TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/10/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LANFRANCONI Parte_1 C.F._1
ADRIANA e l'avv. ROSANO TERESA
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. MACERANI GENNY CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/09/2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio:
- viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la Persona_1 residenza paterna in Villa di Tirano, via Nazionale n. 21;
- è già maggiorenne ed è divenuto economicamente autosufficiente e rimarrà collocato presso la Per_2 residenza paterna;
pagina 1 di 3 - La signora corrisponderà al signor a titolo di mantenimento per il figlio la CP_1 Pt_1 Per_1 somma di € 150,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
- La signora corrisponderà, a saldo e stralcio di quanto dovuto al sig. a titolo di spese CP_1 Pt_1 straordinarie e contributo al mantenimento, la somma di € 3.000,00, che verrà corrisposta entro il 31.10.2025;
- le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Sondrio attualmente vigente, per il figlio Per_1 verranno ripartite per il 75% a carico del sig. e per il 25% a carico della signora Pt_1 CP_1
- per il resto rimane fermo quanto già disposto con la sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.04.2025 proponeva domanda di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 71/2022 pubblicata in data
22.02.2022, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di risposta. CP_1
All'udienza celebrata il 23.09.2025 le parti comparivano personalmente e, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo;
pertanto, i difensori chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
***
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze dei figli, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
71/2022 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22.02.2022,
1) dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 Sondrio, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice Relatore est.
Francesca Riccardi
Il Presidente
Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra PRESIDENTE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE est.
Caterina Romiti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 352/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LANFRANCONI Parte_1 C.F._1
ADRIANA e l'avv. ROSANO TERESA
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. MACERANI GENNY CP_1 C.F._2
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/09/2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio:
- viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la Persona_1 residenza paterna in Villa di Tirano, via Nazionale n. 21;
- è già maggiorenne ed è divenuto economicamente autosufficiente e rimarrà collocato presso la Per_2 residenza paterna;
pagina 1 di 3 - La signora corrisponderà al signor a titolo di mantenimento per il figlio la CP_1 Pt_1 Per_1 somma di € 150,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_1
- La signora corrisponderà, a saldo e stralcio di quanto dovuto al sig. a titolo di spese CP_1 Pt_1 straordinarie e contributo al mantenimento, la somma di € 3.000,00, che verrà corrisposta entro il 31.10.2025;
- le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Sondrio attualmente vigente, per il figlio Per_1 verranno ripartite per il 75% a carico del sig. e per il 25% a carico della signora Pt_1 CP_1
- per il resto rimane fermo quanto già disposto con la sentenza di divorzio;
- spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.04.2025 proponeva domanda di modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 71/2022 pubblicata in data
22.02.2022, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di risposta. CP_1
All'udienza celebrata il 23.09.2025 le parti comparivano personalmente e, assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo;
pertanto, i difensori chiedevano che la causa venisse rimessa in decisione al Collegio, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
***
Il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze dei figli, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
71/2022 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 22.02.2022,
1) dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 Sondrio, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice Relatore est.
Francesca Riccardi
Il Presidente
Barbara Licitra
pagina 3 di 3