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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 751 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(P.I. C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliato appellante E
, C.F. con l'avv. Valentina Lanzillotta, che Controparte_1 C.F._1 ifend in calce al ricorso di primo grado, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Domenico Milelli n.° 32, presso lo studio dell'avv. Alessandra Puccio appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Differenze retributive per mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<…Nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da questa a titolo di Parte_1 differenze retributive per mansioni sup compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio…>>. Per l'appellata: <<… 1) rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza N. 320/2024 del Tribunale di Paola, Sezione
[...] esa il 13.05.2024 nel procedimento R.G. n.° 1546/2020; 2) Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
3) In estremo subordine, accogliere la domanda subordinata, già presentata in Tribunale, con conseguente riformulazione della sentenza impugnata;
4) In ogni caso,
1 condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi...>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<§ 1. Con ricorso del 22.12.2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: Part di essere dipendente dell' dal 01.09.2008; che in data 06.04.2010 tra la ricorrente e l' è stato sottoscritto e Parte_1 stipulato nuo indeterminato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.09.1995 del personale del comparto del SSN, con l'impiego orario, previsto dal vigente CCNL, pari a 18 ore settimanali articolate in turni, in qualità di Ausiliario Specializzato, Categoria e Posizione Economica A del ruolo tecnico;
che dal 2015, benché inserita nei ruoli di ausiliario specializzato, la ricorrente, con espresso e formale incarico conferito dal direttore medico responsabile ed in seguito a corso di riqualificazione professionale aziendale, è adibita a svolgere mansioni superiori rientranti nella categoria contrattuale B, livello economico BS, profilo professionale di operatore sociosanitario, presso l'U. O. di Medicina e Lungodegenza del P.O. di Cetraro e dal 2018 presso l'U.O. di Urologia-Urodinamica-Andrologia dell'Ospedale di Cetraro;
che da dette adibizioni la ricorrente ha svolto e svolge, quotidianamente, di continuo ed in maniera esclusiva, le attività specificamente indicate in ricorso, asseritamente riconducibili alla superiore categoria professionale Categoria BS – operatore socio sanitario;
che, quindi, alla luce di quanto detto, ritiene di essere creditrice nei confronti dell' per Parte_1 un importo da quantificarsi a mezzo CTU a titolo di differe In virtù di quanto innanzi esposto, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trattamento economico e normativo riservato, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità, alla qualifica superiore, e, cioè, categoria BS, Profilo Operatrice Socio Sanitaria (OSS), e rispondente alle funzioni e ai compiti effettivamente svolti dal mese di dicembre 2015 a tutt'oggi, o in subordine categoria B, Profilo Operatore Tecnico, con ogni conseguenziale statuizione di legge di ordine retributivo, contributivo e previdenziale;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze retributive relative allo svolgimento delle mansioni superiori anzidette dal mese di dicembre 2015, in poi;
vinte le spese di lite da distrarsi. Si costituiva l' , eccependo l'infondatezza del ricorso per assenza Parte_1 dei presuppo uindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'esito dell'istruttoria orale e documentale e della disposta CTU, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti….>>
§3
2 Il Tribunale di Paola <<…1) Accoglie il ricorso e accerta il diritto di CP_1
alla corresponsione, a cura dell' di della som
[...] Pt_1 Pt_1
8 (di cui euro 839,67 a titolo di p do dal 01.12.2015 al 22.12.2020, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte resistente al relativo pagamento;
2) Condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali Parte_1 di cui in moti ore di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.695,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Lanzillotta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
3) Condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese Parte_1 della compiuta on separato decreto>>.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: <<§ 2. La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori di fatto espletate dalla ricorrente, per aver espletato compiti afferenti all'Operatore Socio-Sanitario (OSS) – Cat. BS, dal 2015 all'attualità, in assenza del relativo inquadramento professionale. …
…parte ricorrente ha dedotto e provato di essere stata adibita dal dicembre 2015 alle mansioni di Operatrice Socio-Sanitaria, per tutto il tempo oggetto di lite, svolgendo mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, ovvero Ausiliario Specializzato – Cat. A. Infatti, i testi escussi – le cui dichiarazioni sono attendibili in quanto coerenti e non dettate da ragioni di animosità verso alcuna delle parti in causa – hanno dichiarato che la ricorrente sin dal 2015 è stata addetta alla cura dei pazienti come operatrice socio-sanitaria, svolgendo le seguenti mansioni: “faceva il giro letti con l'infermiere, cambiava le buste, prendeva i parametri dei pazienti, e curava l'igiene della persona, in alcuni casi imboccava i pazienti impossibilitati ad alimentarsi autonomamente. Confermo che si occupava anche del trasporto pazienti in carrozzella o barella;
su indicazioni degli infermieri forniva aiuto nell'assunzione dei farmaci;
raramente svolgeva piccole medicazioni con la supervisione degli infermieri;
inoltre, effettuava la sterilizzazione e sanificazione degli ambienti di vita e di cura, nonché la sistemazione e riordino della stanza o della postazione del paziente, oltre che la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti anche biologici, e il trasporto di documenti e materiali fra vari reparti o ambulatori. Non effettuava comunicazioni con le famiglie dei pazienti, ma solo con questi ultimi. Quando poi è passata in Chirurgia-Urologia so che faceva le stesse attività, in quanto la vedevo quando andavo a portare documenti o i prelievi del laboratorio d'analisi, inoltre, ho potuto assistere a ciò anche perché sono stata io stessa ricoverata in quel reparto nel mese di giugno 2018. ADR: Svolgevamo le mansioni suddette in quanto c'era una ditta esterna per le pulizie, e avendo ottenuto un attestato da OSS, ci veniva detto dalle infermiere di svolgere le attività che ho descritto innanzi.”, circostanze integralmente
3 confermate da entrambe le testimoni escusse (Cfr. verbale udienza del 24.05.2023). Tali mansioni possono senza dubbio sussumersi nelle mansioni tipiche del livello di inquadramento superiore, Cat. BS – Operatore Socio-Sanitario, che il CCNL Sanità stabilisce in: “svolge la sua attività lavorativa sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Pertanto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
§ 4. Quanto al trattamento economico, il perito officiato nel corso del giudizio, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione presente in atti e con i parametri giuridico-contabili di riferimento, ha depositato una CTU in cui ha calcolato la somma di spettanza della ricorrente in complessivi euro 6.308,98, per il periodo dal mese di 01.12.2015 al 22.12.2020 (periodo così delimitato in considerazione della data di deposito del ricorso introduttivo), di cui euro 839,67 a titolo di differenza sul TFR. Segue la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma citata, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo…>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall con atto depositato il 5 Parte_1 luglio 2024. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
4 §5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale, sotto un primo profilo, di aver desunto la prova dello svolgimento di mansioni superiori, da parte della ricorrente, dalle testimonianze dei suoi colleghi di lavoro che, invece, avrebbe dovuto ritenere inattendibili perché gli stessi hanno proposto cause analoghe e sono quindi interessati ad una definizione positiva del contenzioso che li accomuna. Il rilievo va disatteso perché la circostanza su cui si fonda è, di per sé sola, inidonea a minare la credibilità dei testimoni escussi, che deve invece essere vagliata alla stregua dei contenuti intrinseci delle loro dichiarazioni e degli elementi di riscontro estrinseco: cfr. Cass. n. 9652/2003: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”; nonché, Cass. n. 3448/1973: “… in sede di merito, deve spiegarsi particolare cautela nell'attribuire patenti di attendibilità o inattendibilità apoditticamente … ed aver cura di fondare l'apprezzamento su una valutazione che tenga conto della verosimiglianza delle circostanze affermate e del riscontro che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi e in genere nelle risultanze probatorie”.
§5.1.1
E, nella specie, le precise, costanti e convergenti dichiarazioni dei testimoni in merito alle concrete mansioni svolte dalla ricorrente – già correttamente valorizzate dal tribunale – consentono di apprezzarne l'intrinseca attendibilità che, inoltre, trova estrinseco conforto nelle certificazioni di servizio, provenienti dai dirigenti medici dei reparti ospedalieri dove la ricorrente ha lavorato, i cui contenuti e la cui provenienza l'appellante non contesta e non smentisce.
§5.1.2 Del resto, diversamente opinando si finirebbe per attribuire una aprioristica patente di inattendibilità ad una categoria di soggetti (i colleghi di lavoro che abbiano proposto cause analoghe) dei quali si sancirebbe, di fatto, l'incapacità a testimoniare, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 246 c.c.; cfr. Cass. n. 16529/2004: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi,
5 atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata)”.
§5.2 Con lo stesso primo motivo di gravame, sotto un secondo profilo, l'appellante sostiene che comunque le testimonianze raccolte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non offrano la prova dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate dalla ricorrente. Ciò in quanto: a) i compiti che i testimoni hanno descritto appartengono anche agli ausiliari specializzati della categoria A, in cui la ricorrente è formalmente inquadrata;
b) l'elemento qualificante delle mansioni superiori proprie della categoria Bs “è il coordinamento di altri” lavoratori “con assunzione diretta di responsabilità del loro operato”, che nella specie difetta.
§5.2.1 Il rilievo è infondato in entrambe le sue articolazioni.
§5.2.2 Orbene, dalle testimonianze e dagli anzidetti certificati di servizio si evince l'abituale adibizione della ricorrente a compiti (quali la cura dell'igiene del paziente e la sua alimentazione, di cui hanno riferito i testimoni, e l'aiuto ai pazienti non autosufficienti nelle loro attività quotidiane nonché il supporto nell'assunzione delle terapie orali, attestati da quei certificati di servizio) che palesemente integrano attività assistenziali di “intervento igienico sanitario e di carattere sociale” che, nel contesto ospedaliero di riferimento, sono riservate, per l'appunto, agli operatori sociosanitari e invece precluse agli ausiliari. Infatti, in base all'art. 1, c. 2, dell'accordo tra il ministro della sanità, il ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome pubblicato sulla GU n. 91 del 19.4.2001: “L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”. Secondo la declaratoria del CCNL di comparto l'ausiliario specializzato: “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso,
6 nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
§5.2.3 Peraltro, tra i compiti che connotano la professionalità degli operatori sociosanitari, siccome delineata dalla disciplina collettiva applicabile, non si rivengono quelli di coordinamento di cui l'appellante denuncia la mancanza nel caso in esame. A tal fine è decisivo constatare che l'art. 4, c. 1, del CCNL integrativo del 20.9.2001, che istituisce “il profilo dell'operatore socio sanitario” e lo inserisce “nella categoria B, livello economico Bs”, rimanda per la sua identificazione all'allegata declaratoria, la quale prevede che egli debba svolgere la sua attività “su indicazione … degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed in collaborazione con gli altri operatori”, senza quindi affidargli incombenze di coordinamento. Poco è a dirsi sulla prevalenza delle definizioni degli specifici profili professionali, rispetto alle generali declaratorie delle categorie contrattuali, nell'operazione di individuazione della qualifica a cui ricondurre, nel singolo caso concreto, le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
invero, secondo la menzionata declaratoria, lo “Operatore sociosanitario - Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Peraltro, secondo Cass. n. 27430/2005: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”.
§5.3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver violato l'art. 28 del CCNL del 7.4.1999 che, per il riconoscimento delle mansioni
7 superiori, contempla specifici requisiti (quali la vacanza di posto in organico e l'atto formale di conferimento delle mansioni) che nella specie non sono state provate. Il motivo è infondato perché è contraddetto dal consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 52, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, il diritto alla retribuzione propria della qualifica superiore di cui il dipendente ha svolto le mansioni non può essere condizionato dalle previsioni del contratto collettivo;
cfr. Cass. n. 18808/2013: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Conf. Cass. n. 2102/2019). È dunque ultroneo rilevare che, nella specie, l'adibizione della ricorrente a compiti di operatrice sociosanitaria si è resa di fatto necessaria, in base alle ridette attestazioni di servizio, per supplire alla carenza delle corrispondenti figure professionali. Non è invece superfluo rimarcare il dato, documentato e non contestato, che la ricorrente è in possesso, sin dal 30.7.2013, dell'abilitazione richiesta per svolgere i relativi compiti, la cui mancanza avrebbe reso illecita la sua prestazione e, ai sensi dell'art. 2126, c. 1, c.c., immeritevole di essere retribuita.
§5.4 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “mancata prova della prevalenza delle mansioni superiori” svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il motivo è infondato alla luce delle risultanze istruttorie che il tribunale ha valutato in termini condivisibili. La prevalenza dell'impiego della ricorrente in compiti di assistenza e accudimento dei degenti ospedalieri emerge, invero: a) dalle testimonianze escusse che, sotto il profilo quantitativo, accentuano, tra i compiti da lei svolti, proprio quelli che, per come si è detto, sono riservati agli operatori sociosanitari;
b) dalle certificazioni di servizio prodotte che, anche sotto il profilo qualitativo, rimarcano (evidenziandone il “significato fortemente operativo”) la sua solerte “dedizione” a quegli stessi compiti a cui è stata
“frequentemente” costretta dalla mancanza, nei reparti in cui ha operato, delle figure professionali che avrebbero dovuto svolgerli. Del resto, l'appellante non ha smentito questa eloquente circostanza indiziaria, giacché non ha indicato, per contraddirla, chi e quanti fossero gli operatori sociosanitari presenti in quei reparti e non ha provato che la ricorrente si
8 limitasse (nell'esecuzione di compiti meramente ausiliari) a coadiuvarli e non già a supplire alla loro mancanza, come invece è emerso dall'istruttoria svolta.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
, con ricorso depositato il 5 lu Parte_1
Paola, giudice del lavoro, n. 320/24, pubblicata in data 13 maggio 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l appellante a rifondere all'appellata le spese Parte_1 del grado che distrae in favore del suo difensore e liquida in 3.000 euro, oltre rimborsi ed accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, dell'8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Dott.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
9
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 751 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(P.I. C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado, presso il cui indirizzo di pec è elettivamente domiciliato appellante E
, C.F. con l'avv. Valentina Lanzillotta, che Controparte_1 C.F._1 ifend in calce al ricorso di primo grado, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Domenico Milelli n.° 32, presso lo studio dell'avv. Alessandra Puccio appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Differenze retributive per mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<…Nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da questa a titolo di Parte_1 differenze retributive per mansioni sup compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio…>>. Per l'appellata: <<… 1) rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza N. 320/2024 del Tribunale di Paola, Sezione
[...] esa il 13.05.2024 nel procedimento R.G. n.° 1546/2020; 2) Per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
3) In estremo subordine, accogliere la domanda subordinata, già presentata in Tribunale, con conseguente riformulazione della sentenza impugnata;
4) In ogni caso,
1 condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi...>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<§ 1. Con ricorso del 22.12.2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: Part di essere dipendente dell' dal 01.09.2008; che in data 06.04.2010 tra la ricorrente e l' è stato sottoscritto e Parte_1 stipulato nuo indeterminato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.09.1995 del personale del comparto del SSN, con l'impiego orario, previsto dal vigente CCNL, pari a 18 ore settimanali articolate in turni, in qualità di Ausiliario Specializzato, Categoria e Posizione Economica A del ruolo tecnico;
che dal 2015, benché inserita nei ruoli di ausiliario specializzato, la ricorrente, con espresso e formale incarico conferito dal direttore medico responsabile ed in seguito a corso di riqualificazione professionale aziendale, è adibita a svolgere mansioni superiori rientranti nella categoria contrattuale B, livello economico BS, profilo professionale di operatore sociosanitario, presso l'U. O. di Medicina e Lungodegenza del P.O. di Cetraro e dal 2018 presso l'U.O. di Urologia-Urodinamica-Andrologia dell'Ospedale di Cetraro;
che da dette adibizioni la ricorrente ha svolto e svolge, quotidianamente, di continuo ed in maniera esclusiva, le attività specificamente indicate in ricorso, asseritamente riconducibili alla superiore categoria professionale Categoria BS – operatore socio sanitario;
che, quindi, alla luce di quanto detto, ritiene di essere creditrice nei confronti dell' per Parte_1 un importo da quantificarsi a mezzo CTU a titolo di differe In virtù di quanto innanzi esposto, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al trattamento economico e normativo riservato, ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Sanità, alla qualifica superiore, e, cioè, categoria BS, Profilo Operatrice Socio Sanitaria (OSS), e rispondente alle funzioni e ai compiti effettivamente svolti dal mese di dicembre 2015 a tutt'oggi, o in subordine categoria B, Profilo Operatore Tecnico, con ogni conseguenziale statuizione di legge di ordine retributivo, contributivo e previdenziale;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione delle differenze retributive relative allo svolgimento delle mansioni superiori anzidette dal mese di dicembre 2015, in poi;
vinte le spese di lite da distrarsi. Si costituiva l' , eccependo l'infondatezza del ricorso per assenza Parte_1 dei presuppo uindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'esito dell'istruttoria orale e documentale e della disposta CTU, la causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti….>>
§3
2 Il Tribunale di Paola <<…1) Accoglie il ricorso e accerta il diritto di CP_1
alla corresponsione, a cura dell' di della som
[...] Pt_1 Pt_1
8 (di cui euro 839,67 a titolo di p do dal 01.12.2015 al 22.12.2020, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte resistente al relativo pagamento;
2) Condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali Parte_1 di cui in moti ore di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.695,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Lanzillotta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
3) Condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese Parte_1 della compiuta on separato decreto>>.
§3.1 A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: <<§ 2. La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori di fatto espletate dalla ricorrente, per aver espletato compiti afferenti all'Operatore Socio-Sanitario (OSS) – Cat. BS, dal 2015 all'attualità, in assenza del relativo inquadramento professionale. …
…parte ricorrente ha dedotto e provato di essere stata adibita dal dicembre 2015 alle mansioni di Operatrice Socio-Sanitaria, per tutto il tempo oggetto di lite, svolgendo mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, ovvero Ausiliario Specializzato – Cat. A. Infatti, i testi escussi – le cui dichiarazioni sono attendibili in quanto coerenti e non dettate da ragioni di animosità verso alcuna delle parti in causa – hanno dichiarato che la ricorrente sin dal 2015 è stata addetta alla cura dei pazienti come operatrice socio-sanitaria, svolgendo le seguenti mansioni: “faceva il giro letti con l'infermiere, cambiava le buste, prendeva i parametri dei pazienti, e curava l'igiene della persona, in alcuni casi imboccava i pazienti impossibilitati ad alimentarsi autonomamente. Confermo che si occupava anche del trasporto pazienti in carrozzella o barella;
su indicazioni degli infermieri forniva aiuto nell'assunzione dei farmaci;
raramente svolgeva piccole medicazioni con la supervisione degli infermieri;
inoltre, effettuava la sterilizzazione e sanificazione degli ambienti di vita e di cura, nonché la sistemazione e riordino della stanza o della postazione del paziente, oltre che la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti anche biologici, e il trasporto di documenti e materiali fra vari reparti o ambulatori. Non effettuava comunicazioni con le famiglie dei pazienti, ma solo con questi ultimi. Quando poi è passata in Chirurgia-Urologia so che faceva le stesse attività, in quanto la vedevo quando andavo a portare documenti o i prelievi del laboratorio d'analisi, inoltre, ho potuto assistere a ciò anche perché sono stata io stessa ricoverata in quel reparto nel mese di giugno 2018. ADR: Svolgevamo le mansioni suddette in quanto c'era una ditta esterna per le pulizie, e avendo ottenuto un attestato da OSS, ci veniva detto dalle infermiere di svolgere le attività che ho descritto innanzi.”, circostanze integralmente
3 confermate da entrambe le testimoni escusse (Cfr. verbale udienza del 24.05.2023). Tali mansioni possono senza dubbio sussumersi nelle mansioni tipiche del livello di inquadramento superiore, Cat. BS – Operatore Socio-Sanitario, che il CCNL Sanità stabilisce in: “svolge la sua attività lavorativa sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Pertanto, la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
§ 4. Quanto al trattamento economico, il perito officiato nel corso del giudizio, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione presente in atti e con i parametri giuridico-contabili di riferimento, ha depositato una CTU in cui ha calcolato la somma di spettanza della ricorrente in complessivi euro 6.308,98, per il periodo dal mese di 01.12.2015 al 22.12.2020 (periodo così delimitato in considerazione della data di deposito del ricorso introduttivo), di cui euro 839,67 a titolo di differenza sul TFR. Segue la condanna della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma citata, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912; da ultimo, Cass. 12191/2020).
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo…>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall con atto depositato il 5 Parte_1 luglio 2024. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8-9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
4 §5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale, sotto un primo profilo, di aver desunto la prova dello svolgimento di mansioni superiori, da parte della ricorrente, dalle testimonianze dei suoi colleghi di lavoro che, invece, avrebbe dovuto ritenere inattendibili perché gli stessi hanno proposto cause analoghe e sono quindi interessati ad una definizione positiva del contenzioso che li accomuna. Il rilievo va disatteso perché la circostanza su cui si fonda è, di per sé sola, inidonea a minare la credibilità dei testimoni escussi, che deve invece essere vagliata alla stregua dei contenuti intrinseci delle loro dichiarazioni e degli elementi di riscontro estrinseco: cfr. Cass. n. 9652/2003: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”; nonché, Cass. n. 3448/1973: “… in sede di merito, deve spiegarsi particolare cautela nell'attribuire patenti di attendibilità o inattendibilità apoditticamente … ed aver cura di fondare l'apprezzamento su una valutazione che tenga conto della verosimiglianza delle circostanze affermate e del riscontro che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi e in genere nelle risultanze probatorie”.
§5.1.1
E, nella specie, le precise, costanti e convergenti dichiarazioni dei testimoni in merito alle concrete mansioni svolte dalla ricorrente – già correttamente valorizzate dal tribunale – consentono di apprezzarne l'intrinseca attendibilità che, inoltre, trova estrinseco conforto nelle certificazioni di servizio, provenienti dai dirigenti medici dei reparti ospedalieri dove la ricorrente ha lavorato, i cui contenuti e la cui provenienza l'appellante non contesta e non smentisce.
§5.1.2 Del resto, diversamente opinando si finirebbe per attribuire una aprioristica patente di inattendibilità ad una categoria di soggetti (i colleghi di lavoro che abbiano proposto cause analoghe) dei quali si sancirebbe, di fatto, l'incapacità a testimoniare, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 246 c.c.; cfr. Cass. n. 16529/2004: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi,
5 atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata)”.
§5.2 Con lo stesso primo motivo di gravame, sotto un secondo profilo, l'appellante sostiene che comunque le testimonianze raccolte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non offrano la prova dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate dalla ricorrente. Ciò in quanto: a) i compiti che i testimoni hanno descritto appartengono anche agli ausiliari specializzati della categoria A, in cui la ricorrente è formalmente inquadrata;
b) l'elemento qualificante delle mansioni superiori proprie della categoria Bs “è il coordinamento di altri” lavoratori “con assunzione diretta di responsabilità del loro operato”, che nella specie difetta.
§5.2.1 Il rilievo è infondato in entrambe le sue articolazioni.
§5.2.2 Orbene, dalle testimonianze e dagli anzidetti certificati di servizio si evince l'abituale adibizione della ricorrente a compiti (quali la cura dell'igiene del paziente e la sua alimentazione, di cui hanno riferito i testimoni, e l'aiuto ai pazienti non autosufficienti nelle loro attività quotidiane nonché il supporto nell'assunzione delle terapie orali, attestati da quei certificati di servizio) che palesemente integrano attività assistenziali di “intervento igienico sanitario e di carattere sociale” che, nel contesto ospedaliero di riferimento, sono riservate, per l'appunto, agli operatori sociosanitari e invece precluse agli ausiliari. Infatti, in base all'art. 1, c. 2, dell'accordo tra il ministro della sanità, il ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome pubblicato sulla GU n. 91 del 19.4.2001: “L'operatore socio-sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”. Secondo la declaratoria del CCNL di comparto l'ausiliario specializzato: “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso,
6 nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
§5.2.3 Peraltro, tra i compiti che connotano la professionalità degli operatori sociosanitari, siccome delineata dalla disciplina collettiva applicabile, non si rivengono quelli di coordinamento di cui l'appellante denuncia la mancanza nel caso in esame. A tal fine è decisivo constatare che l'art. 4, c. 1, del CCNL integrativo del 20.9.2001, che istituisce “il profilo dell'operatore socio sanitario” e lo inserisce “nella categoria B, livello economico Bs”, rimanda per la sua identificazione all'allegata declaratoria, la quale prevede che egli debba svolgere la sua attività “su indicazione … degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed in collaborazione con gli altri operatori”, senza quindi affidargli incombenze di coordinamento. Poco è a dirsi sulla prevalenza delle definizioni degli specifici profili professionali, rispetto alle generali declaratorie delle categorie contrattuali, nell'operazione di individuazione della qualifica a cui ricondurre, nel singolo caso concreto, le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
invero, secondo la menzionata declaratoria, lo “Operatore sociosanitario - Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Peraltro, secondo Cass. n. 27430/2005: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”.
§5.3 Con il secondo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver violato l'art. 28 del CCNL del 7.4.1999 che, per il riconoscimento delle mansioni
7 superiori, contempla specifici requisiti (quali la vacanza di posto in organico e l'atto formale di conferimento delle mansioni) che nella specie non sono state provate. Il motivo è infondato perché è contraddetto dal consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 52, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, il diritto alla retribuzione propria della qualifica superiore di cui il dipendente ha svolto le mansioni non può essere condizionato dalle previsioni del contratto collettivo;
cfr. Cass. n. 18808/2013: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (Conf. Cass. n. 2102/2019). È dunque ultroneo rilevare che, nella specie, l'adibizione della ricorrente a compiti di operatrice sociosanitaria si è resa di fatto necessaria, in base alle ridette attestazioni di servizio, per supplire alla carenza delle corrispondenti figure professionali. Non è invece superfluo rimarcare il dato, documentato e non contestato, che la ricorrente è in possesso, sin dal 30.7.2013, dell'abilitazione richiesta per svolgere i relativi compiti, la cui mancanza avrebbe reso illecita la sua prestazione e, ai sensi dell'art. 2126, c. 1, c.c., immeritevole di essere retribuita.
§5.4 Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “mancata prova della prevalenza delle mansioni superiori” svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il motivo è infondato alla luce delle risultanze istruttorie che il tribunale ha valutato in termini condivisibili. La prevalenza dell'impiego della ricorrente in compiti di assistenza e accudimento dei degenti ospedalieri emerge, invero: a) dalle testimonianze escusse che, sotto il profilo quantitativo, accentuano, tra i compiti da lei svolti, proprio quelli che, per come si è detto, sono riservati agli operatori sociosanitari;
b) dalle certificazioni di servizio prodotte che, anche sotto il profilo qualitativo, rimarcano (evidenziandone il “significato fortemente operativo”) la sua solerte “dedizione” a quegli stessi compiti a cui è stata
“frequentemente” costretta dalla mancanza, nei reparti in cui ha operato, delle figure professionali che avrebbero dovuto svolgerli. Del resto, l'appellante non ha smentito questa eloquente circostanza indiziaria, giacché non ha indicato, per contraddirla, chi e quanti fossero gli operatori sociosanitari presenti in quei reparti e non ha provato che la ricorrente si
8 limitasse (nell'esecuzione di compiti meramente ausiliari) a coadiuvarli e non già a supplire alla loro mancanza, come invece è emerso dall'istruttoria svolta.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
, con ricorso depositato il 5 lu Parte_1
Paola, giudice del lavoro, n. 320/24, pubblicata in data 13 maggio 2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l appellante a rifondere all'appellata le spese Parte_1 del grado che distrae in favore del suo difensore e liquida in 3.000 euro, oltre rimborsi ed accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, dell'8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Dott.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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