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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 164 / 2023 RG
promossa da
Parte_1
avv. Fabio e Francesco Rusconi appellante principale / appellato incidentale
contro
Controparte_1
avv. Guglielmo Burragato appellata principale / appellante incidentale
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 212/2022 del Tribunale di Siena quale giudice del lavoro, pubblicata in data 18 novembre 2022
all'esito della camera di consiglio dell'udienza 14 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso al Tribunale di Siena, , già dipendente della Parte_1 Controparte_1
dal 1975, da ultimo inquadrato come Quadro CCNL Credito, in pensione dal 1° aprile 2019,
[...] aveva premesso di avere prestato servizio all'estero nei seguenti periodi:
maggio 1991 / ottobre 1998 NG;
novembre 1998 / giugno 2003 EW RK;
luglio 2006 / marzo 2019 NG KO. Affermata la natura retributiva delle voci componenti il c.d. “trattamento estero”, concordato con PS per ciascuno dei tre periodi (voci che invece nel corso del rapporto la stessa aveva erroneamente trattato come risarcitorie), CP_1 aveva chiesto che fossero incluse nelle rispettive basi di calcolo del TFR e dei contributi per la previdenza complementare (alla quale aveva scelto di devolvere anche il TFR), nonché nell'imponibile previdenziale ai fini della pensione INPS. Di conseguenza, aveva formulato le seguenti plurime richieste.
La doveva essere condannata a pagare €. 490.499,66 a titolo di differenze sul TFR derivanti dalla inclusione CP_1 delle seguenti voci retributive del trattamento estero percepito nei tre periodi 1991 / 2019:
a) Spese da sopportare nell'interesse dell'azienda in relazione alla funzione svolta / maggiorazione per svolgimento all'estero della funzione;
b) Maggiori oneri per moglie-figli rimasti in Italia / maggiori spese per familiari conviventi trasferiti / quid per familiari a carico trasferiti;
c) Maggiore costo della vita all'estero / differenziale costo della vita all'estero;
d) Maggiori oneri connessi alla locazione / contributo alloggio;
e) Interventi per spese di prima sistemazione (unica esclusione ormai in giudicato);
f) Rimborso spese di viaggio per ferie in Italia o per rientri eccezionali / viaggio per ferie;
g). Contributo per le spese scolastiche per figli trasferiti / contributi scolastici;
h) Indennità̀ estero;
La doveva essere condannata a pagare la differenza tra quanto egli aveva già percepito dalla Cassa di CP_1
Previdenza Aziendale a titolo di liquidazione della prestazione collegata alla posizione previdenziale personale, e la maggior somma dovuta se invece la stessa avesse versato alla la maggiore contribuzione dovuta CP_1 Pt_2 sull'effettivo imponibile TFR determinato come sopra;
La doveva essere condannata al risarcimento del danno pensionistico subìto in relazione alle omissioni CP_1 contributive prescritte, che era stimato in € 1.432.594,003 e dal quale dovevano essere detratti €. 349.806,23 già ottenuti a titolo di riscatto della Polizza AXA PS (doc. 10 ric. 1°) = €. 1.071.348,33.
Infine, a diverso titolo, la doveva essere condannata al pagamento delle differenze retributive dovute per le CP_1 trasferte effettuate a Shanghai nel periodo dal 2008 al 2018 nel quale era in servizio ad NG KO, voci stimate in €
63.422,00, oltre alla relativa incidenza sul TFR, pari a € 4.697,92.
Il totale rivendicato per tutti i titoli (vedi conteggio di parte, doc. 16 ric. 1°) era di €. 1.699.912,21 oltre rivalutazione ed interessi anche ai sensi dell'art. 1284 cc.
Disposta CTU contabile, il Tribunale aveva pronunciato la sentenza qui appellata nei seguenti termini:
in parziale accoglimento della domanda relativa al maggiore importo dovuto a titolo di TFR, per la inclusione nella base di calcolo delle voci omesse, condanna la al pagamento della somma determinata dalla CTU per effetto CP_1 dell'inclusione nella base di computo delle sole voci: a) Spese che sarà tenuto a sopportare / Maggiorazione per svolgimento all'estero della funzione;
c) Maggiore costo della vita all'estero / Differenziale costo della vita all'estero
h) Indennità estero
Su tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei diritto al saldo.
In parziale accoglimento della domanda, condanna la al pagamento delle differenze retributive dovute per le CP_1 trasferte effettuate a Shanghai nel periodo dal 2008 al 2018 (punto 13 ric.), secondo la quantificazione della CTU
(esclusione sabato e domenica), con esclusione dalla incidenza sul TFR.
In parziale accoglimento della domanda, condanna la al risarcimento della differenza tra quanto percepito CP_1 dalla a titolo di riscatto della posizione previdenziale personale e quanto avrebbe Parte_3 dovuto percepire se la avesse versato a questa una contribuzione calcolata sull'effettivo imponibile TFR, CP_1 come sopra ricomposto.
In parziale accoglimento della domanda avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno pensionistico, in dipendenza di omissione contributiva, ne determina il quantum sulla base dell'inclusione nell'imponibile contributivo delle componenti del trattamento estero sub a), b) e c).
Oltre alle differenze retributive dovute per le trasferte effettuate a Shanghai nel periodo 2008 / 2018, come da punto
13 ric., secondo la quantificazione operata dalla CTU (esclusione giornate di sabato e domenica.;
Per tutte le voci accolte, “il quantum risarcitorio da determinarsi secondo le varianti economiche contenute nella consulenza tecnica d'ufficio”, relazione originaria e integrativa, corrispondenti alle inclusioni ed esclusioni sopra indicate.
Compensa per intero tra le parti le spese del processo, compreso il compenso per la CTU contabile.
APPELLO PRINCIPALE di SS CO
Motivo 1) Voci retributive / risarcitorie
Il primo motivo di appello ribadiva la natura retributiva anche di quelle voci componenti il trattamento estero che il
Tribunale aveva erroneamente escluso dalla base di calcolo del TFR, e quindi dalla contribuzione al Fondo di previdenza complementare e dalla contribuzione previdenziale . Di conseguenza, oltre alle voci sub a), c) e h), CP_2 già accolte in sentenza, aveva rivendicato la inclusione di: Pt_1
b) Maggiori oneri per moglie-figli rimasti in Italia / Maggiori spese per familiari conviventi trasferiti / Quid per familiari a carico trasferiti;
d) Maggiori oneri connessi alla locazione / Contributo alloggio;
f) Rimborso spese di viaggio per ferie in Italia o per rientri eccezionali / Viaggio per ferie;
g) Contributo per le spese scolastiche per figli trasferiti / Contributi scolastici;
In proposito, l'errore del Tribunale era dovuto ad avere ritenuto le voci escluse di rimborso solo perché non erano maggiorazioni collegate alla prestazione, bensì restituzione di spese effettivamente sostenute dal lavoratore. Ma tale criterio era errato, contrastando con la giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 38168/2022) in tema di qualificazione giuridica delle voci parte nel trattamento estero dei dipendenti di società italiane che prestano stabilmente servizio fuori dal territorio nazionale.
Ciò premesso, le stesse voci b), d), f) e g) riguardavano, a vario titolo, non semplici spese, bensì maggiori oneri che il lavoratore si era assunto per trasferire all'estero sé stesso e la propria famiglia. In particolare, l'appello valorizzava la voce di maggior peso, d) Maggiori oneri connessi alla locazione / contributo alloggio, ribadendo l'errore del
Tribunale che ne aveva ritenuto la natura risarcitoria a fronte del carattere di effettivo rimborso, erogato quale compenso per la maggiore spesa sostenuta all'estero per l'abitazione. Al contrario, la giurisprudenza valorizzava trattarsi di spese sostenute non nell'interesse del datore, bensì per ovviare disagi collegati alla necessità di reperire un alloggio all'estero, imposta proprio per svolgere la prestazione. Era errato anche il richiamo del Tribunale alle norme collettive (art 81 co 4 CCNL 2015, art 72 co 4 CNL 2005), poiché di nuovo Cass. n. 38168/2022 qualificava come
“retribuzione in natura” la somma pagata dalla al dipendente per consentirgli un'abitazione di valore superiore CP_1 rispetto al canone pagato, la cui unica giustificazione era insita nel rapporto di lavoro con prestazione all'estero. E ancora, l'appello criticava la precedente decisione di questo Collegio in analogo giudizio nei confronti di PS
(sentenza n. 431/2022 del 7.6.2022), che aveva negato la natura retributiva di “contributo alloggio” e Pt_4
“rimborso viaggi per ferie” (pag. 16/17).
In conclusione, per escludere una voce dalla retribuzione, non solo doveva trattarsi del rimborso di una spesa effettivamente sostenuta dal lavoratore, ma ciò doveva essere avvenuto per conto, o nell'interesse esclusivo, del datore, caratteristica appunto mancante nelle voci appellate b), d), f) e g). Invece, la natura retributiva si riferiva anche alle spese che il lavoratore sopportava nel proprio interesse e che - senza un riconoscimento convenzionale della loro spettanza – sarebbero rimaste esclusivamente a suo carico. Infatti, se un datore sceglieva di rimborsare al dipendente spese varie (alloggio, viaggi, corsi di lingua, acquisti, scuola dei figli, iscrizioni a club, autovettura per utilità privata, consumi telefonici estranei alla prestazione, polizze assicurative ecc.), si assumeva costi che per legge non sono obbligatori, i quali potevano essere a suo carico solo sulla base di un accordo, da cui derivava anche la natura dei relativi pagamenti. Ciò premesso, escludendo le voci b), d), f) e g), il Tribunale aveva violato:
# l'art. 2120 cc, per il principio di omnicomprensività della retribuzione ai fini della base di calcolo del TFR
# l'artt. 12 L. 153/1969 e l'art. 6 D. Lgvo 314/1997, in tema di retribuzione pensionabile parimenti omnicomprensiva
# gli artt. 1218 e 1362 cc, in relazione all'art. 64 Statuto previdenza aziendale del personale PS, secondo il Pt_3 quale la ogni mese era tenuta a versare alla previdenza complementare un contributo per lavoratore pari al 2% CP_1 dell'imponibile utile al calcolo del TFR.
Il Collegio aveva autorizzato il deposito di note di replica sull'an della qualificazione giuridica delle voci, presentate dalle parti fra marzo ed aprile 2024. Quindi, anche alla luce di tali approfondimenti, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (fra le tante, Cass. n. 20505/2018, n. 33949/2023) aveva così ricostruito il quadro della materia del trattamento estero:
* in mancanza di una definizione convenzionale delle parti del carattere retributivo / risarcitorio di singole voci di tale trattamento, per qualificarle vanno considerati i seguenti indici sintomatici: a) continuità, periodicità e obbligatorietà della somma;
b) pagamento anche in assenza di giustificativi di spesa;
c) natura compensativa del disagio o penosità della prestazione;
d) rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione;
e) garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro;
f) eventuale prelievo contributivo effettuato (quest'ultimo indice non decisivo, altrimenti il mancato prelievo contributivo di una voce di natura retributiva si tradurrebbe in un doppio danno per il lavoratore)
* in tema di onere della prova, senza una norma collettiva che preveda una regola diversa, l'art. 2120 cc impone di includere nella retribuzione tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale né di rimborso spese;
* l'esclusione di una voce dalla base di calcolo deroga quindi al principio legale di inclusione, e presuppone una norma collettiva che espressamente la consenta, comportando poi una specifica prova della negazione in concreto a carico di colui che la invoca
* tutto quanto pagato al lavoratore è utile anche ai fini del TFR, con due eccezioni che richiedono o la sostanziale natura di rimborso spese di somme che il lavoratore ha speso nell'esclusivo interesse del datore di lavoro (di norma collegate a modalità delle prestazioni richieste per esigenze straordinarie), oppure l'espressa deroga al principio della onnicomprensività da parte della contrattazione collettiva in tema di TFR
* il giudice di merito deve interpretare tale contenuto della contrattazione collettiva, e sulla base delle circostanze del caso concreto accertare in concreto la natura delle singole voci del trattamento, considerando che gli indici di qualificazione sono plurimi, e quindi vanno selezionati e ponderati nelle singole situazioni.
Nell'ambito della indubbia complessità del tema qui controverso, è vero che nei confronti di PS questo stesso ufficio non ha reso nel tempo decisioni sempre coerenti fra di loro per la qualificazione giuridica delle singole voci del trattamento estero. Ciò premesso, ad una più attenta ponderazione dei rispettivi argomenti, fra la sentenza n.
431/2022 / PS pubblicata il 7 giugno 2022 (di recente confermata dalla Corte di Cassazione, seppur senza Pt_4 specifica motivazione sulle questioni qualificanti che qui interessano), qui invocata da PS, e la sentenza n.73/2024
PS / pubblicata il 28 agosto 2024, qui invocata da ritiene di dare continuità a quest'ultima, CP_3 Pt_1 sintetizzando di seguito la parte che interessa quanto alle ricadute sulle voci controverse nel caso in esame.
L'art. 2120 ccc indica la base di calcolo del TFR nella retribuzione annua che comprende tutte le somme (anche l'equivalente delle prestazioni in natura), corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione dei rimborsi spese;
la norma opera solo in mancanza di una diversa previsione del contratto collettivo, espressamente subordinando la regola legale all'assenza di diverse disposizioni collettive. Secondo la contrattazione collettiva dei dipendenti non dirigenti di PS, sono esclusi dalla base di calcolo del TFR: I) i rimborsi spese e le indennità corrisposte ai lavoratori in missione, quindi in trasferta, inapplicabili al caso di specie nel quale il lavoratore era stato piuttosto trasferito;
II) i rimborsi (delle spese di viaggio e di trasloco, oltre che per la perdita del canone di locazione), una diaria prevista per un periodo dato, variabile in relazione a diversi parametri e un'indennità anch'essa variabile, nel caso del lavoratore trasferito, come l'odierno appellato. Tali voci escluse sono pagate in occasione del trasferimento, sia i rimborsi delle spese sostenute, sia prestazioni - la diaria e l'indennità una tantum - di evidentemente natura compensativa dei costi, anche non documentabili, subiti in occasione dello stesso trasferimento.
In concreto, la voce e) l'indennità di prima sistemazione aveva natura risarcitoria, ed infatti era stata esclusa in sentenza e nemmeno appellata dal lavoratore
Quanto alle ulteriori voci, la natura di ciascuna doveva essere valutata alla luce della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 6563/2009), che descrive il criterio utile a qualificare importi corrisposti dal datore al lavoratore trasferito all'estero: “il trattamento economico aggiuntivo (cd indennità estero) corrisposto al lavoratore che alle dipendenze di datore di lavoro italiano presti la sua opera all'estero può - in base alle particolari pattuizioni che lo prevedono ed alla stregua delle circostanze del caso concreto - avere sia natura riparatoria, assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all'estero, sia natura retributiva, assolvendo la funzione compensativa del disagio ovvero della professionalità propria di detta prestazione lavorativa sia, infine, natura composita (o mista), assolvendo sia una funzione risarcitoria che una funzione retributiva (Cass. sez. lav.,
3.11.2000 n. 14388)...Argomentando da tali rilievi questa Corte ha evidenziato, con particolare riferimento alle somme erogate a titolo di rimborso forfettario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'esterno, che esse rientrano nel concetto di retribuzione imponibile ai fini retributivi qualora si tratti di spese che sono a carico del lavoratore, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (Cass. sez. lav., 5.7.1991 n. 7646; Cass. sez. lav.,
30.7.1993 n. 8512). Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la corresponsione di una determinata somma con continuità, quale rimborso di spese necessarie incontrate dal lavoratore per svolgere la propria attività e quindi, sia pur indirettamente, per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa contrattuale, costituisce in genere elemento sufficiente a far ritenere il carattere retributivo di siffatta erogazione (in tal senso, Cass. sez. lav.,
30.7.1993 n. 8512) in quanto corrispettivamente collegato con la prestazione lavorativa, svolgendo siffatta erogazione una funzione di salvaguardia della retribuzione, e cioè di adeguamento di questa alle maggiori spese in considerazioni delle condizioni ambientali in cui il lavoratore, dislocato all'estero, presta la sua attività. Per contro il rimborso spese ha natura riparatoria e costituisce una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, tenuto perciò a riparare la lesione subita, ed è normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa, richiesta per esigenze straordinarie, che trova fondamento in una causa autonoma rispetto a quella della retribuzione: le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa precisamente quando, non rivestendo
i suddetti caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto”.
Da tali premesse, secondo il Collegio discendeva la natura retributiva delle seguenti voci:
b) Maggiori spese per familiari conviventi (respinta in sentenza, e per la quale va accolto l'appello di , quale Pt_1 somma riconosciuta negli accordi individuali per i periodi lavorati a NG e EW RK, a pagamento forfettario annuale per ciascun familiare, trasferito o eventualmente rimasto in Italia, in considerazione delle maggiori spese variamente connesse al mantenimento della famiglia nei diversi paesi;
c) Maggior costo della vita all'estero (accolta in sentenza, e non appellata da PS);
d) Maggiori oneri connessi alla locazione (respinta in sentenza, e per la quale va accolto l'appello di , si Pt_1 tratta di costi incidenti sulla retribuzione, determinati dalle particolari “condizioni ambientali” della prestazione, sostenute da PS con erogazioni periodiche;
in proposito, va richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla stessa indennità di alloggio, secondo la quale: “Ai fini della determinazione della base di computo del TFR, ai sensi dell'art.
2120, comma 2, cc ed in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese, sostenute nell'interesse dell'imprenditore, che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito. Ne consegue che all'elargizione per abitazione corrisposta ad un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell'erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell'abitazione e all'avvenuto assoggettamento a retribuzione” (Cass.
21383/2019); nella specie, PS si era accollata il costo dell'abitazione, detratto un importo corrispondente al costo convenzionale di un alloggio in locazione in Italia;
quindi, la voce fissa e periodica salvaguardava la retribuzione, a fronte del maggior costo determinato dallo svolgimento della prestazione all'estero; la natura retributiva non era smentita da Cass n. 20011/2018 secondo cui “…… la qualificazione retributiva o risarcitoria delle spese di alloggio sostenute dal lavoratore all'estero dipende da una serie di elementi collegati alla condizione del lavoratore, alle continuità e comunque alla modalità di corresponsione delle somme erogate a tale titolo, tutte circostanze che sono oggetto di indagine demandata al giudice di merito, che è sindacabile solo ove non abbia formato oggetto di esame da parte dello stesso. Nel presente caso la corte di merito ha esaminato il contributo alloggio, ritenendo che questo veniva erogato per esigenze abitative proprie del dipendente e della famiglia, non presentando quindi elementi collegabili comunque al valore ed al peso della prestazione o al maggior disagio che la diversa residenza comportava rispetto a quella abituale in ragione dell'attività lavorativa……”; anche nella specie l'alloggio era fornito in relazione a esigenze abitative del lavoratore (del resto, si tratta della funzione essenziale di una casa di abitazione), ma è decisivo che l'indennità sub d), fissa e continuativa, copriva i maggiori costi che sosteneva Pt_1 per soddisfare quelle esigenze abitative perché lavorava all'estero; si tratta quindi di un “rimborso di spese necessarie incontrate dal lavoratore per svolgere la propria attività e quindi, sia pur indirettamente, per adempiere agli obblighi della prestazione lavorativa contrattuale”
g) Contributo per le spese scolastiche per figli trasferiti / contributi scolastici (respinta in sentenza, e per la quale va accolto l'appello di , quale somma riconosciuta negli accordi individuali dei periodi lavorati a NG, Pt_1
EW RK e NG KO, come contributo per le spese sostenute per iscrizione e frequenza scolastica, considerato impossibile avvalersi di strutture scolastiche pubbliche dei rispettivi paesi, al fine di adeguare la retribuzione al maggior costo della vita nella sede estera.
In conclusione, per le voci qui accolte sub b), d) e g) la natura retributiva discendeva dall'essere corrisposte in misura fissa mensile, senza correlazione con spese documentate, con la chiara finalità di “salvaguardia della retribuzione, e cioè di adeguamento di questa alle maggiori spese in considerazioni delle condizioni ambientali in cui il lavoratore, dislocato all'estero, presta la sua attività”.
Invece, l'appello di era infondato per la voce f), Rimborso spese di viaggio per ferie in Italia, somma Pt_1 riconosciuta negli accordi individuali per i periodi lavorati a NG e a EW RK, come rimborso delle spese di viaggio sostenute per trascorrere le ferie in Italia per il lavoratore ed i suoi familiari, in relazione a due viaggi all'anno sulla base di documenti giustificativi della spesa;
in questo caso, la natura di rimborso deriva dal pagamento in modo non continuativo, e per spese effettivamente sostenute per un peculiare disagio della prestazione, mostrando che si trattava di effettivi rimborsi spese.
Ricapitolando, secondo il Collegio, le voci del trattamento estero di devono essere così qualificate: Pt_1
- retributive quelle sub a), c) e h), già accolte in sentenza e qui non appellate da PS
- retributive quelle sub b), d), g), oggetto dell'appello fondato del lavoratore
- risarcitorie quella sub e), respinta in sentenza e qui non appellata dal lavoratore, e quella sub f), oggetto di appello infondato del lavoratore.
Motivo 2) CTU di primo grado sul quantum
L'appellante aveva evidenziato che, all'accoglimento della domanda relativa alla natura retributiva delle voci Pt_1
a), c) e h), in sentenza non era seguita la determinazione del credito conseguente, poiché il Tribunale aveva fatto richiamo diretto alla CTU, nella quale tuttavia non si trovava un conteggio riferito alle sole tre voci retributive riconosciute dal Tribunale. Quindi, non esisteva un titolo giudiziale con somme determinate o determinabili.
Secondo il Collegio, al secondo motivo di appello va dato seguito di riflesso all'esito del primo poiché, nella varietà delle diverse ipotesi alternative formulate dalla CTU di primo grado, nessuna corrispondeva né alla soluzione del Tribunale, né a quella del Collegio (accoglimento parziale del motivo 1). Quindi, alla stessa CTU
è stato chiesto di riformulare il conteggio previa inclusione delle voci a), c) e h), già accolte dal Tribunale, oltre che alle voci b), d) e g), qui accolte dal Collegio, senza considerare le voci e) e f), la prima esclusa già dal
Tribunale e la seconda dal Collegio.
Motivo 3) Spese di lite di primo grado
L'appellante aveva censurato la compensazione integrale delle spese (di lite e di CTU) disposta in sentenza. Pt_1
Secondo il Collegio, l'appello va accolto in parte considerando che, nonostante la parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti, e la notevolissima complessità della decisione sia per il numero delle questioni coinvolte sia per l'estremo tecnicismo delle relative discipline, non può trascurarsi la fondatezza della domanda per importi ingentissimi, quali quelli risultanti dal dispositivo della presente sentenza all'esito del supplemento di CTU che discende dall'accoglimento dei motivi 1 e 2. Di conseguenza, le spese di lite di primo grado devono essere compensate per metà, liquidate in relazione agli importi medi corrispondenti alle quattro fasi del giudizio riferiti allo scaglione di valore della domanda accolta (€. 31.969,00), e condanna al pagamento del restante 50% (€. 15.984,50).
APPELLO INCIDENTALE DI
[...] 4) Differenze sul TFR CP_4
La aveva censurato la sentenza per non avere deciso l'eccezione di inammissibilità della domanda di CP_1 riliquidazione del TFR, fondata sul fatto che, nel corso del rapporto, il lavoratore aveva scelto di destinarlo al Fondo di previdenza complementare, in aggiunta ai contributi percentuali rispetto alla retribuzione utile per il TFR che di base alimentavano lo stesso Fondo, a carico sia della sia dello stesso lavoratore. CP_1
In primo grado, la aveva eccepito che, di riflesso alla scelta di destinare il TFR al Fondo, irrevocabile per CP_1 legge, il lavoratore avrebbe perso la possibilità di svolgere qualsiasi domanda nei confronti della datrice, poiché tutte le pretese relative ad an e quantum dello stesso TFR potevano ormai essere rivolte allo stesso Fondo (eventualmente anche sotto forma di obbligo della di versare contribuzione integrativa di quella già effettuata). CP_1
Quanto alla data dalla quale il lavoratore aveva scelto di destinare il TFR al Fondo, la individuava CP_1 quantomeno il 1° gennaio 2001, ricavandola dalla comunicazione del 10 giugno 2019 (doc. 3 ric. 1°, ultima pagina) relativa alla prestazione finale liquidata dal Fondo in suo favore per €. 66.000. Alla voce “contributi versati”, in corrispondenza a “TFR” era infatti indicato un importo di 11.706,11 fino al 31 dicembre 2000, ed ulteriori importi dal 2001 al 2006 e quindi dal 2007 alla fine del rapporto. La prima somma era indicativa quindi del fatto che in una data ignota entro la fine dell'anno 2000 il lavoratore aveva già maturato un accantonamento a titolo di TFR, che sarebbe stato devoluto al Fondo, motivo per cui il prospetto dava certezza che quantomeno dall'inizio del 2001 la scelta era stata effettuata.
Quindi, i maggiori importi rivendicati a titolo di accantonamento dello stesso TFR avrebbero dovuto tradursi in maggiori versamenti sulla sua posizione previdenziale complementare in quel Fondo (posizione poi esaurita con la prestazione liquidata in occasione del suo pensionamento, come da comunicazione 10.6.2019 ultima pag. doc. 3 ric.
1°), ed essere eventualmente oggetto di una domanda risarcitoria nei confronti dello stesso Fondo.
PS premetteva che il lavoratore era l'unico legittimato attivo alla domanda di versamento dei contributi previdenziali omessi in favore del Fondo di previdenza complementare, domanda che aveva come litisconsorti necessari il datore ed il Fondo, rispettivamente unici legittimati a versare i contributi ed a riceverli (Cass. sez. un. n.
6349/2015).
Inoltre, era irrilevante che, in occasione del suo pensionamento, il lavoratore avesse già ottenuto la liquidazione della prestazione. Seppur così si era concluso il rapporto previdenziale fra lavoratore, Banca e Fondo, non per questo poteva rivivere l'originaria posizione debitoria della quale datore, che invece era stata azionata dal lavoratore CP_1 nel presente giudizio, e ciò secondo PS si doveva ritenere per diverse ragioni:
* ai sensi dell'art. 8 comma 7 D. Lgvo n. 252/2005, la scelta del lavoratore di devolvere le proprie quote di accantonamento di TFR al Fondo era irrevocabile, al contrario della scelta di mantenerle accantonato in azienda
* il carattere irrevocabile della scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare era ribadito dall'art. 1 comma 26 L. n. 190/2014, secondo il quale (in via sperimentale per i soli periodi di paga da marzo 2015 a giugno
2018) i dipendenti del settore privato possono chiedere al datore di percepire la quota di TFR già maturata, compresa quella destinata a forme di previdenza complementare;
tale norma deroga all'art. 8 comma 7 D. Lgvo n. 252/2005 poiché consente la liquidazione diretta della quota integrativa della retribuzione solo per i lavoratori e i periodi ivi previsti, confermando che al di fuori di quelle ipotesi non è ammesso pagare in modo diretto al lavoratore il TFR destinato alla previdenza complementare
* la cessione del credito di cui all'art. 1260 cc, derivando da un contratto fra il creditore ed il terzo, non può essere revocata in modo unilaterale, e ha effetto nei confronti del debitore ceduto, se questi l'ha accettata o gli è stata notificata (art. 1264 cc); una volta che la cessione è efficace, cessa ogni rapporto fra il debitore (Banca) e il creditore cedente (lavoratore), e il debitore resta obbligato solo verso il creditore cessionario (Fondo); di conseguenza, il creditore cedente (lavoratore) perde il diritto di farsi pagare il TFR dal debitore ceduto ( e quest'ultimo, se CP_1 aderisse a una richiesta di pagamento, non sarebbe liberato dall'obbligazione
* la irrevocabilità della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare discenderebbe anche da ragioni sistematiche, poiché la legge esclude che i lavoratori possano disporre a loro piacimento dei fondi di previdenza complementare, pregiudicandone l'esistenza e il funzionamento, altrimenti ai fondi sarebbe impossibile stimare il reale ammontare del gettito annuo di contributi e quindi la loro capacità di pagare le prestazioni
* nemmeno si potrebbe ritenere che la liquidazione della prestazione in occasione del pensionamento da parte del
Fondo impedisca la prosecuzione dei versamenti da parte della infatti, l'art. 8 comma 11 D. Lgvo n. 252/2005 CP_1 consente appunto di versare la contribuzione anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.
In conclusione, secondo la era errata la condanna a suo carico a risarcire il lavoratore della differenza fra CP_1 quanto egli aveva percepito dal Fondo a titolo di liquidazione della prestazione, e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata versata la contribuzione integrale calcolata sull'effettivo imponibile TFR derivante dall'accoglimento della domanda. Al contrario, ancora prima di pronunciare nel merito, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tale domanda inammissibile per il carattere irrevocabile della scelta di devoluzione.
Con le note autorizzate di marzo 2024 (pag. 1), il lavoratore aveva replicato che, una volta liquidata la prestazione in occasione del suo pensionamento, era indiscutibile che il suo rapporto con lo stesso Fondo si fosse così concluso, eliminando la sua posizione previdenziale ed impedendo di conseguenza la stessa possibilità di effettuare versamenti di sorta in suo favore. Non per questo, ovviamente, il maggior credito al TFR derivante dall'accoglimento della domanda nei confronti della poteva venire meno, di riflesso ai maggiori accantonamenti che la stessa CP_1 CP_1 sarebbe stata tenuta ad effettuare durante il rapporto, nel periodo in cui la devoluzione dello stesso TFR al Fondo era operante. In altri termini, come prima della scelta di aderire al Fondo, ugualmente dopo la liquidazione della prestazione in occasione del suo pensionamento, il lavoratore aveva riacquistato nei confronti della il diritto al CP_1 pagamento integrale delle differenze sul TFR. Gli argomenti a sostegno dell'appello della erano infondati: CP_1
*da un lato, Cass. Sez. Un. n. 6349/2015 non riguardava gli accantonamenti di TFR ma il mancato versamento da parte del datore della contribuzione integrativa. Invece, Cass. n. 16116/2023 chiariva la medesima differenza, precisando che la perdita del diritto ad ottenere il pagamento diretto del TFR nei confronti del datore sussiste solo quando è dimostrato che il lavoratore abbia effettuato una vera e propria “cessione di credito” in favore del Fondo previdenziale, e non come nel caso in esame una mera “delegazione di pagamento” a carico del datore, revocabile ai sensi dell'art. 1270 cc;
*dall'altro lato, l'art. 8 comma 11 D. Lgvo n. 252/2005, nel prevedere la possibilità per il lavoratore di proseguire in modo volontario la contribuzione al Fondo, differendo il momento in cui potrà fruire delle prestazioni integrative, presupponeva necessariamente che il rapporto con il Fondo persistesse ancora, mentre al contrario nel caso in esame liquidazione della prestazione lo aveva concluso. Del resto, la domanda del lavoratore era stata formulata come risarcimento del danno conseguente sia al minore accantonamento effettuato dalla per la mancata inclusione CP_1 delle voci retributive nella base del TFR, sia alle minori prestazioni ricevute di conseguenza dal Fondo di previdenza.
Invece, secondo Cass. n. 33735/2023, era fondata la domanda di risarcimento che consentiva al lavoratore di ottenere quanto rivendicato per il danno subìto in conseguenza degli inferiori versamenti del TFR alla previdenza complementare.
Secondo il Collegio, il motivo 4 di appello incidentale va respinto quanto all'eccezione di inammissibilità integrale della domanda di accertamento e condanna al pagamento dei maggiori crediti svolta dal lavoratore nei confronti della nonostante che nel corso del rapporto egli avesse scelto di devolvere il TFR alla CP_1 previdenza complementare con decorrenza dal 2001.
La giurisprudenza richiamata da ultimo dal lavoratore descrive il sistema normativo della previdenza complementare regolato dal D. Lgvo n. 252/2005, finanziato con i contributi di lavoratore e datore, in aggiunta ai quali il lavoratore può scegliere di conferire il TFR maturando (come nel caso in esame pacificamente aveva fatto quantomeno Pt_1 dal 2001), e rende irrevocabile la scelta del lavoratore di conferire il TFR al Fondo (art. 8 D. Lgvo), consentendo comunque le ipotesi di riscatto della posizione individuale, e di portabilità della medesima in altre gestioni (artt. 11 e
14 D. Lgvo) – vicende comunque diverse da quanto avvenuto nel caso di In conclusione: il datore è obbligato Pt_1 nei confronti del Fondo al versamento del TFR;
il Fondo è tenuto a pagare al lavoratore le prestazioni dovute ai sensi dell'art. 2120 cc nei limiti della quota maturata dalla data di accantonamento (in concreto quantomeno a decorrere dal 1° gennaio 2001), mentre la parte rimanente rimane a carico del datore;
il pagamento complessivo del TFR rimane a carico del datore anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti.
Il conferimento del TFR maturando al Fondo può rappresentare sia una “delegazione di pagamento” ai sensi dell'art. 1268 cc, sia una “cessione di credito” ai sensi dell'art 1260 cc. Nel caso in esame, non è dedotto e provato che la scelta di devolvere il TFR al Fondo fosse una vera e propria cessione di credito, e quindi rimane una mera delegazione di pagamento, esaurita con la liquidazione delle prestazioni spettanti al momento del pensionamento.
Poiché è pacifico che, con la liquidazione delle prestazioni in occasione del pensionamento (doc. 3 ric. 1°), il rapporto fra il lavoratore e il Fondo si era concluso in modo definitivo, nemmeno sarebbe possibile proseguire i versamenti da parte della mancando ormai una posizione riferibile al lavoratore alla quale destinarli. CP_1
E allora, che in diritto la scelta di conferire il TFR al Fondo di previdenza sia irrevocabile significa che il lavoratore, in seguito, non possa decidere di ritrasferire lo stesso TFR al datore, ma eventualmente solo di riscattare o portare ad un altro Fondo la propria posizione individuale (artt. 11 e 14 D. Lgvo) – vicende comunque diverse dalla liquidazione ottenuta da con il pensionamento. Pt_1 Invece, nel caso in esame, una volta esaurito in modo definitivo il rapporto trilaterale fra Fondo e lavoratore, CP_1 quest'ultimo aveva diritto all'accertamento giudiziale che, per la mancata inclusione di alcune voci retributive nella base di calcolo del TFR nel corso del rapporto, di conseguenza erano stati inferiori al dovuto sia i contributi % versati dalla al Fondo sia gli accantonamenti di TFR versati dalla al Fondo. CP_1 CP_1
Invece, il motivo 4 di appello incidentale va accolto quanto alla limitazione a dicembre 2000 degli accantonamenti sui quali calcolare la differenza di TFR a carico della mentre da gennaio 2001 il TFR CP_1 era devoluto al Fondo e quindi poteva incidere solo sulle prestazioni liquidate con il pensionamento.
Analogamente a quanto già stabilito nella sentenza n. 431/2022 Vignoli / PS, in proposito va citata Cass. n.
33735/2023, nel senso che dopo il 2001 erano escluse le voci retributive rivendicate dal lavoratore nella base di calcolo del TFR dovuto dalla mentre era risarcibile la mancata inclusione delle stesse voci nella base di CP_1 calcolo dei contributi che la aveva versato alla previdenza complementare, e di conseguenza era stato chiesto CP_1 al CTU di ricalcolare il dovuto per mancata inclusione della contribuzione relativa al trattamento estero nella base imponibile della previdenza complementare.
Motivo 5) Danno pensionistico
Motivo 5.A) Danno pensionistico relativo ai periodi lavorati a NG e NG KO (paesi con i quali non esisteva un accordo sulla sicurezza sociale)
La aveva censurato la sentenza per violazione degli artt. 1 e 4 DL n. 317/1987 convertito in L. n. 398/1987 CP_1
“Disciplina dell'imponibile contributivo riferita ai lavoratori distaccati in paesi extra UE non convenzionati” ed erronea disapplicazione delle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con DM.
Premessa la distinzione fra Paesi extra UE che hanno stipulato accordi in materia di sicurezza sociale con l'Italia, e
Paesi che invece non li hanno stipulati (come NG e NG KO), PS aveva affermato che:
- nel caso di paesi extra UE non convenzionati, il versamento dei contributi segue gli artt. 1 e 4 DL 317/1987, e va riferito alle sole retribuzioni convenzionali, fissate ogni anno con apposito decreto ministeriale, quindi i contributi non sono dovuti sulle retribuzioni effettive, bensì su quelle convenzionali
- a tal fine, ogni anno il Ministero del lavoro pubblica una circolare che contiene le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani
- la sentenza costituzionale n. 369/1985 aveva dichiarato illegittima la mancata copertura assicurativa in Italia in favore del lavoratore italiano inviato da parte di datori italiani all'estero, in paesi extra UE non convenzionati, ritenendo necessarie tutele minime in favore del sistema previdenziale nazionale per chi non fosse comunque protetto da accordi di sicurezza sociale con il paese di destinazione
CP_
- anche secondo le Circolari n. 13/2019 e n. 33/2023, il DL 317/1987 si applicava ai lavoratori operanti in paesi extra UE privi di accordi di sicurezza sociale, con riferimento alle retribuzioni convenzionali
- si trattava di disciplina inderogabile per le parti private, tale da rendere nulli ed inefficaci accordi individuali che incidessero, in diminuzione o in aumento, sulla base imponibile contributiva fissata dalla legge - il danno pensionistico accertato in sentenza rifletteva l'errore dovuto al mancato riconoscimento della disciplina applicabile ai i lavoratori distaccati in paesi extra UE non convenzionati.
Tuttavia, la dissentiva dal diverso orientamento della giurisprudenza, secondo la quale la disciplina CP_1 dell'imponibile contributivo non si applica nemmeno nel caso di distacco in paesi extra UE non convenzionati.
Il Collegio concorda invece con la difesa di che, con le note autorizzate di marzo 2024, aveva richiamato Pt_1 giurisprudenza di legittimità (contestata dalla che, anche di recente, aveva ribadito la generale CP_1 inapplicabilità delle retribuzioni convenzionali in materia contributiva.
L'art. 51 comma 8-bis TUIR n. 917/1986 prevede che: “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, DL 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, in L. 3 ottobre 1987, n.
398”. Secondo Cass. n. 33735/2023 (e precedenti conformi ivi richiamati, da Cass. n. 17646/2016), le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51 comma 8 bis cit. hanno valenza esclusivamente fiscale, e non contributiva, come si ricava dal riferimento normativo alla residenza e dal numero di giorni minimi, dati privi di rilevanza per differenziare le posizioni dei lavoratori ai fini della copertura assicurativa. Quindi - a prescindere dal fatto che si tratti di paesi extra UE convenzionati o non convenzionati - per individuare la base imponibile dei contributi previdenziali in relazione a lavoratori italiani che prestano attività all'estero si deve fare riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta, e non a quella convenzionale individuata dai decreti ministeriali richiamati dal DL n. 314/1987.
Per di più, quanto stabilito nelle circolari , richiamate nell'appello incidentale della nel caso in esame CP_2 CP_1 sarebbe comunque irrilevante. Infatti, nel corso del rapporto, la aveva stipulato una polizza AXA in favore del CP_1 CP_ lavoratore proprio perché, dando all'epoca applicazione a tali circolari e quindi versando contribuzione previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali e non di quelle effettive, era prevedibile che la pensione sarebbe stata inferiore a quella collegabile alla contribuzione previdenziale pagata sulle retribuzioni effettive.
Di conseguenza, come risulta dalla comunicazione del 18 aprile 2019 (doc. 10 ric. 1°), al momento del suo pensionamento, il lavoratore aveva ottenuto l'importo netto di €. 349.806,23. La CTU contabile di primo grado, con i chiarimenti depositati l'11 agosto 2022, ultima pagina, aveva calcolato il danno pensionistico in €. 750.146,59 somma ottenuta appunto sottraendo dal dovuto la complessiva somma di €. 361.245,67 ricevuta dal lavoratore grazie alla medesima polizza AXA.
Motivo 5.B) Danno pensionistico per il periodo lavorato a EW RK (questione diversa da quella oggetto del precedente motivo 5.A poiché con gli USA esisteva un accordo sulla sicurezza sociale, a differenza di NG e
NG KO).
Secondo la la domanda doveva essere comunque respinta poiché il lavoratore avrebbe dovuto, non solo CP_1 produrre il testo degli accordi applicabili, ma anche dedurre i termini e le modalità di versamento dei contributi previsti nei medesimi accordi, poiché in alcuni casi erano proprio gli accordi a limitare il versamento della contribuzione a determinate voci, oppure a prevedere un limite massimo di tempo nel quale il datore era tenuto al versamento.
Il Collegio concorda nuovamente con la difesa di che, con le note autorizzate, aveva replicato che la Pt_1 convenzione di sicurezza sociale Italia USA era stata ratificata dalle L. n. 86/1975 e n. 609/1985, e quindi il suo contenuto non rappresenta un documento, oggetto di onere di allegazione e prova, bensì era conoscibile
d'ufficio come ogni testo normativo.
Motivo 6) Indennità per la trasferta da NG KO a Shanghai
La aveva censurato l'accoglimento della domanda relativa ai trattamenti previsti dal CCNL per i dipendenti in CP_1 trasferta, applicata agli spostamenti di lavoro effettuati nel periodo 2008 – 2018 presso la sede di Shanghai, quando il lavoratore era in servizio nel, limitrofo, stato di NG KO.
Aveva sostenuto che tale conclusione contrastava con gli accordi sindacali sottoscritti con le OOSS per il periodo post 2012, fonti oggetto del successivo motivo di appello 7. E, ancora prima, contrastava con gli accordi individuali conclusi fra le parti, che prevedevano un trattamento omnicomprensivo netto di miglior favore, unito ad un riconoscimento economico importante collegato proprio al distacco estero, il quale poteva comprendere altresì eventuali spostamenti fra le varie succursali estere della Banca presso le quali egli aveva incarichi direttivi.
La diaria dell'art. 64 CCNL, destinata al personale inviato in missione all'estero, si riferiva solo a coloro che mantenevano un legame stabile con una delle sedi italiane della e che da lì erano saltuariamente inviati in CP_1 missione all'estero. Invece, il lavoratore era già stabilmente addetto a sedi estere, e perciò percepiva una specifica indennità “per il servizio prestato all'estero”, che compensava non solo il maggior costo della vita sostenuto in paesi stranieri, ma anche la particolare gravosità della prestazione, che poteva includere anche ulteriori spostamenti, più o meno continuativi, fra le varie succursali estere della nelle quali il lavoratore era titolare di incarichi direttivi, CP_1
a maggior ragione se collocate in paesi limitrofi come nel caso in esame.
Nelle lettere – contratto, appositamente destinate a regolare la destinazione all'estero, il trattamento era commisurato anche agli ulteriori spostamenti che egli avrebbe dovuto effettuare, sia all'interno che al di fuori del paese estero dove era distaccato, attraverso un trattamento complessivo di miglior favore che includeva l'indennità “per il servizio prestato all'estero”, oltre al rimborso degli oneri di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per gli spostamenti nel paese di destinazione in altri limitrofi.
Si trattava insomma di una disciplina individuale relativa ad eventuali trasferte che il lavoratore avrebbe potuto effettuare durante la sua stabile permanenza in servizio all'estero, destinata ad escludere che si applicasse la disciplina collettiva (art. 64 CCNL, già in applicabile per i motivi generali detti in precedenza). Tale disciplina individuale era complessivamente di miglior favore, combinando la indennità erogata “per il servizio prestato all'estero”, di natura omnicomprensiva e correlativamente di importo assai ingente, con il rimborso degli oneri di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per i medesimi spostamenti fra il paese estero di destinazione stabile e quelli limitrofi. Con le note autorizzate di marzo 2024, il lavoratore aveva replicato che gli accordi individuali non sostituivano il
CCNL, bensì per i titoli specifici ivi previsti attribuivano un trattamento economico aggiuntivo a quello collettivo.
I superminimi riconosciuti non erano quindi omnicomprensivi, poiché:
* gli accordi individuali non possono derogare in peius al CCNL, e quindi la previsione della lettera contratto del
2008 secondo la quale per ogni genere di spostamento erano rimborsati solo gli oneri di viaggio vitto e alloggio non disapplicava l'art. 64 comma 8 CCNL in tema di trasferta missione
* per la sua formulazione testuale, quest'ultima norma collettiva si applicava a tutte le ipotesi in cui il lavoratore fosse inviato in trasferta / missione all'estero (ovvero in uno stato diverso da quello in cui aveva la sua sede abituale di lavoro, anche se diversa dall'Italia)
* le trasferte a Shanghai erano avvenute nel periodo di servizio ad NG KO, che per quanto soggetta a sovranità cinese era a tutti gli effetti un paese autonomo, come dimostrato dal fatto che disponeva di una moneta propria e che era separata dalla Cina da una vera e propria frontiera
* ogni missione a Shanghai effettuata nel periodo di stabile servizio ad NG KO rappresentava quindi una vera e propria trasferta all'estero, che meritava lo stesso trattamento collettivo in aggiunta al superminimo individuale.
In proposito, il Collegio concorda con gli argomenti dell'appello di PS.
Essendo pacifico che gli spostamenti da NG KO a Shanghai riguardavano due Stati diversi, fra loro confinanti, è decisivo che il superminimo individuale (che si aggiungeva al rimborso integrale di ogni costo) fosse un trattamento di miglior favore che assorbiva in sé la disciplina collettiva dell'art. 64 CCNL in tema di trasferte / missioni all'estero.
Motivo 7) Accordi Integrativi
La Banca aveva censurato la sentenza per non avere valorizzato gli accordi integrativi di secondo livello citati a pag.
14 della CTU contabile di primo grado del 28 giugno 2021. Nel corso delle operazioni peritali, il CTP della CP_1 aveva dato conto di tali accordi integrativi aziendali con clausole rilevanti in tema di TFR e missioni, e la CTU li aveva esaminati e menzionati nella relazione (alla quale li aveva anche allegati, doc. n. 19), elaborando alcune ipotesi di calcolo derivanti dalla loro applicazione.
Con le note autorizzate depositate in primo grado l'8 novembre 2022, la Banca aveva chiesto di acquisire d'ufficio tali accordi ai sensi dell'art. 421 cpc, ma la sentenza non aveva pronunciato in proposito. Per contro, si trattava di fonti decisive quanto alle questioni controverse, perché contenevano una disciplina specifica riferibile quantomeno ad alcuni periodi e voci oggetto della domanda del lavoratore (vedi richiami pag. 19 memoria di costituzione in appello della CP_1
Il Collegio ritiene il motivo infondato, concordando ancora con la difesa di oggetto delle note Pt_1 autorizzate. Il punto non è se si possano almeno acquisire d'ufficio gli accordi integrativi (unico motivo di appello formulato sul punto dalla , bensì se tali accordi possano essere menzionati dal consulente di parte nel corso CP_1 delle operazioni peritali, pur rappresentando una fonte di regole che una parte vuole applicare nella decisione della questione controversa, senza che la loro esistenza sia stata menzionata e trattata negli atti di parte. E la risposta è negativa, poiché l'esistenza di accordi integrativi aziendali che fonderebbero regole diverse da quelle in origine poste a base della domanda del lavoratore e delle relative difese della Banca, riguardando i fatti costitutivi, impeditivi, estintivi del diritto controverso non può essere acquisita nel corso del giudizio né provata con acquisizione d'ufficio. In proposito, il silenzio in sentenza vale come rigetto implicito della richiesta, dal momento che il Tribunale nemmeno aveva recepito le ipotesi specifiche formulate dalla CTU in applicazione dei medesimi accordi, rigetto che il Collegio condivide trattandosi di fonti collettive, inapplicabili per difetto di tempestiva allegazione e prova.
SUPPLEMENTO PERITALE DI SECONDO GRADO
Sulla base della sorte degli appelli, principale ed incidentale della qui entrambi parzialmente accolti / Pt_1 CP_1 respinti nell'an dei diversi crediti, il Collegio aveva riconvocato la CTU di I° grado perché integrasse i calcoli del relativo quantum, già oggetto della propria relazione di giugno 2021, e relativi chiarimenti di agosto 2022.
La relazione integrativa era stata depositata nel dicembre 2024 senza osservazioni delle parti, e quindi le sue conclusioni vanno qui recepite direttamente nei seguenti termini.
(punto 2 conclusioni appello, pag. 23)
Ricalcolare il TFR dovuto dalla in relazione agli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2000, CP_1
In particolare, oltre alle voci già riconosciute in sentenza: a) Maggiorazione per svolgimento all'estero della funzione;
c) Maggiore costo della vita all'estero e h) indennità estero negli stessi accantonamenti dovevano essere incluse anche le seguenti voci oggetto di appello qui accolto: b)
Maggiori oneri per famiglia;
d) Contributo alloggio e g) Contributo spese scolastiche
In proposito, la CTU calcolava la differenza pari a TFR €. 87.772,86 + rivalutazione €. 11.397,01 = totale al 31 dicembre 2000 € 99.169,86
(punto 3 conclusioni appello, pag. 23)
Ricalcolare la differenza fra quanto percepito a titolo di liquidazione della prestazione finale da parte del Fondo di previdenza complementare + anticipazioni percepite nel corso del rapporto a titolo di TFR (come da comunicazione
10 giugno 2019, doc. 3 ric. 1°), e quanto dovuto per la medesima prestazione, previa inclusione nella retribuzione utile ai fini del TFR delle voci b), d) e g) oggetto di appello.
In proposito, la CTU calcolava la differenza relativa all'ipotesi di mancato rendimento per i minori versamenti effettuati alla Cassa di Previdenza Integrativa aziendale non tenendo conto degli accordi integrativi aziendali (come da rigetto del motivo 7 di appello incidentale PS):
Differenziale contributo calcolato sull'imponibile TFR €. 105.175,45
Differenziale importo TFR maturato dal 01.01.2001 €. 282.940,08
(punto 4 conclusioni appello, pag. 23)
Ricalcolare il danno pensionistico subìto per la mancata inclusione nella base imponibile dei contributi previdenziali delle voci b., d. e g. oggetto di appello CP_2 In proposito, la CTU calcolava la differenza pari ad €. 995.770,59
SPESE DI LITE E DI CTU
Come già anticipato accogliendo il motivo 3) dell'appello anche le spese di lite di secondo grado devono Pt_1 essere compensate per metà, liquidate per intero in relazione agli importi medi corrispondenti alle 4 fasi del giudizio riferite allo scaglione di valore della domanda accolta (€. 34.000,00), ed oggetto di condanna al pagamento del restante 50% (€. 17.000,00).
I compensi della CTU contabile, liquidati con separati decreti in primo ed in secondo grado, sono posti in via definitiva a carico della debitrice delle somme di cui è stato necessario il ricalcolo giudiziale. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale di e dell'appello incidentale della , Parte_1 CP_5 riforma la sentenza appellata nei seguenti termini:
*quanto alle differenze sul TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 (pag. 3 CTU) condanna la al pagamento di €. 87.772,86 oltre rivalutazione per €. 11.397,01 CP_1 per un totale di €. 99.169,86 al 31 dicembre 2000
*quanto alla differenza fra il percepito a titolo di liquidazione della prestazione finale da parte del Fondo di previdenza complementare + anticipazioni percepite nel corso del rapporto a titolo di TFR (come da comunicazione 10 giugno 2019, doc. 3 ric. 1°), ed il dovuto per la medesima prestazione (pag. 4 CTU),
condanna la al pagamento dei seguenti importi: CP_1
Differenziale sul contributo versato calcolato sull'imponibile TFR €. 105.175,45
Differenziale sull'importo TFR maturato dal 01.01.2001 €. 282.940,08
*quanto al danno pensionistico, condanna la al pagamento di €. 995.770,59 (pag. 5 CTU) CP_1
dalle rispettive decorrenze, sulle somme capitali ora indicate sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di legge.
Respinge la domanda del lavoratore quanto alle trasferte effettuate a Shanghai negli anni 2008 / 2018.
Compensa per metà le spese di lite fra le parti, e condanna la al pagamento della restante metà, liquidata per CP_1 tale quota in €. 15.984,50 per il primo grado ed in €. 17.000,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa.
Pone in via definitiva a carico della i compensi per la CTU contabile, liquidati con separati decreti in primo ed CP_1 in secondo grado.
Firenze, 14 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait