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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20/11/2024 e del deposito delle note sostitutive, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2678/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Carlo Cerrito ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
difensore in Falciano del Massico (CE) in Via Fondo Vigna n. 32 RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Enrico CP_1 entile e Antonio D'Avino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo ultimo difensore sito in Castel di Sasso, via Maranisi n. 13 E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Laura Controparte_2 ente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Maddaloni (Ce) alla Via Sant'Eustachio n. 11 RESISTENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 12/03/2019, il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso la sede di Mondragone sita in piazza Bergamo dal CP_1 01.11.2012 al 31.10.17 senza fo adramento;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi della settimana dalle 15:30 alle 19:00; che aveva svolto le mansioni di segreteria, raccolta e conservazione della documentazione in faldoni e/o in via telematica;
che era tenuto ad osservare, sul luogo di lavoro gli ordini e le direttive del titolare Parte_2 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Mar e, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le resistenti, per il periodo dal 01.11.2012 al 31.10.2017 con inquadramento del ricorrente nel livello IV del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, e, per l'effetto, chiedeva di condannare entrambe al pagamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al ricorso, con vittoria di spese di lite con distrazione
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 30.01.2020, si costituiva in giudizio la resistente
[...] la quale eccepiva, preliminarmente, l'insussistenza del rapporto di lavoro, ed il difet CP_1 legittimazione passiva. Di fatto, eccepiva il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio rilevandone il mancato beneficio della prestazione lavorativa per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. Si costituiva, altresì, la che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_2 infondatezza concludend tto. Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
1 ******* Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'azione, proposta, presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo dedotto dal 01.11.2012 al 31.10.2017. Dunque, in tale sede, appare necessario affrontare la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo e valutare se quest'ultimo sia pertanto sussumibile in un rapporto di lavoro di natura subordinata, disconosciuto, invece, dalla parte convenuta. Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione.
Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti. Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015). L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo. Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della
2 retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98). Si rammenti, a tal proposito che, ai fini della distinzione del lavoratore autonomo dal lavoratore subordinato, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata, oltre che in riferimento alla etero-direzione, anche all'intensità della etero-organizzazione della prestazione, specie nei casi di attività lavorativa prestata da un libero professionista, per stabilire se il datore di lavoro (anche pubblico) si sia limitato al coordinamento dell'attività del dipendente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, dal complessivo materiale probatorio acquisito agli atti di causa emerge la insussistenza del vincolo della subordinazione. La prima teste, dipendente della con mansioni di Testimone_1 CP_1 responsabile dei s modelli 730, ha dic o il ricorrente Parte_1
. Nel periodo in cui ho lavorato io, il ricorrente, che ribadisco non conosco, non ha lavorato per la
[...] [...]
. Io ho lavorato presso l'ufficio sito in Caserta via Carlo Sant'Agata n. 16” (cfr. verbale d CP_3
26.04.2023). In particolare, generiche sono state le dichiarazioni del secondo teste , escusso su istanza Tes_2 del ricorrente, cognato dello stesso, che ha dichiarato: “ incontravo il ricorrente a Mondragone, tipo al bar o per strada. Il ricorrente mi diceva che raccoglieva atti per un patronato a Mondragone. Non mi ricordo si mi sono recato o meno presso il posto di lavoro del ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2023). Il teste (dipendente del dall' anno 2004 e successivamente, dall'anno Testimone_3 CP_1
2014, direttore del ha dichiarato: “Non conosco personalmente Il CAF CP_1 Parte_1 [...] CP_ opera su tutto il tramite società di servizi convenzionate con cu contratto;
questi contratti è stato stipulato con la CNA Mediaservice che opera nella provincia di Caserta. Da quello che so quest'ultima società diede al ma non ricordo con precisione la date, intorno al 2016/2018, un incarico di Pt_1 raccolta. Preciso che il ricorrente non è mai stato dipendente della né mai sono state date direttive sulle CP_1 attività di raccolta al e mostratagli in visione la l datata 21.01.2013 prodotta dal Pt_1 ricorrente , il teste ha precisato: “ la lettera in questione è una lettera relativa all'autorizzazione del trattamento dei Contr dati personali che comunque vengono raccolti per conto di . Tale lettera viene data a tutti i soggetti che CP_1 trattano dati personali per conto del . In relazione al CAF di Mondragone preciso che non conosco CP_1 tutte le sedi dislocate su tutto il te presumibilmente di un centro di raccolta sempre riferito alla Mediaservice” (cfr. verbale di udienza del 06.03.2024). Infine il teste escusso su istanza del ricorrente, ha dichiarato: “Ho lavorato insieme al Testimone_4 ricorrente per una ventina di anni dal 1984/1985 fino al 2004 /2005 eravamo guardie giurate. Per tali motivi conosco il ricorrente. Ricordo che poi il ricorrente, intorno al 2012, lavorava presso uno studio con la figlia in Mondragone a Piazza Bergamo. Io andavo a trovarlo e mi ha fatto anche all'Inps la domanda di pensione. Fuori lo studio ricordo che vi era l'insegna (cfr. verbale di udienza del 15.05.2024). Parte_1
Dalle dichiarazioni dei predetti testi emerge con chiarezza che il ricorrente non ha lavorato alle dipendenze delle parti resistenti secondo le modalità dedotte. Difatti, rileva il Tribunale che, anche solo analizzando le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente,
[...]
e , non è emersa, in conclusione, la prova dello svolgimento dell'attività in Tes_5 Testimone_6 r egli elementi tipici della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza del rischio, continuità della prestazione, emanazione di ordini specifici e assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione;
cfr. Cass. 15001/2000). Ed invero, manca ogni richiamo all'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale, all'esercizio del potere disciplinare, di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa da parte del convenuto, attività che, secondo l'insegnamento della Cassazione, deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative.
3 D'altronde, anche in riferimento agli elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione – che assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva – le deposizioni in esame sono del tutto negative. E' certo, come innanzi evidenziato, che la subordinazione non è esclusa dal carattere occasionale della prestazione ma è pur sempre necessario dimostrare la doverosità della prestazione e l'obbligatorietà in quanto eteroimposta. La prova orala effettuata è evidentemente insufficiente circa la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione e circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro come dedotto in ricorso e mancando, peraltro, ogni elemento di natura documentale la domanda non può che essere rigettata.
Pertanto, valutati tutti gli elementi sopra indicati, assorbito ogni altro motivo, non essendo emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro, dedotto in ricorso, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 comma 1 c.c., la domanda volta ad ottenere l'accertamento della subordinazione e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Contr
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente che CP_1 liquida in euro 2.900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente CP_2 che liquida in euro 2.900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in
[...]
del procuratore costituito avv. Laura Tramontano
Si comunichi Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
rapp.to e difeso dall'avvocato Carlo Cerrito ed elettivamente domiciliato presso Parte_1
difensore in Falciano del Massico (CE) in Via Fondo Vigna n. 32 RICORRENTE E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Enrico CP_1 entile e Antonio D'Avino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo ultimo difensore sito in Castel di Sasso, via Maranisi n. 13 E
- in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv. Laura Controparte_2 ente domiciliata presso lo studio legale del suo difensore sito in Maddaloni (Ce) alla Via Sant'Eustachio n. 11 RESISTENTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 12/03/2019, il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso la sede di Mondragone sita in piazza Bergamo dal CP_1 01.11.2012 al 31.10.17 senza fo adramento;
che aveva lavorato dal lunedì al venerdì, tutti i pomeriggi della settimana dalle 15:30 alle 19:00; che aveva svolto le mansioni di segreteria, raccolta e conservazione della documentazione in faldoni e/o in via telematica;
che era tenuto ad osservare, sul luogo di lavoro gli ordini e le direttive del titolare Parte_2 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Mar e, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le resistenti, per il periodo dal 01.11.2012 al 31.10.2017 con inquadramento del ricorrente nel livello IV del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti del Terziario, Distribuzione e Servizi, e, per l'effetto, chiedeva di condannare entrambe al pagamento delle differenze retributive maturate come da conteggi allegati al ricorso, con vittoria di spese di lite con distrazione
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 30.01.2020, si costituiva in giudizio la resistente
[...] la quale eccepiva, preliminarmente, l'insussistenza del rapporto di lavoro, ed il difet CP_1 legittimazione passiva. Di fatto, eccepiva il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio rilevandone il mancato beneficio della prestazione lavorativa per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite. Si costituiva, altresì, la che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua Controparte_2 infondatezza concludend tto. Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
1 ******* Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. L'azione, proposta, presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo dedotto dal 01.11.2012 al 31.10.2017. Dunque, in tale sede, appare necessario affrontare la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo e valutare se quest'ultimo sia pertanto sussumibile in un rapporto di lavoro di natura subordinata, disconosciuto, invece, dalla parte convenuta. Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. 326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione.
Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti. Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015). L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo. Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della
2 retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98). Si rammenti, a tal proposito che, ai fini della distinzione del lavoratore autonomo dal lavoratore subordinato, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata, oltre che in riferimento alla etero-direzione, anche all'intensità della etero-organizzazione della prestazione, specie nei casi di attività lavorativa prestata da un libero professionista, per stabilire se il datore di lavoro (anche pubblico) si sia limitato al coordinamento dell'attività del dipendente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, dal complessivo materiale probatorio acquisito agli atti di causa emerge la insussistenza del vincolo della subordinazione. La prima teste, dipendente della con mansioni di Testimone_1 CP_1 responsabile dei s modelli 730, ha dic o il ricorrente Parte_1
. Nel periodo in cui ho lavorato io, il ricorrente, che ribadisco non conosco, non ha lavorato per la
[...] [...]
. Io ho lavorato presso l'ufficio sito in Caserta via Carlo Sant'Agata n. 16” (cfr. verbale d CP_3
26.04.2023). In particolare, generiche sono state le dichiarazioni del secondo teste , escusso su istanza Tes_2 del ricorrente, cognato dello stesso, che ha dichiarato: “ incontravo il ricorrente a Mondragone, tipo al bar o per strada. Il ricorrente mi diceva che raccoglieva atti per un patronato a Mondragone. Non mi ricordo si mi sono recato o meno presso il posto di lavoro del ricorrente” (cfr. verbale di udienza del 23.10.2023). Il teste (dipendente del dall' anno 2004 e successivamente, dall'anno Testimone_3 CP_1
2014, direttore del ha dichiarato: “Non conosco personalmente Il CAF CP_1 Parte_1 [...] CP_ opera su tutto il tramite società di servizi convenzionate con cu contratto;
questi contratti è stato stipulato con la CNA Mediaservice che opera nella provincia di Caserta. Da quello che so quest'ultima società diede al ma non ricordo con precisione la date, intorno al 2016/2018, un incarico di Pt_1 raccolta. Preciso che il ricorrente non è mai stato dipendente della né mai sono state date direttive sulle CP_1 attività di raccolta al e mostratagli in visione la l datata 21.01.2013 prodotta dal Pt_1 ricorrente , il teste ha precisato: “ la lettera in questione è una lettera relativa all'autorizzazione del trattamento dei Contr dati personali che comunque vengono raccolti per conto di . Tale lettera viene data a tutti i soggetti che CP_1 trattano dati personali per conto del . In relazione al CAF di Mondragone preciso che non conosco CP_1 tutte le sedi dislocate su tutto il te presumibilmente di un centro di raccolta sempre riferito alla Mediaservice” (cfr. verbale di udienza del 06.03.2024). Infine il teste escusso su istanza del ricorrente, ha dichiarato: “Ho lavorato insieme al Testimone_4 ricorrente per una ventina di anni dal 1984/1985 fino al 2004 /2005 eravamo guardie giurate. Per tali motivi conosco il ricorrente. Ricordo che poi il ricorrente, intorno al 2012, lavorava presso uno studio con la figlia in Mondragone a Piazza Bergamo. Io andavo a trovarlo e mi ha fatto anche all'Inps la domanda di pensione. Fuori lo studio ricordo che vi era l'insegna (cfr. verbale di udienza del 15.05.2024). Parte_1
Dalle dichiarazioni dei predetti testi emerge con chiarezza che il ricorrente non ha lavorato alle dipendenze delle parti resistenti secondo le modalità dedotte. Difatti, rileva il Tribunale che, anche solo analizzando le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente,
[...]
e , non è emersa, in conclusione, la prova dello svolgimento dell'attività in Tes_5 Testimone_6 r egli elementi tipici della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza del rischio, continuità della prestazione, emanazione di ordini specifici e assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione;
cfr. Cass. 15001/2000). Ed invero, manca ogni richiamo all'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale, all'esercizio del potere disciplinare, di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa da parte del convenuto, attività che, secondo l'insegnamento della Cassazione, deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative.
3 D'altronde, anche in riferimento agli elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione – che assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva – le deposizioni in esame sono del tutto negative. E' certo, come innanzi evidenziato, che la subordinazione non è esclusa dal carattere occasionale della prestazione ma è pur sempre necessario dimostrare la doverosità della prestazione e l'obbligatorietà in quanto eteroimposta. La prova orala effettuata è evidentemente insufficiente circa la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione e circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro come dedotto in ricorso e mancando, peraltro, ogni elemento di natura documentale la domanda non può che essere rigettata.
Pertanto, valutati tutti gli elementi sopra indicati, assorbito ogni altro motivo, non essendo emersa la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro, dedotto in ricorso, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 comma 1 c.c., la domanda volta ad ottenere l'accertamento della subordinazione e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Contr
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente che CP_1 liquida in euro 2.900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente CP_2 che liquida in euro 2.900,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con attribuzione in
[...]
del procuratore costituito avv. Laura Tramontano
Si comunichi Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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