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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2789/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150008056350000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160017158003000 IVA-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160063537507000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016023984000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.3.2024, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Ricorrente_1Primo Grado di Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato chiedendo l'annullamento, le cartelle di pagamento n.
29320150008056350, n. 29320160017158003, n. 29320160063537507 e n.
29320170016023984 sottostanti all'intimazione di pagamento n. 29320239028885768, avendo già pagato quanto dovuto a seguito di adesione alla definizione agevolata, pagamento avvenuto secondo il piano di rateazione approvato e predisposto dallo stesso
Ente Riscossore.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente, posto che a una prima comunicazione contenente la ripartizione delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio”, ancor prima della scadenza della terza rata, ovvero in data 03/07/2020, l'Agente della Riscossione inviava una seconda comunicazione contenente la ripartizione delle somme dovute delle ultime quattro rate a titolo di “saldo e stralcio” e la precisazione che il pagamento deve essere pertanto effettuato rispettando sempre le stesse scadenze ma con i nuovi importi. La ricorrente ha continuato a pagare secondo quanto stabilito nella prima comunicazione. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Osserva la Corte che la ricorrente, diversamente da quanto affermato, non ha pagato quanto dovuto a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, posto che nell'eseguire i versamenti alle scadenze previste nella definizione non ha provveduto a versare quanto comunicato, in data 3.7.2020, dall'Agente della Riscossione, ovvero che il pagamento doveva essere effettuato rispettando sempre le stesse scadenze ma con i nuovi importi.
Le spese di giudizio, stante la particolarità della materia trattata, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore MARINO GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2789/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150008056350000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160017158003000 IVA-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160063537507000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170016023984000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.3.2024, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Ricorrente_1Primo Grado di Catania, la sig.ra , come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato chiedendo l'annullamento, le cartelle di pagamento n.
29320150008056350, n. 29320160017158003, n. 29320160063537507 e n.
29320170016023984 sottostanti all'intimazione di pagamento n. 29320239028885768, avendo già pagato quanto dovuto a seguito di adesione alla definizione agevolata, pagamento avvenuto secondo il piano di rateazione approvato e predisposto dallo stesso
Ente Riscossore.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, costituita in giudizio, ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente, posto che a una prima comunicazione contenente la ripartizione delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio”, ancor prima della scadenza della terza rata, ovvero in data 03/07/2020, l'Agente della Riscossione inviava una seconda comunicazione contenente la ripartizione delle somme dovute delle ultime quattro rate a titolo di “saldo e stralcio” e la precisazione che il pagamento deve essere pertanto effettuato rispettando sempre le stesse scadenze ma con i nuovi importi. La ricorrente ha continuato a pagare secondo quanto stabilito nella prima comunicazione. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Osserva la Corte che la ricorrente, diversamente da quanto affermato, non ha pagato quanto dovuto a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, posto che nell'eseguire i versamenti alle scadenze previste nella definizione non ha provveduto a versare quanto comunicato, in data 3.7.2020, dall'Agente della Riscossione, ovvero che il pagamento doveva essere effettuato rispettando sempre le stesse scadenze ma con i nuovi importi.
Le spese di giudizio, stante la particolarità della materia trattata, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede:
1) Rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Compensa le spese di lite.
Catania, 13 gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota