Ordinanza cautelare 20 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02656/2025REG.PROV.COLL.
N. 08104/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8104 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 4263 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, straniera di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma, il decreto del Ministero dell’Interno datato -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana da lei proposta ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera f) della L. n. 91/92, stante l’emersione di un deferimento per violazione dell’art. 650 c.p. a carico della richiedente e di una condanna penale per i reati di cui agli artt. 81, 474 e 648 comma 2 del c.p. a carico del -OMISSIS-.
2. A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge (art. 9 della legge n. 91/1992 e art. 27 Cost.) e di eccesso di potere per motivazione abnorme, insussistenza di ragioni ostative all’acquisto della cittadinanza, manifesta illogicità, travisamento dei fatti, omessa considerazione del proprio grado di inserimento ed integrazione sociale.
3. Il T.a.r., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis , ha respinto il ricorso, ritenendo il precedente penale a carico della ricorrente, unitamente a quello emerso a carico del -OMISSIS-, espressivi di mancata affidabilità ed integrazione nella comunità nazionale, evidenziando, altresì, la mancata dichiarazione, nella domanda di concessione, del procedimento penale in corso per violazione dell’art. 650 c.p., quale ulteriore indice di mancata collaborazione con le istituzioni.
Il T.a.r. ha inoltre ritenuto irrilevante l’intervenuta estinzione per oblazione della condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 650 c.p., in quanto inidonea ad incidere sul “fatto storico”, non scalfito dagli esiti processuali della vicenda.
4. L’originaria ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del diritto di difesa, avendo il T.a.r. motivato il rigetto anche in relazione all’omessa dichiarazione del procedimento penale da parte della richiedente, circostanza questa non indicata dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato.
A tal riguardo, l’appellante ha poi precisato di non aver rivestito la qualifica di imputato al momento della presentazione della domanda, consentendo il sistema informatizzato di invio delle domande di dichiarare solo la condizione di imputato e non quella di indagato in un procedimento penale.
Inoltre, l’appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il primo Giudice ha osservato che la concessione della cittadinanza italiana in favore della richiedente avrebbe potuto comportare, quale effetto indiretto, l’ottenimento del medesimo status in capo al -OMISSIS-, una volta ottenuta la riabilitazione.
Sotto distinto profilo, l’appellante ha lamentato la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del T.a.r., dell’intervenuta oblazione rispetto alla condanna penale, della scarsa gravità e della risalenza nel tempo del reato commesso dal -OMISSIS-, nonché dell’avvenuta integrazione della richiedente nel tessuto economico e sociale del Paese, come documentata in atti.
5. Il Ministero dell’Interno, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
6. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull'esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).
La delicatezza della valutazione discrezionale che l'Amministrazione è chiamata a compiere ai sensi dell'art. 9, comma 1 , lett. f) cit. nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino si correla alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis . Pertanto, l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano.
In particolare, l'amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Cons. Stato sez. III, 14 maggio 2019, n. 3121; id., 21 ottobre 2019, n.7122).
In sintesi, com’è stato efficacemente evidenziato, “ Il portato di discrezionalità che connota l'atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell'amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2019, n. n.3121; 6 settembre 2018 n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571; Id., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913, 10 gennaio 2011, n. 52 nonché 26 gennaio 2010, n. 282).
9. Ciò posto, nel caso di specie il Ministero non ha esercitato correttamente il potere discrezionale di cui dispone.
10. La valutazione discrezionale sull' integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto anche degli illeciti penali da questi commessi nel periodo in cui egli dimora in Italia, nonché di quelli eventualmente commessi dai prossimi congiunti conviventi, se espressivi di una comunanza e condivisione della condotta di vita; tuttavia, tale valutazione deve essere estesa anche agli altri aspetti della personalità del richiedente, dovendo l’amministrazione prendere posizione sulla preponderante gravità della vicenda penale a fronte di ogni altro comportamento del soggetto, effettuando una valutazione in concreto del fatto di reato.
11. Nel caso di specie, tale motivazione doveva ritenersi vieppiù necessaria, in ragione dell’intervenuta estinzione del reato per oblazione, nonché della risalenza nel tempo e del limitato disvalore giuridico sociale del reato commesso dal -OMISSIS-.
12. Al contrario, l’amministrazione ha fondato il provvedimento unicamente sulla condanna, ritenuta ex sé sintomo di inaffidabilità e di non avvenuta integrazione, senza valutare gli ulteriori indici rilevatori di integrazione socio lavorativa allegati dalla richiedente.
13. A ciò deve aggiungersi che la sentenza impugnata risulta scorrettamente motivata tanto in relazione alla valorizzazione della mancata dichiarazione del procedimento penale per violazione dell’art. 650 c.p., già in corso al momento della presentazione della domanda, tanto in relazione agli effetti indiretti del provvedimento in relazione ad una ipotetica ed eventuale concessione dello status civitatis in capo al -OMISSIS- dell’odierna appellante.
13.1 In primis , non può non rilevarsi che entrambe le circostanze non sono menzionate nel provvedimento impugnato e non avrebbero potuto, pertanto, costituire valide argomentazioni a sostegno della decisione.
13.2. Quanto all’omessa dichiarazione, poi, è necessario chiarire che la sola “segnalazione”, da parte della polizia giudiziaria, non è idonea a dimostrare la conoscenza dell’attivazione del procedimento penale in capo al destinatario, non avendo l’Amministrazione chiarito quando la richiedente avrebbe avuto contezza dell’instaurazione del procedimento penale a proprio carico.
13.3. Quanto agli effetti indiretti che l’eventuale concessione della cittadinanza all’odierna appellante avrebbe potuto determinare in capo al -OMISSIS-, è appena il caso di rilevare che al Giudice amministrativo è precluso, ai sensi dell’art. 34 c. 2 c.p.a., pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, soprattutto in via astratta e meramente ipotetica, come ha fatto il T.a.r. nella decisione impugnata.
14. Per tali ragioni, in riforma della decisione impugnata, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
15. L’ amministrazione, nella fase di riedizione del potere, dovrà valutare se il comportamento della ricorrente, alla luce delle concrete modalità del fatto e delle altre circostanze relative alla condotta di vita, sia espressivo di un mancato inserimento sociale e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
16. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riformando la sentenza impugnata ed annullando il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante e le liquida nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.