Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2026, proposto da
Jcoplastic S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TU Rheinland Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NI Battista Conte, Antonio Oddo e Claudio RI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonio Oddo in Milano, via Santa Tecla, 4;
nei confronti
NT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento allegato alla nota pec del 25.1.2026 di diniego di accesso agli atti di cui all’istanza inoltrata dalla società ricorrente il 19.12.2025;
- ove e per quanto possa occorrere, della nota del 25.1.2026, con la quale è stato trasmesso il diniego, nonché per la declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire tutti gli atti di cui alla predetta istanza e la condanna all’esibizione integrale della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT S.p.A. e di TU Rheinland Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI NI e uditi i difensori della parte resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società esponente produce contenitori di plastica e partecipa a gare per l’affidamento di pubbliche forniture.
La società NT S.p.A. opera nel medesimo settore merceologico e partecipa anch’essa a gare per le pubbliche forniture, esibendo una certificazione di qualità rilasciata dalla società TU Rheinland Italia S.r.l. (di seguito anche solo “TU”).
L’esponente presentava a TU istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 per ottenere la copia di tutti gli atti istruttori adottati dalla stessa TU ai fini del rilascio della predetta certificazione di qualità a favore di NT Spa.
Con nota del 25.1.2026 la società TU negava l’accesso.
Contro tale diniego era proposto il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.
Si costituivano in giudizio TU ed NT, concludendo entrambe per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 14.4.2026, presenti i soli difensori della resistente, la causa era discussa e spedita in decisione.
2.1 La parte resistente e quella controinteressata hanno rilevato dapprima l’inapplicabilità della disciplina sull’accesso documentale di cui alla legge n. 241 del 1990 nella presente fattispecie.
Entrambe evidenziano che TU è una società di diritto privato che presta servizi alle imprese su base esclusivamente negoziale e che la sua attività è disciplinata esclusivamente dal rapporto contrattuale instaurato con i propri clienti (ex art. 1321 del codice civile), senza alcun esercizio neppure mediato di poteri amministrativi.
Ne consegue che non si applica a TU la previsione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990 e neppure l’art. 22, comma 1, lettera d ) e lettera e ) della stessa legge, che ne prevede invece l’applicazione a tutti i soggetti svolgenti una « attività di pubblico interesse ».
L’esponente replica facendo riferimento all’ordinanza collegiale del TAR Campania, Napoli, Sezione VII, n. 203 del 2023 la quale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2013, ha ritenuto ammissibile l’accesso agli atti di una società di diritto privato rilasciante certificazioni da produrre nelle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici.
2.2 Una ulteriore eccezione proposta dalle parti intimate è quella circa la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione dei documenti richiesti così come previsto invece dall’art. 22, comma 1, lettera b ) della legge n. 241 del 1990.
Tale eccezione, che i difensori della resistente hanno ribadito con forza nel corso della discussione orale all’udienza del 14.4.2026, merita accoglimento, sicché il Collegio può decidere la presente controversia sulla base dell’eccezione di più facile e pronta trattazione (c.d. ragione più liquida).
La società istante opera nella produzione di contenitori in plastica e chiede l’accesso agli atti relativi alla certificazione di una impresa concorrente sulla base del solo argomento che NT avrebbe prodotto la certificazione di cui è causa in una serie di appalti pubblici.
A detta di TU e della controinteressata non vi sarebbe alcuna prova di un interesse concreto ed attuale all’esibizione dei documenti, attesa la genericità delle affermazioni sul punto della società esponente.
Quest’ultima, nelle proprie repliche, richiama documentazione da essa depositata in vista dell’udienza camerale del 14.4.2026 e sostiene di avere partecipato con la controinteressata alla medesima gara pubblica, nella quale NT si è collocata prima in graduatoria davanti alla ricorrente (cfr. i documenti di quest’ultima depositati il 24.3.2026).
L’esponente chiede quindi l’applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 sostenendo che l’accesso sarebbe necessario per la difesa dei propri interessi giuridici.
Tale argomentazione non convince però il Tribunale, posto che Jcoplastic avrà certamente partecipato alla gara alla quale fa riferimento ma non risulta che la stessa abbia proposto un rituale ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione a NT, facendo valere con il medesimo ricorso degli ipotetici vizi della certificazione di cui è causa.
Fra l’altro, la gara cui è fatto riferimento è stata aggiudicato lo scorso 23.12.2025 per cui risulta ormai ampiamente scaduto il termine di cui all’art. 120 del c.p.a. per l’impugnazione dell’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo.
Il c.d. accesso difensivo di cui all’art. 24 comma 7 succitato (ma per gli appalti pubblici si veda l’art. 35, ultimo comma, del D.Lgs. n. 36 del 2023, codice dei contratti pubblici) presuppone la prova della indispensabilità dell’esibizione per la cura dei propri interessi giuridici ma nel caso di specie tale prova manca totalmente, posto che la ricorrente si limita a provare di avere preso parte ad una gara, senza altro addurre (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 2931 del 2026).
Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, che assume un carattere meramente emulativo e che deve quindi essere interamente respinto.
3. La novità e la peculiarità delle questioni trattate inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TA, Presidente
NI NI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NI | RI TA |
IL SEGRETARIO