Versione
3 febbraio 1993
3 febbraio 1993
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469 , recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonche' di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, 26 maggio 1992, n. 297, 24 luglio 1992, n. 347, e 29 settembre 1992, n. 392 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1992, n. 45, 26 marzo 1992, n. 243, 26 maggio 1992, n. 297, 24 luglio 1992, n. 347, e 29 settembre 1992, n. 392 .
Giurisprudenza • 60
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/10/2011, n. 7795Provvedimento: […] il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze economiche dovute a titolo di arretrati maturati e non percepite e dovute in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 23/1993, oltre interessi e di valutazione; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti di estremi ignoti anche a contenuto generale ostativi al pagamento di cui sopra; e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di arretrati maturati dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 23/1993 e non percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;Leggi di più...
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