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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2782/2024 R.G. sul ricorso depositato il 31/05/2024 proposto da (difesa dall' avv. Giuseppe Pelle) Parte_1 nei confronti di ( difeso da Controparte_1 avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) viste le note scritte della parte ricorrente,
così definitivamente provvedendo:
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze opposte.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
• accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative oggi opposte da parte dell' , per violazione dell'art. 14 L. CP_1
689/1981 e per gli altri motivi indicati in narrativa, e, conseguentemente:
• annullare le ordinanze di ingiunzione n. OI-001855740 e n. OI001384256, notificate in data
07.05.2024.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva sinteticamente che: la ricorrente ha ricevuto, in data 07.05.2024, le seguenti ordinanze– ingiunzione:
1 1. N. OI-001855740 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.25/09/2019.0335745 del CP_1
25.09.2019, riferito all'anno 2018 - somma richiesta euro 6.923,55
2. N. OI-001384256 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.18/10/2018.0348849 del CP_1
18.10.2018, riferito all'anno 2017 – somma richiesta euro 1.831,95 che, per mezzo di tali ordinanze ingiunzioni, l' ha intimato all'odierna parte istante, quale titolare dell'omonima/e ditta/e CP_1 individuale/i, il pagamento dell'importo COMPLESSIVO di euro 8.755,5 a titolo di “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, presunta omissione riferita alle annualità 2017 e 2018; che a tal proposito, la scrivente difesa rammenta a se stessa come il D. Lgs. 8/2016, in vigore dal
06.02.2016, ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa consistente nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di euro 10.000,00, stabilendo che se l'importo omesso non è superiore ad euro 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; che, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 del Decreto Legge n. 48/2023, conv. in Legge n. 85 del 2023, il Governo è intervenuto modificando l'art. 2, comma 1-bis, del D.l. n. 463/1983, convertito successivamente dalla Legge n. 638/1983 e, per effetto di tale modifica, introdotta dal comma 1 dell'articolo 23, dal
5 maggio 2023 la sanzione amministrativa applicabile ai sensi di tale disposizione, già prevista da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per le omissioni il cui importo annuo non supera la soglia dei
10.000,00 euro di contributo non versato, è stata fissata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
che il procedimento sanzionatorio azionato nei confronti dell'odierna parte ricorrente, oggi in contestazione, è evidentemente illegittimo in quanto posto in essere in violazione dell'art. 14 L.
689/1981 che impone - pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata - alla P.A. di notificare gli estremi di tale violazione, a pena di decadenza, entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano;
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanze ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2017 e 2018 .
2 Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Le ordinanze ingiunzione risultano notificate il 7.5.2024 .
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
L' opposizione è tempestiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con atti di accertamento notificati il 12.11.2018 e il 7.10.
2019.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame CP_ L' nulla riscontra sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
3 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Spese
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 8.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4 5
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2782/2024 R.G. sul ricorso depositato il 31/05/2024 proposto da (difesa dall' avv. Giuseppe Pelle) Parte_1 nei confronti di ( difeso da Controparte_1 avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) viste le note scritte della parte ricorrente,
così definitivamente provvedendo:
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze opposte.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
• accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dei procedimenti sanzionatori in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere le sanzioni amministrative oggi opposte da parte dell' , per violazione dell'art. 14 L. CP_1
689/1981 e per gli altri motivi indicati in narrativa, e, conseguentemente:
• annullare le ordinanze di ingiunzione n. OI-001855740 e n. OI001384256, notificate in data
07.05.2024.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva sinteticamente che: la ricorrente ha ricevuto, in data 07.05.2024, le seguenti ordinanze– ingiunzione:
1 1. N. OI-001855740 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.25/09/2019.0335745 del CP_1
25.09.2019, riferito all'anno 2018 - somma richiesta euro 6.923,55
2. N. OI-001384256 – relativa ad atto di accertamento n. .6700.18/10/2018.0348849 del CP_1
18.10.2018, riferito all'anno 2017 – somma richiesta euro 1.831,95 che, per mezzo di tali ordinanze ingiunzioni, l' ha intimato all'odierna parte istante, quale titolare dell'omonima/e ditta/e CP_1 individuale/i, il pagamento dell'importo COMPLESSIVO di euro 8.755,5 a titolo di “Mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali,” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, presunta omissione riferita alle annualità 2017 e 2018; che a tal proposito, la scrivente difesa rammenta a se stessa come il D. Lgs. 8/2016, in vigore dal
06.02.2016, ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa consistente nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di euro 10.000,00, stabilendo che se l'importo omesso non è superiore ad euro 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00; che, inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 23 del Decreto Legge n. 48/2023, conv. in Legge n. 85 del 2023, il Governo è intervenuto modificando l'art. 2, comma 1-bis, del D.l. n. 463/1983, convertito successivamente dalla Legge n. 638/1983 e, per effetto di tale modifica, introdotta dal comma 1 dell'articolo 23, dal
5 maggio 2023 la sanzione amministrativa applicabile ai sensi di tale disposizione, già prevista da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per le omissioni il cui importo annuo non supera la soglia dei
10.000,00 euro di contributo non versato, è stata fissata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
che il procedimento sanzionatorio azionato nei confronti dell'odierna parte ricorrente, oggi in contestazione, è evidentemente illegittimo in quanto posto in essere in violazione dell'art. 14 L.
689/1981 che impone - pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, ai sensi dell'ultimo comma della norma citata - alla P.A. di notificare gli estremi di tale violazione, a pena di decadenza, entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano;
Si costituiva l' come in epigrafe e contestava la domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanze ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2017 e 2018 .
2 Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
Le ordinanze ingiunzione risultano notificate il 7.5.2024 .
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
L' opposizione è tempestiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con atti di accertamento notificati il 12.11.2018 e il 7.10.
2019.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame CP_ L' nulla riscontra sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
3 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Spese
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 8.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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