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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4813 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa TA d'OR presidente dott. RG AL consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n° 509/2018 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Santa MA CA ER n. 3693/2017 del 7 dicembre 2017
t r a
(nata a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo D'Angelo (con studio in
Frattamaggiore alla Via Carmelo Pezzullo, 53, e domicilio digitale
Email_1
e 1 (nato ad [...] l'[...]; ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato SE Di MM (con studio in
Napoli alla Via Toledo, 228, e domicilio digitale Email_2
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo C.F._3
NO (con studio in Aversa alla Via Vittorio Emanuele, 51, e domicilio digitale Email_3
Conclusioni
Per l'appellante , l'avvocato Lorenzo D'Angelo concludeva come Parte_1 segue:
- “Accogliersi l'appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità del giudizio iscritto al numero di r.g. 1000987/2010 e della sentenza impugnata n. 3693/2017 emessa dal
Tribunale di Santa MA CA ER […] pubblicata in data 7 dicembre 2017
[…]”;
- “Dichiarare la domanda proposta da inammissibile, improponibile ed CP_1 improcedibile e, in subordine, rigettarla, nel merito, per la sua palese infondatezza, dichiarando cessata la materia del contendere sulla violazione delle distanze dal confine […];
- “Rigettare l'appello incidentale sulla domanda di risarcimento danni […]”;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato nonché appellante incidentale , l'avvocato Di CP_1
MM SE concludeva, previa ricusazione del C.T.U. ing.
[...]
e nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio, come segue: Per_1
- “…conferma della sentenza n. 3693/2017 impugnata di condanna in solido dei coniugi e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Controparte_2 oltre oneri di ctu”;
- “Rigetto dell'appello nel merito”;
- “Condanna in solido dei coniugi e per aver Parte_1 Controparte_2 resistito in giudizio in 1° e 2° grado con mala fede e colpa grave con la condanna dei danni e delle spese equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
- “Condanna in solido dei coniugi e con Parte_1 Controparte_2
l'abbattimento del forno in muratura e realizzato abusivamente”; 2
- “Condanna in solido dei coniugi e al Parte_1 Controparte_2 pagamento della quota della ctp per parte attrice di 1° grado di € 1.000,00 allegata alla documentazione di 1° grado”;
- “Condanna in solido dei coniugi e per i Parte_1 Controparte_2 danni arrecati al dott. dalla realizzazione delle opere abusive (forno con CP_1 canna fumaria e tettoia) e in forma specifica dalla sospensione del permesso a costruire secondo i canoni del lucro cessante e del danno emergente previsti dall'art. 1223 c.c.
e richiamati all'art. 2058 c.c.”.
Per l'appellato , l'avvocato Vincenzo NO Controparte_2
concludeva associandosi alle richieste di . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2010 conveniva CP_1
e innanzi al Tribunale di Santa MA Controparte_2 Parte_1
CA ER esponendo che i convenuti, proprietari di un appartamento in Cesa alla via Chianca snc, al piano terra con annessa corte esclusiva pertinenziale (censito in catasto al foglio 1, particella 5134), confinante con un terreno edificabile di sua proprietà (censito in catasto al foglio 1, particelle
5127, 5128, 5132 e 5133), avevano realizzato un forno con sovrastante canna fumaria in appoggio al muro di confine di sua proprietà, oltre che una tettoia a falda unica inclinata a distanza inferiore a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione annesse al P.R.G. del Comune di Cesa;
che di dette opere, già sottoposte a sequestro preventivo dalla Polizia Municipale di Cesa
(in data 15 marzo 2010), perché realizzate in assenza di permesso a costruire, era stata ordinata la demolizione con ordinanza comunale del 22 marzo 2010.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti all'abbattimento delle anzidette opere abusive nonché al risarcimento dei danni subiti.
Radicata la lite, con comparsa del 14 gennaio 2011 si costituiva
[...]
, per chiedere il rigetto della domanda. Eccepiva l'irrilevanza, CP_2 nel rapporto privatistico, dell'assenza del permesso amministrativo a costruire (in ogni caso ottenuto ex post in sanatoria). Negava, inoltre, che le 3 opere, realizzate da precedente proprietario, fossero soggette al regime delle distanze, perché accessorie rispetto all'abitazione principale. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per chiedere l'abbattimento del muro di recinzione dell'attore per la parte di esso priva delle caratteristiche di cui all'art. 878 c.c.
e soggetta, quindi, alle distanze legali e regolamentari, tale da dover essere arretrato fino alla distanza minima di cinque metri dal confine.
Non si costituiva l'altra convenuta , di cui era dichiarata la Parte_1
contumacia con ordinanza del 4 febbraio 2011.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, disposta una consulenza tecnica d'ufficio (affidata all'architetta Parte_2
), acquisiti i chiarimenti necessari, con sentenza del 7 dicembre 2017
[...] il tribunale, in persona del giudice unico designato, così provvedeva: «1. dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda della parte attrice di violazione delle distanze legali;
2. rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno;
3. dichiara rinunciata la domanda riconvenzionale della parte convenuta;
4. condanna la parte convenuta in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 6.60 per esborsi (oltre oneri della c.t.u. liquidati in euro 2.250,00 per onorario, oltre i.v.a. e contributi previdenziali come per legge), ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
5. condanna ex art. 96 c.p.c. la parte convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.000,00».
II. Le ragioni della sentenza impugnata.
Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere poiché il C.T.U., accertata la violazione delle distanze legali, aveva tuttavia verificato (come da elaborato integrativo) che, a seguito della trasformazione delle opere da parte del convenuto, la pensilina «risulta […] conforme rispetto alle distanze dettate dal regolamento edilizio di Cesa», mentre il forno «risulta essere stato rimosso dal muro di confine e allo stato consiste in un forno dotato di ruote che consentono il trasporto dello stesso» così da non rientrare più «nella categoria delle costruzioni ai fini della normativa in materia di distanze legali». Il primo giudice ha, poi, ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno poiché l'attore non avrebbe allegato né provato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle costruzioni 4 in appoggio al muro di recinzione, anche riguardo alla mancata edificazione del suo terreno.
Sulla domanda riconvenzionale il tribunale ha preso atto della rinuncia del convenuto, che ha condannato ex art. 96 c.p.c. oltre che al pagamento delle spese di lite (in solido con la convenuta contumace) in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
III. L'appello
III.I. , contumace in primo grado, ha proposto appello, con Parte_1 citazione notificata il 18 gennaio 2018, per i seguenti motivi: a) nullità della citazione e di tutti gli atti successivi e, quindi, della sentenza impugnata, per il mancato avvertimento nella vocatio in ius delle decadenze di cui all'articolo
38 c.p.c.; b) errata pronuncia sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c. stante la sua contumacia in primo grado. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ha chiesto, pertanto, di «dichiarare la nullità del giudizio iscritto al numero di r.g.
1000987 e della sentenza impugnata n. 3693/2017 emessa dal Tribunale di Santa MA CA ER […] pubblicata in data 7 dicembre 2017 […] decidendo la causa nel merito, ovvero, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comunque, previa rinnovazione degli atti nulli, dell'istruttoria e delle relative ordinanze, compresa la concessione all'appellante dei termini di cui all'art.183 c.p.c.;
-dichiarare la domanda inammissibile, improponibile ed improcedibile ed, in subordine, rigettarla, nel merito, per la sua palese infondatezza».
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 17 aprile 2018 si è costituito per eccepire l'infondatezza dell'appello principale e per CP_1
proporre appello incidentale, dolendosi della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa nonostante la persistente violazione delle distanze legali, e del rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
, nel costituirsi in giudizio, il 24 aprile 2018, ha Controparte_2 eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e l'infondatezza delle pretese di;
ha, inoltre, lamentato l'errato governo delle spese di CP_1 lite e si è riportato, per adesione, alle richieste dell'appellante principale.
Con ordinanza del 18 novembre 2022, la corte, ipotizzata la nullità dell'atto di 5 citazione di primo grado, per l'omissione dell'avvertimento ex art. 38 c.p.c., ed esclusa sia la rimessione al primo giudice sia la concessione dei termini per le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c., ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali, confermando in un primo tempo l'incarico al C.T.U. già investito in primo grado (l'arch. , per poi Parte_2
nominare un nuovo consulente (l'ing. ) a cui ha posto i Persona_1
seguenti quesiti: a) descrivere lo stato degli immobili oggetto di causa nella situazione preesistente e attuale;
b) verificare la compatibilità con il regime delle distanze previsto dagli strumenti urbanistici e, per il forno, con le prescrizioni dell'art. 890 c.c.; c) descrivere le opere necessarie per rendere gli immobili conformi alla normativa.
Ancora, con ordinanza del 19 aprile 2024, il collegio, investito delle istanze sia di astensione che di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio presentate rispettivamente dallo stesso CTU e da le ha respinte, non CP_1 ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 c.p.c., e, accogliendo sul punto la richiesta di , ha ampliato l'incarico al CP_1 consulente, al fine di verificare anche: 1) se in forza della normativa urbanistica vigente nel Comune di Cesa la presenza dei manufatti realizzati nella proprietà di e (la tettoia e il forno) abbia Parte_1 CP_1 compromesso l'edificabilità del terreno di e, in particolare, la CP_1
realizzazione dell'edificio assentito col permesso di costruire in atti;
2) se gli anzidetti manufatti siano ancora esistenti;
3) l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito da per effetto della sospensione del CP_1
permesso di costruire e della successiva variazione della destinazione urbanistica del fondo di sua proprietà, quantificando sia la diminuzione del valore di mercato del fondo derivante da tale variazione, sia, in termini alternativi, l'aumento di valore della proprietà che sarebbe derivata dalla realizzazione dell'edificio previsto, al netto dei relativi costi.
All'esito del deposito della relazione del C.T.U. e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali.
III.II. Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'appello principale, 6 notificato il 18 gennaio 2018 e, quindi, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, risalente al 7 dicembre 2017. Altresì tempestivi sono gli appelli incidentali di CP_1
e , proposti rispettivamente il 17 aprile 2018 e il 24 Controparte_2
aprile 2018, quindi nei termini di cui all'articolo 166 c.p.c., vigente ratione temporis, rispetto all'udienza del 15 maggio 2018 indicata in citazione.
III.III. Sempre in via preliminare va esaminata la questione sollevata con il primo motivo di gravame da , circa la nullità del procedimento Parte_1 di primo grado e, quindi, della sentenza che lo ha concluso, a causa della nullità dell'atto di citazione, carente nella vocatio in jus dell'avvertimento delle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
L'appellante ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria ovvero, in subordine, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e/o la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Come già ipotizzato nell'ordinanza del 18 novembre 2022, di cui si recepiscono le ragioni, l'omesso avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., concernente la decadenza dalle eccezioni d'incompetenza per materia, valore o territorio, ha configurato nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
(cfr., sul punto, Cass. 32/2021; v. anche, per indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di merito, App. Catanzaro, 12/9/2022, n. 977), non sanata in primo grado né dalla rinnovazione dell'atto introduttivo né dalla costituzione di , rimasta contumace in quel grado di giudizio. Parte_1
sostiene, nelle proprie difese, che «le decadenze dell'art. 38 c.p.c. CP_1 sono entrate in vigore, ai sensi della legge 69/2009 art. 46 , a partire dal 16 settembre
2010 e non dal 04 luglio 2009 come erroneamente sostenuto in appello dalle controparti».
La sua affermazione è, però, infondata.
L'articolo 163 c.p.c., nel testo modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69, prevedeva che l'atto di citazione dovesse contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 7 (ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini), avrebbe implicato le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno
2009, è entrata in vigore il 4 luglio 2009, al decorso della vacatio legis ordinaria di quindici giorni, onde il testo come sopra modificato dell'articolo 163 c.p.c.
è divenuto applicabile a tutti i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge citata (a mente del quale
«Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore»).
Non ricorrendo i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di nullità della citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius, in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. 9217/10, Cass. 10580/13), al rilievo della nullità come motivo di gravame, senza possibilità di rimessione nei termini ex art. 183 c.p.c. per nuove deduzioni istruttorie, non avendo la nullità della citazione impedito a
[...]
di avere conoscenza del processo, è conseguita la rinnovazione degli Pt_1
atti compiuti nel grado precedente (Cass. 2258/2022), nello specifico, della consulenza tecnica d'ufficio.
Va dunque dichiarata la nullità della sentenza impugnata, dovendosi conseguentemente esaminarsi e decidersi il merito della lite sulla base dell'istruttoria rinnovata in sede di appello.
III.IV. Con altro motivo l'appellante principale ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento preteso da , eccezione a cui si è associato CP_1
. Controparte_2
L'eccezione deve essere disattesa.
Premesso che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo o esecutivo (ai sensi dell'art. 2943, primo comma 1, c.c.), nella specie la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 27 luglio 2010, ha efficacemente interrotto la prescrizione del diritto vantato dal col CP_1 8 conseguente effetto sospensivo del nuovo termine di cui all'articolo 2945, secondo comma, c.c.
III.V. Vanno esaminate le domande di , riproposte anche con CP_1 specifici motivi di appello incidentale, posto che in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla (Cass. 23132/2021), occorrendo, invece, che il giudice di appello si pronunci su tutte le questioni controverse (Cass.
3546/2016).
Sul tema di maggior rilievo, riguardo all'interesse mostrato dalla parte anzidetta, ossia quello del risarcimento dei danni, negato dal primo giudice perché prospettato in termini generici e indimostrati, anche per il tardivo deposito della documentazione a sostegno della domanda, occorre prendere le mosse da tale documentazione.
Le modalità della sua produzione in giudizio suscitano, invero, qualche perplessità, specie all'analisi dell'indice del fascicolo di parte dell'attore
, posto che: CP_1
- il documento identificato come «permesso a costruire prot. 1605/08» risulta inserito, in modo apparentemente illogico e privo di coerenza sistematica, al medesimo progressivo (n. 15) di altro documento con esso non connesso né correlato;
- l'indicazione del documento denominato «sospensione del permesso a costruire del 29/3/2010 UTC , collocato al progressivo n. 16) del foliario, Parte_3 sembra interposta tra la seconda riga del punto n. 15) e il timbro del
“depositato in cancelleria” in guisa tale da risultare parzialmente sovrascritta alla sottoscrizione del procuratore della parte;
- non v'è corrispondenza tra l'indice del fascicolo di parte, formato al momento della costituzione in giudizio dell'attore, e l'elenco dei documenti riportato in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, risultando, infatti, che i documenti indicati («A prova dei fatti menzionati si esibiscono i seguenti documenti», pag. 8 atto di citazione) si arrestano al progressivo n. 14 9 titolato «stralcio norme tecniche di attuazione art. 13/A», ovvero il medesimo documento che nell'indice del foliario appare al n. 15 senza però, in questo caso, alcuna associazione al «permesso a costruire prot. 1605/08», e, inoltre, manca nell'atto di citazione qualsiasi riferimento al documento «sospensione del permesso a costruire del 29/3/2010 UTC che, invece, nel Parte_3 foliario appare al progressivo n. 16 (tra di documenti prodotti all'atto della costituzione in giudizio, non risultando alcuna ulteriore produzione);
- l'attore ha fatto riferimento ai suddetti documenti (nn. 15 e 16 del foliario) per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, senza mai menzionarli o richiamarli nelle precedenti difese, tanto meno nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza doversi tacere che tra gli allegati depositati a corredo della memoria istruttoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. risulta inserito il documento «sospensione del permesso a costruire del 29/3/2010 UTC benché lo stesso non sia elencato Parte_3
nella richiamata memoria a differenza degli altri allegati pure depositati.
Tuttavia, pur tutto ciò considerato, riguardo all'effettiva contestualità del deposito dei documenti de quibus rispetto alla costituzione in giudizio e alle preclusioni del processo, nonché alla possibile violazione di norme processuali (artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.), la prova privilegiata derivante dalla sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice del fascicolo di parte, facente fede fino a querela di falso (cfr. Cass. 18856/2004, Cass. 15060/2003; Cass. S.U.
7503/1986; v. pure Cass. 9492/2020, Cass. 25440/2009, Cass. 8217/2006), impone di considerare tutti i documenti elencati nel foliario utilizzabili per la decisione: com'è noto, infatti, la querela di falso civile costituisce lo strumento processuale tipico e necessario per contestare l'autenticità materiale o ideologica di un documento, consentendo al giudice di disconoscerne l'efficacia probatoria, e, in mancanza di tale rimedio (che, nella specie, non è stato proposto), il giudice civile incontra un limite insuperabile al proprio potere di accertamento, non potendosi sostituire alla parte nella deduzione del vizio di falsità né procedere d'ufficio alla declaratoria di falsità del documento (Cass 5893/2022).
Resta ferma, in ogni caso, ogni valutazione circa la rilevanza, pertinenza ed 10 efficacia dimostrativa dei documenti in questione ai fini della decisione.
III.VI. Ciò posto, va rilevato che , con la prima doglianza, ha CP_1
censurato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria, lamentando che il consulente tecnico d'ufficio del primo grado non avrebbe quantificato i danni patrimoniali asseritamente derivanti dalla sospensione del permesso di costruire e dalla successiva variazione di destinazione urbanistica del fondo di sua proprietà. A sostegno di tale doglianza, l'appellante ha insistito sulla circostanza che i manufatti realizzati dai coniugi avrebbero impedito l'edificazione sulla Parte_4
particella 5133 del foglio 1, determinando un pregiudizio economico che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere e liquidare.
La domanda non può trovare accoglimento alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di appello, Ing.
. Persona_1
Il collegio ritiene di condividere pienamente, recependole, le conclusioni cui
è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata il 30 settembre 2024 che si presenta esaustiva, tecnicamente rigorosa e metodologicamente ineccepibile. Le valutazioni espresse dal CTU appaiono fondate su accertamenti condotti con puntuale applicazione delle cognizioni tecnico-scientifiche proprie della materia, attraverso anche l'accesso ai pubblici uffici (così come demandatogli nell'ordinanza di nomina, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità; Cass. S.U.
3086/2022), e risultano adeguatamente motivate in ogni loro passaggio logico-argomentativo, fornendo risposte puntuali ai quesiti formulati dal collegio.
L'ausiliario ha ricostruito con precisione la vicenda amministrativa relativa al permesso di costruire che l'appellante incidentale assume essere stato sospeso a causa dei manufatti realizzati dai coniugi . Parte_4
Dall'esame della documentazione acquisita presso gli uffici comunali competenti è emerso che in data 7 dicembre 2007 presentò al CP_1
Comune di Cesa domanda con protocollo n. 6586 al fine di ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile 11 abitazione e locali commerciali sulla particella 5133 del foglio 1. A tale istanza il Comune rispose in data 20 marzo 2008 con comunicazione avente protocollo n. 1605/08, nella quale si dichiarava che la domanda era stata accolta e che, tuttavia, la concessione sarebbe stata rilasciata solo a condizione che fosse presentata la documentazione integrativa specificata nella stessa comunicazione, e che questa rispettasse «quanto in atti».
Come puntualmente accertato dal consulente tecnico d'ufficio mediante accesso civico agli atti dell'ufficio tecnico comunale, tale documentazione integrativa non è mai stata presentata dal richiedente, circostanza che è stata formalmente certificata dal Responsabile dell'area Urbanistica del Parte_3
arch. con comunicazione protocollo n. 6831 del 6
[...] Persona_2 giugno 2024, nella quale si attesta espressamente che la pratica intestata a
, presentata in data 7 dicembre 2007 e acquisita al protocollo n. CP_1
6586, con la quale si chiedeva il permesso di costruire un fabbricato di civile abitazione e locali commerciali, come risulta agli atti da comunicazione protocollo n. 1605/08, fu accolta ma necessitava di integrazioni per il buon esito del rilascio, che tali integrazioni non sono mai state consegnate e che pertanto il titolo non è stato rilasciato.
Tale attestazione è stata successivamente confermata con comunicazione protocollo n. 8354 del 16 luglio 2024, che ha corretto un mero errore materiale contenuto nella precedente certificazione.
Ne consegue che il permesso di costruire invocato da quale CP_1
presupposto della domanda risarcitoria non è stato mai rilasciato, essendo mancata la presentazione della documentazione integrativa richiesta quale condizione necessaria per il perfezionamento del procedimento amministrativo.
Il consulente ha, quindi, correttamente concluso che i manufatti realizzati dai coniugi non hanno potuto in alcun modo incidere o Parte_4
compromettere un titolo edificatorio mai rilasciato.
La circostanza invocata dal sulla scorta della comunicazione CP_1 rilasciatagli il 29 marzo 2010 (con protocollo n. 1127), secondo cui l'efficacia del permesso di costruire sarebbe stata sospesa a causa delle opere abusive 12 realizzate dai coniugi , risulta, invero, smentita da quanto Parte_4
accertato dal C.T.U. presso gli uffici comunali, essendo emerso che il permesso di costruire era ancora per altra ragione sub condicione.
Il consulente ha, infatti, evidenziato, con valutazione che questo collegio condivide, l'anomalia di tale comunicazione, posto che un responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha disposto con semplice nota, senza alcun approfondito esame della documentazione presente agli atti comunali e senza che risultasse emessa alcuna specifica ordinanza, prima la sospensione e successivamente (con nota protocollo n. 2283 del 14 aprile 2014) il ripristino delle condizioni di un permesso di costruire non ancora perfezionatosi.
Quanto alla variazione di destinazione urbanistica della particella 5133, il consulente ha accertato che tale modifica è intervenuta per effetto di autonome scelte di pianificazione urbanistica da parte degli organi comunali competenti, passando da zona B1 residenziale di completamento a zona B2 residenziale di completamento parzialmente edificata, senza che i parametri di regolamentazione per le due zone, secondo le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, abbiano subito significativi mutamenti, sicché non
è configurabile alcuna diminuzione del valore di mercato del suolo in conseguenza di tale variazione di classificazione urbanistica.
Per quanto concerne la particella 5132, che l'appellante incidentale riferisce oggetto di variazione da zona edificabile C di espansione a zona agricola con conseguente pregiudizio patrimoniale (che, in tesi, sarebbe derivante dalla dedotta sospensione dell'efficacia del permesso di costruire), deve rilevarsi che né in citazione né entro le preclusioni ex art. 183 c.p.c. il ha formulato CP_1 alcuna domanda con riferimento a tale particella, onde la sua proposizione in questa sede è inammissibile.
In conclusione, gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d'ufficio in sede di gravame hanno dimostrato in modo documentato e incontrovertibile che non sussiste alcun nesso causale tra i manufatti realizzati dai coniugi e il lamentato pregiudizio patrimoniale, posto che non Parte_4 risulta mai presentata al da parte di la Parte_3 CP_1
documentazione integrativa richiesta dal per autorizzare Pt_3 13 l'edificazione.
L'appello incidentale proposto su tale capo deve pertanto essere rigettato.
III.VII. Con un ulteriore motivo ha censurato la sentenza di CP_1 primo grado lamentando che i manufatti realizzati dai coniugi Parte_5
sarebbero ancora in violazione delle norme sulle distanze legali e
[...] delle prescrizioni urbanistiche, sicché dovrebbe esserne ordinata la rimozione.
In particolare, l'appellante incidentale ha dedotto che la pensilina-tettoia eccederebbe le dimensioni consentite e che il forno, benché posizionato su carrello mobile, costituirebbe ancora una costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali e delle prescrizioni dell'articolo 890 c.c.
Anche tale domanda deve essere respinta alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio in sede di gravame.
Per quanto concerne la pensilina-tettoia, il CTU ha eseguito un rilievo metrico puntuale in contraddittorio con le parti in data 24 giugno 2024, accertando che il manufatto nella sua configurazione attuale ha larghezza di metri lineari 1,18, lunghezza di metri lineari 3,92 e altezza massima dal piano di calpestio di metri lineari 2,77. La struttura è costituita da una pensilina di forma rettangolare del tipo a monofalda con leggera pendenza, fissata a sbalzo al paramento murario dell'edificio, con struttura reagente composta da assi di legno verniciati e perimetrata da scossalina metallica di coronamento piatta.
L'ausiliario ha, quindi, verificato la compatibilità di tale manufatto con il regime delle distanze dettato dagli strumenti urbanistici vigenti, richiamando l'articolo 41 del Regolamento Edilizio del Comune di Cesa adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22 febbraio 2022, il quale stabilisce che, se la tettoia è realizzata a sbalzo, ancorata alla parete dell'edificio, fermo restando che non sono ammessi tamponamenti perimetrali, prende il nome di pensilina.
L'articolo 45 dello stesso Regolamento dispone che la distanza dai confini è misurata dal distacco minimo geometrico tra la superficie coperta del fabbricato, compresi gli sporti, le pensiline, gli aggetti delle coperture, gli elementi decorativi, i balconi e i terrazzi qualora eccedenti la profondità di 14 metri 1,50 rispetto al filo della muratura di piano e di quella sottostante, e che la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a metri 5,00.
Sulla base di tali parametri normativi, il consulente ha correttamente concluso che l'attuale pensilina, avente larghezza pari a metri lineari 1,20, risulta pienamente compatibile con l'attuale regime urbanistico e rispetta le attuali normative e regolamenti edilizi vigenti del Comune di Cesa, rientrando nel novero delle scale aperte, balconi, pensiline e simili fino alla larghezza di metri lineari 1,50 che sono esclusi dal conteggio della distanza dai confini.
Per quanto concerne, invece, il manufatto «forno», il consulente ha accertato che nella sua configurazione attuale trattasi di un forno assimilabile a un igloo, movibile, formato da un mensolone nella parte centrale al di sopra del quale è presente la camera di cottura del tipo ovoidale con antistante coperchio mobile di chiusura, dotato all'uscita della camera di cottura di canna fumaria in acciaio con comignolo girevole in testa per la dissipazione dei fumi. L'intera struttura risulta alloggiata su di un carrello in ferro movibile dotato di due ruote anteriori e di due coppie di ruote posteriori che ne favoriscono lo spostamento e la movimentazione.
Il consulente ha, quindi, verificato la compatibilità di tale manufatto con le norme in materia di distanze, richiamando la definizione di costruzione contenuta nel Regolamento Edilizio del Comune di Cesa, secondo cui per costruzione deve intendersi qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale, qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa ovvero utilizzabile in qualsiasi maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria veicolo.
In relazione alle distanze tra costruzioni di cui all'articolo 873 c.c., la definizione di costruzione deve intendersi come comprensiva di qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri di solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o 15 contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (Consiglio di Stato n. 72 del 2018).
Sulla base di tali parametri giuridici, deve condividersi l'assunto del consulente d'ufficio, nel senso che il manufatto forno, per la sua accertata struttura e mobilità, non rientra più nelle categorie delle costruzioni come sopra contemplate, sicché per esso decadono le condizioni di violazione delle distanze.
Le contestazioni formulate da alla consulenza tecnica d'ufficio CP_1 non valgono a inficiare la solidità degli accertamenti compiuti dal consulente.
La circostanza che il forno sia stato fotografato su supporti in cemento non esclude la sua natura di manufatto mobile, essendo pacifico e documentato fotograficamente, appunto, che lo stesso è posizionato su un carrello dotato di ruote che ne consente lo spostamento.
Parimenti, la deduzione secondo cui la pensilina sarebbe estensibile non trova riscontro nelle risultanze del rilievo tecnico eseguito dal consulente, il quale ha accertato le dimensioni effettive del manufatto nella configurazione in cui lo stesso si presentava al momento del sopralluogo.
In conclusione, gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d'ufficio hanno dimostrato che i manufatti nella loro attuale configurazione non si pongono in contrasto con le norme urbanistiche vigenti e le prescrizioni in materia di distanze legali, sicché non sussiste alcun presupposto per disporne la rimozione.
Di conseguenza, venuta meno l'originaria situazione d'irregolarità dei manufatti dei convenuti, l'insistenza in grado di appello da parte di CP_1
nel chiederne la rimozione, dopo che il primo giudice ha dichiarato
[...]
cessata la materia del contendere, impone una statuizione di rigetto della domanda, alla stregua del principio per il quale è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna (cfr., ad esempio, Cass. 21840/2013, Cass. 6514/2007).
III.VIII. La declaratoria di nullità della sentenza impugnata ne determina la caducazione integrale e, quindi, fa venir meno anche la statuizione sulle spese 16 processuali che, peraltro, è stata investita sia dall'appello principale di
[...]
sia dal (tempestivo) appello incidentale di . Pt_1 Controparte_2
Occorre, pertanto, procedere a una nuova liquidazione delle spese anche per il primo grado (cfr. Cass. 23132/2021, già in precedenza citata), tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
A tal fine, va considerata l'infondatezza ab origine della domanda di risarcimento dei danni, con la quale ha preteso di far carico ai CP_1
convenuti della mancata edificazione del suo terreno, nonché l'infondatezza sopravvenuta della domanda del medesimo attore di rimozione delle opere eseguite dai convenuti presso il confine della sua proprietà, tenuta ferma (in tutto il suo vigore) nonostante la regolarizzazione delle stesse: da ciò il giudizio di prevalente soccombenza del predetto attore che, pertanto, risponde per la metà delle spese sostenute dai convenuti, con la compensazione della restante metà, tenuto conto delle ragioni iniziali della lite e della rinuncia di alla domanda Controparte_2
riconvenzionale. Il valore della lite deve reputarsi indeterminabile, onde, valutata in particolare la complessità delle questioni controverse, si applicano (ai sensi dell'articolo
5, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) i parametri delle tabelle 2 e 12 relativi allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, in misura superiore agli importi medi, con attribuzione (ex art. 93 c.p.c.) ai difensori che ne hanno fatto richiesta.
Il costo della C.T.U. eseguita in primo grado va posto a carico di CP_1
e per un mezzo ciascuno. Controparte_2
È, invece, da porre a carico del solo il costo della C.T.U. espletata CP_1
in grado di appello, dovendosi tener conto della volontà di tale parte di perseguire pretese ormai prive di fondamento.
L'infondatezza dell'appello incidentale del impone, infine, di dare atto CP_1
di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, applicabile (art. 1, comma 18) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi, a partire dal 31 gennaio 2013), 17 vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sugli appelli incidentali di e Parte_1 CP_1
contro la sentenza del Tribunale di Santa MA Controparte_2
CA ER n. 3693/2017 pubblicata il 7 dicembre 2017, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Santa MA CA
ER n. 3693/2017 pubblicata il 7 dicembre 2017;
b) rigetta l'appello incidentale e le domande di;
CP_1
c) dichiara per metà compensate le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della restante metà, che liquida (per tale frazione) in favore di (con attribuzione all'avvocato Controparte_2
Vincenzo NO) in € 4.600,00 per il primo grado (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e in € 6.670,00 per l'appello (di cui € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese forfettarie), e in favore di (con attribuzione all'avv. Parte_1 Lorenzo D'Angelo) in € 6.870,98 (di cui € 200,98 per spese, € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese forfettarie) per il giudizio di appello, con l'aggiunta (per entrambi) degli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
d) pone le spese della C.T.U. eseguita in primo grado definitivamente a carico di e di per metà CP_1 Controparte_2
ciascuno;
e) pone le spese della C.T.U. eseguita in grado di appello definitivamente a carico di;
CP_1
f) condanna a rimborsare a e a CP_1 Controparte_2
quanto da costoro eventualmente anticipato in Parte_1 esecuzione dei decreti di liquidazione emessi in favore dei consulenti tecnici arch. e ing. (e in Parte_2 Persona_1 eccedenza rispetto a quanto statuito ai capi d) ed e) del presente dispositivo), a presentazione delle relative fatture che documentino l'avvenuto pagamento;
18 g) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il consigliere relatore La presidente
RG AL TA d'OR
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa TA d'OR presidente dott. RG AL consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n° 509/2018 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Santa MA CA ER n. 3693/2017 del 7 dicembre 2017
t r a
(nata a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo D'Angelo (con studio in
Frattamaggiore alla Via Carmelo Pezzullo, 53, e domicilio digitale
Email_1
e 1 (nato ad [...] l'[...]; ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato SE Di MM (con studio in
Napoli alla Via Toledo, 228, e domicilio digitale Email_2
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo C.F._3
NO (con studio in Aversa alla Via Vittorio Emanuele, 51, e domicilio digitale Email_3
Conclusioni
Per l'appellante , l'avvocato Lorenzo D'Angelo concludeva come Parte_1 segue:
- “Accogliersi l'appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità del giudizio iscritto al numero di r.g. 1000987/2010 e della sentenza impugnata n. 3693/2017 emessa dal
Tribunale di Santa MA CA ER […] pubblicata in data 7 dicembre 2017
[…]”;
- “Dichiarare la domanda proposta da inammissibile, improponibile ed CP_1 improcedibile e, in subordine, rigettarla, nel merito, per la sua palese infondatezza, dichiarando cessata la materia del contendere sulla violazione delle distanze dal confine […];
- “Rigettare l'appello incidentale sulla domanda di risarcimento danni […]”;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato nonché appellante incidentale , l'avvocato Di CP_1
MM SE concludeva, previa ricusazione del C.T.U. ing.
[...]
e nomina di un nuovo consulente tecnico d'ufficio, come segue: Per_1
- “…conferma della sentenza n. 3693/2017 impugnata di condanna in solido dei coniugi e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Controparte_2 oltre oneri di ctu”;
- “Rigetto dell'appello nel merito”;
- “Condanna in solido dei coniugi e per aver Parte_1 Controparte_2 resistito in giudizio in 1° e 2° grado con mala fede e colpa grave con la condanna dei danni e delle spese equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
- “Condanna in solido dei coniugi e con Parte_1 Controparte_2
l'abbattimento del forno in muratura e realizzato abusivamente”; 2
- “Condanna in solido dei coniugi e al Parte_1 Controparte_2 pagamento della quota della ctp per parte attrice di 1° grado di € 1.000,00 allegata alla documentazione di 1° grado”;
- “Condanna in solido dei coniugi e per i Parte_1 Controparte_2 danni arrecati al dott. dalla realizzazione delle opere abusive (forno con CP_1 canna fumaria e tettoia) e in forma specifica dalla sospensione del permesso a costruire secondo i canoni del lucro cessante e del danno emergente previsti dall'art. 1223 c.c.
e richiamati all'art. 2058 c.c.”.
Per l'appellato , l'avvocato Vincenzo NO Controparte_2
concludeva associandosi alle richieste di . Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2010 conveniva CP_1
e innanzi al Tribunale di Santa MA Controparte_2 Parte_1
CA ER esponendo che i convenuti, proprietari di un appartamento in Cesa alla via Chianca snc, al piano terra con annessa corte esclusiva pertinenziale (censito in catasto al foglio 1, particella 5134), confinante con un terreno edificabile di sua proprietà (censito in catasto al foglio 1, particelle
5127, 5128, 5132 e 5133), avevano realizzato un forno con sovrastante canna fumaria in appoggio al muro di confine di sua proprietà, oltre che una tettoia a falda unica inclinata a distanza inferiore a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione annesse al P.R.G. del Comune di Cesa;
che di dette opere, già sottoposte a sequestro preventivo dalla Polizia Municipale di Cesa
(in data 15 marzo 2010), perché realizzate in assenza di permesso a costruire, era stata ordinata la demolizione con ordinanza comunale del 22 marzo 2010.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti all'abbattimento delle anzidette opere abusive nonché al risarcimento dei danni subiti.
Radicata la lite, con comparsa del 14 gennaio 2011 si costituiva
[...]
, per chiedere il rigetto della domanda. Eccepiva l'irrilevanza, CP_2 nel rapporto privatistico, dell'assenza del permesso amministrativo a costruire (in ogni caso ottenuto ex post in sanatoria). Negava, inoltre, che le 3 opere, realizzate da precedente proprietario, fossero soggette al regime delle distanze, perché accessorie rispetto all'abitazione principale. Spiegava, infine, domanda riconvenzionale per chiedere l'abbattimento del muro di recinzione dell'attore per la parte di esso priva delle caratteristiche di cui all'art. 878 c.c.
e soggetta, quindi, alle distanze legali e regolamentari, tale da dover essere arretrato fino alla distanza minima di cinque metri dal confine.
Non si costituiva l'altra convenuta , di cui era dichiarata la Parte_1
contumacia con ordinanza del 4 febbraio 2011.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, disposta una consulenza tecnica d'ufficio (affidata all'architetta Parte_2
), acquisiti i chiarimenti necessari, con sentenza del 7 dicembre 2017
[...] il tribunale, in persona del giudice unico designato, così provvedeva: «1. dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda della parte attrice di violazione delle distanze legali;
2. rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno;
3. dichiara rinunciata la domanda riconvenzionale della parte convenuta;
4. condanna la parte convenuta in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 6.60 per esborsi (oltre oneri della c.t.u. liquidati in euro 2.250,00 per onorario, oltre i.v.a. e contributi previdenziali come per legge), ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
5. condanna ex art. 96 c.p.c. la parte convenuta al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.000,00».
II. Le ragioni della sentenza impugnata.
Il tribunale ha ritenuto cessata la materia del contendere poiché il C.T.U., accertata la violazione delle distanze legali, aveva tuttavia verificato (come da elaborato integrativo) che, a seguito della trasformazione delle opere da parte del convenuto, la pensilina «risulta […] conforme rispetto alle distanze dettate dal regolamento edilizio di Cesa», mentre il forno «risulta essere stato rimosso dal muro di confine e allo stato consiste in un forno dotato di ruote che consentono il trasporto dello stesso» così da non rientrare più «nella categoria delle costruzioni ai fini della normativa in materia di distanze legali». Il primo giudice ha, poi, ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno poiché l'attore non avrebbe allegato né provato le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle costruzioni 4 in appoggio al muro di recinzione, anche riguardo alla mancata edificazione del suo terreno.
Sulla domanda riconvenzionale il tribunale ha preso atto della rinuncia del convenuto, che ha condannato ex art. 96 c.p.c. oltre che al pagamento delle spese di lite (in solido con la convenuta contumace) in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
III. L'appello
III.I. , contumace in primo grado, ha proposto appello, con Parte_1 citazione notificata il 18 gennaio 2018, per i seguenti motivi: a) nullità della citazione e di tutti gli atti successivi e, quindi, della sentenza impugnata, per il mancato avvertimento nella vocatio in ius delle decadenze di cui all'articolo
38 c.p.c.; b) errata pronuncia sulle spese di lite e sulla condanna ex art. 96 c.p.c. stante la sua contumacia in primo grado. Ha, inoltre, eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ha chiesto, pertanto, di «dichiarare la nullità del giudizio iscritto al numero di r.g.
1000987 e della sentenza impugnata n. 3693/2017 emessa dal Tribunale di Santa MA CA ER […] pubblicata in data 7 dicembre 2017 […] decidendo la causa nel merito, ovvero, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comunque, previa rinnovazione degli atti nulli, dell'istruttoria e delle relative ordinanze, compresa la concessione all'appellante dei termini di cui all'art.183 c.p.c.;
-dichiarare la domanda inammissibile, improponibile ed improcedibile ed, in subordine, rigettarla, nel merito, per la sua palese infondatezza».
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 17 aprile 2018 si è costituito per eccepire l'infondatezza dell'appello principale e per CP_1
proporre appello incidentale, dolendosi della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa nonostante la persistente violazione delle distanze legali, e del rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
, nel costituirsi in giudizio, il 24 aprile 2018, ha Controparte_2 eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e l'infondatezza delle pretese di;
ha, inoltre, lamentato l'errato governo delle spese di CP_1 lite e si è riportato, per adesione, alle richieste dell'appellante principale.
Con ordinanza del 18 novembre 2022, la corte, ipotizzata la nullità dell'atto di 5 citazione di primo grado, per l'omissione dell'avvertimento ex art. 38 c.p.c., ed esclusa sia la rimessione al primo giudice sia la concessione dei termini per le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c., ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali, confermando in un primo tempo l'incarico al C.T.U. già investito in primo grado (l'arch. , per poi Parte_2
nominare un nuovo consulente (l'ing. ) a cui ha posto i Persona_1
seguenti quesiti: a) descrivere lo stato degli immobili oggetto di causa nella situazione preesistente e attuale;
b) verificare la compatibilità con il regime delle distanze previsto dagli strumenti urbanistici e, per il forno, con le prescrizioni dell'art. 890 c.c.; c) descrivere le opere necessarie per rendere gli immobili conformi alla normativa.
Ancora, con ordinanza del 19 aprile 2024, il collegio, investito delle istanze sia di astensione che di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio presentate rispettivamente dallo stesso CTU e da le ha respinte, non CP_1 ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 c.p.c., e, accogliendo sul punto la richiesta di , ha ampliato l'incarico al CP_1 consulente, al fine di verificare anche: 1) se in forza della normativa urbanistica vigente nel Comune di Cesa la presenza dei manufatti realizzati nella proprietà di e (la tettoia e il forno) abbia Parte_1 CP_1 compromesso l'edificabilità del terreno di e, in particolare, la CP_1
realizzazione dell'edificio assentito col permesso di costruire in atti;
2) se gli anzidetti manufatti siano ancora esistenti;
3) l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito da per effetto della sospensione del CP_1
permesso di costruire e della successiva variazione della destinazione urbanistica del fondo di sua proprietà, quantificando sia la diminuzione del valore di mercato del fondo derivante da tale variazione, sia, in termini alternativi, l'aumento di valore della proprietà che sarebbe derivata dalla realizzazione dell'edificio previsto, al netto dei relativi costi.
All'esito del deposito della relazione del C.T.U. e della precisazione delle conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali.
III.II. Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'appello principale, 6 notificato il 18 gennaio 2018 e, quindi, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, risalente al 7 dicembre 2017. Altresì tempestivi sono gli appelli incidentali di CP_1
e , proposti rispettivamente il 17 aprile 2018 e il 24 Controparte_2
aprile 2018, quindi nei termini di cui all'articolo 166 c.p.c., vigente ratione temporis, rispetto all'udienza del 15 maggio 2018 indicata in citazione.
III.III. Sempre in via preliminare va esaminata la questione sollevata con il primo motivo di gravame da , circa la nullità del procedimento Parte_1 di primo grado e, quindi, della sentenza che lo ha concluso, a causa della nullità dell'atto di citazione, carente nella vocatio in jus dell'avvertimento delle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c.
L'appellante ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria ovvero, in subordine, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e/o la concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.
Come già ipotizzato nell'ordinanza del 18 novembre 2022, di cui si recepiscono le ragioni, l'omesso avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., concernente la decadenza dalle eccezioni d'incompetenza per materia, valore o territorio, ha configurato nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
(cfr., sul punto, Cass. 32/2021; v. anche, per indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di merito, App. Catanzaro, 12/9/2022, n. 977), non sanata in primo grado né dalla rinnovazione dell'atto introduttivo né dalla costituzione di , rimasta contumace in quel grado di giudizio. Parte_1
sostiene, nelle proprie difese, che «le decadenze dell'art. 38 c.p.c. CP_1 sono entrate in vigore, ai sensi della legge 69/2009 art. 46 , a partire dal 16 settembre
2010 e non dal 04 luglio 2009 come erroneamente sostenuto in appello dalle controparti».
La sua affermazione è, però, infondata.
L'articolo 163 c.p.c., nel testo modificato dall'articolo 46, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69, prevedeva che l'atto di citazione dovesse contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 7 (ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini), avrebbe implicato le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 giugno
2009, è entrata in vigore il 4 luglio 2009, al decorso della vacatio legis ordinaria di quindici giorni, onde il testo come sopra modificato dell'articolo 163 c.p.c.
è divenuto applicabile a tutti i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 1, della legge citata (a mente del quale
«Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore»).
Non ricorrendo i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di nullità della citazione per vizi attinenti alla vocatio in ius, in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. 9217/10, Cass. 10580/13), al rilievo della nullità come motivo di gravame, senza possibilità di rimessione nei termini ex art. 183 c.p.c. per nuove deduzioni istruttorie, non avendo la nullità della citazione impedito a
[...]
di avere conoscenza del processo, è conseguita la rinnovazione degli Pt_1
atti compiuti nel grado precedente (Cass. 2258/2022), nello specifico, della consulenza tecnica d'ufficio.
Va dunque dichiarata la nullità della sentenza impugnata, dovendosi conseguentemente esaminarsi e decidersi il merito della lite sulla base dell'istruttoria rinnovata in sede di appello.
III.IV. Con altro motivo l'appellante principale ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento preteso da , eccezione a cui si è associato CP_1
. Controparte_2
L'eccezione deve essere disattesa.
Premesso che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo o esecutivo (ai sensi dell'art. 2943, primo comma 1, c.c.), nella specie la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta il 27 luglio 2010, ha efficacemente interrotto la prescrizione del diritto vantato dal col CP_1 8 conseguente effetto sospensivo del nuovo termine di cui all'articolo 2945, secondo comma, c.c.
III.V. Vanno esaminate le domande di , riproposte anche con CP_1 specifici motivi di appello incidentale, posto che in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla (Cass. 23132/2021), occorrendo, invece, che il giudice di appello si pronunci su tutte le questioni controverse (Cass.
3546/2016).
Sul tema di maggior rilievo, riguardo all'interesse mostrato dalla parte anzidetta, ossia quello del risarcimento dei danni, negato dal primo giudice perché prospettato in termini generici e indimostrati, anche per il tardivo deposito della documentazione a sostegno della domanda, occorre prendere le mosse da tale documentazione.
Le modalità della sua produzione in giudizio suscitano, invero, qualche perplessità, specie all'analisi dell'indice del fascicolo di parte dell'attore
, posto che: CP_1
- il documento identificato come «permesso a costruire prot. 1605/08» risulta inserito, in modo apparentemente illogico e privo di coerenza sistematica, al medesimo progressivo (n. 15) di altro documento con esso non connesso né correlato;
- l'indicazione del documento denominato «sospensione del permesso a costruire del 29/3/2010 UTC , collocato al progressivo n. 16) del foliario, Parte_3 sembra interposta tra la seconda riga del punto n. 15) e il timbro del
“depositato in cancelleria” in guisa tale da risultare parzialmente sovrascritta alla sottoscrizione del procuratore della parte;
- non v'è corrispondenza tra l'indice del fascicolo di parte, formato al momento della costituzione in giudizio dell'attore, e l'elenco dei documenti riportato in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, risultando, infatti, che i documenti indicati («A prova dei fatti menzionati si esibiscono i seguenti documenti», pag. 8 atto di citazione) si arrestano al progressivo n. 14 9 titolato «stralcio norme tecniche di attuazione art. 13/A», ovvero il medesimo documento che nell'indice del foliario appare al n. 15 senza però, in questo caso, alcuna associazione al «permesso a costruire prot. 1605/08», e, inoltre, manca nell'atto di citazione qualsiasi riferimento al documento «sospensione del permesso a costruire del 29/3/2010 UTC che, invece, nel Parte_3 foliario appare al progressivo n. 16 (tra di documenti prodotti all'atto della costituzione in giudizio, non risultando alcuna ulteriore produzione);
- l'attore ha fatto riferimento ai suddetti documenti (nn. 15 e 16 del foliario) per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado, senza mai menzionarli o richiamarli nelle precedenti difese, tanto meno nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., senza doversi tacere che tra gli allegati depositati a corredo della memoria istruttoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. risulta inserito il documento «sospensione del permesso a costruire del 29/3/2010 UTC benché lo stesso non sia elencato Parte_3
nella richiamata memoria a differenza degli altri allegati pure depositati.
Tuttavia, pur tutto ciò considerato, riguardo all'effettiva contestualità del deposito dei documenti de quibus rispetto alla costituzione in giudizio e alle preclusioni del processo, nonché alla possibile violazione di norme processuali (artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.), la prova privilegiata derivante dalla sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice del fascicolo di parte, facente fede fino a querela di falso (cfr. Cass. 18856/2004, Cass. 15060/2003; Cass. S.U.
7503/1986; v. pure Cass. 9492/2020, Cass. 25440/2009, Cass. 8217/2006), impone di considerare tutti i documenti elencati nel foliario utilizzabili per la decisione: com'è noto, infatti, la querela di falso civile costituisce lo strumento processuale tipico e necessario per contestare l'autenticità materiale o ideologica di un documento, consentendo al giudice di disconoscerne l'efficacia probatoria, e, in mancanza di tale rimedio (che, nella specie, non è stato proposto), il giudice civile incontra un limite insuperabile al proprio potere di accertamento, non potendosi sostituire alla parte nella deduzione del vizio di falsità né procedere d'ufficio alla declaratoria di falsità del documento (Cass 5893/2022).
Resta ferma, in ogni caso, ogni valutazione circa la rilevanza, pertinenza ed 10 efficacia dimostrativa dei documenti in questione ai fini della decisione.
III.VI. Ciò posto, va rilevato che , con la prima doglianza, ha CP_1
censurato la sentenza del tribunale nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria, lamentando che il consulente tecnico d'ufficio del primo grado non avrebbe quantificato i danni patrimoniali asseritamente derivanti dalla sospensione del permesso di costruire e dalla successiva variazione di destinazione urbanistica del fondo di sua proprietà. A sostegno di tale doglianza, l'appellante ha insistito sulla circostanza che i manufatti realizzati dai coniugi avrebbero impedito l'edificazione sulla Parte_4
particella 5133 del foglio 1, determinando un pregiudizio economico che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere e liquidare.
La domanda non può trovare accoglimento alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di appello, Ing.
. Persona_1
Il collegio ritiene di condividere pienamente, recependole, le conclusioni cui
è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nella relazione depositata il 30 settembre 2024 che si presenta esaustiva, tecnicamente rigorosa e metodologicamente ineccepibile. Le valutazioni espresse dal CTU appaiono fondate su accertamenti condotti con puntuale applicazione delle cognizioni tecnico-scientifiche proprie della materia, attraverso anche l'accesso ai pubblici uffici (così come demandatogli nell'ordinanza di nomina, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità; Cass. S.U.
3086/2022), e risultano adeguatamente motivate in ogni loro passaggio logico-argomentativo, fornendo risposte puntuali ai quesiti formulati dal collegio.
L'ausiliario ha ricostruito con precisione la vicenda amministrativa relativa al permesso di costruire che l'appellante incidentale assume essere stato sospeso a causa dei manufatti realizzati dai coniugi . Parte_4
Dall'esame della documentazione acquisita presso gli uffici comunali competenti è emerso che in data 7 dicembre 2007 presentò al CP_1
Comune di Cesa domanda con protocollo n. 6586 al fine di ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile 11 abitazione e locali commerciali sulla particella 5133 del foglio 1. A tale istanza il Comune rispose in data 20 marzo 2008 con comunicazione avente protocollo n. 1605/08, nella quale si dichiarava che la domanda era stata accolta e che, tuttavia, la concessione sarebbe stata rilasciata solo a condizione che fosse presentata la documentazione integrativa specificata nella stessa comunicazione, e che questa rispettasse «quanto in atti».
Come puntualmente accertato dal consulente tecnico d'ufficio mediante accesso civico agli atti dell'ufficio tecnico comunale, tale documentazione integrativa non è mai stata presentata dal richiedente, circostanza che è stata formalmente certificata dal Responsabile dell'area Urbanistica del Parte_3
arch. con comunicazione protocollo n. 6831 del 6
[...] Persona_2 giugno 2024, nella quale si attesta espressamente che la pratica intestata a
, presentata in data 7 dicembre 2007 e acquisita al protocollo n. CP_1
6586, con la quale si chiedeva il permesso di costruire un fabbricato di civile abitazione e locali commerciali, come risulta agli atti da comunicazione protocollo n. 1605/08, fu accolta ma necessitava di integrazioni per il buon esito del rilascio, che tali integrazioni non sono mai state consegnate e che pertanto il titolo non è stato rilasciato.
Tale attestazione è stata successivamente confermata con comunicazione protocollo n. 8354 del 16 luglio 2024, che ha corretto un mero errore materiale contenuto nella precedente certificazione.
Ne consegue che il permesso di costruire invocato da quale CP_1
presupposto della domanda risarcitoria non è stato mai rilasciato, essendo mancata la presentazione della documentazione integrativa richiesta quale condizione necessaria per il perfezionamento del procedimento amministrativo.
Il consulente ha, quindi, correttamente concluso che i manufatti realizzati dai coniugi non hanno potuto in alcun modo incidere o Parte_4
compromettere un titolo edificatorio mai rilasciato.
La circostanza invocata dal sulla scorta della comunicazione CP_1 rilasciatagli il 29 marzo 2010 (con protocollo n. 1127), secondo cui l'efficacia del permesso di costruire sarebbe stata sospesa a causa delle opere abusive 12 realizzate dai coniugi , risulta, invero, smentita da quanto Parte_4
accertato dal C.T.U. presso gli uffici comunali, essendo emerso che il permesso di costruire era ancora per altra ragione sub condicione.
Il consulente ha, infatti, evidenziato, con valutazione che questo collegio condivide, l'anomalia di tale comunicazione, posto che un responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha disposto con semplice nota, senza alcun approfondito esame della documentazione presente agli atti comunali e senza che risultasse emessa alcuna specifica ordinanza, prima la sospensione e successivamente (con nota protocollo n. 2283 del 14 aprile 2014) il ripristino delle condizioni di un permesso di costruire non ancora perfezionatosi.
Quanto alla variazione di destinazione urbanistica della particella 5133, il consulente ha accertato che tale modifica è intervenuta per effetto di autonome scelte di pianificazione urbanistica da parte degli organi comunali competenti, passando da zona B1 residenziale di completamento a zona B2 residenziale di completamento parzialmente edificata, senza che i parametri di regolamentazione per le due zone, secondo le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, abbiano subito significativi mutamenti, sicché non
è configurabile alcuna diminuzione del valore di mercato del suolo in conseguenza di tale variazione di classificazione urbanistica.
Per quanto concerne la particella 5132, che l'appellante incidentale riferisce oggetto di variazione da zona edificabile C di espansione a zona agricola con conseguente pregiudizio patrimoniale (che, in tesi, sarebbe derivante dalla dedotta sospensione dell'efficacia del permesso di costruire), deve rilevarsi che né in citazione né entro le preclusioni ex art. 183 c.p.c. il ha formulato CP_1 alcuna domanda con riferimento a tale particella, onde la sua proposizione in questa sede è inammissibile.
In conclusione, gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d'ufficio in sede di gravame hanno dimostrato in modo documentato e incontrovertibile che non sussiste alcun nesso causale tra i manufatti realizzati dai coniugi e il lamentato pregiudizio patrimoniale, posto che non Parte_4 risulta mai presentata al da parte di la Parte_3 CP_1
documentazione integrativa richiesta dal per autorizzare Pt_3 13 l'edificazione.
L'appello incidentale proposto su tale capo deve pertanto essere rigettato.
III.VII. Con un ulteriore motivo ha censurato la sentenza di CP_1 primo grado lamentando che i manufatti realizzati dai coniugi Parte_5
sarebbero ancora in violazione delle norme sulle distanze legali e
[...] delle prescrizioni urbanistiche, sicché dovrebbe esserne ordinata la rimozione.
In particolare, l'appellante incidentale ha dedotto che la pensilina-tettoia eccederebbe le dimensioni consentite e che il forno, benché posizionato su carrello mobile, costituirebbe ancora una costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali e delle prescrizioni dell'articolo 890 c.c.
Anche tale domanda deve essere respinta alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio in sede di gravame.
Per quanto concerne la pensilina-tettoia, il CTU ha eseguito un rilievo metrico puntuale in contraddittorio con le parti in data 24 giugno 2024, accertando che il manufatto nella sua configurazione attuale ha larghezza di metri lineari 1,18, lunghezza di metri lineari 3,92 e altezza massima dal piano di calpestio di metri lineari 2,77. La struttura è costituita da una pensilina di forma rettangolare del tipo a monofalda con leggera pendenza, fissata a sbalzo al paramento murario dell'edificio, con struttura reagente composta da assi di legno verniciati e perimetrata da scossalina metallica di coronamento piatta.
L'ausiliario ha, quindi, verificato la compatibilità di tale manufatto con il regime delle distanze dettato dagli strumenti urbanistici vigenti, richiamando l'articolo 41 del Regolamento Edilizio del Comune di Cesa adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22 febbraio 2022, il quale stabilisce che, se la tettoia è realizzata a sbalzo, ancorata alla parete dell'edificio, fermo restando che non sono ammessi tamponamenti perimetrali, prende il nome di pensilina.
L'articolo 45 dello stesso Regolamento dispone che la distanza dai confini è misurata dal distacco minimo geometrico tra la superficie coperta del fabbricato, compresi gli sporti, le pensiline, gli aggetti delle coperture, gli elementi decorativi, i balconi e i terrazzi qualora eccedenti la profondità di 14 metri 1,50 rispetto al filo della muratura di piano e di quella sottostante, e che la distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà non può essere inferiore a metri 5,00.
Sulla base di tali parametri normativi, il consulente ha correttamente concluso che l'attuale pensilina, avente larghezza pari a metri lineari 1,20, risulta pienamente compatibile con l'attuale regime urbanistico e rispetta le attuali normative e regolamenti edilizi vigenti del Comune di Cesa, rientrando nel novero delle scale aperte, balconi, pensiline e simili fino alla larghezza di metri lineari 1,50 che sono esclusi dal conteggio della distanza dai confini.
Per quanto concerne, invece, il manufatto «forno», il consulente ha accertato che nella sua configurazione attuale trattasi di un forno assimilabile a un igloo, movibile, formato da un mensolone nella parte centrale al di sopra del quale è presente la camera di cottura del tipo ovoidale con antistante coperchio mobile di chiusura, dotato all'uscita della camera di cottura di canna fumaria in acciaio con comignolo girevole in testa per la dissipazione dei fumi. L'intera struttura risulta alloggiata su di un carrello in ferro movibile dotato di due ruote anteriori e di due coppie di ruote posteriori che ne favoriscono lo spostamento e la movimentazione.
Il consulente ha, quindi, verificato la compatibilità di tale manufatto con le norme in materia di distanze, richiamando la definizione di costruzione contenuta nel Regolamento Edilizio del Comune di Cesa, secondo cui per costruzione deve intendersi qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale, qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità e incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitativa ovvero utilizzabile in qualsiasi maniera, la quale non rientri espressamente nella categoria veicolo.
In relazione alle distanze tra costruzioni di cui all'articolo 873 c.c., la definizione di costruzione deve intendersi come comprensiva di qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri di solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o 15 contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (Consiglio di Stato n. 72 del 2018).
Sulla base di tali parametri giuridici, deve condividersi l'assunto del consulente d'ufficio, nel senso che il manufatto forno, per la sua accertata struttura e mobilità, non rientra più nelle categorie delle costruzioni come sopra contemplate, sicché per esso decadono le condizioni di violazione delle distanze.
Le contestazioni formulate da alla consulenza tecnica d'ufficio CP_1 non valgono a inficiare la solidità degli accertamenti compiuti dal consulente.
La circostanza che il forno sia stato fotografato su supporti in cemento non esclude la sua natura di manufatto mobile, essendo pacifico e documentato fotograficamente, appunto, che lo stesso è posizionato su un carrello dotato di ruote che ne consente lo spostamento.
Parimenti, la deduzione secondo cui la pensilina sarebbe estensibile non trova riscontro nelle risultanze del rilievo tecnico eseguito dal consulente, il quale ha accertato le dimensioni effettive del manufatto nella configurazione in cui lo stesso si presentava al momento del sopralluogo.
In conclusione, gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente d'ufficio hanno dimostrato che i manufatti nella loro attuale configurazione non si pongono in contrasto con le norme urbanistiche vigenti e le prescrizioni in materia di distanze legali, sicché non sussiste alcun presupposto per disporne la rimozione.
Di conseguenza, venuta meno l'originaria situazione d'irregolarità dei manufatti dei convenuti, l'insistenza in grado di appello da parte di CP_1
nel chiederne la rimozione, dopo che il primo giudice ha dichiarato
[...]
cessata la materia del contendere, impone una statuizione di rigetto della domanda, alla stregua del principio per il quale è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna (cfr., ad esempio, Cass. 21840/2013, Cass. 6514/2007).
III.VIII. La declaratoria di nullità della sentenza impugnata ne determina la caducazione integrale e, quindi, fa venir meno anche la statuizione sulle spese 16 processuali che, peraltro, è stata investita sia dall'appello principale di
[...]
sia dal (tempestivo) appello incidentale di . Pt_1 Controparte_2
Occorre, pertanto, procedere a una nuova liquidazione delle spese anche per il primo grado (cfr. Cass. 23132/2021, già in precedenza citata), tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
A tal fine, va considerata l'infondatezza ab origine della domanda di risarcimento dei danni, con la quale ha preteso di far carico ai CP_1
convenuti della mancata edificazione del suo terreno, nonché l'infondatezza sopravvenuta della domanda del medesimo attore di rimozione delle opere eseguite dai convenuti presso il confine della sua proprietà, tenuta ferma (in tutto il suo vigore) nonostante la regolarizzazione delle stesse: da ciò il giudizio di prevalente soccombenza del predetto attore che, pertanto, risponde per la metà delle spese sostenute dai convenuti, con la compensazione della restante metà, tenuto conto delle ragioni iniziali della lite e della rinuncia di alla domanda Controparte_2
riconvenzionale. Il valore della lite deve reputarsi indeterminabile, onde, valutata in particolare la complessità delle questioni controverse, si applicano (ai sensi dell'articolo
5, comma 6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55) i parametri delle tabelle 2 e 12 relativi allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, in misura superiore agli importi medi, con attribuzione (ex art. 93 c.p.c.) ai difensori che ne hanno fatto richiesta.
Il costo della C.T.U. eseguita in primo grado va posto a carico di CP_1
e per un mezzo ciascuno. Controparte_2
È, invece, da porre a carico del solo il costo della C.T.U. espletata CP_1
in grado di appello, dovendosi tener conto della volontà di tale parte di perseguire pretese ormai prive di fondamento.
L'infondatezza dell'appello incidentale del impone, infine, di dare atto CP_1
di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, applicabile (art. 1, comma 18) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi, a partire dal 31 gennaio 2013), 17 vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e sugli appelli incidentali di e Parte_1 CP_1
contro la sentenza del Tribunale di Santa MA Controparte_2
CA ER n. 3693/2017 pubblicata il 7 dicembre 2017, così provvede:
a) dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Santa MA CA
ER n. 3693/2017 pubblicata il 7 dicembre 2017;
b) rigetta l'appello incidentale e le domande di;
CP_1
c) dichiara per metà compensate le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della restante metà, che liquida (per tale frazione) in favore di (con attribuzione all'avvocato Controparte_2
Vincenzo NO) in € 4.600,00 per il primo grado (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e in € 6.670,00 per l'appello (di cui € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese forfettarie), e in favore di (con attribuzione all'avv. Parte_1 Lorenzo D'Angelo) in € 6.870,98 (di cui € 200,98 per spese, € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese forfettarie) per il giudizio di appello, con l'aggiunta (per entrambi) degli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
d) pone le spese della C.T.U. eseguita in primo grado definitivamente a carico di e di per metà CP_1 Controparte_2
ciascuno;
e) pone le spese della C.T.U. eseguita in grado di appello definitivamente a carico di;
CP_1
f) condanna a rimborsare a e a CP_1 Controparte_2
quanto da costoro eventualmente anticipato in Parte_1 esecuzione dei decreti di liquidazione emessi in favore dei consulenti tecnici arch. e ing. (e in Parte_2 Persona_1 eccedenza rispetto a quanto statuito ai capi d) ed e) del presente dispositivo), a presentazione delle relative fatture che documentino l'avvenuto pagamento;
18 g) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il consigliere relatore La presidente
RG AL TA d'OR