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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 18.11.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
19.11.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3214 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Sassari, via
Muroni n.5/C, presso lo studio dell'Avv. Ettore FAIS, che lo rappresenta e difende con procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore;
, in persona Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
pagina 1 Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Cagliari, nella sua qualità di Giudice del Lavoro:
a) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa. ss.
2020/2021- 2021/2022-2022/2023-2023/2024 e 2024/2025, nonché per gli aa.ss.
eventualmente maturati in corso di causa, del beneficio finanziario dell'importo
di € 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per
ciascun anno scolastico;
b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a mettere a
disposizione di parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.500, oltre le somme
maturate in corso di causa, secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di
assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi
legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale
maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
c) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite da CP_1
distrarre a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti all'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna di quest'ultimo all'erogazione della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. In particolare, il ricorrente ha esposto per quanto di rilievo:
pagina 2 − di essere attualmente insegnante a tempo determinato alle dipendenze del convenuto (circostanza dedotta nelle note in sostituzione CP_1
dell'udienza depositate il 22.10.2025 e documentata in atti);
− di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
− che per gli anni scolastici succitati non era stato riconosciuto beneficiario della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost;
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. Parimenti non si è costituito in giudizio l
[...]
il quale dovrà, pertanto, esser dichiarato Controparte_2
contumace.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
7. In via preliminare, in rito, deve essere dichiarata la mancanza di legitimatio ad
processum in capo all' Controparte_2
pagina 3 : tale ufficio difetta, infatti, del potere di erogare autonomamente – CP_2
in virtù dell'esercizio di un proprio potere – la Carta docente richiesta dal ricorrente.
Da tale accertamento consegue l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente nei confronti del suddetto Controparte_2
.
[...]
8. In via preliminare, nel merito, occorre premettere che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé solo,
motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE..
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali e che, inoltre, CP_1
dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
pagina 4 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza.
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020, n. 6441).
9. Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo al ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, il ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da
pagina 5 non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabili.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve
pagina 6 essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
10. Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale,
preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del
sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo
dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
pagina 7 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
pagina 8 sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
11. Nella vicenda scrutinata, alla luce dei contratti individuali prodotti al ricorso, è
risultato che il ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 ha svolto l'attività di docente fino al termine delle attività
didattiche (30 giugno).
Il ricorrente rientra, pertanto, nel novero dei docenti che hanno svolto attività di insegnamento fino al termine delle attività didattiche e che a oggi sono insegnanti dipendenti del : per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta CP_3
docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Con specifico riguardo all'annualità 2024/2025, deve osservarsi che il ricorrente non rientra nel novero dei docenti che possono autonomamente e direttamente richiedere la Carta docente secondo le modalità previste dal comunicato
24.06.2025 in quanto è stato titolare dell'incarico di docenza per la suddetta annualità fino al 30.06.2025.
Sul punto, è opportuno precisare che, sul sito istituzionale del , così si CP_3
precisa: “con le modifiche introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile
2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle
misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno
scolastico 2025/2026”, la Carta del docente è stata estesa, per l'anno scolastico
pagina 9 2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale per un
importo pari a 500 euro. A partire da oggi, martedì 24 giugno 2025, saranno
quindi aperte le funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al
personale docente con contratto a termine fino al 31/08/2025”
(https://mim.gov.it/web/guest/-/carta-del-docente-al-via-l-accreditamento-per-i-
docenti-con-contratto-a-tempo-determinato-il-bonus-sara-utilizzabile-fino-al-31-
agosto-2026: sull'accesso diretto del Giudice ai documenti tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ., Sez. L, 28.08.2014, n. 18418 e Cass.
civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
Per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti sia a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto per l'annualità 2024/2025, sia a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto,
sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
12. Il deve, quindi, essere Controparte_1
condannato a costituire a favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto
bonus e, quindi, delle somme pari a complessivi 2.500,00 somma di cui il ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. 13. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve essere condannato a rifondere il ricorrente delle spese del CP_1
pagina 10 presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione, possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara la contumacia dell' Controparte_2
;
[...]
2. accoglie la domanda proposta dal ricorrente nei confronti del solo
[...]
; Controparte_1
3. condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a erogare, in favore di la Carta elettronica CP_4 Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015,
n. 107, con accredito dell'importo complessivo pari a euro 2.500,00 (euro 500,00
per ciascun anno scolastico) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
4. condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi euro 1.079,00 di cui euro 49,00 per spese ed euro
1.030,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Ettore FAIS,
dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 19.11.2025
pagina 11 IL GIUDICE
Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 12