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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio di primo grado iscritto al n. 2562/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. COSTA MICHELA giusta delega in atti, Parte_1
presso il cui studio in VIA MAINARDO 7 39012 MERANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del 13/01/2025: Parte_1
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio delle parti alle seguenti conclusioni:
1. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla sola madre, con NA collocamento presso la stessa che assumerà ogni decisione nell'interesse del figlio in autonomia, anche senza il consenso del padre;
pagina 1 di 5
2. sospendere il diritto di visita padre-figlio;
3. fare carico al resistente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 mensili importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di LZ (da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di gennaio
2026), e da versare alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
4. disporre e che le spese straordinarie necessarie per il figlio minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. condannare il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente processo.“ CP_1
e dal Pubblico Ministero in data 13-15/01/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del
Tribunale di LZ numero 621/2023 di data 20/07/2023 e depositata in data 08/08/2023.
Con ricorso depositato in data 15/09/2024 la parte ricorrente chiede pronuncia di divorzio. La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1
13/01/2025.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n.
898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione pronunciata con la sopra richiamata sentenza di separazione, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
2. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio è nato il figlio a NA
Silandro il 30.04.2022.
All'udienza del 13/01/2025 è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “Il signor CP_1
da anni non ha ripreso contatto né con me né con il figlio. Il padre non paga il contributo per il mantenimento del figlio né versa alcuna somma per il mio mantenimento.
ADR: Attualmente vivo in un monolocale con mio figlio. Non ho altri figli. Pago un canone di locazione mensile di € 530,00 (comprese le spese condominiali). Prendo dal servizio sociale un contributo per l'affitto di ca. € 430,00 al mese. Lavoro come donna per le pulizie stagionale in un
pagina 2 di 5 albergo e percepisco uno stipendio di € 480,00 circa. Percepisco inoltre l'assegno unico di €
199,00 al mese ed € 200,00 ed € 70,00 mensile dalla Provincia per il figlio.
ADR: Quando eravamo ancora insieme mio marito lavorava come pizzaiolo e aveva uno stipendio complessivo di ca. € 2.000,00 al mese. Non so dove mio marito si trova attualmente e che lavoro faccia. Per quanto io sappia mio marito non ha altri figli. La Provincia di LZ mi anticipa il mantenimento per il figlio dovuto da mio marito, nell'importo di € 330,00 mensili.”
Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. il CP_1
quale si è disinteressato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio.
In tutti questi anni non ha contributo al mantenimento del figlio e si è reso di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc
(secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di CP_1
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse del minore (cfr. art. 337-quater cc); il figlio va pertanto affidato esclusivamente alla madre che assumerà ogni decisione (anche tutte quelle di maggior interesse) per il minore.
Il Tribunale non ha sentito il minore apparendo tale ascolto nel caso di specie manifestamente superfluo (cfr. art. 337 octies cc) poiché le conclusioni concordemente formulate dalla ricorrente corrispondono ictu oculi all'interesse del minore.
3. In punto “contributo al mantenimento del figlio” si osserva che alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter cc ed in particolare in considerazione
- delle attuali esigenze del figlio;
- che di educazione, cura e accudimento del minore si occupa solamente la madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori come sopra indicate;
- della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
appare congruo fissare a carico del padre il contributo al mantenimento indicato nella parte dispositiva della presente sentenza.
4. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché il convenuto soccombente va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto pagina 3 di 5 ministeriale 10/03/2014 n. 55.
Considerato che
le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 (art. 5 comma 6
d.m. 2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue: Euro 810,00 per la fase di studio (importo ridotto per la semplicità del procedimento), Euro 573,50 per la fase introduttiva
(importo ridotto per la semplicità del procedimento), Euro 516,00 per la fase istruttoria / di trattazione (importo ridotto per la semplicità del procedimento) ed Euro 900,50 per la fase decisionale (importo ridotto per la semplicità del procedimento e ulteriormente ridotto in considerazione del fatto che non sono state depositate memorie conclusionali) e quindi complessivamente Euro 2.800,00 per compenso totale nonché Euro 135,74 per spese documentate e
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA
e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis. ss cc dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Casablanca (MAROCCO) il 13/10/2016 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Silandro (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 32, Parte II, Serie C, dell'anno 2022 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge. stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1. si dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla sola madre NA
, con collocamento presso la stessa;
la madre assumerà ogni decisione Parte_1
riguardante il figlio minore, anche tutte le decisioni di maggior interesse del figlio minore (e quindi anche ogni decisione per il rilascio di passaporto / documento valido per l'espatrio del minore), in autonomia e senza la necessità del consenso del padre;
2. sospende il diritto di visita padre-figlio;
pagina 4 di 5 3. fa carico al padre di corrispondere alla madre , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 350,00 mensile, importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di LZ
(da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di gennaio 2026 con base gennaio 2025), e da versare dal signor lla signora in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
ogni contributo pubblico spettante per il minore (ivi incluso l'assegno unico e universale, nonché
l'assegno regionale e/o provinciale familiare) può essere fatto valere in via esclusiva e per intero dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali per il minore possono essere fatte valere in via esclusiva dalla madre;
4. le spese straordinarie necessarie per il figlio minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. condanna a rifondere alla signora le spese del presente CP_1 Parte_1
processo che liquida in euro 2.800,00 per compenso totale nonché euro 135,74 per spese documentate e
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in LZ, il 17/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio di primo grado iscritto al n. 2562/2024 R.G. promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. COSTA MICHELA giusta delega in atti, Parte_1
presso il cui studio in VIA MAINARDO 7 39012 MERANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - trattenuto in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente all'udienza del 13/01/2025: Parte_1
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio delle parti alle seguenti conclusioni:
1. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla sola madre, con NA collocamento presso la stessa che assumerà ogni decisione nell'interesse del figlio in autonomia, anche senza il consenso del padre;
pagina 1 di 5
2. sospendere il diritto di visita padre-figlio;
3. fare carico al resistente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 mensili importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di LZ (da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di gennaio
2026), e da versare alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
4. disporre e che le spese straordinarie necessarie per il figlio minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. condannare il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente processo.“ CP_1
e dal Pubblico Ministero in data 13-15/01/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del
Tribunale di LZ numero 621/2023 di data 20/07/2023 e depositata in data 08/08/2023.
Con ricorso depositato in data 15/09/2024 la parte ricorrente chiede pronuncia di divorzio. La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1
13/01/2025.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n.
898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione pronunciata con la sopra richiamata sentenza di separazione, e quindi da oltre i termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
2. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio è nato il figlio a NA
Silandro il 30.04.2022.
All'udienza del 13/01/2025 è stata sentita la ricorrente che ha dichiarato: “Il signor CP_1
da anni non ha ripreso contatto né con me né con il figlio. Il padre non paga il contributo per il mantenimento del figlio né versa alcuna somma per il mio mantenimento.
ADR: Attualmente vivo in un monolocale con mio figlio. Non ho altri figli. Pago un canone di locazione mensile di € 530,00 (comprese le spese condominiali). Prendo dal servizio sociale un contributo per l'affitto di ca. € 430,00 al mese. Lavoro come donna per le pulizie stagionale in un
pagina 2 di 5 albergo e percepisco uno stipendio di € 480,00 circa. Percepisco inoltre l'assegno unico di €
199,00 al mese ed € 200,00 ed € 70,00 mensile dalla Provincia per il figlio.
ADR: Quando eravamo ancora insieme mio marito lavorava come pizzaiolo e aveva uno stipendio complessivo di ca. € 2.000,00 al mese. Non so dove mio marito si trova attualmente e che lavoro faccia. Per quanto io sappia mio marito non ha altri figli. La Provincia di LZ mi anticipa il mantenimento per il figlio dovuto da mio marito, nell'importo di € 330,00 mensili.”
Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo al sig. il CP_1
quale si è disinteressato - in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione del figlio.
In tutti questi anni non ha contributo al mantenimento del figlio e si è reso di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui all'art. 337-sexies secondo comma cc
(secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di CP_1
Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse del minore (cfr. art. 337-quater cc); il figlio va pertanto affidato esclusivamente alla madre che assumerà ogni decisione (anche tutte quelle di maggior interesse) per il minore.
Il Tribunale non ha sentito il minore apparendo tale ascolto nel caso di specie manifestamente superfluo (cfr. art. 337 octies cc) poiché le conclusioni concordemente formulate dalla ricorrente corrispondono ictu oculi all'interesse del minore.
3. In punto “contributo al mantenimento del figlio” si osserva che alla luce del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter cc ed in particolare in considerazione
- delle attuali esigenze del figlio;
- che di educazione, cura e accudimento del minore si occupa solamente la madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori come sopra indicate;
- della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
appare congruo fissare a carico del padre il contributo al mantenimento indicato nella parte dispositiva della presente sentenza.
4. Il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza sicché il convenuto soccombente va condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto pagina 3 di 5 ministeriale 10/03/2014 n. 55.
Considerato che
le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 (art. 5 comma 6
d.m. 2014 n. 55) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4
d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue: Euro 810,00 per la fase di studio (importo ridotto per la semplicità del procedimento), Euro 573,50 per la fase introduttiva
(importo ridotto per la semplicità del procedimento), Euro 516,00 per la fase istruttoria / di trattazione (importo ridotto per la semplicità del procedimento) ed Euro 900,50 per la fase decisionale (importo ridotto per la semplicità del procedimento e ulteriormente ridotto in considerazione del fatto che non sono state depositate memorie conclusionali) e quindi complessivamente Euro 2.800,00 per compenso totale nonché Euro 135,74 per spese documentate e
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA
e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, vista la legge 1970/898 e gli articoli 337 bis. ss cc dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Casablanca (MAROCCO) il 13/10/2016 da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Silandro (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 32, Parte II, Serie C, dell'anno 2022 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge. stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1. si dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla sola madre NA
, con collocamento presso la stessa;
la madre assumerà ogni decisione Parte_1
riguardante il figlio minore, anche tutte le decisioni di maggior interesse del figlio minore (e quindi anche ogni decisione per il rilascio di passaporto / documento valido per l'espatrio del minore), in autonomia e senza la necessità del consenso del padre;
2. sospende il diritto di visita padre-figlio;
pagina 4 di 5 3. fa carico al padre di corrispondere alla madre , a titolo CP_1 Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio l'importo di € 350,00 mensile, importo soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di LZ
(da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di gennaio 2026 con base gennaio 2025), e da versare dal signor lla signora in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
ogni contributo pubblico spettante per il minore (ivi incluso l'assegno unico e universale, nonché
l'assegno regionale e/o provinciale familiare) può essere fatto valere in via esclusiva e per intero dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali per il minore possono essere fatte valere in via esclusiva dalla madre;
4. le spese straordinarie necessarie per il figlio minore dovranno essere sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. condanna a rifondere alla signora le spese del presente CP_1 Parte_1
processo che liquida in euro 2.800,00 per compenso totale nonché euro 135,74 per spese documentate e
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in LZ, il 17/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5