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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10578/2023 promossa da:
, difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1
attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Erica Violante;
Controparte_1
, contumace Parte_2
convenuti nonché contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Parte_1
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l'avv. ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “accertare
[...] Parte_2
e dichiarare l'avvenuto dispiegarsi di condotte dolose cagionanti un danno ingiusto ad opera dei convenuti e per l'effetto condannare in solido il sig. il sig. CP_1 Pt_2 Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di € 26000 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Parte_2 condannare il solo sig. al pagamento della ulteriore somma ritenuta equitativa dal Controparte_1
giudicante per i danni alla sfera intima dell'attore a seguito della condotta criminale spiegata;
trasmettere alla Procura della Repubblica di Bari tutti gli atti di causa”.
A sostegno della domanda parte attorea ha allegato che: con sentenza n.5954/2022 del Tribunale di
Bari il convenuto, , veniva condannato per il reato ex artt. 81 e 614 c.p.; il Controparte_1
giudicante asseverava che il , durante una delle plurime violazioni di domicilio “aveva CP_1
consultato il fascicolo legale e scattato foto del contenuto, reale movente degli accessi mentre il
espletava funzioni di vedetta, collocato sull'uscio”; la sentenza resa dal Tribunale di Bari a Per_1
conclusione del giudizio pendente tra l'odierno attore e il padre del , avente ad oggetto il CP_1
contratto di locazione concluso tra le parti, veniva appellata innanzi alla Corte di Appello di Bari ed il relativo giudizio era rubricato al n. 64172019 RG;
la prova della effettiva regolazione del contratto di locazione intercorso tra le parti sarebbe stata custodita in un fascicolo appreso dal . CP_1
Il ha dedotto di non aver potuto “godere dell'appartamento del , al canone Pt_1 CP_1
registrato di euro 350 dal 20 settembre 2017 incluso, sino al 19 settembre 2024, dovendo sopportare
i canoni superiori dell'appartamento locato alla via sparano da bari 126 fino al 31 maggio 2021, pari ad euro 950, inclusi oneri condominiali e dal 1giugno 2021 ad oggi, dell'appartamento locato alla via niccolo piccinni n. 65 con canone di euro 1250, inclusi oneri condominiali”.
Con comparsa depositata il 19.12.2023 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
rappresentato che, la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1758/2022, confermava la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado ed accertava il carattere transitorio del contratto di locazione intercorso tra e . Ha aggiunto di aver fatto accesso Parte_1 Parte_3 nell'appartamento come da previsione contrattuale e di esser stato condannato per tale condotta, in sede penale, con sentenza oggetto di appello;
la pronuncia resa a conclusione del giudizio penale lo condannava, altresì, al ristoro del danno patito dall'attore in misura pari ad euro 4.000,00.
Il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per omessa ed incerta determinazione dell'oggetto della domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato evocato in proprio e non nella qualità di erede di , locatore del . Ha, altresì, eccepito il Parte_3 Pt_1
bis in idem in quanto la natura transitoria del contratto veniva accertata in via definitiva dalla Corte di Appello di Bari. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha domandato il rigetto.
Con decreto reso il 27.12.2023, da intendersi quivi richiamato, è stata dichiara la nullità dell'atto di citazione per la omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e delle poste risarcitorie, indicate solo nominativamente;
è stato, dunque, assegnato a parte attorea termine per la integrazione della domanda, in relazione ai profili indicati in parte motiva nei confronti del convenuto costituito, e per la rinnovazione della stessa nei confronti di , Parte_2
convenuto non costituito, ai sensi del disposto di cui all'art. 164 c.p.c.
Con comparsa depositata il 08.02.2024 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_2
domanda attorea ed allegando: “Quanto all'interesse legittimo dell'odierno interventore ad adiuvandum esso è incardinato dal fatto che il custode del video era/è il dott. e che Controparte_2
l'irrecuperabilita è stata dovuta a imperizia dello stesso che ha dimenticato le chiavi d'accesso al supporto digitale ove il video era contenuto, id est uno smartphone iphone di sua proprietà, causandone il blocco (locked system) notoriamente protetto dai sistemi privacy di Apple inc. e violabile solo da un costoso software di , previo invio fisico dello smartphone a tale CP_3
azienda. Tanto espone il custode a future possibili azioni di danno da parte dell'attore versus l'interventore. Il fatto vero è dato dall'accordo (avvenuto in sede e al tempo della sottoscrizione del contratto di locazione il 19.9.2016) alla presenza congiunta di (1), Controparte_1 Parte_2
(2), e ed in parte di (3) detto sul Parte_1 Controparte_2 Parte_4 Per_1
pagamento di canone mensile di euro 750 mensili, 400 in nero, per un contratto locatizio solo simulativamente semestrale ma invero pluriennale. Tanto è contenuto indefettibilmente nel video dell'incontro registrato il 19.9.2016 legittimamente da . La violazione di domicilio in data Pt_1
13.6.2017 da parte di e l'apprensione del contenuto del fascicolo (cristallizzato in Controparte_1
video ed in sentenza penale)”.
In data 14.2.2024 parte attorea ha rinnovato l'atto di citazione. Ha, quindi, chiesto il ristoro del danno da responsabilità precontrattuale [“ è responsabile ex art. 1337 c.c. a titolo di Controparte_1
responsabilità precontrattuale per aver indotto in trattative iniziate il 19.9.2016 Parte_1
per la conclusione del contratto di locazione decorrente dal 19.3.2017 al 18.3.2021 oltre rinnovo fino al 18.3.2025, con locatore e conduttore , avendo indotto Controparte_1 Parte_1
l'altra parte a fare affidamento sulla conclusione del contratto, ricorrendo inoltre come il recesso dalle trattative sia stato ingiustificato, poiché dal 19.9.2016 alcuna turbativa, né inadempimento, né mala fede sia occorsa nel rapporto tra le parti né nella concorrente relazione contrattuale tra il
e ”] ed esperito domanda di revocazione della pronuncia di accertamento Pt_1 Parte_3
della natura transitoria del contratto di locazione. Ha, altresì, avanzato domanda risarcitoria correlata alla violazione del domicilio ed all'aver reso, i convenuti, falsa testimonianza chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Con comparsa depositata il 27.6.2024 si è costituito in giudizio che ha, Controparte_1
preliminarmente, eccepito la nullità/inammissibilità della intervenuta integrazione dell'atto introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 163 c. 2 c.p.c.; ha reiterato le eccezioni preliminari già spiegate, mentre nel merito ha domandato il rigetto della domanda. Con provvedimento reso l'11.7.2024 è stata dichiarata la contumacia di . Parte_2
Con provvedimento del 9.10.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al fine del preventivo vaglio delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, con termine per il deposito di note conclusive.
Le domande avanzate dal in sede di integrazione e rinnovazione della citazione: Parte_1
di: “RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA' PRE CONTRATTUALE SUBORDINATO” pag.
8; “DOMANDA DI REVOCAZIONE” pagg. 8 e ss.; “DOMANDA DI REVOCAZIONE
SUBORDINATA” pagg. 9 e ss.; “RISARCIMENTO DANNI PER FALSA TESTIMONIANZA” pagg. 12 e ss. sono inammissibili.
Con il provvedimento reso il 27.12.2023 è stata disposta la integrazione e rinnovazione dell'atto introduttivo “ai sensi del disposto di cui all'art. 164 c. 4 c.p.c. in relazione sia al disposto di cui all'art. 163 c. 3 n. 3) c.p.c. “determinazione della cosa oggetto della domanda” che di cui all'art. 163 c. 3 n.
4) c.p.c. “esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” stanti:- la omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
- la omessa indicazione delle poste risarcitorie, indicate solo nominativamente (in relazione al disposto di cui all'art. 163 c. 3 n. 3 c.p.c.)”.
L'attore in sede di integrazione e rinnovazione ha introdotto domande all'evidenza esulanti da quelle originariamente avanzate;
queste ultime si sostanziano: nel danno patrimoniale sofferto per l'inadempimento contrattuale [“orbene essendo stato tale pactum poi disatteso dal , che CP_1
procedeva a richiedere la finita locazione al termine dei sei mesi, non vi è dubbio alcuno che quel contratto registrato dovesse valere sia per l'appunto ex lege (D.M. 30/12/2002) sia per inalterata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 4075 del 20.02.2014) e che quel contratto dovesse valere per anni 4 + 4, al canone registrato]; nel nocumento patito per non aver potuto “godere dell'appartamento del , al canone registrato di euro 350 dal 20 settembre 2017 incluso, CP_1 sino al 19 settembre 2024, dovendo sopportare i canoni superiori dell'appartamento locato alla via sparano da bari 126 fino al 31 maggio 2021, pari ad euro 950, inclusi oneri condominiali e dal 1 giugno 2021 ad oggi, dell'appartamento locato alla via niccolo piccinni n. 65 con canone di euro
1250, inclusi oneri condominiali”; nel “danno alla sfera intima (…) si rinviene nella violazione della privacy ex d.lgs n.196 del 2003 e succ. mod.”.
I menzionati profili, sebbene con diciture diverse da quelle originariamente adoperate, si sostanziano nella domanda, avanzata in sede di rinnovazione/integrazione, di risarcimento per responsabilità precontrattuale (§ A da A.1 ad A.35) e di risarcimento per violazione del domicilio (§B da B.1 a B.19)
e perimetrano l'oggetto del giudizio.
Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha allargato le maglie dell'emendatio consentita entro il primo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.- cfr. C. SU n. 12310/2015 [“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”]; in applicazione dei dettami della Corte di Cassazione, le nuove domande avanzate dall'attore, in sede di rinnovazione/integrazione dell'atto introduttivo, rappresentano, invero, una mutatio libelli.
Anche a voler fare riferimento al concetto di “connessione” utilizzato dalle Sezioni Unite, i nuovi temi d'indagine appaiono del tutto privi di collegamento con la originaria causa petendi ad eccezione che in relazione ai profili previamente delineati [responsabilità contrattuale, danno da violazione della privacy]
Le ulteriori doglianze sviluppate, peraltro in maniera aspecifica, non evidenziano nessi con quanto originariamente allegato, salvo che per la circostanza, invero non sufficiente e non dirimente, di riferirsi alla medesima vicenda contrattuale, da intendersi in senso lato (in quanto comprendente la fase di formazione del negozio, gli eventi correlati alla esecuzione dello stesso, la fase patologica e le vicende giudiziarie connesse sia in sede penale che civile).
In caso analogo, peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare “Esigenze di completezza impongono di rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 183 cod. proc. civ., comma 4, nel testo novellato applicabile nella specie, consente all'attore anche di immutare la domanda nella prima udienza di trattazione, ma solo se tale modifica "trovi giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio" (cfr. Cass. n. 5390/2006).
Sono qualificabili eccezioni in senso proprio quelle che introducono in causa fatti impeditivi, modificativi o estintivi della domanda e non già mere difese, e controdeduzioni dirette a contestare l'avversa pretesa” (cfr. C. n. n. 27515/2008; conf. C. n. 1397572013; C. n. 5345/06).
Va disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto le originarie domande avanzate da parte attorea.
La presente sentenza non è definitiva, essendo pronunciata ai sensi dell'art. 279, c. 2, n. 4) c.p.c.: ne deriva l'impossibilità di provvedere sulle spese con la presente pronuncia, dal momento che sulle stesse deve statuirsi con la sentenza conclusiva del giudizio (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di: “risarcimento per responsabilità precontrattuale subordinato”; “revocazione”; “revocazione subordinata”; “danni per falsa testimonianza”;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10578/2023 promossa da:
, difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1
attore contro
, con il patrocinio dell'avv. Erica Violante;
Controparte_1
, contumace Parte_2
convenuti nonché contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Parte_1
terzo intervenuto
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato l'avv. ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “accertare
[...] Parte_2
e dichiarare l'avvenuto dispiegarsi di condotte dolose cagionanti un danno ingiusto ad opera dei convenuti e per l'effetto condannare in solido il sig. il sig. CP_1 Pt_2 Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di € 26000 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Parte_2 condannare il solo sig. al pagamento della ulteriore somma ritenuta equitativa dal Controparte_1
giudicante per i danni alla sfera intima dell'attore a seguito della condotta criminale spiegata;
trasmettere alla Procura della Repubblica di Bari tutti gli atti di causa”.
A sostegno della domanda parte attorea ha allegato che: con sentenza n.5954/2022 del Tribunale di
Bari il convenuto, , veniva condannato per il reato ex artt. 81 e 614 c.p.; il Controparte_1
giudicante asseverava che il , durante una delle plurime violazioni di domicilio “aveva CP_1
consultato il fascicolo legale e scattato foto del contenuto, reale movente degli accessi mentre il
espletava funzioni di vedetta, collocato sull'uscio”; la sentenza resa dal Tribunale di Bari a Per_1
conclusione del giudizio pendente tra l'odierno attore e il padre del , avente ad oggetto il CP_1
contratto di locazione concluso tra le parti, veniva appellata innanzi alla Corte di Appello di Bari ed il relativo giudizio era rubricato al n. 64172019 RG;
la prova della effettiva regolazione del contratto di locazione intercorso tra le parti sarebbe stata custodita in un fascicolo appreso dal . CP_1
Il ha dedotto di non aver potuto “godere dell'appartamento del , al canone Pt_1 CP_1
registrato di euro 350 dal 20 settembre 2017 incluso, sino al 19 settembre 2024, dovendo sopportare
i canoni superiori dell'appartamento locato alla via sparano da bari 126 fino al 31 maggio 2021, pari ad euro 950, inclusi oneri condominiali e dal 1giugno 2021 ad oggi, dell'appartamento locato alla via niccolo piccinni n. 65 con canone di euro 1250, inclusi oneri condominiali”.
Con comparsa depositata il 19.12.2023 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
rappresentato che, la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1758/2022, confermava la pronuncia resa all'esito del giudizio di primo grado ed accertava il carattere transitorio del contratto di locazione intercorso tra e . Ha aggiunto di aver fatto accesso Parte_1 Parte_3 nell'appartamento come da previsione contrattuale e di esser stato condannato per tale condotta, in sede penale, con sentenza oggetto di appello;
la pronuncia resa a conclusione del giudizio penale lo condannava, altresì, al ristoro del danno patito dall'attore in misura pari ad euro 4.000,00.
Il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per omessa ed incerta determinazione dell'oggetto della domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato evocato in proprio e non nella qualità di erede di , locatore del . Ha, altresì, eccepito il Parte_3 Pt_1
bis in idem in quanto la natura transitoria del contratto veniva accertata in via definitiva dalla Corte di Appello di Bari. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui ha domandato il rigetto.
Con decreto reso il 27.12.2023, da intendersi quivi richiamato, è stata dichiara la nullità dell'atto di citazione per la omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e delle poste risarcitorie, indicate solo nominativamente;
è stato, dunque, assegnato a parte attorea termine per la integrazione della domanda, in relazione ai profili indicati in parte motiva nei confronti del convenuto costituito, e per la rinnovazione della stessa nei confronti di , Parte_2
convenuto non costituito, ai sensi del disposto di cui all'art. 164 c.p.c.
Con comparsa depositata il 08.02.2024 si è costituito in giudizio aderendo alla Controparte_2
domanda attorea ed allegando: “Quanto all'interesse legittimo dell'odierno interventore ad adiuvandum esso è incardinato dal fatto che il custode del video era/è il dott. e che Controparte_2
l'irrecuperabilita è stata dovuta a imperizia dello stesso che ha dimenticato le chiavi d'accesso al supporto digitale ove il video era contenuto, id est uno smartphone iphone di sua proprietà, causandone il blocco (locked system) notoriamente protetto dai sistemi privacy di Apple inc. e violabile solo da un costoso software di , previo invio fisico dello smartphone a tale CP_3
azienda. Tanto espone il custode a future possibili azioni di danno da parte dell'attore versus l'interventore. Il fatto vero è dato dall'accordo (avvenuto in sede e al tempo della sottoscrizione del contratto di locazione il 19.9.2016) alla presenza congiunta di (1), Controparte_1 Parte_2
(2), e ed in parte di (3) detto sul Parte_1 Controparte_2 Parte_4 Per_1
pagamento di canone mensile di euro 750 mensili, 400 in nero, per un contratto locatizio solo simulativamente semestrale ma invero pluriennale. Tanto è contenuto indefettibilmente nel video dell'incontro registrato il 19.9.2016 legittimamente da . La violazione di domicilio in data Pt_1
13.6.2017 da parte di e l'apprensione del contenuto del fascicolo (cristallizzato in Controparte_1
video ed in sentenza penale)”.
In data 14.2.2024 parte attorea ha rinnovato l'atto di citazione. Ha, quindi, chiesto il ristoro del danno da responsabilità precontrattuale [“ è responsabile ex art. 1337 c.c. a titolo di Controparte_1
responsabilità precontrattuale per aver indotto in trattative iniziate il 19.9.2016 Parte_1
per la conclusione del contratto di locazione decorrente dal 19.3.2017 al 18.3.2021 oltre rinnovo fino al 18.3.2025, con locatore e conduttore , avendo indotto Controparte_1 Parte_1
l'altra parte a fare affidamento sulla conclusione del contratto, ricorrendo inoltre come il recesso dalle trattative sia stato ingiustificato, poiché dal 19.9.2016 alcuna turbativa, né inadempimento, né mala fede sia occorsa nel rapporto tra le parti né nella concorrente relazione contrattuale tra il
e ”] ed esperito domanda di revocazione della pronuncia di accertamento Pt_1 Parte_3
della natura transitoria del contratto di locazione. Ha, altresì, avanzato domanda risarcitoria correlata alla violazione del domicilio ed all'aver reso, i convenuti, falsa testimonianza chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in atti.
Con comparsa depositata il 27.6.2024 si è costituito in giudizio che ha, Controparte_1
preliminarmente, eccepito la nullità/inammissibilità della intervenuta integrazione dell'atto introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 163 c. 2 c.p.c.; ha reiterato le eccezioni preliminari già spiegate, mentre nel merito ha domandato il rigetto della domanda. Con provvedimento reso l'11.7.2024 è stata dichiarata la contumacia di . Parte_2
Con provvedimento del 9.10.2024 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al fine del preventivo vaglio delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, con termine per il deposito di note conclusive.
Le domande avanzate dal in sede di integrazione e rinnovazione della citazione: Parte_1
di: “RISARCIMENTO PER RESPONSABILITA' PRE CONTRATTUALE SUBORDINATO” pag.
8; “DOMANDA DI REVOCAZIONE” pagg. 8 e ss.; “DOMANDA DI REVOCAZIONE
SUBORDINATA” pagg. 9 e ss.; “RISARCIMENTO DANNI PER FALSA TESTIMONIANZA” pagg. 12 e ss. sono inammissibili.
Con il provvedimento reso il 27.12.2023 è stata disposta la integrazione e rinnovazione dell'atto introduttivo “ai sensi del disposto di cui all'art. 164 c. 4 c.p.c. in relazione sia al disposto di cui all'art. 163 c. 3 n. 3) c.p.c. “determinazione della cosa oggetto della domanda” che di cui all'art. 163 c. 3 n.
4) c.p.c. “esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” stanti:- la omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
- la omessa indicazione delle poste risarcitorie, indicate solo nominativamente (in relazione al disposto di cui all'art. 163 c. 3 n. 3 c.p.c.)”.
L'attore in sede di integrazione e rinnovazione ha introdotto domande all'evidenza esulanti da quelle originariamente avanzate;
queste ultime si sostanziano: nel danno patrimoniale sofferto per l'inadempimento contrattuale [“orbene essendo stato tale pactum poi disatteso dal , che CP_1
procedeva a richiedere la finita locazione al termine dei sei mesi, non vi è dubbio alcuno che quel contratto registrato dovesse valere sia per l'appunto ex lege (D.M. 30/12/2002) sia per inalterata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 4075 del 20.02.2014) e che quel contratto dovesse valere per anni 4 + 4, al canone registrato]; nel nocumento patito per non aver potuto “godere dell'appartamento del , al canone registrato di euro 350 dal 20 settembre 2017 incluso, CP_1 sino al 19 settembre 2024, dovendo sopportare i canoni superiori dell'appartamento locato alla via sparano da bari 126 fino al 31 maggio 2021, pari ad euro 950, inclusi oneri condominiali e dal 1 giugno 2021 ad oggi, dell'appartamento locato alla via niccolo piccinni n. 65 con canone di euro
1250, inclusi oneri condominiali”; nel “danno alla sfera intima (…) si rinviene nella violazione della privacy ex d.lgs n.196 del 2003 e succ. mod.”.
I menzionati profili, sebbene con diciture diverse da quelle originariamente adoperate, si sostanziano nella domanda, avanzata in sede di rinnovazione/integrazione, di risarcimento per responsabilità precontrattuale (§ A da A.1 ad A.35) e di risarcimento per violazione del domicilio (§B da B.1 a B.19)
e perimetrano l'oggetto del giudizio.
Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha allargato le maglie dell'emendatio consentita entro il primo termine ex art. 183 comma VI c.p.c.- cfr. C. SU n. 12310/2015 [“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”]; in applicazione dei dettami della Corte di Cassazione, le nuove domande avanzate dall'attore, in sede di rinnovazione/integrazione dell'atto introduttivo, rappresentano, invero, una mutatio libelli.
Anche a voler fare riferimento al concetto di “connessione” utilizzato dalle Sezioni Unite, i nuovi temi d'indagine appaiono del tutto privi di collegamento con la originaria causa petendi ad eccezione che in relazione ai profili previamente delineati [responsabilità contrattuale, danno da violazione della privacy]
Le ulteriori doglianze sviluppate, peraltro in maniera aspecifica, non evidenziano nessi con quanto originariamente allegato, salvo che per la circostanza, invero non sufficiente e non dirimente, di riferirsi alla medesima vicenda contrattuale, da intendersi in senso lato (in quanto comprendente la fase di formazione del negozio, gli eventi correlati alla esecuzione dello stesso, la fase patologica e le vicende giudiziarie connesse sia in sede penale che civile).
In caso analogo, peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare “Esigenze di completezza impongono di rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 183 cod. proc. civ., comma 4, nel testo novellato applicabile nella specie, consente all'attore anche di immutare la domanda nella prima udienza di trattazione, ma solo se tale modifica "trovi giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio" (cfr. Cass. n. 5390/2006).
Sono qualificabili eccezioni in senso proprio quelle che introducono in causa fatti impeditivi, modificativi o estintivi della domanda e non già mere difese, e controdeduzioni dirette a contestare l'avversa pretesa” (cfr. C. n. n. 27515/2008; conf. C. n. 1397572013; C. n. 5345/06).
Va disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto le originarie domande avanzate da parte attorea.
La presente sentenza non è definitiva, essendo pronunciata ai sensi dell'art. 279, c. 2, n. 4) c.p.c.: ne deriva l'impossibilità di provvedere sulle spese con la presente pronuncia, dal momento che sulle stesse deve statuirsi con la sentenza conclusiva del giudizio (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di: “risarcimento per responsabilità precontrattuale subordinato”; “revocazione”; “revocazione subordinata”; “danni per falsa testimonianza”;
- rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva la decisione sulle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco