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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94589 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 94589, notificatogli in data 27.6.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento, per i motivi appresso indicati. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Le censure riguardano i seguenti cespiti: 1) fabbricato sito in Taranto, Indirizzo_1, foglio di mappa_, p.lla_, sub_) area fabbricabile, di cui al foglio di mappa_, p.lla_; 3) aree fabbricabili, di cui al foglio di mappa_, p.lle_.
L'imu riguardante il fabbricato sub n. 1) risulta tempestivamente pagata, come documentato in atti, per cui nulla è dovuto al riguardo. L'area indicata al punto sub n.2) risulta espropriata numerosi anni addietro, come confermato nell'allegata sentenza del tribunale di Taranto, sicché v'è difetto di soggettività passiva. Le aree indicate al punto sub n. 3) sono destinate a “verde di rispetto”, secondo il P.R.G., nonché incluse in uno dei
Siti di Interesse Nazionale, caratterizzati notoriamente da un alto indice di contaminazione ed inquinamento
( art. 242 d.lg.vo 152/2006) e, quindi, necessitanti di specifiche opere di bonifica, prima di qualsiasi intervento
(TAR Trento, sent. N. 382/2013), che, comunque, nella fattispecie non potrebbe andare al di là del “verde di rispetto”,come da allegato certificato di destinazione urbanistica. E' indubbio che lo stato di contaminazione dei terreni e la previa bonifica incidano pesantemente in negativo sul valore attuale dei terreni, facendolo retrocedere a livelli che potrebbero essere persino inferiori a quello dei terreni agricoli sani.
Senza considerare la destinazione futura comunque vincolata (verde di rispetto), ragion per cui si ritiene equa la qualificazione e la quantificazione impositiva come terreni agricoli attribuita dal contribuente in sede di versamento del tributo. Il Comune di Taranto, per il principio della soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente;
spese, equitativamente compensate di ½, per la particolarità del caso trattato, possono liquidarsi, al netto della compensazione, in complessivi euro 400,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre oneri accessori e rimborso del c.u., da distrarsi in favore del difensore, avv. Difensore_1, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, con riferimento alla ripresa tributaria dei cespiti sopra specificati. Spese come in motivazione. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1340/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 94589 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2019 n. 94589, notificatogli in data 27.6.2025 dal Comune di Taranto, invocandone l'annullamento, per i motivi appresso indicati. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Le censure riguardano i seguenti cespiti: 1) fabbricato sito in Taranto, Indirizzo_1, foglio di mappa_, p.lla_, sub_) area fabbricabile, di cui al foglio di mappa_, p.lla_; 3) aree fabbricabili, di cui al foglio di mappa_, p.lle_.
L'imu riguardante il fabbricato sub n. 1) risulta tempestivamente pagata, come documentato in atti, per cui nulla è dovuto al riguardo. L'area indicata al punto sub n.2) risulta espropriata numerosi anni addietro, come confermato nell'allegata sentenza del tribunale di Taranto, sicché v'è difetto di soggettività passiva. Le aree indicate al punto sub n. 3) sono destinate a “verde di rispetto”, secondo il P.R.G., nonché incluse in uno dei
Siti di Interesse Nazionale, caratterizzati notoriamente da un alto indice di contaminazione ed inquinamento
( art. 242 d.lg.vo 152/2006) e, quindi, necessitanti di specifiche opere di bonifica, prima di qualsiasi intervento
(TAR Trento, sent. N. 382/2013), che, comunque, nella fattispecie non potrebbe andare al di là del “verde di rispetto”,come da allegato certificato di destinazione urbanistica. E' indubbio che lo stato di contaminazione dei terreni e la previa bonifica incidano pesantemente in negativo sul valore attuale dei terreni, facendolo retrocedere a livelli che potrebbero essere persino inferiori a quello dei terreni agricoli sani.
Senza considerare la destinazione futura comunque vincolata (verde di rispetto), ragion per cui si ritiene equa la qualificazione e la quantificazione impositiva come terreni agricoli attribuita dal contribuente in sede di versamento del tributo. Il Comune di Taranto, per il principio della soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente;
spese, equitativamente compensate di ½, per la particolarità del caso trattato, possono liquidarsi, al netto della compensazione, in complessivi euro 400,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre oneri accessori e rimborso del c.u., da distrarsi in favore del difensore, avv. Difensore_1, dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato, con riferimento alla ripresa tributaria dei cespiti sopra specificati. Spese come in motivazione. Taranto, 28.1.2026 Il Presidente estensore