Art. 137. Esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall' articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonche' ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale , le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle piu' generali competenze di altri ministeri:
a) esercita l'attivita' di polizia stradale, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
b) presta, ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; ((51)) c) concorre nell'attivita' di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) concorre nell'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
--------------- AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
h) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 92, comma 1 , e nell' articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".
a) esercita l'attivita' di polizia stradale, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
b) presta, ai sensi dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; ((51)) c) concorre nell'attivita' di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) concorre nell'attivita' di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
--------------- AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
h) l' articolo 11 della legge n. 225 del 1992 , citato nell' articolo 92, comma 1 , e nell' articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 , deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".