TRIB
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2024, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3040/2023 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 18/7/2024
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che una parte ha depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.00;
- che, alle ore 10.45, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 18/7/2024
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3040, Ruolo Generale
dell'anno 2023, all'udienza del 18/7/2024, a trattazione scritta, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso l'avv. Stefano Bertollini, giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
e per essa rappresentata, Controparte_1 Controparte_2
difesa ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Vittorio
Bartocci, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La a seguito di deposito di ricorso monitorio, Controparte_1 aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo europeo n.
809/2023 (Modulo E), emesso in data 17/3/2023, del Tribunale di
Velletri, per € 7.168,22, oltre interessi fino al saldo e spese, per esposizione debitoria di credito, questo, derivante Parte_1 dal contratto bancario indicato in atti;
il tutto come risultante dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio.
L'opponente ha proposto opposizione decreto ingiuntivo, depositando il
Modulo F.
La società opposta costituendosi, concludeva Controparte_1 per “(…) dichiarare l'estinzione del giudizio in epigrafe indicato, con totale compensazione delle spese (…)”.
La causa era istruita documentalmente;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma TA (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023 e Cass.
32358/2023).
Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della
Pagina 4 Dott. Renato Buzi pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, va preso atto che la società opposta Controparte_1
[... si è costituita nel presente giudizio “(…) al solo fine di far dichiarare l'estinzione del giudizio non manifestando l'intenzione di proseguirlo, sia secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sia in considerazione del contemporaneo deposito dell'apposita istanza di interruzione dello stesso (…)” (v. comparsa di costituzione depositata il 30/4/2024).
Orbene, tutto ciò impedisce al giudice di pronunciarsi nel merito del rapporto azionato in via monitoria dalla società finanziaria, se non dichiarando cessata la materia del contendere.
Alla luce delle superiori osservazioni, il decreto ingiuntivo europeo n.
809/2023 (Modulo E), emesso in data 17/3/2023, va revocato per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Tribunale sez.
IV - Milano, 07/02/2020, n. 1099; Tribunale sez. XII - Napoli,
25/07/2019, n. 7519; editi da ). CP_3
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per le ragioni indicate in motivazione;
- revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo europeo n. 809/2023
(Modulo E), emesso in data 17/3/2023, del Tribunale di Velletri;
Pagina 5 Dott. Renato Buzi - compensa le spese di lite.
Velletri, 18/7/2024
Pagina 6
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Dott. Renato Buzi