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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1524/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 997/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010620440 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la Cartella n. 29120190010620440 di euro 6.177,61 relativa al mancato pagamento di un Contributo unificato per una causa incardinata dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale contestava la fondatezza del ricorso.
Il primo Giudice con sentenza n. 713/2023 accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Ha, inoltre, versato documentazione a sostegno.
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha (erroneamente) argomentato la propria decisione rilevando che “… non essendo dunque l'Ente impositore parte nel presente giudizio, rimane sfornita di prova la circostanza che leggesi nella cartella impugnata secondo la quale l'iscrizione a ruolo sarebbe stata preceduta da un “invito al pagamento RGR 679/17 del 27/03/2017, notificato il 4/4/2017 omesso pagamento cut…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L'Agente della Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha provato la notifica degli gli atti di propria pertinenza e la legittimità dei carichi iscritti a ruolo (cfr. estratto di ruolo in atti).
Con riguardo all' invito al pagamento rgr 679/17 del 27.03.2017 ne è stata provata la rituale notificata in data 4.4.2017 (cfr. documentazione in atti).
Pertanto nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
3.- L'obbligo della motivazione va differenziato a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (Cassazione, sentenza n. 3948/2011).
Se con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento: artt. 42, c. 2, Dpr 600/1973 e 56, c. 1, Dpr 600/1973 (Cassazione, sentenze nn. 11176/2014 e 14376/2013).
Mentre, per le attività di controllo con rilievo cartolare (articoli 36 - bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972)
l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente: in tali ipotesi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale (Cassazione, Ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il Contribuente alle spese del doppio grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 400,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il presente grado.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA AT PI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 997/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 713/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190010620440 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la Cartella n. 29120190010620440 di euro 6.177,61 relativa al mancato pagamento di un Contributo unificato per una causa incardinata dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento (cfr. provvedimento originariamente impugnato).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale contestava la fondatezza del ricorso.
Il primo Giudice con sentenza n. 713/2023 accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Ha, inoltre, versato documentazione a sostegno.
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il primo Giudice ha (erroneamente) argomentato la propria decisione rilevando che “… non essendo dunque l'Ente impositore parte nel presente giudizio, rimane sfornita di prova la circostanza che leggesi nella cartella impugnata secondo la quale l'iscrizione a ruolo sarebbe stata preceduta da un “invito al pagamento RGR 679/17 del 27/03/2017, notificato il 4/4/2017 omesso pagamento cut…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L'Agente della Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha provato la notifica degli gli atti di propria pertinenza e la legittimità dei carichi iscritti a ruolo (cfr. estratto di ruolo in atti).
Con riguardo all' invito al pagamento rgr 679/17 del 27.03.2017 ne è stata provata la rituale notificata in data 4.4.2017 (cfr. documentazione in atti).
Pertanto nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
3.- L'obbligo della motivazione va differenziato a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (Cassazione, sentenza n. 3948/2011).
Se con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento: artt. 42, c. 2, Dpr 600/1973 e 56, c. 1, Dpr 600/1973 (Cassazione, sentenze nn. 11176/2014 e 14376/2013).
Mentre, per le attività di controllo con rilievo cartolare (articoli 36 - bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972)
l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente: in tali ipotesi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale (Cassazione, Ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna il Contribuente alle spese del doppio grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 400,00 per il primo grado ed euro 600,00 per il presente grado.
Palermo, 17 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA AT PI