Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 134
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    IMU fabbricato sub n. 1

    L'IMU riguardante il fabbricato sub n. 1) risulta tempestivamente pagata, come documentato in atti, per cui nulla è dovuto al riguardo.

  • Accolto
    Area sub n. 2

    L'area indicata al punto sub n.2) risulta espropriata numerosi anni addietro, come confermato nell'allegata sentenza del tribunale di Taranto, sicché v'è difetto di soggettività passiva.

  • Accolto
    Aree sub n. 3

    Le aree indicate al punto sub n. 3) sono destinate a “verde di rispetto”, secondo il P.R.G., nonché incluse in uno dei Siti di Interesse Nazionale, caratterizzati notoriamente da un alto indice di contaminazione ed inquinamento (art. 242 d.lg.vo 152/2006) e, quindi, necessitanti di specifiche opere di bonifica, prima di qualsiasi intervento (TAR Trento, sent. N. 382/2013), che, comunque, nella fattispecie non potrebbe andare al di là del “verde di rispetto”,come da allegato certificato di destinazione urbanistica. E' indubbio che lo stato di contaminazione dei terreni e la previa bonifica incidano pesantemente in negativo sul valore attuale dei terreni, facendolo retrocedere a livelli che potrebbero essere persino inferiori a quello dei terreni agricoli sani. Senza considerare la destinazione futura comunque vincolata (verde di rispetto), ragion per cui si ritiene equa la qualificazione e la quantificazione impositiva come terreni agricoli attribuita dal contribuente in sede di versamento del tributo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 134
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 134
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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