Art. 2.
Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.
Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.