Articolo 2 della Legge 7 marzo 1980, n. 63
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 aprile 1980
Art. 2.
Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 , che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.
Entrata in vigore il 1 aprile 1980
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