Art. 207. Coordinamento delle qualifiche previste dalle "disposizioni sulle competenze accessorie" approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, con quelle risultanti dagli allegati di cui al precedente art. 1.
Il quadro di equiparazione delle qualifiche di cui all'art. 90 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , e' sostituito da quello risultante dall'allegato n. 16 di cui al precedente art. 169.
Sono soppresse la qualifica di operaio tecnico e tutte le indennita' e compensi previsti per la qualifica stessa, dalle disposizioni sulle competenze accessorie di cui al precedente comma.
Il quadro di equiparazione delle qualifiche di cui all'art. 90 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , e' sostituito da quello risultante dall'allegato n. 16 di cui al precedente art. 169.
Sono soppresse la qualifica di operaio tecnico e tutte le indennita' e compensi previsti per la qualifica stessa, dalle disposizioni sulle competenze accessorie di cui al precedente comma.