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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 238/25 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1 C.F._1 residente a [...] e , nato a [...] il [...], CP_2
(C.F.: ) ivi residente in [...], entrambi difesi e rappresentati C.F._2 dall'Avv. Roberta Angelini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Rieti,
Viale Cesare Verani n. 34, in virtù di procura speciale rilasciata separatamente e depositata nel fascicolo telematico ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Rieti il
9/09/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 68, Serie A, P II), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nati , il Per_1
22/06/2007, e , il 10/12/2012, entrambi non economicamente autosufficienti e che il Per_2 matrimonio non aveva effetti felici.
1 Con sentenza n. 64/2025 depositata il 26.3.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 Per_1 presso la madre, secondo i termini e le modalità meglio specificate nell'allegato piano genitoriale.
Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relativi alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La casa familiare sita in Rieti, Viale Aldo Moro n. 8, sarà assegnata alla Signora Controparte_1 quale genitore collocatario;
La signora quale genitore collocatario, tratterrà l'assegno unico percepito per Controparte_1
i figli minori, attualmente pari a Euro 310,60;
Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al CP_2 Controparte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), comprensiva delle spese ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo spese abitazione dove vivono i figli, tasse di trasporto urbano, ricarica cellulare;
acquisto farmaci comuni, visite di routine gestite dal SSN;
quaderni e spese di cancelleria, articoli di uso comune e ricorrente;
abbigliamento sportivo di base e accessori sportivi;
baby sitter). Detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione: gennaio 2026).
Il Signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie extra assegno relative ai CP_2 figli secondo le “Linee Guida spese straordinarie” approvate dal Tribunale di Rieti il 5.5.2016 e quindi:
Spese relative alla salute: sanitarie urgenti e/o indifferibili c7o strutture pubbliche e ortodontiche
c/o SSN e oftalmiche c/o SSN con dispositivi medici di base e pratica di particolari terapie quali inalazioni termali, fisioterapiche;
acquisto di particolari farmaci.
Spese relative all'istruzione: tasse scolastiche e tasse universitarie, libri, gite scolastiche in ambito giornaliero;
spese relative alla cultura e allo sport: abbonamento ad uno sport anche agonistico. Il
2 genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 gg. dalla richiesta.
Spese straordinarie da concordarsi e precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gite scolastiche e stage estivi;
spese sanitarie c/o strutture private (ad esempio analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia), cure ortodontiche non mutuabili e oculistiche;
lezioni private;
spese alloggiative- rette fuori sede;
bollo e assicurazione per mezzo di trasporto per la prole;
altra attività ludica-sportiva ricreativa
(centri estivi); pre e dopo scuola;
corsi di informatica e linguistici;
corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento, ecc. La richiesta andrà effettuata per iscritto e l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni, ovvero formulare altra proposta per iscritto;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Si dà atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 64/2025 depositata il 26.3.2025 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
e a Rieti il 9/09/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del
[...] CP_2
Comune di Rieti (atto n. 68, Serie A, P II);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti ove l'atto è trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 238/25 promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1 C.F._1 residente a [...] e , nato a [...] il [...], CP_2
(C.F.: ) ivi residente in [...], entrambi difesi e rappresentati C.F._2 dall'Avv. Roberta Angelini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Rieti,
Viale Cesare Verani n. 34, in virtù di procura speciale rilasciata separatamente e depositata nel fascicolo telematico ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Rieti il
9/09/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Rieti (atto n. 68, Serie A, P II), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nati , il Per_1
22/06/2007, e , il 10/12/2012, entrambi non economicamente autosufficienti e che il Per_2 matrimonio non aveva effetti felici.
1 Con sentenza n. 64/2025 depositata il 26.3.2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 Per_1 presso la madre, secondo i termini e le modalità meglio specificate nell'allegato piano genitoriale.
Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relativi alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La casa familiare sita in Rieti, Viale Aldo Moro n. 8, sarà assegnata alla Signora Controparte_1 quale genitore collocatario;
La signora quale genitore collocatario, tratterrà l'assegno unico percepito per Controparte_1
i figli minori, attualmente pari a Euro 310,60;
Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al CP_2 Controparte_1 mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), comprensiva delle spese ordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto, abbigliamento, contributo spese abitazione dove vivono i figli, tasse di trasporto urbano, ricarica cellulare;
acquisto farmaci comuni, visite di routine gestite dal SSN;
quaderni e spese di cancelleria, articoli di uso comune e ricorrente;
abbigliamento sportivo di base e accessori sportivi;
baby sitter). Detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione: gennaio 2026).
Il Signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie extra assegno relative ai CP_2 figli secondo le “Linee Guida spese straordinarie” approvate dal Tribunale di Rieti il 5.5.2016 e quindi:
Spese relative alla salute: sanitarie urgenti e/o indifferibili c7o strutture pubbliche e ortodontiche
c/o SSN e oftalmiche c/o SSN con dispositivi medici di base e pratica di particolari terapie quali inalazioni termali, fisioterapiche;
acquisto di particolari farmaci.
Spese relative all'istruzione: tasse scolastiche e tasse universitarie, libri, gite scolastiche in ambito giornaliero;
spese relative alla cultura e allo sport: abbonamento ad uno sport anche agonistico. Il
2 genitore che ha anticipato la spesa avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota di spettanza entro 15 gg. dalla richiesta.
Spese straordinarie da concordarsi e precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gite scolastiche e stage estivi;
spese sanitarie c/o strutture private (ad esempio analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia), cure ortodontiche non mutuabili e oculistiche;
lezioni private;
spese alloggiative- rette fuori sede;
bollo e assicurazione per mezzo di trasporto per la prole;
altra attività ludica-sportiva ricreativa
(centri estivi); pre e dopo scuola;
corsi di informatica e linguistici;
corsi musicali con eventuale acquisto del relativo strumento, ecc. La richiesta andrà effettuata per iscritto e l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso entro 10 giorni, ovvero formulare altra proposta per iscritto;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Si dà atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 64/2025 depositata il 26.3.2025 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
e a Rieti il 9/09/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del
[...] CP_2
Comune di Rieti (atto n. 68, Serie A, P II);
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti ove l'atto è trascritto;
- recepisce le condizioni di divorzio riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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