Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7890/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]2,
e
, C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]8,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova (GE), Via XX Settembre n. 40/3, presso lo studio dell'Avv. Valeria Gennari, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 25/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 25/11/2024, le parti hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni ivi indicate.
Collegio per la decisione.
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati con matrimonio celebrato a Genova (GE) in data 06/09/2003;
il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE)
(N. 315 Parte II Serie A Vol. 1 Anno 2003 Uff. 1), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo;
dall'unione coniugale sono nati a Genova (GE) due figli, in data 12/05/2006, Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e in data 30/06/2009; Per_2
i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed aderenti al superiore interesse dei figli.
Rilevato che, stante la natura della congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig, e , Parte_3 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
OMOLOGA le seguenti concordate condizioni concordate dalle parti:
1) La figlia minore , nata il [...], è affidata in modo condiviso ai genitori ed è Per_2
collocata presso il padre, nella casa familiare, in Genova, via Mansueto 36/8, assegnata allo stesso. , nato il [...], non economicamente autosufficiente, vivrà stabilmente con Per_1
padre e sorella, nella casa familiare, in Genova. Il NO sarà residente, anche Pt_2
anagraficamente, con i figli in via Mansueto, nella casa familiare;
2) La NOa in accordo con il marito, ha già rilasciato la casa di Genova, cessando Pt_1
la coabitazione nel mese di giugno 2024, vivendo stabilmente in Chiavari, in via Martiri della
Liberazione 110/2, immobile in comproprietà tra le parti, portando seco i propri effetti personali. La stessa si farà carico delle spese di amministrazione ordinaria e degli esborsi per le utenze dell'immobile di Chiavari dalla cessazione della coabitazione tra le parti.
Il NO ha già consegnato le chiavi dell'immobile di Chiavari alla signora Pt_2 Pt_1
la NOa consegnerà le chiavi dell'immobile di Via Mansueto 36/8 al Sig. Pt_1 Pt_2
ferma la possibilità di accedervi all'unico scopo, condiviso, di offrire un sostegno allo studio ai figli, nei giorni ed orari concordati;
3) La casa sita in Genova, Via Mansueto 36/8, in comunione indivisa tra le parti, fino al trasferimento di proprietà, è in godimento e nella disponibilità esclusiva del NO Pt_2
che già la abita, unitamente ai locali pertinenziali e agli arredi con eccezione dei beni personali della signora ancora ivi presenti e nello specifico, comodini, cassettone, Pt_1
tappeto e quadro che saranno dalla stessa prelevati nel prosieguo, previo accordo tra le parti.
Il padre vi risiederà unitamente ai figli, , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e , facendosi carico delle spese di amministrazione ordinaria e degli Per_2
esborsi per le utenze dell'immobile dalla cessazione della coabitazione tra le parti, giugno
2024;
4) La minore frequenterà i genitori in modo equilibrato, costante e, per quanto possibile, paritetico;
in assenza di diversi accordi, la madre frequenterà la figlia sia infrasettimanalmente, in uno o due pomeriggi, sia nei fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, salvo esigenze specifiche della minore o diversi accordi tra le parti;
5) per le festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono di Genova, 24 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) da suddividere con il padre, col criterio dell'alternanza, dalle ore 18,30 del giorno antecedente alle ore 21,00 del giorno della festività;
6) I genitori assumeranno adeguati e tempestivi accordi, nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative e delle esigenze ed aspirazioni personali della prole, con riferimento alle ferie estive ed invernali, sin d'ora pattuendo, per il caso di disaccordo, i seguenti criteri:
6a) un genitore terrà con sé la figlia il 25/12 mentre l'altro il 24/12 e 26/12, e ciò ad anni alterni, salvi diversi accordi;
fermo quanto precede, alternanza nei periodi da fine scuola al
30 dicembre alle 19,00 con un genitore;
dal 30 dicembre/6 gennaio entro le 21 con l'altro genitore, con inversione dei periodi l'anno successivo;
6b) alternanza settimana bianca o fermo didattico;
nelle festività pasquali, in alternanza anno per anno con la madre, dal sabato di Pasqua, ore 12,00, alla domenica di Pasqua, ore 21,00, oppure dalla domenica di Pasqua, ore 21,00 al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola (o a casa della madre quando non c'è scuola);
6c) mesi estivi: 14 giorni di vacanza con ciascun genitore da concordarsi mediante comunicazione scritta entro il precedente 31 maggio;
quanto al compleanno, i coniugi assumeranno i relativi accordi in modo da poterne entrambi festeggiare la ricorrenza congiuntamente o separatamente;
in caso di disaccordo prevale la volontà della prole.
7) Tutte le modalità sopra indicate potranno essere modificate nell'interesse della minore e in accordo tra i genitori;
in tali ipotesi le parti si riservano di introdurre modifiche, anche provvisorie, alle modalità di frequentazione e/o mantenimento dei figli per meglio aderire alle loro esigenze e per riequilibrare i contributi economici, se dovuti, dando valore immediato alla regolamentazione sopraggiunta, con riserva di richiederne la omologazione in sede giudiziale in ogni momento. In ogni caso l'accordo è elemento di prova in ordine alla rappresentazione dei fatti e all'accordo delle parti a cui hanno inteso assegnare immediato valore.
8) Le parti, avuto riguardo ai tempi di frequentazione quivi previsti, all'età dei figli ed ai redditi delle parti, provvederanno al loro mantenimento ordinario in forma diretta, durante la permanenza dei figli presso ciascuno di loro, provvedendo a farsi carico e a mantenere invariate il soddisfacimento delle loro esigenze routinarie e ordinarie–di studio, anche con tutor, di svago nel tempo libero, ricreative –avvalendosi, ove necessario, anche all'ausilio dei propri genitori, senza demandare all'altro genitore oneri e responsabilità. Al riguardo si precisa che riceverà da ogni genitore, direttamente o per il tramite del tutor, dal Per_1
medesimo compensato della prestazione -assistenza allo studio, durante la settimana e nel fine settimana. Le parti suddivideranno al 50% la spesa come in oggi sostenuta dei tutor per e ciascuno di loro provvederà nel periodo di propria frequentazione a garantire ad Per_1
l'assistenza allo studio direttamente o ricorrendo al tutor le cui spese graveranno sul Per_1
genitore frequentato in quel momento dal figlio.
9) Saranno sostenute e dovute al 50% tra i genitori le spese per i figli, sia quelle straordinarie
(tali per natura o entità) così come individuate nel verbale di riunione15.9.2016 del Tribunale di Genova a cui le parti fanno espresso richiamo, sia quelle di abbigliamento/calzature di uso corrente necessarie per i figli, del cui acquisto dovrà essere informato tempestivamente l'altro genitore per evitare duplicazioni, delle spese per i mezzi di trasporto (abbonamenti annuali e biglietti di trasporto pubblico per andare o tornare dal luogo di residenza dei genitori), la ricarica del cellulare, il parrucchiere/estetista spese tutte che saranno rendicontate e documentate per ogni mese o al più nel bimestre, procedendo ai relativi rimborsi o compensazioni entro 7 giorni dalla richiesta, decorso tale termine sussiste l'inadempimento. Le parti dovranno invece concordare espressamente l'acquisto di capi di prezzo pari o superiore ad € 50 per singolo capo. In occasione delle ricorrenze (compleanno,
Natale, Pasqua, promozioni etc) i capi di abbigliamento/calzature acquistati saranno oggetto di regalie, salvo accordo dei genitori sul concorso alla spesa. In caso di specifiche necessità dei figli (materiale tecnico per la montagna, cellulare, computer) i genitori, sull'accordo, provvederanno al 50%, in caso di disaccordo è in facoltà delle parti procedervi direttamente salvo richiedere al Giudice il rimborso in quanto interesse del figlio e proporzionale alle risorse genitoriali.
L'eventuale diniego alla spesa dovrà essere giustificato con motivazioni oggettive, fermo restando il ricorso al Giudice per stabilire il diritto al rimborso. Per le altre necessità dei figli ogni genitore provvederà a farsi carico della spesa in forma diretta.
10) Le parti danno atto che le condizioni economiche di mantenimento dei figli, così come previste, sono state determinate in funzione dei redditi delle parti, dei tempi di frequentazione come descritti sub 3) e 4), dell'età e delle attuali esigenze dei figli.
11) I coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano vicendevolmente contributi economici vicendevoli pattuizioni patrimoniali connesse alla separazione ex art
1322 c.c.
12) Il deposito titoli cointestato presso Banca UR sarà suddiviso al 50%; il conto corrente cointestato presso Banca UR è già stato chiuso e intestato al NO Pt_2
il quale ha trattenuto interamente la provvista ivi presente. In ragione dello scioglimento della comunione legale quale elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale le parti si riconoscono e attribuiscono la piena proprietà della provvista e dei titoli e/o rapporti finanziari e creditizi intestati a ciascuno di loro e/o cointestati anche con soggetti terzi, con rinuncia vicendevole ad ogni pretesa e diritto su di tali rapporti da parte del coniuge non intestatario.
13) Le parti danno atto di aver stipulato contratto preliminare per la vendita dell'immobile in comproprietà sito in Pietra Ligure, dividendosi al 50% il ricavato.
14) A sistemazione e tacitazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio e in funzione della risoluzione della crisi coniugale al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi e risolvere situazioni pregresse le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1376 c.c., attuano i seguenti trasferimenti e attribuzioni, elementi funzionali ed indispensabili alla composizione e definizione completa dei loro rapporti economici e patrimoniali. Precisamente
15) beni mobili: I beni mobili presenti nella casa di Genova, via Mansueto 36, acquistati con risorse comuni, sono attributi in proprietà esclusiva al NO ad eccezione del Pt_2
tappeto, quadro, cassettone e dei comodini, già individuati dalle parti di cui la NOa Pt_1
curerà il ritiro, previo accordo;
i beni mobili che arredano l'abitazione in Chiavari, acquistati dalla famiglia sono attribuiti in proprietà esclusiva alla NOa Le parti, Pt_1 Pt_1
riconoscendo la proprietà esclusiva dei beni mobili, rinunciano a vicendevoli diritti sui beni assegnati all'altro coniuge.
Con riferimento all'impianto elettrico realizzato nella casa di Chiavari, il NO Pt_2
dichiara di avere assolto integralmente ogni onere economico nei confronti
[...] dell'impresa/titolare che ha provveduto alla realizzazione dell'impianto stesso e si obbliga a garantire/manlevare e tenere indenne la NOa da ogni pregiudizio economico Pt_1
presupposto o conseguente a tale opera, mettendo a disposizione di quest'ultima la certificazione energetica di conformità e, in generale, la documentazione richiesta a comprova della regolarità dell'impianto alla normativa vigente con manleva espressa della
NOa da ogni onere, compenso e spesa che, ove richiesta, rimarrà interamente a Pt_1
carico del signor con diritto di rivalsa e/o regresso nei suoi confronti. Pt_2
16) Trasferimento immobiliare n 1 - CHIAVARI (GE), immobile civ n 110 di Via Martiri della Liberazione.
16.1) consenso ed oggetto: c.f. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
24.1.1968 cede e trasferisce a c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
4.11.1975 che accetta ed acquista, la quota indivisa di proprietà pari ad 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 già di sua proprietà del seguente immobile: porzione del fabbricato sito in
Comune di CHIAVARI (GE), facente parte della casa distinta con il civico numero 110
(centodieci) di Via Martiri della Liberazione, e precisamente: appartamento segnato con il numero interno 2 (due), situato al secondo piano, con soprastante soppalco, della consistenza catastale di 6,5 (sei virgola cinque) vani, confinante con: Via Martiri della
Liberazione, Mappale 119, muri perimetrali e Mappale 123; quale risulta dalla planimetria catastale in scala che, previa constatazione dei Comparenti, è allegata a presente verbale(All.
A).
16.2) consistenza catastale: Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di
CHIAVARI (GE) al Foglio 15, Mappale 122, subalterno 14, Via Martiri della Liberazione n.
110, piano 2, interno 2, Categoria A/3, Classe 6, vani 6,5, Superficie Catastale totale escluse aree scoperte 129 mq., Rendita Catastale Euro 1.342,79. a confini: via Martiri della
Liberazione, mappale 129, muri perimetrali e mappale 123, quali risultano dalla planimetria allegata.
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza del regolamento del Condominio.
16.3) conformità catastale: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985 numero 52, come introdotto dal D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge n.
122 del 30.7.2010 e successive modifiche e integrazioni, il cedente precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositate in catasto;
dà atto che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
dichiara e garantisce che i dati catastali relativi all'unità in oggetto, quali sopra riportati, e le planimetrie catastali depositata in Catasto, e quale allegata e prodotta, sono conformi allo stato di fatto dell'immobile. La parte acquirente prende atto di quanto sopra e ne da' conferma.
16.4) modalità di trasferimento: Il trasferimento avviene con riferimento allo stato di fatto e alle condizioni in cui il suddetto immobile attualmente si trova, ben noto alla parte cessionaria, che dichiara di aver verificato personalmente la conformità dei dati catastali e della planimetria catastale allo stato di fatto attuale di quanto in contratto, libero da persone e cose, con tutti gli inerenti diritti reali e con tutte le dipendenze, pertinenze, fissi, infissi, passi, accessi, servitù attive e passive, comproprietà e tutto quanto altro, per legge, uso, destinazione e consuetudine è comune e indivisibile tra i proprietari di uno stesso caseggiato.
16.5) provenienza e garanzie: La parte cedente dichiara e garantisce che quanto con quest'atto trasferito:
a) -è franco e libero da debiti, liti, e gravami nonché da prelazioni, ivi incluse quelle derivanti da rapporti di locazione ai sensi dell'articolo 38, Legge 392/1978, nonché dell'articolo 3, primo comma, lettera (g), Legge 431/1998, libero altresì da imposte e tasse, spese di amministrazione condominiale ordinarie maturate e straordinarie deliberate anteriormente a oggi nonché da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali spettanti ai terzi, ad eccezione dell'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con atto a ministero del notaio in data 5.10.2021, Registro particolare 1151 Registro generale Persona_3
10713 Repertorio 44406/25837 del 22.9.2021. Ipoteca nota e tollerata;
b) -è di sua assoluta ed esclusiva proprietà per acquisto fattone con atto del notaio dott.
in data 22.9.2021 repertorio n. 44405 raccolta n.ro 25836 trascritto a Persona_3
Chiavari il 5.10.21 Reg. particolare 8587 Registro generale 10712.
In merito al mutuo garantito dalla detta formalità ipotecaria, la NOa si accolla, per Pt_1 l'intero, le relative rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione con trasferimento dell'immobile e fino alla sua completa estinzione, anche per la quota di competenza del
NO con piena manleva per il NO al quale spetterà diritto di rivalsa Pt_2 Pt_2
nei confronti della NOa relativamente ad ogni somma che lo stesso dovesse Pt_1
corrispondere e/o pregiudizio che dovesse subire per tale titolo sino alla completa estinzione del mutuo in oggetto;
si impegna a liberare il NO dalla garanzia nei Parte_2
confronti della Banca non appena se ne dovessero verificare le condizioni.
16.6) Sicurezza degli impianti: La parte venditrice garantisce l'efficienza e il regolare funzionamento degli impianti posti a servizio dell'immobile e, più in generale, di tutti gli impianti di cui all'articolo 1, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico numero 37 del
22 gennaio 2008, non la loro conformità alle normative vigenti all'epoca della loro installazione, anche di natura comunitaria, in materia di sicurezza. Le parti, pertanto, di comune accordo e ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1490 c.c., convengono di escludere la garanzia di conformità.
Parte cedente dà atto di avere consegnato alla NOa il certificato dell'impianto Pt_1
elettrico.
16.7) certificazione energetica: Le parti si dichiarano edotte, altresì, circa gli obblighi di consegna della documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla legislazione vigente.
Avuto riguardo al Decreto Legislativo 192/2005 e successive modifiche, e in particolare all'obbligo dell'articolo 6 comma 1 bis, la parte venditrice dichiara che in data 30 marzo
2020 è stato predisposto l'attestato di prestazione energetica di cui al codice identificativo numero 07202010561 da parte del Geometra - iscritto all'Albo dei CP_1
Certificatori Energetici della Regione Liguria al numero 2199 –consegnato all'acquirente e che in copia e' allegato al presente verbale (all.B). La parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva di attestato.
16.8) Corrispettivo e assenza mediatore: Le parti consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli art. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei poteri di Accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare ex art. 1754 c.c.; per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro e che il trasferimento non ha valore donativo.
16.9) Rinuncia ad ipoteca legale: La Parte cedente signor rinuncia espressamente Pt_2
all'ipoteca legale.
16.10) Effetti: Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione.
16.11) Dichiarazioni urbanistiche: Parte cedente, resa edotta delle sanzioni previste dall'articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in relazione a quanto disposto dall'articolo 40, secondo comma, legge 28 febbraio 1985 numero 47, nonché dall'articolo 46, primo comma, D.P.R. 6 giugno 2001 numero 380, attesta e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, e la parte acquirente prende atto che quanto forma oggetto di trasferimento è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata del geometra allegata al ricorso e Per_4
precisamente:
a) i lavori di costruzione della casa di cui fa parte l'immobile compravenduto sono stati iniziati anteriormente al primo settembre 1967;
b) per i lavori di manutenzione eseguiti all'interno dell'immobile è stata presentata al Comune di Chiavari la relativa pratica edilizia, ai sensi dell'articolo 26, Legge 47/85, protocollata in data 2 agosto 1991 al numero 1991/242;
c) per alcune varianti alla pratica edilizia di cui sopra è stata presentata al Comune di
Chiavari la relativa pratica edilizia, ai sensi dell'articolo 26, Legge 47/85, protocollata in data 22 novembre 1991 al numero 1991/0520;
d) relativamente alla realizzazione della scala di accesso al locale soppalco e allo spostamento della porta del locale bagno è stata presentata al Comune di Chiavari la relativa pratica edilizia ai sensi dell'articolo 22, comma 3, Legge Regionale 16/2008 e successive modifiche e integrazioni, protocollata in data 11 marzo 2020, pratica numero 2020/199, riferimento protocollo numero 2020/8594;
e) per il cambio di destinazione d'uso senza opere da ufficio ad appartamento è stata presentata al Comune di Chiavari la C.I.L.A. ai sensi dell'articolo 6 bis, D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, protocollata in data 8 aprile 2020, pratica numero
2020/297, riferimento protocollo numero 2020/12686;
f) successivamente non sono stati effettuati interventi necessitanti licenza, concessione, autorizzazione edilizia, o permesso di costruire. La parte cedente dichiara che per l'immobile oggetto del presente trasferimento è stata presentata al Comune di Chiavari la SCIA
Certificata per l'agibilità in data 6 luglio 2021, protocollo numero 2021/27973, e il medesimo
Comune ha risposto favorevolmente in data 8 luglio 2021, pratica agibilità numero 2021/100.
g) per le opere di manutenzione straordinaria è stata presentata SCIA numero 2022/102 che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria. Parte cedente dichiara inoltre che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata allegata al ricorso.
Ciascuna parte dichiara di essere edotta della facoltà, prevista dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, ed in particolare dall'articolo 9 bis e dall'articolo 34 bis, comma 3, D.P.R.
6 giugno 2001 numero 380, come introdotti dal D.L. 16 luglio 2020, numero 76, di dotarsi dell'attestazione dello "stato legittimo" dei fabbricati, di aver attentamente valutato tale possibilità e di non volersene avvalere.
16.12) Agevolazioni fiscali Il trasferimento effettuato è esente da imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74 e Corte Cost. 202/2003 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E in data 21.2.2014. Si rappresenta che il trasferimento qui attuato, come chiarito nella risoluzione 80/E Agenzia delle Entrate del 9.9.2019 nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le agevolazioni “prima casa” non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto prima casa nell'anno successivo.
16.13) Trasferimento senza corrispettivo: Il trasferimento deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza controprestazione in denaro, e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi familiare.
16.14) Le parti si obbligano a tenere indenne ed esonerare il Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico economico e fiscale e comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e voltura del titolo presso i competenti uffici pubblici, impegnandosi a trasmettere entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza nota di trascrizione e visura catastale aggiornata.
17) Trasferimento immobiliare n. 2 – GENOVA, immobile via Mansueto 36/8
A tacitazione di ogni obbligazione nascente e conseguente alla cessazione della convivenza coniugale ed a completa definizione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c.
17.1) consenso ed oggetto: La NOa c.f. , nata a [...] C.F._1
Genova, il 4.11.1975, cede e trasferisce al NO , c.f. Parte_2
nato a [...], il [...] che accetta, la quota di proprietà indivisa C.F._2
in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Genova alla via Mansueto 36, appartamento segnato con l'interno 8, sito al piano quarto composto di vani catastali 6,5, con annessa cantina posta al piano terzo, senza numero identificativo.
A confini con appartamento interno sette, vano scale, appartamento interno 9, distacco su via Mansueto, distacchi annessi agli interni 2 e 4; sopra con appartamento interno 12 sotto con appartamenti interno 4 e 5.
Consistenza catastale: Detta unità immobiliare risulta censita al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano del Comune di Genova al: sez RIV, foglio 36, mappale 1637, sub 26, categoria A/3, zona Cens. 4, Classe 3, Rendita 621,04, salvo migliori confini e descrizione il cui errore non puo' invalidare l'atto.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, per regolamento del condominio e per titolo costituito dall'atto 20 marzo 1959 a rogito del notaio di Genova trascritto il 26.3.1959 Reg. part. Persona_5 4155.
17.2) La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza del regolamento del Condominio nonché dell'obbligo verso il di non edificare parte dei distacchi del Controparte_2
caseggiato di cui fa parte l'immobile, con espresso richiamo all'atto a rogito del Notaio
di Genova, trascritto il 26.7.1956 Registro particolare 3570, numero 9916. Persona_5
17.3) Provenienza: La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente ed è di sua proprietà in forza degli atti di cui infra:
in data 20 febbraio 2009 per acquisto fattone con atto del notaio Persona_6
Repertorio n.ro 13599/7558, con atto trascritto il 23.2.2009 Repertorio Particolare 4579,
Repertorio Generale 6280;
in data 19.10.2007 con atto di divisione a Rogito notaio , registrato a Genova Persona_3
il 22.10.2007 al numero 11524, serie 1T, trascritto il 24.10.2007 ai numeri 45942/25905 i signori e ricevevano in assegnazione l'immobile Parte_4 Parte_5 Parte_6
in oggetto.
ai quali atti le parti fanno riferimento per quanto in essi contenuto, per le provenienze anteriori, ad ogni effetto.
17.4) Modalità di trasferimento: L' immobile viene trasferito con riferimento al bene descritto preso a corpo non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti e disciplinati nel il citato atto di provenienza.
17.5) Garanzie: La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione;
a tal fine garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
17.6) Sicurezza degli impianti: Le parti consapevoli di quanto disposto dal D.M. 22.1.2008,
37, di comune accordo e ai sensi dell'art 1490 c.c., convengono di escludere la garanzia di conformità degli impianti esistenti nell'immobile e nel fabbricato alla vigente normativa in materia di sicurezza, non assumendo alcuna garanzia al riguardo.
17.7) Dichiarazioni urbanistiche: la Parte cedente ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 febbraio
1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiara che:
a) la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata iniziata prima del giorno 1 settembre 1967;
b) che i lavori di manutenzione interna è stata presentata al Comune di Genova pratica edilizia 1177/2009;
c) che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
d) Parte cedente dichiara inoltre che il fabbricato in oggetto è stato edificato in dipendenza dei titoli indicati nella perizia giurata allegata al ricorso;
17.8) Conformità catastale: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 e della legge 122/2010 la parte cedente dichiara: che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in catasto, e qui allegate (all.C);
che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
Parte cessionaria, per quanto di competenza e conoscenza, ne prende atto e conferma quanto sopra dichiarato.
17.9) Certificazione energetica: Avuto riguardo al Decreto Legislativo 192/2005 e successive modifiche nonché ai sensi della normativa energetica e per gli effetti di cui D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 parte cessionaria dichiara di avere ricevuto da parte cedente l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto dal tecnico abilitato , in data 23.7.2024 codice identificativo allegato al Tes_1 P.IVA_1
presente verbale (All. D).
17.10) Corrispettivo e assenza di mediatore: Le parti consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare ex art
1754cc.;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro e che il trasferimento non ha valore donativo;
17.11) Rinuncia all'ipoteca legale: La Parte cedente rinuncia all'ipoteca legale.
17.12) Effetti: Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione;
Ciascuna parte dichiara di essere edotta della facoltà, prevista dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, ed in particolare dall'articolo 9 bis e dall'articolo 34 bis, comma 3, D.P.R. 6 giugno
2001 numero 380, come introdotti dal D.L. 16 luglio 2020, numero 76, di dotarsi dell'attestazione dello "stato legittimo" dei fabbricati, di aver attentamente valutato tale possibilità e di non volersene avvalere.
17.13) Agevolazioni fiscali: Il trasferimento effettuato è esente da imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge
8 marzo 1987 n. 74 e Corte Cost. 202/2003 in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n.2/E in data 21.2.2014. Si rappresenta che il trasferimento qui attuato, come chiarito nella risoluzione E 80/E Agenzia delle Entrate del 9.9.2019 nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le agevolazioni “prima casa” non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto prima casa nell'anno successivo.
17.14) Trasferimento senza corrispettivo: Il trasferimento deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza controprestazione in denaro, e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi familiare.
17.15) Esonero Cancelliere: le parti si obbligano a tenere indenne ed esonerare il
Cancelliere da ogni responsabilità derivante dall'adempimento di ogni obbligo burocratico economico e fiscale e comunque connesso alla successiva trascrizione e alle ulteriori formalità di pubblicità immobiliare e voltura del titolo presso i competenti uffici pubblici, impegnandosi a depositare nota di trascrizione e visura catastale aggiornate entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa.
18) Trasferimento veicoli: nell'ambito dello scioglimento della comunione legale e a definizione dei rapporti nascenti o conseguenti alla cessazione della convivenza matrimoniale, le parti si riconoscono e attribuiscono la proprietà e il godimento esclusivo dei veicoli di cui sono intestatari, ex art 1376 c.c., di cui dovranno curare ogni e qualunque spesa (assicurazione/bollo/manutenzione ordinaria e straordinaria/pagamento multe e sanzioni) con l'obbligo di manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni conseguenza e pregiudizio economico e non conseguente al godimento esclusivo dei veicoli.
Il signor riconosce e assegna, senza corrispettivo, la piena ed esclusiva proprietà – Pt_2
al 100% - alla NOa che riconosce ed accetta, della vettura Volkswagen Parte_1
up – targata GF680MZdi cui la stessa è intestataria, con rinuncia da parte del NO Pt_2
a ogni diritto sulla stessa che, per l'effetto, compete unicamente alla titolare;
La signora riconosce e assegna, senza corrispettivo, la piena ed esclusiva Parte_1
proprietà al 100% al signor , che riconosce ed accetta, della Volkswagen Parte_2
Tiguan targata FH507EY e della moto Majesty targata DY 48629 dei quali lo stesso è già intestatario, con rinuncia da parte della NOa a ogni diritto sugli stessi che, per Pt_1
l'effetto, competeranno unicamente alla titolare.
I trasferimenti effettuati in quanto funzionali alla risoluzione della crisi coniugale sono esenti da imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74 e Corte Cost. 202/2003. In virtù delle rispettive assegnazioni in piena proprietà, le parti si scambiano anche i documenti e ogni chiave delle vetture trasferite, facendosi carico a seconda del beneficio dei relativi incombenti di trascrizione/comunicazione ai Pubblici Uffici, entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
19) Detrazioni fiscali: Le detrazioni fiscali ricevute dalle parti ma relative a spese da essi sostenute anteriormente la data di deposito del ricorso competono alla parte che ha effettivamente sostenuto l'esborso: i beni mobili e ristrutturazione dell'abitazione di Chiavari competono alla signora in quanto spese sostenute con i propri denari mentre gli altri Pt_1
rimborsi saranno oggetto di consegna in ragione dell'esborso ovvero, ove non documentabile, in base all'intestazione del denaro usato per l'esborso.
20) Effetti e condizioni: Le parti danno atto di aver dato corso all'attuazione, per quanto di loro spettanza, del presente accordo a decorrere dal mese di deposito del ricorso.
21) I signori danno atto che tutte le condizioni dell'accordo sono connesse le une alle altre con l'effetto che per effetto dell'adempimento ed osservanza delle stesse le parti dichiarano di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro all'eccezione dell'adempimento e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti.”
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni