TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 635
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 1808 D.Lgs 66/2010 al personale in missione all'estero come Esperto Nazionale Distaccato (END)

    Il Collegio ritiene che il personale END operi esclusivamente nell'interesse dell'organismo internazionale ospitante e non nell'esclusivo interesse dell'amministrazione di provenienza, come richiesto dall'art. 1808 D.Lgs 66/2010. Inoltre, gli END percepiscono già un'indennità di soggiorno a carico dell'organismo ospitante, che copre i disagi e i rischi collegati all'impiego. La giurisprudenza citata (Consiglio di Stato, Tar Lazio) conferma questa interpretazione.

  • Accolto
    Legittimità del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Il parere del MEF, che distingue tra personale inviato in missione per conto dell'amministrazione di provenienza e personale END operante per l'organismo internazionale, è ritenuto fondato e coerente con l'interpretazione giurisprudenziale.

  • Rigettato
    Conseguenza del rigetto delle domande principali

    L'annullamento degli atti preliminari, connessi o consequenziali è subordinato all'accoglimento della domanda principale di annullamento del diniego dell'indennità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 635
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 635
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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