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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 449/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2021
avente ad oggetto: disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
promossa da
(C.F. ) in qualità di tutrice del minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Persona_1 C.F._2 con l'vv. Ingrid
[...]
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'Avv. Marianna Scrinzi attori contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
e convenuti
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte depositate in data 24 ottobre
2024
1 Conclusioni di parte attrice: “Nel merito:
- accertare e dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento del minore Per_1
, nato il [...] a [...] al quale aveva proceduto il IGnor
[...] CP_3
e conseguentemente ordinare l'annotazione di legge nei competenti uffici di stato
[...]
civile.Con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.
- rigettare le domande poste dal Sig. ; Controparte_1
- Con vittoria di spese, IVA e CAP come per legge”
Conclusioni di : “Nel merito in principalità: CP_1 Controparte_1
1) Disporre, attraverso esame citologico (prova del DNA), il riconoscimento scientifico della paternità biologica del minore in capo , Persona_2 Controparte_1 effettuando ogni test utile all'uopo, ivi compreso il prelievo di campione di cellule dal minore, dalla madre di questo e dall'attore al fine di confermare la compatibilità biologica tra il codice genetico di quest'ultimo e quello del figlio;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare la paternità del IGnor che, a Controparte_1 seguito dell'esame del calcolo biostatico di probabilità della paternità nei confronti del minore, IGnifichi inconfutabilmente una paternità biologica dell'attore scientificamente accertata;
3) Per l'effetto ordinare l'annotazione nei Registri dello Stato Civile del IGnor CP_1
quale padre biologico del minore .
[...] Persona_2
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati di rimborso spese generali al 15%,
CNPA 4%, IVA 22% e successive occorrende in caso di opposizione delle parti convenute alle domande attoree”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2021, la parte attrice in epigrafe ha evocato in giudizio i convenuti IG.ra e IG. Controparte_2 Controparte_3
domandando accertarsi e dichiararsi il difetto di veridicità del riconoscimento del minore
(nato il [...] a [...], atto di nascita N. 50, P. 1, S. A, Persona_1
2 Anno 2019) al quale ha proceduto il IG. e, conseguentemente, Controparte_3
ordinarsi l'annotazione di legge nei competenti uffici di stato civile.
La parte attrice ha dedotto che, con decreto provvisorio n. 483/2020 di data 22 settembre
2020, il Tribunale per i Minorenni di Trento ha sospeso entrambi i genitori, IG.ra
[...]
e IG. , dalla responsabilità genitoriale sul Controparte_2 Controparte_3
figlio minore e ha disposto l'affidamento educativo-assistenziale del Persona_1
minore ai servizi sociali con collocamento presso un Centro per l'Infanzia e regolamentazione delle visite materne, nominando quale tutore provvisorio l'avv. Parte_1
Con i provvedimenti nn. 5577/2020 e 5579/2020 di data 19 novembre 2020 il Giudice
[...]
Tutelare di Trento ha dichiarato aperta la tutela del minore ed ha nominato l'avv. Pt_1
quale tutore definitivo, autorizzandolo a nominare l'avv. quale proprio legale Controparte_4
al fine di promuovere azione di impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità.
La parte attrice ha esposto che la tutrice, in sede di comparizione delle parti avanti al
Tribunale per i Minorenni di Trento in data 28 ottobre 2020, ha appreso che il minore non è il figlio naturale del IG. nonostante questi lo abbia riconosciuto come proprio: in CP_3
sede di udienza la IG.ra , infatti, ha dato atto di aver frequentato il IG. Persona_2
mentre intratteneva una relazione con un altro uomo di origine magrebina (IG. CP_3
e che, nonostante la dubbia paternità, il IG. ha deciso di riconoscere Persona_3 CP_3
il bambino come proprio, pur non avendo mai provveduto ai suoi bisogni morali e materiali e avendolo lasciato alle cure della madre e della nonna materna, con le quali il minore ha vissuto presso l'abitazione familiare di Cadine (TN) fino al mese di settembre 2020. La parte attrice ha rappresentato che la IG.ra , in sede di udienza, ha confermato che Persona_2
il IG. è il padre naturale del minore e che ciò risultato evidente nel corso dei Persona_3
mesi a causa della somiglianza fisica tra padre e figlio.
Radicatosi validamente il contraddittorio, le parti convenute IG.ra Persona_2 CP_2
e IG. non si sono costituite in giudizio e va in questa sede
[...] Controparte_3
dichiarata la loro contumacia.
In data 19 luglio 2021, a scioglimento della riserva datata 14 giugno 2021, il Giudice ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio sul seguente quesito: “Presa visione degli scritti difensivi in atti e dell'allegata documentazione, effettuati i prelievi di
3 materiale biologico sulle persone del minore e di Persona_1 Controparte_3
, eseguiti tutti gli opportuni esami ed accertamenti ematologici e genetici, dica il Ctu,
[...]
previa analisi dei polimorfismi del DNA, se sia o meno figlio naturale Persona_1 di ”, nominando quale CTU la dott.ssa presso il Controparte_3 Persona_4
laboratorio di genetica forense di Padova. In data 2 febbraio 2023 il nominato CTU ha depositato telematicamente la dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico ed il giuramento.
In data 26 aprile 2023 il Tribunale di Trento ha disposto la riunione del presente giudizio con il procedimento sub R.G. n. 2704/2022 pendente dinanzi al medesimo tribunale, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità del IG. (Keterchi alias Per_5 CP_1
(entrato nel territorio italiano con il nome di , il quale ha dedotto di CP_1 Parte_2
essere il padre naturale del minore e di voler procedere al Persona_1
riconoscimento giudiziale di paternità.
All'udienza del 26 aprile 2023 il IG. si è associato alla richiesta di Controparte_5
espletamento della CTU genetica, da estendersi anche alla propria persona, ed il Giudice ha riformulato il quesito peritale nei seguenti termini: “Presa visione degli scritti difensivi in atti e dell'allegata documentazione, effettuati i prelievi di materiale biologico sulle persone del minore , di e di eseguiti Persona_1 Controparte_3 Controparte_5
tutti gli opportuni esami ed accertamenti ematologici e genetici, dica il Ctu, previa analisi dei polimorfismi del DNA, se sia o meno figlio naturale di Persona_1 [...]
ovvero se sia o meno figlio naturale di ”. All'udienza del 5 CP_3 Controparte_5
luglio 2023 il già nominato CTU dott.ssa ha accettato l'incarico e prestato Persona_4
il giuramento di rito.
In data 11 dicembre 2023 si è costituito in giudizio il IG. alias CP_1 Controparte_1
con il nuovo difensore, avv. Scrinzi Marianna, richiamando le conclusioni già precisate nell'atto introduttivo del giudizio sub R.G. n. 2704/2022.
Con note scritte di data 13 settembre 2024 la parte ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al proprio atto introduttivo. Egli ha dato atto che la bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti ha accertato la sussistenza del legame di paternità con il minore al 99%. Il IG. , Persona_1 Controparte_1
pur consapevole della pendenza di un procedimento penale a proprio carico a seguito della
4 denuncia sporta dalla IG.ra , ha dato atto che detto Controparte_2
procedimento non è stato ancora definito e, pertanto, non può essergli negato il riconoscimento della paternità solo sulla base delle allegazioni della IG.ra Persona_2
che, peraltro, non riguardano le capacità genitoriali del IG. (non ancora provate). CP_1
Egli ha sostenuto che il mancato riconoscimento della paternità arrecherebbe un grave danno al figlio , il quale ha il diritto di conoscere le proprie origini, e che, ad ogni modo, Per_1
dopo il riconoscimento della paternità ben potranno, se necessari, essere disposti percorsi di recupero, incontri protetti o forme di affidamento etero-familiare.
In data 16 settembre 2024 il nominato CTU ha depositato il proprio elaborato peritale, così concludendo: “Dopo aver sottoposto i periziandi al prelievo di materiale biologico e alla determinazione dei rispettivi profili genetici, dalla comparazione con il profilo genetico di
sono emersi riscontri di incompatibilità genetica all'ipotesi che Persona_1
sia il padre biologico di , escludendo pertanto la CP_3 CP_3 Persona_1
paternità di questi nei confronti del minore.
Relativamente alla comparazione del profilo genetico di con il profilo Persona_1
genetico di non sono emersi riscontri di incompatibilità genetica. Controparte_1
L'elaborazione statistica dei dati, applicando le formule per lo studio del rapporto di parentela, ha fornito risultati che depongono per la sussistenza di un rapporto di parentela padre -figlio tra e . Controparte_1 Persona_1
Ne deriva che è il padre biologico di ”. Controparte_1 Persona_1
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione in data 11 novembre 2024, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e riservandosi di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Con comparsa conclusionale datata 10 gennaio 2025, la parte attrice ha rappresentato che il minore (provvisoriamente in affido etero-familiare) sta già affrontando con fatica il complesso rapporto con la madre, manifestando grande disagio e irrequietezza a causa della discontinuità delle visite materne, pertanto il riconoscimento da parte del padre biologico potrebbe destabilizzarlo ulteriormente;
la parte attrice ha dato atto, inoltre, che dalle relazioni dei servizi sociali il IG. risulta essere una persona violenta e dedita alla Controparte_1
criminalità e che, anche quando la relazione con la IG.ra Controparte_2
è provvisoriamente ripresa nel febbraio 2023, egli non si è curato di prendere contatti con il
5 tutore o con i servizi sociali né di chiedere informazioni sul bambino, limitandosi all'elargizione di minime somme di denaro, peraltro mai arrivate a destinazione.
Con comparsa conclusionale di data 10 gennaio 2025 la parte , nel Controparte_1
richiamare i contenuti delle note scritte di data 13 settembre 2024, ha precisato di aver intrattenuto rapporti con il figlio tramite videochiamate ed incontri in carcere.
La domanda svolta dalla tutrice del minore ex art. 263 c.c. è fondata e Persona_1
va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la prova che
[...]
non è il padre biologico di . CP_3 Persona_1
Al riguardo, va osservato che dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti – le cui conclusioni ritiene il Collegio di condividere e fare proprie, essendo l'indagine sui polimorfismi del DNA stata svolta in ossequio al protocollo delle analisi genetico-forensi, come meglio specificato in perizia (cfr. pagg. 3-5), ed apparendo l'indagime peritale immune da vizi logici e procedimentali – risulta che “Dopo aver sottoposto i periziandi al prelievo di materiale biologico e alla determinazione dei rispettivi profili genetici, dalla comparazione con il profilo genetico di sono emersi riscontri di incompatibilità Persona_1
genetica all'ipotesi che sia il padre biologico di , Controparte_3 Persona_1 escludendo pertanto la paternità di questi nei confronti del minore.” (cfr. pag. 11).
Va, dunque, in questa sede accertato che (nato il [...] a Controparte_3
Manfredonia) non è il padre biologico di (nato il [...] a Persona_1
Rovereto).
Quanto, invece, alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità svolta da alias CP_1
, ritiene il Collegio che sia necessario disporre un supplemento istruttorio. Controparte_1
Va, infatti, osservato che secondo consoldiato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33097 di data 28 novembre 2023, “Il diritto, come quello alla vita familiare, stabilito all'art. 8 Cedu, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico fisico. L'accertamento da svolgersi, tuttavia, deve essere rigoroso perchè non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmenteprotetto ma solo il pericolo, fondato su un giudizio
6 prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore
e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico-fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto. Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale. Poichè la corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità costituisce elemento costitutivo dell'identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico-fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento ex art. 250 c.c., può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla pura e semplice attribuzione della genitorialità" (in applicazione di tale principio, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno)” (cfr.
Cass. n. 24718/2021, richiamata da Cass. 33097/2023).
In ragione di quanto sopra, occorrendo procedersi ad un rigoroso accertamento in ordine all'eventuale grave pregiudizio per lo sviluppo psico fisico derivante al minore Per_1
per il caso in cui venisse in questa sede dichiarata la paternità di alias
[...] CP_1
, ritiene il Collegio che la causa vada rimessa in istruttoria come da Controparte_1 separata ordinanza per l'ulteriore istruzione sulla domanda svolta da alias CP_1 CP_1
[...]
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) accerta e dichiara che (C.F. , nato il 26 Controparte_3 C.F._5
ottobre 1999 a Manfredonia) non è il padre biologico di (C.F. Persona_1
, nato il [...] a [...]); C.F._2
7 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovereto di fare la relativa annotazione nell'atto di nascita di (Serie A Parte I Anno 2019 Persona_1
n. 50);
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di conIGlio del 28 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 449/2021
avente ad oggetto: disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)
promossa da
(C.F. ) in qualità di tutrice del minore Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Persona_1 C.F._2 con l'vv. Ingrid
[...]
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'Avv. Marianna Scrinzi attori contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
e convenuti
E con l'intervento del P.M. posta in decisione sulle conclusioni precisate con note scritte depositate in data 24 ottobre
2024
1 Conclusioni di parte attrice: “Nel merito:
- accertare e dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento del minore Per_1
, nato il [...] a [...] al quale aveva proceduto il IGnor
[...] CP_3
e conseguentemente ordinare l'annotazione di legge nei competenti uffici di stato
[...]
civile.Con espressa riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.
- rigettare le domande poste dal Sig. ; Controparte_1
- Con vittoria di spese, IVA e CAP come per legge”
Conclusioni di : “Nel merito in principalità: CP_1 Controparte_1
1) Disporre, attraverso esame citologico (prova del DNA), il riconoscimento scientifico della paternità biologica del minore in capo , Persona_2 Controparte_1 effettuando ogni test utile all'uopo, ivi compreso il prelievo di campione di cellule dal minore, dalla madre di questo e dall'attore al fine di confermare la compatibilità biologica tra il codice genetico di quest'ultimo e quello del figlio;
2) Per l'effetto accertare e dichiarare la paternità del IGnor che, a Controparte_1 seguito dell'esame del calcolo biostatico di probabilità della paternità nei confronti del minore, IGnifichi inconfutabilmente una paternità biologica dell'attore scientificamente accertata;
3) Per l'effetto ordinare l'annotazione nei Registri dello Stato Civile del IGnor CP_1
quale padre biologico del minore .
[...] Persona_2
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati di rimborso spese generali al 15%,
CNPA 4%, IVA 22% e successive occorrende in caso di opposizione delle parti convenute alle domande attoree”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2021, la parte attrice in epigrafe ha evocato in giudizio i convenuti IG.ra e IG. Controparte_2 Controparte_3
domandando accertarsi e dichiararsi il difetto di veridicità del riconoscimento del minore
(nato il [...] a [...], atto di nascita N. 50, P. 1, S. A, Persona_1
2 Anno 2019) al quale ha proceduto il IG. e, conseguentemente, Controparte_3
ordinarsi l'annotazione di legge nei competenti uffici di stato civile.
La parte attrice ha dedotto che, con decreto provvisorio n. 483/2020 di data 22 settembre
2020, il Tribunale per i Minorenni di Trento ha sospeso entrambi i genitori, IG.ra
[...]
e IG. , dalla responsabilità genitoriale sul Controparte_2 Controparte_3
figlio minore e ha disposto l'affidamento educativo-assistenziale del Persona_1
minore ai servizi sociali con collocamento presso un Centro per l'Infanzia e regolamentazione delle visite materne, nominando quale tutore provvisorio l'avv. Parte_1
Con i provvedimenti nn. 5577/2020 e 5579/2020 di data 19 novembre 2020 il Giudice
[...]
Tutelare di Trento ha dichiarato aperta la tutela del minore ed ha nominato l'avv. Pt_1
quale tutore definitivo, autorizzandolo a nominare l'avv. quale proprio legale Controparte_4
al fine di promuovere azione di impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità.
La parte attrice ha esposto che la tutrice, in sede di comparizione delle parti avanti al
Tribunale per i Minorenni di Trento in data 28 ottobre 2020, ha appreso che il minore non è il figlio naturale del IG. nonostante questi lo abbia riconosciuto come proprio: in CP_3
sede di udienza la IG.ra , infatti, ha dato atto di aver frequentato il IG. Persona_2
mentre intratteneva una relazione con un altro uomo di origine magrebina (IG. CP_3
e che, nonostante la dubbia paternità, il IG. ha deciso di riconoscere Persona_3 CP_3
il bambino come proprio, pur non avendo mai provveduto ai suoi bisogni morali e materiali e avendolo lasciato alle cure della madre e della nonna materna, con le quali il minore ha vissuto presso l'abitazione familiare di Cadine (TN) fino al mese di settembre 2020. La parte attrice ha rappresentato che la IG.ra , in sede di udienza, ha confermato che Persona_2
il IG. è il padre naturale del minore e che ciò risultato evidente nel corso dei Persona_3
mesi a causa della somiglianza fisica tra padre e figlio.
Radicatosi validamente il contraddittorio, le parti convenute IG.ra Persona_2 CP_2
e IG. non si sono costituite in giudizio e va in questa sede
[...] Controparte_3
dichiarata la loro contumacia.
In data 19 luglio 2021, a scioglimento della riserva datata 14 giugno 2021, il Giudice ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio sul seguente quesito: “Presa visione degli scritti difensivi in atti e dell'allegata documentazione, effettuati i prelievi di
3 materiale biologico sulle persone del minore e di Persona_1 Controparte_3
, eseguiti tutti gli opportuni esami ed accertamenti ematologici e genetici, dica il Ctu,
[...]
previa analisi dei polimorfismi del DNA, se sia o meno figlio naturale Persona_1 di ”, nominando quale CTU la dott.ssa presso il Controparte_3 Persona_4
laboratorio di genetica forense di Padova. In data 2 febbraio 2023 il nominato CTU ha depositato telematicamente la dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico ed il giuramento.
In data 26 aprile 2023 il Tribunale di Trento ha disposto la riunione del presente giudizio con il procedimento sub R.G. n. 2704/2022 pendente dinanzi al medesimo tribunale, avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità del IG. (Keterchi alias Per_5 CP_1
(entrato nel territorio italiano con il nome di , il quale ha dedotto di CP_1 Parte_2
essere il padre naturale del minore e di voler procedere al Persona_1
riconoscimento giudiziale di paternità.
All'udienza del 26 aprile 2023 il IG. si è associato alla richiesta di Controparte_5
espletamento della CTU genetica, da estendersi anche alla propria persona, ed il Giudice ha riformulato il quesito peritale nei seguenti termini: “Presa visione degli scritti difensivi in atti e dell'allegata documentazione, effettuati i prelievi di materiale biologico sulle persone del minore , di e di eseguiti Persona_1 Controparte_3 Controparte_5
tutti gli opportuni esami ed accertamenti ematologici e genetici, dica il Ctu, previa analisi dei polimorfismi del DNA, se sia o meno figlio naturale di Persona_1 [...]
ovvero se sia o meno figlio naturale di ”. All'udienza del 5 CP_3 Controparte_5
luglio 2023 il già nominato CTU dott.ssa ha accettato l'incarico e prestato Persona_4
il giuramento di rito.
In data 11 dicembre 2023 si è costituito in giudizio il IG. alias CP_1 Controparte_1
con il nuovo difensore, avv. Scrinzi Marianna, richiamando le conclusioni già precisate nell'atto introduttivo del giudizio sub R.G. n. 2704/2022.
Con note scritte di data 13 settembre 2024 la parte ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui al proprio atto introduttivo. Egli ha dato atto che la bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti ha accertato la sussistenza del legame di paternità con il minore al 99%. Il IG. , Persona_1 Controparte_1
pur consapevole della pendenza di un procedimento penale a proprio carico a seguito della
4 denuncia sporta dalla IG.ra , ha dato atto che detto Controparte_2
procedimento non è stato ancora definito e, pertanto, non può essergli negato il riconoscimento della paternità solo sulla base delle allegazioni della IG.ra Persona_2
che, peraltro, non riguardano le capacità genitoriali del IG. (non ancora provate). CP_1
Egli ha sostenuto che il mancato riconoscimento della paternità arrecherebbe un grave danno al figlio , il quale ha il diritto di conoscere le proprie origini, e che, ad ogni modo, Per_1
dopo il riconoscimento della paternità ben potranno, se necessari, essere disposti percorsi di recupero, incontri protetti o forme di affidamento etero-familiare.
In data 16 settembre 2024 il nominato CTU ha depositato il proprio elaborato peritale, così concludendo: “Dopo aver sottoposto i periziandi al prelievo di materiale biologico e alla determinazione dei rispettivi profili genetici, dalla comparazione con il profilo genetico di
sono emersi riscontri di incompatibilità genetica all'ipotesi che Persona_1
sia il padre biologico di , escludendo pertanto la CP_3 CP_3 Persona_1
paternità di questi nei confronti del minore.
Relativamente alla comparazione del profilo genetico di con il profilo Persona_1
genetico di non sono emersi riscontri di incompatibilità genetica. Controparte_1
L'elaborazione statistica dei dati, applicando le formule per lo studio del rapporto di parentela, ha fornito risultati che depongono per la sussistenza di un rapporto di parentela padre -figlio tra e . Controparte_1 Persona_1
Ne deriva che è il padre biologico di ”. Controparte_1 Persona_1
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione in data 11 novembre 2024, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e riservandosi di riferire al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Con comparsa conclusionale datata 10 gennaio 2025, la parte attrice ha rappresentato che il minore (provvisoriamente in affido etero-familiare) sta già affrontando con fatica il complesso rapporto con la madre, manifestando grande disagio e irrequietezza a causa della discontinuità delle visite materne, pertanto il riconoscimento da parte del padre biologico potrebbe destabilizzarlo ulteriormente;
la parte attrice ha dato atto, inoltre, che dalle relazioni dei servizi sociali il IG. risulta essere una persona violenta e dedita alla Controparte_1
criminalità e che, anche quando la relazione con la IG.ra Controparte_2
è provvisoriamente ripresa nel febbraio 2023, egli non si è curato di prendere contatti con il
5 tutore o con i servizi sociali né di chiedere informazioni sul bambino, limitandosi all'elargizione di minime somme di denaro, peraltro mai arrivate a destinazione.
Con comparsa conclusionale di data 10 gennaio 2025 la parte , nel Controparte_1
richiamare i contenuti delle note scritte di data 13 settembre 2024, ha precisato di aver intrattenuto rapporti con il figlio tramite videochiamate ed incontri in carcere.
La domanda svolta dalla tutrice del minore ex art. 263 c.c. è fondata e Persona_1
va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio che dall'istruttoria condotta sia emersa la prova che
[...]
non è il padre biologico di . CP_3 Persona_1
Al riguardo, va osservato che dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti – le cui conclusioni ritiene il Collegio di condividere e fare proprie, essendo l'indagine sui polimorfismi del DNA stata svolta in ossequio al protocollo delle analisi genetico-forensi, come meglio specificato in perizia (cfr. pagg. 3-5), ed apparendo l'indagime peritale immune da vizi logici e procedimentali – risulta che “Dopo aver sottoposto i periziandi al prelievo di materiale biologico e alla determinazione dei rispettivi profili genetici, dalla comparazione con il profilo genetico di sono emersi riscontri di incompatibilità Persona_1
genetica all'ipotesi che sia il padre biologico di , Controparte_3 Persona_1 escludendo pertanto la paternità di questi nei confronti del minore.” (cfr. pag. 11).
Va, dunque, in questa sede accertato che (nato il [...] a Controparte_3
Manfredonia) non è il padre biologico di (nato il [...] a Persona_1
Rovereto).
Quanto, invece, alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità svolta da alias CP_1
, ritiene il Collegio che sia necessario disporre un supplemento istruttorio. Controparte_1
Va, infatti, osservato che secondo consoldiato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33097 di data 28 novembre 2023, “Il diritto, come quello alla vita familiare, stabilito all'art. 8 Cedu, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico fisico. L'accertamento da svolgersi, tuttavia, deve essere rigoroso perchè non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmenteprotetto ma solo il pericolo, fondato su un giudizio
6 prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore
e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico-fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto. Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale. Poichè la corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità costituisce elemento costitutivo dell'identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico-fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento ex art. 250 c.c., può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla pura e semplice attribuzione della genitorialità" (in applicazione di tale principio, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta ex art. 250 c.c., aveva del tutto omesso di effettuare il predetto bilanciamento, limitandosi a considerare i vari precedenti penali del padre e l'intervenuta revoca del permesso di soggiorno)” (cfr.
Cass. n. 24718/2021, richiamata da Cass. 33097/2023).
In ragione di quanto sopra, occorrendo procedersi ad un rigoroso accertamento in ordine all'eventuale grave pregiudizio per lo sviluppo psico fisico derivante al minore Per_1
per il caso in cui venisse in questa sede dichiarata la paternità di alias
[...] CP_1
, ritiene il Collegio che la causa vada rimessa in istruttoria come da Controparte_1 separata ordinanza per l'ulteriore istruzione sulla domanda svolta da alias CP_1 CP_1
[...]
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) accerta e dichiara che (C.F. , nato il 26 Controparte_3 C.F._5
ottobre 1999 a Manfredonia) non è il padre biologico di (C.F. Persona_1
, nato il [...] a [...]); C.F._2
7 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rovereto di fare la relativa annotazione nell'atto di nascita di (Serie A Parte I Anno 2019 Persona_1
n. 50);
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di conIGlio del 28 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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