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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7566 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5552 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità aquiliana vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Enrico Cuomo, presso il cui studio in Torre del Greco alla via
Circumvallazione n. 179 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore , C.F. rappresentato e difeso, CP_2 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Raimondo Argento, presso il cui studio in al CP_1 corso Giuseppe Garibaldi n. 162 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Solaro, P.IVA_2 presso il cui studio in alla via Libertà n. 209 ha eletto domicilio;
CP_1
- CONVENUTA - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 17 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1 proprietaria del terrazzo di copertura dell'edificio condominiale sito in alla via CP_1
Diaz n. 3/D, fabbricato B, scala D, premesso di aver instaurato un procedimento di consulenza preventiva iscritto al n. 13035/2021 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli, ha chiesto alla appaltatrice dei lavori di manutenzione Controparte_3 straordinaria deliberati dall'assemblea del fabbricato B in data 24.04.2018, ed al condominio che aveva commissionato detti lavori il risarcimento dei danni ascrivibili alla loro esecuzione non a regola d'arte, giacché nell'asportare la guaina l'impresa aveva provocato lesioni e danni ai parapetti e poiché, nel ripristinare lo stato dei luoghi, non aveva ripavimentato il lastrico solare né aveva installato la guaina preesistente lungo i lati perimetrali dei parapetti. Ha, inoltre, lamentato diversi vizi di realizzazione del nuovo strato di guaina installato. Il nuovo stato dei luoghi rendeva, di fatto, inutilizzabile il terrazzo di copertura di sua proprietà e rendeva necessario un ulteriore intervento di risanamento del terrazzo, al costo quantificato dal consulente d'ufficio nella relazione peritale depositata nel procedimento di consulenza preventiva.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ha citato in giudizio le parti convenute rassegnando le conclusioni che seguono: “A. accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto quale soggetto appaltante i lavori di ristrutturazione svolti dalla ditta CP_1
per tutti i danni subiti dall'istante; B. accertare e dichiarare per tutti i Controparte_3 danni subiti dall'attrice la responsabilità della società per mancata Controparte_3 esecuzione dei lavori a regola d'arte, lavori alla stessa appaltati dal convenuto;
e, CP_1 per l'effetto: C. in via principale condannare in solido i convenuti al pagamento dell'importo di euro 24.800,26, come da computo metrico redatto dal CTU arch per le Persona_1 opere di impermeabilizzazione del lastrico solare con la messa in opera di pavimentazione;
D. in via gradata condannare in solido i convenuti al pagamento dell'importo di euro 13.738,46 come da computo metrico redatto dal CTU arch per le opere di Persona_1 impermeabilizzazione del lastrico solare esclusa la messa in opera di pavimentazione;
E. sempre
2 in via principale: - condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dall'istante per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (R.G.
13035/2021); - condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di € 1.772,00
(comprensiva di contributo Inarcassa 4%) così come liquidata dal Tribunale di Napoli per
l'accertamento tecnico preventivo del C.T.U. arch provvisoriamente Persona_1 anticipata dall'istante mediante acconto versato in corso di A.T.P. e saldato a mezzo di bonifico bancario;
condannare le parti convenute al pagamento in solido delle spese sostenute dall'istante per la consulenza di parte del C.T.P. ing. pari a € 1.281,00 Persona_2 come da fattura agli atti del giudizio;
- condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per la limitazione del suo diritto di proprietà, in virtù del fatto che la stessa non ha potuto godere appieno e disporre liberamente del proprio lastrico solare danno da risarcire in via equitativa secondo il libero apprezzamento del Giudice adito;
F. condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda, giacché il procedimento di negoziazione assistita non si era concluso prima dell'introduzione del giudizio, e la nullità dell'atto di citazione, non essendo state giustificate le ragioni giuridiche della domanda. Nel merito ha assunto di non avere responsabilità alcuna nella produzione dei danni, di cui doveva rispondere esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori appaltati, aggiungendo che oggetto degli stessi era l'impermeabilizzazione del terrazzo, al fine di evitare danni da infiltrazione alle sottostanti unità immobiliari in , non già il rifacimento CP_1 integrale del terrazzo con rifacimento delle pendenze ed apposizione di nuova pavimentazione. Ha, poi, contestato l'irregolare esecuzione dei lavori ed i vizi lamentati dall'attrice, assumendo che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, tant'è che i preesistenti fenomeni di infiltrazione erano cessati. Ha concluso chiedendo dichiararsi improcedibile e nulla la domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito, ponendo a carico di parte attrice le spese del procedimento di consulenza preventiva.
La si è costituita in giudizio rilevando che il contratto di appalto Controparte_3 stipulato non prevedeva la ripavimentazione del terrazzo ed aggiungendo che l'apposizione sul lastrico di copertura della guaina impermeabilizzante sul piano di calpestio rappresentava un lavoro gratuito offerto dalla sotto forma Controparte_3
3 di ulteriore sconto dei lavori al fabbricato appaltati, evidenziando che nessun lavoro di impermeabilizzazione ai parapetti, nonostante le richieste inoltrate al condominio e nonostante la guaina fosse in più punti distaccata in tali parti, le era stato commissionato ma che, ciò nonostante, era stato eseguito un risvolto di guaina di venti centimetri. Con apposito ordine di servizio, invece, fu richiesta l'impermeabilizzazione del torrino della cassa scale. Ha concluso chiedendo che fosse accertato che non aveva nessuna responsabilità per le modalità esecutive del lavoro, con rigetto della domanda risarcitoria a lei rivolta in solido con il condominio.
Verificata la rituale costituzione in giudizio del in forza di delibera CP_1 adottata con la maggioranza di cui all'art. 1136, II comma, c.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositate memorie, fallito il tentativo di conciliazione della vertenza con formulazione di una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulata in termini differenti rispetto a quelli cui si perverrà con la presente sentenza;
ritenuta la causa matura per la decisione, nel corso dell'udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata discussa ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Va premesso che la domanda giudiziale è stata preceduta dalla procedura di negoziazione assistita, non andata a buon fine non essendo stato raggiunto un accordo. La bozza di negoziazione predisposta dall'attrice non è infatti stata accettata dal , giacché non economicamente quantificata nel suo ammontare CP_1 economico, né risulta ulteriormente riscontrata la missiva inviata dal condominio in data 13/10/2022, con la quale comunicava la chiusura della procedura.
Ne consegue la procedibilità della domanda.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e non merita accoglimento.
Nel caso in esame parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, integrata dal contratto di appalto stipulato dal e CP_1 dalla inesatta e carente esecuzione dei lavori, precisando i danni subiti ed operando una quantificazione di tutti i danni, eccettuati i danni imputabili alla limitazione del suo diritto di proprietà, di talché le parti convenute sono state poste perfettamente in grado di approntare compiute difese, senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d.
4 eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del
04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti
'ragione della domanda'”).
Va, del resto, rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservato al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr Cass. civ., sent. n. 4921 del
11.08.1980; Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del
16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
3. Passando all'esame, nel merito, delle domande azionate la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità che il singolo condomino possa agire in qualità di committente, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., con azione di natura contrattuale, “sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ., ord. n. 11606 del 11.04.2022).
La citata sentenza è relativa ad un contratto di appalto avente ad oggetto anche lavori da eseguire su beni comuni e stipulato direttamente da un condomino, sicché pacificamente l'azione contrattuale in tal caso poteva essere proposta dal contraente il contratto il quale, peraltro, come chiarito dalla massima enunciata, in difetto di attribuzione di poteri di rappresentanza da parte degli altri comproprietari, potrà ottenere il risarcimento del danno arrecato ai beni comuni soltanto per la quota di sua spettanza.
5 Nel caso, come quello di specie, in cui è pacifico che il contratto di appalto sia stato stipulato dall'amministratore di condominio, parimenti sussiste una legittimazione sostitutiva dei condomini, i quali possono agire in luogo dell'amministratore di condominio per far valere vizi del lavoro appaltato, dato che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica sua propria ed autonoma rispetto a quella dei singoli condomini comproprietari dei beni con funzione comune.
L'azione proposta nei confronti della quindi, può e deve essere Controparte_3 qualificata come azione di garanzia per difetti dell'opera appaltata.
Diversamente, riguardo alla domanda proposta nei confronti del CP_1 convenuto, l'attrice ha dedotto che il , tramite il direttore dei lavori CP_1 nominato, aveva “omesso di assumere le iniziative necessarie” per evitare che l'impresa appaltatrice eseguisse lavori viziati, sia perché nella rimozione della preesistente guaina erano state provocate lesioni e danni ai parapetti che delimitando il lastrico solare, sia perché nel ripristinare lo stato dei luoghi non aveva ripavimentato il lastrico, né reinstallato la guaina lungo i lati interni dei parapetti perimetrali, sia per vizi di realizzazione del nuovo strato di guaina sul nuovo piano di calpestio.
Quella proposta nei confronti del deve perciò essere qualificata come CP_1 azione di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043
c.c., per culpa in vigilando sull'operato dell'impresa appaltatrice, rimarcandosi che il condominio aveva nominato un proprio direttore dei lavori e che quest'ultimo “ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che
l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. civ., ord. n. 39448 del
13.12.2021).
Costituisce deduzione nuova, mai prospettata nell'atto di citazione, non già precisazione della domanda proposta, quella secondo cui il CP_1 risponderebbe dei danni in qualità di custode del bene, rimarcandosi che alcun danno alla proprietà esclusiva dell'attrice è stato provato in corso di causa, per come si dirà più avanti.
3.1 La domanda proposta nei confronti della è parzialmente Controparte_3 fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
6 Come rilevato dal consulente d'ufficio nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. azionato prima dell'instaurazione del presente giudizio, il capitolato generale d'appalto richiamava la delibera assembleare del 24/04/2018 del CP_1 [...]
e definiva come oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e nello Parte_2 specifico all'art. 2 “appalto per l'esecuzione dei lavori di riattazione delle facciate del fabbricato. Detti lavori comprenderanno tutte le categorie di opere previste nella parte prima, all'art. 01 del capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto, come allegato A”.
Dalla lettura dell'allegato A Capitolato speciale di appalto, all'art. 01, le lavorazioni elencate erano relative ai prospetti del fabbricato e non comprendevano lavorazioni da eseguire sui lastrici di copertura.
È, peraltro, pacifico che, nel corso dell'assemblea condominiale del 05/12/2018, in aggiunta e ad integrazione delle lavorazioni di cui al capitolato di appalto, fu deliberata dall'assemblea del Condominio del fabbricato B, di Controparte_4 [...]
“la rifazione dell'impermeabilizzazione del terrazzo in questione, compreso lo CP_1 svellimento del pavimento e della vecchia guaina e i conseguenti trasporti a discarica, per un importo complessivo valutato a corpo in euro 2000,00”, indicato come sconto sulle ulteriori lavorazioni aggiuntive.
Ciò posto, il consulente d'ufficio nominato nel procedimento di consulenza preventiva ha osservato che preesisteva, rispetto ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo, una guaina la quale rivestiva il lato interno dei parapetti. La stessa, peraltro, come evincibile dalle fotografie prodotte, risultava in più punti distaccata e priva della vernice di protezione.
In mancanza di prova del fatto che i danneggiamenti della guaina della guaina siano stati determinati dalla società committente - né la richiesta di prova testimoniale sul punto è stata espressamente reiterata da parte attrice nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente decadenza dalla facoltà di provare i propri assunti (cfr. Cass. civ., sent. n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent.
n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella
7 condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”) - il consulente d'ufficio non ha potuto affermare se il degrado dei parapetti fosse stato originato dalla vetustà degli stessi e dalla mancata manutenzione della guaina, o dalla rimozione effettuata dall'impresa appaltatrice. Ne consegue che alcuna posta risarcitoria è dovuta all'attrice per il degrado dei parapetti interni di delimitazione del terrazzo.
Circa i lavori di impermeabilizzazione, il consulente d'ufficio ha rilevato difetti nell'esecuzione del lavoro.
Ha, infatti osservato che l'attuale guaina impermeabile presenta dei risvolti perimetrali variabili che vanno dai circa 11/15 cm ai 20 cm, questi ultimi presenti soltanto sulla parete perimetrale al torrino scala, mentre la maggior parte dei prodotti in commercio prescrivono in genere un risvolto di circa 15/20 cm.
I sormonti della guaina, intesi come la fascia in sovrapposizione tra due fasce di guaina adiacenti, risultano misurare soltanto circa 7/8 cm, mentre la maggior parte dei prodotti in commercio prescrivono almeno 10 cm.
Il consulente ha, infine, accertato che sono presenti numerosi avvallamenti tra i diversi strati di guaina, che causano il ristagno di acqua piovana in diversi punti, specialmente in occasione di forti piogge.
Quest'ultimo difetto di realizzazione potrebbe trovare origine da un errore progettuale delle lavorazioni da svolgere, che avrebbero dovuto comprendere anche un ripristino o una rideterminazione delle giuste pendenze di compluvio delle acque piovane, ma, comunque, ha determinato in ogni caso una esecuzione non a regola d'arte del lavoro di impermeabilizzazione giacché, pur non essendosi prodotti fenomeni infiltrativi nelle unità immobiliari sottostanti, comunque di fatto comporta la non praticabilità del terrazzo in occasione delle piogge.
Sebbene non siano più in atto fenomeni infiltrativi nelle unità immobiliari sottostanti, il lavoro di impermeabilizzazione, eseguito in economia, non ha rispettato le dovute prescrizioni esecutive, le quali avrebbero imposto, per la sua esecuzione a regola d'arte, dei risvolti e dei sormonti di maggiore ampiezza, oltre che una ridefinizione delle pendenze del terrazzo onde evitare ristagni di acqua.
Il consulente d'ufficio ha stimato il costo delle lavorazioni occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro, cui parametrare il risarcimento del danno ai sensi
8 dell'art. 1668 c.c., in misura pari a € 13.738,46, comprensivo di I.V.A. ed oneri della sicurezza.
Va, a questo punto, osservato che la giurisprudenza di legittimità, partendo dal presupposto che il si configura come un ente di gestione sfornito di CP_1 personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini - così che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale - ha poi successivamente chiarito che “il principio della c.d.
"rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" dei condomini - secondo cui il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora, come nella specie il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisce non a tutela di un bene comune
o di un interesse collettivo ma fa valere in sostanza l'interesse personale alla reintegrazione del patrimonio del singolo condomino che ha corrisposto il relativo importo: in tal caso il non è legittimato ad agire in giudizio né a interporre impugnazione per conto e CP_1 nell'interesse dei condomini che non siano parti del giudizio” (cfr. Cass. civ., sent. n. 18028 del 03.08.2010).
In altri termini il non può agire chiedendo, a titolo risarcitorio, importi di CP_1 spettanza di altri condomini e che non gli competerebbero, così conseguendo un ingiustificato arricchimento, potendo ottenere o una condanna all'esecuzione di lavori utili nell'interesse di tutti i condomini - ovvero una condanna ad un fare - oppure il ripristino monetario del solo danno da lui subito in proprio.
Ne consegue che, giacché la istante è proprietaria del lastrico, alla stessa CP_5 compete un risarcimento pari ad € 4.579,49, pari ad un terzo delle spese di rifacimento a regola d'arte dell'impermeabilizzazione del lastrico, costituente quota di sua spettanza ai sensi dell'art. 1126 c.c.
Trattandosi di credito risarcitorio deve aderirsi all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e
9 quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, stimata alla data della domanda (con cui i vizi sono stati denunciati chiedendosi l'importo risarcitorio parametrato ai nuovi lavori a farsi) e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
In applicazione di detti calcoli la somma dovuta è pari ad € 5.055,78, dovendo sulla somma di € 4.579,49, stimata alla data della domanda (13.02.2023), aggiungersi la rivalutazione monetaria a partire dalla data della domanda e fino alla data di pronuncia della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 366,38, e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata per il medesimo periodo, pari ad €
109,91.
L'I.V.A. sulla somma dovuta a titolo di sorta capitale è dovuta “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del
14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del terrazzo, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta o, come nel caso di specie, non sia stato provato l'esborso sostenuto a tal fine perché
l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente
(cfr Trib. Pisa, sent. n. 912 del 06.07.2021).
10 Per quanto concerne la pavimentazione del terrazzo, è incontestato che “l'art. 1126 cod. civ., nel ripartire le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo ad alcuno dei condomini nella misura di un terzo a carico di questo e di due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio, o della parte di esso cui il lastrico serve, si riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore, manufatto comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione” (così Cass. civ., sent. n. 7472 del 04.06.2001; in termini Cass. civ., sent. n. 11449 del 19.10.1992, la quale afferma che il riparto ai sensi dell'art. 1126 c.c. si applichi non solo alle spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì a quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via conseguenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie le spese per il rifacimento della pavimentazione e del parapetto, nonché per il trasporto e la discarica dei detriti).
Ciò detto, poiché il contratto di appalto in alcun modo riguardò anche la ripavimentazione del terrazzo, alcun importo risarcitorio è dovuto dalla per il titolo contrattuale azionato, con conseguente rigetto in tale Controparte_3 parte della domanda risarcitoria azionata nei confronti della predetta parte convenuta.
Neppure può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per la limitazione del suo diritto di proprietà, conseguita all'inesatto adempimento della impresa convenuta, rimarcandosi che non vi è stata privazione del godimento del lastrico e che parte attrice non ha fornito alcuna allegazione e prova in ordine alla precedente utilizzazione del lastrico (il quale come si evince dalle fotografie, pur essendo pavimentato, non era attrezzato), né in ordine alla compressione di tali precedenti modalità d'uso per effetto della esecuzione di lavori non a regola d'arte.
3.2 La domanda risarcitoria azionata nei confronti del convenuto deve CP_1 essere rigettata.
Va premesso, in termini generali, che “in tema di appalto, il principio secondo cui
l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo
11 carico, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c.
(e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c.), ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando
l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con
l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto” (cfr Cass. civ., sent. n. 7273 del
12.05.2003; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 7499 del 20.04.2004; Cass. civ., sent.
n. 11478 del 21.06.2004; Cass. civ., sent. n. 13131 del 01.06.2006, la quale chiarisce che
“la possibilità che il committente risponda sulla base dell'articolo 2043 cod. civ. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull'attività dell'appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione
o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell'appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi. Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela”; Cass. civ., sent. n. 11371 del 16.05.2006; Cass. civ., sent. n. 24320 del 30.09.2008).
Nel caso di specie, peraltro, l'attrice non enuncia specifici danni alla sua proprietà, eccettuati quelli imputabili al limitato uso del terrazzo che, come detto, non sono stati dimostrati.
Va a ciò aggiunto che vi era stata nomina di un direttore dei lavori al quale era stato demandato l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi (cfr.
Cass. civ., ord. n. 27045 del 18.10.2024), cosicché, non essendo stato dedotto che il direttore dei lavori avesse segnalato le difformità esecutive al committente, non sussiste responsabilità diretta del per le carenze esecutive dei lavori. CP_1
12 Dall'omessa vigilanza del direttore dei lavori, inoltre, non consegue automaticamente una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (cfr. Cass. civ., sent. n. 20557 del
30.09.2014).
Va, poi, rimarcato che il committente risponde dei vizi progettuali dell'opera anche in caso di nomina di un direttore dei lavori e salvo specifico incarico a quest'ultimo conferito (cfr. Cass. civ., sent. n. 29331 del 13.11.2024) ma che, nel caso di specie, non sono note tali previsioni progettuali, sicché alcuna specifica responsabilità può essere imputata al a tale titolo. CP_1
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo soccombenza, liquidandone in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nel rapporto fra parte attrice e le parti convenute, sullo scaglione di valore fino ad 5.200,00, applicabile tenendo conto del valore della domanda, così come accolta, con distrazione in favore dei difensori costituiti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Spettano, inoltre, alla parte attrice le spese legali del procedimento di consulenza preventiva, da porsi a carico della convenuta soccombente, e, quali spese vive, oltre alle ulteriori spese documentate, quelle di contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato in ragione del valore della domanda, così come accolta.
Le spese della consulenza d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per pacifica giurisprudenza, “vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr Cass. civ., sent. n. 14268 del 08.06.2017 e, in senso conforme,
Cass. civ., sent. n. 9735 del 26.05.2020). Le stesse vanno perciò definitivamente poste a carico della società convenuta soccombente, con conseguente diritto di parte attrice a ripetere quanto già pagato in favore del consulente d'ufficio.
Alcun rimborso, a titolo di spese vive, è dovuto per le spese del consulente tecnico di parte attrice, non essendo stato provato il pagamento degli importi a lui spettanti (cfr
Cass. civ., ord. n. 21402 del 06.07.2022).
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5552/2023 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro alla , in persona dell'amministratore Controparte_1 Controparte_1 pro tempore , e in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_3 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 5.055,78, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del sito in CP_1 alla;
CP_1 Controparte_1
c) condanna la al pagamento, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1 spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 134,73 per spese vive ed € 4.889,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Cuomo ex art. 93 c.p.c.;
d) condanna al pagamento, in favore del sito in Parte_1 CP_1 CP_1 alla , delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari Controparte_1 ad € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Raimondo Argento ex art. 93 c.p.c.;
e) pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U. del Controparte_3 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 13035/2021 R.G.A.C.
Napoli, 1° agosto 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5552 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità aquiliana vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Enrico Cuomo, presso il cui studio in Torre del Greco alla via
Circumvallazione n. 179 ha eletto domicilio;
- ATTRICE - CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore , C.F. rappresentato e difeso, CP_2 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Raimondo Argento, presso il cui studio in al CP_1 corso Giuseppe Garibaldi n. 162 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Solaro, P.IVA_2 presso il cui studio in alla via Libertà n. 209 ha eletto domicilio;
CP_1
- CONVENUTA - CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 17 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1 proprietaria del terrazzo di copertura dell'edificio condominiale sito in alla via CP_1
Diaz n. 3/D, fabbricato B, scala D, premesso di aver instaurato un procedimento di consulenza preventiva iscritto al n. 13035/2021 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli, ha chiesto alla appaltatrice dei lavori di manutenzione Controparte_3 straordinaria deliberati dall'assemblea del fabbricato B in data 24.04.2018, ed al condominio che aveva commissionato detti lavori il risarcimento dei danni ascrivibili alla loro esecuzione non a regola d'arte, giacché nell'asportare la guaina l'impresa aveva provocato lesioni e danni ai parapetti e poiché, nel ripristinare lo stato dei luoghi, non aveva ripavimentato il lastrico solare né aveva installato la guaina preesistente lungo i lati perimetrali dei parapetti. Ha, inoltre, lamentato diversi vizi di realizzazione del nuovo strato di guaina installato. Il nuovo stato dei luoghi rendeva, di fatto, inutilizzabile il terrazzo di copertura di sua proprietà e rendeva necessario un ulteriore intervento di risanamento del terrazzo, al costo quantificato dal consulente d'ufficio nella relazione peritale depositata nel procedimento di consulenza preventiva.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, ha citato in giudizio le parti convenute rassegnando le conclusioni che seguono: “A. accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto quale soggetto appaltante i lavori di ristrutturazione svolti dalla ditta CP_1
per tutti i danni subiti dall'istante; B. accertare e dichiarare per tutti i Controparte_3 danni subiti dall'attrice la responsabilità della società per mancata Controparte_3 esecuzione dei lavori a regola d'arte, lavori alla stessa appaltati dal convenuto;
e, CP_1 per l'effetto: C. in via principale condannare in solido i convenuti al pagamento dell'importo di euro 24.800,26, come da computo metrico redatto dal CTU arch per le Persona_1 opere di impermeabilizzazione del lastrico solare con la messa in opera di pavimentazione;
D. in via gradata condannare in solido i convenuti al pagamento dell'importo di euro 13.738,46 come da computo metrico redatto dal CTU arch per le opere di Persona_1 impermeabilizzazione del lastrico solare esclusa la messa in opera di pavimentazione;
E. sempre
2 in via principale: - condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese processuali sostenute dall'istante per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (R.G.
13035/2021); - condannare i convenuti al pagamento in solido della somma di € 1.772,00
(comprensiva di contributo Inarcassa 4%) così come liquidata dal Tribunale di Napoli per
l'accertamento tecnico preventivo del C.T.U. arch provvisoriamente Persona_1 anticipata dall'istante mediante acconto versato in corso di A.T.P. e saldato a mezzo di bonifico bancario;
condannare le parti convenute al pagamento in solido delle spese sostenute dall'istante per la consulenza di parte del C.T.P. ing. pari a € 1.281,00 Persona_2 come da fattura agli atti del giudizio;
- condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per la limitazione del suo diritto di proprietà, in virtù del fatto che la stessa non ha potuto godere appieno e disporre liberamente del proprio lastrico solare danno da risarcire in via equitativa secondo il libero apprezzamento del Giudice adito;
F. condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda, giacché il procedimento di negoziazione assistita non si era concluso prima dell'introduzione del giudizio, e la nullità dell'atto di citazione, non essendo state giustificate le ragioni giuridiche della domanda. Nel merito ha assunto di non avere responsabilità alcuna nella produzione dei danni, di cui doveva rispondere esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori appaltati, aggiungendo che oggetto degli stessi era l'impermeabilizzazione del terrazzo, al fine di evitare danni da infiltrazione alle sottostanti unità immobiliari in , non già il rifacimento CP_1 integrale del terrazzo con rifacimento delle pendenze ed apposizione di nuova pavimentazione. Ha, poi, contestato l'irregolare esecuzione dei lavori ed i vizi lamentati dall'attrice, assumendo che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, tant'è che i preesistenti fenomeni di infiltrazione erano cessati. Ha concluso chiedendo dichiararsi improcedibile e nulla la domanda e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito, ponendo a carico di parte attrice le spese del procedimento di consulenza preventiva.
La si è costituita in giudizio rilevando che il contratto di appalto Controparte_3 stipulato non prevedeva la ripavimentazione del terrazzo ed aggiungendo che l'apposizione sul lastrico di copertura della guaina impermeabilizzante sul piano di calpestio rappresentava un lavoro gratuito offerto dalla sotto forma Controparte_3
3 di ulteriore sconto dei lavori al fabbricato appaltati, evidenziando che nessun lavoro di impermeabilizzazione ai parapetti, nonostante le richieste inoltrate al condominio e nonostante la guaina fosse in più punti distaccata in tali parti, le era stato commissionato ma che, ciò nonostante, era stato eseguito un risvolto di guaina di venti centimetri. Con apposito ordine di servizio, invece, fu richiesta l'impermeabilizzazione del torrino della cassa scale. Ha concluso chiedendo che fosse accertato che non aveva nessuna responsabilità per le modalità esecutive del lavoro, con rigetto della domanda risarcitoria a lei rivolta in solido con il condominio.
Verificata la rituale costituzione in giudizio del in forza di delibera CP_1 adottata con la maggioranza di cui all'art. 1136, II comma, c.c. e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositate memorie, fallito il tentativo di conciliazione della vertenza con formulazione di una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulata in termini differenti rispetto a quelli cui si perverrà con la presente sentenza;
ritenuta la causa matura per la decisione, nel corso dell'udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata discussa ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Va premesso che la domanda giudiziale è stata preceduta dalla procedura di negoziazione assistita, non andata a buon fine non essendo stato raggiunto un accordo. La bozza di negoziazione predisposta dall'attrice non è infatti stata accettata dal , giacché non economicamente quantificata nel suo ammontare CP_1 economico, né risulta ulteriormente riscontrata la missiva inviata dal condominio in data 13/10/2022, con la quale comunicava la chiusura della procedura.
Ne consegue la procedibilità della domanda.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e non merita accoglimento.
Nel caso in esame parte attrice ha indicato con precisione i fatti posti a fondamento della propria domanda, integrata dal contratto di appalto stipulato dal e CP_1 dalla inesatta e carente esecuzione dei lavori, precisando i danni subiti ed operando una quantificazione di tutti i danni, eccettuati i danni imputabili alla limitazione del suo diritto di proprietà, di talché le parti convenute sono state poste perfettamente in grado di approntare compiute difese, senza che alcuna nullità dell'atto di citazione sia configurabile (cfr Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012 secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d.
4 eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del
04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti
'ragione della domanda'”).
Va, del resto, rimarcato che la mancata qualificazione giuridica della domanda non può determinare la nullità dell'atto di citazione, giacché la nullità della domanda giudiziale ricorre solo quando non sia identificabile il bene giuridico al cui conseguimento tende l'azione proposta, essendo riservato al giudice l'interpretazione del contenuto della domanda attraverso inquadramento giuridico della fattispecie in base ai fatti prospettati dalle parti, purché gli elementi obiettivi di identificazione della domanda non vengano alterati dal giudice (cfr Cass. civ., sent. n. 4921 del
11.08.1980; Cass. civ., sent. n. 1751 del 15.03.1980; Cass. civ., sent. n. 4918 del
16.07.1983; Cass. civ., sent. n. 3604 del 27.03.1995).
3. Passando all'esame, nel merito, delle domande azionate la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità che il singolo condomino possa agire in qualità di committente, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., con azione di natura contrattuale, “sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ., ord. n. 11606 del 11.04.2022).
La citata sentenza è relativa ad un contratto di appalto avente ad oggetto anche lavori da eseguire su beni comuni e stipulato direttamente da un condomino, sicché pacificamente l'azione contrattuale in tal caso poteva essere proposta dal contraente il contratto il quale, peraltro, come chiarito dalla massima enunciata, in difetto di attribuzione di poteri di rappresentanza da parte degli altri comproprietari, potrà ottenere il risarcimento del danno arrecato ai beni comuni soltanto per la quota di sua spettanza.
5 Nel caso, come quello di specie, in cui è pacifico che il contratto di appalto sia stato stipulato dall'amministratore di condominio, parimenti sussiste una legittimazione sostitutiva dei condomini, i quali possono agire in luogo dell'amministratore di condominio per far valere vizi del lavoro appaltato, dato che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica sua propria ed autonoma rispetto a quella dei singoli condomini comproprietari dei beni con funzione comune.
L'azione proposta nei confronti della quindi, può e deve essere Controparte_3 qualificata come azione di garanzia per difetti dell'opera appaltata.
Diversamente, riguardo alla domanda proposta nei confronti del CP_1 convenuto, l'attrice ha dedotto che il , tramite il direttore dei lavori CP_1 nominato, aveva “omesso di assumere le iniziative necessarie” per evitare che l'impresa appaltatrice eseguisse lavori viziati, sia perché nella rimozione della preesistente guaina erano state provocate lesioni e danni ai parapetti che delimitando il lastrico solare, sia perché nel ripristinare lo stato dei luoghi non aveva ripavimentato il lastrico, né reinstallato la guaina lungo i lati interni dei parapetti perimetrali, sia per vizi di realizzazione del nuovo strato di guaina sul nuovo piano di calpestio.
Quella proposta nei confronti del deve perciò essere qualificata come CP_1 azione di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043
c.c., per culpa in vigilando sull'operato dell'impresa appaltatrice, rimarcandosi che il condominio aveva nominato un proprio direttore dei lavori e che quest'ultimo “ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che
l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera” (cfr. Cass. civ., ord. n. 39448 del
13.12.2021).
Costituisce deduzione nuova, mai prospettata nell'atto di citazione, non già precisazione della domanda proposta, quella secondo cui il CP_1 risponderebbe dei danni in qualità di custode del bene, rimarcandosi che alcun danno alla proprietà esclusiva dell'attrice è stato provato in corso di causa, per come si dirà più avanti.
3.1 La domanda proposta nei confronti della è parzialmente Controparte_3 fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
6 Come rilevato dal consulente d'ufficio nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. azionato prima dell'instaurazione del presente giudizio, il capitolato generale d'appalto richiamava la delibera assembleare del 24/04/2018 del CP_1 [...]
e definiva come oggetto i lavori di manutenzione straordinaria e nello Parte_2 specifico all'art. 2 “appalto per l'esecuzione dei lavori di riattazione delle facciate del fabbricato. Detti lavori comprenderanno tutte le categorie di opere previste nella parte prima, all'art. 01 del capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto, come allegato A”.
Dalla lettura dell'allegato A Capitolato speciale di appalto, all'art. 01, le lavorazioni elencate erano relative ai prospetti del fabbricato e non comprendevano lavorazioni da eseguire sui lastrici di copertura.
È, peraltro, pacifico che, nel corso dell'assemblea condominiale del 05/12/2018, in aggiunta e ad integrazione delle lavorazioni di cui al capitolato di appalto, fu deliberata dall'assemblea del Condominio del fabbricato B, di Controparte_4 [...]
“la rifazione dell'impermeabilizzazione del terrazzo in questione, compreso lo CP_1 svellimento del pavimento e della vecchia guaina e i conseguenti trasporti a discarica, per un importo complessivo valutato a corpo in euro 2000,00”, indicato come sconto sulle ulteriori lavorazioni aggiuntive.
Ciò posto, il consulente d'ufficio nominato nel procedimento di consulenza preventiva ha osservato che preesisteva, rispetto ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo, una guaina la quale rivestiva il lato interno dei parapetti. La stessa, peraltro, come evincibile dalle fotografie prodotte, risultava in più punti distaccata e priva della vernice di protezione.
In mancanza di prova del fatto che i danneggiamenti della guaina della guaina siano stati determinati dalla società committente - né la richiesta di prova testimoniale sul punto è stata espressamente reiterata da parte attrice nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente decadenza dalla facoltà di provare i propri assunti (cfr. Cass. civ., sent. n. 25157 del 14.10.2008; in termini Cass. civ., sent.
n. 9410 del 27.04.2011; Cass. civ., sent. n. 16886 del 10.08.2016; Cass. civ., sent. n. 16290 del 04.08.2016; Cass. civ., ord. n. 19352 del 03.08.2017, la quale chiarisce che l'onere di reiterare le richieste istruttorie avanzate in corso di causa “non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il 'thema' sottoposto al giudice e di porre la controparte nella
7 condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”) - il consulente d'ufficio non ha potuto affermare se il degrado dei parapetti fosse stato originato dalla vetustà degli stessi e dalla mancata manutenzione della guaina, o dalla rimozione effettuata dall'impresa appaltatrice. Ne consegue che alcuna posta risarcitoria è dovuta all'attrice per il degrado dei parapetti interni di delimitazione del terrazzo.
Circa i lavori di impermeabilizzazione, il consulente d'ufficio ha rilevato difetti nell'esecuzione del lavoro.
Ha, infatti osservato che l'attuale guaina impermeabile presenta dei risvolti perimetrali variabili che vanno dai circa 11/15 cm ai 20 cm, questi ultimi presenti soltanto sulla parete perimetrale al torrino scala, mentre la maggior parte dei prodotti in commercio prescrivono in genere un risvolto di circa 15/20 cm.
I sormonti della guaina, intesi come la fascia in sovrapposizione tra due fasce di guaina adiacenti, risultano misurare soltanto circa 7/8 cm, mentre la maggior parte dei prodotti in commercio prescrivono almeno 10 cm.
Il consulente ha, infine, accertato che sono presenti numerosi avvallamenti tra i diversi strati di guaina, che causano il ristagno di acqua piovana in diversi punti, specialmente in occasione di forti piogge.
Quest'ultimo difetto di realizzazione potrebbe trovare origine da un errore progettuale delle lavorazioni da svolgere, che avrebbero dovuto comprendere anche un ripristino o una rideterminazione delle giuste pendenze di compluvio delle acque piovane, ma, comunque, ha determinato in ogni caso una esecuzione non a regola d'arte del lavoro di impermeabilizzazione giacché, pur non essendosi prodotti fenomeni infiltrativi nelle unità immobiliari sottostanti, comunque di fatto comporta la non praticabilità del terrazzo in occasione delle piogge.
Sebbene non siano più in atto fenomeni infiltrativi nelle unità immobiliari sottostanti, il lavoro di impermeabilizzazione, eseguito in economia, non ha rispettato le dovute prescrizioni esecutive, le quali avrebbero imposto, per la sua esecuzione a regola d'arte, dei risvolti e dei sormonti di maggiore ampiezza, oltre che una ridefinizione delle pendenze del terrazzo onde evitare ristagni di acqua.
Il consulente d'ufficio ha stimato il costo delle lavorazioni occorrenti per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro, cui parametrare il risarcimento del danno ai sensi
8 dell'art. 1668 c.c., in misura pari a € 13.738,46, comprensivo di I.V.A. ed oneri della sicurezza.
Va, a questo punto, osservato che la giurisprudenza di legittimità, partendo dal presupposto che il si configura come un ente di gestione sfornito di CP_1 personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini - così che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale è l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale - ha poi successivamente chiarito che “il principio della c.d.
"rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" dei condomini - secondo cui il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora, come nella specie il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisce non a tutela di un bene comune
o di un interesse collettivo ma fa valere in sostanza l'interesse personale alla reintegrazione del patrimonio del singolo condomino che ha corrisposto il relativo importo: in tal caso il non è legittimato ad agire in giudizio né a interporre impugnazione per conto e CP_1 nell'interesse dei condomini che non siano parti del giudizio” (cfr. Cass. civ., sent. n. 18028 del 03.08.2010).
In altri termini il non può agire chiedendo, a titolo risarcitorio, importi di CP_1 spettanza di altri condomini e che non gli competerebbero, così conseguendo un ingiustificato arricchimento, potendo ottenere o una condanna all'esecuzione di lavori utili nell'interesse di tutti i condomini - ovvero una condanna ad un fare - oppure il ripristino monetario del solo danno da lui subito in proprio.
Ne consegue che, giacché la istante è proprietaria del lastrico, alla stessa CP_5 compete un risarcimento pari ad € 4.579,49, pari ad un terzo delle spese di rifacimento a regola d'arte dell'impermeabilizzazione del lastrico, costituente quota di sua spettanza ai sensi dell'art. 1126 c.c.
Trattandosi di credito risarcitorio deve aderirsi all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e
9 quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, stimata alla data della domanda (con cui i vizi sono stati denunciati chiedendosi l'importo risarcitorio parametrato ai nuovi lavori a farsi) e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
In applicazione di detti calcoli la somma dovuta è pari ad € 5.055,78, dovendo sulla somma di € 4.579,49, stimata alla data della domanda (13.02.2023), aggiungersi la rivalutazione monetaria a partire dalla data della domanda e fino alla data di pronuncia della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 366,38, e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata per il medesimo periodo, pari ad €
109,91.
L'I.V.A. sulla somma dovuta a titolo di sorta capitale è dovuta “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del
14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del terrazzo, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta o, come nel caso di specie, non sia stato provato l'esborso sostenuto a tal fine perché
l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente
(cfr Trib. Pisa, sent. n. 912 del 06.07.2021).
10 Per quanto concerne la pavimentazione del terrazzo, è incontestato che “l'art. 1126 cod. civ., nel ripartire le spese per le riparazioni del lastrico solare in uso esclusivo ad alcuno dei condomini nella misura di un terzo a carico di questo e di due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio, o della parte di esso cui il lastrico serve, si riferisce solo a quelle riparazioni riguardanti il manufatto posto alla sommità della costruzione, che la separa orizzontalmente dallo spazio superiore, manufatto comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione” (così Cass. civ., sent. n. 7472 del 04.06.2001; in termini Cass. civ., sent. n. 11449 del 19.10.1992, la quale afferma che il riparto ai sensi dell'art. 1126 c.c. si applichi non solo alle spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì a quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via conseguenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie le spese per il rifacimento della pavimentazione e del parapetto, nonché per il trasporto e la discarica dei detriti).
Ciò detto, poiché il contratto di appalto in alcun modo riguardò anche la ripavimentazione del terrazzo, alcun importo risarcitorio è dovuto dalla per il titolo contrattuale azionato, con conseguente rigetto in tale Controparte_3 parte della domanda risarcitoria azionata nei confronti della predetta parte convenuta.
Neppure può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per la limitazione del suo diritto di proprietà, conseguita all'inesatto adempimento della impresa convenuta, rimarcandosi che non vi è stata privazione del godimento del lastrico e che parte attrice non ha fornito alcuna allegazione e prova in ordine alla precedente utilizzazione del lastrico (il quale come si evince dalle fotografie, pur essendo pavimentato, non era attrezzato), né in ordine alla compressione di tali precedenti modalità d'uso per effetto della esecuzione di lavori non a regola d'arte.
3.2 La domanda risarcitoria azionata nei confronti del convenuto deve CP_1 essere rigettata.
Va premesso, in termini generali, che “in tema di appalto, il principio secondo cui
l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo
11 carico, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c.
(e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c.), ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando
l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con
l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto” (cfr Cass. civ., sent. n. 7273 del
12.05.2003; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 7499 del 20.04.2004; Cass. civ., sent.
n. 11478 del 21.06.2004; Cass. civ., sent. n. 13131 del 01.06.2006, la quale chiarisce che
“la possibilità che il committente risponda sulla base dell'articolo 2043 cod. civ. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull'attività dell'appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione
o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell'appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi. Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela”; Cass. civ., sent. n. 11371 del 16.05.2006; Cass. civ., sent. n. 24320 del 30.09.2008).
Nel caso di specie, peraltro, l'attrice non enuncia specifici danni alla sua proprietà, eccettuati quelli imputabili al limitato uso del terrazzo che, come detto, non sono stati dimostrati.
Va a ciò aggiunto che vi era stata nomina di un direttore dei lavori al quale era stato demandato l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi (cfr.
Cass. civ., ord. n. 27045 del 18.10.2024), cosicché, non essendo stato dedotto che il direttore dei lavori avesse segnalato le difformità esecutive al committente, non sussiste responsabilità diretta del per le carenze esecutive dei lavori. CP_1
12 Dall'omessa vigilanza del direttore dei lavori, inoltre, non consegue automaticamente una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (cfr. Cass. civ., sent. n. 20557 del
30.09.2014).
Va, poi, rimarcato che il committente risponde dei vizi progettuali dell'opera anche in caso di nomina di un direttore dei lavori e salvo specifico incarico a quest'ultimo conferito (cfr. Cass. civ., sent. n. 29331 del 13.11.2024) ma che, nel caso di specie, non sono note tali previsioni progettuali, sicché alcuna specifica responsabilità può essere imputata al a tale titolo. CP_1
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo soccombenza, liquidandone in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nel rapporto fra parte attrice e le parti convenute, sullo scaglione di valore fino ad 5.200,00, applicabile tenendo conto del valore della domanda, così come accolta, con distrazione in favore dei difensori costituiti, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Spettano, inoltre, alla parte attrice le spese legali del procedimento di consulenza preventiva, da porsi a carico della convenuta soccombente, e, quali spese vive, oltre alle ulteriori spese documentate, quelle di contributo unificato che avrebbe dovuto essere versato in ragione del valore della domanda, così come accolta.
Le spese della consulenza d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per pacifica giurisprudenza, “vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr Cass. civ., sent. n. 14268 del 08.06.2017 e, in senso conforme,
Cass. civ., sent. n. 9735 del 26.05.2020). Le stesse vanno perciò definitivamente poste a carico della società convenuta soccombente, con conseguente diritto di parte attrice a ripetere quanto già pagato in favore del consulente d'ufficio.
Alcun rimborso, a titolo di spese vive, è dovuto per le spese del consulente tecnico di parte attrice, non essendo stato provato il pagamento degli importi a lui spettanti (cfr
Cass. civ., ord. n. 21402 del 06.07.2022).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5552/2023 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 contro alla , in persona dell'amministratore Controparte_1 Controparte_1 pro tempore , e in persona del legale rappresentante CP_2 Controparte_3 pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la Controparte_3 al pagamento, in favore di , dell'importo di € 5.055,78, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti del sito in CP_1 alla;
CP_1 Controparte_1
c) condanna la al pagamento, in favore di , delle Controparte_3 Parte_1 spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio che si liquidano in misura pari ad € 134,73 per spese vive ed € 4.889,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Cuomo ex art. 93 c.p.c.;
d) condanna al pagamento, in favore del sito in Parte_1 CP_1 CP_1 alla , delle spese del presente giudizio che si liquidano in misura pari Controparte_1 ad € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Raimondo Argento ex art. 93 c.p.c.;
e) pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U. del Controparte_3 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 13035/2021 R.G.A.C.
Napoli, 1° agosto 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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