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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/05/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Rita Rigoni Presidente
Dr. Massimo Coltro Consigliere relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16/2025 r.g. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente Salgareda Parte_1
(TV) (c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia C.F._1
Telesi ed Elisa Finotto per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
di Piave (TV) (C.F. ) rappresentata e difesa dagli C.F._2
avvocati Ileno Zona e Stefano Ferrarini per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
e con l'intervento del
Procuratore Generale
o 0 o
Oggetto: appello contro sentenza del Tribunale di SO
1 o 0 o
Conclusioni per l'appellante
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di SO n. 1581/2024, emessa in data 10.09.2024, pubblicata in data 17.09.2024 RG n. 4164/2023, non notificata, in accoglimento dei tre motivi d'appello, accertarsi e dichiararsi la revoca del contributo posto a carico del signor per il mantenimento del figlio CP_2 Per_1
convivente con la madre, per essere lo stesso economicamente autosufficiente, nonché revocarsi il contributo posto a carico del signor per il mantenimento dell'ex moglie per CP_2 Controparte_1
essere l'9a stessa economicamente sufficiente e comunque per aver conseguito oggi un migliore trattamento economico pari a €.
1.300,00/1.400,00 rispetto al 2018 ove la stessa percepiva un compenso mensile da lavoro dipendente pari a €. 750,00. Confermarsi il rigetto della richiesta di aumento del contributo economico di mantenimento in favore della signora e del figlio oltre al 70% delle spese CP_1 Per_1
straordinarie ex adverso formulata nel primo grado di giudizio. Competenze
di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, confermare la sentenza appellata n. 1581 del 17.9.2024 emessa dal Tribunale di SO per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
2 1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 7 gennaio 2025, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando CP_2
ed impugnando la sentenza n. 15812/2024 del Tribunale di Controparte_1
SO (pubblicata il 17 settembre 2024, non notificata) che in sede di modifica delle condizioni divorzili (decreto del 18 dicembre 2018), aveva rigettato la domanda di revoca del contributo per il figlio (€. 300 Per_1
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie) e quella di revoca dell'assegno divorzile di €. 250 mensili, rigettando le domande delle ex moglie per l'aumento dei due contributi e condannandolo alle spese compensate per 1/2.
Si doleva, con il primo motivo, del rigetto della domanda di revoca del contributo per il figlio rilevando che lo stesso era divenuto Per_1
economicamente indipendente e che avrebbe potuto incrementare l'orario di lavoro;
con il secondo motivo si doleva del mancato accoglimento della revoca dell'assegno divorzile posto il miglioramento delle condizioni della ed il peggioramento delle proprie;
con il terzo motivo di CP_1
conseguenza, si doleva dell'addebito parziale delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione.
Gli atti erano trasmessi al Procuratore Generale.
La causa veniva discussa all'udienza del 28 aprile 2025 e trattenuta in decisione.
2.- Osserva il Collegio.
L'appello è solo in parte fondato e la sentenza del tribunale di SO va riformata con la riduzione, dalla domanda, dell'assegno divorzile ad €. 225
mensili oltre la rivalutazione monetaria e dalla pronuncia poste le indubbie
3 esigenze di evitare possibili richieste di ripetizione di somme ance se aventi indubbi profili alimentari.
Le spese processuali dei due gradi vanno compensate per 2/3 e addebitate per la restante parte al . CP_2
3.- Il Tribunale, in sede di modifica delle condizioni divorzili (di cui al decreto del 18 dicembre 2018), rigettò le domande del e della ex moglie, CP_2
regolando le spese, osservando che:
-) le parti avevano celebrato matrimonio il 16 luglio 1988 ed in costanza di rapporto erano nati i figli (il 29.11.1988) e (il 17.3.1995). Il 3 Per_1 Per_2
giugno 2004 era stata omologata la separazione con l'affido condiviso dei minori ed il loro collocamento presso la madre. Il contributo paterno era stato fissato in € 350,00 per ciascuno oltre ad un assegno di € 250,00 per la
, con rivalutazione;
CP_1
-) con sentenza n. 509/2011 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed era stato affidato il minore al padre onerando Per_2
la madre del contributo mensile di € 200,00 oltre al 30% delle spese straordinarie prevedendo un contributo a carico di per la CP_2 CP_1
in € 500 mensili figlio maggiorenne non economicamente Per_1
indipendente oltre al 50% delle spese straordinarie – con aumento dell'assegno, in appello, ad €. 850 mensili;
fermo l'assegno divorzile di € 250
mensili;
-) in sede di modifica delle condizioni (decreto del 18 dicembre 2018) era stato revocato l'obbligo della di contribuire al mantenimento di CP_1
mentre il contributo per era stato ridotto ad € 300,00 mensili, Per_2 Per_1
4 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
era stata rigettata la domanda di revoca dell'assegno divorzile;
-) era da rigettare la domanda di revoca dell'assegno per il figlio in Per_1
quanto alcuna modifica era intervenuta rispetto al 2018 ove questi risultava aver trovato lavoro “al momento, infatti, è assunto con contratto Per_1
sottoscritto ai sensi della L. 68/99 – avente appunto come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro – e percepisce uno stipendio mensile di circa €
700,00”;
-) il contratto (doc. 7) comprovava “un rapporto di lavoro a Tempo
indeterminato con tipo orario TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE nel periodo dal 15/03/2018 con la società (C.F. Controparte_3
) con sede in TREVISO”; P.IVA_1
-) poiché il rapporto lavorativo era il medesimo e la retribuzione la stessa,
considerata la rivalutazione, alcuna modifica era intervenuta;
-) non era fondata la doglianza in merito alla scelta di svolgere tale impiego a tempo parziale e non a tempo pieno, con conseguente minore retribuzione,
essendo rimasto indimostrato che l'orario ridotto fosse stato determinato da sua scelta;
-) nessuna modifica, rispetto al 2018, era ravvisabile anche per la posizione delle ex moglie in quanto l'elisione del contributo per , era stata già Per_2
considerata nel 2018; in quanto l'occupazione della era già presente CP_1
anche nel 2018 (doc. 8 ricorrente da cui risulta in capo alla resistente “un rapporto di lavoro a Tempo indeterminato con tipo orario TEMPO
PARZIALE ORIZZONTALE nel periodo dal 09/01/2009 con la società DUE
5 RAGNI SAS DI MG HOLDING SRL”,) indimostrata la prova del percepimento di somme “fuori busta”;
-) la posizione reddituale del era inattendibile tanto che non era CP_2
predicabile il peggioramento delle sue condizioni (con reddito annuo di circa
€ 14.000);
-) già la Corte d'Appello aveva infatti rilevato che il reddito dichiarato all'epoca da , pari a € 17.000,00 annui, non era coerente con la CP_2
disponibilità da parte dello stesso di una azienda floro-vivaistica operante dal
1996, costituita da 10 serre e dal negozio espositivo;
era da considerare che il aveva documentato per il 2022 un reddito medio netto mensile di CP_2
circa € 1.300,00 ma all'udienza del 30 gennaio 2024 aveva dichiarato “la mia attività è nelle stesse condizioni di cui in passato”;
-) le domande della erano da rigettare rilevandosi che il reddito netto CP_1
mensile di circa € 1.300 percepito era sostanzialmente in linea con quello considerato nelle precedenti decisioni;
-) le spese erano da compensare per ½ con addebito della restante parte al
. CP_2
3.2.- La sentenza regge alle censure dell'appellante per quel che attiene il contributo per il figlio diversamente per il resto. Per_1
4.1.- La ratio decidendi, quanto al primo capo di impugnazione, riferita alla mancata allegazione di fatti nuovi e sopravvenuti, rispetto quelli già esaminati dal Tribunale in sede di modifica delle condizioni divorzili (decreto del 18
dicembre 2018), appare condivisibile. Infatti (Cass. sentenza n. 2953 del 3
febbraio 2017) le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti
6 economici in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
4.2.- Con il primo motivo, dunque, si censura il rigetto della domanda di revoca del contributo per il figlio maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente assumendosi che l'accertamento di invalidità Inps del 22
febbraio 2012 era risalente al momento in cui si era appena laureato e Per_1
stava “approcciandosi” al mondo del lavoro;
che la diagnosi di “ritardo mentale LIEVE con dislalia ed impaccio motorio” attestava che aveva: Per_1
“- autonomia nell'accedere a qualsiasi posto di lavoro;
- capacità di sostenere un tempo pieno;
- capacità di sostenere i turni (non quelli notturni); - capacità
di mantenere qualsiasi postura;
- completa funzionalità degli arti;
- grossolana manualità; - integra funzionalità sensoriale” tanto che non era da escludere,
come ritenuto, una incapacità lavorativa;
che la commissione medica non aveva indicato alcuna limitazione in termini di orario;
che nel corso degli ultimi anni non aveva fatto uno sforzo per trovare occupazione diversa Per_1
e che era dunque errato era ritenere che il contributo fosse dovuto in presenza di una invalidità del 50%.
Il motivo è infondato.
Le circostanze di fatto allegate: l'invalidità di attestata nel 2012 dalla Per_1
Commissione Medica ed il rapporto lavorativo a tempo parziale, rimasto uguale anche per la retribuzione, risultano fatti già esaminati nel decreto del
18 dicembre 2018 dal quale risulta la stessa invalidità civile di (con Per_1
deficit intellettivo, sensoriale e motorio). Dal decreto risultano poi e non solo
7 l'assunzione, per tali ragioni ed in forza della L. 68/1999, ma pure la stipula del medesimo contratto di lavoro part time, in considerazione delle indicate disabilità, con retribuzione pressoché consimile all'attuale posta la rivalutazione.
4.3.1.- Non può condividersi la tesi dell'appellante che fa leva sul principio di autoresponsabilità e sull'obbligo connesso del figlio maggiorenne di attivarsi per la ricerca di lavoro in forza dei recenti arresti del giudice di legittimità (Cass. 26875 del 2023 e Cass, 17183 del 2020 ed altre). Infatti è
noto che (Cass. ordinanza n. 2670 del 30 gennaio 2023) qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992,
trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. le disposizioni in tema di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, previste in favore dei figli minori. A sua volta l'art. 3 della L. 104/1992 dispone, tra l'altro, che
“1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche,
mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. 2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione
mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato”.
8 Il certificato di invalidità Inps riferito a attesta “ritardo Persona_3
mentale lieve con dislalia ed impaccio motorio” con una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Interpretandosi tale attestazione medica, affatto contestata, si ricava che le condizioni ivi indicate appaiono stabilizzate e che la situazione di invalidità, per i connotati fisici e psichici,
appare grave.
4.3.2.- Non risultano conferenti i richiami al decorso del tempo, al principio di autoresponsabilità ed al mancato ottenimento del lavoro a tempo pieno, per configurare elementi sopravvenuti a giustificare l'elisione del contributo.
Infatti i principio giurisprudenziali addotti non appaiono in termini essendo riferiti a figli maggiorenni non portatori di handicap grave, come nel caso;
in quanto il concetto di autoresponsabilità, riferito al figlio maggiorenne con difficoltà gravi, equiparato, per il mantenimento, al minorenne, non risulta operante;
in quanto non appare esigibile in presenza di difficoltà sensoriali,
motorie e di genere, per soggetto assunto lavorativamente con le particolari procedure dette, richiedere l'aumento dell'orario lavorativo anche in mancanza di allegazioni (non offerte) sulle condizioni aziendali specifiche.
5.1.- Con il secondo motivo si censura il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile già stabilito in €. 250 mensili oltre la rivalutazione
(stabilita nel 2011) assumendosi che sarebbero state mal considerate le prove documentali introdotte a comprovare, rispetto al 2018, un peggioramento delle condizioni anche aziendali ed un miglioramento di quelle della ex moglie.
Il motivo è fondato per quanto di seguito tanto che, in riforma della sentenza,
la Corte stima di ridurre l'assegno divorzile, dalla sentenza, ad €. 225 mensili
9 oltre la rivalutazione monetaria. Il tutto considerato che con la rivalutazione,
all'attuale, l'assegno divorzile è pari ad €. 320 circa.
5.2.1.- Vale premettere che la Corte d'Appello di Venezia nella sentenza del
23 maggio 2012, resa tra le odierne parti, aveva rilevato che già nel 2004 il si era offerto di corrispondere per moglie e figli l'assegno mensile CP_2
di €. 950; che le disponibilità economiche dello stesso non erano coerenti con i redditi dichiarati e che il medesimo (allora come ora), risulta proprietario di una azienda floro - vivaistica operante dal 1996, costituita da 10 serre con superficie coperta di 2.200 mq e del negozio espositivo con rivendita di fiori recisi, di fiori coltivati in pianta, di vasi e fiori secchi, valutati €. 370.000 al gennaio 2001.
5.2.2.- Quanto al miglioramento reddituale della ex moglie l'appellante deduce una retribuzione mensile di €. 1.300 – 1.400 come da buste paga dimessa, sempre per lo stesso lavoro del 2018 (cameriera di sala in un Hotel
di SO) rispetto il precedente reddito di €. 700 mensili per lo stesso lavoro
(decreto del 18 dicembre 2018). Risulta dunque un miglioramento delle condizioni reddituali per l'appellata, non considerato nella sentenza, ma che incide a giudizio della Corte, solo ai fini della riduzione dell'assegno che si stima di rideterminare in €. 225 mensili.
Occorre infatti rilevare che nel recente periodo (2020 - 2021) la è CP_1
stata posta in cassa integrazione con retribuzione netta di circa €. 400 mensili tanto che i risparmi risultano erosi (come né dà atto lo stesso appellante) e tanto che il peggioramento, posto il reddito basso, ha avuto influssi anche nel periodo successivo. Occorre considerare l'invalidità della nella CP_1
misura del 74% per varie patologie di rilievo (cfr doc. 8) "alvo e vescica
10 neurologici in esiti di neoplasia della portio operate (isteroannessiectomia bilaterale 6/2020), lopoecusia bilaterale neurosensoriale di grado medio,
osteopenia, coxa vara bilaterale, discopatia protrusiva L5-S1, fibromialgia,
lieve scoliosi lombare, trocanterite bilaterale, periartropatia spalle, STC
destra lieve "
Considerato il lavoro svolto, quale cameriera di sala, trattasi di patologie che rendono difficile l'espletamento delle mansioni lavorative e che possono giustificare esborsi di vario genere in ambito non garantito dal Servizio
sanitario nazionale anche per eventuali trattamenti e visite come documentato
(doc. 9).
5.2.3.- Non appare giustificato il peggioramento delle condizioni del
Candosin che assume, per il 2019, un reddito di impresa di €. 58.932,99 in diminuzione rispetto l'anno precedente (€. 60.975) reddito poi ridottosi fino a ad €. 16.819 nel 2023.
Infatti l'appellante non ha indicato le ragioni ed i motivi concreti e chiari di una siffatta contrazione reddituale in presenza della stessa situazione proprietaria (ut supra valutata anche dalla Corte d'Appello) e lavorativa non essendo certo plausibile che un'impresa agricola attività floro - vivaistica di rilievo con 10 serre con terreni e negozio, in pochi anni possa aver dato luogo a tale riduzione di tal fatta dei redditi senza alcuna esplicitazione giustificativa da parte dell'onerato che nulla ha dedotto in concreto valendo, sul punto, il precedente giudizio di non congruità dei redditi rispetto le condizioni proprietaria, immutate, reso dalla Corte nel passato. Anzi, il riferire dell'appellante in merito all'eredità ricevuta in morte del padre (nuda proprietà di immobile e terreni) con successiva vendita dei terreni per €.
11 55.800 al figlio per oneri ma soprattutto per investimenti in azienda, Per_2
non giustifica il grave peggioramento delle condizioni dell'impresa agricola.
5Problematiche di salute (doc. 27) non risultano correlate motivatamente alla riduzione dei redditi e, in ogni caso, le stesse possono valere in termini coevi con le peggiorate condizioni della ex moglie. Varrà soprattutto e poi considerare quanto dichiarato dal all'udienza del 30 gennaio 2024 CP_2
in senso diametralmente contrario al dedotto peggioramento “Al momento sono ancora titolare della mia Ditta di ortofloricoltura, con un reddito di circa
€ 14.000,00 annui. Per quanto riguarda la mia attività è nelle stesse condizioni di cui in passato;
preciso, però, che nel 2021 ho avuto gravi danni a causa di una grandinata. Per quanto riguarda il negozio espositivo abbinato all'attività,
al momento è gestito da mio figlio ”. Per_2
6.- Il terzo motivo è assorbito posta la necessità di valutare l'esito complessivo del giudizio per la disciplina delle spese.
Tenuto conto che le domande delle , per l'aumento degli assegni, CP_1
sono state rigettate in primo grado e che le domande del , in primo CP_2
grado e di maggior rilievo anche economico complessivo sono state rigettate quanto al contributo del figlio e parzialmente accolte (in appello) con la riduzione dell'assegno divorzile, reputa la Corte di dover compensare le spese per 2/3 con addebito della restante parte (1/3) al posta la CP_2
soccombenza prevalente.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del CP_2 Controparte_1
Procuratore Generale, così provvede:
12 - in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di SO;
- riduce l'assegno divorzile ad €. 225 mensili dalla sentenza oltre la rivalutazione Istat;
- compensa le spese dei due gradi di giudizio nella misura dei 2/3 e pone la restante parte (1/3) a carico del che si liquida in 2.538 per CP_2
compensi per il primo grado ed in €.
2.752 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
Venezia lì 30 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
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