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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 08/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 281/2022 R.G. vertente tra nato a [...] il 1° gennaio 1944, c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in via del Vespro n. 57, presso lo studio dell'avv. Marco Spiccia Pt_1
(con PEC indicata) che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: , e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nata a [...] il [...], c. f.: , entrambe rappresentate e
[...] CodiceFiscale_3
difese dagli avv.ti Antonella Sicilia e Maria Pia Ricciardi (con PEC indicate), elettivamente domiciliate presso il loro studio, in Brolo, vico II via Vitt. Emanuele III, per procura in calce alla memoria di costituzione in appello.
APPELLATE
e contro
Controparte_3
APPELLATA contumace
*****************
1 Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Patti il 21 marzo
2022 nel giudizio iscritto al n. 622/2018 R. G. Trib. Patti, in materia di recesso contrattuale ex art. 1385 c. c., restituzione doppio caparra e/o altro.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto detto ed eccepito nell'atto introduttivo e insiste nell'accoglimento delle domande ivi formulate (…) Si contestano le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti dovendo la causa in considerazione dell'oggetto essere prettamente documentale”.
Per le appellate: “ci si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto e verbale di causa e si contesta tutto quanto eccepito e dedotto da controparte. Si insiste sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in quanto necessari al fine di provare che la controparte era già a conoscenza dello stato dei luoghi. Pertanto, si insiste affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, ai sensi dell'art. 702 quater 2° comma, ammetta i mezzi di prova, così come richiesti in primo grado, non ammessi, e nuovi documenti che il collegio ritiene indispensabili ai fini della decisione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti di e Controparte_2 CP_1 Controparte_3
l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti, decidendo sulle domande da lui formulate – volte ad ottenere che, previo accertamento dell'inadempimento posto in essere dalle promittenti venditrici (per non avere regolarizzato il fabbricato entro la scadenza del 30 aprile 2017, giusta art. 2 del preliminare stipulato in data 20 ottobre 2016), si dichiarasse e accertasse il recesso di lui dal preliminare medesimo per l'inadempimento anzidetto e che, per l'effetto, le convenute fossero condannate, in solido, a restituirgli tutte le somme da lui versate (€ 25.000) ed a corrispondergli ex art.1385, comma 2, c. c. il doppio della caparra compromissoria (rectius confirmatoria) versata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del preliminare sottoscritto il 20 ottobre 2016 per inadempimento delle promittenti venditrici e che, per l'effetto, costoro fossero condannate, in solido, alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento integrale dei danni –, rilevata la nullità del contratto preliminare anzidetto, ha condannato in solido le convenute e CP_1 Controparte_2 CP_3
alla restituzione, in favore dell'attore, di € 25.000,00 con gli interessi legali dalla data del
[...] deposito del ricorso e fino all'integrale soddisfo, oltre che al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande formulate in primo grado (sopra
2 testualmente riportate) in via principale, oppure quelle restitutorie e risarcitorie da lui avanzate in subordine;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui il preliminare dovesse ritenersi nullo, ha chiesto la conferma della condanna in solido delle convenute al rimborso e/o restituzione delle somme da lui versate, pari a € 25.000,00, con gli interessi dalla data del versamento al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizioda distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29 settembre 2022 si sono costituite e resistendo all'appello, di cui hanno contestato i motivi, Controparte_2 CP_1
e chiedendone il rigetto;
hanno dichiarato di avere corrisposto tutte le somme stabilite nell'ordinanza.
In via istruttoria hanno domandato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado (e non ammessi) e la produzione di nuovi documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre agli accessori di legge.
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado essendone stata Controparte_3
dichiarata la contumacia con provvedimento del 14 febbraio 2023, dopo un ordine di regolarizzazione della prova della notifica emesso dalla Corte all'udienza (cartolare) del 20 ottobre 2022.
Con lo stesso citato provvedimento del 14 febbraio 2023 è stata fissata l'udienza dell'8 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, al 10 giugno 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello - rubricato testualmente “violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge 47/1985, violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c. c.. Illogicità – travisamento dei fatti” – precisato che, diversamente da quanto ha affermato Parte_1 il Tribunale, non sarebbe mai stata dimostrata l'insanabilità del fabbricato, si duole della statuizione di nullità del contratto preliminare e deduce, al riguardo, che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (richiamato attraverso le massime trascritte nelle pagg. 15 e
16 dell'atto di appello), la sanzione di nullità sarebbe applicabile solo ai contratti con effetti traslativi e non anche a quelli aventi effetti obbligatori, quale il preliminare di vendita.
Esso, a suo dire, in base all'insegnamento giurisprudenziale suddetto, avrebbe dovuto essere ritenuto pienamente valido, anche in considerazione della mancata prova dell'insanabilità dell'immobile, riconoscendosi, piuttosto, l'inadempimento delle promittenti venditrici per avere promesso in vendita
3 un immobile abusivo, con conseguente suo diritto di recedere dal contratto ed ottenere il doppio della caparra versata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1385 c. c..
La nullità sarebbe da escludere – continua l'appellante – anche a voler ritenere applicabile al preliminare la normativa prevista dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (in virtù di un vecchio orientamento, ormai sorpassato a suo dire), in quanto l'art.15, comma 7, della stessa legge comminava la nullità degli “atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di concessione”, mentre, nel caso in esame, esso acquirente risulterebbe essere stato messo a conoscenza che l'immobile era sprovvisto di concessione edilizia, essendosi, peraltro, le promittenti venditrici obbligate a regolarizzarlo prima della data stabilita per il rogito: l'art. 2 del preliminare, infatti, così recita: “si precisa che al momento la particella 934 è sprovvista di regolare certificato di costruzione pertanto
i venditori prima del rogito notarile regolarizzeranno l'abuso presso le autorità competenti”.
Sotto altro (connesso) profilo l'appellante sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe errata e illogica per avere considerato incontestata l'insanabilità del fabbricato, laddove invece egli non ha mai confermato detta insanabilità, ma anzi ha sempre contestato la sua mancata regolarizzazione da parte delle convenute, che ha anche convocato davanti al notaio per la stipula del definitivo e il deposito della documentazione necessaria.
Evidenzia come, sia dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, sia dagli atti di causa, si possa evincere che le convenute hanno sempre sostenuto, senza però documentarla, l'impossibilità sopravvenuta dopo la sottoscrizione del preliminare a procedere alla regolarizzazione del fabbricato, mentre egli ne ha sempre contestato l'inadempimento di non scarsa importanza per la mancata regolarizzazione, avendone dapprima chiesto l'adempimento ed avendo, dopo, esercitato il recesso con la richiesta del doppio della caparra ex art. 1385 c.c..
Conclude, dunque, sul punto che, diversamente da quanto motivato dal Tribunale, le promittenti venditrici non avrebbero hanno mai provato di avere presentato domanda di sanatoria e/o regolarizzazione del fabbricato, né che lo stesso fosse insanabile.
Tale che il caso in esame non potrebbe ricondursi all'ipotesi di nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto, come invece opinato dal primo Giudice, sia perché non vi sarebbe prova alcuna della sua insanabilità, sia anche perché al momento della sua stipula sarebbe mancata l'oggettiva certezza dell'insanabilità dell'abuso, tant'è che le promittenti venditrici si erano assunte espressamente l'impegno della regolarizzazione del fabbricato.
Dovrebbe invece ricondursi, a suo dire, alla prima delle fattispecie ipotizzate dal decidente, ossia all'inadempimento della parte promittente venditrice, che giustifica pienamente il recesso dell'altra parte e la restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c. c..
4 Il motivo, sebbene non esatto nelle sue articolazioni di fondo, lo è nella sostanza, inducendo una nuova valutazione della fattispecie che conduce alla riforma della pronuncia impugnata, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle addotte dall'appellante, stante l'erroneità della declaratoria d'ufficio della nullità del contratto ex art. 1418, comma 2, c. c. secondo quantro si dirà.
Come riportato più in alto, le domande di parte attrice sono state volte, in via principale, ad ottenere il riconoscimento del recesso del dal contratto preliminare di vendita stipulato in data 20 Pt_1 ottobre 2016 a causa dell'inadempimento delle controparti, con conseguente condanna delle stesse alla restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c. c. o, in subordine, la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento delle convenute ed il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha ritenuto di rilevare d'ufficio la nullità del contratto preliminare di vendita, non già però in applicazione del disposto dell'art. 40 della legge n. 47/1985 – che prevede al comma 2 che:
“gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35
(…)” – e nemmeno ai sensi dell'art. 15 della legge n. 10/1977 – che al comma 7 stabilisce che: “gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione” -, bensì in virtù della previsione di cui all'art. 1418, comma 2, c. c. per essere l'oggetto del contratto preliminare impossibile o illecito, dato che il fabbricato promesso in vendita è risultato non suscettibile di sanatoria.
Ne ha fatto discendere la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 25.000 versata dal promissario acquirente, divenuta indebita per via della riconosciuta nullità del preliminare ex art. 1418, comma 2, c. c., con gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Rispetto a tale statuizione la prima articolazione del motivo in esame non si confronta con la ratio ad essa sottesa, in quanto il Tribunale non ha affatto affermato che la nullità prevista dell'art. 40 della legge 47/1985 per i contratti ad effetti traslativi si estendesse a quelli che, come il preliminare di vendita, producono effetti obbligatori, avendo anzi dato atto dell'esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, per poi ricondurre la fattispecie in esame ad un diverso
5 inquadramento normativo, e segnatamente alla nullità per violazione dei requisiti dell'oggetto del contratto previsti dall'art. 1346 c. c. richiamato dal secondo comma dell'art. 1418 c. c. (“Producono la nullità del contratto … la mancanza nell'oggetto dei requisiti previsti dall'art. 1346 c. c.”), e cioè per impossibilità ovvero illiceità dello stesso.
È evidente, peraltro, che il Tribunale non ha fatto riferimento nemmeno alla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 15 della legge n. 10/1977, tale che la conoscenza dell'irregolarità dell'immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio da parte del promissario acquirente - su cui l'appellante ha molto insistito nel suo atto - non assume alcuna rilevanza nel caso di specie in rapporto alla ratio decidendi da lui avversata.
Quanto poi all'oggettiva non sanabilità del bene – che l'appellante sostiene non essere stata provata assolutamente da controparte, a differenza di quanto affermato dal primo Giudice – rileva la Corte che la questione della sanabilità o meno (ab origine) del fabbricato promesso in vendita attiene ad una circostanza fattuale di scarso rilievo ai fini della decisione della contesa secondo il ragionamento in iure ed in facto che ci si accinge ad esporre, tale che, ove anche dovesse ritenersi non provata tale insanabilità – che invece il Tribunale ha ritenuto affatto pacifica ed incontestata -, la soluzione della contesa, nel modo di cui si dirà appresso, non cambierebbe comunque.
Ciò posto riguardo alle doglianze del primo motivo di appello, rileva la Corte che la decisione del primo Giudice appare errata per una ragione diversa da quelle addotte dall'appellante, di natura giuridica prima che fattuale.
In proposito occorre prendere le mosse dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, con il noto arresto di cui alla sentenza n. 8230/2019, secondo il quale “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità <>, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato ”.
Questa pronuncia – che ha riguardato ex professo le disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge
47/1985 e (oggi) 46 della legge 380/2001, le quali, come detto, non trovano applicazione in relazione ai contratti ad effetti obbligatori, come il preliminare di vendita – è rilevante per il caso che ci occupa perché afferma un principio di carattere generale in ordine alla natura della nullità dei contratti
6 traslativi di beni immobili non regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio, spiegando la ragione per la quale essa sia riconducibile solo ed esclusivamente all'ipotesi del comma 3 dell'art. 1418 c. c. (cd.
“nullità testuale”) e soffermandosi altresì ad esporre il perché non possa farsi rientrare nella previsione del secondo comma dell'art. 1418 c. c., di specifico interesse nel caso che ci occupa (oltre che in quella del primo comma).
In particolare – giova illustrare – il Giudice nomofilattico, dopo avere passato in rassegna i diversi orientamenti formatisi sulla qualificazione della nullità di cui all'art. 40 legge n. 47/1985, illustrando diffusamente gli estremi della teoria cd. “formale” e di quelli della contrapposta teoria cd.
“sostanziale”, con le rispettive ricadute in punto di “natura della nullità” (per cui si rimanda in questa sede, per brevità, ai paragrafi 5 e 6, pagg. 11-20 della sentenza medesima), ha ritenuto di dovere affermare che nel caso di interesse si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c. c., in linea con quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, precisando che essa ne costituisce una specifica declinazione e che va definita «testuale» in quanto volta a colpire gli atti in essa menzionati.
Alla base di tale soluzione è stato posto sia il dato letterale delle norme citate (artt. 17 e 40 legge n.
47/1985 e, oggi, art. 46 D. P. R. 380/2001), in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12, comma
1, delle Preleggi - in quanto esse connettono la nullità e l'impossibilità della stipula esclusivamente alla mancata indicazione nell'atto, da parte dell'alienante, degli estremi del titolo edilizio o di quello in sanatoria -, sia il dato teleologico.
Le Sezioni Unite hanno chiarito poi che la sanzione della nullità non può essere sussunta nell'ambito della nullità cd. “virtuale” di cui al primo comma dell'art. 1418 c. c., dato che essa presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, laddove tale divieto non trova riscontro nella norma, la quale, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità relativamente solo a determinati atti (di cui appresso).
Hanno altresì puntualizzato – per quanto qui di specifico interesse – che nemmeno può ricondursi detta nullità al disposto di cui al comma secondo dell'art. 1418 c. c. per illiceità o impossibilità dell'oggetto (o per illiceità della prestazione o della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume), e ciò in considerazione sia dell'esclusione di alcune tipologie di atti dal suo ambito applicativo (trasferimenti mortis causa, atti ad effetti obbligatori, atti riguardanti diritti reali di garanzia, etc.), sia del fatto che l'illiceità dell'attività di produzione del bene contemplato nell'atto rimane estranea all'oggetto ed alla causa della compravendita, essendo oggetto di essa il trasferimento della proprietà della cosa e la sua causa lo scambio del bene contro il prezzo.
7 Giova evidenziare che anche in precedenza la Suprema Corte (a sezioni semplici) aveva enunciato il principio secondo il quale la nullità degli atti di disposizione di un immobile costruito senza licenza edilizia non può essere affermata sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto del contratto, in quanto oggetto della compravendita è il trasferimento della proprietà della cosa, la quale in sé non è suscettibile di valutazione in termini di liceità, questa qualificazione attenendo piuttosto all'attività di produzione della cosa, estranea, come tale, al contenuto tipico delle prestazioni oggetto del rapporto di compravendita (in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 6466/1990; 2631/1984).
In questa prospettiva s'è ritenuto che la costruzione di un immobile senza licenza edilizia comportasse unicamente l'illiceità dell'attività del costruttore, senza però impedire che l'edificio costruito divenisse proprietà del titolare del suolo su cui era stato edificato, né che di esso il proprietario potesse liberamente disporre nei confronti dei terzi.
Sempre seguendo questa impostazione, l'abusività della costruzione è stata considerata rilevante soltanto in termini di insufficienza della prestazione di trasferimento (per la possibilità di evizione totale o parziale o di impedimento dell'uso della costruzione per difetto di abitabilità o agibilità), dovendo trovare il suo normale rimedio e la sua sanzione nella generale disciplina dell'inadempimento contrattuale (v. anche Cass. civ. n. 2631/1984).
Orbene, declinando tali principi al caso in esame, mutatis mutandis, reputa la Corte di non poter condividere il convincimento del primo Giudice secondo il quale il preliminare di vendita di un bene immobile non suscettibile di sanatoria è da reputare nullo per impossibilità ovvero per illiceità dell'oggetto.
È, invero, possibile enucleare dall'interpretazione della Corte nomofilattica un principio esegetico di carattere generale, che cioè, nell'ordinamento civilistico, e più in particolare nell'ambito negoziale,
l'abusività dell'immobile oggetto materiale del contratto non ridonda a danno della sua validità (sia esso di trasferimento della proprietà oppure di costituzione di altro diritto reale, o, ancora, di locazione o altro contratto ad effetti obbligatori) per illiceità dell'oggetto; e ciò in quanto il requisito della liceità
(o illiceità) ex art. 1346 c. c. non va riferito al bene in sé, quale res materiale sulla quale ricadono gli effetti del negozio, bensì va declinato con riferimento alla prestazione dedotta in contratto, che ne costituisce il contenuto sostanziale.
In questo senso milita la spiegazione delle Sezioni Unite secondo la quale – si ribadisce – “la tesi sostanzialista non può fondarsi sul disposto di cui all'art. 1418 c. c., comma 2 (…) dovendo (…) confermarsi l'esattezza della giurisprudenza (…) che (…) evidenzia che l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, il quale, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l'illecito all'attività della sua produzione, e considerato che la regolarità urbanistica del bene è estranea alla
8 causa della compravendita, tradizionalmente definita nello scambio di cosa contro prezzo che ne costituisce la funzione economica e sociale e, altresì, il suo effetto essenziale”.
Sulla stessa linea interpretativa vale richiamare il principio ripetutamente affermato dal Giudice di legittimità con riferimento alla locazione di immobile ad uso abitativo secondo cui, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi
d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346
c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), potendo semmai configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore (tra le tante si vedano Cass. civ. nn. 17557/2020; 27485/2019; 12983/2010; 22312/2007).
Applicando nel caso di specie tali principi più che condivisibili, dai quale non v'è ragione di discostarsi, non è predicabile la nullità del preliminare di vendita (oggetto di causa) per illiceità dell'oggetto, e ciò a prescindere dall'assoluta insanabilità o meno dell'immobile promesso in vendita, dato che, in virtù di quanto si è detto sin qui, non è quest'ultimo che deve essere valutato come
“oggetto” lecito (o meno) ai sensi dell'art. 1346 c. c., bensì la prestazione dedotta nel contratto preliminare medesimo, che, com'è noto, consiste nell'impegno obbligatorio assunto dalle parti di concludere il contratto definitivo (arg. ex art. 1351 c. c.).
E rispetto a tale prestazione non si ravvisa nel caso di specie alcuna illiceità, non essendo in sé contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico o al buon costume l'impegno assunto dal
(da un lato) e dai (dall'altro) di stipulare la vendita Pt_1 Parte_2 dell'immobile suddetto.
Né può ritenersi detta prestazione impossibile, dal momento che per parlarsi di nullità di un contratto per impossibilità dell'oggetto è necessario che, quale vizio genetico che inficia l'atto negoziale e non il rapporto, sussista un'impossibilità giuridica originaria della prestazione contrattuale, nel senso che essa abbia ad oggetto (materiale) beni o attività che non possono essere in radice dedotti in un rapporto giuridico (ad esempio per incommerciabilità originaria); condizione che nella specie non si è affatto verificata, dato che, a tacer d'altro, al momento della stipula del preliminare l'immobile non si presentava come incommerciabile, non potendosi ravvisare perciò un'impossibilità giuridica originaria dell'oggetto materiale, la quale sola avrebbe potuto dar luogo ad un vizio genetico del contratto, nullo per impossibilità dell'oggetto.
Ne discende che, seppure per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante, va riformata la statuizione di nullità del contratto preliminare oggetto di causa pronunciata dal primo Giudice per
9 impossibilità ovvero illiceità dell'oggetto ai sensi del comb. disp. degli artt. 1418, comma 2, e 1346
c. c..
Vale in proposito chiarire che l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte dalla parte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (tra le tante v. Cass. civ. n. 30129/2024; 9202/2018; 2973/2006).
Esclusa dunque la nullità del preliminare, meritevole di accoglimento è la domanda del di Pt_1 accertamento del suo diritto di recesso per l'inadempimento delle promittenti venditrici con conseguente condanna delle stesse alla restituzione in suo favore del doppio della caparra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c. c..
In punto di diritto giova ricordare il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c. c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria presuppone, alla stessa stregua delle disciplina generale della risoluzione ex art. 1453
c. c., l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, essendo il giudice tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (tra le tante v. Cass. civ. nn. 21209/2019; 12549/2019; 409/2012).
Nel caso in esame è un dato documentale che le promittenti venditrici si erano obbligate, in sede di stipula del preliminare, a “regolarizzare l'abuso presso le autorità competenti” relativamente all'immobile ricadente nella particella 934 “sprovvista di regolare certificato di costruzione”, come da espressa pattuizione di cui all'art. 2 del contratto preliminare del 20 ottobre 2016.
È parimenti incontestabile, risultando pacificamente dagli atti, che quest'obbligo è rimasto inadempiuto non essendo stato possibile “regolarizzare” l'abuso per ragioni non meglio specificate che, secondo quanto si legge nella missiva del 28 aprile 2017 (a firme e Controparte_2
, sarebbero emerse a seguito di “accertamenti effettuati successivamente alla CP_1 stipula del preliminare”.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le odierne parti in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio si ricava, invero, che le promittenti venditrici, pochi giorni prima della data fissata nel preliminare
10 per la stipula del definitivo (“entro e non oltre il 30 aprile 2017”) – e segnatamente il 28 aprile 2017
– hanno informato il promissario acquirente della mancata possibilità di “regolarizzare” l'abuso, come detto, manifestando nel contempo la loro disponibilità a “rimodulare” il prezzo di vendita (da
€ 90.000 a € 80.000) ed impegnandosi a “demolire il fabbricato con contestuale bonifica del terreno per non incorrere in alcuna responsabilità che potrebbe nascere nella stipula dell'atto pubblico relativamente al fabbricato” (così testualmente nella citata missiva).
A distanza di qualche mese (con missiva del 18 luglio 2017) le stesse promittenti venditrici hanno parzialmente modificato la loro offerta, dichiarando di non intendere più procedere alla demolizione del fabbricato, ma di “lasciarlo”, in quanto, benché non conforme sul piano edilizio, “ha sicuramente un valore e certamente l'acquirente ne potrà usufruire, confermando il prezzo a € 80.000,00” (così testualmente nella missiva de qua).
Risulta documentato poi che, con lettera del 26 luglio 2017 a firma digitale del legale del Pt_1
(avv. Marco Spiccia), costui ha risposto alla proposta da ultimo detta “diffidando e mettendo formalmente in mora le venditrici inadempienti (…) alla restituzione delle somme versate come acconti e caparra compromissoria (rectius confirmatoria, n. d. r.) così come è previsto e quantificato dal comma 2 dell'art. 1385 c. c. in ragione del doppo entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente, decorso il quale si procederà senza nessun altro avviso ad adire le competenti autorità giudiziarie” (così testualmente nella lettera); siffatta diffida è stata reiterata con la successiva missiva del 9 ottobre 2017, con la quale il , dopo avere invitato la controparte alla stipula del Pt_1
definitivo, previa produzione, tra gli altri documenti, della “documentazione urbanistica di sanatoria dell'immobile”, ha ribadito, appunto, la richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria da parte delle “venditrici inadempienti” secondo la previsione del comma 2 dell'art. 1385 c. c..
Nessuna risposta è seguita da parte delle promittenti venditrici, se non da la Controparte_3
quale, però, si è limitata a dedurre di non avere mai sottoscritto il preliminare in questione
(contrariamente alle risultanze documentali), né di avere mai incassato alcuna somma a titolo di caparra confirmatoria.
Orbene, dal carteggio appena riportato emerge chiaramente che il ha stipulato il Pt_1
preliminare de quo con la precisa volontà di ottenere (col definitivo) il trasferimento della proprietà del terreno (particella n. 933, agrumeto) e del fabbricato su di esso insistente, identificato con la particella n. 934 cat. C/2 classe 2, consistenza mq. 49, quello, cioè, in relazione al quale le promittenti venditrici si erano impegnate a provvedere alla “regolarizzazione dell'abuso”, essendo esso privo di
“certificato di costruzione”; impegno obbligatorio rimasto inadempiuto come si è detto.
E che il programmato acquisto di questa unità immobiliare (ossia del fabbricato) fosse determinante nell'economia dell'affare e nel suo assetto giuridico si desume agevolmente proprio dall'obbligo
11 espressamente assunto dalle promittenti venditrici, all'art. 2, di “regolarizzare l'abuso prima del rogito notarile”, oltre che dal fatto che, una volta appresa da parte del la non sanabilità del Pt_1
bene, costui ha immediatamente istato per lo scioglimento del rapporto, insistendo nella domanda di restituzione del doppio della caparra ex art. 1385 c. c. (essendo semmai disposto a “intavolare nuove trattative” quanto al possibile acquisto del solo terreno, come si legge nella parte finale della richiamata missiva del 26 luglio 2017).
Ne discende che l'inadempimento di tale obbligo da parte delle deve Parte_2
qualificarsi grave nel caso concreto e di non scarsa importanza in relazione alle concrete esigenze del di utilizzazione e godimento del fabbricato de quo, idoneo ex se a legittimare il recesso Pt_1
del promissario acquirente non inadempiente (cfr. per una fattispecie simile v. Cass. civ. n. 8749/2024 che in parte motiva così testualmente ha affermato: “nel caso di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, sono integrati gli estremi di un inadempimento ex se idoneo alla risoluzione della compravendita, da qualificarsi grave in relazione alle concrete esigenze del promissario compratore di utilizzazione diretta od indiretta dell'immobile”. Principio – questo - certamente estensibile, mutatis mutandis, al caso in esame).
Trattasi senz'altro di un inadempimento colpevole, posto che la parte promittente venditrice, obbligatasi a “regolarizzare” l'abuso, avrebbe dovuto, in esecuzione dei doveri di lealtà e correttezza e, soprattutto, del principio generale della buona fede oggettiva – il quale deve presiedere non solo all'esecuzione del contratto, ma anche alla sua formazione ed alla sua interpretazione, dovendolo accompagnare in ogni sua fase (così Cass. civ. n. 20399/2004) –, svolgere ogni previa opportuna indagine al fine di verificare la sanabilità (o meno) dell'abuso dovuto alla mancanza del “certificato di costruzione”, essendo suo preciso dovere, quale soggetto obbligatosi espressamente a
“regolarizzare” il bene promesso in vendita, quello di cooperare nella realizzazione dell'interesse della controparte anche nella fase iniziale della formazione del contratto.
Né potrebbe la parte promittente venditrice andare esente da responsabilità per il fatto che il promissario acquirente era stato messo a conoscenza dell'irregolarità del manufatto – come sostenuto nella propria difesa dalle , richiamando a sostegno talune pronunce Parte_2 giurisprudenziali in materia – in quanto, se è vero che il , all'atto della stipula del Pt_1 preliminare, conosceva l'irregolarità del fabbricato sotto il profilo edilizio, dall'altro le promittenti venditrici – si ripete - avevano assunto esplicitamente il preciso obbligo di “regolarizzare l'abuso” prima del rogito notarile, avendo posto la controparte nella condizione di fare affidamento, in buona fede, nella possibile sanabilità del bene.
Non risulta, peraltro, dimostrato in alcun modo che le abbiano, quanto Parte_2
meno, intrapreso e svolto le pratiche necessarie per la regolarizzazione cui si erano obbligate, e che
12 poi, nello svolgimento di tale procedura, abbiano appreso della non possibilità di sanare l'immobile: queste circostanze non solo non sono state minimamente provate in giudizio, ma nemmeno hanno formato oggetto, a monte, di precisa allegazione, essendosi le convenute limitate solo a dedurre, sul punto, testualmente quanto segue: “le parti venditrici, al fine di rispettare l'impegno preso nel preliminare, si rivolgevano all'ing. per procedere alla regolarizzazione del Testimone_1 manufatto, e solo in quella occasione hanno scoperto che il magazzino non era sanabile”.
Non è chi non vede quanto sia vaga e non puntuale un'allegazione del genere, che nulla specifica in ordine alle pratiche effettivamente svolte per procedere alla sanatoria del bene “abusivo”, né spiega le ragioni tecniche e/o fattuali per le quali il magazzino non sarebbe risultato (ex post) suscettibile di regolarizzazione.
Le pronunce della Suprema Corte richiamate dalle appellate a sostegno del proprio assunto concernono fattispecie concrete diverse dalla presente: ed invero, quella più recente, recante il numero
21101/2021, ha riguardato un caso in cui i promittenti venditori del bene avevano esternato alla controparte l'irregolarità dell'immobile – come nella specie - e però, a differenza che nella specie, si erano attivati per ottenere la relativa concessione in sanatoria, adoperandosi affinché
l'amministrazione adottasse il provvedimento promesso per la realizzazione integrale dell'accordo convenzionale, il quale, tuttavia, non si era compiuto per fatti estranei alle parti.
Circostanze, quelle appena dette, che nella specie non risultano affatto dimostrate, ma solo vagamente allegate dalle convenute (come si è detto poco sopra).
Quanto alle pronunce della Suprema Corte n. 21659/2019 e n. 25427/2013 (parimenti richiamate da parte appellata), le questioni di fatto ad esse sottese hanno riguardato, in sostanza, casi in cui era stata sollevata eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile o sulla presenza nell'immobile di difformità edilizie (sanabili) quando il promissario acquirente era ben consapevole, sin dalla stipula del contratto, di tali condizioni irregolari del bene: nella fattispecie in esame, però, l'inadempimento dedotto dal non ha riguardato la Pt_1 mancanza in sé del “certificato di costruzione” relativamente al fabbricato, quanto piuttosto la non ottemperanza da parte delle promittenti venditrici dell'obbligo di “regolarizzare l'abuso” espressamente dedotto in contratto.
Abuso che, secondo la prospettazione delle stesse convenute, sarebbe risultato solo ex post non sanabile (in assoluto), mentre – va rimarcato - attraverso l'esplicita assunzione dell'impegno di regolarizzarlo la parte promittente venditrice aveva obiettivamente creato nella controparte la legittima aspettativa della sua sanabilità.
L'inadempimento delle , oltre che imputabile alla loro negligenza Parte_2
secondo quanto si è detto sin qui, è certamente di non scarsa importanza, tale da legittimare il recesso
13 del ex art. 1385 c. c., dato che, alla luce dello snodarsi della vicenda in fatto, quale è Pt_1 emersa anche dal tenore della corrispondenza tra le parti anteriore all'instaurazione del giudizio, può ritenersi che esso abbia inciso in maniera determinante sul sinallagma contrattuale, avuto riguardo all'economia complessiva dell'affare, essendo stato acclarato che la mancata ottemperanza da parte delle promittenti venditrici dell'obbligo di regolarizzazione dell'abuso (dedotto in contratto) ha fatto venir meno per il promissario acquirente l'utilità del negozio medesimo, alla cui conclusione egli si era deciso – come più volte da lui ribadito in atti e non smentito da elementi di segno contrario, oltre che desunto agevolmente dalla volontà espressa e manifestata univocamente dallo stesso nelle missive anteriori al giudizio – proprio e soprattutto allo scopo di ottenere, col definitivo, il trasferimento del fabbricato sopra descritto, in uno col terreno su cui insisteva.
Discende da tutto quanto sin qui esposto, che, in accoglimento della relativa domanda, proposta in via principale dal , va dichiarata la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare Pt_1
stipulato in data 20 ottobre 2016 con e Controparte_2 CP_1 CP_3
, per inadempimento delle stesse.
[...]
All'accoglimento della quale, segue la condanna delle odierne appellate (già convenute), in solido tra loro, alla restituzione al del doppio della caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti del Pt_1 secondo comma dell'art. 1385 c. c., essendo un dato incontestato tra le parti, come anche rilevato esplicitamente dal primo Giudice a pag. 2 dell'ordinanza impugnata (e non avversato da alcuno), che il predetto promissario acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, ha versato alla controparte la somma di € 25.000 (si veda sul punto anche il verbale di udienza del 4 febbraio 2020 nel quale parte resistente propone la restituzione della somma di € 25.000 “ricevuta a titolo di caparra”).
Sull'importo complessivo di € 50.000 (ossia € 25.000 x 2) da restituire sono dovuti gli interessi in misura legale dal momento della costituzione in mora, avvenuta nella specie, secondo la documentazione in atti, il 31 luglio 2017 (epoca di consegna della missiva di messa in mora del 26 luglio 2017, inviata a mezzo PEC al legale delle ). Parte_2
Non può invece accogliersi la richiesta di “rivalutazione monetaria” in quanto, trattandosi quella in esame di obbligazione di valuta, come tale essa non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta: in questa prospettiva, spetta al creditore proporre apposita domanda di risarcimento del maggior danno a mente del secondo comma dell'art. 1224 c. c., quanto meno allegando il maggior pregiudizio derivatogli dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali, non potendo il titolare di un credito di natura pecuniaria limitarsi a chiedere la mera condanna del debitore al pagamento della rivalutazione.
14 Questa, infatti, non rappresenta una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta ed è per tale ragione che il creditore è tenuto a formulare apposita domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. e, prima di tutto, ad allegare alla domanda per il maggior danno i fatti costitutivi della pretesa (tra le altre v. Cass. civ. n. 14158/2020).
Allegazione nella specie non avvenuta affatto, essendosi il limitato a chiedere sic et Pt_1 simpliciter, oltre agli interessi, la “rivalutazione monetaria”.
Rimane assorbito nella superiore statuizione il secondo motivo di appello con cui si contesta la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal primo Giudice, fissata nella data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c. c., dato che la presente decisione è stata basata, piuttosto, sul disposto del comma 2 dell'art. 1385 c. c. e non già sulla disposizione ex art. 2033 c. c., come si è sopra spiegato, con la relativa (diversa) conseguenza in tema di interessi legali e della loro decorrenza (dalla costituzione in mora).
Il terzo motivo riguarda il capo relativo alle spese del giudizio, che il Tribunale ha dichiarato compensate nella misura di ¼ (ponendo la restante quota a carico delle convenute) in considerazione del fatto che all'udienza del 4 febbraio 2020 queste ultime avevano offerto al la Pt_1 restituzione della somma di € 25.000, offerta che, però, è stata da lui rifiutata, avendo egli continuato ad insistere nella sua pretesa originaria (di ottenimento del doppio della somma anzidetta ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1385 c. c.).
Sostiene l'appellante che la compensazione dele spese di lite sarebbe ingiustificata nella specie dato che l'anzidetta offerta era stata effettuata dopo circa cinque anni dall'instaurazione del giudizio e dopo aver esperito una mediazione non obbligatoria;
aggiunge che, comunque, l'importo offerto non comprendeva le spese vive da lui sostenute per la mediazione e per il giudizio instaurato innanzi al
Tribunale, apparendo quale ulteriore pretesto per dilatare i tempi di emissione della decisione.
La doglianza rimane assorbita anch'essa e superata dall'accoglimento del primo motivo di appello, che comporta la riforma della statuizione di merito dell'ordinanza in senso favorevole al , Pt_1
con conseguente riflesso sulle spese di entrambi i gradi del giudizio ex art. 336, comma 1, c. p. c. secondo quanto si dirà appresso, essendo, peraltro, stata accolta dalla Corte la sua domanda in misura superiore alla proposta conciliativa, tale che, in ogni caso, non vi è ragione – ora – di applicare il disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 91 c. p. c..
15 L'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della pronuncia impugnata, impone di rivedere ex officio, come si è testé accennato, il regime delle spese del primo grado ex art. 336, comma 1, c. p.
c., da regolare unitamente a quelle del presente grado, in base ad un giudizio unitario che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, essendo risultate pienamente soccombenti in giudizio le
, per la regola di cui all'art. 91, comma 1, c. p. c. va posto a loro carico, Parte_2
in via solidale, il rimborso delle spese del primo e del secondo grado in favore del . Pt_1
Esse si determinano in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso), in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. nn. 19989/2021; 31884/2018).
Ne discende che, per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato, tenendo conto anche degli interessi legali (scaglione da € 52.001 a € 260.000) ed applicando i parametri tra i minimi e i medi, in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di bassa/media difficoltà, e della correlata consistenza delle prestazioni difensive - tranne che per la fase istruttoria, per la quale può applicarsi il valore minimo (stante la natura solo documentale delle prove) -, l'onorario va determinato in complessivi € 9.550,00 - di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.850,00 per la fase istruttoria e € 3.500,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. ed I. V. A. (ove dovuta).
16 Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di
€ 9.900,00 a titolo di onorario - di cui € 2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e €
4.000,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V. A.
(se dovuta).
Spese e compensi di entrambi i gradi vanno distratti in favore del difensore di parte appellante (attrice in primo grado), che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c. p. c..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 20 Parte_1
aprile 2022 contro e avverso Controparte_2 CP_1 Controparte_3
l'ordinanza ex art 702 ter c. p. c. emessa dal Tribunale di Patti il 21 marzo 2022 nel giudizio n.
622/2018 R. G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• in accoglimento del primo motivo di appello (in esso assorbiti gli altri due) e in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara la legittimità del recesso di dal contratto Parte_1
preliminare stipulato con e in Controparte_2 CP_1 Controparte_3
Brolo il 20 ottobre 2016 (oggetto di causa) per inadempimento delle stesse;
• per l'effetto, condanna le predette, in solido tra loro, alla restituzione in favore del del Pt_1 doppio della caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di € 50.000,00, con gli interessi in misura legale dalla costituzione in mora (31 luglio 2017) al soddisfo (e con esclusione della
“rivalutazione monetaria”);
• condanna e in solido tra loro, Controparte_2 CP_1 Controparte_3
al rimborso delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio, liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in complessivi € 9.550,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 9.900,00 (ripartiti rispettivamente come in parte motiva), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta), con distrazione (per entrambi i gradi) in favore del difensore del avv. Marco Spiccia. Pt_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio (presente il Presidente da remoto) il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
17
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 281/2022 R.G. vertente tra nato a [...] il 1° gennaio 1944, c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in via del Vespro n. 57, presso lo studio dell'avv. Marco Spiccia Pt_1
(con PEC indicata) che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: , e CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, nata a [...] il [...], c. f.: , entrambe rappresentate e
[...] CodiceFiscale_3
difese dagli avv.ti Antonella Sicilia e Maria Pia Ricciardi (con PEC indicate), elettivamente domiciliate presso il loro studio, in Brolo, vico II via Vitt. Emanuele III, per procura in calce alla memoria di costituzione in appello.
APPELLATE
e contro
Controparte_3
APPELLATA contumace
*****************
1 Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Patti il 21 marzo
2022 nel giudizio iscritto al n. 622/2018 R. G. Trib. Patti, in materia di recesso contrattuale ex art. 1385 c. c., restituzione doppio caparra e/o altro.
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto detto ed eccepito nell'atto introduttivo e insiste nell'accoglimento delle domande ivi formulate (…) Si contestano le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti dovendo la causa in considerazione dell'oggetto essere prettamente documentale”.
Per le appellate: “ci si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito nel proprio atto e verbale di causa e si contesta tutto quanto eccepito e dedotto da controparte. Si insiste sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in quanto necessari al fine di provare che la controparte era già a conoscenza dello stato dei luoghi. Pertanto, si insiste affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, ai sensi dell'art. 702 quater 2° comma, ammetta i mezzi di prova, così come richiesti in primo grado, non ammessi, e nuovi documenti che il collegio ritiene indispensabili ai fini della decisione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti di e Controparte_2 CP_1 Controparte_3
l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti, decidendo sulle domande da lui formulate – volte ad ottenere che, previo accertamento dell'inadempimento posto in essere dalle promittenti venditrici (per non avere regolarizzato il fabbricato entro la scadenza del 30 aprile 2017, giusta art. 2 del preliminare stipulato in data 20 ottobre 2016), si dichiarasse e accertasse il recesso di lui dal preliminare medesimo per l'inadempimento anzidetto e che, per l'effetto, le convenute fossero condannate, in solido, a restituirgli tutte le somme da lui versate (€ 25.000) ed a corrispondergli ex art.1385, comma 2, c. c. il doppio della caparra compromissoria (rectius confirmatoria) versata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del preliminare sottoscritto il 20 ottobre 2016 per inadempimento delle promittenti venditrici e che, per l'effetto, costoro fossero condannate, in solido, alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento integrale dei danni –, rilevata la nullità del contratto preliminare anzidetto, ha condannato in solido le convenute e CP_1 Controparte_2 CP_3
alla restituzione, in favore dell'attore, di € 25.000,00 con gli interessi legali dalla data del
[...] deposito del ricorso e fino all'integrale soddisfo, oltre che al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande formulate in primo grado (sopra
2 testualmente riportate) in via principale, oppure quelle restitutorie e risarcitorie da lui avanzate in subordine;
in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui il preliminare dovesse ritenersi nullo, ha chiesto la conferma della condanna in solido delle convenute al rimborso e/o restituzione delle somme da lui versate, pari a € 25.000,00, con gli interessi dalla data del versamento al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizioda distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 29 settembre 2022 si sono costituite e resistendo all'appello, di cui hanno contestato i motivi, Controparte_2 CP_1
e chiedendone il rigetto;
hanno dichiarato di avere corrisposto tutte le somme stabilite nell'ordinanza.
In via istruttoria hanno domandato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado (e non ammessi) e la produzione di nuovi documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre agli accessori di legge.
Benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente grado essendone stata Controparte_3
dichiarata la contumacia con provvedimento del 14 febbraio 2023, dopo un ordine di regolarizzazione della prova della notifica emesso dalla Corte all'udienza (cartolare) del 20 ottobre 2022.
Con lo stesso citato provvedimento del 14 febbraio 2023 è stata fissata l'udienza dell'8 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, al 10 giugno 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello - rubricato testualmente “violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge 47/1985, violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c. c.. Illogicità – travisamento dei fatti” – precisato che, diversamente da quanto ha affermato Parte_1 il Tribunale, non sarebbe mai stata dimostrata l'insanabilità del fabbricato, si duole della statuizione di nullità del contratto preliminare e deduce, al riguardo, che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (richiamato attraverso le massime trascritte nelle pagg. 15 e
16 dell'atto di appello), la sanzione di nullità sarebbe applicabile solo ai contratti con effetti traslativi e non anche a quelli aventi effetti obbligatori, quale il preliminare di vendita.
Esso, a suo dire, in base all'insegnamento giurisprudenziale suddetto, avrebbe dovuto essere ritenuto pienamente valido, anche in considerazione della mancata prova dell'insanabilità dell'immobile, riconoscendosi, piuttosto, l'inadempimento delle promittenti venditrici per avere promesso in vendita
3 un immobile abusivo, con conseguente suo diritto di recedere dal contratto ed ottenere il doppio della caparra versata, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 1385 c. c..
La nullità sarebbe da escludere – continua l'appellante – anche a voler ritenere applicabile al preliminare la normativa prevista dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (in virtù di un vecchio orientamento, ormai sorpassato a suo dire), in quanto l'art.15, comma 7, della stessa legge comminava la nullità degli “atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di concessione”, mentre, nel caso in esame, esso acquirente risulterebbe essere stato messo a conoscenza che l'immobile era sprovvisto di concessione edilizia, essendosi, peraltro, le promittenti venditrici obbligate a regolarizzarlo prima della data stabilita per il rogito: l'art. 2 del preliminare, infatti, così recita: “si precisa che al momento la particella 934 è sprovvista di regolare certificato di costruzione pertanto
i venditori prima del rogito notarile regolarizzeranno l'abuso presso le autorità competenti”.
Sotto altro (connesso) profilo l'appellante sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe errata e illogica per avere considerato incontestata l'insanabilità del fabbricato, laddove invece egli non ha mai confermato detta insanabilità, ma anzi ha sempre contestato la sua mancata regolarizzazione da parte delle convenute, che ha anche convocato davanti al notaio per la stipula del definitivo e il deposito della documentazione necessaria.
Evidenzia come, sia dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, sia dagli atti di causa, si possa evincere che le convenute hanno sempre sostenuto, senza però documentarla, l'impossibilità sopravvenuta dopo la sottoscrizione del preliminare a procedere alla regolarizzazione del fabbricato, mentre egli ne ha sempre contestato l'inadempimento di non scarsa importanza per la mancata regolarizzazione, avendone dapprima chiesto l'adempimento ed avendo, dopo, esercitato il recesso con la richiesta del doppio della caparra ex art. 1385 c.c..
Conclude, dunque, sul punto che, diversamente da quanto motivato dal Tribunale, le promittenti venditrici non avrebbero hanno mai provato di avere presentato domanda di sanatoria e/o regolarizzazione del fabbricato, né che lo stesso fosse insanabile.
Tale che il caso in esame non potrebbe ricondursi all'ipotesi di nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto, come invece opinato dal primo Giudice, sia perché non vi sarebbe prova alcuna della sua insanabilità, sia anche perché al momento della sua stipula sarebbe mancata l'oggettiva certezza dell'insanabilità dell'abuso, tant'è che le promittenti venditrici si erano assunte espressamente l'impegno della regolarizzazione del fabbricato.
Dovrebbe invece ricondursi, a suo dire, alla prima delle fattispecie ipotizzate dal decidente, ossia all'inadempimento della parte promittente venditrice, che giustifica pienamente il recesso dell'altra parte e la restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c. c..
4 Il motivo, sebbene non esatto nelle sue articolazioni di fondo, lo è nella sostanza, inducendo una nuova valutazione della fattispecie che conduce alla riforma della pronuncia impugnata, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle addotte dall'appellante, stante l'erroneità della declaratoria d'ufficio della nullità del contratto ex art. 1418, comma 2, c. c. secondo quantro si dirà.
Come riportato più in alto, le domande di parte attrice sono state volte, in via principale, ad ottenere il riconoscimento del recesso del dal contratto preliminare di vendita stipulato in data 20 Pt_1 ottobre 2016 a causa dell'inadempimento delle controparti, con conseguente condanna delle stesse alla restituzione del doppio della caparra ai sensi dell'art. 1385 c. c. o, in subordine, la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento delle convenute ed il risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha ritenuto di rilevare d'ufficio la nullità del contratto preliminare di vendita, non già però in applicazione del disposto dell'art. 40 della legge n. 47/1985 – che prevede al comma 2 che:
“gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35
(…)” – e nemmeno ai sensi dell'art. 15 della legge n. 10/1977 – che al comma 7 stabilisce che: “gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione” -, bensì in virtù della previsione di cui all'art. 1418, comma 2, c. c. per essere l'oggetto del contratto preliminare impossibile o illecito, dato che il fabbricato promesso in vendita è risultato non suscettibile di sanatoria.
Ne ha fatto discendere la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione della somma di € 25.000 versata dal promissario acquirente, divenuta indebita per via della riconosciuta nullità del preliminare ex art. 1418, comma 2, c. c., con gli interessi dalla domanda al soddisfo.
Rispetto a tale statuizione la prima articolazione del motivo in esame non si confronta con la ratio ad essa sottesa, in quanto il Tribunale non ha affatto affermato che la nullità prevista dell'art. 40 della legge 47/1985 per i contratti ad effetti traslativi si estendesse a quelli che, come il preliminare di vendita, producono effetti obbligatori, avendo anzi dato atto dell'esistenza di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul punto, per poi ricondurre la fattispecie in esame ad un diverso
5 inquadramento normativo, e segnatamente alla nullità per violazione dei requisiti dell'oggetto del contratto previsti dall'art. 1346 c. c. richiamato dal secondo comma dell'art. 1418 c. c. (“Producono la nullità del contratto … la mancanza nell'oggetto dei requisiti previsti dall'art. 1346 c. c.”), e cioè per impossibilità ovvero illiceità dello stesso.
È evidente, peraltro, che il Tribunale non ha fatto riferimento nemmeno alla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 15 della legge n. 10/1977, tale che la conoscenza dell'irregolarità dell'immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio da parte del promissario acquirente - su cui l'appellante ha molto insistito nel suo atto - non assume alcuna rilevanza nel caso di specie in rapporto alla ratio decidendi da lui avversata.
Quanto poi all'oggettiva non sanabilità del bene – che l'appellante sostiene non essere stata provata assolutamente da controparte, a differenza di quanto affermato dal primo Giudice – rileva la Corte che la questione della sanabilità o meno (ab origine) del fabbricato promesso in vendita attiene ad una circostanza fattuale di scarso rilievo ai fini della decisione della contesa secondo il ragionamento in iure ed in facto che ci si accinge ad esporre, tale che, ove anche dovesse ritenersi non provata tale insanabilità – che invece il Tribunale ha ritenuto affatto pacifica ed incontestata -, la soluzione della contesa, nel modo di cui si dirà appresso, non cambierebbe comunque.
Ciò posto riguardo alle doglianze del primo motivo di appello, rileva la Corte che la decisione del primo Giudice appare errata per una ragione diversa da quelle addotte dall'appellante, di natura giuridica prima che fattuale.
In proposito occorre prendere le mosse dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, con il noto arresto di cui alla sentenza n. 8230/2019, secondo il quale “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità <
Questa pronuncia – che ha riguardato ex professo le disposizioni di cui agli artt. 17 e 40 della legge
47/1985 e (oggi) 46 della legge 380/2001, le quali, come detto, non trovano applicazione in relazione ai contratti ad effetti obbligatori, come il preliminare di vendita – è rilevante per il caso che ci occupa perché afferma un principio di carattere generale in ordine alla natura della nullità dei contratti
6 traslativi di beni immobili non regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio, spiegando la ragione per la quale essa sia riconducibile solo ed esclusivamente all'ipotesi del comma 3 dell'art. 1418 c. c. (cd.
“nullità testuale”) e soffermandosi altresì ad esporre il perché non possa farsi rientrare nella previsione del secondo comma dell'art. 1418 c. c., di specifico interesse nel caso che ci occupa (oltre che in quella del primo comma).
In particolare – giova illustrare – il Giudice nomofilattico, dopo avere passato in rassegna i diversi orientamenti formatisi sulla qualificazione della nullità di cui all'art. 40 legge n. 47/1985, illustrando diffusamente gli estremi della teoria cd. “formale” e di quelli della contrapposta teoria cd.
“sostanziale”, con le rispettive ricadute in punto di “natura della nullità” (per cui si rimanda in questa sede, per brevità, ai paragrafi 5 e 6, pagg. 11-20 della sentenza medesima), ha ritenuto di dovere affermare che nel caso di interesse si è in presenza di una nullità che va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c. c., in linea con quanto ritenuto dalla teoria c.d. formale, precisando che essa ne costituisce una specifica declinazione e che va definita «testuale» in quanto volta a colpire gli atti in essa menzionati.
Alla base di tale soluzione è stato posto sia il dato letterale delle norme citate (artt. 17 e 40 legge n.
47/1985 e, oggi, art. 46 D. P. R. 380/2001), in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12, comma
1, delle Preleggi - in quanto esse connettono la nullità e l'impossibilità della stipula esclusivamente alla mancata indicazione nell'atto, da parte dell'alienante, degli estremi del titolo edilizio o di quello in sanatoria -, sia il dato teleologico.
Le Sezioni Unite hanno chiarito poi che la sanzione della nullità non può essere sussunta nell'ambito della nullità cd. “virtuale” di cui al primo comma dell'art. 1418 c. c., dato che essa presupporrebbe l'esistenza di una norma imperativa ed il generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, laddove tale divieto non trova riscontro nella norma, la quale, piuttosto, enuncia specifiche ipotesi di nullità relativamente solo a determinati atti (di cui appresso).
Hanno altresì puntualizzato – per quanto qui di specifico interesse – che nemmeno può ricondursi detta nullità al disposto di cui al comma secondo dell'art. 1418 c. c. per illiceità o impossibilità dell'oggetto (o per illiceità della prestazione o della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume), e ciò in considerazione sia dell'esclusione di alcune tipologie di atti dal suo ambito applicativo (trasferimenti mortis causa, atti ad effetti obbligatori, atti riguardanti diritti reali di garanzia, etc.), sia del fatto che l'illiceità dell'attività di produzione del bene contemplato nell'atto rimane estranea all'oggetto ed alla causa della compravendita, essendo oggetto di essa il trasferimento della proprietà della cosa e la sua causa lo scambio del bene contro il prezzo.
7 Giova evidenziare che anche in precedenza la Suprema Corte (a sezioni semplici) aveva enunciato il principio secondo il quale la nullità degli atti di disposizione di un immobile costruito senza licenza edilizia non può essere affermata sotto il profilo dell'illiceità dell'oggetto del contratto, in quanto oggetto della compravendita è il trasferimento della proprietà della cosa, la quale in sé non è suscettibile di valutazione in termini di liceità, questa qualificazione attenendo piuttosto all'attività di produzione della cosa, estranea, come tale, al contenuto tipico delle prestazioni oggetto del rapporto di compravendita (in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 6466/1990; 2631/1984).
In questa prospettiva s'è ritenuto che la costruzione di un immobile senza licenza edilizia comportasse unicamente l'illiceità dell'attività del costruttore, senza però impedire che l'edificio costruito divenisse proprietà del titolare del suolo su cui era stato edificato, né che di esso il proprietario potesse liberamente disporre nei confronti dei terzi.
Sempre seguendo questa impostazione, l'abusività della costruzione è stata considerata rilevante soltanto in termini di insufficienza della prestazione di trasferimento (per la possibilità di evizione totale o parziale o di impedimento dell'uso della costruzione per difetto di abitabilità o agibilità), dovendo trovare il suo normale rimedio e la sua sanzione nella generale disciplina dell'inadempimento contrattuale (v. anche Cass. civ. n. 2631/1984).
Orbene, declinando tali principi al caso in esame, mutatis mutandis, reputa la Corte di non poter condividere il convincimento del primo Giudice secondo il quale il preliminare di vendita di un bene immobile non suscettibile di sanatoria è da reputare nullo per impossibilità ovvero per illiceità dell'oggetto.
È, invero, possibile enucleare dall'interpretazione della Corte nomofilattica un principio esegetico di carattere generale, che cioè, nell'ordinamento civilistico, e più in particolare nell'ambito negoziale,
l'abusività dell'immobile oggetto materiale del contratto non ridonda a danno della sua validità (sia esso di trasferimento della proprietà oppure di costituzione di altro diritto reale, o, ancora, di locazione o altro contratto ad effetti obbligatori) per illiceità dell'oggetto; e ciò in quanto il requisito della liceità
(o illiceità) ex art. 1346 c. c. non va riferito al bene in sé, quale res materiale sulla quale ricadono gli effetti del negozio, bensì va declinato con riferimento alla prestazione dedotta in contratto, che ne costituisce il contenuto sostanziale.
In questo senso milita la spiegazione delle Sezioni Unite secondo la quale – si ribadisce – “la tesi sostanzialista non può fondarsi sul disposto di cui all'art. 1418 c. c., comma 2 (…) dovendo (…) confermarsi l'esattezza della giurisprudenza (…) che (…) evidenzia che l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, il quale, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l'illecito all'attività della sua produzione, e considerato che la regolarità urbanistica del bene è estranea alla
8 causa della compravendita, tradizionalmente definita nello scambio di cosa contro prezzo che ne costituisce la funzione economica e sociale e, altresì, il suo effetto essenziale”.
Sulla stessa linea interpretativa vale richiamare il principio ripetutamente affermato dal Giudice di legittimità con riferimento alla locazione di immobile ad uso abitativo secondo cui, atteso che il modo di atteggiarsi dei beni abusivi non può di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi
d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto ovvero d'illiceità della prestazione o della causa, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di certificazione di abitabilità non importa nullità del contratto locatizio, non incidendo i detti vizi sulla liceità dell'oggetto del contratto ex art. 1346
c.c. (che riguarda la prestazione) o della causa del contratto ex art. 1343 c.c. (che attiene al contrasto con l'ordine pubblico), potendo semmai configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore (tra le tante si vedano Cass. civ. nn. 17557/2020; 27485/2019; 12983/2010; 22312/2007).
Applicando nel caso di specie tali principi più che condivisibili, dai quale non v'è ragione di discostarsi, non è predicabile la nullità del preliminare di vendita (oggetto di causa) per illiceità dell'oggetto, e ciò a prescindere dall'assoluta insanabilità o meno dell'immobile promesso in vendita, dato che, in virtù di quanto si è detto sin qui, non è quest'ultimo che deve essere valutato come
“oggetto” lecito (o meno) ai sensi dell'art. 1346 c. c., bensì la prestazione dedotta nel contratto preliminare medesimo, che, com'è noto, consiste nell'impegno obbligatorio assunto dalle parti di concludere il contratto definitivo (arg. ex art. 1351 c. c.).
E rispetto a tale prestazione non si ravvisa nel caso di specie alcuna illiceità, non essendo in sé contrario a norme imperative, né all'ordine pubblico o al buon costume l'impegno assunto dal
(da un lato) e dai (dall'altro) di stipulare la vendita Pt_1 Parte_2 dell'immobile suddetto.
Né può ritenersi detta prestazione impossibile, dal momento che per parlarsi di nullità di un contratto per impossibilità dell'oggetto è necessario che, quale vizio genetico che inficia l'atto negoziale e non il rapporto, sussista un'impossibilità giuridica originaria della prestazione contrattuale, nel senso che essa abbia ad oggetto (materiale) beni o attività che non possono essere in radice dedotti in un rapporto giuridico (ad esempio per incommerciabilità originaria); condizione che nella specie non si è affatto verificata, dato che, a tacer d'altro, al momento della stipula del preliminare l'immobile non si presentava come incommerciabile, non potendosi ravvisare perciò un'impossibilità giuridica originaria dell'oggetto materiale, la quale sola avrebbe potuto dar luogo ad un vizio genetico del contratto, nullo per impossibilità dell'oggetto.
Ne discende che, seppure per ragioni diverse da quelle dedotte dall'appellante, va riformata la statuizione di nullità del contratto preliminare oggetto di causa pronunciata dal primo Giudice per
9 impossibilità ovvero illiceità dell'oggetto ai sensi del comb. disp. degli artt. 1418, comma 2, e 1346
c. c..
Vale in proposito chiarire che l'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte dalla parte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (tra le tante v. Cass. civ. n. 30129/2024; 9202/2018; 2973/2006).
Esclusa dunque la nullità del preliminare, meritevole di accoglimento è la domanda del di Pt_1 accertamento del suo diritto di recesso per l'inadempimento delle promittenti venditrici con conseguente condanna delle stesse alla restituzione in suo favore del doppio della caparra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c. c..
In punto di diritto giova ricordare il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c. c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria presuppone, alla stessa stregua delle disciplina generale della risoluzione ex art. 1453
c. c., l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, essendo il giudice tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (tra le tante v. Cass. civ. nn. 21209/2019; 12549/2019; 409/2012).
Nel caso in esame è un dato documentale che le promittenti venditrici si erano obbligate, in sede di stipula del preliminare, a “regolarizzare l'abuso presso le autorità competenti” relativamente all'immobile ricadente nella particella 934 “sprovvista di regolare certificato di costruzione”, come da espressa pattuizione di cui all'art. 2 del contratto preliminare del 20 ottobre 2016.
È parimenti incontestabile, risultando pacificamente dagli atti, che quest'obbligo è rimasto inadempiuto non essendo stato possibile “regolarizzare” l'abuso per ragioni non meglio specificate che, secondo quanto si legge nella missiva del 28 aprile 2017 (a firme e Controparte_2
, sarebbero emerse a seguito di “accertamenti effettuati successivamente alla CP_1 stipula del preliminare”.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le odierne parti in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio si ricava, invero, che le promittenti venditrici, pochi giorni prima della data fissata nel preliminare
10 per la stipula del definitivo (“entro e non oltre il 30 aprile 2017”) – e segnatamente il 28 aprile 2017
– hanno informato il promissario acquirente della mancata possibilità di “regolarizzare” l'abuso, come detto, manifestando nel contempo la loro disponibilità a “rimodulare” il prezzo di vendita (da
€ 90.000 a € 80.000) ed impegnandosi a “demolire il fabbricato con contestuale bonifica del terreno per non incorrere in alcuna responsabilità che potrebbe nascere nella stipula dell'atto pubblico relativamente al fabbricato” (così testualmente nella citata missiva).
A distanza di qualche mese (con missiva del 18 luglio 2017) le stesse promittenti venditrici hanno parzialmente modificato la loro offerta, dichiarando di non intendere più procedere alla demolizione del fabbricato, ma di “lasciarlo”, in quanto, benché non conforme sul piano edilizio, “ha sicuramente un valore e certamente l'acquirente ne potrà usufruire, confermando il prezzo a € 80.000,00” (così testualmente nella missiva de qua).
Risulta documentato poi che, con lettera del 26 luglio 2017 a firma digitale del legale del Pt_1
(avv. Marco Spiccia), costui ha risposto alla proposta da ultimo detta “diffidando e mettendo formalmente in mora le venditrici inadempienti (…) alla restituzione delle somme versate come acconti e caparra compromissoria (rectius confirmatoria, n. d. r.) così come è previsto e quantificato dal comma 2 dell'art. 1385 c. c. in ragione del doppo entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente, decorso il quale si procederà senza nessun altro avviso ad adire le competenti autorità giudiziarie” (così testualmente nella lettera); siffatta diffida è stata reiterata con la successiva missiva del 9 ottobre 2017, con la quale il , dopo avere invitato la controparte alla stipula del Pt_1
definitivo, previa produzione, tra gli altri documenti, della “documentazione urbanistica di sanatoria dell'immobile”, ha ribadito, appunto, la richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria da parte delle “venditrici inadempienti” secondo la previsione del comma 2 dell'art. 1385 c. c..
Nessuna risposta è seguita da parte delle promittenti venditrici, se non da la Controparte_3
quale, però, si è limitata a dedurre di non avere mai sottoscritto il preliminare in questione
(contrariamente alle risultanze documentali), né di avere mai incassato alcuna somma a titolo di caparra confirmatoria.
Orbene, dal carteggio appena riportato emerge chiaramente che il ha stipulato il Pt_1
preliminare de quo con la precisa volontà di ottenere (col definitivo) il trasferimento della proprietà del terreno (particella n. 933, agrumeto) e del fabbricato su di esso insistente, identificato con la particella n. 934 cat. C/2 classe 2, consistenza mq. 49, quello, cioè, in relazione al quale le promittenti venditrici si erano impegnate a provvedere alla “regolarizzazione dell'abuso”, essendo esso privo di
“certificato di costruzione”; impegno obbligatorio rimasto inadempiuto come si è detto.
E che il programmato acquisto di questa unità immobiliare (ossia del fabbricato) fosse determinante nell'economia dell'affare e nel suo assetto giuridico si desume agevolmente proprio dall'obbligo
11 espressamente assunto dalle promittenti venditrici, all'art. 2, di “regolarizzare l'abuso prima del rogito notarile”, oltre che dal fatto che, una volta appresa da parte del la non sanabilità del Pt_1
bene, costui ha immediatamente istato per lo scioglimento del rapporto, insistendo nella domanda di restituzione del doppio della caparra ex art. 1385 c. c. (essendo semmai disposto a “intavolare nuove trattative” quanto al possibile acquisto del solo terreno, come si legge nella parte finale della richiamata missiva del 26 luglio 2017).
Ne discende che l'inadempimento di tale obbligo da parte delle deve Parte_2
qualificarsi grave nel caso concreto e di non scarsa importanza in relazione alle concrete esigenze del di utilizzazione e godimento del fabbricato de quo, idoneo ex se a legittimare il recesso Pt_1
del promissario acquirente non inadempiente (cfr. per una fattispecie simile v. Cass. civ. n. 8749/2024 che in parte motiva così testualmente ha affermato: “nel caso di insanabili violazioni di disposizioni urbanistiche, sono integrati gli estremi di un inadempimento ex se idoneo alla risoluzione della compravendita, da qualificarsi grave in relazione alle concrete esigenze del promissario compratore di utilizzazione diretta od indiretta dell'immobile”. Principio – questo - certamente estensibile, mutatis mutandis, al caso in esame).
Trattasi senz'altro di un inadempimento colpevole, posto che la parte promittente venditrice, obbligatasi a “regolarizzare” l'abuso, avrebbe dovuto, in esecuzione dei doveri di lealtà e correttezza e, soprattutto, del principio generale della buona fede oggettiva – il quale deve presiedere non solo all'esecuzione del contratto, ma anche alla sua formazione ed alla sua interpretazione, dovendolo accompagnare in ogni sua fase (così Cass. civ. n. 20399/2004) –, svolgere ogni previa opportuna indagine al fine di verificare la sanabilità (o meno) dell'abuso dovuto alla mancanza del “certificato di costruzione”, essendo suo preciso dovere, quale soggetto obbligatosi espressamente a
“regolarizzare” il bene promesso in vendita, quello di cooperare nella realizzazione dell'interesse della controparte anche nella fase iniziale della formazione del contratto.
Né potrebbe la parte promittente venditrice andare esente da responsabilità per il fatto che il promissario acquirente era stato messo a conoscenza dell'irregolarità del manufatto – come sostenuto nella propria difesa dalle , richiamando a sostegno talune pronunce Parte_2 giurisprudenziali in materia – in quanto, se è vero che il , all'atto della stipula del Pt_1 preliminare, conosceva l'irregolarità del fabbricato sotto il profilo edilizio, dall'altro le promittenti venditrici – si ripete - avevano assunto esplicitamente il preciso obbligo di “regolarizzare l'abuso” prima del rogito notarile, avendo posto la controparte nella condizione di fare affidamento, in buona fede, nella possibile sanabilità del bene.
Non risulta, peraltro, dimostrato in alcun modo che le abbiano, quanto Parte_2
meno, intrapreso e svolto le pratiche necessarie per la regolarizzazione cui si erano obbligate, e che
12 poi, nello svolgimento di tale procedura, abbiano appreso della non possibilità di sanare l'immobile: queste circostanze non solo non sono state minimamente provate in giudizio, ma nemmeno hanno formato oggetto, a monte, di precisa allegazione, essendosi le convenute limitate solo a dedurre, sul punto, testualmente quanto segue: “le parti venditrici, al fine di rispettare l'impegno preso nel preliminare, si rivolgevano all'ing. per procedere alla regolarizzazione del Testimone_1 manufatto, e solo in quella occasione hanno scoperto che il magazzino non era sanabile”.
Non è chi non vede quanto sia vaga e non puntuale un'allegazione del genere, che nulla specifica in ordine alle pratiche effettivamente svolte per procedere alla sanatoria del bene “abusivo”, né spiega le ragioni tecniche e/o fattuali per le quali il magazzino non sarebbe risultato (ex post) suscettibile di regolarizzazione.
Le pronunce della Suprema Corte richiamate dalle appellate a sostegno del proprio assunto concernono fattispecie concrete diverse dalla presente: ed invero, quella più recente, recante il numero
21101/2021, ha riguardato un caso in cui i promittenti venditori del bene avevano esternato alla controparte l'irregolarità dell'immobile – come nella specie - e però, a differenza che nella specie, si erano attivati per ottenere la relativa concessione in sanatoria, adoperandosi affinché
l'amministrazione adottasse il provvedimento promesso per la realizzazione integrale dell'accordo convenzionale, il quale, tuttavia, non si era compiuto per fatti estranei alle parti.
Circostanze, quelle appena dette, che nella specie non risultano affatto dimostrate, ma solo vagamente allegate dalle convenute (come si è detto poco sopra).
Quanto alle pronunce della Suprema Corte n. 21659/2019 e n. 25427/2013 (parimenti richiamate da parte appellata), le questioni di fatto ad esse sottese hanno riguardato, in sostanza, casi in cui era stata sollevata eccezione di inadempimento basata sulla mancanza del certificato di abitabilità dell'immobile o sulla presenza nell'immobile di difformità edilizie (sanabili) quando il promissario acquirente era ben consapevole, sin dalla stipula del contratto, di tali condizioni irregolari del bene: nella fattispecie in esame, però, l'inadempimento dedotto dal non ha riguardato la Pt_1 mancanza in sé del “certificato di costruzione” relativamente al fabbricato, quanto piuttosto la non ottemperanza da parte delle promittenti venditrici dell'obbligo di “regolarizzare l'abuso” espressamente dedotto in contratto.
Abuso che, secondo la prospettazione delle stesse convenute, sarebbe risultato solo ex post non sanabile (in assoluto), mentre – va rimarcato - attraverso l'esplicita assunzione dell'impegno di regolarizzarlo la parte promittente venditrice aveva obiettivamente creato nella controparte la legittima aspettativa della sua sanabilità.
L'inadempimento delle , oltre che imputabile alla loro negligenza Parte_2
secondo quanto si è detto sin qui, è certamente di non scarsa importanza, tale da legittimare il recesso
13 del ex art. 1385 c. c., dato che, alla luce dello snodarsi della vicenda in fatto, quale è Pt_1 emersa anche dal tenore della corrispondenza tra le parti anteriore all'instaurazione del giudizio, può ritenersi che esso abbia inciso in maniera determinante sul sinallagma contrattuale, avuto riguardo all'economia complessiva dell'affare, essendo stato acclarato che la mancata ottemperanza da parte delle promittenti venditrici dell'obbligo di regolarizzazione dell'abuso (dedotto in contratto) ha fatto venir meno per il promissario acquirente l'utilità del negozio medesimo, alla cui conclusione egli si era deciso – come più volte da lui ribadito in atti e non smentito da elementi di segno contrario, oltre che desunto agevolmente dalla volontà espressa e manifestata univocamente dallo stesso nelle missive anteriori al giudizio – proprio e soprattutto allo scopo di ottenere, col definitivo, il trasferimento del fabbricato sopra descritto, in uno col terreno su cui insisteva.
Discende da tutto quanto sin qui esposto, che, in accoglimento della relativa domanda, proposta in via principale dal , va dichiarata la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare Pt_1
stipulato in data 20 ottobre 2016 con e Controparte_2 CP_1 CP_3
, per inadempimento delle stesse.
[...]
All'accoglimento della quale, segue la condanna delle odierne appellate (già convenute), in solido tra loro, alla restituzione al del doppio della caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti del Pt_1 secondo comma dell'art. 1385 c. c., essendo un dato incontestato tra le parti, come anche rilevato esplicitamente dal primo Giudice a pag. 2 dell'ordinanza impugnata (e non avversato da alcuno), che il predetto promissario acquirente, a titolo di caparra confirmatoria, ha versato alla controparte la somma di € 25.000 (si veda sul punto anche il verbale di udienza del 4 febbraio 2020 nel quale parte resistente propone la restituzione della somma di € 25.000 “ricevuta a titolo di caparra”).
Sull'importo complessivo di € 50.000 (ossia € 25.000 x 2) da restituire sono dovuti gli interessi in misura legale dal momento della costituzione in mora, avvenuta nella specie, secondo la documentazione in atti, il 31 luglio 2017 (epoca di consegna della missiva di messa in mora del 26 luglio 2017, inviata a mezzo PEC al legale delle ). Parte_2
Non può invece accogliersi la richiesta di “rivalutazione monetaria” in quanto, trattandosi quella in esame di obbligazione di valuta, come tale essa non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta: in questa prospettiva, spetta al creditore proporre apposita domanda di risarcimento del maggior danno a mente del secondo comma dell'art. 1224 c. c., quanto meno allegando il maggior pregiudizio derivatogli dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali, non potendo il titolare di un credito di natura pecuniaria limitarsi a chiedere la mera condanna del debitore al pagamento della rivalutazione.
14 Questa, infatti, non rappresenta una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta ed è per tale ragione che il creditore è tenuto a formulare apposita domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c. c. e, prima di tutto, ad allegare alla domanda per il maggior danno i fatti costitutivi della pretesa (tra le altre v. Cass. civ. n. 14158/2020).
Allegazione nella specie non avvenuta affatto, essendosi il limitato a chiedere sic et Pt_1 simpliciter, oltre agli interessi, la “rivalutazione monetaria”.
Rimane assorbito nella superiore statuizione il secondo motivo di appello con cui si contesta la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal primo Giudice, fissata nella data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c. c., dato che la presente decisione è stata basata, piuttosto, sul disposto del comma 2 dell'art. 1385 c. c. e non già sulla disposizione ex art. 2033 c. c., come si è sopra spiegato, con la relativa (diversa) conseguenza in tema di interessi legali e della loro decorrenza (dalla costituzione in mora).
Il terzo motivo riguarda il capo relativo alle spese del giudizio, che il Tribunale ha dichiarato compensate nella misura di ¼ (ponendo la restante quota a carico delle convenute) in considerazione del fatto che all'udienza del 4 febbraio 2020 queste ultime avevano offerto al la Pt_1 restituzione della somma di € 25.000, offerta che, però, è stata da lui rifiutata, avendo egli continuato ad insistere nella sua pretesa originaria (di ottenimento del doppio della somma anzidetta ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1385 c. c.).
Sostiene l'appellante che la compensazione dele spese di lite sarebbe ingiustificata nella specie dato che l'anzidetta offerta era stata effettuata dopo circa cinque anni dall'instaurazione del giudizio e dopo aver esperito una mediazione non obbligatoria;
aggiunge che, comunque, l'importo offerto non comprendeva le spese vive da lui sostenute per la mediazione e per il giudizio instaurato innanzi al
Tribunale, apparendo quale ulteriore pretesto per dilatare i tempi di emissione della decisione.
La doglianza rimane assorbita anch'essa e superata dall'accoglimento del primo motivo di appello, che comporta la riforma della statuizione di merito dell'ordinanza in senso favorevole al , Pt_1
con conseguente riflesso sulle spese di entrambi i gradi del giudizio ex art. 336, comma 1, c. p. c. secondo quanto si dirà appresso, essendo, peraltro, stata accolta dalla Corte la sua domanda in misura superiore alla proposta conciliativa, tale che, in ogni caso, non vi è ragione – ora – di applicare il disposto della seconda parte del primo comma dell'art. 91 c. p. c..
15 L'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della pronuncia impugnata, impone di rivedere ex officio, come si è testé accennato, il regime delle spese del primo grado ex art. 336, comma 1, c. p.
c., da regolare unitamente a quelle del presente grado, in base ad un giudizio unitario che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, essendo risultate pienamente soccombenti in giudizio le
, per la regola di cui all'art. 91, comma 1, c. p. c. va posto a loro carico, Parte_2
in via solidale, il rimborso delle spese del primo e del secondo grado in favore del . Pt_1
Esse si determinano in via forfettaria (stante la mancanza di apposita notula di spese e compensi), secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso), in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che, per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato, tenendo conto anche degli interessi legali (scaglione da € 52.001 a € 260.000) ed applicando i parametri tra i minimi e i medi, in considerazione della natura ed entità delle questioni trattate, di bassa/media difficoltà, e della correlata consistenza delle prestazioni difensive - tranne che per la fase istruttoria, per la quale può applicarsi il valore minimo (stante la natura solo documentale delle prove) -, l'onorario va determinato in complessivi € 9.550,00 - di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.850,00 per la fase istruttoria e € 3.500,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. ed I. V. A. (ove dovuta).
16 Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di
€ 9.900,00 a titolo di onorario - di cui € 2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e €
4.000,00 per la fase decisionale -, oltre al rimborso del contributo unificato e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e I. V. A.
(se dovuta).
Spese e compensi di entrambi i gradi vanno distratti in favore del difensore di parte appellante (attrice in primo grado), che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c. p. c..
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 20 Parte_1
aprile 2022 contro e avverso Controparte_2 CP_1 Controparte_3
l'ordinanza ex art 702 ter c. p. c. emessa dal Tribunale di Patti il 21 marzo 2022 nel giudizio n.
622/2018 R. G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• in accoglimento del primo motivo di appello (in esso assorbiti gli altri due) e in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara la legittimità del recesso di dal contratto Parte_1
preliminare stipulato con e in Controparte_2 CP_1 Controparte_3
Brolo il 20 ottobre 2016 (oggetto di causa) per inadempimento delle stesse;
• per l'effetto, condanna le predette, in solido tra loro, alla restituzione in favore del del Pt_1 doppio della caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di € 50.000,00, con gli interessi in misura legale dalla costituzione in mora (31 luglio 2017) al soddisfo (e con esclusione della
“rivalutazione monetaria”);
• condanna e in solido tra loro, Controparte_2 CP_1 Controparte_3
al rimborso delle spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio, liquidate a titolo di onorario, quanto al primo grado, in complessivi € 9.550,00 e, quanto al secondo grado, in complessivi € 9.900,00 (ripartiti rispettivamente come in parte motiva), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta), con distrazione (per entrambi i gradi) in favore del difensore del avv. Marco Spiccia. Pt_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio (presente il Presidente da remoto) il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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