Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 02/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA
composta dai seguenti magistrati:
IE AR FLOREANI Presidente LE BENIGNI Consigliere relatore Antonino GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21659 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione nei confronti di:
NN RI PU, elettivamente domiciliata presso lo Imperia, Piazza Dell'Unità Nazionale n. 19, da cui è rappresentata e difesa;
- visti tutti gli atti di causa;
-
Poillucci per la prof.ssa PU e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona della Sostituta procuratrice generale Rosanna Mattera;
F A T T O
SENT. n. ____/2026 SENT. n. 5/2026 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Procura regionale, a seguito di plurimi articoli di stampa pubblicati su quotidiani nazionali a partire dal 14 aprile 2019, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la prof.ssa NN RI PU,
dei fatti, chiedendo la condanna della medesima al pagamento rivalutazione monetaria, interessi legali scientifica (MIUR) derivante dalla commissione del delitto di peculato, oggetto di condanna penale irrevocabile;
2. La citazione presenta, come fatto costitutivo della domanda, la condanna (un anno, nove mesi e dieci giorni di rebis c.p.p.)
per i delitti di peculato e di truffa aggravata ai danni dello Stato subita con la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di GeToyota Corolla targata CM564YS) utie permanentemente parcheggiata nelle aree condominiali della propria abitazione
3. La Procura attrice ha prodotto, oltre agli articoli di stampa che hanno reso pubbliche le varie vicende, le relative sentenze emesse nei vari gradi di giudizio.
4.
di citazione, la parte convenuta ha tempestivamente depositato le comparse di costituzione e risposta.
5. In via preliminare, il difensore della prof.ssa Zappulla ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale risultando assente ogni atto interruttivo della medesima.
Nel merito, ha sottolineato che, al contrario di quanto affermato nelle sentenze penali di condanna, l'attività didattica detovettura sottratta al progetto educativo in atto presso l'Istituto Marconi.
matricolata nel 2005 e che aveva già percorso 170.000 km, il cui noleggio bimestrale (periodo in contestazione) sarebbe complesrimborsate spontaneamente.
magine, da rideterminarsi in via equitativa.
6.
gio in giudicato della sentenza definitiva di condanna penale reiterando la richiesta di condanna al pagamento della somma contestata.
sività quantificazione della somma dovuta, collegata allo stipendio percepito dalla propria assistita, in quanto la prestazione lavorativa è stata completamente adempiuta.
D I R I T T O
1.
di prescrizione, formulata dalla convenuta.
que manifestamente infondata alla luce della semplice lettura
(conversione del Decreto-legge. n. 78/2009) il quale individua, magine, la presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna con conseguente inammissibilità di ogni azione proposta antec
cabilità (corrispondente al giudicato civile) per carenza di un interesse concreto ed attuale.
Ciò basta per respingere la suesposta eccezione difensiva.
2. .
3. Il giudizio riguarda la condotta della convenuta che, utilizzando indebitamente la sua qualità di Preside reggente p.t.
dell'Istituto IPSIA Marconi di Imperia, aveva usufruito indebitamente, per oltre due mesi, dell'autovettura Toyota Corolla targata CM564YS mantenendola nella sua costante esclusiva disponibilità per ragioni personali fino al punto di parcheggiarla permanentemente nel condominio della propria abitazione, distraendo così il veicolo dal suo uso strettamente didattico costili denuncia penale per diffamazione e calunnia i vari impiegati che avevano cercato di metterla in guardia per tali comportamenti, tura rimuovendo dal suo ruolo il vicepreside che le aveva esposto le lamentele ormai diffusesi per il comportamento tenuto.
Dopo essere stata arrestata in flagranza a bordo della suddetta autovettura in occasione di un rientro nel territorio italiano dalla Francia, la convenuta è stata processata e condannata per il reato di peculato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, ridotta in secondo grado alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione (App. Genova n. 3039/2023).
4. È pertanto ampiamente dimostrata la lesione del e dello Stato in generale - conseguente alla commissione del delitto doloso, accertato con sentenza irrevocabile e ampiamente riportato sulla stampa nazionale prodotta in atti e, quindi, divenuta di comune conoscenza, concretatasi nello sviamento della propria potestà pubblicistica al fine di conseguire un illecito profitto.
La particolare attenzione mediatica che si è concentrata su questa vicenda (articoli apparsi sui quotidiani Il Fatto quotidiano del 14 aprile 2019: Imperia, la preside va in Francia
; Repubblica del 14 aprile 2019: Imperia, preside;
La Stampa del 14 aprile 2019:
scuola. Arrestata la preside del Marconi Il Secolo XIX del 15 aprile 2019: Imperia, in gita perché la preside PU è stata arrestata; La Stampa del 16 novembre 2022:
mesi a ex preside Il Secolo XIX del 16 novembre 2022:
) comprova il rilevante 5. Il Pubblico ministero ha chiesto la condanna alla somma di 24.573,36.
6. La difesa della prof.ssa PU ritiene eccessiva la richiesta attorea in considerazione del fatto che:
- non può essere preso in considerazione, come elemento base per il calcolo della somma da restituirsi, lo stipendio mensile goduto non avendo nessun rapporto causale con
- volendo comunque concordare con il parametro scelto dalla Procura appare evidente che il calcolo debba riguardare la retribuzione netta per sessantasette giorni la retribuzione lorda per novanta giorni. Pertanto, la ,36;
- l'attività didattica degli studenti in realtà non era mai stata interrotta dalla condotta, pur riprovevole, della PU, poiché le esercitazioni erano fatte su una diversa autovettura, modello Toyota Auris che, proprio per lo scopo cui era stata adibita, non era stata assicurata per la circolazione stradale;
-
percorso 170.000 Km;
-
per il periodo di effettiva illecita utilizzazione (sessanta2,200,00, comprensiva di IVA;
- quanto al clamor fori, la particolare attenzione degli organi di stampa ai fatti sopra descritti e la conseguente gravità coinvolgimento in analoga vicenda del Sindaco di Imperia p.t., On. Claudio Scajola, destinatario negli stessi giorni di o illegittimo di un'autovettura del Comune di Imperia.
In ogni caso l'Istituto IPSIA Marconi era già stato , da considerarsi se non satisfattiva, comunque di apprezzabile rilievo.
7. Il Collegio ritiene adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti la richiesta della Procura regionale.
8. È nota la complessità della questione relativa alla tenta valutazione di tutti gli elementi sottesi al caso concreto.
neutica che ne era derivata, ha indotto il Legislatore a intropresunzione forfettaria di danno individuata nel valore del dopgiustifichino la deroga, in melius o in peius, a tale criterio; in attuazione del criterio della necessaria liquidazione personalizzata senso C.d.C. Sez. App. Sicilia 4 gennaio 2024, n. 2 che, in presenza di un duplum ammontante a Ad avviso di questo Collegio, ragioni giustificative di deroghe in peius nella quantificazione del danno possono essere ravvisate nei casi in cui la condotta delittuosa sia stata comcate svolte da soggetti posti in posizione apicale, ovvero sia stata posta con modal perseguimento della finalità istituzionale, destando contemporadella risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa.
In questa vicenda sono plasticamente evidenti tutti gli elementi appena menzionati.
Si è in presenza, infatti, di una dirigente scolastica, istituzione che è, e deve essere, di riferimento e di esempio per tutti gli studenti, la quale si appropria sfrontatamente di un bene pubblico necessario per consentire ai ragazzi di esercitarsi praticamente al fine di essere in grado di svolgere le attività tecniche oggetto del corso di formazione secondaria e che, una volta divenuta di dominio pubblico la vicenda, arriva a minacciare ripetuitua-
contrapporsi a tale andazzo, per supposta lesione del rapporto fiduciario.
È stato definitivamente accertato, in sede penale, che la vettura era destinata alle esercitazioni di montaggio e smontaggio dei vari pezzi, necessariamente venute meno dopo la sottrazione della medesima (al contrario di quanto sostenuto anche in questa se lastico ministeriale; in particolare:
- la prof.ssa Mirka Lanteri, sentita a sommarie informazioni testimoniali il 17 aprile 2019, ha dichiarato che «gli insegnanti di meccanica non hanno potuto esercitarsi su un vero veicolo e gli altri insegnanti avendo necessità della macchina per spostamenti logistici e amministrativi non hanno potuto utilizzarla ma hanno dovuto utilizzare la macchina personale»;
- il vicepreside Luca Ronco, sentito a sommarie informazioni testimoniali lo stesso giorno, ha affermato che «nei primi mesi di febbraio del c.a., un collaboratore in officina vettura per fini didattici, ovvero per iniziare una lezione speera in officina, inizialmente ho chiesto a Ronco dove fosse ui non ne sapeva nulla.
nella disponibilità della preside PU»;
- il prof. Olimpjon Nuraj, sentito a sommarie informazioni testimoniali il 24 maggio 2019, ha confermato tale circostanza, aggiungendo che in quei mesi «non è stato possi-
»;
- il prof. Paolo Vailetti, sentito a sommarie informazioni testimoniali lo stesso giorno, ha a sua volta confermato possibilità di utilizzarla nei laboratori destinati alle esercitazioni degli studenti a partire dal mese di febbraio 2019;
- il prof. Alberto Reichstein, sentito a sommarie informazioni testimoniali il 29 aprile 2019, ha attestato che la PU ha sostanzialmente sottratto il veicolo alla scuola e che «i ragazzi non hanno mai più, da allora, avuto modo di svolgere quella parte didattica necessaria a concludere il non sono in grado di colmare questa lacuna didattica in alcun modo»;
È stato ulteriormente accertato che la PU avesse minacciato tutti coloro che cercavano, in qualche modo, di ripristinare la fisiologia della situazione patologicamente creatasi nel tempo. In particolare:
- amministrativa GE LO, sentita a sommarie informazioni testimoniali il 16 aprile 2019, ha riferito di essere stata minacciata da PU per avere cono della medesima da parte della preside: «
denza e, una volta entrata, vi erano la PU, il prof.
o la macchina per scopi personali?
nessun problema a dirlo perché era vero, anche se il tono a questo punto, si è alterata, ha cambiato completamente tono e con fare molto minaccioso mi ha Io la denuncio per diffamazione o per calunnia e le faccio perdere il lavoro
! [la sottolineatura è presente nel verbale s.i.t.] A questo punto ho cambiato versione e ho detto che scherzavo e che, anche se avevo usato il suo nome per lo scherzo, sbagliando, le chiedevo scusa». Il contenuto di questo dialogo è stato successivamente confermato dal vicepreside presente in quel momento;
- il vicepreside Luca Ronco, ha confermato le dichiarazioni della LO, a sua volta specificando che «io e la Sig.ra tava di condotta inappropriata e che per di più creava profece anche presente che il personale aveva iniziato ad ironizzare e fare battute su questa situazione tanto indicò la Sig.ra GE LO che poi venne convocata dalla PU e da lei accusata di averla calunniata nonché minacciata di licenziamento in presenza mia e della aggiungendo poi che «dopo le ennesime lamentele celate alla
PU
facendo tute di spirito nei corridoi della scuola. la PU quindi si è infuriata e ha voluto un nome da convocare, paventando procedimenti disciplinari che avrebbero portato al licenziamento stata mossa una calunnia nei suoi confronti e che la calunnia avrebbe portato direttamente al licenziamento, Due o tre giorni dopo è stata convocata la LO».
Si è quindi in presenza di una preside, ancorché reggente, che non solo si appropria palesemente e pubblicamente di un bene mobile dello Stato, suscitando commenti di varia natura tra professori, collaboratori amministrativi e perfino studenti («erano numerose le voci e le battute di spirito nei corridoi della scuola«) la quale, messa di fronte alle conseguenze della sua condotta, non trova niente di meglio che minacciare e rimuovere i collaboratori che avevano cercato, con cauta circospezione, di farla recedere dalla medesima.
La gravità di tale complessiva condotta è ben evidenziata dalla sentenza penale di primo grado con affermazioni («La proquanto alle norme etiche e deontologiche che presiedono al suo veicolo della scuola dapprima minacciando i collaboratori per codano una determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale», pag. 17) espressamente riprese anche da siti locali di informazioni (imperiapost.it del 13 gennaio 2023).
Appare assai difficile ritenere che tutta questa attenzione mediatica fosse stata dovuta per la contemporaneità della vicenda che aveva riguardato il Sindaco di Imperia e non piuttosto il cuore della vicenda, astrattamente idonea a confermare la possibilità per i dirigenti pubblici (una sparuta minoranza occorre sottolinearlo) di autogiustificarsi ogni comportamento, finanche delittuoso (icastico, sul punto il titolo del Fatto quotidiano, la iuna persona del tutto disinteressata e aliena dalla cura del bene pubblico che doveva tutelare (la formazione di giovani da avviare a future attività lavorative), disposta a non fermarsi di fronte a nu
Né può dirsi in alcun modo apprezzabile il comportacir-
coscritto all avvenuta 1.000,00, notevolmente inferiore rispetto al valore economico della condanna in secondo grado per la scelta processuale di concordare in appello la pena da applicarsi, possibilità concessa arretrato giacenti presso tutte le Corti superiori.
Tutte queste peculiari circostanze giustificano quindi, ad avviso del Collegio, la richiesta di condanna formulata dalla Pubblica accusa che, altrimenti, come più volte affermato dalla difesa anche nel corso della discussione orale, potrebbe apparire eccessiva e ingiustificata sulla base dei soli valori economici ma è invece adeguata e proporzionata a quanto emerso dalle risultanze processuali.
8. Conclusivamente, si condanna NN RI PU al pagamento della somma di 24.573,36.
9. La quantificazione complessiva del danno risarci-
SS.UU.
22 aprile 1995 n. 1712 più volte recepito da questa Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. Liguria, 24 ottobre 2024, n. 98;
Id., 30 dicembre 2024, n. 114; Id., 3 aprile 2025, n. 31; Id., 4 aprile 2025, n. 32; Id., 17 aprile 2025, n. 35; Id., 23 aprile 2025, n. 37; Id., 9 maggio 2025, n. 45; Id., 6 agosto 2025, n. 61; Id., 7 novembre 2025, n. 80), deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.
Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.
La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorreranno dal 7 novembre 2023, data di deposito della sentenza penale di appello fino alla data di deposito della presente sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma co quella di effettivo pagamento della somma dovuta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
C O N D A N N A
NN RI PU, al pagamento, in favore del Ministero tiquattromilacinquecentosettantatre/36), oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 26 ottobre 2023, fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, nonché degli interessi moratori sulla somma così determinata a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino a
C O N D A N N A
NN RI PU al pagamento delle spese del giudizio, liqui_____________________)
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4 dicembre Il Giudice estensore Il Presidente
(LE IG) (IE AR RE)
319,67 Trecentodiciannove/67)
Depositato in Segreteria il 2 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria (Elena Asta) F.to digitalmente F.to digitalmente F.to digitalmente