CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina GR - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 974/2024 promossa Da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Serino Luigi e Lo Giudice Marco Parte_1
APPELLANTI
Contro
,in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE -
e nei confronti di rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e Delia Cernigliaro. CP_2
APPELLATO
All'udienza del 20/03/2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 04/04/2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
e l' e, premesso che con sentenza n. 767/2018 la Corte di Controparte_1 CP_2
Appello , in riforma della sentenza n. 1214/2016 emessa dal Tribunale di Palermo, aveva dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro instauratosi fra il e la stessa, CP_3 in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dall'1/7/2001 fino al 31/8/2015 e condannato il al risarcimento del danno ex art. CP_3
36 TUPI e al pagamento delle differenze retributive, ciò premesso lamentava che i rapporti di lavoro erano proseguiti anche nel successivo periodo ricompreso tra l'1/9/2015 e il 31/8/2018, in forza di ulteriori contratti - costituenti la mera prosecuzione di quelli oggetto del precedente giudizio, e come tali qualificati solo formalmente come contratti di collaborazione coordinata – e che l'attività lavorativa dalla stessa svolta aveva assunto i connotati, anche nell'ultimo periodo in questione, di un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata.
Considerato che
nelle more il aveva disposto l'immissione in ruolo della CP_1 ricorrente a decorrere dall'1/9/2018 , la stessa ha chiesto , pertanto, di 1)“accertare e dichiarare che fra la parte ricorrente ed il si Controparte_4
è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (1 settembre 2015) fino alla data del 31/08/2018 (data in cui cessa l'ultimo contratto di co.co.co.) o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione delle differenze retributive maturate dalla data del 01/09/2015 fino alla data del 31/08/2018 o da diversa data ritenuta di giustizia e fino a diversa data ritenuta di giustizia da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del t.f.r., ferie e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo e per l'effetto condannare il Controparte_4
, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, a
[...] titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL di categoria, tempo per tempo vigente, e per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_4 suo legale rapp.tep.t., a corrispondere alla parte ricorrente tali importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) condannare il ad inserire la parte ricorrente nella CP_3
3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
5) condannare il convenuto al pagamento in favore dell' CP_1 [...] delle differenze contributive commisurate al Parte_2 riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza;
6) condannare il al versamento, presso i competenti organi, di tutti i contributi assicurativi CP_3
e previdenziali in favore dell'odierna ricorrente;
7) determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute alla ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione del valore del suo credito condannando il datore al pagamento in suo favore delle relative somme;
8) adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica ed economica della ricorrente”. Si è costituito il il quale ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale delle pretese retributive e contributive e ancora , quanto alla chiesta regolarizzazione contributiva afferente il periodo 2001-2015, ha formulato eccezione di giudicato in relazione agli effetti della sentenza della Corte di Appello sopra indicata davanti alla quale risultava essere stata proposta identica domanda . Nel contradditorio delle parti, il G.L. disattese le eccezioni di prescrizione e di giudicato, e ritenuto di contro il raggiungimento della prova che i rapporti avevano assunto le forme tipiche della eterodirezione anche durate il periodo 2015-2018, ha accolto il ricorso e condannato il a corrispondere alla ricorrente le differenze Controparte_1 retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 C.C.N.L. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al C.C.N.L. vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati succedutisi nel periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2018, oltre accessori come per legge;
ha altresì condannato il convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, CP_1 mediante pagamento nei confronti dell' delle differenze contributive maturate dalla CP_2 stessa nei periodi come sopra indicati nonché, infine, il convenuto e l' in CP_1 CP_2 solido, al pagamento in favore della ricorrente del TFR maturato nel periodo dal 01/07/2001 al 31/08/2018, oltre interessi come per legge. Ha ritenuto a quest'ultimo proposito il G.L. che il termine di prescrizione del trattamento debba farsi decorrere dal momento della “cessazione del servizio” dalla successione dei rapporti a termine sul presupposto di un unico rapporto continuativo intercorso dal 2001 al 2018. Il G.L. ha omesso di rispondere alla domanda finalizzata al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti di collaborazione e di inserimento nella corrispondente fascia stipendiale. Su tale omessa pronuncia di appunta il motivo di gravame principale proposto dalla
GR. Resiste in questa sede il il quale, ha eccepito la novità della domanda volta al CP_1 riconoscimento della fascia stipendiale e con motivo incidentale, ha reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale del TFR e degli oneri previdenziali maturati nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso (3/9/2020) e ribadito l'efficacia preclusiva della sentenza della Corte di Appello n. 767/2018 .
***** Prendendo le mosse dal gravame principale proposto dalla GR deve anzitutto disattendersi l'eccezione di novità del motivo formulata dal . CP_1 Risulta infatti che la domanda diretta al riconoscimento dell'anzianità di servizio e della corrispondente fascia stipendiale venne ritualmente proposta dalla GR nel corpo del ricorso introduttivo (n. 4 del conclusum pag. 21 del ricorso). Ciò posto, come già in precedenza osservato da questa Corte in causa avente analogo oggetto (n. 888/2021 R.G. App.) la ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, dedotta in ricorso e condivisa dal Tribunale, postulava una deviazione dallo schema negoziale della collaborazione coordinata e continuativa, in virtù della quale il rapporto di lavoro subordinato si è atteggiato certamente come rapporto di fatto essendosi svolto in violazione delle norme imperative dettate per l'assunzione e l'impiego di lavoratori. Ed è alla luce di tale accertamento in fatto che è stato riconosciuto (con statuizione non impugnata) il diritto della ricorrente alle differenze retributive comprensive delle progressioni stipendiali e degli incrementi retributivi previsti dai CCNL tempo per tempo applicabili;
anche nell'ipotesi in esame, infatti, caratterizzata da rapporti costituiti per effetto di provvedimenti nulli, la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal 2001 fino al deposito del ricorso. Il punto che qui viene in considerazione riguarda, piuttosto, il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, della anzianità di servizio maturata nel corso degli anni di servizio prestato in virtù dei ridetti contratti di collaborazione, a tutti gli effetti giuridici ed economici. Ritiene la Corte che, a fronte del riconoscimento (non più contestato) di un rapporto di lavoro che, seppur in via di fatto, si è svolto con le caratteristiche proprie del lavoro subordinato, debbano trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 . Persona_1 CP_5
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Per_2
. Per_3
Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la
Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata: v. Cass. n. 4360/2023). Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai sensi dei decreti attuativi della L. n. Controparte_1
124/1999 che, come è ormai incontestato, hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali (per quanto concerne la GR è documentale che i suoi contratti si sono succeduti dal 2001 al 31.08.2018 senza alcuna soluzione di continuità). A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo della normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi estensivamente in coerenza con i principi eurounitari appena ricordati. In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4). Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. Deve dunque dichiararsi il diritto della GR di vedersi riconosciuta, all'atto della stabilizzazione, l'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità, con il
[...]
, e precisamente l'inquadramento nella terza fascia stipendiale del CCNL di Controparte_1 settore (15-20 anni). Si procede adesso alla disamina motivo incidentale articolato dal in relazione CP_1 alla contestata decorrenza del termine di prescrizione concernente il TFR e la contribuzione previdenziale. Opina in proposito il che contrariamente all'avviso espresso dal G.L. di fissare la CP_1 postergare la decorrenza del termine di prescrizione al momento della “cessazione del rapporto di lavoro” considerando un “unicum” la reiterazione dei contratti a termine succedutisi a partire dal 2001, deve accogliersi la diversa lettura , mutuata dalla giurisprudenza della S.C. e male intesa dal G.L. in ragione della quale , con riferimento al rapporto di lavoro pre-ruolo, l'esigibilità del TFR deve essere ancorata alla cessazione dei singoli rapporti succedutisi nel tempo. Il rilievo è fondato. Premesso che, com'è pacifico in atti, il credito di cui si discute ha natura retributiva dovendosi pertanto ad esso applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio citato dal CP_1 appellante, affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v., in particolare Cass. n. 10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017;
Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. Tale principio di diritto, affermato dalla Sezioni Unite con riferimento all'impiego privato, scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Le ragioni che precedono vanno adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, “anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”. In definitiva, ha affermato la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.). Ed ha infine chiosato in un suo recente arresto (Cass. 35676 del 19/11/2021) che il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Non ignora la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. che tuttavia, con sentenza n. 36197 del 28/12/2023, hanno ribadito e confermato l'orientamento sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni si condividono ampiamente. Le premesse che precedono suggeriscono le coordinate ermeneutiche per la soluzione della questione che ci occupa rispetto alla decorrenza del TFR. A tal proposito pare sufficiente richiamare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. n. 4360/2023). L'orientamento è consolidato e non v'è motivo di disattenderlo. Tuttavia, proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegue la conversione in un unico rapporto determina che gli stessi restino distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno di essi era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il relativo termine di prescrizione quinquennale. Individuata allora nella data di notifica del primo atto di messa in mora (23/3/2020) il primo atto interruttivo della prescrizione , in parziale riforma della sentenza di primo grado la spettanza del TFR deve essere limitata a quello maturato sui singoli rapporti a termine intercorsi entro il quinquennio anteriore alla predetta diffida.
A valutazioni distinte si presta l'ulteriore eccezione riguardante la contribuzione previdenziale. A tale riguardo deve anzitutto sgombrarsi il campo dall'argomento procedente dagli effetti preclusivi riconducibili alla sentenza della Corte di Appello n. 767/2018 la quale avrebbe confermato la statuizione del Tribunale di Palermo dichiaratamente reiettiva della domanda diretta alla regolarizzazione previdenziale.
In realtà come è agevolmente apprezzabile dalla lettura della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1214/2016 il GL. ebbe ad omettere qualsivoglia pronuncia in ordine alla invocata regolarizzazione contributiva. Vige pertanto nella fattispecie l'insegnamento della S.C. laddove si è chiarito che in caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. 35382 del 01/12/2022). Ciò posto, non può nondimeno ignorarsi il principio secondo il quale nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Dovrà per l'effetto emendarsi la statuizione di primo grado laddove (pag. 8) ha inteso riconoscere alla diffida del 23/3/2020 efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento ai contributi previdenziali i quali restano assoggettati al regime loro proprio operante nella materia regolata dalla disciplina della contribuzione obbligatoria per effetto della quale dovranno essere ritenuti prescritti i contributi maturati fino al quinto anno anteriore alla memoria di costituzione dell' CP_2
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia sussistono giustificati motivi per compensare in misura di metà tra la GR e il le spese del doppio grado del CP_1 giudizio, e porre la restante parte a carico del liquidandola come Controparte_1 in dispositivo.
Avuto riguardo alla posizione processuale rivestita dall'istituto, sussistono viceversa valide ragioni per compensare integralmente le spese nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 221/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 28 febbraio 2024, condanna il
[...]
ad inserire nella terza fascia stipendiale di cui Controparte_6 Parte_1 al CCNL di riferimento con decorrenza dall'1/9/2018. Condanna il appellato a corrispondere a il trattamento di fine CP_1 Parte_1 rapporto in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti entro il quinquennio anteriore alla data di messa in mora del 23 marzo 2020, oltre interessi come per legge. Condanna il al versamento in favore dell' delle Controparte_1 CP_2 differenze contributive nei limiti della prescrizione quinquennale maturata .
Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio tra e il Parte_1
e condanna quest'ultimo al pagamento in favore della Controparte_1
GR della restante parte, che liquida rispettivamente, in complessivi € 1.496,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.736,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2
Palermo, 20/03/2025
Il Presidente est.
Michele De Maria