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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1126/2022 L.P. Il Giudice, Dott. CH GN Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANTOVANI FRANCESCO MARIA per la parte ricorrente e dell'Avv. VALENZANO ROSALBA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa CH GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1126 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana, 91, presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Mantovani, che lo rappresenta e difenda come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in , via Enrico Fermi, 15, in persona del Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Valenzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.8.2022, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la reale natura subordinata del contratto di collaborazione libero professionale e delle relative proroghe intercorsi tra il dott. e l'Azienda sanitaria locale di Viterbo senza soluzione di Parte_1 continuità dal 1/12/2005 al 22/9/2019; 2. per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dello stesso Controparte_1 ricorrente di €. 206.881,28 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. al computo del periodo di lavoro dal Pt_1
1/12/2005 al 22/9/2019 nell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione RE AN (con espressa riserva di quantificare le somme dovute a tali titoli in separato giudizio).
4. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dello stesso Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, parametrata alla retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico a tempo pieno del S.s.n., nella misura ritenuta di giustizia;
5. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario ”. Si costituiva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “1. IN VIA CP_2
PRELIMINARE DI MERITO: accertare e dichiarare l'insufficienza e/o irrilevanza e/o indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della subordinazione fatta valere in giudizio in relazione all'art. 414 cp.c., nn. 3 e 4 e, di conseguenza, rigettare il ricorso nel merito;
2. NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, comunque, carente degli elementi costitutivi idonei a supportarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con prove documentali, l'escussione di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della domanda di accertamento della subordinazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi ex art. 414, nn. 3) e 4), CP_ c.p.c. sollevata dalla La lettura del ricorso consente, infatti, di individuare agevolmente il petitum (l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti) e la causa petendi (la sussistenza dei c.d. indici rivelatori della subordinazione), rilevando l'eventuale incompleta ricostruzione delle circostanze in fatto sul diverso piano dell'onere di allegazione e prova e, quindi, del merito del giudizio. Sulla subordinazione. Va rilevato che la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo (il cd. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare, l'iniziale autoqualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 16720/2021). Nella specie è stato stipulato un primo contratto di collaborazione per prestazioni di odontoiatria (poi corretto con la precisazione che la prestazione svolta e da svolgere sarebbe stata di chirurgia maxillo-facciale) dall'1.12.2005 al 30.6.2006, prorogato fino al 31.12.2006 e successivamente sostituito da altro contatto di collaborazione per le medesime prestazioni di chirurgia maxillo-facciale, prorogato senza soluzione di continuità fino al 31.12.2019. Ancor prima della scadenza dell'ultima proroga, in data 23.9.2019, è stato stipulato tra la parti un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato e non esclusivo, con inquadramento del ricorrente nel profilo di Dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina chirurgia maxillo-facciale. Non appare superfluo rilevare che nei contratti di collaborazione stipulati - contestualmente alla dichiarata assenza di subordinazione (“L'incarico ..è riferito a prestazioni di collaborazione resa in regime di lavoro autonomo, al di fuori di qualsiasi rapporto subordinato/dipendente…e, quindi, considerato senza alcun vincolo di subordinazione..”) - sono contenute clausole recanti previsioni che mal si conciliano con un rapporto di lavoro autonomo. In particolare l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro subordinato (art. 1 primo e secondo contratto), il compenso orario e non ragguagliato al risultato, la previsione di un numero fisso di ore settimanali da svolgere e di turni di pronta disponibilità alle tariffe in vigore per i medici dipendenti (art. 3 secondo contratto). In ogni caso, l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere provato che per tutto il periodo dedotto (1.12.2005 – 22.9.2019) il rapporto di lavoro tra le parti si è atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato. In tema giova premettere che trattandosi di prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente verificarsi sulla base di elementi complementari e sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, la predisposizione di turni lavorativi, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (così, ex multis, Cass. n. 23520/2019; Cass. n. 14573/2012; Cass. n. 19568/2013). Dall'istruttoria orale espletata è emerso che il ricorrente ha svolto attività di sala operatoria, assistenza ai degenti in reparto e visita ambulatoriale all'interno del reparto (attualmente di chirurgia maxillo-facciale della , seguendo turni settimanali di C.F._2 CP_2
38 ore predisposti dal Direttore della U.O., Dr. , coprendo anche le guardie festive e Pt_2 notturne al pari dei colleghi strutturati ed essendo tenuto, come questi ultimi, a garantire il servizio di reperibilità con chiamata immediata in servizio in caso di urgenze, secondo la turnazione predisposta dal Direttore Taglia. I testi escussi ( e colleghi di Tes_1 Tes_2 lavoro del ricorrente in regime di subordinazione e , Direttore del reparto) hanno Pt_2 inoltre confermato che il ricorrente, al pari dei medici in regime di subordinazione, era tenuto a trasmettere con anticipo la richiesta di ferie al Dr. , al quale dovevano essere Pt_2 altresì giustificate eventuali assenze. Quest'ultimo ha poi affermato che successivamente alla stabilizzazione del settembre 2019 l'attività prestata dal ricorrente, sotto il profilo delle modalità di svolgimento e degli orari, è rimasta la stessa rispetto a quella svolta precedentemente. Quanto riferito dai testimoni trova riscontro nella documentazione in atti, dalla quale emerge la richiesta del Direttore , con relativa autorizzazione del Direttore Sanitario, Pt_2 di svolgimento da parte del ricorrente di attività di pronta disponibilità, nonché l'inserimento del unitamente ai colleghi in regime di subordinazione, nei turni di Pt_1 reperibilità predisposti dal , oltre che la corresponsione in favore del ricorrente, per Pt_2 le ore di reperibilità (diurne, notturne e festive) e di lavoro straordinario in reperibilità, del medesimo corrispettivo previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici subordinati (come peraltro stabilito dall'art. 3 del contratto di collaborazione). I referti di pronto soccorso depositati dal ricorrente, inoltre, dimostrano che il ha Pt_1 altresì svolto, sempre per prestazioni di chirurgia maxillo-facciale, consulenze per pazienti di pronto soccorso, attività questa che, esulando dalla prestazione per lo svolgimento della quale risultano stipulati i contratti di collaborazione e le relative proroghe (“prestazioni di Chirurgia Maxillo-Facciale presso la omonima Struttura a Valenza Dipartimentale”), è di per sé dimostrativa dell'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo ed organizzativo dell' resistente. CP_1
Ebbene, le risultanze probatorie complessivamente considerate consentono di ritenere che il ricorrente, pur essendo stato formalmente legato all'Azienda da un rapporto di collaborazione in regime di lavoro autonomo, abbia di fatto svolto la sua attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato. A tal fine risultano significativi e decisivi i seguenti elementi: lo stabile, continuativo e duraturo inserimento delle prestazioni del ricorrente nell'organizzazione aziendale, con turni predeterminati e vincolanti, in condizione di parità con i medici strutturati;
l'assoggettamento alle medesime direttive programmatiche dei medici in regime di subordinazione;
il compenso erogato in base al tempo lavorato e non in vista di un risultato finale, nonché, relativamente ai turni di reperibilità, l'applicazione del medesimo compenso orario previsto per i medici subordinati;
l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto ai colleghi subordinati. Infine, di particolare rilievo è la circostanza (affermata dal teste ) che le modalità di svolgimento della prestazione non sono Pt_2 mutate a seguito dell'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il che conferma l'assoggettamento del al potere direttivo, Pt_1 organizzativo e disciplinare dell'Azienda già nel periodo formalmente qualificato di lavoro autonomo. Sulle differenze retributive. Accertato lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, il ricorrente ha diritto di ottenere dall' le conseguenti differenze retributive in virtù del principio di CP_1 corrispettività di cui all'art. 2126 c.c. Sul punto va innanzitutto accolta l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla resistente. In tema la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo (del quale sia successivamente accertata la natura subordinata), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (così Cass. n. 35676/2021 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 36197/2023). Nella specie, avendo la resistente ricevuto la prima messa in mora il 5.11.2020 (doc. 13 ricorso), sono prescritti tutti i crediti maturati fino al 4.11.2015, non essendo invece prescritti i diritti di credito sorti dal 5.11.2015 al 22.9.2019. Ciò posto, per la quantificazione delle differenze retributive dovute è stata disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, dica il CTU se esistano e per quale misura differenze retributive per le voci indicate nei conteggi di parte ricorrente (con esclusione dell'indennità di esclusività, dell'indennità di pronta disponibilità e dell'indennità di posizione parte variabile aziendale) e per TFR limitatamente al periodo 12.4.2012-31.12.2016 e tenuto conto di un rapporto di lavoro subordinato non esclusivo di dirigente medico dall'1.1.2005 al 31.12.2016 disciplinato dal Ccnl RE Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, considerando le ore lavorate e gli importi corrisposti dalla resistente risultanti dalla documentazione in atti (prospetti presenza, ricevute di pagamento, dichiarazioni dei redditi). Riferisca altresì su ogni elemento ritenuto utile ai fini del decidere”. Quanto all'indennità di esclusività (voce attribuita al medico in ragione dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l' , essa è stata esclusa dal dovuto in quanto CP_1 non risulta inserita nei contratti di collaborazione stipulati alcuna clausola recante tale obbligo ed, anzi, essendo ivi espressamente prevista l'assenza di esclusività. Va peraltro sottolineato che i testi escussi hanno dichiarato che il ricorrente, nel periodo in questione, ha svolto anche attività libero-professionale esterna all'Azienda, sicché può altresì escludersi che il rapporto si sia di fatto atteggiato in termini di esclusività. Parimenti è stata esclusa dalle spettanze la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata in quanto, in conformità all'art. 43 Ccnl Dirigenza Medica del 3.11.2005, essa non spetta ai dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo con meno di cinque anni di anzianità o con più di cinque anni ma senza incarico di direzione (almeno) di struttura semplice, circostanza questa non dedotta dal ricorrente. A partire dal Ccnl di categoria triennio 2016-2018, inoltre, detta retribuzione è stata trasformata in retribuzione di posizione complessiva, composta da una parte fissa e da una parte variabile. Ai sensi dell'art. 91 del predetto Ccnl, al dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo spetta il 55% della sola retribuzione di parte fissa, la quale, tuttavia, è attribuita in misura diversa a seconda delle funzioni/tipologie di incarico graduate da ciascuna Azienda. Il ricorrente, tuttavia, non ha indicato né depositato le relative norme della contrattazione integrativa aziendale ai fini della quantificazione dell'importo, sicché non può essere al medesimo riconosciuta detta quota di retribuzione parte fissa. Con riferimento al TFR, la domanda di condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 importo nei confronti del ricorrente va dichiarata inammissibile, risultando fondata Cont l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla elle note autorizzate del 9.1.2024. In tema appare innanzitutto priva di pregio la contestazione di tardività mossa dalla parte ricorrente considerato che il difetto di una condizione dell'azione (quale è la legittimazione passiva) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta l'emissione di una pronuncia di mero rito volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda. Quanto poi alla spettanza del trattamento di fine rapporto, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, per un verso, che in tema di pubblico impiego privatizzato in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione che, a seguito di accertamento giudiziale, risulti avere la sostanza di un contratto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto al TFR per il periodo pregresso (così Cass. n. 4360/2023) e, per altro verso, che l'esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione giuridica del rapporto, risultando pertanto irrilevante la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro ed assumendo esclusivo rilievo la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro seppure in successione temporale tra loro e alle dipendenze dalla medesima amministrazione statale (così Cass. n. 2828/2021; Cass. n. 5895/2020). Peraltro è stato chiarito che per il calcolo del TFR vanno considerate anche le retribuzioni ormai prescritte in quanto il diritto al TFR matura solo alla fine del rapporto e gli accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione (in tal senso Cass. 11579/2014). Ciò posto, non può, tuttavia, prescindersi dal fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999 nei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze delle Aziende sanitarie il TFR è corrisposto dall'Inps e non dal datore di lavoro, che ha solo l'obbligo di versamento all'Inps (ex Inpdap) di un contributo previdenziale nella misura fissata dalla normativa. Ne deriva che l'unico obbligo che può configurarsi in capo all' è quello CP_1 di versamento del contributo a tal fine previsto nei confronti dell'Inps, con conseguente obbligo per l'Istituto di pagamento del TFR in favore del lavoratore (in tal senso Tribunale di Roma n. 4436/2025 del 10.4.2025). Nella specie non è stata formulata domanda di condanna dell' al versamento nei confronti dell'Inps (non chiamato in giudizio) del CP_1 Cont contributo per la liquidazione del TFR, ma solo domanda di condanna dalla al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive (comprensive del TFR). La medesima, tuttavia, risulta inammissibile nella parte relativa al TFR in quanto proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. Tanto chiarito, il CTU nominato ha accertato che il complessivo importo corrisposto dalla Cont l ricorrente è superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato nel periodo 12.4.2012- 31.12.2016 nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato non esclusivo di dirigente medico disciplinato dal Ccnl RE Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le risultanze della CTU contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Ne deriva il rigetto della domanda di condanna dell'Azienda alla corresponsione in favore del ricorrente di somme a titolo di differenze retributive. Sull'anzianità di servizio ai fini dell'indennità di esclusiva e della retribuzione di posizione. Il ricorrente chiede che il periodo formalmente qualificato come di lavoro autonomo, ma sostanzialmente svolto in regime di subordinazione, sia considerato ai fini dell'anzianità di servizio utile per la quantificazione dell'indennità di esclusiva e della retribuzione di posizione da riconoscergli a seguito dell'avvenuta stabilizzazione. La domanda è infondata e va pertanto respinta. La pretesa del ricorrente è in contrasto con il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di forza del quale: “nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”” (così, Cass. n. 15422/2024; Cass. n. 30235/2022; Cass. n. 32263/2021). Peraltro è solo il caso di precisare che il ricorrente è attualmente legato all'Azienda da un rapporto di lavoro subordinato non esclusivo (art 1 contratto) sicché al medesimo non può riconoscersi né l'indennità di esclusiva né la retribuzione di posizione (parametrata a determinate soglie di anzianità solo per i dirigenti con rapporto esclusivo). Sul risarcimento del danno ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001. La domanda di risarcimento del danno ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 risulta fondata e va pertanto accolta. Nel caso in esame vengono in rilievo contratti di collaborazione da ritenersi nulli in quanto, di fatto, la prestazione si è svolta in regime di subordinazione. L'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, in conformità all'art. 97 Cost., esclude che dalla violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni possa derivare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rimanendo la tutela del lavoratore limitata a quanto assicurato dall'art. 2126 c.c. ed “al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizione imperative”. In tema la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative", deve essere interpretato
- con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Per liquidazione del suddetto danno da perdita del lavoro è utilizzabile come criterio tendenziale, quello indicato dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, apparendo, invece, improprio, il ricorso in via analogica sia al sistema indennitario onnicomprensivo previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, sia al criterio previsto dall'art. 18 St.lav., trattandosi di criteri che, per motivi diversi, non hanno alcuna attinenza con l'indicata fattispecie” (così Cass. n. 1260/2015) Per quanto riguarda poi il concreto criterio per la liquidazione del danno, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072/2016, ha precisato che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604”. Per completezza deve rilevarsi che l'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 ha riprodotto pedissequamente la misura risarcitoria di cui all'abrogato art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Tale pacifico principio enunciato in tema di nullità dei contratti a termine deve trovare applicazione anche “nell'ipotesi di reiterazione, mediante proroga o rinnovo, di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine” (cfr. Cass. n. 10951/2018). Dai richiamati principi discende che, ove per il rapporto, di fatto subordinato, sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato, affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge (cfr. Cass. n. 10951/2018). In tema giova rammentare che il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è soggetto, sul piano eurounitario, alla direttiva 1999/70/CE di recepimento dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 Marzo 1999, così come interpretato dal Corte di giustizia dell'UE e, sul pianto nazionale, all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, che ne sancisce la legittimità solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale. Nella specie la disciplina normativa è stata certamente violata avendo l proceduto CP_1 alla stipula di contratti di collaborazione (dissimulanti contratti di lavoro subordinato a tempi determinato), per una durata complessiva di quasi quattordici anni in ragione delle diciotto proroghe intervenute e per lo svolgimento delle medesime mansioni, circostanze di per sé sufficienti ad escludere la sussistenza nella specie di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale ed indicative, al contrario, della necessità di sopperire ad una perdurante carenza di organico e, quindi, di far fronte all'ordinario fabbisogno di personale. Quanto alla misura del risarcimento, nelle more del giudizio l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 è stato modificato dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024 (cd. “salva infrazioni”), convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024. Tale novella ha sostituito il terzo, il quarto e il quinto periodo del predetto art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel modo seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Come sostenuto dalla giurisprudenza di merito richiamata dalla parte ricorrente nelle note autorizzate del 24.4.2025, detta novella legislativa deve ritenersi applicabile al caso di specie sia perché non si verte in un'ipotesi di successione di leggi che regolano diversamente il medesimo fenomeno bensì di successione tra una disposizione nuova e una prassi giurisprudenziale finalizzata all'esercizio uniforme della discrezionalità nel giudizio di equità, come tale priva di forza di legge (così Cass. n. 28990/2019), sia in forza del principio di primazia del diritto unionale, considerato che la disposizione in esame è stata esplicitamente adottata al fine di evitare una procedura di infrazione comunitaria per violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori precari ed a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Il risarcimento va quindi quantificato tenendo conto degli specifici parametri dettati dalla suddetta nuova disposizione legislativa e, più nello specifico, va determinato nella misura prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001, compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Con riferimento al caso di specie, tenuto conto del numeroso numero di proroghe (diciotto) e della notevole durata complessiva del rapporto (poco meno di quattordici anni), il danno può essere quantificato nella misura di 20 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (cfr. Cass. n. 3027/2014), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido. Nei rapporti interni tali spese vanno poste per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, accerta e dichiara che, nel periodo Controparte_1 dall'1.1.2005 al 31.12.2016, il ricorrente ha prestato in favore della resistente attività lavorativa secondo lo schema del lavoro subordinato;
- respinge la domanda di differenze retributive;
Cont
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di condanna al pagamento del TFR;
- respinge la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 in favore del ricorrente, quantificato in 20 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e, nei rapporti interni, pone le spese per metà a carico della parte ricorrente e per l'altra metà a carico della parte resistente. Viterbo, lì 29 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
CH GN
Proc. R.G.L.P. n. 1126/2022 L.P. Il Giudice, Dott. CH GN Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANTOVANI FRANCESCO MARIA per la parte ricorrente e dell'Avv. VALENZANO ROSALBA per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa CH GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1126 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana, 91, presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Mantovani, che lo rappresenta e difenda come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in , via Enrico Fermi, 15, in persona del Direttore Generale e legale CP_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Valenzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.8.2022, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la reale natura subordinata del contratto di collaborazione libero professionale e delle relative proroghe intercorsi tra il dott. e l'Azienda sanitaria locale di Viterbo senza soluzione di Parte_1 continuità dal 1/12/2005 al 22/9/2019; 2. per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dello stesso Controparte_1 ricorrente di €. 206.881,28 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. sempre per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. al computo del periodo di lavoro dal Pt_1
1/12/2005 al 22/9/2019 nell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione RE AN (con espressa riserva di quantificare le somme dovute a tali titoli in separato giudizio).
4. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dello stesso Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, parametrata alla retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico a tempo pieno del S.s.n., nella misura ritenuta di giustizia;
5. il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario ”. Si costituiva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “1. IN VIA CP_2
PRELIMINARE DI MERITO: accertare e dichiarare l'insufficienza e/o irrilevanza e/o indeterminatezza della deduzione dei fatti costitutivi della domanda di riconoscimento della subordinazione fatta valere in giudizio in relazione all'art. 414 cp.c., nn. 3 e 4 e, di conseguenza, rigettare il ricorso nel merito;
2. NEL MERITO: rigettare la domanda avversaria siccome inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e, comunque, carente degli elementi costitutivi idonei a supportarla. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La causa, istruita con prove documentali, l'escussione di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della domanda di accertamento della subordinazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi ex art. 414, nn. 3) e 4), CP_ c.p.c. sollevata dalla La lettura del ricorso consente, infatti, di individuare agevolmente il petitum (l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti) e la causa petendi (la sussistenza dei c.d. indici rivelatori della subordinazione), rilevando l'eventuale incompleta ricostruzione delle circostanze in fatto sul diverso piano dell'onere di allegazione e prova e, quindi, del merito del giudizio. Sulla subordinazione. Va rilevato che la qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione in regime di lavoro autonomo (il cd. nomen iuris), pur essendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, non assume tuttavia rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, venendosi così a configurare, l'iniziale autoqualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (per tutte, Cass. n. 1095/2023; Cass. n. 16720/2021). Nella specie è stato stipulato un primo contratto di collaborazione per prestazioni di odontoiatria (poi corretto con la precisazione che la prestazione svolta e da svolgere sarebbe stata di chirurgia maxillo-facciale) dall'1.12.2005 al 30.6.2006, prorogato fino al 31.12.2006 e successivamente sostituito da altro contatto di collaborazione per le medesime prestazioni di chirurgia maxillo-facciale, prorogato senza soluzione di continuità fino al 31.12.2019. Ancor prima della scadenza dell'ultima proroga, in data 23.9.2019, è stato stipulato tra la parti un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato e non esclusivo, con inquadramento del ricorrente nel profilo di Dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina chirurgia maxillo-facciale. Non appare superfluo rilevare che nei contratti di collaborazione stipulati - contestualmente alla dichiarata assenza di subordinazione (“L'incarico ..è riferito a prestazioni di collaborazione resa in regime di lavoro autonomo, al di fuori di qualsiasi rapporto subordinato/dipendente…e, quindi, considerato senza alcun vincolo di subordinazione..”) - sono contenute clausole recanti previsioni che mal si conciliano con un rapporto di lavoro autonomo. In particolare l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro subordinato (art. 1 primo e secondo contratto), il compenso orario e non ragguagliato al risultato, la previsione di un numero fisso di ore settimanali da svolgere e di turni di pronta disponibilità alle tariffe in vigore per i medici dipendenti (art. 3 secondo contratto). In ogni caso, l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere provato che per tutto il periodo dedotto (1.12.2005 – 22.9.2019) il rapporto di lavoro tra le parti si è atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato. In tema giova premettere che trattandosi di prestazioni mediche, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve necessariamente verificarsi sulla base di elementi complementari e sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive programmatiche, la predisposizione di turni lavorativi, la reperibilità, la modalità del compenso ragguagliato alle ore e non al risultato, l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto a lavoratori qualificati come subordinati, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo (così, ex multis, Cass. n. 23520/2019; Cass. n. 14573/2012; Cass. n. 19568/2013). Dall'istruttoria orale espletata è emerso che il ricorrente ha svolto attività di sala operatoria, assistenza ai degenti in reparto e visita ambulatoriale all'interno del reparto (attualmente di chirurgia maxillo-facciale della , seguendo turni settimanali di C.F._2 CP_2
38 ore predisposti dal Direttore della U.O., Dr. , coprendo anche le guardie festive e Pt_2 notturne al pari dei colleghi strutturati ed essendo tenuto, come questi ultimi, a garantire il servizio di reperibilità con chiamata immediata in servizio in caso di urgenze, secondo la turnazione predisposta dal Direttore Taglia. I testi escussi ( e colleghi di Tes_1 Tes_2 lavoro del ricorrente in regime di subordinazione e , Direttore del reparto) hanno Pt_2 inoltre confermato che il ricorrente, al pari dei medici in regime di subordinazione, era tenuto a trasmettere con anticipo la richiesta di ferie al Dr. , al quale dovevano essere Pt_2 altresì giustificate eventuali assenze. Quest'ultimo ha poi affermato che successivamente alla stabilizzazione del settembre 2019 l'attività prestata dal ricorrente, sotto il profilo delle modalità di svolgimento e degli orari, è rimasta la stessa rispetto a quella svolta precedentemente. Quanto riferito dai testimoni trova riscontro nella documentazione in atti, dalla quale emerge la richiesta del Direttore , con relativa autorizzazione del Direttore Sanitario, Pt_2 di svolgimento da parte del ricorrente di attività di pronta disponibilità, nonché l'inserimento del unitamente ai colleghi in regime di subordinazione, nei turni di Pt_1 reperibilità predisposti dal , oltre che la corresponsione in favore del ricorrente, per Pt_2 le ore di reperibilità (diurne, notturne e festive) e di lavoro straordinario in reperibilità, del medesimo corrispettivo previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici subordinati (come peraltro stabilito dall'art. 3 del contratto di collaborazione). I referti di pronto soccorso depositati dal ricorrente, inoltre, dimostrano che il ha Pt_1 altresì svolto, sempre per prestazioni di chirurgia maxillo-facciale, consulenze per pazienti di pronto soccorso, attività questa che, esulando dalla prestazione per lo svolgimento della quale risultano stipulati i contratti di collaborazione e le relative proroghe (“prestazioni di Chirurgia Maxillo-Facciale presso la omonima Struttura a Valenza Dipartimentale”), è di per sé dimostrativa dell'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo ed organizzativo dell' resistente. CP_1
Ebbene, le risultanze probatorie complessivamente considerate consentono di ritenere che il ricorrente, pur essendo stato formalmente legato all'Azienda da un rapporto di collaborazione in regime di lavoro autonomo, abbia di fatto svolto la sua attività medica secondo lo schema del lavoro subordinato. A tal fine risultano significativi e decisivi i seguenti elementi: lo stabile, continuativo e duraturo inserimento delle prestazioni del ricorrente nell'organizzazione aziendale, con turni predeterminati e vincolanti, in condizione di parità con i medici strutturati;
l'assoggettamento alle medesime direttive programmatiche dei medici in regime di subordinazione;
il compenso erogato in base al tempo lavorato e non in vista di un risultato finale, nonché, relativamente ai turni di reperibilità, l'applicazione del medesimo compenso orario previsto per i medici subordinati;
l'identità delle modalità di espletamento di mansioni rispetto ai colleghi subordinati. Infine, di particolare rilievo è la circostanza (affermata dal teste ) che le modalità di svolgimento della prestazione non sono Pt_2 mutate a seguito dell'assunzione del ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il che conferma l'assoggettamento del al potere direttivo, Pt_1 organizzativo e disciplinare dell'Azienda già nel periodo formalmente qualificato di lavoro autonomo. Sulle differenze retributive. Accertato lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, il ricorrente ha diritto di ottenere dall' le conseguenti differenze retributive in virtù del principio di CP_1 corrispettività di cui all'art. 2126 c.c. Sul punto va innanzitutto accolta l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dalla resistente. In tema la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo (del quale sia successivamente accertata la natura subordinata), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (così Cass. n. 35676/2021 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 36197/2023). Nella specie, avendo la resistente ricevuto la prima messa in mora il 5.11.2020 (doc. 13 ricorso), sono prescritti tutti i crediti maturati fino al 4.11.2015, non essendo invece prescritti i diritti di credito sorti dal 5.11.2015 al 22.9.2019. Ciò posto, per la quantificazione delle differenze retributive dovute è stata disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, dica il CTU se esistano e per quale misura differenze retributive per le voci indicate nei conteggi di parte ricorrente (con esclusione dell'indennità di esclusività, dell'indennità di pronta disponibilità e dell'indennità di posizione parte variabile aziendale) e per TFR limitatamente al periodo 12.4.2012-31.12.2016 e tenuto conto di un rapporto di lavoro subordinato non esclusivo di dirigente medico dall'1.1.2005 al 31.12.2016 disciplinato dal Ccnl RE Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, considerando le ore lavorate e gli importi corrisposti dalla resistente risultanti dalla documentazione in atti (prospetti presenza, ricevute di pagamento, dichiarazioni dei redditi). Riferisca altresì su ogni elemento ritenuto utile ai fini del decidere”. Quanto all'indennità di esclusività (voce attribuita al medico in ragione dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l' , essa è stata esclusa dal dovuto in quanto CP_1 non risulta inserita nei contratti di collaborazione stipulati alcuna clausola recante tale obbligo ed, anzi, essendo ivi espressamente prevista l'assenza di esclusività. Va peraltro sottolineato che i testi escussi hanno dichiarato che il ricorrente, nel periodo in questione, ha svolto anche attività libero-professionale esterna all'Azienda, sicché può altresì escludersi che il rapporto si sia di fatto atteggiato in termini di esclusività. Parimenti è stata esclusa dalle spettanze la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata in quanto, in conformità all'art. 43 Ccnl Dirigenza Medica del 3.11.2005, essa non spetta ai dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo con meno di cinque anni di anzianità o con più di cinque anni ma senza incarico di direzione (almeno) di struttura semplice, circostanza questa non dedotta dal ricorrente. A partire dal Ccnl di categoria triennio 2016-2018, inoltre, detta retribuzione è stata trasformata in retribuzione di posizione complessiva, composta da una parte fissa e da una parte variabile. Ai sensi dell'art. 91 del predetto Ccnl, al dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo spetta il 55% della sola retribuzione di parte fissa, la quale, tuttavia, è attribuita in misura diversa a seconda delle funzioni/tipologie di incarico graduate da ciascuna Azienda. Il ricorrente, tuttavia, non ha indicato né depositato le relative norme della contrattazione integrativa aziendale ai fini della quantificazione dell'importo, sicché non può essere al medesimo riconosciuta detta quota di retribuzione parte fissa. Con riferimento al TFR, la domanda di condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 importo nei confronti del ricorrente va dichiarata inammissibile, risultando fondata Cont l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla elle note autorizzate del 9.1.2024. In tema appare innanzitutto priva di pregio la contestazione di tardività mossa dalla parte ricorrente considerato che il difetto di una condizione dell'azione (quale è la legittimazione passiva) è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e comporta l'emissione di una pronuncia di mero rito volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda. Quanto poi alla spettanza del trattamento di fine rapporto, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, per un verso, che in tema di pubblico impiego privatizzato in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione che, a seguito di accertamento giudiziale, risulti avere la sostanza di un contratto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto al TFR per il periodo pregresso (così Cass. n. 4360/2023) e, per altro verso, che l'esigibilità del TFR è ancorata alla cessazione giuridica del rapporto, risultando pertanto irrilevante la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro ed assumendo esclusivo rilievo la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro seppure in successione temporale tra loro e alle dipendenze dalla medesima amministrazione statale (così Cass. n. 2828/2021; Cass. n. 5895/2020). Peraltro è stato chiarito che per il calcolo del TFR vanno considerate anche le retribuzioni ormai prescritte in quanto il diritto al TFR matura solo alla fine del rapporto e gli accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione (in tal senso Cass. 11579/2014). Ciò posto, non può, tuttavia, prescindersi dal fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 7, D.P.C.M. 20 dicembre 1999 nei rapporti di pubblico impiego alle dipendenze delle Aziende sanitarie il TFR è corrisposto dall'Inps e non dal datore di lavoro, che ha solo l'obbligo di versamento all'Inps (ex Inpdap) di un contributo previdenziale nella misura fissata dalla normativa. Ne deriva che l'unico obbligo che può configurarsi in capo all' è quello CP_1 di versamento del contributo a tal fine previsto nei confronti dell'Inps, con conseguente obbligo per l'Istituto di pagamento del TFR in favore del lavoratore (in tal senso Tribunale di Roma n. 4436/2025 del 10.4.2025). Nella specie non è stata formulata domanda di condanna dell' al versamento nei confronti dell'Inps (non chiamato in giudizio) del CP_1 Cont contributo per la liquidazione del TFR, ma solo domanda di condanna dalla al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive (comprensive del TFR). La medesima, tuttavia, risulta inammissibile nella parte relativa al TFR in quanto proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. Tanto chiarito, il CTU nominato ha accertato che il complessivo importo corrisposto dalla Cont l ricorrente è superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato nel periodo 12.4.2012- 31.12.2016 nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato non esclusivo di dirigente medico disciplinato dal Ccnl RE Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le risultanze della CTU contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Ne deriva il rigetto della domanda di condanna dell'Azienda alla corresponsione in favore del ricorrente di somme a titolo di differenze retributive. Sull'anzianità di servizio ai fini dell'indennità di esclusiva e della retribuzione di posizione. Il ricorrente chiede che il periodo formalmente qualificato come di lavoro autonomo, ma sostanzialmente svolto in regime di subordinazione, sia considerato ai fini dell'anzianità di servizio utile per la quantificazione dell'indennità di esclusiva e della retribuzione di posizione da riconoscergli a seguito dell'avvenuta stabilizzazione. La domanda è infondata e va pertanto respinta. La pretesa del ricorrente è in contrasto con il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di forza del quale: “nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum”” (così, Cass. n. 15422/2024; Cass. n. 30235/2022; Cass. n. 32263/2021). Peraltro è solo il caso di precisare che il ricorrente è attualmente legato all'Azienda da un rapporto di lavoro subordinato non esclusivo (art 1 contratto) sicché al medesimo non può riconoscersi né l'indennità di esclusiva né la retribuzione di posizione (parametrata a determinate soglie di anzianità solo per i dirigenti con rapporto esclusivo). Sul risarcimento del danno ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001. La domanda di risarcimento del danno ex art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 risulta fondata e va pertanto accolta. Nel caso in esame vengono in rilievo contratti di collaborazione da ritenersi nulli in quanto, di fatto, la prestazione si è svolta in regime di subordinazione. L'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, in conformità all'art. 97 Cost., esclude che dalla violazione delle norme riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni possa derivare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rimanendo la tutela del lavoratore limitata a quanto assicurato dall'art. 2126 c.c. ed “al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizione imperative”. In tema la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative", deve essere interpretato
- con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico - nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di "danno comunitario", il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Per liquidazione del suddetto danno da perdita del lavoro è utilizzabile come criterio tendenziale, quello indicato dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, apparendo, invece, improprio, il ricorso in via analogica sia al sistema indennitario onnicomprensivo previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, sia al criterio previsto dall'art. 18 St.lav., trattandosi di criteri che, per motivi diversi, non hanno alcuna attinenza con l'indicata fattispecie” (così Cass. n. 1260/2015) Per quanto riguarda poi il concreto criterio per la liquidazione del danno, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072/2016, ha precisato che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604”. Per completezza deve rilevarsi che l'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 ha riprodotto pedissequamente la misura risarcitoria di cui all'abrogato art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Tale pacifico principio enunciato in tema di nullità dei contratti a termine deve trovare applicazione anche “nell'ipotesi di reiterazione, mediante proroga o rinnovo, di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine” (cfr. Cass. n. 10951/2018). Dai richiamati principi discende che, ove per il rapporto, di fatto subordinato, sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato, affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge (cfr. Cass. n. 10951/2018). In tema giova rammentare che il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego è soggetto, sul piano eurounitario, alla direttiva 1999/70/CE di recepimento dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 Marzo 1999, così come interpretato dal Corte di giustizia dell'UE e, sul pianto nazionale, all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, che ne sancisce la legittimità solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale. Nella specie la disciplina normativa è stata certamente violata avendo l proceduto CP_1 alla stipula di contratti di collaborazione (dissimulanti contratti di lavoro subordinato a tempi determinato), per una durata complessiva di quasi quattordici anni in ragione delle diciotto proroghe intervenute e per lo svolgimento delle medesime mansioni, circostanze di per sé sufficienti ad escludere la sussistenza nella specie di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale ed indicative, al contrario, della necessità di sopperire ad una perdurante carenza di organico e, quindi, di far fronte all'ordinario fabbisogno di personale. Quanto alla misura del risarcimento, nelle more del giudizio l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 è stato modificato dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024 (cd. “salva infrazioni”), convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024. Tale novella ha sostituito il terzo, il quarto e il quinto periodo del predetto art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel modo seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Come sostenuto dalla giurisprudenza di merito richiamata dalla parte ricorrente nelle note autorizzate del 24.4.2025, detta novella legislativa deve ritenersi applicabile al caso di specie sia perché non si verte in un'ipotesi di successione di leggi che regolano diversamente il medesimo fenomeno bensì di successione tra una disposizione nuova e una prassi giurisprudenziale finalizzata all'esercizio uniforme della discrezionalità nel giudizio di equità, come tale priva di forza di legge (così Cass. n. 28990/2019), sia in forza del principio di primazia del diritto unionale, considerato che la disposizione in esame è stata esplicitamente adottata al fine di evitare una procedura di infrazione comunitaria per violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori precari ed a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Il risarcimento va quindi quantificato tenendo conto degli specifici parametri dettati dalla suddetta nuova disposizione legislativa e, più nello specifico, va determinato nella misura prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001, compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Con riferimento al caso di specie, tenuto conto del numeroso numero di proroghe (diciotto) e della notevole durata complessiva del rapporto (poco meno di quattordici anni), il danno può essere quantificato nella misura di 20 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (cfr. Cass. n. 3027/2014), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido. Nei rapporti interni tali spese vanno poste per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, accerta e dichiara che, nel periodo Controparte_1 dall'1.1.2005 al 31.12.2016, il ricorrente ha prestato in favore della resistente attività lavorativa secondo lo schema del lavoro subordinato;
- respinge la domanda di differenze retributive;
Cont
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di condanna al pagamento del TFR;
- respinge la domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 in favore del ricorrente, quantificato in 20 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e, nei rapporti interni, pone le spese per metà a carico della parte ricorrente e per l'altra metà a carico della parte resistente. Viterbo, lì 29 ottobre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
CH GN