulla sua corretta quantificazione;
2) l'opponente aveva, comunque, provveduto a corrispondere frequenti acconti e a pagare varie spese (relative ad utenze, all'autovettura a disposizione della opposta, alla riparazione di un suo cellulare);
3) nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, i due ex coniugi avevano vissuto periodi di riconciliazione tanto da considerare annullata la stessa condizione giuridica di separazione ed i conseguenti obblighi, tra i quali quello relativo all'obbligo di mantenimento.
Ha, quindi, chiesto di accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificatogli, dichiarando che l'opposta non avesse diritto a procedere all'esecuzione.
2 1.2. – Si è costituita la quale ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'opposizione per infondatezza, deducendo:
- nel predetto opposto venivano menzionati gli acconti versati, ad eccezione di quelli relativi a spese non imputabili agli assegni di mantenimento (le spese di utenza enel, riparazioni auto e cellulare), ma riferibili al solo
[...]
; Pt_1
- non erano necessarie allegazioni documentali perché si trattava di spese ordinarie;
- l'inottemperanza, da parte dell'opponente, dell'ulteriore impegno, assunto in sede di separazione, di rendere autonomo il vano della casa coniugale assegnatogli mediante chiusura in cartongesso della porta esistente, con conseguente forzata coabitazione non indicativa di conciliazione, che non era mai intervenuta, come si ricava dalla missiva inviata dalla il Pt_2
27.7.2016 (tramite difensore) e dalla sentenza di condanna 60/2019 pronunciata dal Tribunale di Paola il 12.4.2019 a carico del Pt_1
1.3. – Rigettata, con provvedimento reso all'udienza del 18.11.2021, la richiesta di sospensione del titolo esecutivo, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e l'assunzione dell'interrogatorio formale di e della Controparte_1 prova testimoniale ammessa e udienza del Testimone_1 Controparte_2
14.7.2023; e udienza del 23.5.2024), Controparte_3 Controparte_4
la causa è stata trattenuta in decisione sulla precisazione delle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1. – Ciò posto, è infondato il primo motivo di opposizione.
L'atto di precetto contiene tutti gli elementi utili per comprendere come la creditrice sia pervenuta al calcolo dell'importo totale dovuto: si tratta del contributo mensile paterno per il mantenimento dei figli, fissato nell'importo complessivo mensile di € 500,00 dal 2014 al giugno 2021, detratti gli importi indicati in quanto versati dal o riscossi dal suo datore di lavori o ricevuti in assegnazione in esito a Pt_1
precedente esecuzione.
3 La creditrice non aveva necessità di documentare alcun esborso sostenuto o comunque di allegare altro tipo di documentazione in quanto ha richiesto soltanto il pagamento del contributo paterno a titolo di mantenimento ordinario per i figli.
2.2. – È infondato anche il terzo motivo.
L'opponente non ha, infatti, assolto al suo onere di dimostrare le ripetute conciliazioni dedotte, peraltro, genericamente (Sez. 6-1, Ordinanza n. 27963 del
23/9/2022; “Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva”)
Invero, secondo la Suprema Corte, “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (Sez. 1, Sentenza n. 19535 del 17/9/2014; conf. Cass. n.1630/2018,
20323/2019 e n. 14037/2021); inoltre, “non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale” (Sez. 1, Sentenza n. 19497 del
6/10/2005).
Nel caso di specie, è dimostrata soltanto la mera coabitazione tra i coniugi.
Tuttavia, è incontestato che il non ha osservato impegno, assunto in Pt_1
sede di separazione, di chiusura in cartongesso della porta del vano assegnatogli, in modo da renderlo autonomo rispetto al resto dell'abitazione, sicché la coabitazione è stata una necessità più che una scelta dei coniugi (cfr. la sentenza n. 286/2014 del
Tribunale di Paola, ove si legge che “la casa coniugale viene assegnata in uso alla che l'abiterà con i figli. Al , viceversa, viene assegnata in uso la CP_1 Pt_1
esclusiva disponibilità di un vano di pertinenza della casa coniugale, con impegno dello stesso a renderlo autonomo previa muratura in cartongesso della porta Pt_1 attualmente esistente”).
4 Per il resto, non vi sono indici concreti di effettivo ripristino di quella comunione materiale e spirituale che caratterizza la convivenza coniugale.
In particolare, le dichiarazioni dei testi e Controparte_4 [...]
si risolvono in mere affermazioni apodittiche e generiche di CP_3
avvenuta riconciliazione, prive della descrizione di circostanze specifiche apprezzabili ai fini della richiesta valutazione giudiziale ( padre Controparte_4
dell'opponente: “Posso riferire che era la moglie di mio figlio. Si Controparte_1
sono separati e sono tornati insieme più volte. È una lunga storia. Per quel che ricordo tra il 2014 al 2016 vivevano insieme nello stesso appartamento e, per quello che so, erano ritornati insieme”; “So che e CP_3 CP_3 Parte_1
erano mariti e moglie. Sono separati ma non so da quanto tempo. Controparte_1
Un periodo la moglie se n'era andata di casa, ma poi è tornata a vivere con il marito.
Non so dire per quanto tempo sia tornati insieme né ricordo gli anni di riferimento, forse dal 2016 al 2018. Non so quando si sono separati definitivamente”).
In ogni caso, sono contrastate dalle contrarie deposizioni delle testi Tes_1
e rispettivamente madre e sorella della opposta
[...] Controparte_2
“mia figlia, dopo la separazione disposta con sentenza dell'aprile Testimone_1
del 2014, non si è mai riconciliata, neppure per un periodo limitato, con il suo ex marito. Io abito a Roma. Sento comunque mia figlia tutti i giorni e spesso vado a trovarla. Comunque mi capitava spesso di trascorre lunghi periodi, anche 15 giorni o un mese, soprattutto nel periodo estivo, a casa di mia figlia ad Amantea. In questa casa,
c'era una stanza che era riservata a ma quando c'ero io, non ho mai Parte_3
visto dentro casa Comunque gestisce un lido e nel Parte_3 Parte_3 periodo estivo dorme all'interno del lido”; “Dopo la separazione Controparte_2 dell'aprile 2014, mia sorella non si è mai riconciliata con suo marito. Non ha mai ripreso la convivenza coniugale. ADR: Io abito ad Aprilia. Anche se due o tre volte
l'anno sono sempre andata ad Amantea a trovarla, ma non ho mia soggiornato nella casa coniugale. Comunque ho sempre sentito mia sorella e mia nipote, che ora ha 17 anni. So, quindi, che non si sono mai riconciliati. continuava ad Parte_1
occupare una stanza nella casa coniugale senza però mai realizzare il muro divisorio
5 previsto dalla sentenza di separazione. Poi mia sorella non è riuscita a sostenere più questa convivenza forzata e si è allontanata dalla casa coniugale”).
2.3. – Il secondo motivo è fondato in minima parte.
Dal confronto tra il precetto opposto e le ricevute prodotte dall'opponente si ricava che la creditrice non ha tenuto conto di tre pagamenti eseguiti dal Pt_1
attraverso ricariche Postepay: € 500,00 il 2.9.2020 per “mantenimento figli mese novembre 2020”; € 200.00 il 23.10.2020 per “mantenimento ottobre 2020”; € 300 il
19.1.2021 per “mantenimento figli mese di dicembre 2020”.
Per i resto, tutte le ricevute ed i pagamenti per mantenimento figli sono stati considerati dalla parte opposte, mentre gli ulteriori pagamenti documentati (ad es. per energia elettrica o gas, o riparazione auto o cellulare, o viaggi o libri o pasti per venti persone) non appaiono specificamente riferibili al mantenimento ordinario dei figli, come fissato dal Tribunale di Paola complessivamente in € 500,00 al mese.
2.4. – In conclusione, occorre riconoscere il diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata, sulla base del precetto opposto, per € 26.510,00 (comprese € 200,00 per spese di precetto), pari alla differenza tra l'importo complessivo del precetto (€
27.510,00) ed il totale degli ulteriori pagamenti dimostrati dall'opponente (€ 1.000,00).
3. – La parziale fondatezza, in minima parte, della domanda giustifica la compensazione delle spese per un quinto.
Per il resto, in ragione della soccombenza, occorre condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.047,20 per compenso (pari alla sommatoria dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della causa, previsti dal
DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore, ridotta di un quinto per la predetta compensazione parziale), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002 in quanto l'opposta è stata ammessa al patrocinio a carico dell'erario con provvedimento del COA di Paola n. 915/2021 del 26.11.2021 su istanza dell'11.11.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 - dichiara il diritto di di procedere ad esecuzione forzata a Controparte_1
carico di sulla base del precetto opposto nei limiti di € Parte_1
26.510,00 (comprese spese di precetto);
- compensa un quinto delle spese di giudizio e, per il resto, condanna al pagamento di € 3.047,20 per compenso, oltre Parte_1
rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 7 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
7